• Funzionamento dell’IVA
• I registri IVA
• Liquidazione e versamento
dell’IVA
• Acconto IVA
• Dichiarazione IVA
• Operazioni non imponibili, esenti
e fuori campo
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Per il momento ci occupiamo delle operazioni inerenti:
ACQUISTO DI PRODOTTI E
DI FATTORI PRODUTTIVI
&
VENDITA DI PRODOTTI
Tali operazioni sono soggette ad una imposta sul
consumo. Essa prende il nome di:
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)
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Art. 1- Operazioni imponibili
L’imposta sul valore aggiunto si applica sulle
cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate:
 nel territorio dello stato
 nell’esercizio di imprese arti e professioni
e sulle importazioni da chiunque effettuate
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L’IVA colpisce, attraverso un
meccanismo di detrazione,
solo la parte di incremento che il bene
subisce nelle singole fasi di produzione e
distribuzione
fino ad incidere totalmente sul
consumatore finale, che corrisponderà
l’intera imposta
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SOGGETTO IMPONIBILE LORDO IMPOSTA VERS
A
0
0
0 CRED
100
120
20 DEB
20
20
B
100
120
20 CRED
200
240
40 DEB
20
20
C
200
240
40 CRED
400
480
80 DEB
40
40
CONS. FIN.
400
480
80
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Acquisti beni
o servizi
Prezzo di acquisto +
=
IVA acquisti
importo da pagare
al fornitore
Vendita beni o
servizi
Prezzo di vendita
+
IVA vendite
=
importo da incassare
dal cliente
totale IVA vendite
totale IVA acquisti
_
=
IVA da versare
2 MOMENTI:
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REGISTRO DELLE
FATTURE D’ACQUISTO
Si devono annotare gli estremi di
tutti i documenti comprovanti
l’acquisto o l’importazione, cioè
•fatture di fornitori
•bollette doganali
Tali documenti devono essere
numerati progressivamente.
REGISTRO DELLE
FATTURE DI VENDITA
Si devono annotare gli estremi
di tutte le fatture emesse
nell’esercizio dell’impresa, arte
o professione.
La registrazione deve avvenire
entro il 16 del mese successivo,
ma l’importo a debito deve
essere versato entro il mese di
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emissione
N.B. - L’obbligo di registrazione sussiste non
solo per le operazioni imponibili, ma ogni
volta che si emette o riceve una fattura,
ovvero anche nel caso di operazioni non
imponibili e esenti.
ALTRI REGISTRI
Il DPR 633/72 impone in
casi particolari anche la
tenuta di altri registri:
• Registro dei corrispettivi
• Registro delle
dichiarazioni d’intento
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I RIFLESSI CONTABILI SONO I SEGUENTI:
REGISTRO DELLE FATTURE
D’ACQUISTO
IVA ns. cred
saldo
REGISTRO DELLE
FATTURE DI VENDITA
Erario c/IVA
SALDO SALDO
Credito IVA da
portare a nuovo
IVA ns.deb.
saldo
Debito IVA da
versare
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Da un punto di vista contabile:
Erario c/IVA
a
IVA ns. cred.
IVA ns. deb.
a Erario c/IVA
Per il pagamento si deve tener conto che l’importo
deve essere arrotondato, quindi:
Erario c/IVA
a
•(Int. Pass. Inded.)
•(Arrot. Passivi)
Banca c/c
•(Arrot. Attivi)
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VOLUME D’AFFARI ATTIVITA’ SVOLTA
È OPZIONALE - La liquidazione trimestrale impone una maggiorazione
pari all’1% della somma da versare a titolo di interesse
entro il 16 del
secondo mese
successivo al termine
di ciascun trimestre,
cioè:
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VOLUME D’AFFARI ATTIVITA’ SVOLTA
ENTRO IL 16 DEL MESE SUCCESSIVO
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ESEMPIO:
Supponiamo che l’IVA a credito sia pari a €. 2.300 e
l’IVA a debito a €. 5.800.
Erario c/IVA
a
IVA ns. cred.
2.300
IVA ns. deb.
a Erario c/IVA
5.800
Il conto «erario c/IVA» esprime un debito IVA di €. 3.500.
In seguito, nei termini previsti dalla legge, si procede al
versamento IVA:
Erario c/IVA
a
Diversi
Banca c/c
Arrot. attivi
3.500
3.000
500
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I soggetti obbligati agli adempimenti e versamento
periodico ENTRO il 27/12 di ciascun anno devono
versare a titolo di acconto un importo pari all’88%
dell’IVA relativa all’ultimo periodo (mese o trimestre)
Criteri di calcolo:
88% del versamento dovuto
relativamente all’ultimo mese o trimestre
dell’anno precedente
88% dell’IVA che si prevede di dover
versare per il mese di dicembre dell’anno
in corso (contribuenti mensili) o in sede
di dichiarazione annuale (contribuenti
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trimestrali).
100% dell’importo
risultante dalla differenza tra:
IVA A DEBITO: operazioni compiute dall’1/12 al
20/12 per i mensili o dall’1/10 al 20/12 per i
trimestrali
IVA A CREDITO risultanti da acquisti o importazioni
annotati dall’1/12 al 20/12 per i mensili o dall’1/10 al
20/12 per i trimestrali
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Erario c/IVA
Acconto IVA
IVA a credito IVA a debito
SALDO
SALDO
Credito da
Debito da pagare, o
rimandare, chiedere
compensare
a rimborso o
compensare
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il DPR 633 impone
l’obbligo di dichiarazione
per tutti coloro che
nell’anno di riferimento
possiedono partita IVA
La dichiarazione annuale
deve essere presentata
entro il termine del 15
marzo successivo all’anno
di riferimento, con
versamento dell’IVA
dovuta entro il 5 marzo.
(I termini variano di anno
in anno)
ESONERO: Sono esonerati dall’obbligo della
dichiarazione annuale i soggetti che nell’anno
hanno effettuato solo operazioni esenti
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OPERAZIONI NON IMPONIBILI (ART.8)
cessioni di beni e prestazioni di servizi non gravate da
IVA (principalmente esportazioni). Impongono
l’obbligo di fatturazione. Nella fattura deve essere
indicato il motivo della non imponibilità.
OPERAZIONI ESENTI (ART.10)
cessioni di beni e prestazioni di servizi non
gravate da IVA (cessioni valuta e preziosi,
prestazioni sanitarie, servizi postali). Impongono
l’obbligo di fatturazione. Nella fattura deve
essere indicato il motivo dell’esenzione.
OPERAZIONI FUORI CAMPO (ART 2 E 3)
Non sono gravate da IVA e non impongono
l’obbligo della fatturazione (esempio: cessioni
di denaro e titoli di credito;cessioni di aziende)
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lezione 2 - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali