Data e Ora: 22/03/09 00.38 - Pag: 26 - Pubb: 22/03/2009 - Composite 26 Giornale di Brescia Domenica 22 Marzo 2009 Speciale Caldaisti Abc PAGINE PROMOZIONALI IN COLLABORAZIONE CON NUMERICA Libretti e certificati: caldaie in regola anche sulla carta L’importanza degli allegati Sono obbligatori per i manutentori La documentazione degli impianti è articolata: un promemoria per sapere come muoversi ■ Ad ogni impianto termico corrisponde una par- ticolare documentazione. Documentazione decisiva in sede di manutenzione, di verifiche e controlli. Ecco perché è importante sapere cosa serve e cosa si deve avere. Gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW devono essere corredati da: libretto di impianto conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto; libretto di Istruzioni uso e manutenzione della caldaia-generatore fornito dal produttore; dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; i rapporti di controllo tecnico (allegati G) previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. Impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW: libretto di centrale conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto; libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori; autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori; dichiarazione di conformità prevista dal D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove obbligatori; i rapporti di controllo tecnico (allegati F) previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria. Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico deve essere riportato in evidenza sul «libretto di impianto» o sul «libretto di centrale». I libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell’esercizio e manutenzione, presso l’unità immobiliare o centrale termica in cui è collocato l’impianto termico. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono essere muniti di «libretto di centrale» predisposto, secondo la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione dell’impianto stesso, l’elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria. In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw è prescritta l’adozione del libretto di impianto; nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kw è prescritta l’adozione del libretto di centrale. All’atto dell’adozione occorre inviare all’Ente competente per le ispezioni, la scheda identificativa dell’impianto. La compilazione iniziale del libretto comprensiva dei risultati della prima ispezione del rendimento di combustione, deve essere effettuata, all’atto della prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice. La compilazione e l’aggiornamento successivo, per le altre parti del libretto, devono essere effettuate dal responsabile dell’impianto e dal manutentore. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali, l’occupante, nel caso di rilascio dell’unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto di impianto o di centrale, debitamente aggiornato, con gli eventuali allegati. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto o di centrale, debitamente aggiornato, con tutti gli allegati. Controlli necessari per essere al sicuro e in regola ■ Non basta il controllo, occorre anche farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuta manutenzione. A stabilirlo è il Dpr n. 551/99 che, come riportato anche dalle disposizioni Regionali, ha introdotto l’obbligo per il manutentore abilitato di redigere, sottoscrivere e rilasciare al responsabile impianto un Rapporto di Controllo Tecnico al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto: l’Allegato G per gli impianti con potenza termica inferiore a 35 kw e l’Allegato F per gli impianti con potenza termica superiore a 35 kw. La dichiarazione di avvenuta manutenzione è la trasmissione all’Ente locale preposto competente del rapporto di controllo Conformità e regola d’arte, parole chiave ■ Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto della normativa vigente e delle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto. Il contenuto può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell’impianto. A seguito dell’acquisizione della dichiarazione di conformità nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, sarà rilasciato il certificato di agibilità da parte delle autorità competenti. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi ad edifici per i quali e’ già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’im- presa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal decreto ministeriale 37/08 non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti. tecnico redatto dal manutentore conforme agli allegati “G” e “F”, correlato dei contributi economici a supporto e copertura dei costi delle ispezioni e della gestione del sistema catastale regionale; la validità è fissata in due stagioni termiche a partire dal 1˚ agosto successivo alla sua presentazione. Il rapporto di controllo tecnico dell’impianto deve essere compilato dal manutentore in tre copie: una copia consegnata al responsabile dell’impianto (utente), e mantenuta nel libretto di impianto o di centrale; una seconda copia, ogni due anni, dovrà essere trasmessa presso il Catasto Unico Regionale Impianti Termici. A partire dal 1˚ gennaio 2008, la Regione Lombardia nell’ambito della realizzazione di questo Catasto degli impianti termici, ha stabilito che la trasmissione in via telematica, delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione sia a carico dell’operatore che le redige. La terza copia sarà trattenuta per sé dal manutentore. Allorché il manutentore verificasse carenze che possano pregiudicare le prestazioni ma non la sicurezza dell’impianto descriverà nello spazio osservazioni e/o raccomandazioni del rapporto di controllo gli interventi da eseguire per eliminare queste carenze. Attenzione: nel caso venissero rilevate una o più difformità dell’impianto e queste difformità possano in qualunque modo compromettere la sua sicurezza e di coloro che lo utilizzano, il manutentore ha l’obbligo di indicare e comunicare all’utente, responsabile dell’impianto, la gravi carenze rilevate; descriverle nello spazio prescrizioni del rapporto di controllo e gli eventuali interventi atti a riportare in sicurezza l’impianto e le persone che lo utilizzano; lasciare fuori utilizzo l’intero impianto fino all’adeguamento. L’attività dei manutentori è soggetta a controllo e passibile di sanzione amministrativa pecuniaria.