SVILUPPARE COMPETENZE E PARTNERSHIP PER GESTIRE CON SUCCESSO IL CAMBIAMENTO Gli orientamenti normativi sono solo un aspetto dell’evoluzione che è già in atto, in particolare possiamo evidenziare altre caratteristiche dei mutamenti che vivremo: • • • • • Le normative in applicazione e le imminenti evoluzioni I controlli degli enti preposti (diretti ed indiretti) L’evoluzione tecnologica dei componenti e dei sistemi Il profilo dei nuovi concorrenti ( Multi utility – S.p.A. ) Le crescenti esigenze del mercato Le normative UNI e le direttive pubblicate negli anni 2012-2013 sono le seguenti: • • • • • • • • Gestione gas fluorurati: (D.P.R. 43/2012) Efficienza energetica: (Direttiva Eu 31/2010) Adeguamento impianti a gas: (Norma UNI 10738) Installazione/manutenzione impianti a biomassa: (Norma UNI 10683) Controllo tenuta impianti gas: (Norma UNI 11137 ) Norma per centrali termiche: (D.L. 152/06 e 128/11) Manutenzione impianti termici e di climatizzazione: (DPR 74 -12/07/2013 ) Prestazioni energetiche negli edifici: (D.L 90 – 4/8/2013) DPR N° 43/2012 Il D.P.R. n° 43 del 27/01/2012, in vigore dal 5 maggio 2012, riguarda l’attuazione del regolamento europeo su taluni gas fluorurati ad effetto serra. Tale decreto disciplina le procedure per il conseguimento del cosiddetto patentino/certificazione, obbligatorio per le persone e le imprese che svolgono le attività di installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra ITER previsto per la certificazione delle persone Il D.P.R. 43/2012 prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, del “Registro telematico nazionale delle Persone e delle Imprese certificate”. La sua gestione è affidata alle Camere di Commercio competenti territorialmente. Questo registro sarà pubblicato ad inizio 2013 ( primo quadrimestre ) Dalla data di pubblicazione, gli operatori avranno a disposizione 60 giorni di tempo per provvedere alla propria iscrizione presentando apposita domanda alla Camera di Commercio competente unitamente alla dichiarazione attestante un’esperienza professionale di almeno 2 anni nell’attività. Sarà possibile, quindi, richiedere il rilascio di un certificato provvisorio avente una validità di sei mesi. Entro la scadenza del certificato provvisorio, gli operatori dovranno obbligatoriamente aver sostenuto l’esame e ottenuto il certificato definitivo. La Camera di Commercio, previa verifica del possesso dei requisiti, rilascerà i certificati provvisori entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Le IMPRESE possono svolgere l’attività di installazione e manutenzione sui circuiti frigoriferi se in possesso del Certificato (rilasciato da un Organismo di certificazione autorizzato). Il Certificato viene rilasciato se queste soddisfano i requisiti del D.P.R. 43 ovvero se sono in grado di dimostrare che: a. impiegano personale certificato, per le attività che richiedono una certificazione; b. il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti necessari per svolgerle. Lo schema per la certificazione delle imprese prevede la predisposizione, da parte dell’impresa stessa, di un Piano della Qualità come definito dalla norma UNI/ISO 10005: “un documento che precisa le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze delle attività relative alla qualità di un determinato prodotto, progetto o contratto”. Validità e mantenimento del Certificato Il Certificato di Qualifica del Personale (Patentino del Frigorista) è soggetto a quella che viene definita “formazione continua”: sarà, quindi, necessario provvedere al rinnovo e mantenimento. Il certificato di Qualifica del Personale F-GAS ha validità 10 anni, salvo quanto previsto dallo schema di certificazione e dai regolamenti (sospensione, revoca,...). Entro la data di scadenza, sarà necessario effettuare un corso di aggiornamento e quindi garantirsi il rinnovo della certificazione. Sanzioni previste per le violazioni In relazione al DPR 43/2012 esiste un decreto contenente le sanzioni previste per le violazioni alle inottemperanze di imprese e operatori: Sanzione da € 7.000 a € 100.000 • • • • • • Mancato rispetto dei controlli delle perdite Mancato impiego di personale qualificato Mancato utilizzo del registro dell’impianto Gestione incompleta o non conforme del registro Mancata esibizione del registro all’autorità competente Mancato recupero, riciclaggio, rigenerazione o distruzione di gas residui Le sanzioni potrebbero essere più gravose qualora la violazione o l’inottemperanza costituisca reato, con conseguente denuncia penale. Ad erogare le sanzioni sarà il Ministero dell’Ambiente. Come si ottiene la certificazione La certificazione si ottiene frequentando un corso teorico e pratico di preparazione all’esame che consentirà di ottenere la certificazione. La struttura del corso tiene conto di programmi ben definiti, pubblicati all’interno del Regolamento (CE) N. 303/2008. Gli stessi argomenti sono oggetto delle prove d’esame. Il corso di divide in una parte teorica e una parte pratica. La parte teorica comprende: • • • • Termodinamica e circuiti frigoriferi (terminologia, parametri e processi fondamentali quali: surriscaldamento, sotto raffreddamento, calore di compressione, entalpia, effetto frigorifero, alta e di bassa pressione, proprietà e trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, stati fluidi, diagrammi pressione/entalpia); Impatto dei refrigeranti sull’ambiente e relativa normativa ambientale Caratteristiche e parametri di funzionamento dei principali componenti del circuito frigorifero: compressore, condensatore, organo di laminazione, evaporatore; Prescrizioni e procedure per trattare, stoccare e trasportare refrigeranti e oli contaminati. La parte pratica, invece, concerne: • • • Prova di pressione per controllare la resistenza dell’impianto, prova di pressione per controllare la tenuta dell’impianto, utilizzo di una pompa del vuoto, compilazione del Registro dell’apparecchiatura e redazione di un rapporto sulle prove e sui controlli eseguiti; Controlli per la ricerca di perdite, attraverso metodi di misurazione diretta ed indiretta; Gestione ecocompatibile dell’impianto e del refrigerante (collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime, svuotare e riempire una bombola di refrigerante, utilizzare un’apparecchiatura per il recupero del refrigerante). Il corso si conclude con un esame, strutturato in 3 fasi: 1. Parte teorica: elenco di 30 domande di tipo chiuso a risposta multipla 2. Parte pratica: vengono definiti alcuni test, tali da permettere la valutazione delle capacità dell’esaminando nel risolvere i problemi posti. I test sono obbligatori e devono essere eseguiti da ogni singolo esaminando 3. Colloquio finale: a discrezione della commissione esaminatrice potrà essere richiesto, al termine della prova teorica e pratica, un colloquio finale individuale E’ importante sottolineare che per le imprese (ditte installatrici e di manutenzione) le spese per i corsi di aggiornamento professionale sono deducibili fino al 100% . Verifica degli strumenti Per ottenere la certificazione l’impresa deve dimostrare che al personale vengano messi a disposizione gli strumenti e le procedure necessari allo svolgimento delle attività per cui è richiesta la certificazione. Gli strumenti indispensabili sono: pompa del vuoto, gruppo monometrico (analogico o digitale), bilancia, kit azoto, recuperatore con separatore olio, cercafughe e termometro. IL NUOVO CONTO TERMICO Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che stanzia 900 milioni di euro l'anno per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici esistenti, attraverso un sistema di incentivi efficace e semplice per il cittadino e per gli enti pubblici. Il provvedimento si propone il duplice obiettivo di dare impulso alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili (riscaldamento a biomassa, pompe di calore, solare termico e solar cooling) e di accelerare i progetti di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili termiche, il nuovo sistema favorisce interventi di piccole dimensioni, tipicamente per usi domestici e per piccole aziende, comprese le serre, fino ad ora poco sostenuti da politiche di aiuto. Si potrà dunque più facilmente sostenere l'investimento per installare nuovi impianti rinnovabili ed efficienti grazie a un incentivo che coprirà mediamente il 40% dell'investimento(con punte sino all’80%) e che sarà erogato in 2 anni (5 anni per gli interventi più onerosi) cash. Per quel che riguarda invece gli incentivi all'efficienza energetica per la Pubblica Amministrazione, il provvedimento aiuta a superare le restrizioni fiscali e di bilancio che finora non hanno permesso alle amministrazioni di sfruttare pienamente le potenzialità di risparmio derivanti da interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Efficientamento degli edifici esistenti: Coinbentazione pareti e coperture Sostituzione serramenti e installazione schermature solari Sostituzione di impianti termici a più alta efficienza (caldaie a condensazione ) Sostituzione e nuovo impianto alimentato da fonti rinnovabili: o pompe di calore o caldaie o stufe e camini a biomassa o impianti solari termici anche abbinati a tecnologia solar cooling I soggetti ammessi sono: le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati (persone fisiche, imprese, condomini). Interventi incentivabili: a. Amministrazioni pubbliche Interventi di efficienza energetica in edifici esistenti: • Isolamento termico • Finestre con infissi • Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione • Sistemi di schermatura e/o ombreggiamento • b. Amministrazione pubbliche e soggetti privati Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: • Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche/gas - anche geotermiche • Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale, o per il riscaldamento di serre o di fabbricati rurali esistenti (solo se già a biomassa, a carbone, a olio o a gasolio) con generatore di calore a biomassa • Collettori solari termici – anche in sistemi solar cooling • Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore La Durata dell’incentivo DURATA DELL’INCENTIVO (rate annuali) a. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Interventi di efficienza energetica in edifici esistenti: • Isolamento termico • Finestre con infissi • Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione • Sistemi di schermatura e/o ombreggiamento b. AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E SOGGETTI PRIVATI Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: • Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore elettriche/gas - anche geotermiche- fino a 35 Kw* • Sostituzione impianti per la climatizzazione invernale, o per il riscaldamento di serre o di fabbricati rurali esistenti (solo se già a biomassa, a carbone, a olio o a gasolio) con generatore di calore a biomassa- fino a 35 Kw* • Collettori solari termici – anche in sistemi solar cooling – fino a 50 mq* • Sostituzione scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore *per interventi superiori la durata dell’incentivo sale a 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni 2 anni 2 anni 2 anni 2 anni Entro 60 gg dalla data di effettuazione dell’intervento o di fine lavori deve essere presentata domanda al GSE tramite il portale internet (per le specifiche dei documenti richiesti faranno testo le regole applicative pubblicate dal GSE entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del Decreto). I documenti da produrre sono: • • • • • • • • • • • • Attestato di certificazione energetica ACE Schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature Asseverazione di un tecnico abilitato che attesti l’appropriato dimensionamento del generatore di calore e la rispondenza ai requisiti tecnici indicati nel Decreto ( o, nei casi previsti, dichiarazione del soggetto responsabile che attesti il rispetto dei requisiti minimi) Fatture e relative ricevute dei bonifici (con causale, c.f. soggetto responsabile e c.f. o PI dell’azienda realizzatrice) Diagnosi energetica, ove richiesta Eventuale delega Eventuale contratto ESCO Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà Ottenimento del titolo autorizzativo, ove previsto Dichiarazione di conformità dell’impianto, ove prevista Certificato per il corretto smaltimento, ove previsto Certificato attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ove previsto Valorizzazione dell’energia prodotta Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili: POMPE DI CALORE ELETTRICHE POMPE DI CALORE GEOTREMICHE ELETTRICHE CALDAIE A BIOMASSA TERMOCAMINI E STUFE A LEGNA TERMOCAMINI E STUFE A PELLETS IMPIANTI SOLARI TERMICI IMPIANTI SOLARI TERMICI CON SISTEMA SOLAR COOLING SCALDACQUA A POMPA DI CALORE FINO A 150 LT SCALDACQUA A POMPA DI CALORE OLTRE 150 LT Interventi di efficienza energetica in edifici esistenti: ISOLAMENTO TERMICO FINESTRE CON INFISSI SOSTITUZIONI IMPIANTI PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ESISTENTI CON CALDAIE A CONDENSAZIONE SISTEMI DI SCHERMATURA E/O OMBREGGIAMENTO TARIFFA FINO A 35 KW TARIFFA 35-500 KW 0.055 €/kWht 0.072 €/kWht 0.045 €/kWht 0.040 €/kWht 0.040 €/kWht 0.018 €/kWht 0.024 €/kWht 0.020 €/kWht - TARIFFA FINO A 50 MQ 170 €/mq 255 €/mq TARIFFA OLTRE A 50 MQ 55 €/mq 83 €/mq PERCENTUALE DELLA SPESA 40 % 40 % VALORE MASSIMO 400 € 700 € PERCENTUALE DELLA SPESA VALORE MASSIMO 40% 40% 40% Come da Decreto 40% Criteri di ammissibilità Interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili Pompe di calore elettriche: • COP almeno pari ai valori previsti dal decreto • Siano installate valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale a bassa temperatura Pompe di calore per ACS: • COP ≥2.6 Generatori di calore a biomassa: • Installati in sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale, o per il riscaldamento di serie o di fabbricati rurali esistenti a biomassa, a carbone, a olio o a gasolio • Manutenzione biennale obbligatoria per tutta la durata dell’incentivo • Siano installate valvole termostatiche su tutti i corpi scaldanti a esclusione degli impianti di climatizzazione invernale a bassa temperatura (tranne nel caso di termocamini e stufe a pellets) Caldaie a biomassa fino a 500 kW: • • • • Certificazione richiesta dal Decreto Rendimento almeno pari ai valori previsti dal Decreto Obbligo di installazione di un sistema di accumulo termico dimensionato secondo il Decreto Pellet conforme alla norma indicata nel Decreto Solare termico: • • • Collettori solari conformi alle norme indicate nel Decreto Rendimento superiore ai valori minimi previsti dal Decreto Garanzia di almeno 5 anni su collettori e bollitori DPR 74/2013 APPLICAZIONE 12 LUGLIO 2013 Il D.p.r. reca definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Con questa pubblicazione si concretizzano una serie di cambiamenti importanti riferiti alla manutenzione degli impianti tecnologici che coinvolgono, con nuovi ruoli, decine di migliaia di operatori del settore. In sintesi questo nuovo DPR aggiorna i principi ed i concetti delle regole di installazione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione, introducendo inoltre l’obbligo di controllo e manutenzione degli impianti aeraulici, delle unità di trattamento aria e degli impianti di trattamento acqua. Il DPR 74 è così strutturato: Articolo 1 - Ambito di intervento e finalità Articolo 2 – Definizioni Articolo 3 - Valori massimi della temperatura ambiente Articolo 4 - Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale Articolo 5 - Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici Articolo 6 - Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva. Articolo 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici Articolo 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Articolo 9 - Ispezioni sugli impianti termici Articolo 10 - Competenze delle Regioni e delle Province autonome Articolo 11 - Sanzioni Articolo 12 - Abrogazioni Articolo 13 - Copertura finanziaria Articolo 1 Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari. Articolo 6 L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto, che può delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega non può essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla loro messa a norma. Il manutentore, sottoscrivendo il «contratto di manutenzione «può fare riferimento al DPR 74, come assunzione della responsabilità, e sviluppa un piano di interventi periodici, come stabilito nel «libretto d’uso e manutenzione . Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto in termini di sicurezza e di tutela dell'ambiente. L'assunzione di responsabilità, deve essere redatta in forma scritta contestualmente all'atto di delega, e diventa destinatario delle sanzioni amministrative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve autorizzare con apposita delibera condominiale ,il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente Articolo 7 Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi: quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate Articolo 8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici Durante il controllo e manutenzione di impianti termici per la climatizzazione invernale con potenza > 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva con potenza > 12 kW, si effettua un controllo di efficienza energetica riguardante: il sottosistema di generazione come definito nell'allegato A del decreto legislativo la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti I controlli di efficienza energetica ,devono essere inoltre realizzati: all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore; nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza energetica Articolo 9 Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza tra 10 kW e 100 kW, a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza tra 12 e 100 kW l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato, dal manutentore o terzo responsabile, alla regione è ritenuto sostitutivo dell'ispezione. Le ispezioni e il controllo del miglioramento dell'efficienza energetica, sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità: impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticità impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a 15 anni IN SINTESI PER L’INSTALLATORE All’atto dell’istallazione di un impianto termico di climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria l’istallatore deve: rilasciare debitamente compilato il libretto di impianto, la dichiarazione di conformità e il libretto uso manutenzione, per impianti termici di climatizzazione invernale deve verificare e compilare il rapporto 1 di efficienza energetica Mentre per l’istallazione di un impianto di climatizzazione estiva deve: rilasciare debitamente compilato il libretto di impianto; deve verificare e compilare il rapporto 2 di efficienza energetica IN SINTESI PER IL MANUTENTORE Dopo aver ricevuto la delega dal committente per presa in carico dell’impianto termico di climatizzazione invernale o estiva deve: stabilire e compilare il «contratto di manutenzione», con l’utente assumendosi la responsabilità dell’impianto, in termini di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza energetica verificare la presenza della documentazione obbligatoria dell’impianto: LIBRETTO DI IMPIANTO – DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’- LIBRETTO USO E MANUTENZIONE - RAPPORTI DI EFFICIENZA ENERGETICA LA RIFORMA DEL CONDOMINIO IN VIGORE DAL 18 GIUGNO Le attribuzioni dell'amministratore sono : Curare la tenuta dei registri condominiali, nei quali devono essere inserite tutte le documentazioni riferite alla sicurezza, quindi, anche degli impianti tecnologici, e non solo quella delle parti comuni (centrali termiche, impianti gas, idricosanitari) ma anche quella inerenti gli appartamenti di proprietà. L’amministratore quindi, pena responsabilità penali e civili, dovrà richiedere ai proprietari degli alloggi copia della dichiarazione di conformità o della dichiarazione di rispondenza redatta da un installatore qualificato Il proprietario deve comunicare inoltre: L’impegno a fornire tempestivamente copia della documentazione di sicurezza acquisita degli impianti sopraelencati, e di provvedere al più presto a fornire all’amministratore copia della documentazione mancante. L’impegno di fornire la suddetta documentazione e/o a comunicare ogni eventuale variazione entro e non oltre 60 giorni, consapevole che in caso di mancata comunicazione, l’amministratore provvederà a recuperare i dati, con spese a carico del proprietario, come previsto dall’articolo 1130 del codice civile. Distacco dall’impianto centralizzato Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento se dal suo distac-co non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. Non rientrano fra gli squilibri termici idonei a questo fine, ha precisato la Cassazione con sentenza n. 11857 del 27/5/2011, le riduzioni di temperatura assimi-labili a quelle che potrebbero verificarsi nelle unità immobiliari prossime all'appartamento distaccato a causa del non uso dell'impianto da parte del pro-prietario. Il rinunciante rimane comunque tenuto a contribuire alle spese per la manutenzione straor-dinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma. SCARICO FUMI DEGLI IMPIANTI TERMICI Da settembre nuove regole per gli scarichi a parete Con il D.L 90 vengono in parte riscritte le norme sull’istallazione degli impianti termici negli edifici. Gli aggiornamenti riguardano lo scarico al tetto che non è più limitato ai condomini e nuovi requisiti per gli scarichi a parete. Tutti gli impianti termici installati dopo il 31/08/2013 dovranno avere sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto della struttura, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente; l’obbligo di scarico al tetto riguarda tutti gli edifici di qualsiasi dimensione e non più solo ed esclusivamente edifici costituiti da più unità immobiliari. È possibile derogare a quanto stabilito nei casi in cui: riqualificazione energetica dell’impianto termico o sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31/8/2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; l’adempimento dell’obbligo risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto Per poter scaricare a parete è obbligatorio installare generatori di calore a gas appartenenti alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129. I comuni adeguano i propri regolamenti alle nuove disposizioni Il comma 9 bis, lascia quindi spazio di deroga agli scarichi a parete con l’installazione quindi non solo di caldaie a condensazione, infatti il testo vigente prevede l’obbligo di installazione di generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalle citate norme UNI EN. IL RUOLO DELL’INSTALLATORE E DEL MANUTENTORE Già da oggi il ruolo professionale dell’istallatore e del manutentore è profondamente cambiato, e questo è dovuto: 1) alla riqualificazione professionale 2) al mercato e alla contingenza in essere 3) all’accelerazione della volontà europea e nazionale di ottenere obiettivi stringenti in merito alla: tutela della sicurezza tutela della salute umana al risparmio energetico attraverso un intenso lavoro di stesure e applicazioni di nuove leggi e norme e queste, se conosciute, sono una forte opportunità lavorativa La parola chiave per il futuro è sostenibilità: stiamo assistendo ad una riconfigurazione del mercato che è importante quanto la riduzione dello stesso. Il settore degli impianti è sicuramente uno dei driver di questo cambiamento. La qualificazione degli installatori e dei manutentori sarà un aspetto fondamentale per questi sviluppi. Sicurezza, efficienza energetica e tutela della salute, saranno i prossimi obiettivi assoluti, e, gli incentivi saranno erogati solo se gli impianti saranno costruiti, riqualificati e manutenuti da operatori certificati. Gli impianti tecnologici di riscaldamento e climatizzazione, a fonti rinnovabili e non, in relazione all’efficienza energetica avranno un forte sviluppo nel nostro Paese e riguarderanno sempre di più le applicazioni di piccola e media taglia. Per gli installatori e i manutentori nuove qualifiche professionali saranno indispensabili per l’accesso a tali mercati. A fronte di questi scenari, certamente più complessi, ma sicuramente più profittevoli, abbiamo predisposto, in sinergia con altre aziende del settore, una serie di iniziative e soluzioni orientate allo sviluppo di nuove attività e nuove metodologie d’impresa. Una vasta gamma di prodotti e servizi con contenuti altamente professionali, progettati e realizzati per i Centri Assistenza Tecnica , i manutentori e gli installatori di impianti tecnologici.