REGOLAMENTO D’ISTITUTO
DELL’I.S.I.S. “F. ZUCCARELLI”
DI PITIGLIANO
LA COMUNITÀ SCOLASTICA
Art. 1
Fanno parte integrante, con modifiche, del Regolamento dell’ Istituto “F. Zuccarelli” di
Pitigliano, i primi tre articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato
con D.P.R. 24/6/1998, n° 249. Essi sono i tre articoli che seguono.
Art. 2 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di
ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è
parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere,
del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
regolamento
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raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e
culturale.
Art. 3 – Diritti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti
e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto
dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita della scuola.
4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti, anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
Art. 4 – Doveri
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti,
del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale,
che chiedono per se stessi.
3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono
tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui
all’art.2.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza
dettate dal presente regolamento.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i
sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente
scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
regolamento
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REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
Art. 5 Norme comportamentali
1. I rapporti fra il Dirigente scolastico, gli studenti, i docenti ed il personale ATA devono
essere caratterizzati dal rispetto reciproco, dal dialogo e dalla collaborazione, fattori
indispensabili per creare, nella scuola, un sereno clima di lavoro.
2. E’ assolutamente vietato fumare nei locali della scuola.
3. Non è consentito l’uso dei telefoni cellulari durante le ore di lezione
4. E’ vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche o prodotti non consentiti dalla
legge.
Art. 6 Vigilanza sugli alunni
1. La vigilanza sugli alunni deve essere effettuata senza interruzioni; pertanto una volta
che la scuola accoglie gli allievi, deve garantirne la sorveglianza fino al termine delle
lezioni.
2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita
degli alunni medesimi.
3. La sorveglianza viene garantita dal personale docente e, negli spazi comuni
dell’edificio, anche dai collaboratori scolastici.
4. Il personale docente, eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici, deve
altresì garantire la sorveglianza nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, alle aule
speciali, alla palestra e viceversa.
5. I collaboratori scolastici devono controllare gli allievi quando escono dall’aula per
andare al bagno o per altre necessità.
6. In caso di temporaneo allontanamento del personale docente dalla classe, gli alunni
sono affidati ad un collaboratore scolastico.
7. Durante la ricreazione, la cui durata è di almeno dieci minuti, l’insegnante in servizio
nell’ora precedente ha l’obbligo della vigilanza all’interno della classe e nelle
immediate vicinanze. I collaboratori scolastici e i docenti a disposizione nell’ora
immediatamente precedente all’inizio della ricreazione, vigileranno nei corridoi e nel
piazzale esterno.
8. E’ assolutamente vietato allontanarsi dall’edificio scolastico, da palestre o laboratori
sia durante la ricreazione che durante le ore di lezione.
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9. La vigilanza sugli allievi deve essere garantita per ogni tipo di attività scolastica e
quindi essa va effettuata anche durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le
attività sportive.
10. In caso di sciopero del personale della scuola valgono le norme dell’ Intesa
Comparto Scuola del 2 agosto 2001 (Attuazione della legge n. 146/1990 e della
legge n. 83/2000)
11. In caso di assemblea sindacale del personale della scuola vale l’art. 13 del C.C.N.L.
Comparto Scuola 1994/97 siglato il 4 agosto 1995.
12. I genitori degli alunni hanno l’obbligo di assicurare i propri figli contro gli infortuni
che possono occorrere loro durante l’attività scolastica. La scelta della società
assicurativa sarà fatta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati
dal Consiglio di istituto
Art. 7 Problemi di salute
1. Il personale della scuola non può somministrare medicinali di nessun tipo agli allievi
tranne che in casi di particolare gravità e con l’autorizzazione di personale medico
specializzato.
2. In caso di problemi di salute dell’alunno durante le ore di lezione, il personale
scolastico avviserà la famiglia. Qualora i genitori non siano reperibili, verranno presi
opportuni provvedimenti a seconda della gravità del caso.
3. In caso di infortunio di un allievo, l’insegnante o il personale presenti devono
redigere l’apposita dichiarazione d’infortunio, devono informare tempestivamente i
genitori e il Dirigente scolastico o un suo sostituto e provvedere eventualmente a far
accompagnare l’allievo al pronto soccorso. Tale procedura è evitabile solo se
l’incidente è obiettivamente di lieve entità, tale da non richiedere una visita medica,
oppure i genitori si assumano per iscritto la relativa responsabilità.
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Art. 8 regolamentazione entrate uscite
1.
Il primo suono della campanella avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e
indica l’ingresso degli studenti nelle aule in cui dovranno trovarsi gli insegnanti.
Il secondo suono della campanella indica l’inizio delle lezioni che costituisce anche il
limite di ingresso degli alunni in classe, salvo permessi specifici dovuti agli orari dei
mezzi di trasporto.
Per occasionali ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, gli alunni saranno ammessi in classe e
giustificati dall’insegnante presente che annoterà la causa del ritardo nel registro di
classe.
2. Entrate ritardate potranno essere ammesse, non oltre la prima ora di lezione su
autorizzazione del Dirigente scolastico o persona da lui delegata per seri motivi indicati
sulla giustificazione firmata dai genitori per gli alunni minorenni e dagli alunni stessi se
maggiorenni.
I ritardi per motivi futili o inattendibili saranno ingiustificati e annotati come tali sul
registro di classe. Se il ritardo ingiustificato supera i 10 minuti, l’alunno dovrà entrare
alla seconda ora e resterà in biblioteca sotto la sorveglianza del personale scolastico a
disposizione alla prima ora o, in mancanza di docenti a disposizione, dei collaboratori
scolastici.
3. L’uscita anticipata può essere consentita dal dirigente scolastico o suo collaboratore
delegato di norma non prima della fine della quarta ora di lezione per seri e
improrogabili motivi. Le richieste dovranno essere consegnate, prima dell’inizio delle
lezioni, al collaboratore scolastico del piano terra.
4. Gli alunni minorenni dovranno uscire accompagnati dai genitori, o eccezionalmente, da
soli, previa conferma telefonica della richiesta da parte degli stessi genitori.
5. Qualora le richieste di entrata ed uscita fuori orario si verifichino in modo ricorrente, il
D.S. provvederà a convocare i genitori in Presidenza.
6. I permessi di entrata ed uscita fuori orario verranno annotati su apposito registro per
avere una visione generale della frequenza scolastica.
7. I ritardi, le uscite anticipate devono in ogni caso ritenersi eventi eccezionali e pertanto
devono essere opportunamente motivati dai genitori o dall’allievo medesimo, se
maggiorenne, nell’apposito libretto che viene distribuito all’inizio di ogni anno
scolastico. 7bis Gli studenti maggiorenni possono usufruire ogni anno di cinque
permessi di entrata e/o di uscita (il numero è comprensivo sia delle entrate posticipate
che delle uscite anticipate). Le richieste oltre la quinta devono essere accompagnate dalla
dichiarazione del genitore di essere a conoscenza della entrata/uscita fuori orario.
8. Nell’edificio scolastico non sono ammesse di norma persone estranee alle attività
dell’istituzione e a tale scopo le porte devono rimanere chiuse. I collaboratori scolastici
comunque, sentite le motivazioni dei visitatori, ne informeranno il Dirigente scolastico o
i suoi delegati per avere il permesso di accedere nella scuola.
9. E’ fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro all’interno della
scuola. E’ assolutamente vietato allontanarsi dall’edificio scolastico, da palestre o
laboratori sia durante la ricreazione che durante le ore di lezione.
10. Quando si svolgono le riunioni degli organi collegiali o le assemblee dei genitori, oltre al
personale scolastico, potranno entrare nell’edificio solo le persone che hanno diritto a
parteciparvi.
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Art. 9 Giustificazione delle assenze
1. Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura, devono essere giustificate utilizzando
l’apposito libretto al rientro a scuola.
2. La segreteria della scuola, su indicazione del coordinatore o dei Consigli di classe,
informerà le famiglie in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive che potranno avere
una ricaduta anche in ambito didattico-disciplinare.
3. Si considera assenza giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore
o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro di classe, a gare sportive, concorsi,
competizioni scolastiche in nome dell’Istituto.
4. La richiesta di giustificazione per l’assenza compiuta deve essere firmata da uno dei
genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale; tale firma sarà stata precedentemente
depositata in segreteria. Se l’alunno è maggiorenne motiverà l’assenza personalmente con le
stesse modalità di cui sopra.
5. Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora. L’avvenuta
giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti sarà trascritta sul
diario di classe.
6. La giustificazione deve essere presentata al rientro a scuola il primo giorno dopo
l’assenza. Se gli alunni ne sono privi, saranno comunque ammessi in classe. Nel caso in cui
non sia presentata giustificazione entro i due giorni successivi l’assenza risulterà
ingiustificata a meno che non provveda personalmente il genitore, che verrà sentito dal
dirigente scolastico o un suo collaboratore; sul registro di classe verrà effettuata apposita
annotazione.
7. Il libretto è valido solo per l’anno scolastico per cui è rilasciato. Sia in caso di esaurimento
che di smarrimento, il secondo libretto dovrà essere ritirato dal genitore o da chi ne fa le
veci.
8. Le assenze non consecutive devono essere giustificate su fogli diversi del libretto.
9. L’allievo che effettua almeno cinque giorni consecutivi di assenza per malattia,
anche se interrotti da festività, deve presentare un certificato medico che attesti la guarigione
clinica.
Art. 10 Uso fotocopiatrice
Gli alunni possono fotocopiare del materiale didattico con l’ausilio dei collaboratori
scolastici solo se il docente interessato dà l’autorizzazione
Art. 11 USO DEL CELLULARE
Durante le ore di lezione, non è consentito l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi
elettronici, in quanto elemento di distrazione e di disturbo nello svolgimento dell’attività
didattica.
Il divieto vale non solo per le conversazioni telefoniche ma anche per gli sms e tutti gli altri
utilizzi per i quali il cellulare (o altro dispositivo) è idoneo; il telefonino deve restare spento,
custodito tra gli effetti personali dello studente.
L’insegnante potrà, comunque, in via eccezionale, autorizzare lo studente a comunicare con la
famiglia, in deroga al divieto di cui sopra, qualora ricorrano situazioni di eccezionale e
particolare gravità.
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La possibilità di comunicazione reciproca tra studenti e famiglie, per gravi ed urgenti motivi,
è comunque garantita in ogni momento dalla scuola attraverso l’ufficio di presidenza e di
segreteria.
Il divieto opera anche nei confronti del personale docente, tranne casi di necessità.
E’assolutamente vietato effettuare e divulgare, senza il consenso degli interessati, riprese
filmate riguardanti persone ed attività svolte in tutti i locali della scuola e nelle pertinenze
esterne.
Art. 12 USO DELL’ASCENSORE
L’uso dell’ascensore, nella sede di Pitigliano, è consentito a tutte le componenti scolastiche in
caso di necessità, previa richiesta di apertura dello stesso mediante apposita chiave da
richiedere al collaboratore scolastico incaricato.
E’assolutamente vietata l’apertura manuale dello stesso che può causare danni a persone e
cose.
ORGANI COLLEGIALI
In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998
(dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche), continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. Lv.o n° 297/94.
Gli organi collegiali della scuola sono il consiglio di classe, il consiglio di istituto, il collegio docenti, il comitato di valutazione
degli insegnanti e la giunta esecutiva.
Art. 1 Convocazione degli organi collegiali
La convocazione ordinaria degli organi deve essere disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle
riunioni.
In caso di comprovata ed effettiva necessità la convocazione può essere disposta tre giorni prima della data delle riunioni e in
casi eccezionali anche 24 ore prima.
Art. 2 Modalità di convocazione degli organi collegiali
La convocazione avviene con modalità diverse, a seconda dell’organo collegiale:
Per il Collegio docenti, la convocazione è disposta mediante una circolare del Dirigente Scolastico che viene fatta pervenire e
firmare dai docenti in tutti i plessi della scuola.
Per i Consigli di Classe, i docenti vengono convocati con la modalità di cui al punto 1 mentre i rappresentanti dei genitori e degli
studenti vengono avvertiti mediante comunicazione scritta.
Per la riunione del Consiglio d’Istituto, della giunta esecutiva e del comitato di valutazione del servizio docenti, la
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convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo.
Nei consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Giunta esecutiva gli orari di convocazione devono essere compatibili,
quando possibile, con gli orari di lavoro dei componenti.
La comunicazione scritta e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo
collegiale.
Non è ammesso deliberare su argomenti che non sono all’ordine del giorno se non sono d’accordo tutti i componenti
dell’organo.
Art. 3 Consiglio di classe
Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti delle classi e dai rispettivi rappresentanti dei genitori e degli alunni; ha
durata annuale.
È convocato dal Dirigente Scolastico anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio di classe favorisce i rapporti reciproci tra docenti e genitori; può formulare proposte al Collegio dei Docenti e al
Consiglio di Istituto in ordine all’azione educativa e didattica, e ad iniziative di sperimentazione.
Nel corso Sirio il Consiglio di classe è formato dai docenti e da tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe.
Ognuno ha facoltà di rivolgersi ai propri rappresentanti per chiedere informazioni e segnalare situazioni che richiedono uno
specifico intervento.
Art. 4 Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio e dal dirigente scolastico che lo presiede; si riunisce ogni
qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
Ha potere deliberante e di indirizzo su ogni aspetto del funzionamento didattico dell’Istituto.
Art. 5 Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è costituito da rappresentanti del personale docente e non docente, degli studenti e dei loro genitori,
oltre al dirigente scolastico. Ha durata triennale.
Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti
dei genitori degli alunni.
Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante e di indirizzo su tutti gli aspetti organizzativi e finanziari dell’attività della Scuola.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in
modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento.
Art. 6 Convocazione Consiglio di Istituto
La convocazione del Consiglio di Istituto è disposta con congruo anticipo, non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle
riunioni, salvo urgenti necessità.
La convocazione è effettuata dal Presidente con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito
avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare nella seduta.
Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta
esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 7 Elezione presidente Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal
Dirigente scolastico.
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del
Consiglio stesso, il proprio presidente.
L’elezione ha luogo a scrutinio segreto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del
Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti,
sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.
In caso di parità di voti nella votazione è eletto il più anziano di età.
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Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il
Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
Art 8 Pubblicità degli atti
Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto, su apposito registro a pagine numerate, processo verbale firmato dal
presidente e dal segretario
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire
mediante affissione in apposito albo dell’Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni.
Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
Art. 9 Giunta esecutiva
La Giunta Esecutiva è composta da due membri di diritto (il Dirigente Scolastico, presidente, e il Direttore dei Servizi Generali
e Amministrativi, segretario) e da membri eletti dal Consiglio di Istituto al suo interno (un docente, un non docente, un
genitore ed un alunno).
Essa predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione
delle relative delibere.
Art. 10 Convocazione Giunta
La Giunta viene convocata quando il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA (Dirigente dei Servizi generali Amministrativi) o la
maggioranza assoluta dei suoi componenti, escluso il Dirigente scolastico, ne ravvisino la necessità.
Essa deve essere comunque convocata per proporre il programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico così come
previsto dall’ art. 2 comma 3 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001.
Art. 11 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico per la valutazione del servizio
richiesta da singoli interessati a norma dell’ art. 448 del D. lg. n. 297 /1994, alla conclusione dell’anno di prova e ogni qualvolta
se ne presenti la necessità.
Art. 12 Disposizioni generali sulle assemblee
Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della
scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono
esprimere un Comitato studentesco di Istituto.
Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una
giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante
l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei
locali.
Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la
partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto.
A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di
seminario e per lavori di gruppo, visione film ecc.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere,
oltre al dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
I docenti in servizio devono vigilare per assicurare il regolare e corretto svolgimento delle assemblee.
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Art. 13 Funzionamento delle assemblee studentesche
L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al
Consiglio
di
Istituto.
L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del
10%
degli
studenti.
La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al dirigente
scolastico.
Il
Comitato
studentesco
garantisce
l'esercizio
democratico
dei
diritti
dei
partecipanti.
Il dirigente scolastico o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Art. 14 Assemblee dei genitori
Le
assemblee
dei
genitori
possono
essere
di
Classe
o
di
Istituto.
I rappresentanti dei genitori di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l'orario devono essere concordate di volta in volta con il
dirigente scolastico.
L'assemblea
si
svolge
fuori
dell'orario
delle
lezioni.
Appendice
Art 15 Validità adunanze organi collegiali
1.
2.
3.
4.
Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, esclusi il Comitato per la valutazione del servizio insegnanti e le
riunioni dei Consigli di Classe relative agli scrutini, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi
diritto.
Per la validità delle adunanze del Comitato di valutazione del servizio dei docenti è richiesta la presenza di tutti i
componenti titolari o, in loro mancanza, supplenti.
E’ altresì richiesta la presenza di tutti i docenti nelle adunanze dei Consigli di Classe relative agli scrutini.
Esclusi il caso previsto nel punto 2, i membri che dichiarino di astenersi dal voto sono computati nel numero necessario
per la validità delle adunanze. Il numero legale dei membri deve sussistere non solo al principio dell’adunanza, ma
anche al momento della votazione.
Art 16 Maggioranza organi collegiali
1.
2.
3.
4.
5.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Se lo scrutinio non è segreto, in caso di parità, prevale il voto del presidente.
Nel numero dei votanti non sono da computare coloro che si astengano dalle votazioni.
Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, quelle non leggibili e quelle nulle contribuiscono a determinare il
numero dei votanti.
Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero che raddoppiato, dia un numero superiore
di almeno una unità al totale dei votanti.
Art. 17 Modalità deliberazioni
1.
2.
3.
La votazione può essere fatta per appello nominale o per alzata di mano.
La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persona
Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono per mezzo di una scheda debitamente compilata dall’interessato.
Art . 18 Verbale sedute organi collegiali
regolamento
- 10 -
1.
In ogni seduta di qualsiasi organo collegiale, con esclusione della Giunta esecutiva il cui segretario è il Dirigente
Generale dei Servizi Amministrativi, il presidente nomina un segretario che provvede a redigere il relativo verbale
2.
Il verbale deve contenere: il giorno, l’ora e il luogo in cui l’adunanza si è svolta, il nome e la qualifica di chi l’ha
presieduta, le modalità della convocazione, il nome dei componenti e la constatazione della sussistenza del numero
legale, gli argomenti trattati e, in riassunto, le discussioni che ne sono seguite, il numero dei voti, a favore o contro,
ottenuti da ogni proposta, nonché il numero dei membri che si sono astenuti dalle votazioni.
3.
Ogni membro può chiedere che nel verbale si faccia menzione dei particolari motivi che lo hanno indotto a votare in un
modo o in un altro (dichiarazione di voto).
4.
Le frasi ingiuriose che nel corso della seduta fossero state eventualmente pronunziate dai membri del Consiglio contro
chicchessia non devono figurare nel verbale della seduta ma verranno comunque registrate separatamente per tutelare
gli
eventuali
interessi
legali
dei
consiglieri
5.
Il verbale deve essere, di norma, letto ed approvato nella stessa seduta del Consiglio e firmato dal presidente e dal
segretario. Se la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti è d’accordo, la lettura ed approvazione può essere
rimandata alla seduta successiva.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 1 Caratteri delle sanzioni disciplinari
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed
al
ripristino
di
rapporti
corretti
all'interno
della
comunità
scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento
può
influire
sulla
valutazione
del
profitto.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni
correttamente
manifestata
e
non
lesiva
dell'altrui
personalità.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente.
A questi è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre
adottati
da
un
organo
collegiale.
6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi
o
reiterate
infrazioni
disciplinari.
7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i
suoi
genitori
tale
da
preparare
il
rientro
nella
comunità
scolastica.
8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati
commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o
dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito
di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART. 2 Irrogazione delle sanzioni disciplinari
Gli alunni che non si atterranno al presente regolamento e che terranno comportamenti irrispettosi della
comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell’istituto, o che
provocheranno danni ad oggetti o strutture, incorreranno in provvedimenti disciplinari.
Gli studenti che tengono comportamenti occasionali e non gravi, relativi a:
a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni
delle norme di sicurezza potranno essere soggetti a richiamo verbale il quale non costituisce sanzione. Il
regolamento
- 11 -
richiamo verbale può costituire un precedente per l’irrogazione di una sanzione in forma di ammonizione
scritta.
Art. 3 Violazione norme disciplinari
Sanzione
Organo competente
1. Atteggiamenti di disattenzione o disturbo
reiterato dell’attività didattica, senza essere
caratterizzati da maleducazione o volgarità.
Ammonizione orale o scritta.
Assegnazione di compiti
aggiuntivi aventi carattere
formativo.
Il docente
registro di
l’annotazione
dirigente o
collaboratore
delle lezioni.
2. Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità
nelle frequenze o ripetute assenze
ingiustificate e assenze di massa
Entrate in ritardo ingiustificate
3. Atti di violazione della civile convivenza,
caratterizzati da maleducazione e volgarità,
disturbo continuato della lezione, atti di
bullismo, danni al patrimonio della scuola.
4. Falsificazione firma dei genitori.
Manipolazione del registro di classe.
Convocazione dei genitori
ammonizione scritta.
e
trasmette il
classe con
scritta al
a un suo
entro la fine
Dirigente
scolastico
delegato del dirigente.
o
Sospensione dalle lezioni fino a
cinque
giorni.
Eventuale
risarcimento del danno.
Consiglio di Classe, previa
annotazione scritta sul
registro da parte del
docente.
Sospensione dalle lezioni fino a
cinque giorni.
Consiglio di classe.
Sospensione fino a 15 giorni a
seconda
della
gravità.
Risarcimento del danno.
Consiglio di classe.
Allontanamento dalla scuola
per un periodo superiore a
quindici giorni stabilito dal
Consiglio
di
Classe
-
Competente è il consiglio
di classe, appositamente
convocato.
5. Atti dì violenza o vandalismo o
atteggiamenti irrispettosi e gravemente
offensivi nei confronti del personale sia
docente che amministrativo tecnico e
ausiliario, nonché mancato rispetto delle
prescritte norme di sicurezza che possano
compromettere la propria e l’altrui incolumità,
che avvengano in qualunque momento e luogo
previsti dalla attività scolastica.
6. Atti o comportamenti deferibili all’autorità
giudiziaria che possono rappresentare pericolo
per l'incolumità delle persone e per il sereno
funzionamento della scuola stessa.
Denuncia
regolamento
all'autorità
- 12 -
Comunicazione alla famiglia
degli
studenti
minorenni
giudiziaria.
Art. 4 Estensione delle sanzioni
Le sanzioni intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si
svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc.
Art. 5 Sanzioni alternative
Il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni
comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo
sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali : a) operazioni di pulizia e
ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c)
riordino della biblioteca; d) attività di volontariato.
L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola a più di due giorni o ad
altra sanzione corrispondente non può partecipare, nei dodici mesi successivi alla sanzione,
alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di
classe.
Art. 6 Sospensione della sanzione e recidiva
L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di
classe, per un valido motivo, può quindi sospendere la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva.
Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno
scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
Art. 7 Utilizzo del cellulare
In caso di utilizzo non autorizzato del cellulare, l’alunno dovrà, su richiesta del docente, consegnarlo in
presidenza e al ritiro provvederanno i genitori dello studente.
In caso di rifiuto di consegnare il telefonino il docente ne farà annotazione sul registro di classe e informerà il
dirigente.
In caso di utilizzo non autorizzato del telefonino per fare riprese o foto il consiglio di classe potrà adottare la
sanzione disciplinare della sospensione da 1 a 5 giorni, ma se il fatto concorre con altre infrazioni (bullismo,
danneggiamento, atti lesivi della dignità di qualsiasi componente della scuola) la sanzione è da 5 a 15 giorni.
Le riprese filmate e la divulgazione del materiale relativo che configurino atti sanzionabili dall’autorità
giudiziaria, comporteranno l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni.
Art. 8 Organo di garanzia
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione
ad una Commissione di garanzia composta dal Dirigente scolastico, due docenti, due alunni e un non docente.
L’organo di garanzia, eletto in seno al Consiglio d’Istituto decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia
interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente
regolamento.
Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza, previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni.
E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di ricorrere ad organi superiori a norma dell'art. 5 c.2 del DPR 249/98.
Art. 9 Disposizioni finali
Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli
studenti all'atto dell'iscrizione.
regolamento
- 13 -
INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO
VIAGGI DI ISTRUZIONE
Art. 1 Norme generali
I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica
all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le
attività didattiche ed integrative della scuola.
Viaggi e visite sono realizzati secondo criteri definiti dal collegio dei docenti in sede di
programmazione e dal consiglio di istituto (art. 10, comma 3, lettera e d.lgs. n. 297/1994).
Secondo la circolare n. 291/1992 sono esperibili quattro fondamentali tipologie di attività:
1. viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici,
monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi;
2. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di
esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi rientrano le visite
in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche, le esercitazioni
didattiche in mare, i tirocini turistici, ecc.;
3. viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di
specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni,
campeggi, settimane bianche, campi-scuola);
4. visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi
di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc. Al riguardo il d.m. n.
507/1997, poi modificato dal d.m. n. 375/1999, stabilisce che l’ingresso è gratuito per cittadini
europei che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per cittadini europei di età compresa
tra i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle
scuole statali l’importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà. Per gruppi e comitive di studenti
delle scuole italiane accompagnati da insegnanti, previa prenotazione e nei limiti del contingente
prestabilito dal capo di istituto, l’ingresso avviene a titolo gratuito.
Tranne che le visite occasionali della durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono una
preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall’inizio
dell’anno scolastico, per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi.
La gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in Italia o all’Estero, rientra nell’autonomia
decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche, che non devono
richiedere alcuna autorizzazione preventiva (C.M. 623/1996).
L’entrata in vigore a decorrere dal 1 settembre 2000 del d.P.R. n. 275/1999 (regolamento
sull’autonomia scolastica, che all’articolo 14, comma 6, abolisce tutte le autorizzazioni e
approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole) ed ancor più il nuovo assetto
dell’amministrazione scolastica di cui al D.P.R. 347/2000, hanno configurato la definitiva e totale
autonomia delle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di
istruzione.
Art. 2 Viaggi di istruzione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
regolamento
E’ opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in
periodi di alta stagione turistica;
E’ opportuno prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età;
E’ possibile, in determinate circostanze, far partecipare i genitori e il personale ATA (con oneri
finanziari, di norma, a loro esclusivo carico);
E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto per gli studenti minorenni;
Bisogna, di norma, assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le
singole classi coinvolte e comunque è obbligatoria la partecipazione della maggioranza degli
allievi di ciascuna classe
Stabilito l’itinerario del viaggio d’istruzione il D.S. o un suo delegato acquisisce informazioni
sui costi orientativi relativi al viaggio e sul numero dei partecipanti. In relazione a ciò i genitori
degli allievi partecipanti ai viaggi d’istruzione devono versare alla scuola tramite bollettino di
c.c. postale, una cifra pari al 50% del costo orientativo complessivo del viaggio. Il saldo sarà
- 14 -
versato con le stesse modalità quando i costi saranno stabiliti in via definitiva. In caso di rinuncia
senza fondate e documentate motivazioni la quota versata non sarà restituita;
7. L’ Istituto, coerentemente con il programma annuale, può finanziare in parte le spese solo se i
viaggi d’istruzione siano parte integrante dei progetti previsti dal Piano dell’offerta formativa. Le
stesse possono essere coperte con contribuzioni di Enti terzi e soprattutto con quote versate dai
partecipanti;
8. La scuola può pagare, per casi eccezionali, una parte delle spese per allievi appartenenti a
famiglie che documentino uno stato di particolare disagio economico;
9. E’ necessario, di norma, prevedere un docente accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un
massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di
handicap. In ogni caso un docente può accompagnare, al massimo, venti alunni.
10. La durata del viaggio, di norma, non può superare i sei giorni, tranne che per scambi di classi
con paesi esteri (di preferenza con paesi della comunità europea).
Art. 3 organizzazione viaggi d’istruzione)
1.
2.
3.
4.
5.
Durante i viaggi d’istruzione è opportuno evitare spostamenti nelle ore notturne tranne che se
effettuati in treno o in aereo;
L’agenzia di viaggi deve essere in possesso di licenza di categoria A-B, e la ditta di
autotrasporto deve produrre un’analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti
prescritti dalla legge in relazione all’automezzo usato per verificarne l’affidabilità;
E’ necessaria la presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un
periodo superiore alle 9 ore giornaliere e l’obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non
inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
E’ necessario che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni.
I viaggi d’Istruzione articolati su più giorni saranno organizzati facendo in modo che l’ultimo
giorno del viaggio coincida con l’ultimo giorno di lezione della settimana, in maniera tale che gli
allievi possano smaltire la fatica accumulata nei successivi giorni festivi.
Art. 4 visite guidate
1.
2.
Le visite guidate devono essere organizzate coerentemente con il Progetto di Offerta Formativa e
solo eccezionalmente e con adeguate motivazioni possono essere permesse dal Dirigente
scolastico sentiti gli organi collegiali competenti .
Le spese per tali attività (costi dei mezzi di trasporto, delle guide, delle entrate ai musei ecc.)
possono essere in parte erogate dall’Istituzione scolastica compatibilmente con il bilancio
dell’Istituto.
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento
imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente
rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità e i limiti stabiliti del
1990
n.
241.
È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle
pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta
all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
regolamento
- 15 -
dall'articolo
24
della
legge
citata
e
debbono
essere
motivati.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine
di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale.
Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti
previsti dall'ordinamento.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno
1992, n. 352 ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi,
la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte
all’accesso le seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi sul personale dipendente;
b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con
esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione autolimitativa,
dall’Amministrazione per le procedure stesse;
c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;
d) documenti relativi alla salute delle persone;
e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o delle Procure della Corte dei
Conti relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale o amministrativa.
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
L'istituto è dotato di apposite bacheche per garantire l'informazione alle varie componenti:
•
Bacheca sindacale
•
Bacheca degli studenti
•
Bacheca dei genitori
•
Bacheca dei personale docente
•
Bacheca dei personale non docente
Presso l'ingresso e presso gli Uffici sono presenti in posizione visibile operatori scolastici in grado di
fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizio. Gli operatori scolastici
indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per tutto l'orario di lavoro.
NORME IN MATERIA DI PRIVACY
Il diritto alla protezione dei dati personali è garantito per tutte le componenti della scuola.
Il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato,
con particolare riferimento alla riservatezza.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che regola il trattamento dei dati
personali.
I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza,
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi,
c) esatti e, se necessario, aggiornati,
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o
successivamente trattati,
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non
superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
regolamento
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L’istituzione scolastica conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte
a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato.
In ottemperanza al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, sono previste le seguenti regole di comportamento
per il personale docente e non docente:
I docenti dovranno:
1. custodire in apposito armadio dotato di serratura nella sala professori il registro personale e
qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni,
2. consegnare il registro di classe al collaboratore scolastico incaricato, al termine delle attività
didattiche giornaliere, per la custodia in apposito armadio dotato di serratura,
3. tutte le comunicazioni indirizzate agli uffici della sede centrale, ad altro personale della scuola e
al dirigente scolastico devono essere consegnate in busta chiusa al responsabile di sede o al
protocollo della sede centrale.
Il collaboratore scolastico in servizio nelle sedi e ai piani dovrà:
accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone
l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia,
dei registri personali dei docenti, dei registri di classe, dei certificati medici esibiti dagli alunni a
giustificazione delle assenze e di qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili
degli alunni o dei docenti.
Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e che
non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali; in caso contrario
segnalarne la presenza al responsabile di laboratorio o di sede provvedendo temporaneamente
alla loro custodia.
Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati
personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie.
Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei
locali siano state attivate.
Il collaboratore scolastico in servizio negli uffici di segreteria dovrà:
Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati.
Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che
contengono dati personali o sensibili, ma accertarsi che vengano sempre distrutte.
Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e
non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro.
Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza avere provveduto a
custodire in luogo sicuro i documenti trattati.
Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti
contenenti dati personali o sensibili.
Segnalare tempestivamente al responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi e
provvedere temporaneamente alla loro custodia.
Provvedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale.
Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le
misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori.
Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stai
espressamente autorizzati dal responsabile o dal titolare.
L’incaricato del trattamento con strumenti elettronici dovrà:
Non lasciare floppy disk, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei.
Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password.
Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati.
Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e
armadi dove sono custoditi.
Scegliere una password che sia originale, composta da almeno otto caratteri, che non sia facilmente
intuibile (per esempio riferimenti alla propria persona che siano facilmente ricostruibili).
Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri;
Cambiare periodicamente la propria password.
Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro.
Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la
postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password.
regolamento
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Comunicare tempestivamente al titolare o al responsabile qualunque anomalia riscontrata nel
funzionamento del computer.
Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica:
a) non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza,
b) non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un
antivirus,
c) controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali.
ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE
Le assenze dovute a periodo di convalescenza post-ricovero non sono soggette a controllo del medico
fiscale e alla conseguente applicazione della legge n.133 del 6 agosto 2008. La prognosi deve essere
rilasciata dalla struttura ospedaliera. Per gli eventuali successivi periodi certificati dal medico
curante, anche senza soluzione di continuità con i periodi precedenti, vengono applicate le norme
introdotte dalla citata legge. Per le certificazioni di malattia rilasciate dal pronto soccorso (senza
ricovero ospedaliero) anche con eventuali prognosi si applica la legge n. 133 del 6 agosto 2008.
regolamento
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regolamento finale