Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)"
2.1.6 – Prodotti della Banca – Finanziamenti – Garanzie ricevute dalla banca
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DESCRIZIONE
SERVIZI
COLLEGATI
E ACCESSORI
RISCHI TIPICI
Il pegno è una garanzia reale che viene prestata in favore del creditore per assicurare l’adempimento di
una obbligazione assunta dal debitore costituente ovvero da un terzo. In base a tale garanzia il creditore
ha diritto di prelazione sulla cosa ricevuta in pegno.
Possono essere costituiti in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti ed altri diritti aventi per
oggetto beni mobili. Si possono quindi avere operazioni bancarie garantite da pegno di titoli di credito,
pegno di saldo di conto corrente o libretto di deposito nominativo, pegno di crediti ed altri diritti, pegno di
merci e/o documenti rappresentativi di merce, pegno di valori diversi.
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Conto corrente di corrispondenza
Deposito titoli a custodia e amministrazione
Le condizioni e le norme contrattuali dei servizi collegati e accessori, sono visualizzabili sui rispettivi Fogli
Informativi a disposizione della clientela.
Tra i principali rischi è da tenere presente che, in caso di inadempimento dell’obbligazione garantita con
il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.
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Per quanto concerne i costi relativi ai valori ceduti in pegno (a garanzia), la Banca applica spese e commissioni identiche a quelle
percepite per gli stessi valori depositati a custodia, elencate nel Foglio Informativo del servizio:
”DEPOSITO TITOLI A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE”.
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Con questa garanzia il garante (cliente debitore od altro soggetto) costituisce in pegno a favore della Banca, a garanzia degli affidamenti
descritti nell’atto di pegno, il saldo, nonché gli interessi maturati e maturandi, derivante da conto corrente o da libretto o certificato nominativo.
Le somme sono costituite in pegno a favore della Banca a garanzia del suo credito e di quanto dovutole dal debitore e, in solido, dai suoi eredi
o aventi causa per capitale, interessi, tasse, imposte, spese ed ogni altro accessorio. In caso di rinnovi o proroghe del credito concesso, il
pegno permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe. Le somme ulteriormente versate sul conto corrente e/o sul
deposito bancario sono assoggettate, unitamente agli interessi, all'originario pegno. Se l'aumento del credito è concesso contro costituzione in
garanzia di altre somme o valori, il pegno complessivo garantisce l'ammontare dell'intero credito. II pegno garantisce anche gli eventuali
utilizzi che la Banca consentisse oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto
fosse dovuto alla Banca in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque effettuati. Tutte le somme che, con
il consenso della Banca, verranno accreditate sul conto corrente e/o sul deposito in sostituzione o a integrazione di somme già a pegno, si
intenderanno poste a pegno con effetto alla data di originaria costituzione del pegno, nei limiti dei valore complessivo risultante all'atto della
sottoscrizione della garanzia.
II pegno permane nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni garantite, compresi interessi e spese, e ha pieno effetto
indipendentemente da qualsiasi altra garanzia rilasciata da chiunque a favore della Banca. II pegno si intende inoltre costituito a garanzia di
ogni altro credito -anche non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia - già in essere o che dovesse sorgere a favore della
Banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente o dipendente da altra operazione bancaria.
II valore della garanzia è stabilito di comune accordo tra le parti. La Banca determina lo scarto di tale valore e l'ammontare dell'operazione
garantita. II cliente potrà utilizzare il credito concessogli con le modalità ed alle condizioni stabilite dalla Banca.
Qualora la garanzia abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione e non sia stata integrata in modo da consentire, a giudizio della
Banca, il permanere del credito concesso, la Banca potrà ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito concesso dandone
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Decorrenza
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2.1.6 – Prodotti della Banca – Finanziamenti –
Garanzie ricevute dalla banca -./012"34"
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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comunicazione, anche verbale, al debitore, il quale sarà tenuto, entro cinque giorni dalla richiesta, a versare le somme dovute in conseguenza
della riduzione.
In caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni garantite, la Banca, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o
altra formalità, può utilizzare il saldo dei rapporti costituiti in pegno ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite, dandone
immediata comunicazione al costituente. I prelievi parziali dal conto corrente a pegno non comportano per la Banca la rinuncia al pegno.
In caso di pegno costituito dal terzo, la Banca dovrà, a richiesta scritta del medesimo, comunicargli l'entità delle obbligazioni garantite nonché, previo
ottenimento da parte del costituente del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.
II costituente può farsi rappresentare di fronte alla Banca da persona da lui autorizzata. Le revoche e le modifiche delle facoltà a questa
concesse nonché le rinunce da parte della medesima non saranno opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa
comunicazione a mezzo raccomandata e non siano trascorsi 2 giorni dal ricevimento. Le altre cause di cessazione della facoltà di
rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa nonne abbia avuto notizia legalmente certa.
La Banca può imputare le somme ricavate in caso di realizzo del pegno ad estinzione o decurtazione di una o più delle obbligazioni garantite.
L'invio di lettere, le notifiche e qualunque altra dichiarazione da parte della Banca al costituente è fatto con pieno effetto all'indirizzo indicato
all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto; l'invio da parte del costituente alla Banca è fatto
con pieno effetto alla dipendenza della Banca presso la quale sono stati concessi gli affidamenti garantiti.
Per quanto non espressamente previsto nell’atto di pegno, si applicano le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi"
in vigore presso la Banca.
Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione all’atto di pegno sono a carico del costituente.
II pegno é regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che potesse nascere tra il costituente il pegno e la Banca, il Foro competente per le
azioni promosse dal costituente è esclusivamente quello di Mantova. La Banca ha invece facoltà di agire nei confronti del costituente, oltre che in
uno qualsiasi dei Fori previsti dalla legge, nel Foro nella cui circoscrizione trovasi la dipendenza della Banca presso la quale è stato costituito il
pegno, nonché in uno qualsiasi dei seguenti Fori: Mantova, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza.
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
2)
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*HVWLRQHDFFHQWUDWD: modalità di gestione “in monte” degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso Società autorizzate.
6WUXPHQWLILQDQ]LDUL . azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, Titoli
di Stato ed altri titoli di debito; quote di Fondi Comuni d’investimento; titoli normalmente negoziati sul Mercato Monetario; qualsiasi
altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza ed i relativi indici; i contratti “futures”,
su strumenti finanziari, su tassi d’interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti ed a termine su tassi d’ interesse, su valute ecc.; i
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2.1.6 – Prodotti della Banca – Finanziamenti –
Garanzie ricevute dalla banca -./012"34"
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d’interesse, ecc; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti
indicati in precedenza; le combinazioni di contratti e di titoli indicati in precedenza.
6WUXPHQWLILQDQ]LDULGHPDWHULDOL]]DWL strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.
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NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL
MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL
CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO
CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
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Foglio Informativo PEGNO DI SALDO DI CONTO CORRENTE E