INQUINAMENTO DIFFUSO Pozzo domestico Concimazione Spandimento SCORRIMENTO SUPERFICIALE ACQUE DI PIOGGIA Corso d’acqua eutrofizzato Lisciviazione Percolazione Falda acquifera 1 DIRETTIVA 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole STATO DI ATTUAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE Dott.ssa Caterina Sollazzo Dirigente Divisione I – Direzione Qualità della Vita Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 2 SITUAZIONE DESIGNAZIONE ZONE VULNERABILI DA NITRATI 3 Regione ZVN ex art. 19 D.lgs. 152/99 Provv. Des. ulteriori ZVN Zona Basilicata D.G.R. n. 508 del 25/03/02 Fascia metapontina Calabria D.G.R. n. 793 del 25/10/04 Riportata su mappa Campania D. G. R. n. 700 del 18/02/03 Riportata su mappa D.C.R. n. 633 del 22/12/04 (delibera di adozione del Piano di Tutela delle Acque) D.G.R. n. 1516 del 23/05/03 Intero territorio della Provincia di Ferrara Abruzzo Emilia Romagna Friuli Venezia Giulia Zone già individuate con D. C. R. n. 570 del 11/02/97; zona delle conoidi delle province di MO, RE e PR; area del bacino Burana Po di Volano (FE) Comune di Montereale 4 Valcellina (PN) Regione Provv. Des. ulteriori ZVN Zona Lazio D.G.R. n. 767 del 06/08/04 Pianura Pontina settore meridionale e Maremma laziale – Tarquinia Montalto Castro Liguria D.G.R. n. 1256 del 05/11/04 Lombardia Marche ZVN ex art. 19 D.lgs. 152/99 Zone individuate con regolamento attuativo L.R. n. 37 del 15/12/93 Parti di territorio dei Comuni di Albenga e Ceriale D.G.R. n. 7/19359 del 12/11/04 Riportata su mappa D.D. n. 10 del 10/09/03 Riportata su mappa 5 Regione ZVN ex art. 19 D.lgs. 152/99 Provv. Des. ulteriori ZVN Zona D.P.G.R. n. 9/R del 18/10/02 Riportata su mappa Sardegna D.G.R. 1/12 del 18/01/05 Parte del Comune di Arborea Sicilia D.D.G. n. 193 del 17/02/03 Riportata su mappa Toscana D.C.R. n. 170 e 172 del 08/10/03 Zona costiera tra Rosignano m. Castagneto Carducci; area lago 6 Massaciuccoli Molise Piemonte Puglia Regione ZVN ex art. 19 D.lgs. 152/99 Umbria Veneto Area dei fiumi Fissero, Canal Bianco e Po di Levante Provv. Des. ulteriori ZVN Zona D.G.R. n. 1240 del 17/09/02, n. 881 del 25/06/03, n. 1090 del 28/07/04 Zone di Petrignano di Assisi, di San Martino in Campo, “Lago Trasimeno” (elenco fogli mappe catastali) D. G. R. n. 118/CR del 28/11/03 Riportata su mappa Valle d’Aosta P.A. Bolzano P.A. Trento 7 Mappa ZVN - ITALIA LEGENDA Zone designate (2001) Nuove zone designate (2002-2004) Ulteriori zone individuate (ma non designate) Zone vulnerabili potenziali (da Studi CE, 2002) 8 STUDIO ADAS-NIVA 2004 9 SITUAZIONE ADOZIONE PROGRAMMI D’AZIONE 10 Regione Programma d’azione Abruzzo Basilicata adottato. Calabria adottato contestualmente alla designazione. Campania adottato contestualmente alla designazione. Emilia Romagna adottato; è necessario l’avvio del monitoraggio dell’efficacia del Programma d’azione. Friuli Venezia Giulia scaduti termini per adozione il 23/05/04. Lazio da adottare entro il 06/08/05. Liguria da adottare entro il 05/11/05 Lombardia adottato; è necessario l’avvio del monitoraggio dell’efficacia del Programma d’azione. Marche adottato. 11 Regione Programma d’azione Molise Piemonte Adottato contestualmente alla designazione. Puglia Sardegna Da adottare entro il 18/01/06 Sicilia Adottato contestualmente alla designazione. Toscana Scaduti termini per l’adozione (08/10/04). Umbria Scaduti termini per adozione in zona Petrignano d’Assisi e San Martino in Campo (17/09/03; 25/06/04); da adottare entro 28/07/05 per zona “LagoTrasimeno”. Adottato; è necessario l’avvio del monitoraggio dell’efficacia del Programma d’azione. Veneto Valle d’Aosta P.A. Bolzano 12 P.A. Trento SCHEDE DEL DM 18 SETTEMBRE 2002 RELATIVE ALL’INQUINAMENTO DA NITRATI Scheda n. 27 - Monitoraggio della qualità dei corpi idrici Scheda n. 27 bis - Monitoraggio sulla qualità dei corpi idrici per il controllo dell’efficacia dei Programmi di azione Scheda n. 28 - Designazione delle zone vulnerabili Scheda n. 29 - Applicazione del codice di buona pratica agricola Scheda n. 30 - Predisposizione ed attuazione dei programmi di azione Scheda n. 31 - Controllo dell’efficacia dei programmi di azione 13 Direttiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose 14 La Direttiva 80/68/CEE e la Condizionalità Il Reg. (CE) 1782/2003 inserisce gli obblighi derivanti dalla direttiva 80/68/CEE tra i criteri di gestione obbligatoria per l’implementazione della condizionalità (Allegato III). Il DM 13 dicembre 2004 in attuazione dell’art. 5 del DM 5 agosto 2004, recante disposizioni per l’attuazione della riforma della Politica Agricola Comune, include nell’allegato I (elenco dei criteri di gestione obbligatoria) l’atto “A2” relativo alla direttiva 80/68/CEE. 15 Direttiva 80/68/CEE FINALITÀ • Prevenire l’inquinamento delle acque sotterranee dovuto alle sostanze appartenenti alle famiglie ed ai gruppi di sostanze di cui agli elenchi I e II dell’allegato. • Ridurre o eliminare le dell’inquinamento già in atto. conseguenze 16 Obblighi derivanti dalla Direttiva 80/68/CEE • Divieti • Autorizzazioni • Monitoraggio 17 Direttiva 80/68/CEE Elenco I 1. Composti organoalogenati e sostanze che possono dare origine a questi composti nell’ambiente idrico 2. Composti organofosforici 3. Composto organostannici 4. Sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno o teratogeno in ambiente idrico o col concorso dello stesso 5. Mercurio e composti del mercurio 6. Cadmio e composti del cadmio 7. Oli minerali e idrocarburi 8. Cianuri 18 Direttiva 80/68/CEE Elenco II (1) 1. Metalli, metalloidi e loro composti: 1. Zinco 10. Titanio 19. Tellurio 2. Rame 3. Nichel 4. Cromo 5. Piombo 6. Selenio 7. Arsenico 8. Antimonio 9. Molibdeno 11. Stagno 12. Bario 13. Berillio 14. Boro 15. Uranio 16. Vanadio 17. Cobalto 18. Tallio 20. Argento 19 Direttiva 80/68/CEE Elenco II (2) 2. Biocidi e loro derivati non compresi nell’elenco I. 3. Sostanze con effetto nocivo su sapore e/o odore delle acque sotterranee e composti che possono generarle rendendo le acque non idonee al consumo umano. 4. Composti organosilicati tossici o persistenti e sostanze che possono generarli, ad eccezione di quelli biologicamente innocui o che si trasformano rapidamente in sostanze innocue. 5. Composti inorganici del fosforo e fosforo elementare. 6. Fluoruri. 7. Ammoniaca e nitriti. 20 Normativa Nazionale di recepimento Decreto legislativo n. 152/99 Definizione di scarico (art. 2, lettera bb)): “Qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 40.” 21 Decreto legislativo n. 152/99 Art. 29 E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ad eccezione: • • • • • dei casi in cui non è possibile convogliare in fognatura le acque reflue domestiche (trattamenti individuali); degli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; degli scarichi di acque reflue urbane e industriali che non possono essere convogliati nei corpi idrici superficiali, ma che comunque devono essere assoggettati ai limiti della tabella 4 dell’All. 5 del D.lgs. 152/99; degli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali; degli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti 22 fognarie separate. Decreto legislativo n. 152/99 Art. 30 E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo. In deroga al principio generale può essere autorizzato lo scarico: • nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, acque di infiltrazione di miniere o cave e derivanti da lavori di ingegneria civile; • nelle unità geologiche profonde di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi da cui gli stessi sono stati estratti; • nel mare delle acque di perforazioni (effettuate in mare) per l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi o gassosi. 23 Decreto legislativo n. 152/99 Allegato 5.2 E’ vietato lo scarico sul suolo e nel sottosuolo delle sostanze di cui agli elenchi I e II della Direttiva 80/68/CEE. Le sostanze si intendono assenti nello scarico quando sono in concentrazioni non superiori al limite di rilevabilità delle metodiche di rilevamento impiegate all’entrata in vigore del D.lgs. 152/99 e dei successivi aggiornamenti. 24 Disposizioni nazionali per contrastare l’inquinamento diffuso Art. 20 del D.lgs 152/99 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari: zone al cui interno l’utilizzo di prodotti fitosanitari autorizzati crea una situazione di rischio per le risorse idriche e gli altri comparti ambientali. Le Regioni identificano le aree di cui all’art. 5, comma 21 del D.lgs. 194/95 “Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari”, allo scopo di proteggere i corpi idrici e l’ambiente in generale dall’inquinamento 25 provocato dai prodotti fitosanitari. Procedura per la designazione di zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (all. 7 parte B) •Indagine preliminare di riconoscimento Individuazione delle aree in cui le situazioni pericolose per le acque sotterranee sono particolarmente evidenti. La prima individuazione deve comprendere comunque le aree in cui il monitoraggio ha evidenziato il superamento di alcuni standard nelle acque sotterranee. 26 Procedura per la designazione di zone vulnerabili da prodotti fitosanitari (all. 7 parte B) •Aggiornamenti successivi la fase successiva (seconda individuazione) consente una delimitazione ed una caratterizzazione più precise delle aree vulnerabili tramite l’individuazione della vulnerabilità specifica degli acquiferi (classi di vulnerabilità) in relazione alla capacità di attenuazione del suolo, alla vulnerabilità intrinseca degli acquiferi interessati e alle caratteristiche dei prodotti fitosanitari. 27 Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari Misure da attuare Il Ministero della Salute, ai sensi dell’art. 5, comma 20 del D.lgs. 194/95, su documentata richiesta delle Regioni, dispone limitazioni ovvero esclusioni di impiego, anche temporanee, dei prodotti fitosanitari autorizzati. 28 AREE DI SALVAGUARDIA Art.21 del D.Lgs. 152/99 Ai fini della tutela delle risorse idropotabili e delle risorse idriche sotterranee in genere, le Regioni individuano le aree di salvaguardia, circostanti i punti di captazione o derivazione, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto. In particolare, all’interno delle zone di rispetto sono vietati: • l’accumulo di concimi chimici, pesticidi fertilizzanti o •lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, a meno che quest’ultimo sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico Piano 29di Utilizzazione. Altre azioni volte al contrasto dell’inquinamento diffuso provocato da certe sostanze pericolose 30 Art. 17, comma 4 del D.lgs. 194/95 Il Ministero della Salute adotta Piani nazionali triennali per: • il controllo e la valutazione, coordinati dall’ISS, degli effetti dell’utilizzo di prodotti fitosanitari sulla salute degli operatori e della popolazione esposta ai residui di tali prodotti, con particolare riferimento ai residui negli alimenti per la prima infanzia; • il controllo e la valutazione, coordinati dall’APAT, degli impatti dei prodotti fitosanitari sui comparti ambientali vulnerabili (acque superficiali, sotterranee e organismi). 31 L’accordo 8 maggio 2003 tra il Ministero della salute, dell’ambiente, le Regioni e Province autonome è finalizzato all’adozione dei Piani triennali di cui al D.Lgs. 194/95. Compiti delle Regioni: • definire i piani triennali di controllo; • individuare l’autorità responsabile dell’attuazione dei piani; • trasmettere all’APAT, entro il 31 marzo di ogni anno, i risultati delle attività previste dal piano. Compiti dell’APAT: • fornire indicazioni sui metodi per il campionamento, l’analisi, il controllo di qualità e uno schema di presentazione dei risultati; • elaborare e valutare i risultati dei piani; • trasmettere annualmente ai Ministeri della salute e dell’ambiente una relazione su scala nazionale sullo stato di attuazione dei piani ed i risultati provvisori; • trasmettere ai Ministeri della salute e dell’ambiente, entro i sei mesi successivi al termine del triennio, un parere conclusivo sui risultati e proposte di eventuali misure da intraprendere. 32 Quadro provvisorio sull’attuazione dell’accordo 8 maggio 2003. Regioni Autorità competente Piano di controllo Dati 2003 Abruzzo sì sì Basilicata sì sì Campania sì sì Emilia Romagna sì Friuli Venezia Giulia sì Lazio sì Lombardia sì sì Molise sì sì Piemonte sì Prov. Trento sì sì sì sì sì sì sì sì sì 33 Quadro provvisorio sull’attuazione dell’accordo 8 maggio 2003. Regioni Autorità competente Piano di controllo Dati 2003 Sicilia sì sì Toscana sì sì Umbria sì sì Calabria Liguria sì Marche Prov. Bolzano Puglia Sardegna Valle d'Aosta sì Veneto 34 Informzioni all’APAT. Regioni sui dati di acque superficiali punti monitoraggio Abruzzo monitoraggio trasmessi acque sotterranee punti monitoraggio campioni campioni 103 554 76 76 Basilicata 26 263 0 0 Campania 31 87 5 8 Emilia Romagna 77 819 191 345 Friuli Venezia Giulia 13 25 18 36 0 0 61 61 Lombardia 48 487 236 236 Molise 19 24 192 2250 681 1327 12 22 36 36 137 528 240 348 Prov. Trento 20 39 31 33 Umbria 11 38 191 689 5136 1766 Lazio Piemonte Sicilia Toscana totale 35 704 3210 Legge 19 ottobre 1984, n. 748 recante “Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti” Disciplina le attività di identificazione, controllo delle caratteristiche e commercializzazione di concimi, ammendanti e correttivi. Negli allegati, che riportano gli elenchi dei fertilizzanti autorizzati, sono fissati i limiti massimi di concentrazione di metalli pesanti ed altre sostanze pericolose. 36 ATTIVITA’ CONOSCITIVA ai sensi del D.Lgs. 152/99 L’attività conoscitiva è volta al: • rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e delle fonti di inquinamento (art. 42); • rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici (art. 43). 37 TUTELA DEI CORPI IDRICI: OBIETTIVI DI QUALITA’ I corpi idrici devono raggiungere, come obiettivo ambientale individuato dalla normativa vigente, il buono stato di qualità. 38 STATO DI QUALITA’ CHIMICO DEI CORPI IDRICI SOTTERRANEI Tra i parametri da considerare ai fini della valutazione dello stato chimico dei corpi idrici sotterranei vi sono quelli riportati in Tab. 21 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 152/99. Il superamento delle concentrazioni di tali parametri determina una scadente classe di qualità del corpo idrico. 39 Tabella 21, All. 1 – D.lgs. 152/99 (Inquinanti inorganici) INQUINANTE g/l INQUINANTE g/l INQUINANTE g/l Alluminio 200 Cadmio 5 Nitriti 500 Antimonio 5 Cianuri 50 Piombo 10 Argento 10 Cromo tot 50 Rame 1000 Arsenico 10 Cromo VI 5 Selenio 10 Bario 2000 Fluoruri 1500 Zinco Berillio 4 Mercurio 1 Boro 1000 Nichel 20 3000 40 Tabella 21, All. 1 – D.lgs. 152/99 (Inquinanti organici) INQUINANTE g/l INQUINANTE g/l Composti alifatici alogenati totali di cui: 10 Altri pesticidi individuali: 0.1 -1,2dicloroetano 3 Acrilamide 0.1 Pesticidi tot.(1) di cui: 0.5 Benzene 1 aldrin 0.03 Cloruro di vinile 0.5 dieldrin 0.03 IPA totali (2) 0.1 eptacloro 0.03 Benzo(a)pirene 0.01 Eptacloro epossido 0.03 (1) In questo parametro sono compresi tutti i composti organici usati come biocidi (erbicidi, insetticidi, fungicidi,acaricidi, alghicidi nematocidi ecc…) (2) Si intendono in questa classe i seguenti composti specifici: benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(ghi)perilene, indeno1.2.3-cd pirene. 41 DECRETO MINISTERIALE 19 AGOSTO 2003 “Modalità di trasmissione delle informazioni sullo stato di qualità dei corpi idrici e sulla classificazione delle acque” FINALITA’ Assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque. 42 Trasmissione delle informazioni Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'APAT le informazioni e le relazioni secondo le modalità e gli standard informativi di cui al presente decreto entro e non oltre le scadenze temporali previste per i singoli settori L'APAT elabora i dati e le informazioni, predispone relazioni di sintesi per ciascun settore e trasmette al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio i dati elaborati, le relazioni di sintesi e la cartografia per i singoli settori Il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio invia alla Commissione europea la documentazione relativa a ciascun settore secondo le scadenze temporali derivanti dagli obblighi 43 comunitari LE SCHEDE DEL DM 19 AGOSTO 2003 ACQUE SOTTERRANEE SCHEDA 9: Censimento delle acque sotterranee (trasmissione ogni 6 anni- primo invio 30/06/2004) SCHEDA 10: Caratterizzazione delle acque sotterranee (trasmissione annuale-primo invio 1l 30/06/2004) a) Identificazione b) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche c) Impatto antropico d) Monitoraggio e classificazione 44 Scheda n.9 Censimento delle acque sotterranee (1) (trasmissione ogni 6 anni – primo invio entro il 30/06/2004 e ogni volta siano apportate delle modifiche) Regione/Provincia autonoma (denominazione) Codice Bacino Idrografico (denominazione) Codice Bacino Idrogeologico (denominazione) Codice Codice del corpo idrico (2) NOTE 1La scheda censisce i corpi idrici costituiti da acque sotterranee per i quali è già sviluppato un modello concettuale anche preliminare. Le informazioni della scheda sono rappresentate cartograficamente in sistema GIS. Poichè, allo stato delle conoscenza, non è sempre univoca e/o possibile l’attribuzione delle acque di un corpo idrico ad un determinato bacino idrico, nella presente scheda le acque sotterranee si attribuiscono al bacino a cui fanno riferimento i punti di monitoraggio ( piezometri) e di captazione (pozzi, sorgenti, altre emergenze ) localizzati in comuni siti nel territorio di pertinenza del bacino. Nel caso invece si possa già evidenziare l’appartenenza ad un bacino si integrerà l’informazione indicando nella casella bacino idrogeologico il bacino di attribuzione delle acque sotterranee. 2Codice del corpo idrico. Il codice alfanumerico a n cifre, attribuito dalle Regioni, identifica un corpo idrico costituito da acque sotterranee per il quale sia elaborato un modello concettuale anche preliminare. 45 Scheda n.10 (trasmissione annuale – primo invio entro il 30/06/2004 salvo le eccezioni indicate nella presente scheda) Caratterizzazione delle acque sotterranee (1) a.Identificazione Regione/Provincia autonoma (denominazione) Codice Bacino Idrografico (denominazione) Codice Bacino Idrogeologico Corpo idrico sotterraneo Tipologia del corpo idrico : Corpo idrico vulnerabile (denominazione) Codice (denominazione) …….. Codice (2) falda libera confinata semiconfinata si no 46 Corpo idrico significativo (3) Localizzazione geografica del corpo idrico sotterraneo : come previsto nella parte generale Numero di punti d’acqua significativi per il monitoraggio: NOTE 1La scheda deve essere compilata e aggiornata ogniqualvolta dalla documentazione già disponibile ( studi idrogeologici, geotecnici, geofisici, geomorfologici e relativi elaborati cartografici: carte geologiche, sezioni idrogeologiche, piezometrie, carte idrochimiche) e dal catasto dei punti di monitoraggio (piezometri) e di captazione (pozzi, sorgenti, emergenze diverse) e relativi dati, o come conseguenza dei risultati di ulteriori studi di approfondimento delle caratteristiche delle acque sotterranee del bacino, si possano attribuire le informazioni e i dati derivati da un insieme di punti di monitoraggio e di captazione (scheda Monitoraggio punti d’acqua…) ad un unico acquifero, di qualsiasi geometria , morfologia ed estensione. questo è individuato con un codice (nota 2) che identifica l’acquifero in questione o parte di esso , come corpo idrico di acque sotterranee di pertinenza del bacino nell’ambito del quale sono effettuati i monitoraggi o le captazioni. 2Codice del corpo idrico. Il codice alfanumerico a n cifre, attribuito dalle Regioni, identifica un corpo idrico costituito da acque sotterranee per il quale sia elaborato un modello concettuale anche preliminare. 3Se trattasi di corpo idrico significativo 47 b.) Caratteristiche geografiche, geologiche, idrogeologiche (trasmissione ogni 6 anni * – primo invio entro il 30/06/2004) * Qualora vi siano delle variazioni importanti, l’informazione dovrà essere inviata prima dei sei anni. Le Regioni forniscono una relazione contenente le informazioni richieste, anche avvalendosi di studi e informazioni già esistenti ed una cartografia (scala 1:100.000 salvo necessità di superiore dettaglio) Localizzazione geografica e morfologia del corpo idrico: fornire una sintesi della delimitazione aerale, interconnessioni tra corpi idrici sotterranei, acquitard e/o acquiclude a loro interposti; interconnessioni con i corpi idrici superficiali, modalità di circolazione delle acque in mezzi a circolazione per porosità interstiziale, fissurale, mista o mezzi carsificati. …………………………………………………………………………………………………………………………… Caratteristiche idrogeologiche e idrochimiche: (da correlare con parametri meteo-climatici): tipologia della falda, oscillazioni dei livelli piezometrici (rappresentazione grafica) e individuazione dei periodi di massima e minima soggiacenza del livello delle falde; carta a isopiezometriche con l’indicazione delle principali direzioni di deflusso; variazioni della localizzazione e delle portate delle emergenze di falda (fontanili); carte della facies idrochimica, carte della distribuzione areale delle sostanze naturali e di origine antropica più significative, variazioni rispetto al fondo; stima dei parametri idrogeologici: trasmissività e conducibilità idraulica; stima del regime di ricarica; portata delle sorgenti; curve di esaurimento delle sorgenti. …………………………………………………………………………………………………………………………… Estrazioni di acque dolci e usi Fornire una sintesi delle misure quantitative o stime statistiche, sintesi delle entità dei prelievi annuali interessanti il corpo idrico relativi ai punti d’acqua ad esso pertinenti . Stima della potenzialità, produttività e grado di sfruttamento ed altre valutazioni ……………………………………………………………………………………………………………………………… 48 c) Impatto antropico . (trasmissione ogni anno – primo invio entro il 30/06/2004) Le Regioni forniscono una relazione contenente le informazioni richieste, anche avvalendosi di studi e informazioni già esistenti ed una cartografia (scala 1:100.000 salvo necessità di superiore dettaglio) In particolare si identificano e quantificano le principali pressioni di origine antropica che gravitano nell’area interessata. Carichi inquinanti Per le fonti inquinanti diffuse fornire una valutazione dei carichi di azoto, fosforo e pesticidi che vengono annualmente sparsi sul suolo o sulle coltivazione presenti nell’area interessata sia come concime organico che inorganico sia come fanghi di depurazione o liquami e letami ………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tabella dei carichi Carico di azoto(t/anno) Carico di fosforo(t/anno) Agricoltura Zootecnia Tabella dei pesticidi Agricoltura tipo t/anno Fonti diffuse di inquinamento: specificazione dei dati di sintesi delle schede di attuazione dir. 91/676/CEE, (programmi di azione obbligatoria) relativamente al corpo idrico considerato…………………………………………… 49 d MONITORAGGIO (*) (*) la frequenza del monitoraggio è quella indicata al punto 4.3 dell’allegato 1 del Dlgs 152/99; essa deve essere integrata qualora la Autorità competenti lo ritengano necessario. d1 INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI MONITORAGGIO Anno del monitoraggio Comune………………………………………….. codice Località…………………………………………………… Anno di dismissione Tipologia punto di monitoraggio: Sorgente Pozzo Galleria drenante Piezometro Emergenza naturale Tubi drenanti Trincea drenante Quota topografica (piano campagna) m. s.l.m………………… Distanza della tavola d’acqua dal piano campagna………………m 50 DM 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni”. L’allegato I.3 riporta i valori di concentrazione limite accettabili nelle acque sotterranee, con riferimento a diverse sostanze pericolose. 51 DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 N°. ord. SOSTANZE Valore limite ( g/l) METALLI 1 Alluminio 200 2 Antimonio 5 3 Argento 10 4 Arsenico 10 5 Berillio 4 6 Cadmio 5 7 Cobalto 50 8 Cromo totale 50 9 Cromo VI 5 10 Ferro 11 Mercurio 1 12 Nichel 20 13 Piombo 10 14 Rame 15 Selenio 10 16 Manganese 50 17 Tallio 2 18 Zinco 3000 200 1000 52 DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (1) INQUINANTI INORGANICI 19 Boro 1000 20 Cianuri (liberi) 21 Fluoruri 1500 22 Nitriti 500 23 Solfati (mg/l) 250 50 COMPOSTI ORGANICI AROMATICI 24 Benzene 1 25 Etilbenzene 50 26 Stirene 25 27 Toluene 15 28 para-Xilene 10 POLICICLICI AROMATICI 29 Benzo(a)antracene 0,1 30 Benzo(a)pirene 0,01 31 Benzo(b)fluorantene 0,1 32 Benzo(k)fluorantene 0,05 33 Benzo(g,h,i)perilene 0,01 34 Crisene 35 Dibenzo(a,h)antracene 0,01 36 Indenopirene 0,1 37 Pirene 50 38 Sommatoria (31, 32, 33, 36) 0,1 5 53 DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (2) Alifatici clorurati cancerogeni 39 Clorometano 1,5 40 Triclorometano 0,15 41 Cloruro di Vinile 0,5 42 1,2-Dicloroetano 3 43 1,1-Dicloroetilene 0,05 44 1,2-Dicloropropano 0,15 45 1,1,2-Tricloroetano 0,2 46 Tricloroetilene 1,5 47 1,2,3-Tricloropropano 0,001 48 1,1,2,2-Tetracloroetano 0,05 49 Tetracloroetilene (PCE) 1,1 50 Esaclorobutadiene 0,15 51 Sommatoria organoalogenati 10 Alifatici clorurati non cancerogeni 52 1,1-Dicloroetano 810 53 1,2-Dicloeroetilene 60 Alifatici alogenati Cancerogeni 54 Tribromometano (bromoformio) 0,3 55 1,2-Dibromoetano 0,001 56 Dibromoclorometano 0,13 57 Bromodiclorometano 0,17 54 DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (3) Nitrobenzeni 58 Nitrobenzene 3,5 59 1,2-Dinitrobenzene 15 60 1,3-Dinitrobenzene 3,7 61 Cloronitrobenzeni 0,5 Clorobenzeni 62 Monoclorobenzene 40 63 Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2-diclorobenzene) 270 64 Diclorobenzeni cancerogeni (1,4-diclorobenzene) 0,5 65 1,2,4-triclorobenzene 190 66 1,2,4,5-tetraclorobenzene 1,8 67 Pentaclorobenzene 68 Esaclorobenzene 5 0,01 Fenoli e clorofenoli 69 2-clorofenolo 180 70 2,4 Diclorofenolo 110 71 2,4,6 Triclorofenolo 72 Pentaclorofenolo 5 0,5 Ammine aromatiche 73 Anilina 10 74 Difenilamina 910 75 p-Toluidina 0,35 55 DM 25 ottobre 1999, n. 471-Allegato I.3 (4) Fitofarmaci 76 Alaclor 0,1 77 Aldrin 0,03 78 Atrazina 0,3 79 Alfa - esacloroesano 0,1 80 Beta - esacloroesano 0,1 81 Gamma - esacloroesano (lindano) 0,1 82 Clordano 0,1 83 DDD, DDT, DDE 0,1 84 Dieldrin 0,03 85 Endrin 0,1 86 Sommatoria fitofarmaci 0,5 Diossine e furani 87 Sommatoria PCDD, PCDF (conversione T.E.F.) 4x 10-6 Altre sostanze 88 PCB 0,01 89 Acrilammide 0,1 90 n-esano 350 91 Acido para-ftalico 92 Amianto (fibre A> 10 mm)* 37000 Da definire 56 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE art. 44 del D.Lgs. 152/99 Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) rappresenta lo strumento di pianificazione da adottare a scala regionale per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica e per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, fissati a livello di bacino idrografico. 57 CONTENUTI DEL PTA • Risultati dell’attività conoscitiva (caratteristiche del bacino e pressioni antropiche) •Elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall’inquinamento e di risanamento •Individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione •Misure di tutela qualitativa e quantitativa •Indicazione delle cadenze temporali degli interventi •Programma di verifica dell’efficacia degli interventi •Interventi di bonifica dei corpi idrici 58