Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato
«Enrico Fermi»
Piazzale Guardini, 2 - 37100 Verona - Tel. 045.567144 – Fax 045.8101038
Regolamento di Istituto
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n°1 del 23 gennaio 2003
La scuola è una struttura complessa, nella quale le diverse componenti devono
interagire in modo da garantire l’armonico processo di crescita umana, civile e
culturale degli allievi che le vengono affidati. Necessita, pertanto, di tutta una serie di
regole, il cui fine è quello di armonizzarne e renderne efficiente il funzionamento.
Le norme contenute in questo regolamento, adottato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del giorno 23 gennaio 2003, perseguono proprio questo intento, per cui è
fatto obbligo a tutti di rispettarle e farle rispettare.
ARTICOLO 1. Iscrizioni-rapporti tra scuola e famiglie
Le domande di iscrizione, presentate nel rispetto delle norme vigenti, sono
accolte senza alcuna eccezione. Tutti gli iscritti sono tenuti a rispettare il Regolamento
di Istituto, permanentemente esposto all’albo della scuola.
All’atto dell’iscrizione, allo studente viene consegnato il Libretto personale sul
quale almeno uno dei genitori (o chi ne faccia le veci), se si tratta di un minorenne, o
lo studente stesso, se si tratta di un maggiorenne, apporrà la propria firma alla
presenza di un incaricato di segreteria. La firma deve essere quella della persona che
giustificherà di fatto le assenze. Nel rapporto tra scuola e famiglie, la potestà dei
genitori è esercitata dalla madre, dal padre o dalle persone indicate dai provvedimenti
di adozione o affidamento.
Ogni studente deve conservare con la massima cura il Libretto personale. Il
rilascio di un duplicato comporta una spesa di 1 Euro.
E’ un dovere dei genitori controllare, con regolarità, il Libretto personale del
proprio figlio minorenne, in quanto esso rappresenta uno dei mezzi ufficiali di
comunicazione tra scuola e famiglia. E’ opportuno che lo stesso facciano anche i
genitori di alunni maggiorenni.
ARTICOLO 2. Funzionamento della segreteria
Il principio generale è quello della massima accessibilità, facendo salva
l’esigenza di garantire momenti di relativa calma per lo svolgimento di pratiche delicate
(dalle ore 8.15 alle ore 10.30 possono entrare solo i collaboratori del Dirigente
Scolastico e i docenti incaricati di funzione obiettivo).
Per gli studenti la segreteria è aperta:
_ dalle 7.30 alle 7.50 e dalle 10.30 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.
_ dalle 7.30 alle 7.50 e dalle 10.30 alle 13.30, il sabato.
Per tutte le altre persone (docenti, genitori, fornitori, ecc.) la Segreteria è aperta:
_ dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 10.30 alle 17.00, dal lunedì al venerdì.
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_ dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 10.30 alle 13.30, il sabato.
ARTICOLO 3. Rapporti tra insegnanti e famiglie
La scuola, nell’intento di agevolare lo stabilirsi di rapporti con le famiglie degli
allievi, ha individuato quattro diverse modalità di comunicazione: ricevimento
settimanale dei singoli docenti, ricevimento generale, comunicazioni tramite libretto
personale, comunicazioni a mezzo telefono.
Ricevimento settimanale:
Ogni docente, una volta impostato l’orario definitivo delle lezioni, comunica alla
Presidenza il giorno e l’ora che destina al ricevimento dei genitori; eventuali variazioni
comportano, per il docente, il dovere di comunicarle alla segreteria e ai genitori tramite
il libretto personale degli alunni.
I docenti che operano su più scuole possono frazionare l’ora di ricevimento in
rapporto al numero delle sedi sulle quali operano.
Ricevimento generale:
In occasione delle valutazioni intermedie (pagelline di metà quadrimestre), tutti i
docenti dei singoli Consigli di Classe ricevono i genitori degli alunni, secondo un
calendario che è comunicato ai genitori stessi a mezzo circolare o avviso sul libretto
personale degli studenti.
Comunicazione tramite libretto personale:
Il libretto personale dello studente è il mezzo di comunicazione ufficiale con le
famiglie. Ad esso l’istituto ricorre per diramare circolari al di fuori della scuola, i docenti
per comunicare con i genitori dei singoli allievi al di là dei ricevimenti settimanali e
generali.
Deve essere cura dei genitori controllare, con regolarità, il libretto personale del
proprio figlio.
Comunicazione a mezzo telefono:
E’ la modalità di comunicazione che l’istituto adotta solo quando è necessario
portare a conoscenza dei genitori, nel più breve tempo possibile, evenienze particolari
(malessere dell’alunno, assenze e/o ritardi ripetuti).
ARTICOLO 4. Accoglienza degli alunni a scuola
La struttura scolastica è aperta dalle ore 7.30, per cui gli alunni che lo
desiderino possono accedervi. Sono, però, obbligati a stazionare nell’atrio dell’istituto,
così da consentire al personale in servizio la sorveglianza.
La mancata osservanza di questa disposizione, da parte degli studenti, può
comportare il ricorso a sanzioni disciplinari.
Anche al termine delle lezioni del mattino, nel caso di ripresa delle attività, è
consentito agli alunni sostare nell’atrio della scuola per consumare uno spuntino. In
questo caso essi avranno cura di lasciare tutto in ordine e pulito.
ARTICOLO 5. Vigilanza sugli alunni
I docenti sono tenuti alla sorveglianza degli alunni all’ingresso e all’uscita dalla
scuola, durante le ore di lezione e durante gli intervalli fra le lezioni.
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Nei momenti che precedono il suono della prima campana essi
raggiungeranno le rispettive aule, dove attenderanno l’arrivo degli studenti.
All’intervallo raggiungeranno le postazioni prestabilite; i docenti di sorveglianza
ai piani si assicureranno, inoltre, che tutti gli alunni abbiano abbandonato le rispettive
aule.
Al termine delle lezioni i docenti lasceranno l’aula solo dopo che lo abbiano
fatto tutti gli studenti e vigileranno su di loro fino a quando questi non avranno
abbandonato l’edificio.
Nel corso dei turni di lezione, gli insegnanti sono affiancati dal personale non
docente per la sorveglianza degli alunni negli spazi comuni.
La vigilanza degli studenti partecipanti a uscite didattiche, visite guidate e viaggi
di istruzione rientra tra gli obblighi prioritari degli insegnanti accompagnatori, che
risultano responsabili della incolumità degli allievi e della quale sono chiamati a
rispondere.
ARTICOLO 6. Diritti e doveri degli studenti
I diritti e i doveri fondamentali degli studenti sono indicati agli articoli 2 e 3 dello
“ Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti ”, che si intende
integralmente recepito, ed è parte integrante di questo regolamento interno.
ARTICOLO 7. Frequenza scolastica
E’ un obbligo degli allievi frequentare con regolarità le lezioni (articolo 3 comma
1 dello Statuto degli Studenti); la frequenza regolare rappresenta, infatti, un elemento
di valutazione positivo, mentre un numero elevato di assenze, escluse ovviamente
quelle per causa di forza maggiore, ha una incidenza negativa sul giudizio
complessivo finale.
E’ dovere dell’alunno, che per un qualsiasi motivo sia stato assente,
presentare, al rientro a scuola, la giustificazione al docente in orario alla prima ora di
lezione; questi, qualora l’allievo ne fosse sprovvisto, provvederà ad annotarlo nel
registro di classe.
Può chiedere la giustificazione dell’assenza solo la persona che ha apposto la
propria firma sul libretto personale dell’allievo.
Non sarà ammesso in classe lo studente che, dopo due giorni dal rientro, non
abbia ancora prodotto la giustificazione; di ciò dovrà essere informata la Presidenza,
che provvederà a darne comunicazione alla famiglia.
Per le assenze che superino i cinque giorni consecutivi di lezione (compreso il
sabato e la domenica) è necessario, per la riammissione a scuola, presentare il
certificato medico (a meno che il genitore o chi ne faccia le veci oppure l’alunno
stesso, se maggiorenne, non comunichi preventivamente, per iscritto, alla scuola il
motivo dell’assenza).
In caso di astensioni collettive, gli studenti saranno ammessi a scuola a
condizione che i genitori – se l’alunno è minorenne – abbiano preso atto della sua
assenza.
Il Capo di Istituto può non giustificare le assenze i cui motivi gli sembrino
irrilevanti o inattendibili: in tal caso informerà i genitori dell’alunno, perché forniscano
ulteriori elementi di giudizio.
ARTICOLO 8. Entrate e uscite fuori orario
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L’autorizzazione per le entrate posticipate e le uscite anticipate viene concessa
dal Dirigente Scolastico solo per motivi eccezionali e debitamente documentati;
l’autorizzazione può avere anche carattere permanente, qualora ne ricorrano gli
estremi, e non deve superare i 15 minuti.
Nessun alunno, salvo casi eccezionali, sarà ammesso a scuola dopo le ore
10,35.
Le richieste di autorizzazione d’entrata e d’uscita per motivi preventivabili (es.
esame clinico, visita medica) vanno inoltrate entro il giorno che precede quello della
fruizione.
Il docente di turno è tenuto a registrare l’uscita o l’entrata dell’alunno sul diario
di classe.
ARTICOLO 9. Ritardi
Il rispetto della puntualità deve essere elemento caratterizzante di tutta l’attività
scolastica, in quanto indice di serietà e senso di responsabilità; nessuno può
ritenersene esentato.
Gli alunni saranno ammessi in ritardo solo per giustificato motivo e nel rispetto
della seguente procedura.
1°)- Entro le ore 8,05 l’alunno sarà ammesso in classe e il ritardo sarà vidimato
dal docente della prima ora.
2°)- Dopo le ore 8,05 l’alunno sarà ammesso in classe solo all’inizio della
seconda ora e dopo avere giustificato il ritardo in segreteria.
3°)- Nessun alunno sarà ammesso a scuola dopo le ore 10,35.
4°)- Sul foglio del sesto ritardo il docente di turno apporrà la dicitura “Segnalato”
e informerà, tramite il libretto personale, la famiglia dell’alunno; allo stesso tempo
effettuerà una segnalazione sul diario di classe, di modo che il Coordinatore ne possa
prendere atto e informare, in sede di scrutinio, il Consiglio di Classe.
Del numero dei ritardi il Consiglio di Classe terrà conto, in sede di scrutinio, per
l’attribuzione del voto di condotta e per la valutazione globale dell’alunno.
ARTICOLO 10. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione
Non hanno finalità puramente ricreativa o di evasione dagli impegni scolastici,
ma costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola. Sono,
perciò, effettuate per esigenze didattiche, tenendo presenti anche i fini di formazione
generale e culturale.
Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica ed
essere coerenti con gli obiettivi didattici e formativi propri della scuola. E’ opportuno
che le iniziative siano programmate consultando il Comitato Studentesco.
Per quanto attiene alla pianificazione, il Consiglio di Istituto ha fissato i seguenti
criteri:
a)- le proposte devono essere presentate al Dirigente Scolastico, su apposito modulo,
entro il 30 novembre di ogni anno;
b)- le proposte devono avere la delibera del Consiglio di Classe;
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c)- ogni classe non potrà disporre di più di 8 (otto) giorni per viaggi di istruzione, visite
guidate e uscite didattiche nell’arco dell’anno scolastico (escluse le visite aziendali);
d)- le classi prime potranno effettuare viaggi di istruzione di una sola giornata;
e)- le classi seconde potranno effettuare viaggi di istruzione massimo di due giornate;
f)- le classi terze potranno effettuare viaggi di istruzione massimo di tre giornate;
g)- le classi quarte e quinte potranno effettuare viaggi di istruzione massimo di cinque
giornate.
Per i viaggi di istruzione che durino più di una giornata gli alunni devono
versare, almeno 30 (trenta) giorni prima dell’effettuazione, la metà della cifra di
partecipazione. I viaggi sono autorizzati solo a condizione che vi partecipino almeno i
¾ degli alunni di ogni classe.
Le uscite didattiche, coincidenti con l’orario scolastico, sono autorizzate solo a
condizione che vi partecipino tutti gli studenti.
I viaggi di istruzione devono essere effettuati entro il 10 maggio, a meno che
non si tratti di viaggi in parchi naturali o volti alla conoscenza di aspetti scientifici e
paesaggistici di siti di rilevante interesse ambientale.
ARTICOLO 11. Assemblee studentesche
Visto l’articolo 12 del DL del 16/4/1994 n° 297, gli studenti hanno il diritto di
riunirsi in assemblea nei locali della scuola. Come sancito dall’articolo 42 del DPR
416, tale diritto non è rimesso a facoltà discrezionale del Dirigente Scolastico o di altri
organi; tuttavia esso è vincolato all’osservanza delle modalità stabilite dagli articoli 43
e 44 dello stesso decreto.
Le assemblee possono essere di classe o di istituto; quelle di istituto possono
articolarsi per classi parallele.
Assemblea di istituto:
L’assemblea di istituto è convocata dalla maggioranza del comitato studentesco
(se esiste) oppure dal 10% degli studenti; l’ordine del giorno e la data dell’assemblea
devono essere preventivamente (almeno 15 giorni prima) comunicati al Dirigente
Scolastico, il quale preavviserà le famiglie degli studenti della data e dei locali in cui si
terrà l’assemblea.
L’assemblea di istituto, quando si svolge durante le ore di lezione, può avere
luogo una volta al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata. Non è
consentito frazionare il numero delle assemblee di istituto fino al raggiungimento delle
ore complessive di una giornata di lezione; allo stesso modo non è consentito
utilizzare nel mese o nei mesi successivi le ore eventualmente non utilizzate nel
corrispondente mese.
E’ possibile tenere un’altra assemblea d’istituto mensile, nei locali scolastici, ma
fuori dell’orario delle lezioni.
Alle assemblee di istituto possono partecipare esperti esterni; tuttavia detta
partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto e non può interessare
più di quattro assemblee nel corso dell’anno.
Assemblea di classe:
E’ consentita una assemblea di classe al mese, nel limite di due ore di lezione.
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L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre nello stesso giorno della
settimana durante l’anno scolastico.
Su richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere
utilizzate per attività di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo.
L’ordine del giorno e la data dell’assemblea devono essere preventivamente
(almeno 7 giorni prima) comunicati al Dirigente Scolastico.
Non possono essere tenute assemblee di alcun tipo nei 30 (trenta) giorni che
precedono quello previsto per la conclusione delle lezioni.
11. Assemblee dei genitori
I genitori degli alunni hanno il diritto di riunirsi in assemblea nei locali della
scuola.
Alle assemblee, che possono essere di classe o di istituto, hanno la facoltà di
partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente
della classe o della scuola.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e l’orario di
svolgimento di ciascuna di esse vanno concordati di volta in volta con il Dirigente
Scolastico.
L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di
classe.
L’assemblea di istituto è convocata su richiesta:
- del presidente dell’assemblea (se è stato eletto);
- della maggioranza del comitato dei genitori (se è stato costituito);
- di 200 (duecento) genitori nelle scuole con popolazione scolastica fino a
1000 alunni.
Il Dirigente scolastico, sentita la Giunta Esecutiva, autorizza la convocazione
dell’assemblea di istituto e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante
affissione di avviso all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si
svolge fuori dell’orario delle lezioni.
Per il proprio funzionamento l’assemblea di istituto deve darsi un regolamento,
che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
12. Norme generali
1°)- In tutti i locali della scuola è vietato fumare.
E’ vietato fumare anche all’esterno dell’edificio, vicino alle porte d’ingresso.
2°)- Non è consentito l’uso dei telefoni cellulari nell’edificio scolastico; questi
devono essere tenuti spenti nello zaino. A coloro che contravverranno a
questa disposizione potrà essere ritirato il telefono e riconsegnato solo a
uno dei genitori.
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3°)- Durante il cambio dell’ora, non è permesso lasciare la propria aula;
pertanto
gli alunni attenderanno, al suo interno, l’arrivo del docente.
4°)- La richiesta di uscita per recarsi ai servizi deve essere avanzata solo
quando strettamente necessario; l’autorizzazione, che può essere
concessa (salvo casi eccezionali) solo nel corso della 2^, 3^ e 5^ ora, cade
sotto la discrezionalità del docente di turno, che farà in modo di evitare il
continuo viavai dalla classe.
Allo stesso modo, la richiesta di uscita per accedere ai servizi di segreteria
può essere avanzata solo negli orari consentiti (punto 16 del regolamento
interno).
5°)- Al mattino, al suono della prima campana, gli alunni dovranno raggiungere
la propria aula; la seconda campana segnala, infatti, l’inizio della lezione.
All’intervallo gli alunni usciranno dalle aule e dai laboratori.
Prima del suono della campana, che segnala la fine della pausa e la ripresa
delle lezioni, raggiungeranno la propria aula.
Alle 13.05 tutti gli alunni (anche quelli che hanno attività nel pomeriggio)
devono uscire dalle loro classi portando con sé gli zaini.
6°)- Nei laboratori è obbligatorio indossare il camice (che dovrà avere un
aspetto decoroso) e rispettare con scrupolo tutte le norme di sicurezza.
7°)- E’ dovere degli alunni non danneggiare le strutture e i beni della scuola,
che
sono patrimonio di tutti. Chiunque procuri un danno sarà chiamato a
risarcirlo e, eventualmente, anche a risponderne sul piano disciplinare.
E’ altresì dovere degli allievi lasciare aule, palestre e servizi igienici nelle
migliori condizioni possibili; è un segno di rispetto nei confronti del
personale incaricato delle pulizie e di chi usufruisce di quelle strutture.
8°)- La scuola, anche se si adopererà con ogni mezzo a sua disposizione per
evitare che tali episodi si verifichino, non risponde per i danni o i furti a
biciclette, motorini, telefonini, effetti personali ed altro.
13. Funzionamento della biblioteca
Il servizio di biblioteca, per quello che attiene al prestito dei libri, sarà
regolamentato di anno in anno in base alle disponibilità dei docenti che se ne faranno
carico.
Relativamente all’anno scolastico 2002 – 2003, si effettua:
_ il lunedì dalle 11.25 alle 12.15
_ il martedì dalle 12.15 alle 13.05
_ il mercoledì dalle 8.45 alle 9.35
_ il sabato dalle 9.35 alle 10.25
Gli studenti non possono richiedere più di un volume per volta e più di un
volume al mese.
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Tutti i libri devono essere riconsegnati, al responsabile della biblioteca, entro il
31 maggio di ogni anno scolastico; qualora si trattasse di un giorno festivo, la
riconsegna dovrà avvenire entro il primo giorno non festivo che lo precede.
Gli studenti sono responsabili della custodia dei testi loro affidati, che devono
ricomprare in caso di smarrimento o danneggiamento.
E’ possibile il prestito di più volumi solo alle classi e per il tempo necessario allo
svolgimento del turno di lezione.
14. Uso delle aule speciali e delle attrezzature didattiche
Per utilizzare un’aula speciale (Biblioteca, Aula di Scienze, Aula di Fisica) è
necessario prenotarla per tempo. La prenotazione si effettua compilando l’apposito
registro che si trova nell’atrio della scuola.
La stessa procedura è necessaria per usufruire dei sussidi didattici (lavagne
luminose, televisore e videoregistratore, proiettore per diapositive, videoproiettore,
computer).
Il personale incaricato provvederà all’eventuale spostamento delle attrezzature.
Per l’utilizzo del Laboratorio di Informatica è necessario attenersi alle procedure
indicate nel regolamento specifico, che si intende integralmente recepito ed è parte
integrante di questo Regolamento di Istituto.
Si ricorda che le attrezzature di cui è dotata la scuola sono un bene dell’intera
comunità scolastica, per cui chi le utilizza ha il dovere di averne la massima cura; in
caso di danneggiamenti sarà chiamato a risponderne.
15. Regolamento per l’uso del laboratorio di informatica
L’accesso e l’utilizzo dell’aula di Informatica è prioritariamente consentito :
- al personale addetto alla manutenzione e gestione del laboratorio stesso;
- agli studenti solo in presenza di insegnanti accompagnatori, per fini strettamente didattici, per le
attività curricolari ed extracurricolari;
- agli insegnanti dell’Istituto, per le attività connesse a: didattica, progetti e gestione attività d’istituto;
- altro personale, purché autorizzato, in occasione di corsi didattici e/o di formazione.
Le modalità per il rilascio dell’autorizzazione per personale esterno saranno definite con una
successiva circolare in occasione dell’attivazione di tali corsi.
Coloro che accedono al laboratorio di informatica devono prendere visione del presente
regolamento e firmarlo per accettazione.
Registro di utilizzo delle apparecchiature dell’aula di informatica.
Qualunque docente che accompagni le classi nell’aula di informatica è tenuto a compilare
all’inizio della lezione la scheda predisposta (allegato 1) e a firmarla a fine ora. In tale scheda devono
risultare evidenti i nominativi degli studenti impegnati su ciascuna postazione, cioè la piantina della
classe.
La postazione n° 1 (cattedra) è riservata al solo insegnante e non agli studenti: l’insegnante che
faccia utilizzare tale postazione agli studenti lo deve specificare e lo fa sotto la propria responsabilità.
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Alla fine della lezione la scheda deve essere numerata in sequenza rispetto alle precedenti e
inserita nell’apposita cartellina presente nell’aula stessa (Tavolo davanti all’entrata) .
All’inizio del giorno lavorativo seguente, il tecnico di laboratorio consulterà e controfirmerà le
schede del giorno precedente, verificherà la presenza di eventuali rapporti di malfunzionamento, e
provvederà a risolverli nel più breve tempo possibile stilando un rapporto di intervento.
Ogni insegnante che preveda di accompagnare gli studenti nell’aula di Informatica assegnerà le
postazioni agli studenti e compilerà, la prima volta, una scheda con i nominativi corrispondenti alle
postazioni. L’accoppiamento studente/postazione dovrà essere rispettato per tutte le volte che
l’insegnante accompagnerà la classe nell’aula. In tale modo la scheda costituirà il modello standard per
la classe e ad una successiva entrata basterà semplicemente compilare la scheda standard di classe
nella parte relativa alla data, ora, al numero del foglio, programmi utilizzati ed eventuali osservazioni.
La scheda di utilizzo deve essere compilata anche quando solo alcuni studenti utilizzano le
apparecchiature dell’aula di informatica (comunque tassativamente in presenza dell’insegnante).
Gli insegnanti che utilizzino le apparecchiature dell’aula di informatica, anche in assenza della
classe, sono tenuti a compilare il Registro Individuale di utilizzo (allegato 2) all’inizio della sessione
di lavoro, specificando data, ora di inizio e fine, la motivazione dell’utilizzo, le altre apparecchiature
utilizzate durante la sessione di lavoro e a firmarla . La scheda del registro individuale va numerata
giornalmente, consultata e controfirmata dal tecnico con le stesse modalità della scheda/registro di
classe.
Norme di utilizzo della sala
a) Accensione e spegnimento dei PC. La procedura di avvio dei computer deve sempre avvenire da
disco fisso e mai da floppy disk. Alla fine della lezione lo spegnimento dei computer deve essere
effettuato tramite l’apposita procedura e verificato da parte dell’insegnante, salvo nei casi in cui un’altra
classe subentri nell’ora successiva. In tal caso la postazione può rimanere accesa, ma tutti i processi
precedenti devono essere stati chiusi e la schermata deve essere solo quella del desktop.
b) Creazione e manipolazione di file. Il PC è di utilizzo comune, e pertanto può contenere materiale e
file in uso ad altre persone. È’ pertanto consigliabile non ingombrare il desktop con file, ma creare
cartelle apposite (ad esempio la cartella C:\studenti , se non esistente la si può creare) dedicate
all’utilizzo sia da parte che degli studenti che dei docenti (C:\Insegnanti ; se non presente la si può
creare).
Periodicamente le cartelle personali del computer verranno ripulite dal tecnico e svuotate del contenuto
con preavviso di una settimana, durante la quale l’insegnante potrà salvare, su CD o floppy, i file che gli
interessano. Qualora i file dovessero essere conservati, l’insegnante responsabile è tenuto a
comunicarlo per via scritta al Tecnico, che provvederà a farne una copia su CD o sull’ Hard-disk del PC
della cattedra, all’interno di una cartella apposita con il nome della postazione da cui spostare i dati.
Qualora si creassero personalizzazioni del desktop è auspicabile la disconnessione dell’utente prima
dello spegnimento del PC, per non creare confusioni o difficoltà agli utenti successivi.
c) Navigazione in Internet
Gli studenti o gli insegnanti che si colleghino ad Internet devono evitare di collegarsi a siti non inerenti
agli scopi didattici, e prestare attenzione a non eseguire operazioni che possono introdurre spyware nei
PC. (Es. Evitare di cliccare all’interno di finestre pop-up non verificate o non attinenti al sito o alla ricerca
effettuate, su banner o su collegamenti camuffati da messaggi di sistema). Gli studenti dovranno essere
informati che per ogni dubbio riguardante il comportamento da tenere in concomitanza di tali eventi,
devono rivolgersi all’Insegnante, che ha la responsabilità dell’utilizzo della rete da parte degli studenti.
L’insegnante presterà particolare attenzione alle operazioni effettuate, controllando personalmente le
attività degli studenti, segnalando eventuali usi impropri del collegamento alla rete stessa.
È comunque vietata la connessione ad Internet per motivi che esulino dalla didattica e comunque
se non espressamente autorizzata dall’insegnante. Gli studenti che non rispettino tale direttiva
saranno allontanati dalla postazione e passibili di sanzioni disciplinari. L’insegnante stilerà il rapporto
scritto dell’accaduto sulla scheda-registro.
d) Installazione di programmi. È fatto divieto di utilizzare i PC collegati in rete per l’installazione di
programmi e altro software non precedentemente testato e approvato da parte del direttore del
laboratorio, sia da CD-ROM, sia, e specialmente, da download di provenienza Internet. A tale scopo,
l’insegnante che intenda installare tali programmi deve prima verificarne la validità e la possibilità
contattando il Direttore di laboratorio che verificherà sia gli aspetti didattici che legali dell’installazione.
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Qualora vengano installati deve essere presente ed accessibile anche il corrispondente file di
disinstallazione.
e) Download software da Internet. Il download è ammesso per documenti di testo, file .pdf, software
freeware e shareware purchè tali file siano di interesse generale e vengano sottoposti prima dell’utilizzo
a scansione con l’antivirus e all’approvazione di cui al punto d. L’insegnante che ne avesse la necessità
creerà una cartella con il proprio cognome all’interno della cartella C:\Insegnanti (se non presente la può
creare), dove riversare i file. Periodicamente le cartelle personali del computer verranno ripulite dal
tecnico e svuotate del contenuto con preavviso di una settimana, durante la quale l’insegnante potrà
salvare, su CD o floppy, i file che gli interessano.
f) Utilizzo dei floppy disk /Cd-Rom dati
È vietato a chiunque l’utilizzo di Floppy Disk /CD-ROM personali non precedentemente verificati per
l’assenza di virus informatici. A tale scopo si richiama l’attenzione degli insegnanti alla vigilanza sulle
attività degli studenti, che devono utilizzare esclusivamente floppy disk forniti dall’insegnante che li avrà
precedentemente verificati, o floppy disk anche propri ma tassativamente verificati per l’assenza di virus.
Nel caso lo studente venga sorpreso in attività non consentite e/o con Floppy disk o CD-ROM non
verificati, i docenti sono tenuti a sequestrare il materiale, allontanare dalla postazione l’alunno e fare
rapporto scritto sulla scheda-registro.
g) Utilizzo Individuale del Laboratorio di Informatica da parte degli Insegnanti
Qualora i PC a disposizione degli insegnanti fossero impegnati e, dimostrata l’impossibilità di accedere a
qualche altro PC dell’Istituto, essi avessero la necessità urgente di utilizzo di una postazione laboratorio
di informatica (solo per scopi inerenti alla didattica), potranno accedere alle postazioni del laboratorio alle
seguenti condizioni:
1) nel caso fossero in atto lezioni di insegnanti interni, previo accordo con l’insegnante presente,
nei limiti del buonsenso, valutata la possibilità di interferenze con la lezione;
2) nel caso siano in atto lezioni di Terza Area, previa richiesta di autorizzazione al Direttore di
Laboratorio o ai Responsabili di Terza Area, valutata l’effettiva situazione di urgenza;
3) nel caso siano in atto Corsi Provinciali di aggiornamento
4) nel caso l’aula fosse libera e il tecnico di laboratorio fosse presente, l’insegnante potrà accedere al
laboratorio riferendolo al tecnico stesso, purché non sia in atto una prenotazione;
5) nel caso che il tecnico non sia presente, e l’aula non sia occupata o prenotata, l’insegnante
farà richiesta delle chiavi presso la Segreteria che registrerà la richiesta e potrà accedere al
laboratorio.
Si ricorda che la prenotazione dà diritto di priorità all’utilizzo dell’aula, con l’esclusione della
Terza Area e di corsi di formazione / aggiornamento provinciali.
Sono valide anche per gli insegnanti le limitazioni all’utilizzo delle macchine e dei programmi, e
comunque, in tutti i casi, dovrà essere compilata la scheda individuale di utilizzo (allegato 2)
riportando anche le apparecchiature utilizzate (stampanti, scanner, masterizzatore, DriveZip etc.)
La mancata registrazione della presenza della classe o individuale o l’inosservanza delle
norme sarà riferita al Direttore del laboratorio, ed in caso di reiterazione, fatta presente al
Dirigente Scolastico, che prenderà i provvedimenti del caso.
18. Statuto delle studentesse e degli studenti
DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
(GU 29 luglio 1998, n. 175)
ART.1 (Vita della comunità scolastica)
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
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2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno,
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla
Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e
con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte,
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnantestudente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso
l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso
di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita
attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
ART.2 (Diritti)
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità
delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di
formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano
con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di
programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri
di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo
conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli
studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e
con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro
genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto
di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di
vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla
quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a
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b
c
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativodidattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti,
anche con handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
d
e
f
g
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di
associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e
associa ti a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli
studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre
la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
ART.3 (Doveri)
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici
e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.
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6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
ART.4 (Disciplina)
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di
ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
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5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di
convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica
sono sempre adottati da un organo collegiale.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici
giorni.
8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso
la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
ART.5 (Impugnazioni)
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi ricorsi si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n.
297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da
parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola
media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della scuola
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami
proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse,
contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti.
La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la
scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre
docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una
persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica
periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
ART.6 (Disposizioni finali)
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia
sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica
è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3.
È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
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19. Regolamento di disciplina
ART.1
L’iscrizione dell’alunno all’Istituto genera, a vantaggio e a carico dell’alunno stesso, la titolarità di
diritti e la soggezione a doveri.
Tra questi ultimi assumono un particolare rilevo quei doveri consistenti nell’attuazione di
determinati comportamenti, tutti caratterizzati dall’essere finalisticamente diretti alla regolare e corretta
esplicazione del servizio scolastico; sicché, alla violazione degli obblighi di condotta, è correlata
l’applicazione di ben individuate sanzioni disciplinari.
Gli ambiti, all’interno dei quali si possono configurare mancanze da parte degli alunni, sono tre:
1. comportamento nei confronti dell’istituzione scolastica;
2. comportamento nei confronti delle persone;
3. comportamento nei confronti delle cose e dell’ambiente.
ART. 2
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELL’ISTITUTZIONE SCOLASTICA
Sotto questa voce vanno compresi tutti i comportamenti che vengono meno ai doveri degli
studenti indicati all’art.3, commi 1 e 3, dello Statuto delle studentesse e degli studenti (di seguito indicato
come “Statuto”).
Art.3 comma 1 dello Statuto:
“Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”.
Art.3 comma 3 dello Statuto:
“Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’articolo 1”. Tali principi sono quelli del rispetto del
metodo democratico, del rispetto delle diversità, del rispetto reciproco delle libertà di pensiero, di espressione, di
coscienza e di religione.
Le sanzioni previste, a seconda della gravità della mancanza commessa, sono:
ammonizione verbale da parte del docente;
ammonizione scritta da parte del docente sul libretto personale;
nota del docente sul registro di classe per notifica al Preside;
convocazione dal Preside per ammonizione verbale e/o scritta sul libretto personale e sul registro di
classe;
e) sospensione temporanea dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni come da art.4 dello
Statuto; il provvedimento è adottato dal Consiglio di classe.
a)
b)
c)
d)
L’Art.4 dello Statuto prevede che l’allontanamento dalla comunità scolastica può essere adottato solo da un
organo collegiale e può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni; inoltre, nel caso di
allontanamento, deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente punito e con i suoi genitori
tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
ART.3
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE PERSONE
Sotto questa voce vanno compresi i comportamenti che vengono meno ai doveri indicati al
comma 2 dell’art.3 dello statuto.
Art.3 comma 2 dello Statuto:
“ Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei
loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi”.
Le sanzioni dovranno, oltre che essere ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno, promuovere il rispetto reciproco.
Le sanzioni sono le stesse descritte all’art.2 del presente regolamento.
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ART.4
COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE COSE E DELL’AMBIENTE
Chi disattende ai doveri indicati ai commi 4, 5 e 6 dell’art.3 dello Statuto, può ricevere le sanzioni
previste all’art.2 del presente Regolamento.
Art.3 comma 4 dello Statuto:
“Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli
istituti”.
Art.3 comma 5 dello Statuto:
“Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella
vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola”.
Art.3 comma 6 dello Statuto:
“Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola”.
In caso di furti e di danni alle attrezzature scolastiche e/o oggetti di proprietà degli alunni e del
personale scolastico, ogni oggetto danneggiato o rubato sarà riparato o sostituito con uno nuovo a spese
dell’alunno autore del fatto, o della classe responsabile, o di tutta la componente studentesca.
L’alunno che venga sorpreso a sporcare o deturpare l’ambiente scolastico deve riparare
personalmente il danno commesso.
In caso di recidiva può essere utilizzato per mansioni di pulizia.
ART.5
IMPUGNAZIONI
Contro le sanzioni disciplinari previste dall’art.2, lettere a), b), c), d), è ammesso ricorso da parte
degli studenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’organo di garanzia
interno alla scuola.
Contro la sanzione disciplinare prevista dall’art.2, lettera e), è ammesso ricorso entro trenta
giorni dalla ricevuta comunicazione al Provveditore agli Studi.
ART.6
ORGANO DI GARANZIA INTERNO ALLA SCUOLA
L’organo di garanzia è così costituito:
- il Dirigente Scolastico;
- due docenti nominati dal Collegio dei Docenti;
- uno studente nominato dal Comitato Studentesco;
- un genitore nominato dal Consiglio di Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Preside Giovanni Ronca
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