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Le norme legislative che regolano il trattamento economico all’estero a favore del personale
militare impiegato presso Rappresentanze e/o Delegazioni internazionali sono contenute nella
Legge n. 642/61.
Gli Organismi di Cooperazione Internazionale sono costituiti, previa approvazione del Ministro
della Difesa, di volta in volta a mezzo di Decreto emanato dello Stato Maggiore Difesa su proposta
degli Stati Maggiori di Forza Armata.
Qualora venga loro riconosciuta autonomia amministrativa, assumono la configurazione di
Distaccamenti Minori dell’U.A.S.
-
R.D. 03 Giugno 1926 n° 941 concernente “Indennità al personale dell’Amministrazione
dello Stato, incaricato di missione all’estero”;
-
Legge 08 Luglio 1961 n° 642 e successive modificazioni sul “Trattamento economico del
personale dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei
Carabinieri destinato isolatamente all’estero presso Organismi Internazionali”;
-
D.P.R. 31 Marzo 1971 n° 286 concernente “Semplificazioni delle procedure previste dagli
artt. 2 e 3 del Decreto Luogotenenziale 21.08.45 n°540”, riguardante le indennità al
personale dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero;
-
Circolare del Ministero del Tesoro n°51 del 24.07.1990 riguardante “Il Trattamento
economico di missione all’estero in vigore dal 1° Luglio 1990”;
-
Legge 18 Dicembre 1973 n° 836 “Trattamento economico di missione e trasferimento dei
dipendenti statali”;
-
Legge 26 Luglio 1978 n° 417 “Adeguamento del Trattamento economico di missione e di
trasferimento dei dipendenti statali;
-
Legge del 23 Gennaio 1991 n°21 in merito alla estensibilità al personale comandato al
seguito ed in collaborazione dei dirigenti delle agevolazioni previste per il dipendente di
qualifica o grado più elevato;
-
Legge 29 Marzo 2001 n°86 “Disposizioni in materie di Forze Armate e delle Forze di
Polizia” in merito all’indennità di trasferimento da corrispondersi per i rientri in Patria;
-
Legge 30 Aprile 1969 n°153 in merito da trattenute previdenziali del trattamento
economico estero;
-
Legge 23 Dicembre 2005 n°266 (Finanziaria 2006) in merito alla soppressione
dell’indennità di trasferta e della differenziazione dei rimborsi di biglietti aerei nelle varie
classi.
-
T.U.I.R. in merito all’imposizione fiscale del trattamento economico estero;
-
D.P.R. 163/2002 e D.P.R. 164/2002 in merito all’introduzione del rimborso forfetario del
trattamento di missione nazionale;
-
D.P.R. 255/1999 in merito all’uso del mezzo privato;
-
D.P.R. 5 Giugno 1976 n° 1076 (R.A.U.);
-
D.P.R. 384/2001 in merito alle “Spese in economia per l’acquisizione di beni e servizi”;
-
D.P.R. 170/2005 in merito ai lavori del genio militare in economia ed in forma pubblicoamministrativa;
-
D.P.R. 31.03.1971 n° 286 in merito alla lordizzazione del trattamento economico estero;
-
Circolare di Segredifesa-DNA n° 927/200/02 del 04.07.2002 in merito all’applicazione del
D.P.R. 384/2001;
-
D.Lgs. 15 dicembre 1997 n°446 in merito all’introduzione dell’I.R.A.P. e dell’Addizionale
regionale all’I.R.Pe.F.;
-
D.Lgs. 28 Settembre 1998 n° 360 in merito all’introduzione dell’Addizionale Comunale
all’I.R.P.E.F.;
-
D.Lgs. 2 Settembre 1997 n°314 in tema di “armonizzazione, razionalizzazione e
semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro
dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro”.
-
D.M. 16.03.2006 abrogativo del D.M. 01.08.2002 in merito ai servizi in economia;
-
Circolare dell’Ufficio Centrale del Bilancio n. BL/16144 del 01.07.1993 e successive
varianti : “Missioni e destinazione all’estero ai sensi del R.D. 941/1926 e della Legge
642/61 : procedura, trattamento economico, adempimenti amministrativi connessi”;
-
Circolare dell’Ufficio Centrale del Bilancio n° BL/16669/M.3.1 del 19.12.1980 in merito
ai procedimenti di lordizzazione del trattamento economico estero;
-
Delibera della corte dei Conti n° 1385 del 10.11.1983 in merito alle categorie di alberghi
ammessi a rimborso;
-
Nota di Bilandife BL/II/2/118114 del 03.05.1999 in merito al “titolo di spesa da
ammettersi al rimborso per il viaggio”;
-
D.M. 06.03.1927 n° 660 in merito alla diaria da riconoscersi a soste intermedie estere;
-
Nota di Bilandife n° BL/II/2/17239 del 15.12.2000 in merito riconoscimento di A.L.S.E. e
I.S. per missioni compiute in Patria ma ordinate da Autorità sopranazionali;
-
Nota del Ministero del Tesoro n° 0025943 del 07.08.2000 in merito alla rimborsabilità di
biglietti di viaggio smarrimenti o rubati;
-
Nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n° 69253 del 10.06.2005 in merito alle
indennità e rimborsi connessi al trasporto di mobili e masserizie con mezzo diverso dalle
ferrovie – incidenza sulle tabelle di tramutamento;
-
Nota di Bilandife n° BL/II/2/12253 del 06.06.2003 in merito al rimborso di biglietti
elettronici;
-
Nota di D.G.P.M. n° DGPM/IV/12/10/D in merito alla estensibilità del rimborso forfetario
alle missioni svolte in Patria;
-
Direttiva D.G.P.M. n° DGPM/IV/2/158214/10/C-43 del 21.12.1999 in merito al rimborso
delle spese di viaggio per missioni connesse a licenze e/o fine-settimana;
-
Direttiva n° BL/3/10430/a.9.10 del 19.01.1998 dell’Ufficio Centrale del Bilancio in merito
alle bollette di pesa pubblica;
-
Nota del II Reparto di Segredifesa n° M_D/GSGDNA/2062 del 07.09.2005 in merito al
tasso di cambio per le spese in valuta estera;
-
Direttiva n° DGPM/IV/12^/049364/A.3 del 15.04.1999 in merito all’uso del mezzo di
trasporto per il trasferimento di mobili e masserizie;
3. TRATTAMENTO ECONOMICO ESTERO
3.1. Generalità
Il personale militare destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o Organismi Internazionali
per un periodo non inferiore a 6 mesi ha diritto, in aggiunta allo stipendio o alla paga o agli altri
assegni a carattere fisso e continuativo, previsti all’interno del territorio nazionale, al trattamento
economico configurato dalla Legge 642 del 08.07.1961. Inoltre, ha diritto al rimborso delle spese di
viaggio secondo le modalità appresso indicate, all’indennità di 1^ sistemazione ed al trasloco delle
masserizie e delle spese di viaggio dei componenti del proprio nucleo familiare, in caso di
destinazione isolata all’estero non inferiore ai 12 mesi.
Il trattamento economico è costituito da :
a) Assegno di Lungo Servizio all’Estero;
b) Indennità Speciale;
3.2. Assegno di Lungo Servizio all’Estero (A.L.S.E.)
L’assegno di lungo servizio costituisce il trattamento economico riconosciuto ai sensi della Legge
n° 642 del 08.07.1961 al personale militare destinato isolatamente all’estero presso Delegazioni o
Organismi Internazionali per un periodo non inferiore a sei mesi.
In particolare esso è contemplato alla lettera b) art.1 ed all’art.2 della succitata Legge.
Tale assegno viene ragguagliato a 30 diarie giornaliere intere relative al Paese di destinazione
(art.1) e compete dal giorno successivo a quello di arrivo nella sede di servizio all’estero e cessa il
giorno della cessazione dalla destinazione (art.2).
L’A.L.S.E. viene ridotto nella misura del 50% nei giorni di fruizione di licenza ordinaria (comma°4
art. 5 - L. 642/61). Al riguardo si cita la lettera C punto 1 del foglio prot. 9760/132/97 del 09.10.97
di Segredifesa – I^ Reparto che sancisce che, ai fini del computo della riduzione dell’A.L.S.E. per
motivi di licenza ordinaria, vanno presi in considerazione solo i giorni lavorativi, mentre per
converso la riduzione non può essere operante nei giorni di licenza usufruiti in giorni non lavorativi,
uniformando con ciò il computo della licenza ordinaria con la vigente normativa in campo
nazionale.
L’assegno in parola non è dovuto, altresì, in caso di licenza straordinaria (comma 6, art. 5
L.642/61). Rientra, in tale ottica la licenza di convalescenza, anche se usufruita nel luogo di
missione (foglio DGPM/IV/12/118770/10 del 27.09.99 della Direzione Generale del Personale
Militare).
Dal suddetto assegno vanno detratte eventuali indennità o contributi qualora direttamente
corrisposti ai singoli interessati da Enti, Comandi o Organismi Internazionali.
Inoltre, il trattamento economico complessivo è soggetto, ai sensi dell’art° 4 della L. 642/61, in caso
di uso di alloggio di servizio a titolo gratuito, ove previsto, a ritenute che vanno da ¼ a
nel caso
di alloggio ammobiliato, ovvero 1/12 in caso di alloggio non ammobiliato. La misura della
riduzione è, in ogni caso, stabilita con Decreto del Ministro della Difesa.
L’art.6 della Legge 642/61 precisa che in caso di temporaneo richiamo in Patria da parte degli
Organi Nazionali o di trattenimento allo scadere della licenza ordinaria, sono conservati, in
relazione al periodo di permanenza in Italia, l’A.L.S.E. e l’I.S. in misura intera per i primi 10 giorni
e, limitatamente, al personale militare non di truppa, ridotti del 50% per i giorni successivi sino ad
un massimo di 50 giorni. Il personale di truppa decorsi i 10 giorni è aggregato a tutti gli effetti
all’Ente presso cui deve compiere il servizio.
Ai militari di qualunque ordine e grado che, per motivi di servizio, venissero richiamati,
temporaneamente, in Italia da parte degli Organi Nazionali, viene riconosciuto l’A.L.S.E. e l’I.S.
nei giorni strettamente necessari ai viaggi di andata e ritorno, oltre quelli di permanenza, secondo il
computo delineato nel precedente capoverso.
Il militare cedente l’incarico, ma, eventualmente, trattenuto per un limitato periodo di
affiancamento e passaggio di consegne, conserva il trattamento economico previsto dalla L.642/61,
per un periodo massimo non superiore a 20 giorni. Qualora decorso tale periodo si dovesse rendere
necessario un ulteriore periodo, il militare cedente, su richiesta del Capo Delegazione, da inoltrarsi
al Superiore Organo di Comando per la relativa autorizzazione, passerà, per un periodo massimo di
10 giorni, dalla posizione di destinazione all’estero, ai sensi della L.642/61, a quella di missione
all’estero, ai sensi del R.D. 03.06.1926 n°941.
3.3. Indennità Speciale (I.S.)
L’art. 3 della Legge 642/61 prevede la corresponsione, al personale che ha diritto ad usufruire del
trattamento economico previsto dalla L.642/61, di una indennità speciale mensile, qualora
l’A.L.S.E. non fosse ritenuta sufficiente, in relazione, in linea di massima, alle particolari condizioni
di servizio, alla situazione familiare ed al costo della vita.
Valgono, anche per l’I.S., le ipotesi di riduzione configurate per l’A.L.S.E., in caso di uso di
alloggio gratuito di servizio(art. 4 L. 642/61) ed al richiamo in Italia per servizio o trattenimento in
Patria al termine della licenza ordinaria (art. 6 della L. 642/61) secondo le modalità già enunciate
nel paragrafo precedente; tuttavia in caso di licenza ordinaria o straordinaria, l’I.S. continua ad
essere corrisposta per intero (art.5 L. 642/61).
Occorre precisare che la Legge n.266 del 28.07.1999, al Capo V art.14 comma 3, ha soppresso la
corresponsione del contributo per spese di vestiario originariamente previsto dalla Legge n°698 del
13.06.1952.
3.4. Trattamento economico durante l’assenza all’estero
L’assenza all’estero può essere determinata da diverse motivazioni:
a) licenza ordinaria;
b) licenza straordinaria;
c) richiamo temporaneo in Patria per esigenze di servizio;
d) trattenimento in Patria oltre il periodo di decorrenza della licenza ordinaria;
e) missione in altro Paese estero rispetto a quello di assegnazione;
Per quanto attiene la licenza ordinaria occorre precisare che dopo un anno di permanenza e per ogni
anno successivo al primo, gli ufficiali ed i sottufficiali hanno diritto a 30 giorni di licenza ordinaria,
oltre i giorni di viaggio strettamente necessari per il viaggio di andata e ritorno. Per i militari di
truppa i giorni di licenza ordinaria sono ridotti a 20, oltre i citati giorni di viaggio, sempre che sia
trascorso un anno di permanenza all’estero e per ogni anno successivo al primo.
I militari di truppa hanno diritto, altresì, al rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno in
occasione della licenza ordinaria, con riferimento ai mezzi di trasporto e alle classi previste per le
missioni all’estero (vedasi Circ. DGPM – IV Rep. prot. M_D/GMIL_05/IV/12/1/14013 del
17.02.06).
Oltre ai giorni di licenza ordinaria, il personale ha diritto ai 4 giorni previsti dalla Legge 937/77,
mentre le ulteriori due “giornate di riposo”, previste dalla menzionata legge, sono state assorbite nel
computo dei trenta e/o dei venti giorni di licenza, spettanti rispettivamente agli Ufficiali e
Sottufficiali ed al personale di truppa, ai sensi del comma 3 dell’art.12 del D.P.R. 394/95 (parere di
Segredifesa n.2609 del 20 Luglio 2000).
Il computo dei giorni di licenza avviene non con riferimento agli anni solari, bensì relativamente al
periodo di permanenza effettiva all’estero (come meglio precisato dal foglio prot. 9760/132/97 del
09.10.97 di Segredifesa – I^ Reparto), significando che essa può essere fruita anche frazionatamente
ed in proporzione al periodo di servizio prestato.
La licenza ordinaria, per imprescindibili esigenze di servizio, può essere cumulata, al massimo, con
la licenza ordinaria dell’anno successivo (comma ° 3, art.5 della L.642/61). In casi assolutamente
straordinari, dettati da precise, imprescindibili e documentate esigenze di servizio, in cui non
dovesse essere possibile fruire di giorni di licenza durante il periodo di servizio prestato all’estero, il
Capo Delegazione/Rappresentanza può inoltrare, al Comando gerarchicamente sovraordinato, una
richiesta di autorizzazione alla liquidazione di una indennità sostitutiva dei giorni di licenza non
fruiti dall’interessato. La procedura autorizzatoria dovrà essere puntuale e preventiva alla materiale
elargizione della liquidazione.
Durante il periodo di fruizione della licenza ordinaria e/o dei 4 giorni di cui alla L.937/77 –
equiparati a congedo ordinario e per i soli giorni lavorativi - viene corrisposta all’interessato l’I.S.
per intero e l’A.L.S.E. ridotta del 50% ad esclusione dei 4 gg. di cui alla Legge 937/77.
L’A.L.S.E. e l’I.S. vengono corrisposte per intero anche nei giorni strettamente necessari al viaggio
di andata e ritorno senza che tali giorni siano computati nei 10 giorni sopra detti, escludendo sempre
i giorni non lavorativi.
In caso di licenza straordinaria, includendo i casi di licenza di convalescenza fruita all’interno del
Paese estero di destinazione e/o in Patria, viene sospesa interamente la corresponsione
dell’A.L.S.E., mentre resta vigente il percepimento dell’I.S.
In caso di fruizione di licenza straordinaria, al raggiungimento del 46° giorno si renderà necessaria
la sospensione del trattamento economico previsto dalla 642/61.
4. Trasporto Mobili e masserizie in occasioni di movimenti da e per l’estero
4.1. Generalità
Destinatari dei rimborsi e delle indennità previste dalle L. 836/73 e L. 417/78 sono le seguenti
categorie di persone:
-
personale militare trasferito d’autorità ai sensi della L. 642/61 purché il dipendente scelga di
stabilirsi o nella medesima località della nuova sede di servizio e/o in un comune viciniore
sito entro un raggio di 90 chilometri (cd. “limite di tolleranza”) dalla nuova sede di servizio;
-
personale comandato all’estero ai sensi del R.D. 941/26 per un periodo inizialmente previsto
di durata non inferiore ai 15 mesi semprechè il dipendente decida di risiedere o nella
medesima località della nuova sede di servizio e/o in un comune viciniore sito entro un
raggio di 90 km dalla nuova sede di servizio.
Al personale suddetto competono i seguenti emolumenti:
- rimborso spese per il trasporto del bagaglio e relativa indennità fissa per le spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio nonché di carico e scarico lungo l’itinerario, previsti
dall’art. 9 della L. 642/61.
La
Direzione
Generale
per
il
Personale
Militare,
con
circolare
n.
DGPM/IV/12’70659l8/10/A.3, emessa in data 03.06.2002, ha precisato che l’Ufficio
Amministrazioni Speciali è competente alla corresponsione del predetto rimborso/indennità,
indipendentemente dal fatto che il personale militare venga inviato all’estero o rientri
dall’estero. Risulta, a tal riguardo, destinatario del rimborso in questione espressamente il
personale militare che opera in ambito missioni O.N.U.;
-
rimborso spese sostenute per il trasferimento del militare, dei familiari, dei mobili, delle
masserizie e degli effetti personali nonché il rimborso forfetario previsto per le spese di
imballaggio, presa e resa a domicilio, disciplinati dalla L. 836/73, integrata e/o modificata
dalla L. 417/78;
-
indennità di 1^ sistemazione, prevista ai sensi dell’art. 21 Legge 836/73, come modificata
dalla Legge 417/78 a titolo di ristoro per le spese di impianto, personali e della famiglia al
seguito, nella nuova residenza di servizio o di elezione.
4.2 Indennità di 1^ Sistemazione (L.836/73 come modificato da L.417/78).
L’indennità di 1^ sistemazione è ristoratrice delle spese di impianto nella nuova residenza di
servizio o di elezione. Essa trova regolamentazione nell’art. 21 della L.836/73, rivisitata dalla
L.417/78 (art. 12), che ha rideterminato i parametri di liquidazione senza però modificarne i
requisiti oggettivi e soggettivi degli aventi diritto.
Tale indennità è costituita da una quota fissa e da una quota variabile.
La quota fissa è pari a € 103,29 (Lire 200.000) per i Generali di Corpo d’Armata e di Divisione ed a
€ 87,80 (Lire 170.000) per il rimanente personale.
La quota variabile è pari a tre mensilità dell’indennità integrativa speciale vigente all’atto della
movimentazione.
La suddetta indennità, (accomunate ad eventuale indennità di trasferimento ed equipollenti per i
rientri dall’estero) ai sensi dell’art.51 comma 7 del D.P.R. 22.12.1986 n°917, non concorre a
formare reddito nella misura del 50%, fino ad un importo complessivo annuo non superiore a €
4.648,11 (Lire 9.000.000) relativamente ai trasferimenti al di fuori del territorio nazionale. Se le
indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, venissero corrisposte per più anni,
la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Al riguardo va
precisato che una volta fissato l’importo delle indennità e la relativa quota esente, la materiale
erogazione può anche avvenire in più periodi d’imposta se ciò più agevole per le parti.
L’emolumento, nella misura in cui concorre a formare reddito fiscale (50%), costituisce, altresì,
imponibile ai fini contributivi, secondo quanto dettato dal d.lgs. n°314/97 che ai fini
dell’unificazione delle basi imponibili fiscali e contributive, all’art.6 così recita “Costituiscono
redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi quelli di cui all’art.46 comma 1 (attuale art.49), del
t., approvato con d.P.R. 22.12.86, n°917, maturati nel periodo di riferimento”. Lo stesso articolo
elenca a seguire gli emolumenti che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva, tra i
quali non rientrano le sopraccitate indennità.
L’indennità così come descritta costituisce la c.d. “misura intera” ed è riconosciuta al personale
trasferito con famiglia al seguito, purché la famiglia sia “a carico” e “convivente” alla data di
decorrenza del provvedimento di trasferimento. Inoltre, affinché il personale percepisca la misura
intera è necessario che nella nuova residenza, non fruisca di alloggio gratuito di servizio o di
indennità di alloggio, in quest'
ultimo caso per coloro che rientrano dall’estero.
E’ il caso di precisare i concetti di “convivenza abituale” e di “familiare a carico”: il primo si
realizza con l’effettiva coabitazione e con la comunanza di vita, escludendo, pertanto, quelle
situazioni in cui la medesima ha carattere saltuario e/o ha prolungate interruzioni.
La definizione di “familiare a carico” è supportata dalla lettera della Direzione Generale del
Personale Militare prot. DGPM/IV/12/100087/10 del 02.08.1999 che ha precisato, sulla base di
quanto previsto dall’art. 12, comma 3° del D.P.R. 22.12.1986 n.917 (Testo Unico delle Imposte sui
Redditi ) e delle Istruzioni impartite dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che “personale a
carico“ sono da considerarsi i componenti del nucleo familiare destinatari dell’indennità e dei
rimborsi connessi con il trasferimento, a condizione che abbiano percepito redditi che concorrono
alla formazione del reddito complessivo per un ammontare non superiore a € 2.840,51 (Lire
5.500.000) al lordo degli oneri deducibili e risultano conviventi con il capo famiglia.
L’indennità è ridotta :
-
al 50 % per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico, alla data
decorrenza del provvedimento di trasferimento.
-
Al 50 % per il dipendente che pur avendo famiglia convivente ed a carico, non movimenta
la propria famiglia contestualmente al proprio trasferimento. In tal caso, qualora, si
provvedesse al ricongiungimento del nucleo familiare nella sede estera entro il triennio
successivo alla movimentazione dell’interessato, si maturerà il diritto alla corresponsione
della seconda metà della suddetta indennità.
-
L’indennità, al netto delle eventuale riduzione sopra menzionata, sarà soggetta ad una
ulteriore riduzione ad un terzo qualora, il personale, nella nuova sede di rientro, fruisca di
alloggio gratuito di servizio ovvero sia provvisto di indennità di alloggio, (pertanto, ad es. in
caso di trasferimento di personale celibe ed in alloggio gratuito di servizio, maturerà il
diritto alla corresponsione dell’indennità di prima sistemazione ridotta ad 1/6).
In merito si riporta il parere del Consiglio di Stato n.702/94 che ha chiarito che gli alloggi
ASI non sono considerati gratuiti in quanto per essi viene corrisposto un canone ancorché
minimo, per cui è estensibile al personale che usufruisce di alloggio di servizio (ad. Es.
ITALDELEGA SHAPE).
Ai fini della corresponsione della misura intera ovvero della seconda metà dell’indennità di prima
sistemazione, il personale percettore ha l’onere di rilasciare agli organi deputati alla liquidazione,
un’autocertificazione da cui si evincano i componenti del nucleo familiare fiscalmente a carico
(riportandone quindi i relativi redditi complessivi che non possono essere superiori a € 2.840,51),
la abituale convivenza con essi alla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento
all’estero e la ricongiunzione del nucleo medesimo entro il triennio.
In merito alla individuazione degli organi competenti alla liquidazione si precisa che per il
viaggio di andata, la suddetta indennità è liquidata direttamente dall’Organismo di Cooperazione
Internazionale di assegnazione se provvisto di ufficio amministrativo, altrimenti sarà cura diretta
dell’Ufficio Amministrazioni Speciali. Per quanto attiene invece il viaggio di rientro, la 1^
sistemazione sarà liquidata ed erogata direttamente dall’Ente nazionale di rassegnazione.
4.3 Rimborso spese sostenute per trasporto bagaglio personale.
Il bagaglio (o effetti personali) è costituito da quell’insieme di oggetti personali che il militare reca
al proprio seguito in occasione dei mutamenti di sede di servizio. Si chiamerà “bagaglio a mano”,
quando in funzione dei limiti di peso consentiti dal vettore, viaggia gratuitamente nello stesso
compartimento ferroviario, cabina della nave o dell’aereo in cui ha preso posto il dipendente. Per
tale bagaglio, essendo per l’appunto gratuito, non è previsto alcun rimborso spese. Si chiamerà
invece “bagaglio registrato”, quando o per motivi di superamento dei limiti consentiti o di
ingombro, esso viaggia con lo stesso mezzo usato dal dipendente ma in bagagliaio o in stiva e
comporta per il personale il sostenimento di un costo.
L’art.9, comma 2° lett. a) della L.642/61, quindi a tutto il personale militare destinato isolatamente
presso Delegazioni o Rappresentanze per un periodo di tempo non inferiore ai sei mesi, prevede il
rimborso delle spese effettivamente sostenute dal personale sino ad un peso massimo di 300 Kg per
gli Ufficiali, Kg.150 per i Sottufficiali e Kg.100 per i militari di truppa e riconosce al personale
militare – indipendentemente dal grado- nei casi in cui l’Amministrazione autorizzi per ragioni di
servizio il viaggio in aereo, il diritto ad ottenere il rimborso delle spese del trasporto aereo di una
quota di bagaglio di peso non superiore a kg. 50. Tale quota sarà considerata in detrazione ai limiti
sopra descritti per i restanti bagagli trasportati con altro mezzo.
Analoga tipologia di trasporto è riconosciuta al personale comandato in missione all’estero per un
periodo non inferiore ai sei mesi, L.316/70, art.1 comma 1°.
4.4 Diritto al ricongiungimento del nucleo familiare e rimborso spese.
Qualora, il periodo di permanenza all’estero dovesse superare la previsione di un periodo minimo
di 1 anno, il 3° comma del succitato art.9 della L.642/61 prevede altresì il diritto riconosciuto al
personale di trasferire all’estero il proprio nucleo familiare, con diritto al rimborso delle spese
sostenute per il trasporto del bagaglio delle “persone di famiglia conviventi e a proprio carico” con
l’osservanza dei medesimi limiti di peso correlati al grado del militare in trasferimento.
In correlazione a quanto sopra, la L.316/70, art.1 comma 2° estende tale diritto al personale
comandato in missione all’estero non in regime di L.642/61, per un periodo non inferiore ai 15
mesi, semprechè il ricongiungimento familiare avvenga nei primi dieci mesi dalla data di inizio
della missione.
Il dipendente è tenuto a rilasciare apposita “dichiarazione sostitutiva in atto notorio” attestante le
generalità complete (cognome, nome, data di nascita e relazione di parentela con il capo famiglia)
dei familiari conviventi ed a carico” nonché l’avvenuto trasferimento, sia per l’estero sia per il
rientro in Patria, dei familiari stessi indicando espressamente la data del trasferimento nella località
ed il domicilio sia estero che italiano. Tale dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R.
445/2000, dovrà avere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.
4.5
Imballaggio, presa e resa a domicilio nonché scarico e carico lungo l’itinerario del
bagaglio.
L’art.9, 2° comma della Legge 642/61 riconosce una indennità fissa pari a € 7,746 (Lire 15.000), €
5,164 (lire 10.000) e € 2,582 (lire 5.000), per le spese sostenute per le operazioni di imballaggio e
disimballaggio, presa e resa a domicilio del bagaglio, rispettivamente, del personale militare
ufficiale, sottufficiale e truppa semplice.
4.6 Rimborso delle spese sostenute per il trasporto di mobili e delle masserizie.
Tabelle di tramutamento.
Come previsto all’art. 19 della L. 836/73, al dipendente compete il rimborso, oltre il bagaglio
personale e dei componenti il nucleo familiare e fiscalmente a carico, delle spese sostenute per la
spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e masserizie per non oltre 40 quintali secondo la
tariffa d’ uso applicata. Il predetto prende in esame anche il caso in cui il dipendente effettui il
trasporto dei soli effetti personali (ribadito dalla D.G.U.E. con nota n. 7/4/A.8/67 in data
27.06.1995) o il trasporto dei mobili e delle masserizie per via ordinaria, e stabilisce che, in tale
ipotesi, 1’ Amministrazione, ai fini della determinazione del rimborso spettante al dipendente per le
spese in questione, è tenuta ad effettuare una mera operazione di moltiplicazione dei tre seguenti
fattori:
- quantitativo di peso dei mobili e delle masserizie trasportate entro i limiti massimi consentiti dalla
legge;
- distanza chilometrica - certificata dall’ A.C.I. o dalle Autorità preposte - esistente tra la località di
partenza e quella di arrivo (nel rispetto del “limite di tolleranza” enunciato al paragrafo 2);
- un’indennità ( di importo pari a lire 127/ € 0,0656 o lire 310/ € 0,1600 a seconda che il percorso
sia o non sia servito da ferrovia) fissa, tassativamente stabilita dalla legge, spettante per ciascun
chilometro.
A seguito delle varianti introdotte dall’art. 8 del D.P.R. n° 163 / 2002, il personale trasferito
all’estero può optare, altresì, per il trasporto dei mobili e delle masserizie in una qualsiasi località
nazionale, ove intenda eleggere domicilio, in luogo della sede di servizio all’estero. In tal modo la
materia resta disciplinata dagli artt.19 e 20 della Legge 18/12/1973 n° 836, significando che nel
caso di trasporto sul territorio nazionale, l’interessato potrà usufruire della Ditta eventualmente
convenzionata con l’A.D. o effettuare il trasporto a titolo oneroso. In quest’ultimo caso le spese
sostenute saranno rimborsate dall’Ente amministrativo nazionale che gestisce il personale
interessato.
La legge (art. 19 della L.836/73 modificato e/o integrato dall’art. 8 della L. 417/78), in relazione
alla circostanza che il dipendente richieda ed ottenga dall‘Amministrazione l’autorizzazione ad
effettuare il trasporto per via ordinaria (pur in presenza di un collegamento ferroviario esistente tra
le due località del trasferimento) oppure che il percorso oggettivamente non sia - totalmente e/o solo
parzialmente - servito da ferrovia, determina l’importo dell’ “indennità chilometrica” (quota fissa)
in € 0,0656 (Lire 127) ovvero € 0,1600 (Lire 310) al quintale per chilometro - circolare
n.7189/T.E.B. del 10.05.1985 della Direzione Generale per gli Ufficiali dell’Esercito.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
con nota 69253 del 10.06.2005 ha precisato che il caso in cui la società TreniItalia S.p.A. effettui il
servizio trasporto mobili e masserizie solo “a carro completo” e non “per piccole partite ordinarie”
non possa essere assimilato ad una carenza assoluta di collegamento ferroviario fra le località, con
conseguente diritto degli interessati a vedersi ristorare il servizio di trasporto per la maggiore
indennità al q. per Kg. di € 0,1600 (Lire 310) in luogo di € 0,0656 (Lire 127). E’ stato ritenuto
invece che il dipendente, possa nei casi di specie, legittimamente utilizzare, per il trasporto di
mobili e masserizie, il “carro completo” con diritto al rimborso della spesa sostenuta, su
presentazione dei documenti giustificativi oppure farsi autorizzare all’uso del vettore privato con
diritto al rimborso dell’indennità di € 0,0656 (Lire 127) al q. per Kg.
Tale rimborso è previsto anche per il trasporto di mobili e masserizie dal continente al Regno Unito.
La circolare n. BL/17429/A.9.10 in data 11.10.1988 dell’ Ufficio Centrale del Bilancio e degli
Affari Finanziari, prendendo in esame i casi in cui il trasporto dei mobili e delle masserizie venga
effettuato per via marittima, dispone che l’Amministrazione rimborsi al dipendente le spese
sostenute per il nolo mare nonchè per le sole operazioni portuali connesse necessariamente
all’imbarco/sbarco delle merci, sulla base di quanto indicato sulla polizza “ordinaria” di carico
marittimo e specificato sulla relativa “fiscal copy” oppure, nel caso di una fatturazione del nolo
assai elevata (vds. le polizze di carico “dirette” e/o “combinate” nel paragrafo del trasporto
marittimo), effettui il rimborso delle spese relative alla tratta via mare, procedendo - alla stregua del
trasporto per via ordinaria - mediante l’applicazione dell’ indennità chilometrica alla distanza,
espressa in miglia marittime ed in chilometri terrestri, intercorrente tra la località di consegna e
quella di riconsegna del carico tra vettore marittimo e trasportatore terrestre.
La Direzione Generale per il Personale Militare, con circolare n. DGPMJIV/l2’/049364/A.3 in data
15.04.1999, ha precisato, sulla base della decisione 11. 823 emessa dal Consiglio di Stato in data
23.10.1995, che nei trasporti marittimi intercontinentali non potendosi configurare il viaggio come
trasferimento di due sedi collegate da più tratti di ferrovia separati da almeno un tratto di via
ordinaria, spetta al dipendente il diritto al rimborso delle spese sostenute per il trasporto dei mobili e
delle
masserizie
e
del
bagaglio
previsto
sui
percorsi
non
serviti
da
ferrovia.
Giova rammentare che la legge stessa, però, impone un limite alle suddette procedure di calcolo in
quanto dispone tassativamente che il rimborso spettante al dipendente non potrà in nessun caso
superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata: ossia l’Amministrazione procederà al
rimborso dell’ importo della fattura, (comprensivo di I.V.A.). qualora il medesimo risultasse più
economico rispetto al conteggio in precedenza descritto.
La predetta circolare stabilisce, altresì, che sarà cura dell’ Ufficio liquidatore esprimere un giudizio
di congruità sul prezzo indicato in fattura, utilizzando, in mancanza di altri più specifici, i parametri
adottati per fattispecie analoghe e, conseguentemente, facendo un raffronto con quelli fissati dalla
L. 838/73 relativa al trattamento economico degli Addetti Militari.
Resta del tutto evidente che il Comando / Ente di appartenenza è tenuto, in ogni caso, a rilasciare la
tabella di tramutamento ( o Mod. DP/6553) al dipendente trasferito.
4.6.a Il limite di peso ammesso a rimborso nel trasporto dei mobili e delle masserizie
L’art. 19, 1° comma della L. 836/73 dispone che al dipendente “trasferito” è dovuto il rimborso
delle spese sostenute per la spedizione in piccole partite ordinarie di mobili e delle masserizie per
non oltre 40 quintali e, testualmente recita ”sono salve le disposizioni che consentono il rimborso
di spese per maggiori quantità di bagaglio eventualmente trasportato dal personale militare”. In tale
quantitativo di peso non è, quindi, da ritenersi compreso il quintalaggio degli effetti personali e/o
bagaglio (vedasi paragrafi precedenti).
Il Consiglio di Stato, con parere 115/2001 emesso in data 13.02.2001 dalla III Sezione, ha ritenuto
non rimborsabile il trasporto di mobili e masserizie oltre il limite di 40 quintali, previsto dall’art.7
del D.P.R: 255/1999, tenuto conto, in base alla gerarchia delle fonti, che un D.P.R. non possa
delegare ad una norma di legge (L.836/73).
4.6.b. Accertamento del peso : pesa pubblica
L’art. 19, 7^ comma della L.836/73 stabilisce che nel caso in cui il trasporto di mobili e masserizie
venga effettuato con mezzi diversi dalla ferrovia, il peso degli stessi deve essere accertato da una
pesa pubblica riconosciuta (preferibilmente del luogo di arrivo) e documentato con regolare bolletta
(non sostituibile da un atto sostitutivo di notorietà). All’uopo si precisa che l’Ufficio Centrale del
Bilancio ed Affari Finanziari, con Circolare BL/3/10430/A.9.10. del 19.01.98 ha precisato che
laddove tra le località interessate al trasferimento esista un collegamento per via ferroviaria, il
dipendente è tenuto ad accertarsi, prima di effettuare il trasporto per via ordinaria, che sussista la
possibilità di ottenere la prescritta bolletta della pesa pubblica, in assenza della quale nessun altro
documento può essere ritenuto valido ai fini del rimborso e che la bolletta rilasciata da una Ditta
privata può essere accettata dall’A.D. solo nel caso in cui, non sussistendo un collegamento per
linea ferroviaria, manchino del tutto pese pubbliche nel luogo di partenza, di arrivo e lungo
l’itinerario percorso. Nel caso ricorrano le ipotesi di impossibilità sopra descritti, il dipendente
dovrà allegare l’originale del talloncino, rilasciato dalla ditta privata, ed una dichiarazione, resa ai
sensi dell’art.485 del C.P., attestante l’impossibilità di produrre la bolletta della pesa sopra descritta
per mancanza di pese pubbliche o riconosciute come tali sia nella località di arrivo, sia nella località
di partenza, sia nelle località intermedie al percorso; infine, dovrà attestare che il peso, risultante dal
talloncino rilasciato dalla ditta privata, corrisponda al peso dei mobili e delle masserizie
effettivamente trasferiti.
4.6.c Dichiarazione di distanza tra le sedi
Nel trasporto per via ordinaria, tale dichiarazione viene rilasciata dall’A.C.I. o, in alternativa,
dall’Autorità Consolare e contiene la distanza chilometrica tra il domicilio di partenza e quello di
destino.
Nel caso di trasporto marittimo deve indicare la distanza chilometrica tra il domicilio di partenza ed
il porto di imbarco e tra il porto di sbarco ed il domicilio di arrivo, mentre la distanza tra il porto di
imbarco e quello di sbarco, espressa in miglia marine o in chilometri, deve risultare dalla
dichiarazione della Capitaneria di Porto (Nolo Mare).
4.6.d. Anticipazione
L’Ufficio liquidatore può concedere, su istanza dell’interessato, un’anticipazione pari al 50% di
quanto spettante per la tratta fra la località di partenza e quello di destinazione e per il peso
ipotizzato presuntivamente dal trasportatore. Il dipendente trasferito, si impegnerà formalmente ad
inviare entro massimo tre/quattro mesi la documentazione probatoria per la liquidazione del
trasporto mobili e masserizie, pena il recupero in un’unica soluzione della somma anticipata. Ai fini
del rilascio dell’anticipazione, il dipendente dovrà riprodurre all’ufficio liquidatore dell’U.A.S. la
tabella di tramutamento rilasciata dall’Ente di appartenenza in territorio nazionale (per i movimenti
per l’Estero) o dalla Rappresentanza estera (per i movimenti di rientro definitivo in Patria), il
dispaccio di trasferimento e/o ordine di missione, n.3 o più preventivi di spesa redatti su carta
intestata da diverse ditte di trasloco sulla base dei quintali presuntivamente da trasportare ed infine
eventuale autorizzazione al trasporto per via ordinaria rilasciata dal Comando/Ente di appartenenza,
qualora i percorsi siano serviti da linea ferroviaria. L’importo dell’anticipo darà trascritto sul
frontespizio della tabella di tramutamento (mod. DP/6553).
4.6.e Fatturazione
L’ originale della fattura della Ditta di trasporto a cui il personale ha affidato il servizio di trasporto
dei mobili e delle masserizie, debitamente quietanzata e firmata in maniera chiara e leggibile da
soggetto abilitato ad impegnare la ditta nei rapporti contrattuali esterni, dovrà indicare:
- le generalità dell’interessato;
- la natura del trasporto internazionale;
- l’importo per il solo trasporto con esclusione di qualsiasi onere accessorio, dato che
l’Amministrazione corrisponde al dipendente un rimborso forfetario per le spese di imballaggio,
presa e resa a domicilio o lungo l’itinerario in base alla sola circostanza che abbia effettivamente
trasportato i mobili e le masserizie.
A tal proposito, si ritiene opportuno precisare che, nel caso di trasporti marittimi internazionali, la
fattura dovrà indicare il costo del trasporto per via ordinaria dalla località di partenza a quella di
imbarco, (o a quella in cui i mobili e le masserizie vengono consegnati al vettore marittimo), il
costo effettivo del nolo mare, il costo del trasporto per via ordinaria dalla località di sbarco (o da
quella in cui avviene la riconsegna dei mobili e delle masserizie da parte del vettore marittimo)
fino alla località di destinazione;
- il quintalaggio trasportato suddividendo quello relativo ai mobili e alle masserizie (40 quintali) da
quello complessivamente spettante per il bagaglio personale e per i componenti del nucleo
familiare conviventi ed a carico del capofamiglia;
4.6.f. Elenco dei documenti da produrre per aver diritto al rimborso spese relative al
trasporto dei mobili e delle masserizie
In relazione a tutto quanto precede, il dipendente che intenda ottenere il rimborso delle spese
sostenute per il trasporto del mobili e delle masserizie da o per l’estero dovrà, rispettivamente,
inoltrare - tramite lettera di trasmissione del Comando/Ente di appartenenza — all’ Ufficio
Amministrazioni Speciali o all’ Ente/Comando di appartenenza la sottonotata documentazione,
firmata per esteso a margine “per presa conoscenza” e corredata da un’istanza di rimborso conforme
al modello allegato n. 2:
-
dispaccio di trasferimento (L.642/6l) e/o ordine di missione (R.D. 941/26);
-
tabella di tramutamento (mod. DP/6553), rilasciata in caso di trasporto dei mobili e delle
masserizie per l’estero dall’Ente/Comando di appartenenza in territorio nazionale o, in caso
di rientro dall’estero dall’Organismo o Rappresentanza Estera;
-
autorizzazione al trasporto dei mobili e delle masserizie per via ordinaria, quando il percorso
sia servito da ferrovia, rilasciata per o dall’estero, rispettivamente, dagli stessi Comandi di
cui al precedente alinea;
-
fattura originale della Ditta che ha effettuato il trasporto (contenente le indicazioni riportate
al punto 9 della presente circolare). Qualora la fattura risultasse emessa in lingua straniera
dovrà essere munita della relativa traduzione in lingua italiana;
-
fotocopia del libretto di circolazione degli automezzi della ditta che hanno effettuato il
trasporto;
-
elenco analitico dei mobili e delle masserizie trasportati (‘packing list” o distinta dei colli);
-
copia del contratto di locazione stipulato nella sede di servizio all’estero, da cui si possa
evincere con chiarezza se l’alloggio sia o meno ammobiliato o se parzialmente ammobiliato,
al fine di acquisire un ulteriore elemento valutativo della congruità del peso dei mobili e
delle masserizie trasportati. Nel caso sia redatto in lingua straniera, dovrà essere munito
della relativa traduzione in lingua italiana;
-
talloncino originale di pesa rilasciato da una pesa pubblica o, pesa privata. Nel caso venga
utilizzata una pesa privata, l’interessato dovrà corredare il talloncino con:
• fattura o ricevuta fiscale di quanto pagato per l’effettuazione dell’ operazione di pesatura;
• apposita dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 485 del c.p., attestante l’irreperibilità della
pesa pubblica nel luogo di partenza, di arrivo o lungo il percorso (come da modello
allegato n. 3);
-
bolla originale della dogana (o D.A.U.) per i Paesi che non aderiscono alla Unione Europea;
-
lettera di vettura internazionale (o C.M.R.) per i Paesi aderenti alla Comunità Europea;
-
dichiarazione di distanza tra le sedi rilasciata dall’ A.C.I. (per il territorio nazionale) o
dall’Autorità Consolare/Diplomatica (per il territorio estero), relativa alla distanza
chilometrica tra il domicilio di partenza e quello di destinazione;
-
dichiarazione sostituiva di atto notorio (come da fac-simile in allegato n. 4) da produrre
unitamente a fotocopia del documento di identità del dichiarante, attestante:
il domicilio all’estero e/o la residenza/il domicilio in Italia;
la data di trasferimento presso il domicilio nella località estera e/o presso la residenza al
domicilio nella località italiana;
il nucleo familiare convivente ed a carico del capo famiglia;
la data di inizio e termine del trasporto dei mobili e delle masserizie e che i documenti
esibiti sono autentici e corrispondono esattamente alla reale entità, modalità e tempistica
del trasporto effettuato;
che, ai sensi dell’art. 20 della L. 836/73, esclude, ai fini del rimborso delle spese sostenute
per l’imballaggio, per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo il
percorso, il quintalaggio della merce da non includere fra le masserizie o il normale
arredamento di un’abitazione (autovetture, motocicli, scorte di viveri e combustibili, ecc.);
Nel caso di trasporto marittimo, deve essere inoltre allegata:
-
polizza ordinaria di carico marittimo, in originale;
-
fattura del contratto marittimo ( o la “fiscal copy” ) rilasciata per copia conforme
all’originale del responsabile della ditta di trasporto, da cui sia possibile evincere il costo dei
nolo mare corrisposto alla società di navigazione e le eventuali spese sostenute per le
operazioni portuali o biglietto cui è evidenziato il costo del traghettamento del mezzo di
trasporto utilizzato (da e per l’isole);
-
dichiarazione della distanza, espressa in miglia marine (oppure in chilometri), intercorrente
tra il porto di imbarco e quello di sbarco rilasciata dalla Capitaneria di Porto, quando la
consegna e/o il ricevimento dei mobili e delle masserizie avviene in località portuali;
-
dichiarazione della distanza rilasciata dall’ A.C.I. o dall’Autorità Consolare dalla località di
partenza alla località di consegna al vettore marittimo e dalla località di ricevimento alla
località di destinazione, quando tali operazioni vengano effettuate in luoghi non coincidenti
con località portuali.
Nel caso di trasporto con peso in eccedenza rispetto al limite stabilito dalla normativa in vigore:
Nel caso in cui il peso trasportato risulti superiore a quello stabilito dalla normativa in materia,
l’interessato dovrà presentare anche i seguenti documenti:
-
copia conforme all’originale della fattura relativa al peso trasportato in eccedenza, rilasciata
da soggetto abilitato ad impegnare la ditta di trasporto nei rapporti contrattuali esterni;
-
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. come da modello allegato n. 4, attestante che il
costo relativo all’eccedenza di peso trasportato non è stato addebitato sulla fattura presentata
all’Amministrazione per il rimborso delle spese in questione.
L’Amministrazione prima di procedere al rimborso delle spese in esame, oltre a richiedere alle
competenti Agenzie della Dogana conferma dell’avvenuto transito dei mobili e delle masserizie,
si riserva la facoltà di effettuare controlli, qualora ritenuti necessari, sulla restante
documentazione presso gli Organi competenti (ad es. Camera di Commercio, Società di
Navigazione, ecc…).
5. VIAGGI DI SERVIZIO
5.1 Generalità
Al personale militare destinato isolatamente presso Delegazioni o Rappresentanze Internazionali,
durante l’espletamento delle proprie funzioni, qualora sia comandato in missione o nell’ambito del
medesimo Stato estero di destinazione, o in altro Stato estero ovvero in Patria, spetta il trattamento
di missione disciplinato da:
-
R.D. 03.06.1926 n°941 concernente “Indennità al personale dell’Amministrazione dello
Stato, incaricato di missione all’estero;
-
Legge del 08.07.1961 n° 642 e successive modificazioni sul “Trattamento economico del
personale dell’Esercito, della Marina Militare, dell’Aeronautica Militare destinato
isolatamente all’estero presso Organismi Internazionali”;
-
D.P.R. 31.03.1971 n°286 concernente “Semplificazioni delle procedure previste dagli artt. 2
e 3 del Decreto Luogotenenziale 21.08.45 n°540”, riguardante le indennità al personale
dell’Amministrazione dello Stato incaricato di missione all’estero;
-
Circolare del Ministero del Tesoro n°51 del 24.07.1990 riguardante “Il Trattamento
economico di missione all’estero in vigore dal 1° Luglio 1990”;
-
la Legge 18.12.1973 n°836;
-
la Legge 417/78;
-
Legge n° 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006);
-
Circ. SMD-F-001 – Ed. 2003 – Spese di funzionamento degli Organismi Internazionali
destinatari di fondi sui capitoli di Cooperazione Internazionale.
-
Legge 04 Agosto 2006 n. 248;
Le missioni svolte nell’ambito dello Stato Estero di residenza o in altro Stato estero trovano
specifica regolamentazione, mentre, per quanto attiene le missioni dall’Estero in Patria, la delibera
della Corte dei Conti n.1385 del 10.11.83 ha esteso le normative vigenti in tema di trattamento
economico relativo alle missioni nazionali.
Innanzitutto, va rilevato che, in linea di principio, nel periodo di missione resta impregiudicato il
riconoscimento degli assegni di sede
Al suddetto trattamento si aggiunge il riconoscimento del :
- rimborso delle spese di viaggio;
- indennità di missione estera secondo le tabelle dei rispettivi Stati esteri ed opportunamente ridotte
secondo i principi descritti a seguire.
Le misure delle diarie sono state ridotte a decorrere dal 04/07/2006 del 20% con riferimento alle
diarie di cui all’allegato B dell’art. 28 della legge 248/06.
5.2 Rimborso delle Spese di viaggio
Quanto al rimborso delle spese di viaggio, ad esclusione delle sole missioni svolte in Patria, per cui
per l’appunto valgono le norme sulle missioni nazionali, al personale inviato in missione all’estero,
non compete, alcun rimborso dei pasti.
Per quanto attiene l’uso del mezzo di trasporto, il principio generale è quello per cui il mezzo
pubblico di cui servirsi sarà quello usuale per la copertura della tratta e contemporaneamente più
economico.
In base a quanto sopra, pertanto, il raggiungimento di sedi estere intercontinentali sarà conseguibile
a mezzo aereo senza alcuna preventiva autorizzazione. Ove però la località possa essere raggiunta
in ferrovia ma esigenze di servizio rendano necessario l’uso del mezzo aereo, l’Organo che emette
l’ordine di missione dovrà corredare l’ordine medesimo delle giustificazioni al ricorso al mezzo di
locomozione più oneroso con la seguente indicazione : “ esigenze particolari di servizio rendono
necessario l’uso del mezzo aereo”.
Si rinvia al para 5.6.f per le specifiche sul rimborso delle spese di viaggio.
Per quanto attiene il rimborso delle spese d’albergo sostenute per le missioni estere è riconosciuto
il rimborso a tutto il personale della Categoria d’albergo (4 stelle), mentre non è ristorabile il
pernottamento in albergo di lusso (5 stelle).
Ai fini del rimborso del pernotto, il personale dovrà esibire la regolare fattura o ricevuta fiscale. Per
le fatture, dalle quali non si possa evincere la categoria di appartenenza dell’albergo, è necessario
allegare la dichiarazione probatoria della Rappresentanza Diplomatico-Consolare accreditata presso
il Paese estero in cui la missione si è svolta, attestante la corrispondenza dell’albergo alla scala di
categorie riconosciute in Patria.
Oggetto del rimborso della fattura d’albergo resta solo la pura e semplice locazione della camera
singola, con esclusione di ogni eventuale spesa accessoria. In caso di utilizzo di camera doppia o
matrimoniale per indisponibilità dell’albergatore, questi dovrà dimostrare in fattura che è stata in
ogni caso applicata la tariffa prevista per la stanza singola.
Desta cenno di merito la prassi della prenotazione alberghiera per il tramite degli Organismi
nazionali accreditati all’estero: Bilandife in tal caso si è pronunciata in senso favorevole, purché a
servizio fruito, l’albergo rilasci regolare fattura intestata direttamente al personale in missione.
Nel caso del tutto eccezionale, che la prenotazione alberghiera – effettuata direttamente
dall’interessato, dopo il rilascio del certificato di viaggio - debba essere successivamente disdetta
per motivi di servizio e con onere sostenuto dall’interessato, potrà di volta in volta, esaminarsi
l’eventualità di procedere al relativo rimborso, da documentarsi con regolare fattura, in relazione
alle singole fattispecie. Ne consegue in ogni caso la raccomandazione ad evitare la prenotazione
presso quegli alberghi che richiedano tassativamente la corresponsione di un anticipo in denaro alla
prenotazione (non previsto, in termini espliciti, da alcuna normativa).
Il rimborso delle spese d’albergo comporta una decurtazione della diaria di missione di un terzo
dell’indennità giornaliera di base, prevista per il Paese di missione.
5.3 Missioni nel Paese estero di residenza
Per le missioni svolte nell’ambito dello Stato estero ove il personale è stato destinato in L.642/61, è
dovuto:
- l’A.L.S.E. e l’I.S. per intero;
- il rimborso delle spese di viaggio;
- la diaria di missione all’estero ridotta al 25%. La suddetta diaria osserverà l’ulteriore decurtazione
di 1/3 in caso di presentazione di fatture d’albergo a rimborso;
- il rimborso del 10% del costo del biglietto ferroviario/marittimo e del 5% del costo del biglietto
aereo.
5.4 Missioni da Paese estero ad altro Paese estero
Quanto alle missioni estere in Paese diverso da quello di destinazione estera, è dovuto:
- l’A.L.S.E. e l’I.S. per intero;
- il rimborso delle spese di viaggio;
- la diaria di missione all’estero ridotta al 50%. La suddetta diaria osserverà l’ulteriore decurtazione
di 1/3 in caso di presentazione di fatture d’albergo a rimborso;
- il rimborso del 10% del costo del biglietto ferroviario/marittimo e del 5% del costo del biglietto
aereo.
5.5 Missioni dal Paese in Italia e viceversa
Le missioni di servizio compiute in Patria trovano regolamentazione nella vigente normativa sulle
missioni nazionali, fermo restanti le disposizioni contenute nell’art.6 della L.642/61. L’applicazione
della normativa nazionale è stata ritenuta ammissibile dal Consiglio di Stato con il parere 43/90 del
23.01.1990. In base a quanto sopra, il personale in L.642/61 comandato in missione in Patria per
motivi nazionali ha diritto a:
a) – retribuzione dell’A.L.S.E. e dell’I.S. in misura intera durante i giorni di viaggio di andata e
ritorno ed i primi dieci giorni di missione e ridotti al 50% per il periodo successivo e sino ad un
massimo complessivo di 50 giorni. La riduzione non si applica per il personale comandato (non
chiamato) a prescindere dalla località e quindi anche in patria, per ragioni di servizio, connesse
ad esclusive esigenze della NATO(circ. BL/5C/17936/M.3.1. in data 18/11/97 di BILANDIFE);
b) – il rimborso delle spese di viaggio con la relativa maggiorazione fissa per le spese accessorie,
riferite ai mezzi di trasporto ed alle classi di viaggio previste per le missioni estere;
c) – il rimborso delle spese per pasti, pernottamento, per l’utilizzo dei mezzi pubblici e
taxi/autonolo nei casi consentiti per il trasferimento/raggiungimento da e per la stazione
aeroportuale, stazione ferroviaria e marittima alla sede di missione.
d) - l’indennità di trasferta, per missioni non inferiori alle 4 ore, prevista dall’art.1 c°1 della
L.417/78 e regolamentata dalla L.23.01.1991 n°21 e successive modificazioni che prevede:
per il personale non dirigente la corresponsione di :
una diaria oraria pari al 100% per missioni di durata compresa tra le 4 e le 8 ore (a causa
della mancata maturazione al diritto di un pasto);
di una diaria oraria ridotta al 40%, in caso di presentazione di ricevute d’albergo o di
ristoranti;
di una diaria oraria/giornaliera ridotta al 60% per missioni di durata superiori alle ore 8,
con vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione;
al personale, che non abbia possibilità, per comprovate esigenze di servizio di
consumare pasti o pernottare nella località di missione, compete l’indennità di missione
nella misura intera. Sul certificato di viaggio deve essere apposta specifica dichiarazione
in tal senso, a firma dell’Autorità che ha disposto il servizio. In alternativa, ai sensi del
comma 6 art. 7 del D.P.R. 163 del 13 Giugno 2002, tale personale può inoltrare richiesta
di rimborso del 100% del massimo rimborsabile per i pasti non fruiti per comprovate
esigenze connesse al servizio e di cui si fosse maturato il diritto.
per il personale dirigente, ai sensi del D.L. 27.12.89 n.413 art.1 c.4, integrato dalla
L.28.03.97 n° 85 art.5 c.1, la corresponsione di :
una diaria oraria pari al 100% per missioni di durata compresa tra le 4 e le 8 ore (a causa
della mancata maturazione al diritto di un pasto);
di una diaria giornaliera/oraria ridotta a 2/3, in caso di presentazione della fattura di
albergo per pernotto;
di una diaria giornaliera/oraria ridotta a 1/2 in caso di presentazione di fattura di
ristorante per rimborso pasto/i;
di una diaria giornaliera/oraria ridotta al 40% in caso di presentazione sia di fatture
d’albergo per pernotto che di ristorante per rimborso pasto/i;
di una diaria giornaliera/oraria ridotta al 60% in caso vitto e alloggio a carico
dell’Amministrazione.
e) – il rimborso del 10% del costo biglietto ferroviario/marittimo e del 5% del costo del biglietto
aereo.
Costituisce documento giustificativo della spesa dei pasti – ammessi solo nel territorio
metropolitano - anche lo scontrino fiscale analitico (riportante cioè natura, qualità e quantità dei
pasti), purché sia accompagnato da dichiarazione autocertificativa dell’interessato che riporti il
proprio codice fiscale, fornisca le motivazioni ed attesti l’impossibilità, dichiarata anche
verbalmente dall’esercente, di stampare i dati identificativi sul predetto documento.
La regolamentazione appena descritta vale esclusivamente per le missioni dal Paese estero in Italia
e viceversa su disposizione di Superiori Autorità Nazionali. Giova, infatti, all’uopo, ricordare la
Circolare del Ufficio Centrale del Bilancio prot. BL/II/2/17239 del 15.12.2000 che non ha ritenuto
configurabile l’applicabilità dell’art.6 comma 1 della L.642/61 (riduzione dell’A.L.S.E. e dell’I.S.
dopo i primi 10 giorni) nei confronti del personale, che, destinato isolatamente presso Organismi
Internazionali (NATO, ONU), venisse da questi comandato a prestare servizio temporaneo a
Bagnoli (NA) o altre dislocazioni NATO in Italia. In questi casi, essi manterrebbero il diritto alla
fruizione integrale di A.L.S.E. e I.S. in quanto “non richiamati in Patria per volere nazionale e/o
trattenutivi allo scadere della licenza ordinaria” ma per l’appunto comandati da un Organismo
Internazionale per ragioni connesse ad esclusive esigenze della NATO. Il trattamento di missione,
in tal caso, resta a totale carico dell’Organismo sopranazionale ordinante.
5.6 Spese connesse alle missioni effettuate in valuta diversa dall’Euro
Nel caso di rimborso delle spese di viaggio e di albergo sostenute dal personale in missione
all’estero in valuta diversa dall’Euro, dovrà essere adottato il tasso di cambio reale della
giornata, cristallizzato nel momento della emissione della fattura o del titolo di viaggio.
Non sono ammessi oneri, a carico di Bilancio, connessi a spese di cambio.
5.7 Titoli di viaggio
Le spese di viaggio, per i servizi compiuti nell’interesse della NATO, non devono essere poste a
carico del bilancio nazionale.
L’art.12 comma 1° Legge 836/73 prevede, tassativamente, per il rimborso della spesa, l’esibizione
degli originali dei titoli di viaggio. A tale riguardo il Ministero del Tesoro, con nota del 30.03.1982,
ha specificato che l’unico documento dimostrativo e giustificativo delle spese di viaggio sostenute è
il biglietto di viaggio (corredato per il trasporto aereo delle relative carte d’imbarco).
5.7.a Furto - Smarrimento
In caso di furto del biglietto, la relativa spesa può trovare rimborso dietro presentazione di istanza
dell’interessato. A tale istanza dovrà allegarsi copia della denuncia all’Autorità di Polizia e, per
quanto attiene il rimborso di biglietti del personale familiare al proprio seguito, dovrà anche
allegarsi la dichiarazione degli Enti certificativi dalla quale risulti la presenza dei predetti nella sede
estera di servizio del dipendente.
In caso di smarrimento del biglietto aereo, è ammesso il rimborso del biglietto smarrito, dietro,
però, presentazione dell’”attestazione del volato” rilasciata dalla Compagnia Aerea con cui
l’interessato ha volato e dietro presentazione della denuncia di smarrimento del biglietto aereo/carta
d’imbarco. Pertanto, l’interessato dovrà inoltrare, alla Compagnia di volo che ha emesso il biglietto
aereo :
- la richiesta di “attestazione del volato”;
- dettagli del volo (numero di volo e data di partenza);
- copia del documento di identità.
5.7.b Mezzo proprio
La Direzione Generale degli Armamenti Terrestri – UGCT, con foglio prot. 02/8/21/15.15.3 del
04.01.2006, nel rappresentare la decadenza, a far data da 01/01/2006, della copertura assicurativa
“Kasko ed infortuni conduttori” a favore dei dipendenti civili e militari che utilizzino un’autovettura
privata per adempimenti di servizio (attiva tra l’altro solo per il territorio nazionale), ha ribadito che
… “non possono più essere concesse autorizzazioni all’uso del mezzo proprio per l’espletamento di
servizio in missioni fuori sede.”
Premesso quanto sopra, qualora il personale in servizio all’estero, per il raggiungimento della sede
di missione in territorio nazionale, dovesse comunque fare uso di mezzo proprio non autorizzato,
solleverà l’Amministrazione Difesa dai rischi di infortunio in relazione all’uso del mezzo proprio e
verrà ristorato della spesa nei limiti del costo del biglietto ferroviario per la classe consentita a
tariffa d’uso. Pertanto, in tal caso il militare curerà di completare la documentazione di spesa
profferta all’Amministrazione con apposita dichiarazione dell’Ente Ferroviario o Agenzia di
Viaggio autorizzata, da cui si evinca il costo del biglietto del treno a tariffa di servizio per la classe
consentita.
5.7.c Biglietti elettronici
L’Ufficio Centrale del Bilancio con foglio prot. BL/II/2/12253 del 06.06.2003 in accordo altresì con
la Circolare del M.A.E. 643/3797 del 06.06.2003, in considerazione che il ricorso all’uso di internet
è prassi quotidiana e data la indubbia economicità dei “biglietti elettronici” rispetto al “titolo di
viaggio originale” acquisito presso le normali agenzie di viaggio, ha espresso parere favorevole in
merito all’ammissibilità del biglietto elettronico, quale documento probatorio, per il successivo
rimborso, da parte dell’Amministrazione, sotto la condizione essenziale che esso sia corredato della
“fattura elettronica” (scaricata da internet) e della carta di imbarco, attestante l’avvenuto viaggio.
Ai fini del contenimento dei costi è sempre preferibile la prenotazione del biglietto a/r, con
l’eventuale successivo annullamento del viaggio di ritorno ed utilizzo del medesimo per esigenze di
carattere privato.
5.7.d Tasse di agenzia
PERSOMIL ha disposto l’ammissibilità al rimborso della cosiddetta “distribution charge”, nel
limite di 5,00 euro, per i biglietti aerei e/o navali afferenti i viaggi nazionali e nel limite di 10,00
euro, per i biglietti aerei e/o navali su scala internazionale. A tal fine l’interessato deve presentare:
a) attestato / ricevuta dell’agenzia viaggi da cui si evinca il costo del diritto di agenzia;
b) una dichiarazione attestante i motivi dell’acquisto del biglietto aereo o navale presso reti o
strutture diverse da quelle previste dalle convenzioni stipulate dall’A.D. (es.: maggiore economicità
rispetto alle Compagnie convenzionate con l’A.D., mancanza di tratte aeree da parte delle
Compagnie convenzionate, motivate esigenze di servizio).
In atto l’U.A.S. si avvale di:
- Agenzia Carlson Wagon Lit, che applica sul servizio di biglietteria, € 3,00 per i voli nazionali ed €
5,00 per i voli internazionali a titolo di “distribution charge”.
- Agenzia Plaza che al momento non applica il costo della distribution charge.
5.7.e Autonolo ed uso del taxi
a) – Per i viaggi di servizio all’estero l’uso dell’autonolo e del taxi ha carattere eccezionale e deve
essere sempre preventivamente autorizzato dall’Autorità che emette il certificato di viaggio,
con provvedimento motivato da allegare allo stesso ordine di missione.
In particolare, ai fini dell’autorizzazione all’uso del taxi, occorre che si verifichino entrambe
le seguenti condizioni:
- vi sia una particolare necessità di coprire con celerità il percorso necessario per raggiungere
il luogo di missione;
- non esista alcun collegamento urbano diretto e/o alcun altro collegamento con mezzo
pubblico.
Ai fini dell’autorizzazione all’uso dell’autonolo è necessario che si configurino tutte le
seguenti condizioni :
- non risulti possibile alloggiare presso la località di missione;
- l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o
tali servizi manchino del tutto;
b) – per i viaggi di servizio dall’estero in Italia e viceversa, per il periodo trascorso nel territorio
metropolitano, è ammesso, se più conveniente, il rimborso dell’uso del taxi – autonolo, senza
particolari formalità, per il movimento da e per la stazione aeroportuale/ferroviaria/marittima
ed il luogo di missione.
5.7.f uso del mezzo: aereo-nave-treno-mezzo privato e rimborso spese
Ai sensi dell’art. 1 comma 216 della recente Legge 23.12.2005 n° 266 (Legge Finanziaria 2006),
che ha abrogato il quinto comma dell’art.12 della L.836/73, è consentito il rimborso delle spese di
viaggio in aereo, nei limiti di spesa per la classe economica, a prescindere quindi da ogni ordine e
grado.
Nella scelta del vettore aereo, la 6^ Variante alla Circolare dell’Ufficio Centrale del Bilancio prot.
BL/II/17514/M.3.1. del 15.11.99 prevede che, a meno di specifiche ed inderogabili esigenze, dovrà
darsi precedenza alla Compagnia operante nell’ambito della Comunità Europea che, a parità di
condizioni, offre le tariffe più convenienti per l’Amministrazione Difesa, sopprimendo, in tal modo,
il precedente disposto che intendeva dare precedenza alla Compagnia Alitalia.
Ai fini del rimborso, è richiesta la presentazione del biglietto aereo ovvero della documentazione
elettronica riportata al para 5.7.c, corredati delle relative carte d’imbarco.
Nel caso che il vettore utilizzato sia il treno è ammesso, dietro presentazione del documento
rappresentativo di spesa, il rimborso del biglietto ferroviario di 1^ classe nonché il rimborso del
vagone letto a comparto singolo, in alternativa alla sosta intermedia per tratte superiori ai Km.800 e
dopo gli ulteriori Km.600.
Si rinvia a quanto riportato nel paragrafo 5.7.b. per quanto attiene il rimborso delle spese connesse
all’uso del mezzo privato su territorio nazionale.
5.7.g
Estensibilità del rimborso forfetario
In occasione di missioni nel territorio metropolitano, è ammesso, su richiesta dell’interessato, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 163/2002 e dall’art.46 comma 9 D.P.R. 164/2002, la
possibilità di corrispondere, nei confronti del personale militare, in alternativa al trattamento
economico di missione (diaria) e in sostituzione di tutte le spese, fatta eccezione per quelle di
viaggio, un rimborso forfetario di 100,00 euro per ogni 24 ore di missione effettuate.
5.8 Missioni connesse a licenze di fine-settimana – gg. di viaggio per licenze
La Direzione Generale per il Personale Militare, con la circolare n° DGPM/IV/2/158214/10/C-43
del 21.12.1999, ha previsto la rimborsabilità delle spese di viaggio connesse a licenze di breve
durata (non superiori a 5 giorni) in Patria in occasione di incarichi di missione in campo nazionale e
sempre sotto l’esplicita condizione che ciò non comporti alcun aggravio economico per
l’Amministrazione Difesa. Ne deriva che il personale destinato, isolatamente, all’estero in L.642/61,
ha la possibilità di accodare, ai giorni di missione in campo nazionale (ovvero far precedere i giorni
di missione), dei giorni di licenza fino ad un massimo di 5 per ogni licenza. A tal fine l’Autorità
preposta all’emanazione del foglio di viaggio, all’atto del rilascio del documento di invio in
missione dovrà annotare, nell’apposito spazio “Annotazioni”, previsto in calce al certificato
medesimo, che al personale comandato in missione è stata concessa, in connessione alla missione,
una licenza di breve durata di giorni ____ (non superiore a 5) decorrenti dal ____ al _____. Inoltre,
il certificato di viaggio dovrà essere corredato della prevista “dichiarazione di esonero di
responsabilità nei confronti dell’Amministrazione, nonché l’assenza di un maggiore onere ovvero
la sussistenza di una convenienza economica per l’Amministrazione”, ad esempio quando il
personale usufruisce di tariffe agevolate, o la licenza “comporta una minore durata della missione a
carico dell’A.D”.
Il medesimo principio vale nell’ipotesi del fine-settimana (sabato-domenica) connessi
all’espletamento di una missione in campo nazionale (es. inizio missione lunedì o termine il
venerdì). Il personale, infatti, durante il fine settimana, risulta libero dal servizio ed è legittimato,
una volta conclusa l’attività settimanale in sede, a recarsi in una diversa località anche fuori del
presidio, sempre che ciò non comporti alcun aggravio per l’A.D. Ne consegue che il personale, ad
esempio, comandato in missione per il successivo lunedì, usufruirà del biglietto di viaggio con
partenza il venerdì - fine-operazioni - in luogo della domenica. Ovvero il personale che completa la
propria missione in campo nazionale di venerdì usufruirà del biglietto di viaggio più conveniente
durante il fine-settimana purché si possa presentare, sul luogo di lavoro estero, per l’orario
consueto. Naturalmente non potranno essere allegate ricevute di albergo o di ristorante nei giorni
non strettamente corrispondenti a quelli di missione.
5.9. Ritenute fiscali previdenziali – Add.le Regionale e Comunale
Il trattamento economico del personale in missione estera osserva un particolare regime di
imposizione fiscale e previdenziale.
Occorre innanzitutto distinguere, nelle voci che concorrono a formare il reddito percepito dal
personale in missione estera e/o destinato isolatamente all’estero ai sensi della L.642/61, il
trattamento economico ordinario ed eventuale metropolitano da quello ordinario derivante da
missioni estere.
Il trattamento economico metropolitano è soggetto ad IRPEF ed è a totale carico del percipiente.
Il trattamento economico di missione estera, ai sensi dell’art.48 comma 8 del T.U.I.R.,
è
soggetto ad IRPEF solo per la quota del 50% dell’indennità di base (A.L.S.E.), mentre va esclusa
dall’imposizione fiscale l’Indennità Speciale (I.S.), prevista dall’art. 3 della Legge 642/61, in
quanto la stessa è da considerarsi una maggiorazione dell’ALSE e pertanto non concorre a formare
reddito da lavoro dipendente.
L’art.5 del D.Lgs. 02.09.1997 n° 314 prevede una esenzione per le trasferte e le missioni fuori del
territorio comunale pari a € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 al giorno per le trasferte all’estero, al
netto dei rimborsi spese. (La stessa norma all’art.7 prevede, nel caso di rientro dall’estero,
l’assoggettabilità dell’indennità di prima sistemazione, di trasferimento (Legge 100/2001) nella
misura del 50% per il primo anno di percepimento e fino ad un massimo di € 4.648,00).
Tuttavia, in relazione alla circostanza per cui le indennità di missione estera sono già al netto delle
ritenute fiscali (art.1 del D.P.R. 31.03.1971 n° 286), ne deriva che gli emolumenti percepiti
dall’interessato è come se fossero stati già tassati e che gli assegni percepiti costituiscono la quota
netta di spettanza dell’interessato.
La procedura cosiddetta di “lordizzazione” consiste, quindi, in una procedura contabile per mezzo
della quale, partendo a ritroso dalla quota assoggettabile (50% A.L.S.E. al netto delle quote esenti)
del netto spettante all’interessato, come da determinazione stipendiale del trattamento economico
estero, si ricostruisce l’emolumento al lordo delle ritenute fiscali (imponibile IRPEF). Quindi la
differenza di importo tra il reddito così lievitato e la determinazione stipendiale di partenza
costituisce l’IRPEF, da porre a carico dello Stato sul pertinente capitolo di bilancio.
In sede di conguaglio l’interessato non percepirà né dovrà versare alcunché, sia in caso di segno
positivo che negativo del medesimo conguaglio: ciò in quanto il rapporto impositivo ha coinvolto
direttamente l’A.D. e sarà con essa che il conguaglio direttamente opererà.
In fase di comunicazione annuale del conguaglio delle indennità percepite durante l’anno, si renderà
necessario effettuare una doppia distinta comunicazione di conguaglio, una relativa agli emolumenti
metropolitani, per i quali il conguaglio è a carico dell’interessato, ed una relativa alle indennità di
missione estera per le quali il conguaglio opera direttamente con lo Stato e non ha alcuna
ripercussione reale nei confronti dell’interessato.
Gli articoli 1 e 50 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n°446 e successive modificazioni, hanno istituito
rispettivamente, l’I.R.A.P. ( che resta a carico dello Stato) e l’Addizionale Regionale all’I.R.Pe.F.
(a carico del dipendente), mentre l’art.1 del D. Lgs. 28.09.1998 n° 360 e successive modificazioni,
ha istituito l’Addizionale Comunale all’I.R.Pe.F.
Un recente chiarimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha precisato che alle
Addizionali Regionali e Comunali
non è applicabile il procedimento su riportato della
lordizzazione; per cui l’esazione resta, pertanto, a totale carico del personale percettore
dell’emolumento estero.
Per quanto attiene infine alle ritenute previdenziali, va precisato che costituisce reddito
imponibile, ai sensi dell’art.12 comma2 della Legge 30 aprile 1969 n°153, il trattamento economico
metropolitano ed il 50% dell’A.L.S.E. al netto delle quote esenti. Contrariamente alle ritenute
fiscali, quelle previdenziali operano direttamente a carico degli interessati nel senso di trattenere
effettivamente o restituire effettivamente le somme dovute ai soggetti di imposta.
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7.10 Procedure negoziali mediante ricorso ad Agenzia Internazionali (NAMSA, ecc…)
7.10.a Supporto Normativo della procedura.
- l’attività negoziale trova disciplina a seconda della natura della prestazione in oggetto: per
l’acquisto di beni e servizi, si individua che l’ambito di applicazione in economia è disciplinato dal
D.P.R. 384/2001, il quale prevede all’art.5 comma 1° e comma 3° la necessaria richiesta di almeno
5 preventivi per commesse superiori a € 20.000,00; il minuto mantenimento delle infrastrutture è
disciplinato dal D.P.R. 170/05, che abroga e sostituisce il D.P.R. 939/83.
- Il Decreto Ministeriale del 16/03/2006, alla lettera f) comma 1° Art.2 prevede il ricorso in
economia “….per l’acquisizione di beni e servizi da effettuare necessariamente con imprese
straniere …. ovvero si ricorra ad agenzie od organismi internazionali appositamente costituiti”…
nei limiti di importo di cui al successivo art. 3.
- D.Lgs. 496 del 28.12.98 pubblicato su G.U. 17 del 22.01.1999, il quale prevede al comma 3°
dell’art.5 che per “soddisfare esigenze di approvvigionamento di beni e servizi occorrenti per il
sostegno logistico dei contingenti delle FF.AA. impiegati in operazioni fuori del territorio
nazionale… è autorizzato il ricorso, in caso di necessità ed urgenza, alla Nato Maintenance and
Supply Agency, sulla base degli Accordi Quadro appositamente stipulati e nell’ambito dei fondi
stanziati per tali esigenze”.
- Accordo IT-53 tra il Ministero della Difesa Italiano e la NAMSA – Agreement On Random
Brokerage Support Between The Italian Ministry of Defence and The Nato Maintenance And
Suplly Agency – contenente l’intesa tra il Ministro della Difesa Italiana e la NAMSA per l’appalto
di fornitura di materiali/servizi e i lavori per il supporto logistico.
7.10.b. Procedure
Il ricorso alle Agenzie Internazionali (come il citato Accordi IT-53) dovrà avvenire comunque entro
i limiti e con l’osservanza sia del D.P.R.384/01 che del D.P.R.170/05; discendendone, pertanto, un
distinguo tra fornitura di beni e servizi e lavori del genio.
Il ricorso alla procedura in economia mediante le Agenzie Internazionali è esplicitamente
contemplato nella normativa nazionale vigente solo per l’acquisizione di beni e servizi in quanto il
D.M. 14 marzo 2006, che lo contempla, come si può evincere dallo stralcio sopra riportato, resta un
collegato solo al D.P.R. 384/01 e sempre fatti salvi i limiti di spesa in esso previsti.
In tal caso è possibile un ricorso diretto all’Agenzia a condizione che ciò non determini una esubero
di spesa rispetto ai limiti imposti dalla normativa vigente, per cui si dovesse rendere necessario il
procedimento ad evidenza pubblico-amministrativa.
I Comandanti/Capo Delegazione dovrebbero altresì tenere conto che il ricorso ad Agenzie
Internazionali comporterebbe un onere aggiuntivo dal 7% al 2% per l’A.D., seppur mitigato dalla
“monetizzazione” del servizio di “assicurazione” che le Agenzie Internazionali implicitamente
accordano tenendo l’A.D. al riparo dai potenziali ricorsi operanti in regime di diritto internazionale.
Nel secondo caso (lavori di minuto mantenimento immobili), invece, il nuovo disposto (D.P.R.
170/05) all’art.183 comma1°, pur estendendo il ricorso alle procedure in economia per i lavori da
eseguire all’estero senza limiti di spesa (lett.h art.124), considera, al contempo, come unica forma di
procedimento in economia, solo l’acquisizione di una pluralità di preventivi.
Infatti, il comma 5° dell’art.123 prevede che “i lavori in economia siano affidati, previa gara
informale, con invito rivolto ad un numero di ditte compreso fra 5 e 15”.
Ne deriva che per quanto attiene i lavori di mantenimento agli immobili, i Distaccamenti potrebbero
ben ricorrere ad Agenzie Internazionali senza però impegnarsi direttamente, ma solo per
l’acquisizione di un “preventivo accreditato”. Lo stesso preventivo profferto dall’Agenzia
costituirebbe uno dei preventivi da confrontare con gli altri, acquisiti in loco direttamente del
Servizio Amministrativo, secondo le disposizioni del D.P.R.170/05.
Il primo contatto con l’Agenzia, per la sola acquisizione di un preventivo, senza assumere da subito
un vincolo di affidamento della commessa, trova supporto giuridico negli Accordi che
regolamentano i rapporti tra le Agenzie e il Governo Italiano: in esse è normalmente prevista
l’acquisizione di un preventivo a pagamento, ma non vincolante per la commessa. Vedasi caso
NAMSA regolamentato dall’accordo IT-53 che all’art.4.2.3. prevede “The Italian Armed Forces
shall notify NAMSA of their acceptance or rejection of the NAMSA price offers” e all’art.6 “A
requisition fee of 300,00 Euro per requisition (including cancelled ones).
Pertanto, il Distaccamento, a fronte di commesse particolarmente ingenti, andrebbe a sostenere, nel
caso su citato, una spesa di € 300,00 per l’acquisizione di un “preventivo accreditato” che, qualora
economicamente conveniente, terrebbe al riparo anche dalle problematiche di diritto privato
internazionale citato. In tal modo, si rispetterebbe la normativa nazionale e si garantirebbe un
rispetto dei principi di buona amministrazione nel controllo dell’erogazione del denaro.
La procedura che ne scaturirebbe sarebbe, tra l’altro, non molto dissimile da ciò che avviene sul
territorio nazionale nei confronti della CONSIP, ove la normativa vigente considera l’obbligo di
aderire ad esso salvo migliore preventivo acquisito su piazza.
Tenuto conto che il D.Lgs. 496/98, prevede il ricorso ad Agenzie Internazionali, come la NAMSA,
esclusivamente per il sostegno logistico dei contingenti di Forze Armate, impiegate in operazioni
fuori area, sotto l’egida dell’ONU o di altri Organismi Sopranazionali, in previsione che tali
contingenti, normalmente, non hanno un composito servizio amministrativo in loco, in grado di
sviluppare procedure negoziali, i Distaccamenti dovranno, in ogni caso, utilizzare la necessaria
parsimonia: il ricorso ad Agenzie Internazionali costituisce una forma di out-sourcing dello stesso
servizio amministrativo di cui i Distaccamenti Esteri sono normalmente dotati.
In ogni caso, il Distaccamento, che intendesse adottare la procedura negoziale tramite ricorso ad
Agenzia Internazionale, dovrà richiedere puntuale, preventiva autorizzazione al III Reparto dello
Stato Maggiore Difesa interessando, per conoscenza, l’U.A.S.
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8.5. Procedure per denuncia di danni erariali (furti, ammanchi, ecc…).
8.5.a Generalità
In merito all’accertamento danni e determinazioni per responsabilità amministrative occorre fare
una breve premessa. Infatti, l’art.23 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità
Generale dello Stato riconosce due forme di responsabilità:
-
la responsabilità amministrativa;
-
la responsabilità contabile;
Il primo caso si configura allorquando l’inosservanza dolosa o colposa dei dipendenti della P.A.
nell’esercizio dei propri obblighi di servizio cagionino un danno economico all’erario.
Il secondo caso si configura invece a carico di tutti coloro che, per l’esercizio delle proprie funzioni,
hanno avuto un maneggio di denaro o di materie di proprietà dello Stato, anche se limitata ad un
singolo fatto.
Le conseguenze che ne scaturiscono sono sostanziali, in quanto nel primo caso la prova per
l’attribuzione della responsabilità è carico dell’Amministrazione ed il relativo eventuale addebito va
commisurato alla maggiore o minore colposità.
Nel secondo caso invece, la responsabilità è assoluta e l’agente consegnatario, al di fuori di casi di
forza maggiore, risponde di tutti i valori passati per le proprie mani ed incombe a lui l’onere di
provare che le risultanze contabili trovano esatta coincidenza con le consistenze di fatto, operando
una sorta di inversione dell’onere della prova rispetto al primo caso.
A titolo esemplificativo il Comandante del Distaccamento, in qualità di Comandante dell’Ente,
assume la responsabilità amministrativa per i danni causati all’Amministrazione per sua colpa o
negligenza e per l’inosservanza degli obblighi attribuitogli dall’Ordinamento. Lo stesso assumerà
anche una responsabilità contabile se questi è anche detentore di una delle chiavi della cassa di
riserva.
Le figure, infatti, direttamente implicate nella responsabilità contabile, si individuano,
essenzialmente, in:
-
coloro che detengono una delle chiavi della cassa di riserva oltre che del cassiere che detiene
le chiavi della cassa corrente;
-
il consegnatario dei magazzini per debito di custodia per gli ammanchi di materiali
emergenti tra consistenza di fatto e di diritto;
-
il consegnatario per debito di vigilanza per i materiali ricevuti in consegna e non distribuiti
per i quali si dovessero verificare ammanchi;
-
fiduciari/utilizzatori per i materiali ricevuti in uso, qualora non distribuiti, e per i quali si
dovessero verifica ammanchi.
Ogni altro danno all’erario si configura di natura amministrativa.
La responsabilità può essere accertata sia in via amministrativo/gerarchica che in via
giurisdizionale.
Ogni qualvolta avvengano eventi riconducibili al fatto dell’uomo o a causa di forza maggiore da cui
possano derivarne danni all’erario, il soggetto che è tenuto a rispondere dovrà presentare senza
indugio rapporto circostanziato al Comandante del distaccamento.
Questi, alla ricezione del rapporto ovvero di sua iniziativa, allorquando abbia notizia del danno per
altro modo, dandone in ogni caso immediata comunicazione del fatto alla Procura Generale della
Corte dei Conti, porrà in essere una delle seguenti procedure amministrative secondo l’entità del
danno.
8.5.b Danni fino ad un ammontare presunto di € 300,00.
In caso di danni per un importo inferiore a € 300,00, il Comandante procede, direttamente,
all’accertamento del danno e se ufficiale superiore determina l’addebito o lo scarico per forza
maggiore. Se il Comandate del distaccamento riveste un grado di ufficiale inferiore ovvero, a
prescindere dal grado, allorquando dovessero emergere delle responsabilità imputabili anche alla
propria persona, questi deve inoltrare una relazione circostanziata all’Ufficio Amministrazioni
Speciali da cui dipende, che provvederà ad inoltrare la relazione, per il tramite della Direzione di
Amministrazione Interforze, al II^ Reparto del Segretariato Generale della Difesa, per le
determinazioni di addebito e/o di scarico.
8.5.c Danni superiori ad € 300,00 ma inferiori ad € 2.500,00.
Il Comandante del Distaccamento, avuto notizia del danno, nomina una Commissione di Inchiesta
composta da tre Ufficiali o Civili appartenenti a carriere direttive o di concetto, per l’accertamento
delle cause che hanno prodotto l’evento dannoso, l’entità del danno e le eventuali responsabilità.
Le predette procedure, attinendo direttamente la funzione di Comando, rientrano nelle competenze
del Comandante del Distaccamento sia che l’Organismo abbia autonomia amministrativa nella
gestione dei materiali, che nei casi in cui ne sia privo. Il Comandante è tenuto a comunicare
all’U.A.S. l’atto di nomina della commissione d’inchiesta e la relazione prodotta dalla citata
Commissione.
Esulano dalle sue dirette competenze le seguenti eccezioni, per le quali dovrà essere interessato, a
mezzo di rapporto circostanziato, l’U.A.S., che investirà del procedimento amministrativo il II^
Reparto del Segretariato Generale della Difesa:
a) non sia possibile individuare in seno al medesimo Distaccamento i membri della suddetta
Commissione;
b) la responsabilità amministrativa si estende a più Organismi posti tutti alle dipendenze
amministrative dell’U.A.S.;
c) possa prevedersi un possibile coinvolgimento di responsabilità nella figura del Comandante;
d) il Comandante, come già detto innanzi, riveste un grado di Ufficiale inferiore.
La relazione della Commissione, corredata del parere del Comandante, sarà inoltrata all’U.A.S., che
la trasmetterà alla Direzione di Amministrazione Interforze per l’istruttoria e per l’inoltro al II^
Reparto del Segretariato Generale per le determinazioni di competenza.
Sarà quest’ultimo Ufficio, infatti, l’organo deputato all’emissione del decreto motivato di addebito
nei confronti dei responsabili o di scarico per causa di forza maggiore.
8.5.d Danni superiori a € 2.500,00.
Il Comandante, avuto notizia del danno, nella sua qualità di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, e fatti
salvi i casi citati nel precedente paragrafo ai punti a) b) c) e d), nomina la Commissione d’Inchiesta
per l’accertamento delle cause che hanno prodotto l’evento dannoso, la determinazione dell’entità
del danno e l’imputabilità di responsabilità.
Per i distaccamenti aventi natura interforze, l’organo deputato alla nomina della Commissione
d’Inchiesta è il II^ reparto del Segretariato Generale della Difesa.
L’Ufficio Amministrazioni Speciali è soggetto legittimato ad attivare direttamente il procedimento,
in luogo del Comandante del Distaccamento, qualora si dovesse, altrimenti, avere notizia di danno
all’erario.
La relazione della Commissione di Inchiesta, corredata dei documenti di prova, deve essere inviata
dai Comandanti dei Distaccamenti all’U.A.S., che l’inoltrerà, tramite la D.A.I., alla competente
Direzione Generale per l’emissione del decreto di scarico per forza maggiore o per l’addebito.
8.5.e Notifica dell’addebito – Impugnazione – Procedimento giurisdizionale.
L’Ufficio Amministrazioni Speciali provvede alla notifica ai soggetti interessati dell’addebito e
della costituzione in mora. Gli agenti responsabili potranno accettare la determinazione di addebito
ovvero non accettare emettendo eventuale ricorso gerarchico.
In caso di accettazione l’interessato dovrà rilasciarla con dichiarazione in bollo e firma autenticata.
L’U.A.S. provvederà alla registrazione presso l’Ufficio del Registro competente. Qualora il
soggetto, riconosciuto il debito, faccia richiesta di rateazione mediante cessione del quinto, il
Comandante del Distaccamento inoltrerà la domanda all’U.A.S. per le determinazioni del caso.
Dell’addebito e dell’accettazione, ovvero dello scarico per causa di forza maggiore, sarà data
notizia alla Procura Giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Lazio, nei confronti della
quale resta impregiudicato il proprio diritto a disporre ulteriori accertamenti.
Nel caso di mancata accettazione, con intenzione dei soggetti di contestare l’addebito, è possibile di
inoltrare ricorso gerarchico solo nel caso in cui l’addebito sia stato disposto dal Comandante del
Distaccamento.
Nel caso di mancata accettazione del provvedimento di addebito, ai sensi dell’art.33 del R.A.U.,
l’Organo che ha emesso il provvedimento e cioè:
a) Capo Distaccamento per importi inferiori a € 300,00;
b) Ufficio del Segretario Generale per importi compresi tra € 300,00 e € 2.500,00;
c) Direzione Generale competente per importi superiori a € 2.500,00;
provvederà a deferire i soggetti responsabili alla Procura Giurisdizionale della Corte dei Conti per la
regione Lazio, per l’instaurazione del giudizio formale di responsabilità.
Si puntualizza che, nelle more delle decisioni della Corte dei Conti, il Comandante del
Distaccamento, per il tramite dell’U.A.S.,potrà richiedere di operare ritenute precauzionali sulle
competenze medesime, nel caso di responsabilità contabile accertata in via amministrativa. Tale
misura cesserà, se entro sei mesi dalla data del Decreto Ministeriale, non sia iniziato il suddetto
giudizio.
Il procedimento, per via giurisdizionale, si conclude con le decisioni definitive emesse dalla Corte
dei Conti, uniche ad avere il carattere della definitività. Si precisa, all’uopo, che i provvedimenti
amministrativi sono sempre provvisori in quanto lasciano integre le facoltà della Corte dei Conti in
merito, e, solo l’archiviazione delle risultanze del procedimento amministrativo, attribuisce loro
carattere di definitività.
L’eventuale addebito sanzionato dalla Corte dei Conti, sarà notificato a cura dell’U.A.S. al
responsabile per la successiva definitiva esecuzione.
8. CONSERVAZIONE DEL CARTEGGIO AMMINISTRATIVO.
Il carteggio amministrativo non classificato, va di regola conservato per cinque anni. La normativa
attualmente vigente, però, prevede in alcuni casi termini maggiori, Così, gli ordini di pagamento e
di riscossione, con la relativa documentazione giustificativa, devono essere conservati di massima
per dieci anni mentre i contratti vengono conservati in perpetuo.
Si ritiene che nel caso in cui la documentazione allegata agli ordini di pagamento e di riscossione
sia conservata in Italia, il termine da tenere presente sia quello di anni cinque.
Qualora si ritenga necessario procedere alla distruzione della documentazione, decorsi i termini
previsti, si dovrà procedere alla nomina di una commissione, la quale avrà cura di redigere un
elenco dettagliato dei documenti da eliminare.
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