PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
SERVIZIO MANUTENZIONI- EDILIZIA SCOLASTICA - VIABILITA’
ALLEGATO “A”
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria impianti elevatori in
esercizio di competenza provinciale – CAPITOLATO SPECIALE
APPALTO.
ART. 1 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
L'Appalto prevede la manutenzione preventiva programmata, esclusi gli
interventi di manutenzione straordinaria, di tutti gli impianti elevatori indicati
nell’elenco Impianti Elevatori di cui all’Allegato B, nonché tutti gli interventi
necessari a conservarli in condizioni di efficienza e di buon funzionamento.
L’affidamento degli impianti oggetto del servizio, avverrà sulla base di un
verbale di consegna riportante l’elenco di tutti gli impianti da consegnare.
L’Amministrazione potrà a sua discrezione stabilire l’avviamento di alcuni
impianti anche successivamente alla consegna del servizio e la Ditta non potrà
eccepire in merito a tale discrezionalità, né richiedere compensi di sorta per gli
impianti non inseriti nel verbale di consegna.
Anche l’affidamento di tali nuovi impianti avverrà sulla base di un verbale di
consegna riportante l’elenco degli impianti da consegnare.
ART. 2- DURATA DELL'APPALTO
La durata dell'appalto è fissata in anni 2 (diconsi due) decorrenti dalla data di
consegna del servizio.
L’inizio del servizio è previsto entro giorni 30 (diconsi trenta) decorrenti dalla
comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione Appaltante.
Entro tale termine l’appaltatore dovrà prendere in consegna gli impianti e
sottoscrivere il relativo verbale di cui all’art.1.
ART. 3 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
Il presente appalto è dato a MISURA.
L'importo dell’appalto a base d’asta ammonta a € 14.400,00 soggetti a ribasso
oltre a € 680,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
20%, ripartito nel seguente modo:
- Per manutenzione preventiva programmata
costo annuo ad impianto € 480,00 x 15 = € 7.200,00 + Iva 20%.
costo riferito a 2 anni € 7.200,00 x 2 = € 14.400,00 + Iva 20%.
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 680,00 + IVA 20%
- Totale costo servizio per 2 anni:
€ 14.400,00 + € 680,00 = € 15.080,00 + IVA 20%
C.F. 01174270916 Via P. Pistis – 08045 LANUSEI (OG) - Tel. 0782/42108 – Fax. 0782/41053 - E Mail: [email protected]
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Resta in capo alla stazione appaltante la facoltà di variare, in relazione ai
periodi di effettivo funzionamento e alle date di attivazione di ulteriori impianti o
alla cessazione di altri, l’entità in più o in meno delle somme sopraindicate
senza che la Ditta possa pretendere compensi al di fuori del pagamento e/o
conguaglio delle prestazioni eseguite.
Nel caso di rifiuto e/o negligenza della Ditta aggiudicataria nell’esecuzione delle
prestazioni di cui al presente capitolato l’Amministrazione affiderà le prestazioni
stesse ad altro soggetto, con spese che saranno imputate sulla Ditta
aggiudicataria e in particolare sulla cauzione definitiva prestata dalla stessa
Ditta aggiudicataria, fatta salva la possibilità dell’Amministrazione di risolvere il
contratto e di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Nell’eventualità di cui sopra la ditta aggiudicataria avrà inoltre l’obbligo di
reintegro dell’importo originario della cauzione stessa.
ART. 4 – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara .
ART. 5 - CORRISPETTIVI
I corrispettivi relativi alla manutenzione preventiva programmata sono fissi ed
invariabili per tutta la durata dell’Appalto.
ART. 6 - CAUZIONE - BOLLI E REGISTRAZIONI
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare una garanzia di esecuzione delle
prestazioni di cui al presente Capitolato nella misura e secondo le modalità di
cui all’art. 113 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Tutti gli oneri per registrazioni, bolli, vidimazioni, diritti e oneri su certificazioni
varie attinenti l’oggetto dell’appalto sono a totale carico della Ditta.
ART. 7 - NORME DI SICUREZZA – RESPONSABILITA’
La Ditta dovrà garantire il rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza previste
per l’esercizio degli impianti da tutta la normativa nazionale e comunitaria
vigente in materia;
dovrà altresì adempiere alle prescrizioni previste dalla legislazione in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori, e sarà direttamente responsabile della messa
in atto di tutti gli adempimenti e le cautele necessarie alla salvaguardia
dell’incolumità pubblica e alla sicurezza degli impianti.
La Ditta provvederà entro 30 giorni dall’avvio del servizio di manutenzione, ad
apporre su tutti gli impianti, all’interno della cabina e in corrispondenza di ogni
fermata, le targhette identificative, recanti il numero dell’impianto e l’indicazione
del numero telefonico per le chiamate di emergenza.
La Ditta manutentrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al
presente Capitolato ed in generale di marche/costruzione diverse; e non potrà
eccepire eccezioni di sorta qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola
determinata marca.
ART. 8 - SUBAPPALTO
Per quanto riguarda il subappalto valgono le disposizioni di cui all’art. 118 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Nel caso di subappalto i corrispettivi spettanti verranno liquidati direttamente
alle ditte subappaltatrici.
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ART. 9 - CESSIONI DI CREDITI
Le cessioni di crediti derivanti dall’esecuzione del contratto sono soggette alle
disposizioni di cui all’art. 117 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
ART. 10 – NUOVI IMPIANTI – ATTIVAZIONI E DISATTIVAZIONI
La Ditta si impegna a prendere in affidamento ulteriori impianti anche se non
menzionati nell’elenco di cui all’elaborato progettuale “ Elenco Impianti
Elevatori” durante il periodo di durata dell’appalto alle stesse condizioni del
contratto in essere; i relativi corrispettivi di manutenzione saranno di importo
pari a quelli di impianti similari facenti parte dell’appalto.
L’Amministrazione potrà inoltre disporre in ogni momento a suo insindacabile
giudizio, il fermo di impianti senza che la Ditta possa formulare eccezioni o
avanzare richiesta di maggiori compensi.
ART. 11 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Il pagamento delle prestazioni di cui al presente Capitolato avverrà sotto forma
di rate trimestrali posticipate, di importo pari alla somma di tre corrispettivi
mensili per ogni impianto attivo.
Entro 45 giorni dal termine di ogni trimestre di manutenzione l’Amministrazione,
provvederà a contabilizzare i corrispettivi delle prestazioni per la manutenzione
preventiva programmata.
Non verranno compensate in alcun modo le prestazioni non specificatamente e
formalmente ordinate dall’Amministrazione.
Sull’importo del corrispettivo totale sarà operata la detrazione degli importi
eventualmente dovuti all’Amministrazione a titolo di penale per inadempienze
ovvero per ogni altro eventuale indennizzo o rimborso contrattuale previsto.
La Ditta a seguito della contabilizzazione delle prestazioni da parte
dell’Amministrazione presenterà una unica fattura in cui indicherà gli estremi
dell'Appalto e specificatamente i corrispettivi dovuti per la manutenzione
preventiva programmata riferiti al trimestre di manutenzione considerato.
La liquidazione verrà effettuata entro 60 giorni dalla data di ricevimento della
fattura.
Eventuali ritardi oltre tale termine daranno diritto agli interessi di mora previsti
dalla legislazione.
ART. 12 - VERIFICHE PERIODICHE
La Ditta Manutentrice ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle
scadenze temporali per l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche
periodiche di cui all’art. 13 del DPR 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di
cui alla circolare 14 Aprile 1997 n°15796 per le piattaforme per disabili.
Entro il 1 novembre e il 1 maggio di ogni anno, la Ditta manutentrice
comunicherà per iscritto al committente l’elenco degli impianti che,
distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell’anno successivo,
devono essere sottoposti a verifica biennale di cui sopra.
Sarà cura dell’Amministrazione concordare con il soggetto incaricato della
verifiche periodiche di cui all’art. 13 del DPR 162/99 le date di effettuazione
delle verifiche stesse alle quali la Ditta manutentrice dovrà partecipare e fornire
l’assistenza di un proprio tecnico. Tale prestazione si intende già compensata
con il corrispettivo di manutenzione preventiva programmata dell’impianto.
Se a seguito della visita di ispezione la Società incaricata delle verifiche
periodiche dovesse disporre il fermo di un impianto, qualunque ne sia la
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ragione, l’Amministrazione, a proprio giudizio, potrà sospendere la
manutenzione periodica, fino alla visita straordinaria e conseguente
riattivazione dell'elevatore.
Se il fermo dovesse essere disposto per cause addebitabili a carenze nelle
prestazioni manutentive da parte della Ditta si applicherà la penale di cui all'art.
20 nella successiva liquidazione dei corrispettivi.
Durante la cessazione temporanea della manutenzione la Ditta sarà comunque
tenuta a fornire l’assistenza tecnica nei sopralluoghi che si rendessero
necessari.
ART. 13 - VERIFICHE DI CONFORMITA’
La Ditta Manutentrice effettuerà, entro un mese dall’inizio del servizio ed entro
un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti
oggetto dell’appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la
conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica
stessa.
A seguito di tale verifica la Ditta Manutentrice redigerà una relazione indicando,
impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da
tecnico abilitato, dovrà essere consegnata al Committente entro un mese dal
momento della effettuazione della verifica.
La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata il riferimento
normativo di legge e l’indicazione dei tempi di legge consentiti per l’eliminazione
della difformità stessa.
Detta relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un
preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad
eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto.
Tale preventivo, non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per
l’Amministrazione , ma dovrà essere di ausilio per quest’ultima per pianificare le
opere di adeguamento degli impianti.
La Ditta Manutentrice avrà facoltà di proporre al committente, mediante
relazioni tecniche e preventivi dettagliati, interventi di adeguamento sugli
impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato oltre a quelli
previsti sopra.
ART. 14 - RENDICONTAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE
La Ditta provvederà a rendicontare le attività svolte nell’ambito dell’appalto,
trasmettendo all’Amministrazione Appaltante entro 15 giorni dalla fine di ogni
trimestre di riferimento una copia di tutti i verbali delle visite, debitamente
firmato dal tecnico che ha eseguito la visita, nel quale saranno evidenziati, per
ciascun impianto e relativamente al periodo di riferimento:
- la/e data/e delle visite di controllo ordinarie
- la descrizione sintetica degli interventi effettuati in ciascuna visita ordinaria
- la/e data/e e il n° degli interventi effettuati su chiamata per fermo impianto o
per altra causa
- la valutazione sintetica dello stato di efficienza
- l’indicazione degli eventuali interventi di manutenzione straordinaria da
programmare per migliorare l’efficienza e/o la sicurezza dell’impianto.
Tale attività di monitoraggio e rendicontazione sarà condizione essenziale per
la liquidazione dei corrispettivi
La Ditta sarà tenuta a far pervenire per iscritto, anche a mezzo fax, la conferma
della ricezione delle richieste di preventivo o di informazioni specifiche su
situazioni e fatti attinenti gli impianti secondo le seguenti modalità:
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- entro 24 ore dal ricevimento per le richieste nelle quali sia evidenziato il
carattere di urgenza
- entro 5 giorni lavorativi per tutte le altre
ART.15 – MANUTENZIONE PREVENTIVA PROGRAMMATA
Per manutenzione preventiva programmata si intendono tutte quelle azioni
periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione di parti di ricambio
e parti soggette ad usura o difettose, atte a prevenire guasti e
malfunzionamenti, ed a mantenere in condizioni di adeguata funzionalità e
sicurezza tutti gli impianti elevatori, riducendo i fuori servizio a casi eccezionali
non prevedibili e comunque non riconducibili alla mancata manutenzione.
Tali operazioni saranno eseguite dalla Ditta Manutentrice con l’ausilio di mezzi
propri e mediante personale specializzato munito di certificato di abilitazione ai
sensi dell’art. 15 comma 1 del D.P.R. 162/1999.
La Ditta Manutentrice dovrà pertanto entro il primo mese di aggiudicazione
dell’appalto presentare all’Amministrazione un programma di lavoro di
manutenzione preventiva programmata distintamente per ciascun elevatore.
Tale programma di lavoro di manutenzione preventiva programmata prevederà
delle visite di frequenza mensile, per ciascun impianto elevatore. Nel corso
delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di
manutenzione.
Nel corso della verifica annuale della documentazione di impianto, copia
aggiornata del registro delle visite conservato presso il locale macchine verrà
allegata al libretto d’impianto.
In caso dovesse essere necessario fermare un impianto per l’effettuazione di
prestazioni , la Ditta dovrà informare di ciò gli utenti, almeno due giorni prima
dell’intervento, mediante un cartello posto in evidenza nell’edificio interessato
indicante il giorno di inizio e di fine delle prestazioni.
Durante le visite il personale della Ditta Manutentrice provvederà:
- a controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature
meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale
macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta,
supporti, carrucole, pulegge, bonine del freno elettromagnetico, limitatore di
velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori,
raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per impianti apistone;
- a verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei
fusibili, del grado di isolamento;
- a controllare periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e
basamenti di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti;
- a verificare nei vani corsa lo stato delle guide e dei bordiglioni, le funi di
trazione affinchè il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di
compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature
per l’arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole di
rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
- a verificare l’eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
- a controllare ai piani lo stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli
interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta,
invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco
delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l’azionamento
ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e
controserrature, dispositivi di richiusura automatica;
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- a verificare nelle cabine le bottoniere, le segnalazioni luminose, le cellule
fotoelettriche, i chiudiporte automatici, i contatti delle porte, gli apparecchi di
sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, la
integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante
della stessa.
A tale scopo i sopraccitati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le
seguenti periodicità:
a) controlli mensili
- grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
- funzionalità dei contatori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- citofoni di cabina;
- impianti allarme;
- bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
- adeguato livellamento al piano;
- verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di
controllo e sicurezza;
- verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli
impianti;
- verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati
e di quelli a corredo;
- verifica dell’integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e
vano corsa;
- verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla
cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e i suoi contatti, cellule
fotoelettriche;
b) controlli semestrali
- simulazione con verifica delle principali funzioni dell’impianto;
- verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
- verifica dei collettori elettrici;
- verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
- verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;
- verifica della velocità di esercizio dell’impianto e sua variazione;
- ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
- basamenti ed opere murarie;
- verifica di tutti i dispositivi di sicurezza ed annotazione dei risultati sul libretto
(art. 16 DPR 162/99)
c) controlli annuali
- redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione
delle parti di impianto maggiormente sollecitate;
- preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di
impostazione, evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative
per l’anno di gestione successivo.
Tutti gli oneri sopra descritti sono inclusi nel corrispettivo di manutenzione
preventiva programmata che comprende tutti gli oneri di manodopera, materiali
e quant’altro, specificati nell’art. 19.
Sono compresi e remunerati col corrispettivo mensile di manutenzione
programmata anche:
- La pulizia e disinfestazione delle fosse e sale macchine, con cadenza almeno
semestrale.
- La pulizia della cabina e delle porte ai piani anche dalle scritte vandaliche con
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prodotti detergenti specifici per eliminare completamente le scritte, con cadenza
trimestrale.
- La pulizia dei binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e
delle spie luminose e tutto quello che occorre, anche se non espressamente
descritto, ma che sia di pregiudizio al generale decoro dell’impianto.
ART. 16 – MANUTENZIONE ORDINARIA A CARATTERE DI URGENZA
Per manutenzione ordinaria a carattere di urgenza si deve intendere l’insieme di
tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l’efficienza degli impianti,
interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.
Sarà obbligo della Ditta Aggiudicataria predisporre pertanto un servizio di
pronto intervento di tipo continuativo nelle ventiquattro ore, inclusi i giorni festivi
e le ore notturne per le eventuali chiamate urgenti.
A tal fine la Ditta dovrà attivare un numero telefonico che verrà affisso nella
targhetta identificativa di cui all’art.7
Il pronto intervento si intende compensato totalmente con il corrispettivo di
manutenzione preventiva programmata di cui all’art. 15 comprese le eventuali
sostituzioni o riparazioni resesi necessarie a seguito del fermo, comprese
nell’elenco di cui all’art.17.
Nel caso di richiesta di pronto intervento la Ditta ha l'obbligo di essere operativa
sul posto entro 60 minuti dalla segnalazione; la riparazione e rimessa in
funzione dell'ascensore dovrà avvenire entro 4 ore dalla chiamata.
In caso di guasto grave non riparabile entro il termine di 4 ore la Ditta
comunicherà via fax all’Amministrazione lo stato di sospensione del servizio e la
descrizione dettagliata del guasto.
Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, la Ditta
Manutentrice provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la
chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento.
Questo sia per gli impianti già dotati del dispositivo all’inizio del contratto, sia
per quelli nuovi o che verranno dotati in corso di appalto.
Qualora si verifichi un fermo impianto con presenza di persone all'interno della
cabina, la Ditta, ove non intervenisse prontamente dal momento della
segnalazione, sarà responsabile di eventuali danni all'impianto causati da
interventi non correttamente eseguiti da parte dei VVFF, oltre che di eventuali
danni a persone o cose e dovrà effettuare le necessarie riparazioni a sue
spese.
Sarà obbligo della Ditta intervenire con le stesse modalità di cui sopra anche
per casi di chiamata per recupero di oggetti o documenti in fossa o per riavvio di
impianto fermo a causa di temporanea mancanza di energia elettrica.
In caso di guasti gravi che prevedano la sostituzione di parti di impianto non
comprese nel corrispettivo, la Ditta manutentrice dovrà darne preventiva
comunicazione all’Amministrazione con descrizione dei lavori e relativo
preventivo, se gli stessi non sono presenti nell’elenco prezzi allegato, che
l’Amministrazione provvederà ad esaminare ed autorizzare dandone
comunicazione scritta.
L’amministrazione si riserva anche la facoltà di chiedere per detti lavori altri
preventivi ad altre Ditte specializzate ed eventualmente anche ad affidare a
terzi l’esecuzione degli stessi, e in questo caso la Ditta manutentrice dovrà
prestare la necessaria collaborazione ed assistenza alla terza Ditta incaricata al
fine di garantire la buona riuscita dei lavori.
Tutti i lavori eseguiti dalla Ditta manutentrice senza preventiva autorizzazione
da parte dell’Amministrazione non saranno riconosciuti.
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Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, la Ditta
Manutentrice è tenuta a contattare immediatamente l’Amministrazione, per
sottoporre la necessità dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo
benestare telefonico e comunque la Ditta dovrà avvisare le Strutture di Pubblico
Soccorso se valuta necessario il loro intervento.
Sono da considerarsi al di fuori del corrispettivo tutti gli interventi disposti
dall’Amministrazione o proposti dalla Ditta o imposti dall’Organismo incaricato
delle verifiche periodiche, che dovranno comunque essere preceduti da un
dettagliato preventivo di spesa emesso dalla Ditta.
Qualunque intervento posto in essere sugli impianti, in difformità dalle
prescrizioni del presente Capitolato, non verrà riconosciuto né liquidato, fatta
salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere la messa in pristino
dell’impianto interessato.
ART. 17 – MATERIALI E FORNITURE A CARICO DELLA DITTA
MANUTENTRICE
Durante le visite periodiche, relative alla manutenzione preventiva
programmata, la Ditta provvederà al controllo ed alla eventuale riparazione o
sostituzione dei seguenti componenti usurati per il normale esercizio
dell'impianto:
- cabina: bottoni, segnalazioni luminose, lampade ed impianti citofonici di
emergenza, lampade illuminazione cabina, cellule fotoelettriche, chiudiporte
automatico, contatti porte, apparecchi di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento,
sospensioni porte, operatori porte, pattini retrattili, pattini di guida e funicelle di
accoppiamento, attacchi funi, retrattili, cartellonistica di avviso agli utenti e di
identificazione dell’elevatore, contatti elettrici, pulsanti, parti mobili degli
apparecchi di sicurezza, carrucole ed eccentrici, sospensione porte, serrature,
azionamenti meccanici e contatti elettrici, pareti, tetto, pavimento, vetri, specchi,
serrature, azionameti e tubi fluorescenti della cabina, pannelli, telai imbotti e
soglie delle porte di piano.
- piani: pulsanti, segnalazioni luminose, avvisatori acustici di emergenza,
sospensioni porte, contatti porte, serrature, chiudiporta, investitori o impulsori,
contatti di livellamento;
- vano di corsa : cavi flessibili e linee elettriche, pistoni, cilindro, tubazioni rigide
di mandata e relative guarnizioni, pareti, recinzioni, funi di trazione e di
compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro selettore,
cilindri e pistoni di impianti oleodinamici, impianto di illuminazione vano
(lampadine comprese), interruttore di stop e suo circuito, eventuale esaurimento
acque stagnanti nella fossa, ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole
e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e porta spazzole,
avvolgimenti, componenti elettrici e elettronci, limitatori di velocità e valvole per
impianti idraulici, impianto di illuminazione del vano, sostituzione olio macchine.
- Gruppi di manovra: fusibili, condensatori, raddrizzatori, diodi, bobine
elettromagnetiche, contatti elettrici, connessioni flessibili per relè e teleruttori.
- Locale macchine: argano, motore, centralina e valvole per impianti
oleodinamici, generatore e parti del gruppo di manovra comprendenti: vite
senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine
freno elettromeccanico, motori freno, ceppi freno, spazzole, avvolgimenti,
collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti,
motore, armatura elettromagnete, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore,
contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori, lampade di
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emergenza, cartellonistica per manovre di emergenza e schema imp. elettrico,
schede elettroniche del quadro di manovra, dispositivi elettromeccanici e
elettronici per la manovra di emergenza, sostituzione fluido per impianti
idraulici, incluse tubazioni, raccordi, valvole, guarnizioni.
La Ditta, con cadenza bimestrale, provvederà inoltre alla pulizia della sala
macchine, e, se necessario, alla disinfestazione e all’esaurimento dell’acqua
eventuamente presente nella fossa.
La Ditta sarà responsabile della chiusura a chiave del locale macchine e
provvederà a proprie spese alla sostituzione di serrature o lucchetti quando
necessario. Per ragioni di sicurezza una copia delle chiavi dovrà essere
consegnata al responsabile del fabbricato.
Sarà onere della Ditta la fornitura di manodopera, attrezzatura e utensileria da
lavoro, mezzi e macchinari, noli, materiali di uso e consumo, componenti
originali di ricambio e quant'altro necessario per la manutenzione periodica di
cui al presente articolo.
Tutte le prestazioni di cui al presente articolo verranno compensate con i canoni
di manutenzione preventiva programmata relativi a ciascun impianto.
Sono inoltre ricompresi tutti gli oneri per mano d’opera, assistenze murarie e
elettriche, ricambi, materiali di consumo e ogni altro onere per la completa
esecuzione e la messa in efficienza e sicurezza degli impianti.
La Ditta Manutentrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione,
gestione e manutenzione preventiva programmata, è tenuta a costituire un
magazzino, nel quale dovrà essere sempre presente una sufficiente scorta di
materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione
per fine ciclo di utilizzazione.
Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione la Ditta deve essere
sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in
ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza
alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento
dell’impianto.
Deve essere compreso, all’interno del suddetto magazzino, ogni accessorio,
attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere
adeguatamente il servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva
programmata degli impianti.
E fatto divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.
ART. 18 - MANOVRE DI EMERGENZA SUGLI IMPIANTI
La Ditta Manutentrice è tenuta ad istruire il personale individuato dal
Committente per ogni impianto al fine dell’esecuzione delle manovre di
emergenza sugli impianti.
A tal fine, sarà cura della Ditta Manutentrice redigere, entro un mese dall’inizio
del servizio, un libretto di istruzioni per l’esecuzione delle manovre di
emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori. Per la redazione di tale
documento la Ditta Manutentrice è tenuta a collaborare con gli organi
dell’Amministrazione preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le diposizioni di legge e
della garanzia dell’esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di
custodia.
Il libretto dovrà essere chiaro e sintetico e sottoposto entro la data sopra
descritta, in bozza, all’approvazione dell’Amministrazione che ne potrà
richiedere adattamenti di carattere tipografico e formale.
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Sarà a totale responsabilità della Ditta Manutentrice il contenuto del libretto; la
Ditta è quindi responsabile dell’indicazione del modo corretto di eseguire le
manovre di emergenza in modo da tutelare l’incolumità sia delle persone
eventualmente rimaste all’interno delle cabine degli impianti, sia del personale
dell’Amministrazione che esegue le manovre.
La Ditta Manutentrice dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario
all’istruzione del personale di custodia dell’Amministrazione che verrà indicato
da quest’ultima per l’esecuzione delle manovre di emergenza. Nel caso che
l’Amministrazione giudicasse il personale della Ditta non idoneo alla formazione
del personale di custodia, sarà suo insindacabile diritto la richiesta di personale
qualificato diverso.
L’Amministrazione fisserà quindi un calendario di formazione del personale di
custodia.
Entro i primi due mesi dall’inizio del servizio ed entro i primi due mesi dell’anno
successivo alla redazione del libretto, lo stesso verrà analizzato e valutato per
verificare che sia ancora pienamente rispondente alle norme vigenti e alle
necessità per l’esecuzione delle manovre di emergenza. In caso affermativo la
Ditta Manutentrice farà una lettera di conferma all’Amministrazione, nel caso
contrario, sempre entro tale data, la Ditta Manutentrice dovrà presentare
all’Amministrazione una bozza corretta dello stesso per l’approvazione.
Tutti gli oneri necessari alla predisposizione del libretto di istruzioni per le
manovre di emergenza e la messa a disposizione del personale per la
formazione del personale di custodia saranno a carico della Ditta Manutentrice.
Una volta formato il personale di custodia, sarà cura della Ditta Manutentrice
fornire una copia di chiavi dei locali macchine, qualora non già possedute.
ART. 19 -PERSONALE DELL’IMPRESA
Il personale della Ditta aggiudicataria che verrà adibito alla conduzione e
manutenzione degli impianti e alla relativa direzione e sorveglianza, dovrà
essere di provata capacità e fiducia e possedere i requisiti di cui all’art. 15
comma 1 del D.P.R. 162/99.
I dipendenti della dovranno ditta dovranno attenersi alle regole comportamentali
del luogo in cui lavora.
L’Impresa Appaltatrice dovrà impiegare personale, assicurato ai termini di
Legge, rendendosi garante a tutti gli effetti sia verso l’Amministrazione
Comunale che verso terzi.
Nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto,
l’Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di categoria.
L’impresa è inoltre tenuta alla osservanza della vigente normativa per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro
Il Servizio Competente della Provincia Ogliastra potrà verificare periodicamente
quanto richiesto nel comma precedente e, nel caso ci siano maestranze della
Ditta aggiudicataria mancanti dei requisiti richiesti, il Servizio Competente ne
chiederà l’allontanamento dai luoghi di gestione o manutenzione. Qualora la
Ditta aggiudicataria non ottemperasse alle richieste saranno applicate le penali
previste dall’art.20 del presente Capitolato.
Il Servizio Competente della Provincia Ogliastra provvederà al controllo
periodico della perfetta esecuzione delle manutenzioni e delle conduzioni degli
impianti e delle macchine in riferimento a quanto indicato nel presente
Capitolato Speciale di Appalto.
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Nel caso di inadempienze verranno applicate, a seguito di apposita relazione
del Servizio, le penali di cui al successivo art.20 del presente Capitolato
Speciale di Appalto.
La Ditta aggiudicataria, all’inizio dell’appalto, dovrà consegnare al Servizio
Competente l’elenco nominativo del personale impiegato per la conduzione e la
manutenzione con il relativo certificato di abilitazione, di cui all’art. 15 comma 1
del D.P.R. 162/99. e trasmettere poi tutte le eventuali variazioni che si
dovessero verificare.
ART. 20 - PENALI - E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Qualora si verificassero inadempimenti nell’esecuzione della manutenzione
preventiva programmata, manutenzione ordinaria con carattere di urgenza, o
altri adempimenti previsti dal presente Capitolato è prevista l’applicazione delle
seguenti penali:
1. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione programmata
preventiva accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto,
verrà applicata una penale consistente in € 50,00 per ogni giorno di mancata
manutenzione di un singolo impianto.
2. Qualora la mancata manutenzione programmata comporti un fermo
all’impianto verrà applicata una penale pari a € 50,00 in ogni caso di fermo
impianto.
3. Nel caso che in occasione della verifica periodica l’Ente verificatore
emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, per cause determinate
dall’appaltatore, verrà applicata alla Ditta Manutentrice una penale di € 10,00
per ogni giorno di divieto d’uso, fino all’ottenimento del nuovo verbale con
parere favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in
cui il divieto all’uso dell’impianto sia dovuto alla non esecuzione di lavori non
ancora autorizzati dall’Amministrazione pur essendo in possesso di relativa
segnalazione e/o offerta della Ditta manutentrice.
4. In caso di ritardo nell’espletamento del Servizio di pronto intervento di cui
all’art. 16, l’Amministrazione procederà all’applicazione di una penale di € 50,00
per ogni ritardo eccedente quello permesso per l’operatività della Ditta sul posto
e di € 10,00 per ogni ora di ritardo eccedente a quelle permesse di inizio del
pronto intervento.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che
impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla
Ditta Manutentrice una penale di € 10,00 per ogni giorno di impianto fermo
(compresi i giorni di sabato e festivi).
6. La Mancata conferma anche a mezzo fax di avvenuta ricezione delle
richieste di preventivo o di informazioni specifiche su situazioni e fatti attinenti
gli impianti entro i termini comporterà l’applicazione di una penale di € 20,00 per
ogni infrazione commessa.
7. La mancata rendicontazione dell’attività di manutenzione entro termini stabiliti
comporterà una penale di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, fatta salva la
sospensione della liquidazione dei corrispettivi.
8. Nel caso in cui l’Amministrazione accertasse che il personale della ditta
adibito alla conduzione e manutenzione degli impianti non sia in possesso dei
requisiti di cui all’art. 19 verrà applicata una penale pari a € 50,00 per ogni
infrazione accertata.
Il presente contratto può essere oggetto di risoluzione da parte della Stazione
Appaltante, previa diffida (art. 1454 del C.C.), e sempre che il termine ivi fissato
sia decorso senza che siano state fornite appropriate giustificazioni.
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A titolo esemplificativo, costituiscono oggetto di risoluzione le seguenti
inadempienze:
1. Deficienze gravi nel funzionamento degli impianti riscontrate sino a tre volte
nel corso dell’anno e regolarmente contestate dall’amministrazione appaltante
senza che la Ditta appaltatrice abbia dimostrato un effettivo interessamento
all’eliminazione del grave inconveniente;
2. Sospensione totale del funzionamento di un impianto per un periodo che
raggiunga i 5 giorni consecutivi, senza giustificati motivi;
3. In caso di prolungata e ingiustificata sospensione dell’assistenza e/o gravi
reiterati ritardi, negligenza e imperizia, negli interventi oggetto dell’appalto e
quando venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita
e che ciò venga rilevato previa contestazione formale scritta all’Appaltatore per
almeno tre volte.
4. Inadempienza della Ditta appaltatrice a specifici obblighi contrattuali circa la
conduzione e/o la manutenzione programmata preventiva degli impianti oggetto
dell’appalto contestata per iscritto almeno tre volte dall’amministrazione
appaltante con l’invito a provvedere.
5. Mancata reintegrazione della cauzione definitiva prestata
Parimenti, la Stazione Appaltante riterrà risolto il contratto ex art. 1456 cc nei
seguenti casi:
1. Quando la somma totale delle penali comminate alla Ditta aggiudicataria
superi il 10% dell’importo annuo del contratto
2. Nei casi di cessione in subappalto, qualora non sia stato autorizzato
dal’Amministrazione
3. Qualora la Ditta Manutentrice non si impegni a prendere in affidamento
ulteriori impianti durante il periodo di durata dell’appalto alla stesse condizioni
del contratto in essere e/o non accetti il corrispettivo proposto
dall’Amministrazione
Il provvedimento di risoluzione del contratto dovrà essere regolarmente
notificato all’Aggiudicataria, secondo le vigenti disposizioni di legge.
E’ fatta sempre salva la possibilità da parte dell’Amministrazione in caso di
risoluzione del contratto di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
ART. 21 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie che dovessero sorgere verranno differite all’autorità
giudiziaria ordinaria competente. E’ da escludersi la competenza arbitrale.
ART. 22 - STIPULAZIONE DEI CONTRATTI
Il contratto d’appalto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Mauro Foddis)
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17.02 Allegato A Capitolato Speciale Appalto