Data e Ora: 22/03/09
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Giornale di Brescia
Domenica 22 Marzo 2009
Speciale Caldaisti Abc
PAGINE PROMOZIONALI
IN COLLABORAZIONE
CON NUMERICA
Libretti e certificati:
caldaie in regola
anche sulla carta
L’importanza
degli allegati
Sono obbligatori per i manutentori
La documentazione degli impianti è articolata:
un promemoria per sapere come muoversi
■ Ad ogni impianto termico corrisponde una par-
ticolare documentazione. Documentazione decisiva in sede di manutenzione, di verifiche e controlli.
Ecco perché è importante sapere cosa serve e cosa
si deve avere.
Gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kW devono essere corredati da:
libretto di impianto conforme al modello previsto
dal Decreto 17 marzo 2003 n. 60; libretto di uso e
manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta
installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell’impianto; libretto di Istruzioni uso e manutenzione della caldaia-generatore fornito dal produttore; dichiarazione di conformità prevista dal
D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove
obbligatori; i rapporti di controllo tecnico (allegati
G) previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
Impianti termici con potenza nominale al focolare uguale o superiore a 35 kW: libretto di centrale
conforme al modello previsto dal Decreto 17 marzo
2003 n. 60; libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dalla ditta installatrice/costruttrice
o incaricata della manutenzione dell’impianto; libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto
forniti dai produttori; autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato
di prevenzione incendi e denuncia ISPESL, ove obbligatori; dichiarazione di conformità prevista dal
D.M. 37/08, e, per gli impianti installati antecedentemente l’entrata in vigore di detto decreto, documentazione di cui alla legge 46/90 o al D.P.R. 218/98, ove
obbligatori; i rapporti di controllo tecnico (allegati
F) previsti per ogni manutenzione effettuata, sia ordinaria che straordinaria.
Il nominativo ed i recapiti del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico deve essere riportato in evidenza sul «libretto di
impianto» o sul «libretto di centrale». I libretti di impianto e di centrale devono essere conservati, a cura del responsabile dell’esercizio e manutenzione,
presso l’unità immobiliare o centrale termica in cui
è collocato l’impianto termico. Gli impianti termici
che provvedono alla climatizzazione invernale degli
ambienti in tutto o in parte mediante l’adozione di
macchine e sistemi diversi dai generatori di calore,
macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di
calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli
edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli impianti
di climatizzazione invernale mediante sistemi solari
attivi, devono essere muniti di «libretto di centrale»
predisposto, secondo la specificità del caso, dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla
descrizione dell’impianto stesso, l’elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità di detti elementi in conformità alle leggi vigenti,
la periodicità prevista per le verifiche; un apposito
spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli interventi di manutenzione straordinaria.
In caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici e in caso di cambio dei generatori di calore di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw è prescritta l’adozione del libretto di impianto; nel caso di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici di potenza uguale o maggiore di 35 kw è prescritta l’adozione del libretto di
centrale. All’atto dell’adozione occorre inviare all’Ente competente per le ispezioni, la scheda identificativa dell’impianto.
La compilazione iniziale del libretto comprensiva
dei risultati della prima ispezione del rendimento di
combustione, deve essere effettuata, all’atto della
prima messa in servizio, a cura della ditta installatrice. La compilazione e l’aggiornamento successivo,
per le altre parti del libretto, devono essere effettuate dal responsabile dell’impianto e dal manutentore. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti
termici individuali, l’occupante, nel caso di rilascio
dell’unità locata o, il proprietario, nel caso di vendita, è tenuto a consegnare al subentrante il Libretto
di impianto o di centrale, debitamente aggiornato,
con gli eventuali allegati.
In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è
tenuto a consegnare al proprietario il Libretto di impianto o di centrale, debitamente aggiornato, con
tutti gli allegati.
Controlli necessari per essere al sicuro e in regola
■ Non basta il controllo, occorre anche farsi rilasciare una dichiarazione di avvenuta manutenzione. A stabilirlo è il Dpr n.
551/99 che, come riportato anche
dalle disposizioni Regionali, ha introdotto l’obbligo per il manutentore abilitato di redigere, sottoscrivere e rilasciare al responsabile impianto un Rapporto di Controllo Tecnico al termine delle
operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto: l’Allegato
G per gli impianti con potenza
termica inferiore a 35 kw e l’Allegato F per gli impianti con potenza termica superiore a 35 kw.
La dichiarazione di avvenuta
manutenzione è la trasmissione
all’Ente locale preposto competente del rapporto di controllo
Conformità e regola d’arte, parole chiave
■ Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati
nel rispetto della normativa vigente e delle norme dell’UNI,
del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte
degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono
conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto.
Nella dichiarazione è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
Il contenuto può essere modificato o integrato con decreto
ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
Il committente entro 30 giorni
dall’allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di
conformità dell’impianto.
A seguito dell’acquisizione
della dichiarazione di conformità nonché del certificato di collaudo degli impianti installati,
sarà rilasciato il certificato di
agibilità da parte delle autorità
competenti.
Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti relativi
ad edifici per i quali e’ già stato
rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi
di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’im-
presa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione
dei lavori, presso lo sportello
unico per l’edilizia del Comune
ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il
progetto o il certificato di collaudo degli impianti installati,
ove previsto dalle norme vigenti.
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal
decreto ministeriale 37/08 non
sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito
- per gli impianti eseguiti prima
dell’entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da
un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni,
sotto personale responsabilità,
in esito a sopralluogo ed accertamenti.
tecnico redatto dal manutentore
conforme agli allegati “G” e “F”,
correlato dei contributi economici a supporto e copertura dei costi delle ispezioni e della gestione
del sistema catastale regionale;
la validità è fissata in due stagioni termiche a partire dal 1˚ agosto successivo alla sua presentazione. Il rapporto di controllo tecnico dell’impianto deve essere
compilato dal manutentore in tre
copie: una copia consegnata al responsabile dell’impianto (utente), e mantenuta nel libretto di
impianto o di centrale; una seconda copia, ogni due anni, dovrà essere trasmessa presso il Catasto
Unico Regionale Impianti Termici. A partire dal 1˚ gennaio 2008,
la Regione Lombardia nell’ambito della realizzazione di questo
Catasto degli impianti termici,
ha stabilito che la trasmissione in
via telematica, delle dichiarazioni di avvenuta manutenzione sia
a carico dell’operatore che le redige. La terza copia sarà trattenuta
per sé dal manutentore.
Allorché il manutentore verificasse carenze che possano pregiudicare le prestazioni ma non
la sicurezza dell’impianto descriverà nello spazio osservazioni e/o
raccomandazioni del rapporto di
controllo gli interventi da eseguire per eliminare queste carenze.
Attenzione: nel caso venissero
rilevate una o più difformità dell’impianto e queste difformità
possano in qualunque modo compromettere la sua sicurezza e di
coloro che lo utilizzano, il manutentore ha l’obbligo di indicare e
comunicare all’utente, responsabile dell’impianto, la gravi carenze rilevate; descriverle nello spazio prescrizioni del rapporto di
controllo e gli eventuali interventi atti a riportare in sicurezza l’impianto e le persone che lo utilizzano; lasciare fuori utilizzo l’intero
impianto fino all’adeguamento.
L’attività dei manutentori è
soggetta a controllo e passibile di
sanzione amministrativa pecuniaria.
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