Cose da sapere
IL BOLLINO BLU
Il Bollino Blu è un “certificato” che dimostra l’avvenuto controllo dei gas di
scarico di un’automobile, per i Comuni e le aree a traffico limitato delle città in
cui questo certificato è obbligatori.
Va fatto una volta all’anno e vale dodici mesi per le auto immatricolate dopo il
1998, mentre per le auto immatricolate prima di questa data ha la durata di
sei mesi soltanto.
Anche la recisione da diritto al Bollino Blu e permette di circolare per un anno
nelle aree che necessitano di tale certificato, infatti, in caso di controllo,
basterà mostrare il libretto col la data della revisione.
Qualche informazione
• Un’auto a Gpl e benzina (doppia alimentazione) deve essere sottoposta a un
doppio controllo.
• i taxi non devono avere il Bollino Blu
• il Bollino Blu non da diritto a circolare se è in atto il blocco del traffico per il
superamento dei limiti di inquinamento.
• i veicoli diesel possono ottenere il Bollino Blu facendo richiesta in qualsiasi
officina autorizzata che abbia la strumentazione di controllo per i veicoli diesel.
• i Bollini Blu emessi da un Comune qualsiasi sono validi in tutta Italia.
Le eccezioni
Fanno eccezione alla certificazione le seguenti categorie:
• le auto storiche cha avviano superato la revisione negli ultimi 12 mesi
• le auto elettriche
• le auto a servizio di persone invalide.
• le auto di soccorso e di emergenza.
• le auto di trasporto collettivo pubblico e privato.
• taxi e autovetture in servizio di noleggio.
TABELLA REVISIONI
DATA IMMATRICOLAZIONE
MESE)
1
1
1
1
Gennaio/31 Marzo
Aprile/30 Giugno
Luglio/30 Settembre
Ottobre/31 Dicembre
REVISIONE (ENTRO IL
Marzo
Giugno
Settembre
Novembre
Nella tabella sono riportate le date indicative riguardanti la revisione dei
motoveicoli e dei ciclomotori; per quanto riguarda la prima revisione degli
autoveicoli, dei rimorchi e dei quadricicli è da effettuare entro il mese
corrispondente alla data di rilascio della carta di circolazione; se, invece, si
tratta di una revisione successiva dovrà avvenire entro il mese corrispondente
alla data dell’ultima revisione o collaudo.
IL MODELLO BLU
Come si compila il modello Blu
In caso di incidente stradale è sempre meglio collaborare e cercare di arrivare
alla compilazione della constatazione amichevole, il Modello Blu (detto CID)
che l’assicurazione ti consegna quando si stipula la polizza e che va sempre
tenuto in macchina. In questo modo il pagamento del danno sarà più semplice
e rapido perché viene effettuato direttamente dalla tua compagnia invece che
da quella dell’atro automobilista (poi la tua compagnia si rivarrà sull’altra)
Segui la procedura ordinaria
1. data, luogo e ora dell’incidente:
2. tipo e targa del veicolo;
3. compagnia assicurativa dell’altro automobilista (che si può ricavare
anche dal contrassegno esposto sul parabrezza);
4. cognome, nome, indirizzo e numero di telefono del conducente;
5. nome e cognome del proprietario dell’altra automobile (se diverso dal
conducente);
6. nomi e cognomi di eventuali feriti;
7. nomi e cognomi di eventuali testimoni;
8. autorità di polizia eventualmente intervenute (è infatti consigliabile
chiamare una pattuglia di vigili urbani quando si è in disaccordo sulle
modalità dell’incidente)
Contatta l’assicurazione
Se sei stato danneggiato devi inviare all’assicurazione dell’altro veicolo e per
conoscenza, al proprietario dello stesso, la richiesta di risarcimento. È sempre
meglio spedire la richiesta con una raccomandata con ricevuta di ritorno
(potrai così dimostrare che la lettera è stata ricevuta). Oltre a tutte le
informazioni raccolte, devi allegare anche una dettagliata descrizione
dell’incidente. Ricordati di includere eventuali certificazioni mediche o del
Pronto soccorso. Se questi documenti non sono subito disponibili, è possibile
inviarli in seguito, sempre con lettera raccomandata.
Ti tampona e scappa
Sei stato tamponato da un pirata della strada che poi è fuggito? Molto
probabilmente non riuscirai mai a sapere chi è. Ma se anche non potrai avere
la soddisfazione di vedergli ritirare la patente, potrai almeno chiedere (e
ottenere) un risarcimento. Fai attenzione però: in questi casi, possono venire
pagati solamente i danni subiti dalle persone e non quelli riportati dalle
automobili, quindi, se la tua macchina risulta distrutta o gravemente
danneggiata in seguito ad un tamponamento causato da un automobilista che
scappa, non c’è proprio nulla da fare. Mentre se ti fossi fatto male tu e anche il
tuo passeggero, puoi ottenere risarcimento del danno rivolgendoti a chi di
competenza.
A chi rivolgersi
Si deve spedire una richiesta di risarcimento, con raccomandata con ricevuta di
ritorno, alla compagnia di assicurazione competente per la regione dove è
avvenuto l’incidente.
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la richiesta deve essere presentata entro due anni dall’incidente e deve
includere una spiegazione dettagliata dell’accaduto, il verbale delle forze
dell’ordine, il referto medico e se li hai, anche i nomi e i recapiti degli
eventuali testimoni.
Una volta ricevuta la richiesta, la compagnia assicurativa esamina la
documentazione in modo da poter stabilire l’ammontare del risarcimento.
Da questo momento, la compagnia
assicurativa ha 60 giorni di tempo per liquidare i danni. L’importo
massimo che può essere versato è 774.685 euro (circa un miliardo e
mezzo di lire).
Ma chi paga?
Ma da dive arrivano i soldi con cui verrai risarcito, quando il colpevole è
rimasto sconosciuto, e quindi non è possibile rivalersi sulla sua assicurazione?
Dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Consap. la
concessionaria dei servizi assicurativi pubblici che riunisce tutte le compagnie
che operano sul mercato. Tutte le assicurazioni associate ogni anno devono
versare al Fondo una quota stabilita dal Ministero delle Attività Produttive. La
cifra raccolta servirà appunto per pagare i danni degli incidenti provocati dai
pirati della strada, dai non assicurati e anche da coloro che sono assicurati, ma
con compagnie fallite.
• Esempio 1: Se l’auto con cui ti scontri non è assicurata è possibile avere un
risarcimento per i danni alla persona, ma anche per quelli alle cose:
l’automobile o anche per esempio, al muretto della tua casa distrutto dal
veicolo solo se quest’ultimo ha un danno superiore ai 500 euro.
• Esempio 2: Se ti imbatti invece in un automobilista assicurato con una
compagnia che ha dichiarato fallimento, puoi avere comunque il risarcimento
presentando denuncia al Fondo che entro due anni liquiderà danni subita da te
e dalla tua auto.
Per avere informazioni sul Fondo di garanzia, puoi chiamare il numero
06857961
(aperto il lunedì, mercoledì e giovedì dalle 9.30 alle 17.30).
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE STRADALE
Nel caso di incidente cono soli danni alle cose i conducenti devono fermarsi,
fornire le proprie generalità e gli estremi di patente di guida, veicolo e
assicurazione, nonché rilevare tutti gli elementi utili per la costruzione
dell’esatta dinamica dell’incidente e delle sue conseguenze. Per la denuncia
all’assicurazione conviene avvalesi del modulo di Constatazione Amichevole –
Denuncia di Sinistro. Se tale modulo viene firmato da entrambi i conducenti si
accelera il risarcimento del danno poiché si presume che il sinistro, salvo prova
contraria da parte dell’assicuratore, si sia verificato nelle circostanze, con le
modalità e le conseguenze risultanti dal modulo stesso: in tal caso non è
necessaria l’individuazione dei testimoni.
Il conducente deve annotare e riportare nella denuncia
1. il luogo, la data e le modalità dell’incidente;
2. le generalità dell’altro (o degli altri) conducente, controllando la sua
patente o altro documento atto a consentire la rivelazione della sua
identità;
3. le generalità dell’intestatario del veicolo, rilevandole dalla carda di
circolazione.
4. le generalità degli eventuali testimoni presenti all’incidente (anche se si
tratta di persone trasportate), chiediamo loro se sono disposte a
testimoniare (se possibile rilasciare una dichiarazione scritta);
5. il numero di targa, il numero di polizza e la compagnia assicuratrice dei
veicoli coinvolti (controllando il certificato di assicurazione), annotandone
gli estremi;
6. la specifica dei danni materiali visibili;
7. uno schizzo che individui la posizione dei veicoli al momento
dell’incidente;
in caso di ingombro della carreggiata è inoltre necessario segnalare il pericolo
ai veicoli che sopraggiungono (soprattutto se l’ingombro è in curva e quindi
poco visibile) con segnali manuali intesi ad impedire il transito sulla zona
pericolosa, specialmente se si deve proteggere un ferito che non si possa
spostare dalla carreggiata, se rimangono di ostacolo sulla carreggiata parti di
veicoli incidentati o se si è verificata la caduta di sostanze viscide.
COMPORTAMENTO IN CASO DI INCIDENTE CON DANNI A PERSONE
L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo
comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a
coloro che abbiano subito danno alla persona; il conducente che non ottempera
all’obbligo di fermarsi è punito con la reclusione fino a quattro mesi. Il
conducente che si sia dato alla fuga è un ogni caso passibile di arresto.
Se non presta l’assistenza alle persone ferite è punito con la reclusione
fino a dodici mesi e con una multa.
Il conducente che si fermi e occorrendo, presti assistenza alla persona
investita mettendosi immediatamente a disposizione degli agenti di polizia
giudiziaria, non è soggetto all’arresto preventivo stabilito per il caso di
flagranza di reato.
È inoltre necessario:
• soccorrere gli infortunati (secondo le proprie possibilità e conoscenze ma
senza prendere iniziative di competenza grave, chiamare il soccorso medico;
• segnalare il pericolo ai veicoli che sopraggiungono, per proteggere un
infortunato che non si possa spostare dalla carreggiata;
• se l’incidente, indipendentemente dalla responsabilità, ha provocato feriti, se
non è possibili ripristinare la circolazione dei veicoli o se si devono affrontare
situazioni cui non si è preparati, chiedere l’intervento dell’autorità. La
segnalazione deve precisare il luogo dell’incidente, il numero dei feriti e le loro
presumibili condizioni, la presenza di incendi o persone imprigionate nei veicoli
e l’eventuale presenza di veicoli che trasportano merci pericolose;
• adoperarsi, ove possibile, per ridurre l’entità dei danni:
• non spostare veicoli coinvolti ed evitare che vengano modificate le tracce
finchè non siano stati soccorsi gli eventuali feriti e la polizia non abbia rilevato
tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’incidente.
PRIMO SOCCORSO
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