REGOLAMENTO DI DISCIPLINA Premessa Il presente regolamento ha come principale riferimento normativo il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti delle Scuole Secondarie) e tiene conto di tutte le sue successive modifiche e integrazioni ed in particolar modo delle modifiche agli articoli 4 e 5 introdotte dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235. . I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica. . La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. . In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. . Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. . Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi è adottata dal Consiglio di Istituto. . Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. . Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. . L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. . Le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. . Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. . Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. Pagina 1 ART. 1 DOVERI DEGLI STUDENTI Gli studenti sono tenuti: 1. A frequentare regolarmente i corsi (evitando assenze, ritardi nell’ingresso e anticipi nell’uscita ingiustificati) e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Costituisce pertanto violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, della persona e del ruolo professionale di chiunque appartenga all’ambiente formativo. 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti delle Scuole Secondarie1. 4. A osservare le prescrizioni del Regolamento di Disciplina, le disposizioni dettate dal regolamento d’Istituto e le norme di sicurezza dettate dal D. Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e dal D. Lgs. 81/2003. 5. A utilizzare correttamente le strutture, apparecchiature e tutti i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, che è significativo fattore di qualità della vita scolastica. Dei danni arrecati intenzionalmente risponde, anche in termini economici, lo studente responsabile/famiglia. 6. A condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 1 Che recita: «1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale». Pagina 2 ART. 2 PRESCRIZIONI Il regolamento del nostro Istituto prevede in particolare le seguenti norme per un corretto comportamento all’interno della comunità scolastica: 1. È istituto il Libretto dello Studente, che costituisce documento interno di certificazione di appartenenza all’Istituto. Esso è consegnato all’inizio dell’anno scolastico e l’allievo, a scuola, deve sempre averlo con sé. Andrà restituito in caso di trasferimento, ritiro o cessazione di frequenza per qualsivoglia motivo. 2. Tutte le assenze e i ritardi devono essere giustificati sul relativo libretto. Le giustificazioni devono essere presentate al Docente della prima ora di lezione del giorno successivo all’assenza o al ritardo. Non sono accettate giustificazioni recanti abrasioni o cancellature. Lo studente sprovvisto di giustificazione è comunque ammesso in classe dal Docente della prima ora, delegato dal Dirigente scolastico: la mancata giustificazione è annotata dal Docente sul registro di classe e la giustificazione deve essere presentata entro i due giorni successivi a quello dell’assenza o ritardo. 3. Gli alunni devono essere presenti in aula entro l’orario d’inizio delle lezioni, che è comunicato all’inizio di ogni anno; gli accessi all’Istituto saranno aperti 10 minuti prima. 4. Trascorsi 15 minuti dall’inizio delle lezioni, non è consentito l'accesso in Istituto agli studenti per tutta la prima ora. Non è consentito l’ingresso in Istituto oltre le ore 9, tranne che agli studenti in possesso di documentazione di analisi cliniche effettuate nella mattinata, ai quali è concesso di entrare all’inizio della terza ora. 5. Non è consentito giustificare assieme due o più ritardi. Non sono ammessi più di otto ritardi entro le ore 8,15 nell’arco del trimestre e più di dodici nel successivo pentamestre. 6. Solo in casi gravi e adeguatamente motivati può essere concessa l’uscita anticipata di una o al massimo due ore rispetto al normale termine delle lezioni. Non sono consentite più di due uscite anticipate nell’arco del trimestre e più di quattro nel successivo pentamestre (con deroga per le uscite richieste da cure mediche che necessitino di profilassi ripetuta per più giorni). Non è possibile per alcun motivo accumulare nella stessa giornata entrata in ritardo e uscita anticipata. La richiesta di uscita anticipata è accettata solo se effettuata tramite il libretto dello studente e solleva la scuola da ogni responsabilità nei confronti dello studente nelle ore per cui è autorizzata l’uscita. Qualsiasi uscita anticipata deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. In assenza dell'autorizzazione del Dirigente scolastico (o del suo delegato) i docenti non possono per nessun motivo lasciar uscire anticipatamente gli alunni, né tanto meno firmare di propria iniziativa autorizzazioni all'uscita. 7. In caso di malessere di uno studente la Scuola provvederà a informare telefonicamente la famiglia: l’alunno, se minorenne, potrà lasciare la scuola unicamente in presenza dei Genitori o persona delegata; se maggiorenne, e giudicato dalla Presidenza in condizioni fisiche idonee, potrà lasciare la scuola, dopo opportuna richiesta scritta e autorizzata, solo se accompagnato da un altro maggiorenne. Pagina 3 8. Ove sussistano insuperabili problemi logistici imputabili al servizio dei mezzi di trasporto, il Dirigente scolastico può concedere l'autorizzazione permanente all'uscita anticipata ovvero all'entrata posticipata per un massimo di 10 minuti, per uno o più giorni della settimana in relazione alle specifiche esigenze. Simili permessi sono concessi solo nel caso in cui risulti che la perdita del pullman o del treno costituirebbe per lo studente un'obiettiva difficoltà a organizzare proficuamente lo studio pomeridiano. Le richieste di concessione dei suddetti permessi, firmate da un genitore e corredate da fotocopia dell'orario settimanale del/i mezzo/i pubblico/i abitualmente utilizzato/i dallo studente, devono essere presentate al Dirigente scolastico il più sollecitamente possibile all'inizio dell'anno scolastico. E' facoltà del Dirigente scolastico non concedere i suddetti permessi in presenza di richieste non adeguatamente motivate. 9. Durante le ore di lezione i Docenti permetteranno agli studenti di uscire dalle aule, uno per volta, solo in caso d’improcrastinabile necessità. 10. Gli studenti che, quando previsto nell’orario scolastico, debbano spostarsi da un’aula a un’altra, lo faranno in modo ordinato e nel modo meno rumoroso possibile, per non disturbare le lezioni nelle altre classi. 11. Durante le ore di lezione, non è consentita la sosta nei corridoi, sulle scale o in spazi diversi da quelli in cui si trova al momento la propria classe. 12. Non è consentita l’uscita temporanea agli alunni dall'Istituto nel corso delle ore di lezione, con l’eccezione di coloro che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, opzione D, muniti di apposito permesso permanente rilasciato dalla Presidenza ed esibito al custode al momento dell’uscita. In questo caso l’uscita è obbligatoria. Tali studenti non possono per alcun motivo sostare nei corridoi o nel cortile della scuola. Durante gli intervalli è vietato lasciare la scuola. 13. In tutti gli spazi dell’Istituto interni ed esterni vige il divieto di fumare. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla legge, oltre che a sanzioni disciplinari. 14. Non è consentito a studenti e docenti l’uso privato di telefono cellulare o di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica. 15. L’accesso ai cortili è consentito solo durante l’intervallo. 16. Non è consentito di affiggere comunicazioni prive di autorizzazione della Presidenza. Dette comunicazioni e/o manifesti, firmati in modo leggibile da un responsabile maggiorenne, si potranno, inoltre, affiggere solo negli spazi appositamente predisposti per le comunicazioni. Il Dirigente scolastico ha comunque facoltà di far ritirare dall’affissione manifesti e comunicazioni, in deroga alle presenti disposizioni, qualora, dopo la loro approvazione, si rivelassero in contrasto con i principi che regolano la vita della comunità scolastica (Art. 1 dello Statuto degli studenti e delle studentesse). Pagina 4 ART. 3 SANZIONI Le sanzioni disciplinari che possono essere comminate sono le seguenti, classificate in ragione della loro crescente gravità: 1. richiamo orale da parte del Docente per lieve violazione dei doveri di cui art. 1 del presente Regolamento; è annotato dal Docente sul suo registro personale; 2. richiamo scritto da parte del Docente e/o da parte del Dirigente Scolastico, per non gravi e non reiterate violazioni dei doveri di cui art. 1 del presente Regolamento. Il richiamo scritto deve essere comunicato alla famiglia, al D.S. e al Consiglio di Classe, nella sua componente docente. La nota sanzionatoria viene apposta sul registro di classe; 3. allontanamento temporaneo dall'aula, con nota di biasimo sul registro di classe. Lo studente sarà accompagnato in Presidenza da un commesso, dove il Dirigente scolastico o un suo rappresentante visterà la nota e valuterà l’eventuale avvio di un procedimento disciplinare. 4. obbligo di svolgimento di attività aggiuntive, didattiche o non didattiche, indicate dal C.d.C., in relazione alla natura della mancanza commessa rispetto ai doveri di cui art. 1 del presente Regolamento. Tali attività possono essere: - attività di studio e ricerca su temi assegnati dal C.d.C.- partecipazione obbligatoria ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola attività non didattiche utili alla collettività scolastica (quale riordino di materiale librario, di cancelleria, di segreteria, raccolta e sistemazione di dati non riservati, e simili). Tali attività sono svolte in orario aggiuntivo rispetto al normale orario scolastico, con la presenza di un docente che garantisca il loro svolgimento nel caso si tratti di attività di studio e ricerca oppure di attività utili alla collettività scolastica; 5. allontanamento dalla comunità scolastica, fino a un massimo di 15 giorni. Tale sanzione - adottata dal Consiglio di Classe - è comminata, in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari derivanti dalla violazione dei doveri di cui all’art. 1 del presente Regolamento (e, a richiesta dello studente/famiglia, è convertibile in tutto o in parte in attività di cui al punto precedente). Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Il Consiglio di Classe, in considerazione del livello di gravità dell’infrazione disciplinare, può, in alternativa, comminare la sanzione di sospensione dalle lezioni fino a un massimo di 15 giorni con obbligo di frequenza o di presenza a scuola e con o senza obbligo di svolgimento di attività aggiuntive di cui al punto precedente per tutto il periodo della sospensione o solo in parte; 6. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni. È sanzione adottata dal Consiglio d’Istituto quando siano stati commessi reati che violano la “dignità e il rispetto della persona umana” (ad es., violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, razziale, omofobica, reati contro i diritti inalienabili della persona umana, ecc.) o il comportamento dello studente abbia creato una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7 dell’art. 1 del DPR 21/11/2007 n. 235, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità Pagina 5 del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile il disposto del comma 8 del citato art. 1 del DPR n. 235/2007 che recita: “nei periodi di allontanamento superiore ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’Autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella Comunità scolastica.” La sanzione è adottata dal Consiglio d’Istituto; 7. allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi oppure allontanamento dalla Comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico. Con riferimento alla fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza gravi o comunque connotati di una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nelle Comunità durante l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla Comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. La sanzione è adottata dal Consiglio d’Istituto; 8. le sanzioni disciplinari di cui ai commi 5,6 e 7 possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare si sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato; 9. nel caso in cui l’Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella Comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d’anno ad altra Scuola. 10. le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durane le sessioni d’Esame sono inflitte dalla Commissione d’Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni; 11. in caso di danno arrecato alle strutture/attrezzature scolastiche (che costituisce violazione dei doveri annoverati al punto 5 dell’Art. 1 del presente Regolamento), la sanzione disciplinare s’ispirerà, per quanto possibile, anche al principio della riparazione del danno a spese dello studente/famiglia. In caso di danno arrecato durante la permanenza nella scuola a cose appartenenti ad altri studenti o terzi (personale dell’Istituto o a persone esterne alla scuola), si applicheranno i medesimi principi di cui sopra nei limiti di legge. Tutte le sanzioni disciplinari, inoltre, specificheranno in maniera chiara le motivazioni che ne hanno reso necessaria l’irrogazione. Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, occorrerà, anche esplicitare i motivi per cui ”non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola a un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato: esso deve seguire il suo iter fino alla Pagina 6 conclusione. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applicherà il principio dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta a operare con “omissis” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del d.lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. ART. 4 ORGANI COMPETENTI Le sanzioni disciplinari classificate ai punti 1, 2 e 3 del precedente art. 3 sono irrogate, rispettivamente, dal Docente e/o dal Dirigente Scolastico. Le sanzioni disciplinari previste ai punti 4 e 5 del precedente art. 3 sono deliberate dal Consiglio di Classe, mentre quelle elencate ai punti 6 e 7 sono irrogate dal Consiglio di Istituto. Le sanzioni disciplinari che prevedono il rimborso economico di danni arrecati sono irrogate sulla base di una previa quantificazione effettuata dalla Giunta Esecutiva. In ossequio a quanto previsto dalla Nota 31 luglio 2008 (Prot n. 3602/P) del Dipartimento per l’Istruzione - Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione, nella tabella che segue si individuano le più comuni e significative mancanze disciplinari per le quali sono previste le sanzioni non tipizzate né dal D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 né dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, con indicazione del relativo tipo di sanzione e dell’organo competente a irrogarla. Per eventuali comportamenti non compresi nell'elenco, si procederà per analogia. Comportamenti sanzionabili Sanzioni Organi competenti 1. ammonizione orale, con annotazione sul registro personale del Docente 1. Docente / Dirigente Scolastico 2. Dopo la seconda volta in una sola materia, o alla terza in materie diverse, segnalazione sul Registro di classe e sul libretto personale; convocazione dei genitori 2. Docente (Coordinatore) Relativamente all'attività didattica assenza e ritardi "strategici" (soprattutto in occasione delle verifiche orali o scritte) Pagina 7 assenza e ritardi non giustificati 1. nota di biasimo sul Registro di classe e sul libretto personale 2. Dopo la terza volta: convocazione dei genitori mancata giustificazione di assenze e ritardi 2. Docente (Coordinatore) 1. Ammonizione orale e annotazione 1. Docente / Dirigente Scolastico sul registro personale del Docente 2.Dopo la terza volta nel medesimo A.S., nota sul Registro di classe, sul libretto personale e convocazione genitori mancanza del libretto per Nota sul Registro di classe e, appena comunicazioni scuola/famiglia e/o per possibile, sul libretto personale giustificazioni ritardi nell'entrare in classe, all'inizio della mattinata o in seguito a cambio d'ora o intervallo 1.Docente / Dirigente Scolastico 1. Nota di biasimo sul Registro di Classe e sul libretto personale 2. Docente (Coordinatore) Docente / Dirigente Scolastico 1. Docente / Dirigente Scolastico 2. Docente (Coordinatore) 2. Dopo la quarta volta nel medesimo A.S., nota sul Registro di classe, sul libretto personale e convocazione genitori Allontanamento arbitrario dall'aula durante l'attività didattica nota di biasimo sul registro di classe e sul libretto personale dello studente Docente / Dirigente Scolastico mancanza di libri, quaderni, abbigliamento per attività motoria e altro materiale necessario per lo svolgimento dell'attività didattica 1. richiamo orale e annotazione sul registro personale del Docente 1. Docente / Dirigente Scolastico 2. Se ripetuta per due volte con il medesimo insegnante, 2. Docente nota di biasimo sul Registro di Classe e sul libretto personale 3. in caso di ulteriore recidività, convocazione dei genitori ritardo nella consegna o mancata esecuzione di compiti o attività assegnate 1. richiamo orale e annotazione sul registro personale del Docente Pagina 8 3 Docenti (Coordinatore) 1. Docente 1. Se ripetuta per due volte 2. Docente con il medesimo insegnante, nota di biasimo sul Registro di Classe e sul libretto personale mancanza di attenzione e/o atteggiamenti di disturbo durante una lezione (se non tale da arrecare disturbo grave e non si debba configurare quale interruzione di pubblico servizio) 1. richiamo orale e annotazione sul registro personale del Docente 1. Docente / Dirigente Scolastico 2. Docente / Dirigente Scolastico 2. Qualora non sufficiente il richiamo orale, nota di biasimo sul Registro di Classe e sul libretto personale; Per i responsabili diretti di singoli episodi di schiamazzo o di episodici comportamenti che risultino motivo di disturbo per le classi vicine (se non tale da arrecare disturbo grave e non si debba configurare quale interruzione di pubblico servizio.) Uso improprio durante la lezione di dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, lettori MP3, macchine fotografiche, registratore e ogni altro materiale che non rientri tra quelli necessari per lo svolgimento dell'attività didattica e autorizzati dall'insegnante. 1. richiamo orale e annotazione sul registro personale del Docente 1. Docente / Dirigente Scolastico 2. Qualora non sufficiente il richiamo orale, nota di biasimo sul Registro di Classe e sul libretto personale 2. Docente / Dirigente Scolastico nota di biasimo sul Registro di Docente / Dirigente Scolastico Classe e sul libretto personale ; ritiro dei dispositivi e consegna degli stessi in segreteria dove saranno restituiti, al termine delle lezioni del giorno, al genitore. Pagina 9 Relativamente alle relazioni interpersonali e all'esercizio della libertà individuale utilizzo di un linguaggio non consono al decoro dell’ambiente scolastico o denotanti ingiustificabile rifiuto del dialogo educativo (se non offensivi o lesivi della dignità delle persone o dell’istituzione scolastica stessa) Nota di biasimo sul registro di classe e sul libretto personale dello studente; convocazione dei genitori Docente / Dirigente Scolastico Nota di biasimo sul registro di classe e sul libretto personale dello studente; convocazione dei genitori Docente / Dirigente Scolastico Nota di biasimo sul registro; se reiterato, convocazione dei genitori Docente / Dirigente Scolastico Singoli e non gravi danneggiamenti recati all'ambiente scolastico e alle sue attrezzature (sempre che non rechino rischi alla sicurezza ed all’incolumità di chiunque ne usufruisca); esempi: scritte su muri, porte, banchi ed altri arredi o strumenti; imbrattamento di oggetti ed ambienti della scuola nota di biasimo sul registro di classe e sul libretto personale, convocazione dei genitori ed eventuale risarcimento del danno Docente / Dirigente Scolastico Singoli e non gravi comportamenti che turbino la conservazione delle regolari condizioni d’igiene e salubrità dell'ambiente scolastico (sempre che non rechino rischi alla sicurezza e all’incolumità di chi è presente nell’Istituto) nota di biasimo sul registro di classe e sul libretto personale, convocazione dei genitori ed eventuale risarcimento del danno Docente / Dirigente Scolastico Produzione di foto, registrazioni audio o video all'interno del complesso scolastico senza autorizzazione (se non offensivi o lesivi della dignità delle persone o dell’istituzione scolastica stessa) fumo all'interno dei locali scolastici Relativamente all'ambiente scolastico Pagina 10 Manomissione o uso improprio di strumenti e attrezzature scolastiche, (sempre che non rechino rischi alla sicurezza e all’incolumità di chiunque ne usufruisca, alla salvaguardia delle strutture e della dotazione dell'Istituto, nonché la piena sicurezza e funzionalità del medesimo Ammonizione, nota di biasimo sul Docente / Dirigente Scolastico Registro di classe e sul libretto personale ed eventuale risarcimento del danno Qualora richiesto dalla particolare gravità del comportamento, e delle conseguenze che da esso derivano, tutte le infrazioni sopra elencate potranno essere oggetto delle sanzioni previste dai punti 4, 5, 6 e 7dell’art. 3 del presente Regolamento. Sempre sottoposte a queste ultime sono le violazioni del Regolamento di disciplina qui sotto riportate: Comportamenti sanzionabili relativamente alle relazioni interpersonali e all'esercizio della libertà individuale, alla violazione della dignità e del rispetto della persona umana o alla messa in pericolo dell’incolumità delle persone Sanzioni Organi competenti Insulti, offese verbali e/o scritte e comportamenti violenti nei confronti di studenti, docenti, personale ausiliario, Dirigente scolastico e di chiunque si trovi e operi legittimamente all'interno dell'Istituto 1. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni fino a 15 giorni 1.Consiglio di Classe 2. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni oltre i 15 giorni, fino all’allontanamento dalla comunità scolastica 2. Consiglio di Istituto Atteggiamenti o comportamenti che costituiscano ostacolo o impedimento all'esercizio della libertà di pensiero, di espressione e di scelta religiosa all'interno dell'Istituto; nonché azioni che si configurino quale violazione del diritto allo studio 1. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni fino a 15 giorni 1.Consiglio di Classe 2. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni oltre i 15 giorni, fino all’allontanamento dalla comunità scolastica 2. Consiglio di Istituto Pagina 11 Atteggiamenti o comportamenti discriminatori a sfondo razziale, omofobo, sociale e religioso nei confronti dei compagni, del personale scolastico o di esterni che si trovino e operino legittimamente all'interno dell'Istituto. 1. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni fino a 15 giorni 1.Consiglio di Classe 2. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni oltre i 15 giorni, fino all’allontanamento dalla comunità scolastica 2. Consiglio di Istituto Atteggiamenti o comportamenti di intimidazione o violenza psicologica o bullismo a danno di compagni, miranti a limitare o impedire il legittimo esercizio della libertà di pensiero, di espressione o di azione a tutti i livelli 1. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni fino a 15 giorni 2. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni oltre i 15 giorni, fino all’allontanamento dalla comunità scolastica 2. Consiglio di Istituto Relativamente all'ambiente scolastico Sanzioni Organi competenti Comportamenti che in qualsiasi modo mettano in pericolo l'incolumità delle persone, 1. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni fino a 15 giorni ed eventuale risarcimento del danno 1. Consiglio di Classe 2. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni oltre i 15 giorni, fino all’allontanamento dalla comunità scolastica, con risarcimento del danno Azioni di furto di oggetti personali di insostituibile valore affettivo a danno di chiunque operi o si trovi anche solo temporaneamente nell'Istituto Allontanamento non autorizzato dal docente in occasione di attività extradidattiche (interventi di esperti, uscite, viaggi d’istruzione, stage..); uscita anche temporanea dall'edificio scolastico non autorizzata dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore 1. Consiglio di Classe 2. Consiglio di Istituto 1. allontanamento dalla comunità1. 1.Consiglio di Classe scolastica e dalle lezioni fino a 15 giorni 2. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni oltre i 15 giorni, fino all’allontanamento dalla comunità scolastica 2. Consiglio di Istituto 1. allontanamento dalla comunità scolastica e dalle lezioni fino a 15 giorni 1. Consiglio di Classe 2. esclusione dalle attività extrascolastiche 3. Consiglio di Istituto Pagina 12 2. Consiglio di Classe ART. 5 LA PROCEDURA DISCIPLINARE Il procedimento disciplinare si compone di quattro fasi: 1. Fase dell’iniziativa. Si apre a cura del Dirigente Scolastico quando questi abbia avuto notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel Regolamento di Istituto quali passibili di sanzioni disciplinari. È data comunicazione scritta (con deposito agli atti della scuola degli estremi di notifica) dell’avvio del procedimento (da notificare allo studente, se maggiorenne; alla famiglia, se minorenne). La comunicazione scritta dovrà informare il destinatario che gli è consentito depositare memorie entro tre giorni dal momento della notifica e conterrà l’indicazione del giorno e dell’ora della convocazione per consentire l’esercizio del diritto di difesa. Il Dirigente Scolastico individua un responsabile dell’istruttoria (di norma il Coordinatore della Classe d’appartenenza dello studente) tenuto a curare le varie fasi del procedimento stesso, ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico. 2. Fase istruttoria. Nell’ambito di questa fase il Dirigente Scolastico, affiancato dal responsabile dell’istruttoria, raccoglie tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell’evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui fa redigere verbale e le memorie scritte che gli interessati e i contro interessati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti: in detta sede sono ascoltati lo studente individuato come responsabile e i relativi esercenti la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno del Consiglio. In tale sede il minore, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione in attività sostitutive dell’allontanamento dalla comunità scolastica di cui all’art. 3 del presente Regolamento, che il Consiglio di Classe valuterà. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi non superiori a quindici giorni; qualora si prefigurasse una sanzione di periodo superiore ai quindici giorni dovrà essere convocato il competente Consiglio di Istituto, con analoga procedura. Della seduta del competente Organo Collegiale è redatto un verbale analitico contenente l’individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell’esposizione della fattispecie sono menzionati puntualmente gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, inserite le motivazioni del provvedimento finale, frutto di un percorso logico e coerente che ha portato alla determinazione della sanzione. 3. Fase decisoria. In base alle risultanze del verbale dell’Organo Collegiale, il Dirigente Scolastico redigerà l’atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento dovrà contenere le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell’eventuale sanzione e seguendo un’iter logico-giuridico, oltre che i presupposti di fatto e di diritto. L’atto indicherà il termine e l’organo (Organo di Garanzia Interno di cui all’art. 7) davanti al quale impugnare il provvedimento stesso. 4. Fase integrativa dell’efficacia. Il provvedimento è notificato per iscritto all’interessato e, se minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. La sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, sia attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione. Pagina 13 ART. 6 IMPUGNAZIONI: ORGANO DI GARANZIA INTERNO 1. Impugnazione: contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all’apposito Organo di Garanzia interno che deciderà nel termine perentorio di 10 giorni. 2. Composizione Organo di garanzia: è Organo interno della scuola istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche. Tale Organo è composto da un docente designato dal Consiglio d’Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Nelle medesime riunioni il Consiglio d’Istituto designa anche un docente supplente, gli studenti eleggono anche uno studente supplente e i genitori eleggono un genitore supplente, per i casi d’incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’O.G. lo stesso soggetto che ha irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (qualora faccia parte dell’O.G. lo studente sanzionato o un suo genitore). In caso di decadenza di un componente l’Organo rimane in carica e si provvede a surrogare il componente decaduto e il componente nominato in surroga rimane in carica fino alla naturale scadenza dell’Organo stesso. L’Organo di garanzia resta in carica due anni scolastici. 3. Funzionamento: l’Organo può funzionare solo con i membri effettivamente partecipanti alla seduta; le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio; l’astensione non influisce sul conteggio dei voti. ART. 7 IMPUGNAZIONI: ORGANO DI GARANZIA REGIONALE Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o un Dirigente da questo delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque abbia interesse, contro le violazioni del Regolamento delle studentesse e degli studenti (DPR ), anche contenuti nei Regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. 2. L’Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell’esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. 3. Il parere è reso entro il termine perentorio di 30 giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l’Organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall’acquisizione del parere. 1. ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI Il regolamento di disciplina è adottato dal C.d.I., previa consultazione del Comitato Studentesco. Ogni modifica al presente Regolamento sarà adottata con la medesima procedura. Il presente Regolamento di disciplina sostituisce l’art. 14 del Regolamento d’Istituto in vigore. Esso è distribuito a tutti gli studenti all’atto dell’iscrizione. Pagina 14