REGOLAMENTO D’ISTITUTO DELL’I.S.I.S. “F. ZUCCARELLI” DI PITIGLIANO LA COMUNITÀ SCOLASTICA Art. 1 Fanno parte integrante, con modifiche, del Regolamento dell’ Istituto “F. Zuccarelli” di Pitigliano, i primi tre articoli dello Statuto delle studentesse e degli studenti, emanato con D.P.R. 24/6/1998, n° 249. Essi sono i tre articoli che seguono. Art. 2 - Vita della comunità scolastica 1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il regolamento -1- raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 3 – Diritti 1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. 4. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 5. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di qualità; b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. Art. 4 – Doveri 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.2. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. regolamento -2- REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO Art. 5 Norme comportamentali 1. I rapporti fra il Dirigente scolastico, gli studenti, i docenti ed il personale ATA devono essere caratterizzati dal rispetto reciproco, dal dialogo e dalla collaborazione, fattori indispensabili per creare, nella scuola, un sereno clima di lavoro. 2. E’ assolutamente vietato fumare nei locali della scuola. 3. Non è consentito l’uso dei telefoni cellulari durante le ore di lezione 4. E’ vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche o prodotti non consentiti dalla legge. Art. 6 Vigilanza sugli alunni 1. La vigilanza sugli alunni deve essere effettuata senza interruzioni; pertanto una volta che la scuola accoglie gli allievi, deve garantirne la sorveglianza fino al termine delle lezioni. 2. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. 3. La sorveglianza viene garantita dal personale docente e, negli spazi comuni dell’edificio, anche dai collaboratori scolastici. 4. Il personale docente, eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici, deve altresì garantire la sorveglianza nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, alle aule speciali, alla palestra e viceversa. 5. I collaboratori scolastici devono controllare gli allievi quando escono dall’aula per andare al bagno o per altre necessità. 6. In caso di temporaneo allontanamento del personale docente dalla classe, gli alunni sono affidati ad un collaboratore scolastico. 7. Durante la ricreazione, la cui durata è di almeno dieci minuti, l’insegnante in servizio nell’ora precedente ha l’obbligo della vigilanza all’interno della classe e nelle immediate vicinanze. I collaboratori scolastici e i docenti a disposizione nell’ora immediatamente precedente all’inizio della ricreazione, vigileranno nei corridoi e nel piazzale esterno. 8. E’ assolutamente vietato allontanarsi dall’edificio scolastico, da palestre o laboratori sia durante la ricreazione che durante le ore di lezione. regolamento -3- 9. La vigilanza sugli allievi deve essere garantita per ogni tipo di attività scolastica e quindi essa va effettuata anche durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le attività sportive. 10. In caso di sciopero del personale della scuola valgono le norme dell’ Intesa Comparto Scuola del 2 agosto 2001 (Attuazione della legge n. 146/1990 e della legge n. 83/2000) 11. In caso di assemblea sindacale del personale della scuola vale l’art. 13 del C.C.N.L. Comparto Scuola 1994/97 siglato il 4 agosto 1995. 12. I genitori degli alunni hanno l’obbligo di assicurare i propri figli contro gli infortuni che possono occorrere loro durante l’attività scolastica. La scelta della società assicurativa sarà fatta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri generali formulati dal Consiglio di istituto Art. 7 Problemi di salute 1. Il personale della scuola non può somministrare medicinali di nessun tipo agli allievi tranne che in casi di particolare gravità e con l’autorizzazione di personale medico specializzato. 2. In caso di problemi di salute dell’alunno durante le ore di lezione, il personale scolastico avviserà la famiglia. Qualora i genitori non siano reperibili, verranno presi opportuni provvedimenti a seconda della gravità del caso. 3. In caso di infortunio di un allievo, l’insegnante o il personale presenti devono redigere l’apposita dichiarazione d’infortunio, devono informare tempestivamente i genitori e il Dirigente scolastico o un suo sostituto e provvedere eventualmente a far accompagnare l’allievo al pronto soccorso. Tale procedura è evitabile solo se l’incidente è obiettivamente di lieve entità, tale da non richiedere una visita medica, oppure i genitori si assumano per iscritto la relativa responsabilità. regolamento -4- Art. 8 regolamentazione entrate uscite 1. Il primo suono della campanella avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e indica l’ingresso degli studenti nelle aule in cui dovranno trovarsi gli insegnanti. Il secondo suono della campanella indica l’inizio delle lezioni che costituisce anche il limite di ingresso degli alunni in classe, salvo permessi specifici dovuti agli orari dei mezzi di trasporto. Per occasionali ritardi dovuti ai mezzi di trasporto, gli alunni saranno ammessi in classe e giustificati dall’insegnante presente che annoterà la causa del ritardo nel registro di classe. 2. Entrate ritardate potranno essere ammesse, non oltre la prima ora di lezione su autorizzazione del Dirigente scolastico o persona da lui delegata per seri motivi indicati sulla giustificazione firmata dai genitori per gli alunni minorenni e dagli alunni stessi se maggiorenni. I ritardi per motivi futili o inattendibili saranno ingiustificati e annotati come tali sul registro di classe. Se il ritardo ingiustificato supera i 10 minuti, l’alunno dovrà entrare alla seconda ora e resterà in biblioteca sotto la sorveglianza del personale scolastico a disposizione alla prima ora o, in mancanza di docenti a disposizione, dei collaboratori scolastici. 3. L’uscita anticipata può essere consentita dal dirigente scolastico o suo collaboratore delegato di norma non prima della fine della quarta ora di lezione per seri e improrogabili motivi. Le richieste dovranno essere consegnate, prima dell’inizio delle lezioni, al collaboratore scolastico del piano terra. 4. Gli alunni minorenni dovranno uscire accompagnati dai genitori, o eccezionalmente, da soli, previa conferma telefonica della richiesta da parte degli stessi genitori. 5. Qualora le richieste di entrata ed uscita fuori orario si verifichino in modo ricorrente, il D.S. provvederà a convocare i genitori in Presidenza. 6. I permessi di entrata ed uscita fuori orario verranno annotati su apposito registro per avere una visione generale della frequenza scolastica. 7. I ritardi, le uscite anticipate devono in ogni caso ritenersi eventi eccezionali e pertanto devono essere opportunamente motivati dai genitori o dall’allievo medesimo, se maggiorenne, nell’apposito libretto che viene distribuito all’inizio di ogni anno scolastico. 7bis Gli studenti maggiorenni possono usufruire ogni anno di cinque permessi di entrata e/o di uscita (il numero è comprensivo sia delle entrate posticipate che delle uscite anticipate). Le richieste oltre la quinta devono essere accompagnate dalla dichiarazione del genitore di essere a conoscenza della entrata/uscita fuori orario. 8. Nell’edificio scolastico non sono ammesse di norma persone estranee alle attività dell’istituzione e a tale scopo le porte devono rimanere chiuse. I collaboratori scolastici comunque, sentite le motivazioni dei visitatori, ne informeranno il Dirigente scolastico o i suoi delegati per avere il permesso di accedere nella scuola. 9. E’ fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro all’interno della scuola. E’ assolutamente vietato allontanarsi dall’edificio scolastico, da palestre o laboratori sia durante la ricreazione che durante le ore di lezione. 10. Quando si svolgono le riunioni degli organi collegiali o le assemblee dei genitori, oltre al personale scolastico, potranno entrare nell’edificio solo le persone che hanno diritto a parteciparvi. regolamento -5- Art. 9 Giustificazione delle assenze 1. Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura, devono essere giustificate utilizzando l’apposito libretto al rientro a scuola. 2. La segreteria della scuola, su indicazione del coordinatore o dei Consigli di classe, informerà le famiglie in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive che potranno avere una ricaduta anche in ambito didattico-disciplinare. 3. Si considera assenza giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro di classe, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell’Istituto. 4. La richiesta di giustificazione per l’assenza compiuta deve essere firmata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale; tale firma sarà stata precedentemente depositata in segreteria. Se l’alunno è maggiorenne motiverà l’assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra. 5. Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora. L’avvenuta giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti sarà trascritta sul diario di classe. 6. La giustificazione deve essere presentata al rientro a scuola il primo giorno dopo l’assenza. Se gli alunni ne sono privi, saranno comunque ammessi in classe. Nel caso in cui non sia presentata giustificazione entro i due giorni successivi l’assenza risulterà ingiustificata a meno che non provveda personalmente il genitore, che verrà sentito dal dirigente scolastico o un suo collaboratore; sul registro di classe verrà effettuata apposita annotazione. 7. Il libretto è valido solo per l’anno scolastico per cui è rilasciato. Sia in caso di esaurimento che di smarrimento, il secondo libretto dovrà essere ritirato dal genitore o da chi ne fa le veci. 8. Le assenze non consecutive devono essere giustificate su fogli diversi del libretto. 9. L’allievo che effettua almeno cinque giorni consecutivi di assenza per malattia, anche se interrotti da festività, deve presentare un certificato medico che attesti la guarigione clinica. Art. 10 Uso fotocopiatrice Gli alunni possono fotocopiare del materiale didattico con l’ausilio dei collaboratori scolastici solo se il docente interessato dà l’autorizzazione Art. 11 USO DEL CELLULARE Durante le ore di lezione, non è consentito l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici, in quanto elemento di distrazione e di disturbo nello svolgimento dell’attività didattica. Il divieto vale non solo per le conversazioni telefoniche ma anche per gli sms e tutti gli altri utilizzi per i quali il cellulare (o altro dispositivo) è idoneo; il telefonino deve restare spento, custodito tra gli effetti personali dello studente. L’insegnante potrà, comunque, in via eccezionale, autorizzare lo studente a comunicare con la famiglia, in deroga al divieto di cui sopra, qualora ricorrano situazioni di eccezionale e particolare gravità. regolamento -6- La possibilità di comunicazione reciproca tra studenti e famiglie, per gravi ed urgenti motivi, è comunque garantita in ogni momento dalla scuola attraverso l’ufficio di presidenza e di segreteria. Il divieto opera anche nei confronti del personale docente, tranne casi di necessità. E’assolutamente vietato effettuare e divulgare, senza il consenso degli interessati, riprese filmate riguardanti persone ed attività svolte in tutti i locali della scuola e nelle pertinenze esterne. Art. 12 USO DELL’ASCENSORE L’uso dell’ascensore, nella sede di Pitigliano, è consentito a tutte le componenti scolastiche in caso di necessità, previa richiesta di apertura dello stesso mediante apposita chiave da richiedere al collaboratore scolastico incaricato. E’assolutamente vietata l’apertura manuale dello stesso che può causare danni a persone e cose. ORGANI COLLEGIALI In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. Lv.o n° 297/94. Gli organi collegiali della scuola sono il consiglio di classe, il consiglio di istituto, il collegio docenti, il comitato di valutazione degli insegnanti e la giunta esecutiva. Art. 1 Convocazione degli organi collegiali La convocazione ordinaria degli organi deve essere disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. In caso di comprovata ed effettiva necessità la convocazione può essere disposta tre giorni prima della data delle riunioni e in casi eccezionali anche 24 ore prima. Art. 2 Modalità di convocazione degli organi collegiali La convocazione avviene con modalità diverse, a seconda dell’organo collegiale: Per il Collegio docenti, la convocazione è disposta mediante una circolare del Dirigente Scolastico che viene fatta pervenire e firmare dai docenti in tutti i plessi della scuola. Per i Consigli di Classe, i docenti vengono convocati con la modalità di cui al punto 1 mentre i rappresentanti dei genitori e degli studenti vengono avvertiti mediante comunicazione scritta. Per la riunione del Consiglio d’Istituto, della giunta esecutiva e del comitato di valutazione del servizio docenti, la regolamento -7- convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo. Nei consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Giunta esecutiva gli orari di convocazione devono essere compatibili, quando possibile, con gli orari di lavoro dei componenti. La comunicazione scritta e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Non è ammesso deliberare su argomenti che non sono all’ordine del giorno se non sono d’accordo tutti i componenti dell’organo. Art. 3 Consiglio di classe Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti delle classi e dai rispettivi rappresentanti dei genitori e degli alunni; ha durata annuale. È convocato dal Dirigente Scolastico anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di classe favorisce i rapporti reciproci tra docenti e genitori; può formulare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in ordine all’azione educativa e didattica, e ad iniziative di sperimentazione. Nel corso Sirio il Consiglio di classe è formato dai docenti e da tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Ognuno ha facoltà di rivolgersi ai propri rappresentanti per chiedere informazioni e segnalare situazioni che richiedono uno specifico intervento. Art. 4 Collegio dei Docenti Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio e dal dirigente scolastico che lo presiede; si riunisce ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Ha potere deliberante e di indirizzo su ogni aspetto del funzionamento didattico dell’Istituto. Art. 5 Consiglio di Istituto Il Consiglio di Istituto è costituito da rappresentanti del personale docente e non docente, degli studenti e dei loro genitori, oltre al dirigente scolastico. Ha durata triennale. Il Consiglio di Istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Le funzioni di segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante e di indirizzo su tutti gli aspetti organizzativi e finanziari dell’attività della Scuola. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. Art. 6 Convocazione Consiglio di Istituto La convocazione del Consiglio di Istituto è disposta con congruo anticipo, non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo urgenti necessità. La convocazione è effettuata dal Presidente con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare nella seduta. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Art. 7 Elezione presidente Consiglio di Istituto La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente scolastico. Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto; sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti nella votazione è eletto il più anziano di età. regolamento -8- Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Art 8 Pubblicità degli atti Di ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto, su apposito registro a pagine numerate, processo verbale firmato dal presidente e dal segretario La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante affissione in apposito albo dell’Istituto, della copia integrale - sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato. Art. 9 Giunta esecutiva La Giunta Esecutiva è composta da due membri di diritto (il Dirigente Scolastico, presidente, e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, segretario) e da membri eletti dal Consiglio di Istituto al suo interno (un docente, un non docente, un genitore ed un alunno). Essa predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere. Art. 10 Convocazione Giunta La Giunta viene convocata quando il Dirigente Scolastico, sentito il DSGA (Dirigente dei Servizi generali Amministrativi) o la maggioranza assoluta dei suoi componenti, escluso il Dirigente scolastico, ne ravvisino la necessità. Essa deve essere comunque convocata per proporre il programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico così come previsto dall’ art. 2 comma 3 del D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001. Art. 11 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell’ art. 448 del D. lg. n. 297 /1994, alla conclusione dell’anno di prova e ogni qualvolta se ne presenti la necessità. Art. 12 Disposizioni generali sulle assemblee Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato studentesco di Istituto. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto. E' consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di classe al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. L'assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, visione film ecc. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che lo desiderino. I docenti in servizio devono vigilare per assicurare il regolare e corretto svolgimento delle assemblee. regolamento -9- Art. 13 Funzionamento delle assemblee studentesche L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al dirigente scolastico. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il dirigente scolastico o un suo delegato ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea. Art. 14 Assemblee dei genitori Le assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto. I rappresentanti dei genitori di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell'Istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell’Istituto, la data e l'orario devono essere concordate di volta in volta con il dirigente scolastico. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. Appendice Art 15 Validità adunanze organi collegiali 1. 2. 3. 4. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali, esclusi il Comitato per la valutazione del servizio insegnanti e le riunioni dei Consigli di Classe relative agli scrutini, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per la validità delle adunanze del Comitato di valutazione del servizio dei docenti è richiesta la presenza di tutti i componenti titolari o, in loro mancanza, supplenti. E’ altresì richiesta la presenza di tutti i docenti nelle adunanze dei Consigli di Classe relative agli scrutini. Esclusi il caso previsto nel punto 2, i membri che dichiarino di astenersi dal voto sono computati nel numero necessario per la validità delle adunanze. Il numero legale dei membri deve sussistere non solo al principio dell’adunanza, ma anche al momento della votazione. Art 16 Maggioranza organi collegiali 1. 2. 3. 4. 5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se lo scrutinio non è segreto, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Nel numero dei votanti non sono da computare coloro che si astengano dalle votazioni. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, quelle non leggibili e quelle nulle contribuiscono a determinare il numero dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero che raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei votanti. Art. 17 Modalità deliberazioni 1. 2. 3. La votazione può essere fatta per appello nominale o per alzata di mano. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persona Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono per mezzo di una scheda debitamente compilata dall’interessato. Art . 18 Verbale sedute organi collegiali regolamento - 10 - 1. In ogni seduta di qualsiasi organo collegiale, con esclusione della Giunta esecutiva il cui segretario è il Dirigente Generale dei Servizi Amministrativi, il presidente nomina un segretario che provvede a redigere il relativo verbale 2. Il verbale deve contenere: il giorno, l’ora e il luogo in cui l’adunanza si è svolta, il nome e la qualifica di chi l’ha presieduta, le modalità della convocazione, il nome dei componenti e la constatazione della sussistenza del numero legale, gli argomenti trattati e, in riassunto, le discussioni che ne sono seguite, il numero dei voti, a favore o contro, ottenuti da ogni proposta, nonché il numero dei membri che si sono astenuti dalle votazioni. 3. Ogni membro può chiedere che nel verbale si faccia menzione dei particolari motivi che lo hanno indotto a votare in un modo o in un altro (dichiarazione di voto). 4. Le frasi ingiuriose che nel corso della seduta fossero state eventualmente pronunziate dai membri del Consiglio contro chicchessia non devono figurare nel verbale della seduta ma verranno comunque registrate separatamente per tutelare gli eventuali interessi legali dei consiglieri 5. Il verbale deve essere, di norma, letto ed approvato nella stessa seduta del Consiglio e firmato dal presidente e dal segretario. Se la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti è d’accordo, la lettura ed approvazione può essere rimandata alla seduta successiva. SANZIONI DISCIPLINARI Art. 1 Caratteri delle sanzioni disciplinari 1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. A questi è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 5. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 6. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. 7. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 8. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. 9. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 10. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. ART. 2 Irrogazione delle sanzioni disciplinari Gli alunni che non si atterranno al presente regolamento e che terranno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell’istituto, o che provocheranno danni ad oggetti o strutture, incorreranno in provvedimenti disciplinari. Gli studenti che tengono comportamenti occasionali e non gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b) disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi violazioni delle norme di sicurezza potranno essere soggetti a richiamo verbale il quale non costituisce sanzione. Il regolamento - 11 - richiamo verbale può costituire un precedente per l’irrogazione di una sanzione in forma di ammonizione scritta. Art. 3 Violazione norme disciplinari Sanzione Organo competente 1. Atteggiamenti di disattenzione o disturbo reiterato dell’attività didattica, senza essere caratterizzati da maleducazione o volgarità. Ammonizione orale o scritta. Assegnazione di compiti aggiuntivi aventi carattere formativo. Il docente registro di l’annotazione dirigente o collaboratore delle lezioni. 2. Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze o ripetute assenze ingiustificate e assenze di massa Entrate in ritardo ingiustificate 3. Atti di violazione della civile convivenza, caratterizzati da maleducazione e volgarità, disturbo continuato della lezione, atti di bullismo, danni al patrimonio della scuola. 4. Falsificazione firma dei genitori. Manipolazione del registro di classe. Convocazione dei genitori ammonizione scritta. e trasmette il classe con scritta al a un suo entro la fine Dirigente scolastico delegato del dirigente. o Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. Eventuale risarcimento del danno. Consiglio di Classe, previa annotazione scritta sul registro da parte del docente. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni. Consiglio di classe. Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità. Risarcimento del danno. Consiglio di classe. Allontanamento dalla scuola per un periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe - Competente è il consiglio di classe, appositamente convocato. 5. Atti dì violenza o vandalismo o atteggiamenti irrispettosi e gravemente offensivi nei confronti del personale sia docente che amministrativo tecnico e ausiliario, nonché mancato rispetto delle prescritte norme di sicurezza che possano compromettere la propria e l’altrui incolumità, che avvengano in qualunque momento e luogo previsti dalla attività scolastica. 6. Atti o comportamenti deferibili all’autorità giudiziaria che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola stessa. Denuncia regolamento all'autorità - 12 - Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni giudiziaria. Art. 4 Estensione delle sanzioni Le sanzioni intendono applicabili per le stesse tipologie di comportamento anche in situazioni scolastiche che si svolgano fuori dei locali dell'istituto e/o in orario extrascolastico: uscite, visite guidate, viaggi d'istruzione, etc. Art. 5 Sanzioni alternative Il Consiglio di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente costituire una riparazione, quali : a) operazioni di pulizia e ripristino degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato. L'alunno che è incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola a più di due giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, nei dodici mesi successivi alla sanzione, alle visite di istruzione o ad altre attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di classe. Art. 6 Sospensione della sanzione e recidiva L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi sospendere la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri. Art. 7 Utilizzo del cellulare In caso di utilizzo non autorizzato del cellulare, l’alunno dovrà, su richiesta del docente, consegnarlo in presidenza e al ritiro provvederanno i genitori dello studente. In caso di rifiuto di consegnare il telefonino il docente ne farà annotazione sul registro di classe e informerà il dirigente. In caso di utilizzo non autorizzato del telefonino per fare riprese o foto il consiglio di classe potrà adottare la sanzione disciplinare della sospensione da 1 a 5 giorni, ma se il fatto concorre con altre infrazioni (bullismo, danneggiamento, atti lesivi della dignità di qualsiasi componente della scuola) la sanzione è da 5 a 15 giorni. Le riprese filmate e la divulgazione del materiale relativo che configurino atti sanzionabili dall’autorità giudiziaria, comporteranno l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni. Art. 8 Organo di garanzia Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Dirigente scolastico, due docenti, due alunni e un non docente. L’organo di garanzia, eletto in seno al Consiglio d’Istituto decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. Sul ricorso l’organo di garanzia decide a maggioranza, previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto di ricorrere ad organi superiori a norma dell'art. 5 c.2 del DPR 249/98. Art. 9 Disposizioni finali Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. regolamento - 13 - INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. 1 Norme generali I viaggi di istruzione e le visite guidate, intese quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola. Viaggi e visite sono realizzati secondo criteri definiti dal collegio dei docenti in sede di programmazione e dal consiglio di istituto (art. 10, comma 3, lettera e d.lgs. n. 297/1994). Secondo la circolare n. 291/1992 sono esperibili quattro fondamentali tipologie di attività: 1. viaggi di integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici, monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a manifestazioni o concorsi; 2. viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre o altre esibizioni artistiche, le esercitazioni didattiche in mare, i tirocini turistici, ecc.; 3. viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi (escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola); 4. visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre, ecc. Al riguardo il d.m. n. 507/1997, poi modificato dal d.m. n. 375/1999, stabilisce che l’ingresso è gratuito per cittadini europei che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Per cittadini europei di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo indeterminato delle scuole statali l’importo del biglietto di ingresso è ridotto della metà. Per gruppi e comitive di studenti delle scuole italiane accompagnati da insegnanti, previa prenotazione e nei limiti del contingente prestabilito dal capo di istituto, l’ingresso avviene a titolo gratuito. Tranne che le visite occasionali della durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono una preventiva, adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico, per favorire il reale perseguimento di obiettivi formativi. La gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, in Italia o all’Estero, rientra nell’autonomia decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni scolastiche, che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva (C.M. 623/1996). L’entrata in vigore a decorrere dal 1 settembre 2000 del d.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull’autonomia scolastica, che all’articolo 14, comma 6, abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni concernenti le funzioni attribuite alle scuole) ed ancor più il nuovo assetto dell’amministrazione scolastica di cui al D.P.R. 347/2000, hanno configurato la definitiva e totale autonomia delle scuole in materia di organizzazione e responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione. Art. 2 Viaggi di istruzione 1. 2. 3. 4. 5. 6. regolamento E’ opportuno evitare iniziative in coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di alta stagione turistica; E’ opportuno prevedere la partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di età; E’ possibile, in determinate circostanze, far partecipare i genitori e il personale ATA (con oneri finanziari, di norma, a loro esclusivo carico); E’ obbligatorio acquisire il consenso scritto per gli studenti minorenni; Bisogna, di norma, assicurare la partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi coinvolte e comunque è obbligatoria la partecipazione della maggioranza degli allievi di ciascuna classe Stabilito l’itinerario del viaggio d’istruzione il D.S. o un suo delegato acquisisce informazioni sui costi orientativi relativi al viaggio e sul numero dei partecipanti. In relazione a ciò i genitori degli allievi partecipanti ai viaggi d’istruzione devono versare alla scuola tramite bollettino di c.c. postale, una cifra pari al 50% del costo orientativo complessivo del viaggio. Il saldo sarà - 14 - versato con le stesse modalità quando i costi saranno stabiliti in via definitiva. In caso di rinuncia senza fondate e documentate motivazioni la quota versata non sarà restituita; 7. L’ Istituto, coerentemente con il programma annuale, può finanziare in parte le spese solo se i viaggi d’istruzione siano parte integrante dei progetti previsti dal Piano dell’offerta formativa. Le stesse possono essere coperte con contribuzioni di Enti terzi e soprattutto con quote versate dai partecipanti; 8. La scuola può pagare, per casi eccezionali, una parte delle spese per allievi appartenenti a famiglie che documentino uno stato di particolare disagio economico; 9. E’ necessario, di norma, prevedere un docente accompagnatore ogni quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap. In ogni caso un docente può accompagnare, al massimo, venti alunni. 10. La durata del viaggio, di norma, non può superare i sei giorni, tranne che per scambi di classi con paesi esteri (di preferenza con paesi della comunità europea). Art. 3 organizzazione viaggi d’istruzione) 1. 2. 3. 4. 5. Durante i viaggi d’istruzione è opportuno evitare spostamenti nelle ore notturne tranne che se effettuati in treno o in aereo; L’agenzia di viaggi deve essere in possesso di licenza di categoria A-B, e la ditta di autotrasporto deve produrre un’analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti prescritti dalla legge in relazione all’automezzo usato per verificarne l’affidabilità; E’ necessaria la presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un periodo superiore alle 9 ore giornaliere e l’obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di servizio; E’ necessario che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I viaggi d’Istruzione articolati su più giorni saranno organizzati facendo in modo che l’ultimo giorno del viaggio coincida con l’ultimo giorno di lezione della settimana, in maniera tale che gli allievi possano smaltire la fatica accumulata nei successivi giorni festivi. Art. 4 visite guidate 1. 2. Le visite guidate devono essere organizzate coerentemente con il Progetto di Offerta Formativa e solo eccezionalmente e con adeguate motivazioni possono essere permesse dal Dirigente scolastico sentiti gli organi collegiali competenti . Le spese per tali attività (costi dei mezzi di trasporto, delle guide, delle entrate ai musei ecc.) possono essere in parte erogate dall’Istituzione scolastica compatibilmente con il bilancio dell’Istituto. ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità e i limiti stabiliti del 1990 n. 241. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti regolamento - 15 - dall'articolo 24 della legge citata e debbono essere motivati. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento. Ai sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ed in relazione all’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti: a) rapporti informativi sul personale dipendente; b) documenti concernenti informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione autolimitativa, dall’Amministrazione per le procedure stesse; c) documenti rappresentativi di accertamenti e di dichiarazioni medico-legali; d) documenti relativi alla salute delle persone; e) documenti rappresentativi di interventi dell’autorità giudiziaria o delle Procure della Corte dei Conti relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale o amministrativa. INFORMAZIONE AGLI UTENTI L'istituto è dotato di apposite bacheche per garantire l'informazione alle varie componenti: • Bacheca sindacale • Bacheca degli studenti • Bacheca dei genitori • Bacheca dei personale docente • Bacheca dei personale non docente Presso l'ingresso e presso gli Uffici sono presenti in posizione visibile operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione dei servizio. Gli operatori scolastici indossano il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per tutto l'orario di lavoro. NORME IN MATERIA DI PRIVACY Il diritto alla protezione dei dati personali è garantito per tutte le componenti della scuola. Il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che regola il trattamento dei dati personali. I dati personali oggetto di trattamento sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza, b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, c) esatti e, se necessario, aggiornati, d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, e) conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. regolamento - 16 - L’istituzione scolastica conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. In ottemperanza al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, sono previste le seguenti regole di comportamento per il personale docente e non docente: I docenti dovranno: 1. custodire in apposito armadio dotato di serratura nella sala professori il registro personale e qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni, 2. consegnare il registro di classe al collaboratore scolastico incaricato, al termine delle attività didattiche giornaliere, per la custodia in apposito armadio dotato di serratura, 3. tutte le comunicazioni indirizzate agli uffici della sede centrale, ad altro personale della scuola e al dirigente scolastico devono essere consegnate in busta chiusa al responsabile di sede o al protocollo della sede centrale. Il collaboratore scolastico in servizio nelle sedi e ai piani dovrà: accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla loro custodia, dei registri personali dei docenti, dei registri di classe, dei certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze e di qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o dei docenti. Accertarsi che al termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri materiali; in caso contrario segnalarne la presenza al responsabile di laboratorio o di sede provvedendo temporaneamente alla loro custodia. Verificare la corretta funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali anomalie. Procedere alla chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione dei locali siano state attivate. Il collaboratore scolastico in servizio negli uffici di segreteria dovrà: Effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati. Non lasciare a disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che contengono dati personali o sensibili, ma accertarsi che vengano sempre distrutte. Non lasciare incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del personale e non annotarne il contenuto sui fogli di lavoro. Non abbandonare la postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza avere provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti trattati. Non consentire che estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti contenenti dati personali o sensibili. Segnalare tempestivamente al responsabile del trattamento la presenza di documenti incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro custodia. Provvedere alla chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del personale. Procedere alla chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli appositi contenitori. Attenersi alle direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stai espressamente autorizzati dal responsabile o dal titolare. L’incaricato del trattamento con strumenti elettronici dovrà: Non lasciare floppy disk, cartelle o altri documenti a disposizione di estranei. Conservare i dati sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da password. Non consentire l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati. Riporre i supporti in modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e armadi dove sono custoditi. Scegliere una password che sia originale, composta da almeno otto caratteri, che non sia facilmente intuibile (per esempio riferimenti alla propria persona che siano facilmente ricostruibili). Curare la conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad altri; Cambiare periodicamente la propria password. Spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro. Non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con password. regolamento - 17 - Comunicare tempestivamente al titolare o al responsabile qualunque anomalia riscontrata nel funzionamento del computer. Utilizzare le seguenti regole per la posta elettronica: a) non aprire documenti di cui non sia certa la provenienza, b) non aprire direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con un antivirus, c) controllare accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati personali. ASSENZE DEL PERSONALE DOCENTE Le assenze dovute a periodo di convalescenza post-ricovero non sono soggette a controllo del medico fiscale e alla conseguente applicazione della legge n.133 del 6 agosto 2008. La prognosi deve essere rilasciata dalla struttura ospedaliera. Per gli eventuali successivi periodi certificati dal medico curante, anche senza soluzione di continuità con i periodi precedenti, vengono applicate le norme introdotte dalla citata legge. Per le certificazioni di malattia rilasciate dal pronto soccorso (senza ricovero ospedaliero) anche con eventuali prognosi si applica la legge n. 133 del 6 agosto 2008. regolamento - 18 -