VERBALE N. 26
L'anno 2015, il giorno 12 del mese di gennaio, alle ore 17:00, nei locali della sala riunione del Liceo di Viale
dei Fiori n. 13, si riunisce il Consiglio di Istituto, per discutere ed approvare il seguente ordine del giorno:
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3.
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7.
8.
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11.
Approvazione del verbale della seduta precedente.
Criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione, a.s. 2015/2016.
Tasse scolastiche, a. s. 2015/2016.
Approvazione “Progetto per la prevenzione e la dispersione scolastica, a.s. 2014/2015”.
Rendicontazione attività negoziale del Dirigente Scolastico.
Approvazione Regolamento d’Istituto.
Approvazione Regolamento Viaggi di Istruzione.
Approvazione Regolamento Comitato Tecnico Scientifico.
Approvazione Regolamento Gruppo di Lavoro per l’Inclusione.
Approvazione patto educativo di corresponsabilità, a.s. 2015/2016.
Approvazione adesione rete CLIL Sicilia della provincia di Ragusa.
I componenti del Consiglio risultano presenti come da prospetto che segue:
PRESENTI
ASSENTI
DIRIGENTE
Giannone Vincenzo
Note
DOCENTI
Canzonieri Lia
Carbone Vincenzo
Di Martino Antonina
Ferro Antonio
Ficili Giuseppe
Giacchino Salvatore
Manenti Antonino
Ventura Ezio
ATA
Alescio Giuseppe
Xilurakis Gabriella
GENITORI
Agosta Angelo
Causarano Francesco
Guarino Fabio
Vindigni Frank
STUDENTI
Manenti Giovanni
Ruta Erika
Terranova Sara
Vilardo Salvatore
Presiede il Dott. Causarano Francesco. Il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta
la seduta.
***
Si procede alla trattazione del primo punto all’o.d.g. (Approvazione del verbale della seduta precedente).
Il verbale della seduta precedente n. 25 del 20 dicembre 2014, pubblicato all’albo pretorio on line nei termini
previsti dalla normativa vigente, viene approvato all’unanimità dei presenti.
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***
Si procede alla trattazione del secondo punto all’o.d.g. (Criteri di precedenza nell’ammissione delle
domande di iscrizione, a.s. 2015/2016).
Il Dirigente Scolastico comunica al Consiglio che la Circolare del MIUR n. 51/2014 espressamente indica:
“Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella
singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico e dei piani di utilizzo degli
edifici scolastici predisposti dagli Enti locali competenti. […] Nella previsione di richieste di iscrizione in
eccedenza, le scuole procedono alla definizione dei criteri di precedenza nella ammissione, mediante
apposita delibera del consiglio di circolo / istituto […]”. Pertanto il Consiglio d’istituto deve definire i criteri
di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione, a.s. 2015/2016.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, vista la Circolare del MIUR n. 51/2014, all’unanimità
dei presenti,
DELIBERA N. 155
a) l’approvazione del seguente numero massimo di classi prime attivabili nei vari indirizzi, a.s. 2015/2016:
Indirizzo Liceo Scientifico: n. tre classi.
Indirizzo Liceo Classico: n. due classi.
Indirizzo Istituto Tecnico Economico, indirizzo amministrazione, finanza e marketing: n. due classi..
Indirizzo Istituto Tecnico Economico, indirizzo turismo: n. due classi..
Indirizzo I.P.S.A.: n. una classe.
Indirizzo Istituto Tecnico Agrario, sede di Scicli: n. due classi.
b) l’approvazione dei seguenti criteri di precedenza nell’ammissione delle domande di iscrizione, a.s.
2015/2016:
1. Alunni residenti a Scicli.
Punti 6
2. Voto di esame di Stato del primo ciclo. 10/10
Punti 10
9/10
Punti 8
8/10
Punti 6
7/10
Punti 4
6/10
Punti 2
3. Alunni con fratelli già frequentanti l’istituto.
Punti 4
4. Eventuale sorteggio.
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Si procede alla trattazione del terzo punto all’o.d.g. (Tasse scolastiche, a. s. 2015/2016).
Il Dirigente Scolastico illustra la situazione pregressa e chiede al Consiglio di voler uniformare le tipologie e
gli importi delle tasse e dei contributi scolastici da richiedere agli alunni, nel rispetto delle indicazioni della
normativa vigente e per ultimo della Nota del MIUR prot. n. 936 del 05/02/2014.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 156
che tutti gli alunni pagano la somma di € 15,00 quale “Quota Annuale di Istituto” presso una filiale della
Banca Agricola Popolare di Ragusa, utilizzando il modello precompilato predisposto dalla segreteria e
consegnato unitamente alla domanda, anch’essa precompilata. Tale contributo è destinato al funzionamento
dei laboratori al fine dell’ampliamento dell’offerta formativa, al rimborso spese per l’assicurazione, per i
libretti delle giustificazioni, per il software di comunicazioni con le famiglie. Gli alunni delle classi 3^ e 4^ che nel prossimo anno scolastico frequenteranno la 4^ e la 5^ (ad eccezione di coloro che richiedono
l’esonero in quanto prevedono di ottenere al termine del corrente a.s. la media di 8/10 o per motivi di
reddito) - sono tenuti a pagare la Tassa di Frequenza di € 15,13. Gli alunni delle classi 3^ - che nel
prossimo anno scolastico frequenteranno la 4^ - sono altresì tenuti a pagare la Tassa di Iscrizione di € 6,04.
La Tassa di esami di qualifica e di Stato è fissata in € 12,09 per i candidati interni e in € 62,09 per i
candidati esterni, di cui € 12,09 quale tassa erariale ed € 50,00 destinati alla scuola in quanto
quest’ultimi utilizzano strutture della scuola stessa.
La Tassa di esami di idoneità ed integrativi è fissata in € 32,09 di cui € 12,09 quale tassa erariale ed €
20,00 destinati alla scuola in quanto quest’ultimi utilizzano strutture della scuola stessa.
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Si procede alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. (Approvazione “Progetto per la prevenzione e la
dispersione scolastica, a. s. 2014/2015”).
Il Dirigente Scolastico comunica che l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia con Circolare prot. n.
22180 del 18/12/2014 ha inserito l’I.I.S. “Q. Cataudella” di Scicli tra le scuole beneficiare delle misure
incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio nell’a. s. 2014/2015,
assegnando Euro 9761,18.
Il Dirigente Scolastico illustra quindi il progetto “Per una scuola inclusiva”, approvato dal Collegio dei
docenti con delibera n. 40 del 12 gennaio 2015.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti
DELIBERA N. 157
l’approvazione del progetto “Per una scuola inclusiva” quale “Progetto per la prevenzione e la dispersione
scolastica, a.s. 2014/2015” da trasmettere alla Direzione Generale dell’USR Sicilia e che viene allegato al
presente verbale, costituendone parte integrante e sostanziale.
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Si procede alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. (rendicontazione attività negoziale del Dirigente
Scolastico).
Il Dirigente Scolastico presenta la rendicontazione della seguente attività negoziale:
AZIENDA AGRARIA:
a) Saldo fattura; ditta Costruendo di Cannizzaro Francesco € 799,00
b) Saldo fatture; ditta Agrimarket Iblea s.r.l. € 1.859,06
c) Saldo fattura; ditta Elettromeccanica Falla Aldo € 3.089,04
d) Saldo fatture; ditta Rama di Iacono F. & Soave S. snc € 616,53
e) Saldo fattura; ditta Fioridea di Iemmolo G. e S. SNC € 249,98
ATTIVITA’ AMM/VA:
1) Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale di Modica Abate L.&C. S.A.S € 870,18
2) Saldo fatture; ditta Tecnoredil S.R.L., € 123,55
3) Saldo fatture; ditta Eredi di Caserta M.T. di Miceli Giuseppe&C.s.a.s € 249,02 Saldo
fatture; ditta Gerratana Ignazio & C. s.a.s. € 220,48
4) Saldo fattura; ditta Abate Giuseppe SRL € 262,50
5) Saldo fatture; F.lli Benedetto Assicurazioni SNC € 4.612,00
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA N. 158
di ratificare la rendicontazione della su indicata attività negoziale del Dirigente Scolastico.
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Si procede alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. (Approvazione Regolamento d’Istituto).
Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio sull’esigenza di aggiornare il vigente Regolamento d’Istituto,
approvato nel 2010, anche alla luce di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti. Illustra quindi le proposte
di modifica.
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Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, dopo valutazione della proposta, all’unanimità dei
presenti,
DELIBERA N. 159
l’approvazione del seguente Regolamento d’Istituto:
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del D.Lgs.. n. 297 del 16 aprile 1994, “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di istruzione”;
VISTO il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
VISTI gli artt. 8 e 9 del D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999, “Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n.59”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01 febbraio 2001, “Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e
legalità”;
VISTO il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”;
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 30 del 15 marzo 2007, “Linee di indirizzo ed
indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività
didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei
docenti;.
VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Istruzione n. 104 del 30 novembre 2007, “Linee di indirizzo
e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con
particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità
scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
VISTO il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria”;
VISTO il D.P.R. n. 122 del 15 giugno 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
VISTO il D. Lgs. N. 150 del 27 ottobre 2009, “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni”;
VALUTATA l’opportunità di aggiornare il Regolamento d’istituto in vigore, integrandolo secondo i principi
e i dettami delle ultime disposizioni di legge,
Approva
il seguente Regolamento d’Istituto:
PREAMBOLO
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e
garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità,
della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità
definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e nel pieno rispetto della professionalità del corpo
docente e della libertà di insegnamento.
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti
dalla Costituzione; garantisce la libertà di apprendimento di tutti anche attraverso percorsi individualizzati
tesi a promuovere il successo formativo di ciascuno, garantendo l'attivazione di iniziative finalizzate al
recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio. E' aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi
dalle sue componenti (studenti, genitori, docenti, personale ATA) e ad eventuali apporti provenienti dalle
forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.
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L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione repubblicana al fine di realizzare
una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di
sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà di
insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.
Per favorire il raggiungimento degli obiettivi che la scuola si prefigge, i genitori degli studenti sono chiamati
a partecipare puntualmente ed attivamente alla vita della scuola e ad instaurare con i docenti un rapporto
continuo. Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati e, quindi, in ogni modo
vietati, atti di intimidazione alla libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti
alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza,
qualsiasi forma di violenza e discriminazione.
Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente
regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10,
comma 3, lettera a) del D.Lgs. 297/94 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere
formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto
diviene
indice
di
consapevole
e
responsabile
partecipazione
alla
vita
scolastica.
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, anche su proposta delle singole
componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la
comunità scolastica.
CAPO I
ORGANI COLLEGIALI
Art. 1
Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale
stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal
Presidente, è disposto con almeno 5 (cinque giorni) di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con
anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione
potrà essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno,
l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti
con l'orario delle lezioni.
Art. 2
Validità sedute
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la
presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non
vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non
solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
Art. 3
Discussione ordine del giorno
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta. E' compito del
Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono
nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l’Organo
Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole
di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto che
devono essere adottate su proposta della Giunta Esecutiva. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere
modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso
di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.
Art. 4
Mozione d'ordine
1. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può
presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione
pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La
questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare
un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a
maggioranza con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione
immediata della discussione dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.
5
Art. 5
Diritto di intervento
1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo
l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale
Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art. 6
Dichiarazione di voto
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto,
con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel
verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più
avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art. 7
Votazioni
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce,
quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede
segrete.
4. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale.
5. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale
l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni
speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del
Presidente.
7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può
nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei
votanti.
8. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una
votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.
Art. 8
Risoluzioni
1. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a
definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le
norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.
Art. 9
Processo verbale
1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi
presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con
relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'odg). Per ogni punto
all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si
dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli,
contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di
votazione seguito.
2. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo
membro sulla materia oggetto della deliberazione.
3. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere
a cura del segretario sul verbale.
4. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate
e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito
dello stesso anno scolastico. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
a) essere redatti direttamente sul registro;
b) se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e
vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
6
c) se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno
essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
5. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la
convocazione della seduta successiva. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta.
Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente
successiva.
Art. 10
Surroga di membri cessati
Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto
dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno
in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di
ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata
del Consiglio.
Art. 11
Programmazione
1. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse,
raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile
prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 12
Decadenza
1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo
Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
Art. 13
Dimissioni
1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono
date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo
Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima istanza, l’Organo Collegiale può
invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto
delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della
presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel
numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 14
Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto
1. La prima convocazione del Consiglio d’Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi
membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i
rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio
segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio d’Istituto. E' considerato eletto il genitore che
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio d’Istituto.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza
relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità
si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa.
4. Il Consiglio d’Istituto può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori
componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di
impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di
questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta
Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio d’Istituto su proposta del Presidente della
Giunta Esecutiva.
7
8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del
giorno della riunione successiva.
9. Il Consiglio d’Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può
inoltre costituire commissioni.
10. Il Consiglio d’Istituto, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine
di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle
varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio d’Istituto; svolgono la
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire,
per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel
termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo
verbale.
13. Le sedute del Consiglio d’Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti
singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si
svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente
ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.
15. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale,
sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di 8 (otto) giorni dalla relativa seduta del
Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 (dieci)
giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono
consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro 2 (due) giorni dalla presentazione. Tale
richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece,
scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per 3 (tre) volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto
le giustificazioni dell'assenza. Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal
Consiglio d’Istituto con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate
dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il
consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della
scuola, al Presidente del Consiglio d’Istituto.
Art. 15
Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell'Istituzione Scolastica
1. Il Consiglio d’Istituto nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le
sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente del
personale ATA, un genitore e uno studente, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto
segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza
dell'istituto, ed il Direttore S.G.A., che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio d’Istituto, predisponendo tutto il materiale necessario ad
una corretta informazione dei consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della seduta del Consiglio.
Art. 16
Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti
1. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano
Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta
straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi
componenti ne faccia richiesta.
3. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine
di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
8
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le
commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto
per il quale sono state nominate.
Art. 17
Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli
interessati a norma dell'art. 448 del D.Lgs. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai
sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.Lgs. 297/94;
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art. 18
Norme di funzionamento dei Consigli di Classe
1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del
Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le
componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle Riunioni
concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
CAPO II
DOCENTI
Art. 19
Indicazioni sui doveri dei docenti
1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle
lezioni. In caso di ritardo o di assenza dal servizio, i docenti devono avvertire la scuola tempestivamente, e
comunque non oltre l’orario di inizio delle lezioni.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei
giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione, se l’assenza è
superiore a cinque giorni deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora un alunno
dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà al Dirigente Scolastico,
o al docente suo delegato, il nominativo.
3. In caso di ritardo di un alunno occorre segnare l'orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di
giustificazione e ammetterlo in classe.
4. Se un alunno richiede, con permesso scritto di un genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere
l'autorizzazione al Dirigente Scolastico o al docente suo delegato. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto
ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'alunno è uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a
prelevarlo.
5. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.
6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
7. Nel cambio dell’ora i docenti in servizio cureranno che gli allievi si muovano rispettando il silenzio, e si
affrettino a raggiungere la classe o il laboratorio in cui hanno lezione.
8. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. Gli
insegnanti di turno sono tenuti a garantire il controllo sugli alunni anche durante l’intervallo dedicato alla
ricreazione, sia che i ragazzi restino nei locali interni dell’Istituto, sia che si rechino nei cortili esterni. Sono
docenti di turno, per la ricreazione, i docenti in servizio all’uopo individuati ad inizio anno scolastico. I
collaboratori scolastici coadiuveranno i docenti nell’azione di vigilanza durante la ricreazione e all’ingresso e
uscita degli alunni.
9. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta
eccezione per i casi seriamente motivati, e comunque mai, salvo casi eccezionali, prima dell’inizio della
seconda ora.
10. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore
scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
9
11. I docenti riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi,
sostano nei corridoi.
12. In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine
il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti,
possano usufruire dell’aula senza creare problemi.
13. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali
siano riposti negli appositi spazi, e assistono all’uscita i propri alunni.
14. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare
gli alunni sulle tematiche della sicurezza.
15. E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o
dannose per gli alunni. Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o
alimenti, verificare che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.
16. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le
uscite di sicurezza.
17. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula
che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni.
18. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico.
19. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati al Dirigente Scolastico. I danni provocati vengono
risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate
ne discuteranno in Consiglio d’Istituto con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
20. All’interno delle aule i docenti eviteranno di far spostare agli alunni banchi e sedie, mantenendo la
disposizione preparata, prima dell’inizio delle lezioni, da parte dei collaboratori scolastici.
21. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica di
un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo.
22. I docenti, dopo l’entrata in vigore dell’orario definitivo, indicano l’ora di ricevimento settimanale dei
genitori.
23. Al fine di una razionale organizzazione dei servizi, i docenti impegnati in attività didattiche pomeridiane,
avranno cura di richiedere in Segreteria i materiali necessari almeno 5 (cinque giorni) prima di tali attività.
24. Le comunicazioni di interesse generale e le direttive del Dirigente Scolastico avvengono sempre tramite
circolare. La firma come riscontro alle circolari è un obbligo per tutto il personale interessato. Le circolari
vengono
pubblicate
anche
all’albo
pretorio
on
line
della
scuola,
all’indirizzo
http://www.istitutocataudella.it/circolari.html.
25. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le
circolari e gli avvisi affissi all'albo pretorio on della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono
regolarmente notificati.
26. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio,
la telefonata va annotata sull’apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome della
persona che effettua la telefonata e sinteticamente l’oggetto della telefonata.
27. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un
lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la
convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può costituire una
ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
28. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a
disposizione della Presidenza.
29. I registri di classe sono conservati in Presidenza o in altro locale destinato. Essi saranno ritirati dai
docenti della prima ora e portati nelle classi. Al termine delle lezioni, i docenti dell’ultima ora
provvederanno a ritirarli dalle classi e a riportarli in Presidenza o ad altro locale destinato.
29. E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni.
30. L’uso di telefoni cellulari, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato.
31. Tutto il personale dovrà tenere sempre visibile il cartellino identificativo con il proprio nome e cognome.
CAPO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO
10
Art. 20
Doveri del personale amministrativo
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il
conseguimento delle finalità educative.
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario
di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome.
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
5. Collabora con i docenti.
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse
componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la
firma nel registro del personale.
8. E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni.
9. Tutto il personale dovrà tenere sempre visibile il cartellino identificativo con il proprio nome e cognome.
CAPO IV
COLLABORATORI SCOLASTICI
Art. 21
Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di
competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di
presenza del personale.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza,
individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
a) indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
b) devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;
c) sono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
d) collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
e) comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza del
docente dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
g) favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
g) vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e
nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
h) possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite
d'istruzione;
i) riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei
corridoi;
j) sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo
dell'insegnante;
k) impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel
corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi;
l) sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è
quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;
m) evitano di parlare ad alta voce;
n) tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
o) provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e
degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
p) non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal
Dirigente Scolastico;
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q) invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a
uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati
sempre in ore libere da insegnamento;
r) prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli
di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
s) sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie.
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo
in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di
procedere alla sostituzione.
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il
permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore
nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro
di classe. Dopo di che, l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti
dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
a. che tutte le luci siano spente;
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
c. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d. che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
f. gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici.
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le
circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono
regolarmente notificati al personale tutto.
8. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione dei locali e di
controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
9. E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni.
10. Tutto il personale dovrà tenere sempre visibile il cartellino identificativo con il proprio nome e cognome.
CAPO V
ALUNNI
Art. 22
Diritti
1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni
formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta
alla pluralità delle idee.
2. La scuola garantisce la libertà d'apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del
corpo docente e della libertà d'insegnamento. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente
anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per livelli, recupero, approfondimento,
tutoring) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un
percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità
di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio.
3. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali,
mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che
precedono la successiva prova. I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le
forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la
correttezza dell'informazione data.
4. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di
svantaggio.
5. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla
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programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in
generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.
6. Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione. Gli studenti
possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni importanti sull'organizzazione
della scuola. Devono quindi essere posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e
consapevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di poterne formulare a loro volta e di
concorrere alle decisioni finali (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato studentesco, dal
Piano
dell'Offerta
Formativa
e
dalle
normative
vigenti).
Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee mediante l'uso di documenti distribuiti alle
singole persone. Il Consiglio d’Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione dei documenti
redatti dalle assemblee delle singole componenti.
7. Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati; in particolare le assemblee
degli studenti sono considerate parte integrante della loro formazione educativa. Gli studenti hanno diritto a
partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della Scuola. Gli studenti partecipano, intervenendo in
ogni fase dell'elaborazione e della decisione, con una rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di
volta
in
volta
di
promuovere
iniziative
e
attività.
8. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello
statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti
hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come
associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.
9. La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non
partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo
le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi
delle scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini
della valutazione complessiva dello studente.
Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e
integrazioni. Il Comitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e organizzazione di ogni
iniziativa.
10. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione
tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti
(conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).
11. Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere
rispettata in ogni situazione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si informano
al principio di solidarietà.
12. Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l'obbligo di
mantenere costante e proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul
comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e le
valutazioni di profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del D.lgs
196/03 sulla privacy. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età deve essere informato sui diritti
che gli derivano dall'acquisizione della capacità di agire ed in particolare dal predetto D. Lgs.196/03; il
trattamento dei suoi dati e il passaggio di informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da
allora in poi, solo con il suo consenso scritto.
13. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale
appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative atte a
favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ricorrendo anche, ove necessario a servizi offerti
dagli enti territoriali. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e
attività varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture.
14. La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche nell'ambito del Centro Informazione e
Consulenza. Ogni dato psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell'attività formativa, è
registrato in ambiente scolastico con garanzia di massima riservatezza e professionalità. La scuola garantisce
ambienti e strutture adeguate agli studenti portatori di handicap.
Art. 23
Assemblee studentesche d’Istituto
1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli
articoli 12, 13, e 14 del D.Lgs. 297/94.
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2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l’approfondimento
dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’istituto. L’assemblea di classe o d’istituto devono
essere richieste rispettivamente, su apposito stampato, almeno 3 (tre) o 5 (cinque) giorni prima della loro
effettuazione. Se è necessaria la partecipazione di esperti all’assemblea d’istituto, la richiesta deve essere
presentata con largo anticipo (almeno dieci giorni prima).
4. In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali, l’assemblea d’istituto può articolarsi in
assemblea di classi parallele.
5. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte
direttamente al Consiglio d’Istituto.
6. Il Comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d’Istituto.
7. E’ consentito lo svolgimento sia di una assemblea d’istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una
giornata ed una di classe al mese nel limite di due ore. L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo
stesso giorno della settimana durante l’anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori
dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee d’istituto svolte
durante l’orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da
inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.
8. A richiesta degli alunni, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di
attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.
9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe o d’istituto
possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o a un suo delegato, i docenti che lo desiderino.
10. L’assemblea d’istituto deve darsi, per il proprio funzionamento, un regolamento che viene inviato in
visione al Consiglio d’Istituto.
11. L’assemblea d’istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco d’istituto o
su richiesta del 10% degli alunni.
12. La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere preventivamente presentati al
Dirigente Scolastico.
13. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, garantisce l’esercizio
democratico dei diritti dei partecipanti.
14. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di
constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
15. Non è consentita alcuna attività didattica durante lo svolgimento dell’assemblea studentesca d’istituto.
Art. 24
Norme di comportamento
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni,
lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile.
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività curriculari
organizzate e programmate dal consiglio di classe.
3. Gli alunni entrano a scuola secondo l’orario stabilito; gli alunni che utilizzano motocicli, motorini o
biciclette possono posteggiarli negli spazi all’uopo destinati nei cortili, e individuati da apposita segnaletica,
purché ciò avvenga tra le ore 8:00 e le ore 8:10; la scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità
circa la vigilanza.
Di norma l’ingresso a scuola è consentito solo dopo il suono della prima campana, cinque minuti prima
dell’inizio della prima ora di lezione, quando è assicurata la vigilanza di docenti. Tuttavia, nei limiti
dell’orario di servizio, l’ingresso anticipato degli alunni nei locali scolastici può essere eccezionalmente
consentito quando le condizioni meteorologiche siano avverse, a condizione che rimangano a sostare
nell’atrio e si comportino correttamente. La scuola non è però in grado di garantire alcuna forma di vigilanza,
anche perché i collaboratori scolastici sono contemporaneamente impegnati nei servizi di pulizia.
4. All’inizio dell’anno scolastico viene consegnato un libretto nel quale dovranno essere annotate le assenze,
i ritardi e tutte le comunicazioni nei rapporti scuola-famiglia. Dopo qualsiasi assenza l’alunno sarà
riammesso alle lezioni solo dietro giustificazione sul libretto: le giustificazioni e le richieste di entrata o di
uscita devono essere completate in ogni loro parte e firmate per esteso secondo la firma apposta al momento
del ritiro da parte di un genitore. Gli studenti maggiorenni possono firmare essi stessi le giustificazioni e le
14
richieste di permesso, previa informativa sottoscritta all’inizio dell’anno scolastico dai genitori o da chi ne fa
le veci.
5. La giustificazione dell’assenza e del ritardo – eccezionale e ampiamente motivato - fino a dieci minuti
viene fatta dal docente della prima ora, che l’annoterà con la massima cura sul registro di classe. Il ritardo
superiore ai dieci minuti dovrà essere giustificato direttamente dal Dirigente Scolastico o dal docente suo
delegato.
6. Se l’assenza per malattia supera i cinque giorni, compresi i festivi, oltre alla giustificazione, occorre
presentare una certificazione medica.
7. Qualora uno studente arrivi in ritardo o rientri da un’assenza senza giustificazione scritta, è ammesso con
riserva e con l’obbligo di giustificare il giorno seguente. Di tale situazione il docente della prima ora
prenderà nota con la massima cura sul registro di classe.
8. L’alunno che non giustifichi la sua assenza entro tre giorni, o che superi le cinque assenze o i cinque
ritardi, dovrà giustificare direttamente dal Dirigente Scolastico o dal docente suo delegato. Se minore dovrà
essere accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ripetute assenze o ritardi, saranno
inviate comunicazioni scritte alle famiglie tanto degli alunni minorenni quanto di quelli maggiorenni.
9. I permessi di entrata fuori orario, e comunque non oltre l’inizio della seconda ora, sono concessi in via
eccezionale dal Dirigente Scolastico o dal docente suo delegato dopo aver accertato e valutato le
motivazioni, anche attraverso contatto personale o telefonico, se necessario, con le famiglie. Questi alunni, il
giorno successivo all’ingresso in ritardo, devono essere accompagnati a scuola dai genitori.
10. Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di
necessità i genitori devono presentare personalmente le richieste di uscita anticipata al Dirigente Scolastico o
dal docente suo delegato e venire a prelevare personalmente lo studente minore (o delegare per iscritto
un’altra persona maggiorenne munita di documento di riconoscimento).
11. Il Coordinatore di classe annoterà su un apposito prospetto le assenze, i ritardi, le uscite anticipate e le
entrate posticipate dei singoli alunni e in caso di ripetute assenze o ingressi ritardi o uscite anticipate, sentito
il Dirigente Scolastico o i suoi collaboratori, in sinergia con l’ufficio alunni della Segreteria, provvederà ad
inviare comunicazioni scritte alle famiglie. In caso di ripetute assenze o ritardi, saranno inviate
comunicazioni scritte anche alle famiglie degli alunni maggiorenni.
12. In caso di astensione collettiva delle lezioni (scioperi) gli alunni devono presentare regolare
giustificazione affinché la scuola sappia che i genitori sono al corrente dell’assenza. Sarà valutato, caso per
caso, l’opportunità o meno di eventuali misure disciplinari.
13. Durante le ore di lezione non può uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi
seriamente motivati, e comunque mai, salvo casi eccezionali, prima dell’inizio della seconda ora.
14. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono
tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza
autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...
15. All’interno della classe gli alunni non dovranno spostare banchi e sedie, mantenendo la disposizione
preparata, prima dell’inizio delle lezioni, da parte dei collaboratori scolastici.
16. Gli alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con
l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.
18. Durante gli intervalli, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono diventare
pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli
insegnanti e dei collaboratori scolastici.
19. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di
igiene e pulizia.
20. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza e bullismo che dovessero verificarsi tra gli alunni
sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire
le prepotenze di altri.
21. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
22. I docenti ed i collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente Scolastico i nominativi degli alunni o le
classi che non rispettano queste regole.
23. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati
della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e
servizi.
15
24. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze Motorie dovranno
presentare al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico
di famiglia su modulo dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Per la pratica dell’attività sportiva integrativa e per
la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi, dovrà essere presentata la certificazione medica attestante
l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica.
25. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda.
Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde
comunque di eventuali furti.
26. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida:
coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati
a risarcire i danni.
27. É fatto divieto agli alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola e nei cortili.
28. E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola, ivi compresi i cortili e gli spazi esterni.
29. L’uso di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici non autorizzati, durante lo svolgimento delle
attività didattiche, è vietato.
Art. 25
Comportamenti passibili di sanzioni disciplinari
La scuola, su delega della famiglia, partecipa al compito educativo dei giovani che le sono affidati.
Sono comportamenti degli alunni passibili di sanzioni disciplinari quelli che, durante la normale attività
scolastica o altra attività connessa con la vita della scuola (quali attività integrative, trasferimenti da casa a
scuola nei mezzi pubblici, viaggi di istruzione), diventano lesivi dei diritti dei singoli o sono tali da
configurarsi come non rispetto dei loro doveri.
Si deve tener conto che compito della scuola è quello non solo di contrastare i comportamenti scorretti
affinché non si ripetano, ma anche quello di portare l’alunno al riconoscimento che l’azione eventualmente
sanzionata non deve essere ripetuta per il rispetto delle regole civili di convivenza.
Un elenco non esaustivo di categorie passibili di sanzioni disciplinari può essere esplicitato come segue:
a) mancanza ai doveri scolastici (come una abituale negligenza);
b) mancanza di rispetto verso i compagni o altre persone;
c) atteggiamenti che ledano, impediscano, turbino la convivenza civile e/o produttiva della comunità
scolastica;
d) violazione delle norme dei regolamenti e delle norme di sicurezza;
e) uso scorretto del materiale didattico, danneggiamento di locali e attrezzature;
f) turbamento del regolare andamento della scuola.
Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si procede per analogia.
Art. 26
Disciplina
1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Le eventuali sanzioni saranno comminate solo dopo aver dato
all’interessato la possibilità di esporre le proprie ragioni ed accertata l’effettiva responsabilità.
3. Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. Nessuno potrà essere sottoposto a provvedimenti che portino a limitare la libertà d’opinione, se espressa in
modo corretto e non lesiva dell’altrui responsabilità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione commessa e tendenti, quando possibile, a
riparare il danno.
6. I provvedimenti disciplinari, che comportino l’allontanamento dello studente dall’Istituto, saranno decisi
dal Consiglio di Classe; anche in caso di infrazioni particolarmente gravi o reiterate, la durata della
sospensione non potrà essere superiore a 15 (quindici) giorni.
7. Nel periodo di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori, tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
8. Poiché i provvedimenti disciplinari hanno uno scopo educativo e di riparazione del danno provocato, in
tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata (o convertita) dall’esecuzione di
attività rivolte a ripristinare ciò che è stato alterato e a ristabilire le condizioni di civica convivenza quali si
convengono ad una comunità scolastica.
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9. Qualora il comportamento dello studente sia configurabile come reato o metta in pericolo l’incolumità
delle persone, il consiglio di classe o il dirigente scolastico allontana immediatamente lo studente dalla
comunità scolastica in attesa delle decisione dell’autorità giudiziaria o dei servizi sociali tempestivamente
avvisati del fatto.
10. Qualora lo studente commetta reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana ovvero
laddove sia messa in pericolo l’incolumità delle persone, la durata dell’allontanamento dalla comunità
scolastica sarà commisurata, in deroga al limite generale previsto dal comma 6, al reato commesso o al
perdurare della situazione di pericolo.
11. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 10, nei casi di recidiva, di atti violenza grave, o
comunque connotati da una particolare gravità tali da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano
esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante
l’anno scolastico, la sanzione è costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione
dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno
gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico.
12. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia
o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola.
13. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 27
Sanzioni disciplinari
1. I responsabili della disciplina in classe durante le attività didattiche sono i docenti dell’ora; a loro
demandata la valutazione e/o segnalazione di eventuali mancanze disciplinari.
2. Negli altri casi chiunque accertasse un comportamento scorretto è tenuto ad informare prontamente il
Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci per le evenienze del caso.
3. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, in ordine di gravità, l’ammonizione e l’allontanamento
dalle lezioni: esse sono attribuite tenendo conto della situazione personale dello studente.
4. Le sanzioni disciplinari sono irrogate sempre per iscritto ad eccezione della sola ammonizione orale; esse
sono sempre adeguatamente motivate, e vengono notificate allo studente interessato.
5. I provvedimenti di sospensione e ammonizione scritta sono comunicati alle famiglie degli studenti
interessati.
6. A titolo puramente esemplificativo si allegano in parte integrante al presente regolamento la tabella che si
riferisce a possibili ipotesi di infrazioni disciplinari. Qualsiasi comportamento che comunque violi i
regolamenti potrà in ogni caso essere preso in considerazione ai fini disciplinari.
Tabella riassuntiva delle sanzioni relative alle mancanze disciplinari e degli organi competenti ad
irrogarle.
Mancanze disciplinari
Sanzioni
Organo
Note
competente
A Numerose assenze; eccessivi ritardi o Ammonizione scritta
Coordinatore di Comunicazione
uscite
anticipate;
mancata
classe
alle famiglie
giustificazione
B Mancata giustificazione di assenza, Ammonizione scritta
Coordinatore di Comunicazione
ritardo o uscita anticipata
classe
alle famiglie
C Comportamento scorretto durante le Ammonizione scritta
Docente
Comunicazione
lezioni o nei locali scolastici
alle famiglie
D Reiterato comportamento scorretto Sospensione dalle lezioni fino Consiglio
di Comunicazione
durante le lezioni o nei locali ad un massimo di sei giorni.
classe
convocazione
scolastici
delle famiglie
E Reiterato comportamento scorretto Sospensione dalle lezioni fino Consiglio
di Comunicazione
durante le lezioni o nei locali ad un massimo di quindici classe
convocazione
scolastici successivo alla prima giorni.
delle famiglie
sospensione dalle lezioni
F Comportamento lesivo della dignità Sospensione dalle lezioni fino Consiglio
di Comunicazione
17
e
e
e
altrui (o altra grave mancanza
disciplinare)
Reiterato comportamento lesivo della
dignità altrui (o altra grave mancanza
disciplinare) successivo alla prima
sospensione dalle lezioni
Utilizzo scorretto delle strutture e dei
locali della scuola: imbrattamento e
lievi danni agli arredi
ad un massimo di quindici classe
giorni.
Sospensione dalle lezioni per Consiglio
quindici giorni.
classe
convocazione
delle famiglie
di Comunicazione
convocazione
delle famiglie
Coordinatore
classe
di Comunicazione
convocazione
delle famiglie
e
I
Danni intenzionalmente apportati ai
locali, agli arredi, alle strutture,
palesemente riconducibili ad atti
vandalici
Consiglio
classe
di Comunicazione
convocazione
delle famiglie
e
L
Mancato rispetto delle disposizioni di
sicurezza
Ammonizione scritta con
notifica
al
Dirigente
Scolastico.
Ripristino
del
danno
provocato alle strutture, agli
arredi, ai sussidi, anche
mediante il rimborso delle
spese sostenute dall'istituto
Sospensione dalle lezioni fino
ad un massimo di quindici
giorni.
Ripristino
del
danno
provocato con interventi
personali e rimborso delle
spese sostenute dall'istituto.
Si applicano le sanzioni
previste dal D.L.vo 626/94 e
dalla Legge 81/2008, oltre alla
sospensione dalle lezioni per
non meno di sei giorni.
M
Uso, non autorizzato, di videotelefoni Sequestro immediato del
cellulari e di ogni altro dispositivo videotelefono cellulare o del
elettronico
dispositivo
elettronico
e
ammonizione scritta.
Per i casi reiterati o più gravi,
sospensione dalle lezioni fino
ad un massimo di quindici
giorni.
N
Violazione del divieto di fumo nei Sospensione dalle lezioni fino
locali scolastici e nei cortili
ad un massimo di quindici
giorni.
Reati che violino la dignità e il Sospensione dalle lezioni per
rispetto della persona umana (ad es. un periodo superiore a
violenza privata, reati di natura quindici giorni
sessuale ecc.), le norme di sicurezza e
di tutela della salute e il rispetto delle
strutture e delle attrezzature o atti di
violenza grave o comunque connotati
da una particolare gravità tale da
ingenerare un elevato allarme sociale
Recidiva di reati che violino la dignità Sospensione dalle lezioni fino
e il rispetto della persona umana (ad al
termine
dell’attività
es. violenza privata, reati di natura didattica
sessuale ecc.) le norme di sicurezza e
di tutela della salute e il rispetto delle
strutture e delle attrezzature, senza
possibilità
di
interventi
di
G
H
O
P
18
Consiglio
di
classe fino a
quindici giorni;
Consiglio
d’Istituto oltre i
quindici giorni
Docente;
Dirigente
Scolastico;
Consiglio
di
classe
Consiglio
classe
Consiglio
d’Istituto
Consiglio
d’Istituto
e
Comunicazione
convocazione
delle famiglie
e
Comunicazione
convocazione
delle famiglie
e
di Comunicazione
convocazione
delle famiglie
Comunicazione
convocazione
delle famiglie
e
Comunicazione
convocazione
delle famiglie
e
e
reinserimento
responsabile
e
tempestivo dello studente nella
comunità scolastica durante l’anno
scolastico o di o atti di violenza grave
o comunque connotati da una
particolare gravità tale da ingenerare
un elevato allarme sociale
Art. 28
Ricorsi
1. Contro la sanzione disciplinare diversa dall'allontanamento dalla scuola lo studente, entro quindici giorni
dalla comunicazione dell’irrogazione, può presentare un ricorso all’Organo di garanzia di cui al successivo
art. 27 che, opportunamente integrato da tutti gli elementi utili, va presentato al Dirigente Scolastico dallo
studente e/o dai genitori in forma scritta. L’organo competente decide entro cinque giorni. con
provvedimento motivato che è trasmesso alla segreteria didattica per la comunicazione all’interessato.
L’avvenuta conversione della sanzione comporta rinunzia all’impugnazione.
2. Nei casi di allontanamento dalla scuola, il ricorso va presentato all’Ufficio Scolastico Provinciale
competente per territorio entro trenta giorni dalla comunicazione dell’irrogazione, in conformità a quanto
previsto dall’art. 328, comma 4 del D.Lgs. 297/94.
Art. 29
Organo di garanzia
1. L’Organo di garanzia decide, in via definitiva, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse
riconosciuto, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari comminate e a anche sui conflitti sorti nella
scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
2. L’Organo di garanzia d’istituto è composto da:
a) il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci;
b) due docenti designati dal Collegio Docenti;
c) un rappresentante del personale non docente designato dal personale non docente secondo modalità
d) definite autonomamente dal personale stesso;
e) un genitore, designato dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
f) uno studente designato dal Comitato Studentesco.
3. I membri sono designati all’inizio dell’anno scolastico.
4. L’Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci.
5. Il Dirigente Scolastico può convocare l’Organo di garanzia anche immediatamente.
6. L’Organo di garanzia è validamente convocato se risulta presente la maggioranza dei membri in carica e
di essa fa parte il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci.
7. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti. Non è consentito astenersi dal voto. In caso di
parità dei voti prevale il voto del Presidente.
8. Di ogni riunione dell’Organo di garanzia dovrà essere tenuto apposito verbale, a cura di un Segretario,
designato dal Presidente.
Art. 30
Circolo di qualità
1. Il Circolo di Qualità ha il compito di tradurre, nell’azione didattica, i saperi della Scuola in saperi di
cittadinanza, perseguendo finalità culturali ed educative fondamentali per il consolidarsi di
comportamenti prosociali.
2. In particolare il “Circolo di qualità” ha il compito di:
a) prevenire e contrastare i fenomeni di bullismo attraverso la realizzazione di progetti/intervento rivolti
al personale scolastico, alunni, famiglie;
b) monitorare, valutare i percorsi di educazione alla legalità, alla prosocialità, alla convivenza civile;
c) monitorare a livello di singola scuola i fenomeni connessi al “bullismo”.
3. Il Circolo di Qualità è composto da:
a) il Dirigente Scolastico o chi ne fa le veci;
b) tre docenti designati dal Collegio Docenti;
c) un rappresentante del personale non docente designato dal personale non docente secondo modalità
d) definite autonomamente dal personale stesso;
e) due genitori, designati dai genitori eletti nel Consiglio di Istituto;
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f) due studenti designati dal Comitato Studentesco.
4. I membri sono designati all’inizio dell’anno scolastico.
5. Il Circolo di Qualità è presieduto dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci.
6. Il Dirigente Scolastico può convocare il Circolo di Qualità anche immediatamente.
7. Di ogni riunione del Circolo di Qualità dovrà essere tenuto apposito verbale, a cura di un Segretario,
designato dal Presidente.
CAPO VI
GENITORI
Art. 31
Indicazioni
1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il
dovere di condividere con la scuola tale importante compito.
2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:
a) trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro
formazione culturale;
b) stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di
fattivo sostegno;
c) controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
d) partecipare con regolarità alle riunioni previste;
e) favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola;
f) osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;
g) sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa;
3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, secondo l’orario e/o i giorni previsti per i colloqui
informativi o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda,
tramite il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni
particolari, invierà alle famiglie degli alunni una lettera di convocazione.
4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con congruo
anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che
gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori
scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni.
5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad
utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con
i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o
proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.
7. Contestualmente all’iscrizione, e comunque nell’ambito delle prime due settimane di inizio delle attività
didattiche, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del Patto educativo di
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra
istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
8. Il Patto educativo di corresponsabilità viene elaborato dal Consiglio d’Istituto, e rivisto ed aggiornato dallo
stesso ad inizio di ogni anno scolastico.
Art. 32
Diritto di assemblea
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità
previste dagli articoli 12 e 15 del D.Lgs. 297/94.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'assemblea dei genitori può essere di classe, indirizzo, dell'Istituzione Scolastica.
Art. 33
Assemblea di classe, sezione
1. L'assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe.
2. E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. La convocazione può essere
richiesta:
a) dagli insegnanti;
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b) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.
3. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
4. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
5. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti.
6. Copia del verbale viene inviato al Dirigente Scolastico.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti di classe.
Art. 34
Assemblea di indirizzo
1. L'assemblea di indirizzo è presieduta da uno dei genitori, eletto tra i componenti dei Consigli di Classe.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni.
3. La convocazione può essere richiesta:
a) da un terzo dei genitori componenti i Consigli di Classe;
b) dalla metà degli insegnanti di indirizzo;
c) da un quinto delle famiglie degli alunni dell’indirizzo.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.
6. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti
o da un genitore designato dal Presidente dell'assemblea.
7. Copia del verbale viene inviato al Dirigente Scolastico.
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti della scuola.
Art. 35
Assemblea dell'Istituzione Scolastica
1. L'Assemblea dell’Istituzione scolastica è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio
dell'Istituzione, eletto dall’assemblea.
2. L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
3. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta:
a) da 50 (cinquanta) genitori;
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe;
c) dal Consiglio d'Istituto;
d) dal Dirigente Scolastico.
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite circolare, a
diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della assemblea viene redatto verbale
a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente.
6. Copia del verbale viene consegnatala Dirigente Scolastico.
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.
Art. 36
Accesso dei genitori nei locali scolastici
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle
attività didattiche.
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di
uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante
l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei
docenti.
CAPO VII
CONVIVENZA CIVILE
Art. 37
Norme e divieti
1. E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola e nei cortili.
21
2. L’uso di telefoni cellulari e altri dispositivi elettronici non autorizzati, da parte degli studenti, durante lo
svolgimento delle attività didattiche, è vietato.
3. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le lezioni, vale anche per il personale docente.
4. Poiché una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, può dar luogo a
gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati, tanto più
grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle convinzioni religiose, politiche, sindacali
o altri dati sensibili, è vietato l’uso nei locali scolastici di videotelefoni cellulari, MMS e di ogni altro
dispositivo elettronico (fotocamere, videocamere, registratori vocali ecc.) atto ad acquisire o divulgare
immagini o filmati o registrazioni vocali, in assenza di un esplicito consenso manifestato dall’interessato e
dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
5. L’inosservanza degli obblighi di preventiva informazione e di necessaria acquisizione del consenso
dell’interessato da parte di chi raccoglie e utilizza dati personali mediante i videotelefoni cellulari e gli altri
dispositivi elettronici, espone gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste
dalla legge. Nel caso degli studenti, la prima sanzione disciplinare comminata è il sequestro immediato del
videotelefono cellulare o del dispositivo elettronico, l’ammonizione scritta sul registro di classe da parte del
docente e/o del Dirigente Scolastico e la convocazione della famiglia da parte del Dirigente Scolastico. Per i
casi reiterati o più gravi il Consiglio di Classe può infliggere la sanzione disciplinare della sospensione dalle
lezioni fino a 15 (quindici) giorni.
CAPO VIII
LABORATORI
Art. 38
Uso dei laboratori e aule speciali
1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla
responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di mantenere una lista
del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre
interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc...
2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e
con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.
3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente
di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la
situazione tempestivamente al Dirigente Scolastico per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e
al fine di individuare eventuali responsabili.
4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.
5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di
preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante
nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.
6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del
materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di
studenti.
7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola
postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse
rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente
Scolastico.
8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte con
la classe ed ogni evento inerente alle stesse.
Art. 39
Sussidi didattici
La scuola è fornita di numerosi sussidi per il lavoro educativo-didattico quali computer, LIM, tablet e altri
materiali. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena
efficienza dei sussidi.
Art. 40
Diritto d'autore
22
Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i
docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art. 41
Uso esterno della strumentazione tecnica
(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...)
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico;
va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla
riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima
di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali
segnalazioni di danno.
Art. 42
Biblioteca e mediateca
1. La biblioteca e la mediateca costituiscono strumenti didattici di primaria importanza per la vita della
scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale A.T.A..
2. Compito della biblioteca e della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario,
documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e promuoverne l'uso
da parte di alunni e docenti.
3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della biblioteca e della mediateca con il compito di
sovraintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per
il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo.
4. Alla biblioteca e alla mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e
opportunamente pubblicizzato.
5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, audiovisivo ed
informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo i suggerimenti specifici
espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di loro competenza.
6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, audiovisivo e/o
informatico.
7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, ecc...
8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni, prorogabili di altri
quindici se nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in prestito
per non più di 3 (tre) giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.
9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico.
10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un periodo di
sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno sostenuti da chi ha causato il
danno.
Art. 43
Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto
1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili dell'area
sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di
funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative
extracurricolari.
2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo
igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.
Art. 44
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1. Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, fotostampante, computer),
oltre al primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche
per attività didattiche di esclusivo interesse della scuola, previa richiesta di autorizzazione al Dirigente
Scolastico o al docente suo delegato. É escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
3. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato esclusivamente al
personale incaricato.
4. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei
limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente.
CAPO IX
23
SICUREZZA
Art. 45
Norme di comportamento
1. Tenere un contegno corretto e responsabile, astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare
danno ai compagni di lavoro.
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore.
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici
cartelli o indicate dai propri superiori.
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione.
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in
casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore.
6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. Non utilizzare tali
scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone.
7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.
8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o
impedire, anche solo parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi,
scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in
generale la normale circolazione.
9. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.
10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul
posto di lavoro.
11. Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo
rilevata.
12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze
dell'evento.
13. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta.
14. Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e
previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso
ai non autorizzati.
15. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro.
16. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.
17. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di
mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi
genere.
18. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di
legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il
proprio responsabile.
19. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena
eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il
trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario
appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.
20. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.
21. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.
22. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella
scuola.
23. Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di almeno 90 (novanta) cm.
24. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso.
25. L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni.
CAPO X
COMUNICAZIONI
Art. 46
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
24
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque
nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro
scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre,
ricerche).
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...
4. La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.
6. Per gli alunni si prevede di:
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola;
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e
Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali;
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, gestite da
Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, purché
l'iniziativa non persegua fini di lucro.
Art. 47
Comunicazioni docenti - genitori
1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente della scuola è prevista un'ora per i colloqui con i
genitori e con gli alunni maggiorenni.
2. Sono programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola.
Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte
relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'alunno. Saranno consegnate alle
famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su proposta dei Consigli di Classe, l’eventuale segnalazione scritta
degli interventi di sostegno e di recupero che l'alunno deve sostenere.
Art. 48
Informazione sul Piano dell'Offerta Formativa
1. All'inizio dell'anno scolastico il Coordinatore del Consiglio di Classe illustra agli studenti ed alle famiglie
le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e
formative facoltative e/o opzionali.
2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che tengano
conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in lettura
nelle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, in particolare per gli atti che
devono essere portati a conoscenza di tutti. Per tematiche urgenti o di rilevante profilo, il Dirigente
Scolastico invia alle famiglie comunicazione scritta. Le circolari vengono pubblicate anche all’albo pretorio
on line della scuola, all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/circolari.html
4. Il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento d’Istituto e tutti gli altri Regolamenti sono pubblicati
all’albo pretorio on line della scuola, all’indirizzo http://www.istitutocataudella.it/pof.html.
CAPO XI
ACCESSO DEL PUBBLICO
Art. 49
Accesso di estranei ai locali scolastici
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti"
permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In
ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico
o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso, esclusa quella in cui prestano servizio di
vigilanza i collaboratori scolastici addetti.
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto
per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di Segreteria durante l'orario
di apertura dei medesimi.
25
5. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Provinciale possono accedere ai locali
scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.
CAPO XII
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Art. 50
Accesso e sosta
I genitori con automezzo potranno lasciare e/o attendere i figli fuori dall’uscita di tutti i cancelli. Si
raccomanda ai genitori di evitare – salvo casi di necessità – l’ingresso nel cortile per accompagnare o
prelevare i figli.
Durante la ricreazione – per ragioni di sicurezza - tutti i cancelli resteranno chiusi.
E' consentito l'accesso con la macchina nei cortili dell’edificio scolastico ai genitori, o chi ne fa le veci, di
alunni portatori di handicap per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
E' consentito l'accesso con la macchina nei cortili dell’edificio scolastico
Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato nei cortili, solo ed esclusivamente
nelle aree destinate a raccogliere tali mezzi.
I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi
di cui trattasi, non si assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi
medesimi.
I mezzi devono procedere a passo d’uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di pertinenza
della scuola.
In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento
e di uso degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico può adottare i provvedimenti opportuni, anche di
carattere restrittivo.
I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica sono
autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d’uomo e con prudenza.
***
Si procede alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. (Approvazione Regolamento Viaggi di Istruzione).
Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio sull’esigenza di aggiornare il vigente Regolamento dei Viaggi
d’Istruzione, anche alla luce di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti. Illustra quindi la proposta di
Regolamento.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, dopo valutazione della proposta, all’unanimità dei
presenti,
DELIBERA N. 160
l’approvazione del seguente Regolamento dei Viaggi d’Istruzione:
REGOLAMENTO DEI VIAGGI D'ISTRUZIONE
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Vista la Circolare del MIUR n. 253/1991, “Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività
sportive”;
Vista la Circolare del MIUR n. 291/1992, “Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività
sportive”;
Visti gli artt. 7 e 10, comma 3, lettera e) del D.L.vo n. 297 del 16/04/1994;
Visto il D. Lgs. 17/03/1995, n.111, “Attuazione della direttiva n. 90/314/Cee concernente i viaggi, le
vacanze ed i circuiti tutto compreso";
Vista la Circolare del MIUR. n. 623/1996, “Visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività
sportive”;
Visto il D.P.C.M. n. 349 del 23/07/1999, “Regolamento recante norme per la gestione ed il funzionamento
del Fondo nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico”;
26
Visto il D.P.R. n. 275/1999;
Visto il D.M. n. 44 del 01/02/2001;
Vista la Nota del MIUR prot. n. 645 del 11/04/02, “Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di capitolato
d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi”;
Vista la Nota del MIUR prot. n. 1139 del 15/07/02, “Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di
capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi. Integrazione”;
Vista la Nota del MIUR prot. n. 1902 del 20/12/02, “Visite guidate e viaggi d'istruzione. Schema di
capitolato d'oneri tra istituzioni scolastiche ed agenzie di viaggi. Integrazione”;
Vista la Nota del MIUR prot. n. 316 del 21/03/03, “Viaggi d'istruzione all'estero. Informazioni sulla
sicurezza dei Paesi di destinazione”;
Vista la Nota del MIUR prot. 1665/2003 del 19/05/2003, “Cause civili per il risarcimento dei danni
derivanti da infortuni ad alunni: legittimazione processuale”;
Vista la Nota del MIUR prot. n.1385 del 13/02/2009, “Viaggi d’istruzione - programmazione visite guidate:
indicazioni operative per la tutela degli studenti e la prevenzione degli infortuni”;
Vista la Nota del MIUR prot. n. 3630 dell’11/05/2010, “Viaggi di istruzione all'estero”;
Vista la Nota del MIUR prot. n. 380 dell’11/05/2011, “Attività di prevenzione dei rischi connessi ai viaggi
all'estero”;
Vista la Nota del MIUR prot. n. 2209 dell’11/04/2012, “Viaggi di istruzione e visite guidate”;
Visti gli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile;
Visto l’art. 61 della Legge 1 luglio 1980 n. 312;
Visto il vigente Regolamento di Istituto;
Visto il vigente Regolamento d’istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture;
Visto il vigente Regolamento per la formazione e l'utilizzazione dell'albo dei fornitori e delle imprese di
fiducia;
Valutata l’opportunità di aggiornare il Regolamento dei viaggi di istruzione in vigore, integrandolo secondo
i principi e i dettami delle ultime disposizioni di legge,
Approva
il seguente Regolamento dei viaggi di istruzione:
Art. 1
Premessa
La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche parte integrante dell'offerta
formativa e momenti importanti di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
Art. 2
Tipologie
I viaggi d’istruzione sono uscite che hanno valenza professionale e/o culturale e durano più di un giorno. Le
classi ed ogni alunno hanno a disposizione per i viaggi d’istruzione, nel corso dell’anno scolastico, un
massimo di giorni sei.
Le visite guidate sono uscite che hanno valenza professionale e/o culturale, si svolgono nell’arco di una
giornata. Le uscite d’istruzione sono realizzabili in aggiunta ai sei giorni previsti per i viaggi d’istruzione e
fino ad un massimo, di norma, di quattro uscite. Eventuali deroghe su tale numero di uscite dovranno essere
approvate e autorizzate dal Dirigente scolastico.
Le uscite didattiche sul territorio sono uscite che hanno valenza professionale e/o culturale, si esauriscono
entro l'orario delle lezioni, si configurano come lezioni fuori sede, sono quindi da considerarsi a tutti gli
effetti attività didattica, e sono autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico.
Per la partecipazione a stages, corsi di lingua all’estero e scambi culturali, attivati nell'ambito di
programmi dell’Unione Europea o di progetti specifici, sono previsti fino ad un massimo di trenta giorni per
alunno.
Per la sola partecipazione a concorsi e/o manifestazioni e/o viaggi connessi ad attività sportive cui la
scuola ha dato la propria adesione e che coinvolgano una o più classi dell’Istituto, sono previsti fino ad un
massimo di sei giorni per alunno.
Oltre alle tipologie di cui sopra, vi possono essere iniziative previste da progetti mirati, ovvero progetti
specifici, connessi a particolari percorsi culturali che vedano coinvolte singole classi o più classi.
Le ultime tre fattispecie sono assimilate ai viaggi d’istruzione e ne seguono, con qualche diversità, l’iter
procedurale
Art. 3
27
Programmazione
Sia i viaggi di istruzione che le visite guidate e le uscite didattiche, devono essere programmati all’inizio
dell’anno scolastico dai Dipartimenti disciplinari e dal Collegio dei docenti, quindi proposti, discussi e
inseriti nella programmazione didattica della classe nella prima riunione del Consiglio di classe completo di
tutte le sue componenti (docenti, alunni, genitori).
Nel caso di visite guidate o uscite didattiche non prevedibili e ritenute didatticamente rilevanti, il Consiglio
di classe potrà integrare la programmazione nelle riunioni successive nel corso dell’anno.
I viaggi di istruzione, le visite guidate e uscite didattiche, approvate dal Consiglio di classe, sono autorizzate
dal Dirigente Scolastico.
I criteri per lo svolgimento dei viaggi d’istruzione devono essere approvati dal Consiglio d'Istituto.
I Consigli di classe, nel deliberare la partecipazione degli studenti ai viaggi di istruzione per più di un giorno,
dovranno tenere conto anche della eventuale mancata partecipazione alle lezioni dovuta ad assenze arbitrarie
da parte degli studenti.
Art. 4
Periodi di effettuazione
Tutti i viaggi d’istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche, devono svolgersi in un periodo dell’anno
scolastico individuato annualmente, in linea di massima, dal Collegio dei docenti all’interno del Piano
annuale delle attività. Non è consentito effettuare viaggi d’istruzione, visite guidate ed uscite didattiche dopo
il 30 (trenta) aprile e nei periodi di specificata attività collegiale, quali Consigli di classe, Scrutini, Collegi
dei docenti e Colloqui con i genitori. Dovute eccezioni (es.: partecipazione a concorsi, progetti) saranno
valutate e autorizzate dal Dirigente scolastico.
Art. 5
Mete dei viaggi di istruzione
Per le classi quinte è consentito organizzare viaggi d’istruzione in Italia o all'estero. Le classi prime e
seconde effettueranno viaggi d’istruzione solo in Sicilia. Le classi terze e quarte effettueranno viaggi
d’istruzione solo in Sicilia e in Italia. Tutte le classi potranno partecipare a progetti mirati aventi come mete
sia l’Italia che l’Estero.
Art. 6
Alunni partecipanti
Qualsiasi viaggio d’istruzione o visita guidata o uscita didattica potrà aver luogo soltanto se, per ciascuna
classe coinvolta, aderisce all’iniziativa almeno la metà degli alunni della classe (deroga alla Circolare del
MIUR del. 14/10/92, n. 291, punto 4), tranne che per i progetti mirati, dove è necessario che aderiscano
almeno i 2/3 (due/terzi) degli alunni della classe.
Gli studenti che non partecipano, hanno l'obbligo della frequenza delle lezioni.
Art. 7
Tetti di spesa
Stante la natura d’iniziative complementari all’attività didattica dei viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite
didattiche, è auspicabile che tutti gli alunni d’ogni classe coinvolta partecipino al viaggio stesso. Nessun
alunno potrà essere escluso dal viaggio d’istruzione o dalle visite guidate o uscite didattiche per ragioni di
carattere economico. Il Consiglio d’Istituto può, in casi particolari documentati dal Dirigente Scolastico,
stanziare le somme necessarie per integrare la quota di partecipazione di alunni in situazione di disagio
economico, il tutto ovviamente compatibilmente con le disponibilità di bilancio della scuola.
Nel caso le disponibilità di bilancio non consentano la completa integrazione per tutti gli alunni che ne
abbiano bisogno, il Consiglio d’Istituto rinvia l’approvazione dell’iniziativa chiedendo un
ridimensionamento del viaggio d’istruzione al fine di soddisfare in ogni caso quanto previsto dal presente
articolo.
Si stabilisce che per i viaggi d’istruzione all’Estero non possa prevedersi una spesa complessiva superiore a
Euro 620 (seicentoventi), tutto compreso, adeguato all’incremento annuale del costo della vita.
Si stabilisce che per i viaggi d’istruzione In Italia non possa prevedersi una spesa complessiva superiore a
Euro 450 (quattrocentocinquanta), tutto compreso, , adeguato all’incremento annuale del costo della vita.
Si stabilisce che per i viaggi d’istruzione in Sicilia non possa prevedersi una spesa complessiva superiore a
Euro 180 (centottanta), tutto compreso, , adeguato all’incremento annuale del costo della vita.
Si stabilisce che per ognuno dei quattro giorni previsti per le visite guidate non possa prevedersi una spesa
superiore ad Euro 35 (trentacinque), tutto compreso, adeguato all’incremento annuale del costo della vita.
Art. 8
28
Docenti accompagnatori
L’individuazione dei docenti accompagnatori effettivi e supplenti per il viaggio d’istruzione, per ciascuna
visita guidata o per uscita didattica, compete al Dirigente scolastico.
Gli insegnanti accompagnatori devono essere almeno uno ogni 15 (quindici) alunni e mai meno di due, ed
impegnarsi per iscritto a partecipare al viaggio assumendosi l’obbligo della vigilanza. Tra essi, il Dirigente
Scolastico indicherà il docente capocomitiva.
È sempre necessario individuare un docente accompagnatore supplente.
È necessario un docente accompagnatore aggiuntivo ogni due alunni in situazione di handicap certificato.
Gli accompagnatori devono essere docenti e devono di norma essere scelti all'interno del Consiglio di classe
che programma il viaggio d’istruzione o la visita guidata o l’uscita didattica. In qualsiasi momento venga a
mancare il numero di docenti accompagnatori riportato in precedenza, il viaggio d’istruzione o la visita
guidata o l’uscita didattica è annullata.
Nel caso in cui non sia possibile annullare il viaggio senza spese (more, penali, ecc), il Dirigente Scolastico
potrà incaricare quale accompagnatore anche un docente esterno al Consiglio di classe.
Ogni docente può partecipare, in ogni anno scolastico, a viaggi d’istruzione fino ad un massimo di sei giorni,
a visite guidate fino ad un massimo di quattro giorni, a uscite didattiche fino ad un massimo di quattro
giorni, a concorsi e/o manifestazioni e/o viaggi connessi ad attività sportive fino ad un massimo di sei giorni,
a stages, corsi di lingua all’estero e scambi culturali fino ad un massimo di trenta giorni.
Art. 9
Numero massimo e minimo di partecipanti
Ogni singolo viaggio d’istruzione o visita guidata o uscita didattica non può prevedere di norma la
partecipazione di più di 100 (cento) tra alunni e docenti accompagnatori. Nel caso in cui più classi scelgano
la stessa meta, fino a superare il numero di partecipanti sopra detto, dovranno essere organizzati due viaggi
che possono prevedere la stessa meta ma avere programmi giornalieri diversi.
Qualsiasi viaggio d’istruzione o visita guidata o uscita didattica che coinvolga trasversalmente più classi
dell’Istituto dovrà prevedere, di norma, la partecipazione di almeno 20 (venti) alunni.
Art. 10
Commissione viaggi di istruzione
Il Collegio dei Docenti nomina annualmente la “Commissione viaggi d’istruzione” con il compito di:
▪ coordinare la progettazione dei singoli viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche;
▪ supportare il Dirigente Scolastico nell’organizzazione dei singoli viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite
didattiche.
Il Collegio dei Docenti può, in luogo della nomina della Commissione, assegnare i suoi compiti ad un
docente Referente.
Art. 11
Iter procedurale
I progetti relativi a viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite didattiche, approvati dai Consigli di classe
secondo quanto previsto dall’Art. 3, dovranno contenere:
▪ l’individuazione del docente responsabile;
▪ la definizione della meta motivata in base ad obiettivi didattico-educativi di una o più discipline o agli
obiettivi trasversali individuati dal Consiglio di classe;
▪ la descrizione del programma preventivo dettagliato del viaggio d’istruzione o della visita guidata. Tale
programma preventivo dovrà contenere il periodo di attuazione del viaggio, l’itinerario, classe/i
partecipante/i, il mezzo di trasporto utilizzato e, per ogni giorno in cui si articola l’iniziativa, i luoghi
(mostre, musei, monumenti, evidenze architettoniche e/o ambientali, ecc.) che s’intendono visitare. Il
programma preventivo dovrà esplicitamente riportare se sono previste attività, ed eventualmente specificare
quali, successive alla cena. Il programma preventivo farà parte integrante della lettera di invito per
l’individuazione dell’operatore economico cui affidare il servizio.
Dopo essere stati approvati dai Consigli di classe, i progetti dei viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite
didattiche, saranno trasmessi dai docenti proponenti alla Commissione viaggi o al docente Referente per
avviare la procedura di organizzazione del viaggio.
La Commissione o il docente Referente di cui all’Art. 10, provvede ad uniformare, se necessario, eventuali
programmi preventivi, diversi, ma relativi alla stessa meta.
Art. 12
Adesioni degli alunni
29
Le adesioni degli alunni alle visite guidate e uscite didattiche, vanno acquisite, da parte della Commissione o
del docente Referente di cui all’Art. 10, in forma scritta previa sottoscrizione da parte dei genitori degli
alunni della relativa autorizzazione alla partecipazione e al versamento della quota di partecipazione.
Le adesioni ai viaggi d’istruzione, vanno acquisite, da parte della Commissione o del docente Referente di
cui all’Art. 10, in forma scritta previa sottoscrizione da parte dei genitori degli alunni della relativa
autorizzazione preventiva alla partecipazione e versamento della quota di adesione di cui all’Art. 13 sul
conto corrente bancario dell’Istituto.
Le attestazioni scritte che, per quanto riguarda il numero di adesioni devono rispettare quanto previsto
dall’Art. 6, sono trasmesse, da parte della Commissione o del docente Referente di cui all’Art. 10, all’ufficio
alunni della Segreteria.
Art. 13
Adesione e versamento dell’acconto delle quote di partecipazione
All’atto dell’adesione, gli alunni devono versare sul conto corrente bancario dell’Istituto una quota pari ad
Euro 70 (settanta) per i viaggi d’istruzione per i quali è prevedibile una quota di partecipazione inferiore o
uguale ad Euro 180 (centottanta), Euro 150 (centocinquanta) per i viaggi d’istruzione per i quali è
prevedibile una quota di partecipazione superiore ad Euro 180 (centottanta) e fino ad Euro 450 (quattrocento
cinquanta), Euro 250 (duecentocinquanta) per i viaggi d’istruzione per i quali è prevedibile una quota di
partecipazione superiore ad Euro 450 (quattrocentocinquanta) e fino ad Euro 620 (seicentoventi). Tale quota
di adesione è da considerarsi come acconto del costo complessivo dell’iniziativa e sarà restituito solo nel
caso in cui il viaggio d’istruzione non abbia, per qualsiasi ragione, luogo, salvo le penali eventualmente da
pagare.
Art. 14
Procedure di gara
Le procedure per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i servizi sono assimilate a quelle in
vigore per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture da parte dell’Istituto.
Art. 15
Autorizzazioni delle famiglie
Il programma definitivo del viaggio d’istruzione, dovrà essere consegnato, a cura della Commissione viaggi
d’istruzione o del docente Referente di cui all’Art. 10, a ciascun alunno unitamente all’autorizzazione
definitiva alla partecipazione, che dovrà essere compilata e firmata per accettazione ai genitori, e
riconsegnata Commissione viaggi d’istruzione o al docente Referente di cui all’Art. 10, di norma entro 30
giorni prima della partenza. La mancata riconsegna dell’autorizzazione comporta l’esclusione dell’alunno
dalla partecipazione al viaggio.
Art. 16
Versamento del saldo delle quote di partecipazione
Ogni alunno dovrà versare sul conto corrente bancario dell’Istituto il saldo della quota di partecipazione al
viaggio d’istruzione, di norma almeno 30 giorni prima della partenza. Il mancato versamento del saldo
comporta l’esclusione dell’alunno dal viaggio.
Art. 17
Documentazione viaggio
Alla partenza del viaggio d’istruzione o visita guidata o uscita didattica, i docenti accompagnatori devono
portare con sé un modello per la denuncia di infortunio, l'elenco dei numeri telefonici e di fax della scuola,
tutti gli indirizzi di posta elettronica della scuola, il recapito telefonico fornito dalla famiglia di ciascun
alunno partecipante al viaggio d’istruzione o visita guidata o uscita didattica.
L’Istituto mette a disposizione per ogni classe che partecipa ai viaggi d’istruzione una scheda telefonica che
potrà essere utilizzata dai docenti accompagnatori per comunicazioni con la scuola o con le famiglie.
Art. 18
Comportamento degli alunni partecipanti
Stante la natura di iniziative complementari all’attività didattica dei viaggi d’istruzione o visita guidata o
uscita didattica, durante il loro svolgimento vigono, per quanto compatibili, le stesse norme che regolano le
attività didattiche, così come stabilito dal vigente Regolamento d’Istituto. Gli alunni dovranno tenere durante
tutto il viaggio un comportamento corretto e rispettoso delle persone e delle cose. I docenti accompagnatori
riprenderanno e, nel caso, proporranno sanzioni disciplinari al ritorno dal viaggio in presenza di
comportamenti scorretti o irrispettosi delle persone e/o delle cose da parte degli studenti.
Art. 19
30
Monitoraggio e valutazione
Tutti i docenti accompagnatori capocomitiva al rientro dal viaggio d’istruzione o dalla visita guidata o
dall’uscita didattica, compilano un’unica sintetica relazione che invieranno al Dirigente Scolastico e al
Coordinatore di ciascuna delle classi che hanno partecipato al viaggio, nella quale:
1) Forniscono una valutazione circa il raggiungimento degli obbiettivi didattico-educativi o degli obbiettivi
trasversali posti dal Consiglio di classe alla base della programmazione del viaggio stesso.
2) Relazionano sul comportamento degli studenti.
3) Relazionano sugli aspetti organizzativi del viaggio: trasporto, categoria e ubicazione dell’albergo, vitto e
alloggio, attuazione del programma, spese aggiuntive, ecc.
Nel caso dalla relazione di cui al punto precedente emergano gravi difformità tra i servizi offerti
dall’operatore economico nell’offerta quelli realmente erogati ad alunni ed accompagnatori, il Dirigente
Scolastico decreta l’esclusione dell’operatore economico da tutte le gare per quello e per i successivi tre anni
scolastici.
Art. 20
Deroghe
Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto previa
puntuale motivazione e con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.
***
Si procede alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. (Regolamento Comitato Tecnico Scientifico).
Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio sull’esigenza di aggiornare il vigente Regolamento del
Comitato Tecnico Scientifico, anche alla luce di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti. Illustra quindi la
proposta di Regolamento.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, dopo valutazione della proposta, all’unanimità dei
presenti,
DELIBERA N. 161
l’approvazione del seguente Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico:
REGOLAMENTO DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
ART. 1 - Natura giuridica del CTS
Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è l’organismo propositivo e di consulenza della sezione tecnico economica. Esprime pareri obbligatori e non vincolanti in merito a quanto indicato dall’art.3. Esso agisce in
stretta collaborazione con gli altri organismi dell’Istituto (Collegio dei Docenti e Consiglio di Istituto) ed
opera secondo le regole della Pubblica Amministrazione.
ART. 2 - Composizione e nomina del CTS
Il CTS è composto da n. 12 (dodici) membri di diritto e da n. 12 (dodici) membri rappresentativi.
Sono membri di diritto:
Il Dirigente Scolastico o un suo delegato;
Il Direttore dei servizi generali amministrativi (DSGA) dell'Istituto;
n. 10 (dieci) docenti;
Sono membri rappresentativi:
n. 4 (quattro) rappresentanti di Associazioni Imprenditoriali, di cui n. 1 (uno) in rappresentanza di
Assindustria di Ragusa, n. 1 (uno) in rappresentanza di Federalberghi di Ragusa e n. 2 (due) in
rappresentanza di Associazioni di categoria degli agricoltori, allevatori e dei produttori vivaistici di Ragusa
e/o del mondo della Cooperazione;
n. 1 (uno) rappresentante del Collegio professionale dei dottori commercialisti di Ragusa;
n. 1 (uno) rappresentante dell’Ordine professionale dei dottori agronomi di Ragusa;
n. 1 (uno) rappresentante dei genitori, nella figura del Presidente del Consiglio d’Istituto;
n. 5 (cinque) “esperti” di settore (rappresentanti dell'Università, dei settori produttivi o di altro). In fase di
avvio del CTS i tre esperti sono: n.1 (uno) in rappresentanza di Confeserfidi di Ragusa, n. 1 (uno) in
rappresentanza della Banca Agricola Popolare di Ragusa, n. 1 (uno) in rappresentanza della Camera di
Commercio di Ragusa, n. 1 (uno) in rappresentanza dell’imprenditoria e n. 2 (due) in rappresentanza
dell’imprenditoria agricola.
I membri di diritto sono in numero pari ai membri rappresentativi.
Il CTS è presieduto dal Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, o da un suo delegato.
31
La nomina dei componenti di diritto del CTS è di competenza del Dirigente Scolastico.
Per quanto riguarda i membri di diritto interni, essi vengono motivatamente designati dal Collegio dei
docenti e nominati dal Dirigente Scolastico.
Per quanto riguarda i membri rappresentantativi esterni, essi vengono motivatamente designati
dall’ente/associazione di appartenenza e nominati dal Dirigente Scolastico.
Tre assenze ingiustificate consecutive dalle riunioni, comportano la decadenza automatica dei vari
componenti del CTS.
Nel caso di decadenza di un componente, il Dirigente Scolastico procede a nuova nomina, con le stesse
modalità.
Art. 3 - Competenze, finalità e programma del CTS
Il CTS esercita una funzione consultiva generale in ordine all'attività di programmazione, e all’innovazione
didattica dell'istituto, formulando proposte e pareri al Collegio dei Docenti ed al Consiglio d'Istituto.
Tutti i provvedimenti del Consiglio di Istituto che attengono all’esercizio della predetta attività sono emanati
sentito il CTS.
Il Comitato può esprimere parere su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Presidente e dai suoi
componenti, in particolare dai membri rappresentativi. Il CTS propone un programma di attività, in coerenza
con la durata del P.O.F dell'Istituto, di ricerca e sviluppo didattico/formativo, in rapporto al sapere, al mondo
del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’istituto e ne propone l'attuazione al
Collegio dei Docenti e al Consiglio d’Istituto.
In particolare, il Comitato:
- Formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto ed al Collegio dei Docenti in ordine ai programmi e alle
attività, con funzione orientativa e di indirizzo rispetto all’elaborazione dell’offerta formativa.
- Analizza gli aspetti tecnici e scientifici dei piani di innovazione, agevolandone la traducibilità nella pratica
didattica.
- Svolge funzioni di coordinamento tra le molteplici attività organizzate dalla scuola (stage, alternanza
scuola-lavoro, progetti di orientamento, fabbisogni professionali del territorio, partecipazione a Poli/Distretti
formativi e alla Fondazione ITS, reperimento fondi, contributi per i laboratori, ecc.).
- Monitora e valuta le predette attività.
ART. 4 - Durata e modalità di decisioni del CTS
La durata del CTS è triennale e le decisioni sono assunte con maggioranza semplice e prevalenza del voto
del Presidente in caso di parità.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del CTS, a titolo consultivo, tutti gli specialisti/esperti di
cui si dovesse ravvisare l’opportunità.
Le funzioni di Segretario verbalizzante sono attribuite al DSGA dell’Istituto o ad un suo delegato.
Il CTS si riunisce almeno tre volte l'anno (programmazione, monitoraggio in itinere, consuntivo delle attività
Svolte e previsione per l’anno successivo) e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
ART. 5 - Monitoraggio e valutazione dell’operato del CTS
Il CTS può dotarsi di un sistema di monitoraggio annuale delle sue azioni, servendosi di alcuni indicatori di
qualità. Tra questi, si indicano, a titolo esemplificativo:
- Numero di riunioni (soglia minima due sedute);
- Percentuale di presenze per ogni incontro;
- Numero di richieste di pareri e/o di proposte espresse al CTS da parte degli OO.CC. o dallo staff del
Dirigente Scolastico (funzioni strumentali, collaboratori…);
- Numero di pareri e/o di proposte accolte dagli OO.CC;
- Numero di contatti esterni procurati alla scuola con esito positivi.
Il monitoraggio è a cura del segretario verbalizzante e gli esiti sono comunicati agli OO.CC.
ART. 6 - Disposizioni finali
Il presente Regolamento viene deliberato dal Consiglio di Istituto, in sinergia con il Collegio dei Docenti, ed
assunto dal CTS. Eventuali variazioni al presente regolamento verranno proposte dal CTS e deliberate dal
Consiglio di Istituto.
***
32
Si procede alla trattazione del nono punto all’o.d.g. (Regolamento Gruppo di Lavoro per l’Inclusione).
Il Dirigente Scolastico relaziona al Consiglio sull’esigenza di aggiornare il vigente Regolamento, anche alla
luce di nuovi provvedimenti legislativi intervenuti. Illustra quindi la proposta di Regolamento.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, dopo valutazione della proposta, all’unanimità dei
presenti,
DELIBERA N. 162
l’approvazione del seguente Regolamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione:
REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
VISTI gli artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica italiana;
VISTA l’art. 28 della legge 118/71, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili”;
VISTA la legge 517/77, "Norme sulla valutazione degli alunni e sull'abolizione degli esami di riparazione
nonché altre norme di modifica dell'ordinamento scolastico”;
VISTA la legge 104/1992 e ss. mm. e ii., “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate”;
VISTO il D.P.R. 24 febbraio 2004, “Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità
sanitarie locali in materia di alcuni portatori di handicap”;
VISTA la “Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità”, ratificata dalla legge 18/2009;
VISTA la “Classificazione Internazionale del Funzionamento dell’O.M.S.” (2001);
VISTE le “Linee guida del M.I.U.R. per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” del 4 agosto
2009;
VISTA la legge 170/2010, “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito
scolastico”;
VISTO il D.M. del MIUR n. 5669/2011, “Decreto attuativo della legge n. 170/2010”;
VISTE le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di
apprendimento”allegate al D.M. del MIUR n. 5669/2011;
VISTA la Circolare del MIUR n. 3573 del 26/05/2011, “Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in
vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170 - Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in
ambito scolastico”;
VISTA la Direttiva del MIUR del 27/12/2012, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
VISTA la Circolare del MIUR n.8 dell’08/03/2013, “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi
speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”;
VISTA la Circolare del MIUR n.2563 del 22/11/2013, “Strumenti di intervento per alunni con bisogni
educativi speciali – chiarimenti”;
VALUTATA l’opportunità di aggiornare il Regolamento in vigore, integrandolo secondo i principi e i
dettami delle ultime disposizioni di legge;
Approva
il seguente Regolamento del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’Istituto, di seguito denominato GLI:
Art. 1
Composizione
Il GLI, conformemente all'art. 15, comma 2 della legge 104/92, è costituito da: il Dirigente Scolastico o il
Referente GLI, che lo presiede su delega del Dirigente Scolastico; un docente curriculare indicato dal
Collegio dei docenti; cinque docenti di sostegno indicati dal Collegio dei Docenti, in rappresentanza delle
sezioni della scuola; il docente funzione strumentale POF, indicato dal Collegio dei docenti; due
rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti la scuola, indicati dal Consiglio d’Istituto; un
rappresentante degli operatori sanitari coinvolti nei progetti formativi degli alunni frequentanti, indicato
dall’Azienda sanitaria provinciale; uno o più esperti interni e/o esperti istituzionali o in regime di
convenzionamento con la scuola.
Art. 2
Convocazione
Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico o dal Referente GLI su delega del Dirigente Scolastico.
33
Possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che al di fuori dell’Istituto si occupano degli
alunni portatori di handicap.
Art. 3
Modalità della seduta
Il GLI si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza dei docenti di sostegno), o dedicata
(con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno).
Gli incontri di verifica con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLI in seduta dedicata.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.
Art 4
Competenze del GLI
Il GLI si occupa collegialmente di:
a) gestire e coordinare l’attività relativa agli alunni con handicap o DSA o BES;
b) formulare proposte al Dirigente Scolastico sul calendario delle attività del GLI e dei Consigli di Classe
che concernono gli alunni con handicap o DSA o BES;
c) seguire l’attività dei Consigli di Classe e dei docenti di sostegno, verificando che siano seguite le
procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni
nel rispetto della normativa;
d) definire i criteri generali per la redazione dei PEI, dei PDF, dei PDP e approntare la modulistica
necessaria;
f) formulare proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con handicap o DSA o BES;
g) proporre l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni portatori di handicap o
DSA o BES o ai docenti che se ne occupano;
ilevazione dei BES presenti nella scuola;
h) raccogliere la documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di
azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche
dell’Amministrazione;
i) attivare focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai docenti sulle strategie/metodologie di gestione
delle classi;
l) procedere alla rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
m) procedere alla raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base
delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di
definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122;
n) elaborare la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli alunni con
handicap o DSA o BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno.
Art. 5
Competenze del Referente GLI
Il Referente GLI si occupa di:
a) convocare e presiedere le riunioni del GLI;
b) tenere i contatti con l’Azienda sanitaria provinciale e con gli altri Enti esterni all’Istituto;
c) curare la documentazione relativa agli alunni in situazione di handicap o DSA o BES, garantendone la
sicurezza, ai sensi del Documento Programmatico sulla Sicurezza, dei dati personali e sensibili dell'Istituto;
d) partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari, personalmente o delegando il Coordinatore
di classe;
e) curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe e dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le
norme vigenti;
g) convocare i Consigli di Classe, d’intesa con il Dirigente Scolastico e i Coordinatori, per discutere
questioni attinenti ad alunni con handicap o DSA o BES;
h) partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti l’handicap o DSA o BES;
i) coordinare l’attività del GLI in generale.
Art. 6
Competenze dei Docenti membri del GLI
I docenti membri del GLI si occupano di:
a) partecipare agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;
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b) informare i membri dei Consigli di Classe sulle problematiche relative agli alunni con handicap o DSA o
BES e sulle procedure previste dalla normativa;
c) raccogliere i piani disciplinari da allegare al PEI o al PDP entro le date stabilite;
d) mediare le relazioni tra il Consiglio di Classe, la famiglia dell’alunno con handicap o DSA o BES e i
membri del GLI.
Art. 7
Competenze dei membri non docenti del GLI
I rappresentanti dei genitori e dei servizi socio-sanitari membri e gli esperti del GLI esprimono proposte
relative all’assetto organizzativo dell’Istituto relativamente all’integrazione scolastica degli alunni con
handicap o DSA o BES e proposte di modifica al presente Regolamento.
Art. 8
Competenze dei Consigli di Classe con alunni con handicap o DSA o BES
I Consigli di Classe, per quanto concerne gli alunni con handicap o DSA o BES, devono:
a) discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno;
b) redigere il PEI e il PDF o il PDP;
c) essere informati su tutte le problematiche relative all’alunno con handicap o DSA o BES per quanto è
necessario all’espletamento dell’attività didattica;
d) essere informati delle procedure previste dalla normativa.
Art. 9
Competenze dei docenti di sostegno
I docenti di sostegno si occupano di:
a) seguire l’attività didattica degli alunni a loro affidati, secondo le indicazioni del Consiglio di Classe e del
GLI;
b) partecipare ai Consigli di Classe, al GLI e agli incontri di verifica con gli operatori sanitari;
c) collaborare ad informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative all’alunno
con handicap e sulle procedure previste dalla normativa.
Art. 10
Competenze dei singoli docenti
I singoli docenti che hanno, come alunni, ragazzi con handicap o DSA o BES, oltre a quanto descritto
nell’articolo otto, devono segnalare al Coordinatore di classe, al docente di sostegno o al Referente GLI
qualsiasi problema inerente all’attività formativa che coinvolga gli alunni con handicap o DSA o BES.
***
Si procede alla trattazione del decimo punto all’o.d.g. (Approvazione patto educativo di
corresponsabilità, a. s. 2015/2016).
Il Dirigente Scolastico illustra la proposta di Patto educativo di corresponsabilità da sottoscrivere con le
famiglie e gli alunni neoiscritti.
Il Consiglio di Istituto, sentito il Dirigente scolastico, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA N. 163
l’approvazione del seguente patto educativo di corresponsabilità:
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ – A. S. 2015/2016
Il seguente Patto educativo di corresponsabilità è stato redatto tenendo presente:
• Il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”.
• Il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006, “Linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”.
• Il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007, “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la
prevenzione del bullismo”.
• La Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”.
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• Il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”.
• Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto
legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.
• Le Linee di Indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, trasmesse dal MIUR con
comunicazione Prot. AOODGOS n. 3214 del 22 novembre 2012.
• Il vigente Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 159 del 12 gennaio
2015;
• Il vigente Piano dell’Offerta Formativa della scuola.
Il Patto educativo di corresponsabilità costituisce la dichiarazione esplicita dell’operato della scuola.
Coinvolge consigli di Classe, insegnanti, genitori, alunni, enti esterni che collaborano con la scuola.
Impegna i docenti, gli alunni, i genitori.
TERMINI DEL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’
I DOCENTI, al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano di effettiva soddisfazione del diritto
allo studio, si impegnano nei confronti degli alunni a:
► creare un ambiente educativo sereno e rassicurante;
► favorire momenti d’ascolto e di dialogo;
► incoraggiare gratificando il processo di formazione di ciascuno;
► favorire l’accettazione dell’ “altro” e la solidarietà;
► promuovere le motivazioni all’apprendere;
► rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi;
► rispettare i tempi ed i ritmi dell’apprendimento;
► far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità per affrontare, con sicurezza, i nuovi
apprendimenti;
► favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono la rielaborazione
dell’esperienza personale;
► favorire un orientamento consapevole e positivo;
► concordare, nel gruppo d’insegnamento, i compiti pomeridiani da assegnare per non gravare l’alunno;
GLI ALUNNI, al fine di promuovere la preparazione ed assolvere ai propri compiti sociali, si impegnano
a:
► prendere coscienza dei personali diritti-doveri;
► rispettare persone, ambienti, attrezzature;
► usare un linguaggio consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei compagni, del
personale non docente;
► adottare un comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni;
► rispettare i tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi del proprio curricolo mettendo in atto un
atteggiamento responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti;
► essere cooperativi nei gruppi di compito, di livello ed elettivi;
► attuare comportamenti adeguati alla salvaguardia della sicurezza propria e degli altri in condizioni
ordinarie e straordinarie di pericolo;
► accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé, comprendendo le ragioni dei loro comportamenti.
I GENITORI, per una proficua collaborazione scuola-famiglia, si impegnano ad assicurare:
► la costruzione di un dialogo costruttivo con l’Istituzione;
► il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise;
► atteggiamenti di proficua e reciproca collaborazione con i docenti;
► atteggiamenti, nei figli, di rispetto, di collaborazione, di solidarietà nei confronti dell’ “altro”;
► il rispetto dell’orario di ingresso e di uscita dalla scuola;
► la garanzia di una frequenza assidua alle lezioni;
36
► il controllo quotidiano del materiale scolastico necessario;
► l’esecuzione dei compiti pomeridiani assegnati.
► la partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia;
Patto approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12/01/2015, delibera n. 163
FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Vincenzo Giannone)
_________________________________
FIRMA DEL GENITORE
_________________________________
FIRMA DELL’ALUNNO/A
_________________________________
Alunno / a ……………………………………………………… Classe …………………….
***
Si procede alla trattazione dell’undicesimo punto all’o.d.g. (Approvazione adesione rete CLIL Sicilia
della provincia di Ragusa).
Il Dirigente Scolastico ricorda che con l’avvio in ordinamento dell'insegnamento di discipline non
linguistiche (DNL) in lingua straniera secondo la metodologia CLIL nel terzo, quarto, quinto anno dei Licei
Linguistici e nel quinto anno dei Licei e degli Istituti tecnici, molte istituzioni hanno constatato di non avere
ancora un numero sufficiente di docenti formati e in possesso delle competenze linguistiche e
metodologiche richieste. L’ Ufficio Scolastico Regionale ha costituito il 3 dicembre 2014 rete regionale
RICS (Rete Insegnamento CLIL Sicilia) per coinvolgere tutte le scuole statali in cui è previsto
l’insegnamento CLIL, offrendo un supporto organizzativo, informativo e formativo che possa garantire
l’avvio dell’insegnamento in tutte le classi V dei licei e tecnici. La rete, coordinata dall’Ufficio, prevede
due scuole capofila nelle aree: rete CLIL Sicilia Orientale (CT,RG,SR,EN,ME) Liceo Boggio Lera di
Catania e rete CLIL Sicilia Occidentale (PA,CL,AG,TP), Liceo Regina Margherita di Palermo, che si
dividono in sotto-reti provinciali .Le reti provinciali hanno lo scopo di “Promuovere la cooperazione tra le
istituzioni scolastiche della rete per la ricerca, la formazione dei docenti e la divulgazione di materiali,
metodologie e strumenti che facilitino l’insegnamento - apprendimento delle lingue attraverso i contenuti
disciplinari.” Si deve ora procedere alla costituzione della rete provinciale di Ragusa, di cui è scuola polo
l’Istituto Magistrale “G. B. Vico” di Ragusa.
Il Consiglio di Istituto, preso atto di quanto relazionato dal Dirigente Scolastico, all’unanimità dei presenti,
DELIBERA N. 164
l’approvazione dell’adesione alla rete CLIL Sicilia della provincia di Ragusa, con scuola polo l’Istituto
Magistrale “G. B. Vico” di Ragusa, demandando al Dirigente Scolastico la sottoscrizione dell’accordo
di rete che si allega al presente verbale, come parte integrante.
***
Alle ore 19:30, terminata la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara
sciolta la riunione.
Il Segretario
Prof. Enzo Carbone
Il Presidente
Dott. Francesco Causarano
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Verbale Consiglio d`Istituto n. 26 12-01-2015