FISCO Manovra 2010 La Manovra 2010 modifica il decreto antiriciclaggio di Nicola Forte (*) ti’’ di adeguata verifica della clientela cui sono tenuti i destinatari della normativa antiriciclaggio in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il medesimo art. 36 ha poi modificato l’art. 41 del D.Lgs n. 231/2007 con l’aggiunta di un periodo che ha introdotto un nuovo indice di anomalia. In particolare, la parte della diposizione aggiunta precisa che deve considerarsi elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche laddove non vengano violati i limiti di cui all’art. 49, nonché il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore all’importo massimo di 15.000 euro. Infine l’art. 37 contenuto nella ‘‘Manovra 2010’’ in rassegna stabilisce che gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ‘‘black list’’, per partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori devono essere autorizzati dal ministero dell’Economia e delle finanze. LA NOVITÀ La Manovra 2010 ha diminuito nuovamente a 5.000 euro la soglia massima per le transazioni in contanti, per l’emissione di assegni liberi e per il saldo dei libretti di deposito al portatore. La ‘‘stretta’’ ha riguardato anche l’aumento delle sanzioni e la necessità di interrompere i rapporti professionali in corso ovvero il divieto di intraprendere nuove iniziative con imprese o soggetti aventi sede in una nuova ‘‘black list’’ individuata con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze " Riferimenti – D.L. 31 maggio 2010, n. 78, artt. 20, 36, 37 – D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, artt. 28, 41, 49, 57, 58 – D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 Sul punto cfr. Corriere Tributario Per l’approfondimento, L. Starola, n. 33/2010 Limitazioni all’uso del contante L’art. 20 della ‘‘Manovra 2010’’ ha modificato la soglia massima per effettuare i pagamenti in denaro contante in precedenza pari a 12.500 euro, ora 5.000 euro. In realtà l’ambito applicativo della modifica normativa è ben più ampio riguardando anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore ed i titoli al portatore (in euro o in valuta estera). In particolare si configura una violazione qualora il predetto trasferimento venga ‘‘effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro’’. In sostanza la soglia è scesa da 12.500 euro a 5.000 euro dopo che già il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con la legge 6 agosto 2008, n. 133, era intervenuto per riportare la soglia a 12.500 euro rispetto al limite allora vigente pari sempre a 5.000 euro. In pratica tale importo ha subito nel corso degli anni diverse oscillazioni in aumento ed in diminuzione che non rendono affatto agevole comprendere se un determinato comportamento abbia o meno violato le predette limitazioni. A tal proposito Con decorrenza dal 31 maggio 2010, cioè dall’entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, sono scattati i ‘‘nuovi’’ limiti per il trasferimento del denaro contante e dei titoli al portatore di cui alla normativa in materia di antiriciclaggio. L’art. 20 della ‘‘Manovra 2010’’ ha modificato l’art. 49, commi 1, 5, 8, 12 e 23 del D.Lgs 21 novembre 2007, n. 231. Pertanto il precedente limite pari a 12.500 euro è stato ridotto a 5.000 euro. A partire da tale data l’uso del contante e dei titoli al portatore devono essere inferiori alla nuova soglia massima. Ulteriori novità hanno poi interessato anche le relative penalità. In particolare è stato modificato l’art. 58 del medesimo Decreto legislativo disponendo l’aumento delle sanzioni minime. Tale aumento è stato graduato, in alcuni casi anche fino a cinque volte, in relazione all’entità della violazione commessa. Un’altra modifica normativa, cioè l’art. 36 della ‘‘Manovra’’ ha introdotto alcune disposizioni antifrode con l’inserimento dei commi 7 - bis, 7 - ter e 7 - quater nel corpo dell’art. 28 della normativa antiriciclaggio (D.Lgs n. 231/2007). In particolare la disposizione citata disciplina gli ‘‘obblighi rafforza- PRATICA FISCALE e Professionale (*) Commercialista in Roma 61 n. 32 del 9 AGOSTO 2010 FISCO Manovra 2010 sarà necessario comprendere in quale periodo sia stato effettuato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (cfr infra). Si tratta, quindi, di un vero e proprio ritorno al passato trovando oggi applicazione il limite vigente nel periodo 30 aprile 2008 ed il 24 giugno del medesimo anno. Deve ritenersi che al fine di verificare l’osservanza del predetto limite previsto per il trasferimento del denaro contante si debba fare riferimento al momento in cui l’operazione si realizza effettivamente. Pertanto non assume alcun rilievo il momento in cui il professionista ha notizia dell’avvenuta operazione. ESEMPIO Se un imprenditore effettua un pagamento in contanti per 7.500 euro in data 10 maggio 2010, l’operazione non configura alcuna violazione, anche se il professionista tenutario delle scritture contabili ne ha avuto notizia successivamente al 31 maggio 2010, cioè allorquando la predetta soglia è stata ridotta a 5.000 euro. Per le operazioni poste in essere entro il 30 maggio il limite è pari a 12.500 euro. Pertanto il professionista non è tenuto a comunicare al ministero delle Finanze alcuna infrazione anche se ha avuto conoscenza dell’operazione dopo la predetta data. Le limitazioni all’uso del contante al di sopra della predetta soglia riguarda tutti i cittadini indipendentemente dall’attività svolta. Tuttavia il trasferimento può essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste italiane, ma non dagli altri intermediari. Conseguentemente se è stata effettuata un’iscrizione a ruolo di tributi a carico di un contribuente per un importo superiore a 5.000 euro non è possibile effettuare il pagamento dello stesso in contanti presso la società addetta alla riscossione dei tributi (es. Equitalia). Le conseguenze sono dunque paradossali perché in questo caso il movimento, pur effettuato in contanti, avrebbe una sua evidenza. Tavola n. 1 - Manovra 2010 e antiriciclaggio: le novità in pillola MANOVRA 2010: ANTIRICICLAGGIO Art. 20, comma 1 Con decorrenza dal 31 maggio 2010 il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore, tra soggetti diversi, può essere effettuato solo se il valore dell’operazione è inferiore a 5.000 euro Art. 20, comma 2 I libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno 2011 Art. 20, comma 3 per tutti i tipi di violazioni la sanzione minima è stata elevata a 3.000 euro; per le violazioni che riguardano il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi, o l’emissione di assegni bancari o postali senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità (con valore dell’operazione pari o superiore a 5.000 euro); per l’emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o Poste italiane; per l’emissione di assegni circolari, vaglia postali o cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, la sanzione minima viene aumentata di cinque volte nel caso in cui ci sia stato un trasferimento di denaro per importi superiori ai 50.000 euro; per la violazione relativa al possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 5.000 euro; per la mancata comunicazione alla banca alle poste italiane entro 30 giorni dei dati identificativi del cessionario, l’accettazione dello stesso e la data del trasferimento nel caso di trasferimento di tali libretti; per le violazioni relative al trasferimento di denaro contante effettuate da intermediari, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50% nel caso in cui le violazioni interessino importi superiori a 50.000 euro Art. 36, comma 1, lett. a) il ministero delle Finanze con proprio decreto individuerà una lista di Paesi a rischio riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o mancanti di un adeguato scambio di informazioni anche in materia fiscale. La maggior parte dei soggetti tenuti ad osservare le disposizioni in materia di antiriciclaggio sono tenuti ad astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali, ovvero porre fine ai rapporti già in essere con ‘‘parti’’ aventi sede nei Paesi individuati con il predetto decreto. Art. 36, comma 1, lett. b) si considera elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non viene violato il limite di 5.000 euro; si considera elemento di sospetto il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a 15.000 euro. Art. 37 gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ‘‘black list’’, per partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori devono essere autorizzati dal ministero dell’Economia e delle finanze. PRATICA FISCALE e Professionale 62 n. 32 del 9 AGOSTO 2010 FISCO Manovra 2010 euro salvo il caso in cui l’emittente non apponga, autonomamente, la clausola di non trasferibilità. Nessuna modifica è stata poi prevista per l’emissione degli assegni emessi all’ordine del traente (a me medesimo). Rimangono quindi applicabili le regole già in vigore (art. 49, comma 6 del D.Lgs n. 231/2007). La disciplina prevede che l’assegno emesso all’ordine del traente possa essere girato dallo stesso solo per l’incasso presso una banca o un ufficio postale, non potendo più essere incassato da un soggetto diverso. In sostanza questi assegni non possono circolare liberamente, ma possono essere solo incassati allo sportello dallo stesso soggetto emittente. In pratica l’assegno può essere utilizzato solo per effettuare un prelevamento presso lo sportello bancario o postale. Una novità pressoché analoga riguarda anche i libretti di deposito bancari o postali al portatore. Pertanto i libretti già aperti dovranno essere estinti ovvero il loro saldo dovrà essere ridotto ad una somma inferiore a 5.000 euro entro il 30 giugno ‘‘Nuova’’ soglia per gli assegni e per i libretti di deposito La nuova soglia riguarda anche gli assegni bancari o postali che se emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro (in precedenza 12.500 euro), devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. È ancora possibile richiedere agli istituti di credito il rilascio di carnet di assegni in forma libera che però potranno essere utilizzati solo per effettuare pagamenti di importo inferiore a 5.000 euro. Tutti gli assegni, con riferimento ai carnet rilasciati dalle banche, continueranno ad essere muniti della clausola ‘‘non trasferibile’’. Per ottenere il rilascio di assegni senza l’apposizione della predetta clausola è necessario effettuare specifica richiesta scritta al proprio istituto di credito. In questo caso è necessario pagare all’istituto un’imposta di bollo pari a 1,50 euro per ogni assegno. L’emissione dei predetti assegni è consentita solo per importi inferiori a 5.000 Tavola n. 2 - Violazioni relative alla circolazione del denaro contante (art. 49 D.Lgs n. 231/2007) PRATICA FISCALE e Professionale 63 n. 32 del 9 AGOSTO 2010 FISCO Manovra 2010 2011. L’ipotesi di riduzione del saldo riguarda, logicamente, i libretti già esistenti. Invece i titoli emessi dal 31 maggio in avanti, cioè dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 78/2010, devono avere un saldo sempre al di sotto del nuovo limite di 5.000 euro. I ‘‘vecchi’’ libretti al portatore, aventi un saldo uguale o maggiore di 5.000 euro, potranno essere regolarizzati con le seguenti modalità: estinzione del libretto con incasso della somma; prelevamento della somma eccedente 5.000 euro in modo da ridurre il saldo al di sotto della soglia massima; trasformazione del libretto al portatore in libretto nominativo. I soggetti che non rispettano il predetto limite rischiano l’irrogazione di una sanzione pecuniaria compresa tra il 20 ed il 40 per cento. Invece per i libretti emessi in precedenza, il cui saldo non viene ridotto entro la scadenza del 30 giugno 2011, si rischia l’irrogazione di una sanzione dal 10 al 20 per cento del loro saldo. fessionista precisa che la notizia dell’infrazione deve essere appresa in relazione ai compiti di servizio assolti dal medesimo e nei limiti delle attribuzioni. Pertanto nel caso di tenuta della contabilità semplificata potrebbe verificarsi che il professionista sia nella concreta impossibilità di rilevare il pagamento in contante della predetta fattura oltre la soglia. In caso di infrazioni riguardanti gli assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuata dalla banca o da Poste italiane che li accetta in versamento. Aumento delle sanzioni L’art. 28, comma 2, lett. b) del D.L. n. 78/2010 ha aggiunto nel corpo dell’art. 58 del D.Lgs n. 231/ 2007 il comma 8 prevedendo, limitatamente ad alcune specifiche fattispecie, l’aumento delle sanzioni amministrative. Le modifiche sostanziali sono due. In particolare: la sanzione minima è stata elevata, con riferimento a qualsiasi tipologia di violazione a 3.000 euro; per le violazioni che riguardano il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali o titoli al portatore tra soggetti diversi o l’emissione di assegni bancari o postali senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, per importi pari o superiori a 5.000 euro; per l’emissione di assegni bancari o postali a favore del traente girati a terzi anziché direttamente per l’incasso a banche o Poste italiane; per l’emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza l’indicazione del beneficiario o la clausola di non trasferibilità, la sanzione minima viene aumentata di cinque volte per i trasferimenti di denaro per importi superiori a 50.000 euro; per la violazione relativa al possesso di libretti di deposito bancari o postali al portatore, con saldo pari o superiore a 5.000 euro; per la mancata comunicazione alla banca o alle poste italiane entro 30 giorni dei dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento nel caso di trasferimento di tali libretti; per le violazioni relative al trasferimento di denaro contante, con i limiti indicati dalla disposizione, la sanzione minima e massima è aumentata del 50% nel caso in cui le violazioni siano relative ad importi superiori a 50.000 euro. Obblighi di comunicazione al Mef La riduzione dell’importo massimo da 12.500 euro a 5.000 euro interessa anche i professionisti tenuti ad osservare gli adempimenti in materia di antiriciclaggio. Si tratta di dottori commercialisti, consulenti del lavoro, notai, etc. Infatti se in relazione ai loro compiti di servizio hanno notizia dell’infrazione dei predetti divieti devono effettuare un’apposita comunicazione entro 30 giorni al ministero dell’economia e delle Finanze, In caso di omessa comunicazione dell’infrazione il professionista è destinatario di una sanzione diretta di tipo amministrativo variabile dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto (art. 58, comma 7 D.Lgs n. 231/2007). ESEMPIO Un dottore commercialista è tenutario delle scritture contabili (contabilità ordinaria); viene a conoscenza della circostanza che il suo cliente ha effettuato il pagamento di una fattura in contanti per un importo di 6.000 euro; la circostanza emerge proprio dagli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità; il professionista è quindi obbligato, se intende evitare nei suoi confronti l’irrogazione di una sanzione dal 3% al 30% a segnalare l’infrazione al ministero dell’economia e delle finanze. L’obbligo potrebbe non scattare nell’ipotesi in cui la contabilità sia di tipo semplificato e quindi qualora non necessiti della rilevazione degli incassi e dei pagamenti. La disposizione che individua gli obblighi del pro- PRATICA FISCALE e Professionale Disposizioni antifrode L’art. 36 del D.L. n. 78/2010 ha previsto la necessità di predisporre, tramite decreto del Ministero dell’e- 64 n. 32 del 9 AGOSTO 2010 FISCO Manovra 2010 indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sedi nei Paesi individuati dal predetto decreto. Le medesime misure riguarderanno anche ulteriori entità giuridiche, comunque denominate, aventi sede nei predetti Paesi di cui non è possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità. L’ambito applicativo della disposizione risulterà molto ampio ed interesserà diversi professionisti che hanno instaurato rapporti professionali con società fiduciarie, trust ed altri soggetti aventi sede nella nuova black list e, quindi, anche nell’ambito di Paradisi fiscali. In ogni caso il decreto di prossima emanazione dovrà anche stabilire le modalità applicative del nuovo obbligo. Le sanzioni a carico dei conomia, un elenco dei Paesi non collaborativi in relazione al rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo In questa nuova lista dovrebbero essere inclusi i Paesi che non cooperano ai fini fiscali. L’ambito applicativo della disposizione riguarderà quasi tutti i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio, quindi, gli intermediari finanziari, i professionisti, etc., ad esclusione della pubblica amministrazione, delle case da gioco e dei gestori telematici di giochi e scommesse. I soggetti interessati dovranno quindi astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo, eseguire prestazioni o prestazioni professionali ovvero porre fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano direttamente o Tavola n. 3 - Le nuove sanzioni PRATICA FISCALE e Professionale 65 n. 32 del 9 AGOSTO 2010 FISCO Manovra 2010 soggetti che non rispettano il nuovo obbligo sono particolarmente elevate. elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se di importo non superiore alla soglia di 5.000 euro, nonché il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importi pari o superiori a 15.000 euro. Tavola n. 4 - La cessazione dei rapporti professionali con i paesi black list: sanzioni IMPORTO DELL’OPERAZIONE SANZIONE Fino a 50.000 euro Importo fisso: 5.000 euro Oltre 50.000 euro dal 10% al 40% dell’importo Non determinato o non determinabile da 25.000 a 250.000 euro ESEMPIO Un dottore commercialista è tenutario delle scritture contabili (contabilità ordinaria); viene a conoscenza della circostanza che il suo cliente ha effettuato diversi pagamenti in contanti di fatture relative a diversi fornitori per importi tutti inferiori a 5.000 euro; la circostanza emerge proprio dagli adempimenti connessi alla tenuta della contabilità. Non si tratta di un mero frazionamento delle operazioni. Infatti essendo i fornitori tutti diversi il titolare dell’impresa non può aver frazionato i pagamenti con l’intento di rispettare la soglia massima di 5.000 euro. Tuttavia la circostanza che il soggetto in questione effettui frequentemente pagamenti in contante potrebbe indurre il professionista tenutario delle scritture contabili a considerare sospette tali operazioni effettuando la relativa segnalazione. Deve essere osservato come non sia previsto un obbligo di segnalazione automatico. Il professionista deve effettuare una valutazione in relazione agli elementi dallo stesso conosciuti al fine di comprendere, ed eventualmente segnalare, se le predette operazioni siano o meno a rischio (essendo sospette) antiriciclaggio. Inoltre, con l’intento di limitare la presenza in Italia di soggetti aventi sede in Paesi black list viene previsto, per le imprese di tali Stati, che per poter partecipare a gare pubbliche dovranno essere autorizzate dal ministero dell’Economia e delle Finanze secondo modalità che saranno individuate da un apposito decreto. Operazioni ‘‘sospette’’ L’art. 36, comma, comma 1, lett. b) del D.L. n. 78/ 2010 ha previsto un nuovo indice di anomalia, definito ‘‘elemento di sospetto’’ per individuare le operazioni a rischio riciclaggio. Il legislatore ha aggiunto un periodo nel corpo dell’art. 41, comma 1 del D.Lgs n. 231/2007 secondo cui deve considerarsi PRATICA FISCALE e Professionale 66 n. 32 del 9 AGOSTO 2010