Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 N° SENT N° RGAC N° CRON REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile, in persona del dott. Francesco Remo Scerrato, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 20068 Ruolo Generale dell’anno 2012 e trattenuta in decisione all’udienza del 30 giugno 2014, vertente TRA LUSI Giovanni, elettivamente domiciliato a Roma, via L. Luciani n° 1, presso lo studio degli avv.ti Valerio Mauro e Stefania Santopadre, da cui è rappresentato e difeso in forza di procura speciale a margine dell’atto di citazione, ATTORE SOCCOL CARS & BOATS DI SOCCOL GIUSEPPE, in persona dell’omonimo titolare Giuseppe Soccol, elettivamente domiciliata a Roma, piazza santa Anastasia n° 7, presso lo studio dell’avv.to Filippo Catenacci, da cui è rappresentata e difesa, unitamente all’avv.to Ruggiero Fiorella, in forza di procura speciale in calce alla comparsa di risposta, CONVENUTA OGGETTO: domanda di risarcimento danni. CONCLUSIONI: per parte attrice (atto di citazione): “Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, i) accertare e dichiarare i vizi della vettura 1 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 E Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 Porsche usata, modello 968CS30, acquistata in data 27 ottobre 2011 presso la Soccol Cars & Boats dal Sig. Giovanni Lusi, nonché accertare e dichiarare le modifiche apportate alla vettura Porsche di cui in premessa e, per l’effetto, condannare la Soccol Cars & Boats, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della riparazione pari ad €. 1.719,00, nonché alla corresponsione dell’importo di €. 10.644,55 necessario per il ripristino della vettura allo stato originario; ii) accertare e dichiarare la responsabilità della Soccol Cars & Boats e, per l’effetto, condannare la medesima al rimborso di tutte le spese ed al risarcimento di tutti i danni subiti, così come quantificati nella premessa dell’atto, pari ad €. 9.285,86 o a quella maggiore o minore somma, che risulterà nel corso del giudizio, oltre interessi, nonché rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio … ”; per parte convenuta (comparsa di risposta): “Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito così giudicare: in via principale e nel merito: respingere e rigettare ogni domanda svolta dall’odierno attore nei confronti del convenuto Soccol Cars & Boats di Soccol Giuseppe; riconoscere ed accertare, ex art. 96 c.p.c., la responsabilità aggravata dell’attore per aver, come meglio esposto in atti, agito in giudizio con malafede o colpa grave e condannare il sig. Lusi e, per l’effetto condannarlo al pagamento, in favore della convenuta, dell’importo di € 17.363,55, o di quell’importo, maggiore o diritti e compensi di causa”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione, ritualmente notificato alla Soccol Cars & Boats di Soccol Giuseppe, in persona dell’omonimo titolare, l’attore Lusi Giovanni allegava che in data 27/10/11 aveva acquistato presso la ditta convenuta una autovettura Porsche usata, modello 968CS30 colore nero, targata BG881PJ, dietro pagamento del prezzo di 14.000,00 euro, in parte con permuta di alcuni mezzi di sua proprietà; che nella predetta giornata, alle ore 15:45 circa, mentre a bordo della vettura stava percorrendo l’autostrada A1 in direzione Roma, era stato costretto ad arrestare la marcia e a sostare nella corsia di emergenza, atteso che la medesima vettura emetteva fumo dal motore; che nell’immediatezza aveva riscontrato una grave perdita d’acqua 2 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 minore che sarà ritenuto di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese, Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 e, tramite la Europ Assistance con una spesa di 186,00 euro, aveva fatto trasportare la vettura presso l’officina Centro Porsche Bologna – Soveco S.p.A., come concordato con lo stesso titolare della ditta venditrice, all’uopo messo al corrente dell’accaduto; che, a causa del guasto, si era trovato costretto a ricorrere a mezzi alternativi per poter rientrare a Roma ed inoltre, essendo rimasto privato della propria vettura per settanta giorni, era stato costretto ad utilizzare un’auto a noleggio, sostenendo i relativi costi per complessivi 2.964,50 euro; che successivamente, dopo vari solleciti, la Soveco Spa gli aveva comunicato che la vettura era stata riparata in garanzia e che poteva essere ritirata; che in data 2/12/11, con una spesa di 665,50 euro, aveva incaricato l’Autoservizi Nanni Group S.r.l. di prelevare la Porsche presso la Soveco di Bologna e di condurla direttamente a Roma presso il centro assistenza Porsche per far eseguire una verifica più approfondita; che dopo solo un giorno, precisamente il 3/12/11, la vettura in prova -presso il suddetto centro assistenza Porsche di Roma- era rimasta nuovamente in panne ed era stata riparata al costo di 1.719,00 euro; che, oltre alla sussistenza dei suddetti guasti, il centro assistenza Porsche di Roma aveva diagnosticato che la predetta autovettura risultava essere stata modificata: sia la marmitta che i fari erano infatti risultati modificati; che tali modifiche non solo non erano state riportate nell’annuncio pubblicitario, ma neanche erano state portate a centro assistenza Porsche di Roma gli aveva preventivato una spesa di 10.644,55 euro per poter ripristinare lo stato originale della vettura; che pertanto era evidente che la convenuta gli avesse venduto una vettura Porsche viziata e non conforme a quanto previsto nel contratto di compravendita; che, essendo il venditore tenuto a garantire, ai sensi dell’art. 130 e segg. del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 e degli artt. 1476, 3° comma e 1490 c.c., l’assenza di vizi e la conformità del prodotto alienato alla descrizione fatta, era conseguenziale che la convenuta fosse tenuta a corrispondergli gli importi versati per la riparazione della Porsche, pari a 1.719,00 euro, nonché l’importo di 10.644,55 euro, necessario per ripristinare la vettura nello stato originale; che inoltre, a causa dei ripetuti guasti che avevano ridotto l’efficienza dell’auto e determinato il fermo tecnico della medesima vettura per un lungo periodo, aveva 3 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 conoscenza dalla venditrice al momento della sottoscrizione del contratto; che il Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 subito notevoli disagi, per cui aveva diritto di vedersi riconosciuto il risarcimento di tutti i danni patiti, sia patrimoniali che non patrimoniali da stress, come meglio indicati in citazione; che senza esito erano state le richieste di bonario componimento, per cui si era reso necessario adire l’Autorità Giudiziaria. Tanto premesso, l’attore concludeva come in epigrafe riportato. Si costituiva in giudizio la ditta convenuta Soccol Cars & Boats di Soccol Giuseppe, che concludeva come in epigrafe riportato. La causa era istruita documentalmente e con assunzione di prove orali ed all’udienza del 30/6/14 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali (60 giorni) e di repliche (ulteriori 20 giorni); i termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c. sono scaduti il 3/11/14. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente va ribadito che è indifferente riferirsi alla ditta, in persona del titolare, ovvero alla persona fisica, titolare della ditta stessa (cfr. Cass. 8784/98: “La ditta e' segno distintivo dell'imprenditore, ma non e' soggetto distinto dal suo titolare, e pertanto questi, pur senza specificare la sua qualità, e' legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti di quella”; Cass. 9260/10). La domanda attrice è in parte fondata e va accolta nei limiti di cui in Richiamato quanto esposto in precedenza e risultato pacifico fra le parti che l’attore aveva acquistato la predetta autovettura usata Porsche, modello 968CS30, tg BG881PJ, presso la convenuta al prezzo complessivo di 14.000,00 euro (cfr. doc. 1 di parte attrice), si osserva che l’attore, pur avendo indistintamente richiamato tanto il TU Consumo quanto le norme del codice civile sulla vendita in generale, deve essere qualificato come consumatore -si tratta di circostanza non contestata-, con tutto ciò che ne consegue in termini di disciplina da applicare; quindi si deve far riferimento alla disciplina del D.Lgs 206/05 TU Consumo (art. 128 e ss ), in quanto appunto si tratta di norma speciale, e non a quella prevista dagli artt. 1490 e ss c.c. per la vendita in generale, che già di per sé costituisce norma speciale rispetto alla disciplina sull’inadempimento (art. 1218 c.c.) e sulla risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.). 4 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 motivazione. Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 Alla luce del dato normativo (TU Consumo) ribadisce quindi il Giudice che, ricorrendone i presupposti -ossia contratto di compravendita fra venditoreprofessionista e consumatore, avente ad oggetto un bene di consumo-, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel TU Consumo, a meno che non siano previste dal codice civile ulteriori norme a tutela del consumatore, e che possono applicarsi le disposizioni del codice civile in materia di contratto di vendita in generale solo ad integrazione di eventuali lacune nella regolamentazione di specifiche ipotesi: ogni ulteriore approfondimento viene rinviato a dopo. Si procede ad un necessario inquadramento normativo, precisando che tutti i riferimenti sono al D.Lgs 206/05 (TU Consumo), salvo diversa indicazione; va precisato che gli articoli del predetto testo unico sono per la maggior parte identici alla pregressa disciplina codicistica, di cui agli artt. 1519 bis e ss, c.c., abrogata dall’art. 146, 1° comma, lett. s, TU Consumo. Orbene in base all’art. 129, 1° comma, è previsto che “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita” ed accanto all’affermazione di detta specifica obbligazione, derivante direttamente dal contratto, è stata prevista una serie di presunzioni di conformità del bene al contratto, da intendere come regole minime di integrazione della volontà contrattuale, ferma Si precisa che la disciplina di cui si dirà trova applicazione anche “ … alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa” (art. 128, 3° comma, TU Consumo). Richiamate le singole ipotesi da cui si presume la conformità del bene al contratto (art. 129, 2° comma) -schematicamente si può affermare che la conformità è determinata in relazione a quattro condizioni, che se mancanti rendono il bene ‘difettoso’: a) idoneità all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) conformità alla descrizione fatta dal venditore e possesso delle qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presenza delle qualità e delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene, delle 5 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 rimanendo la possibilità per le parti di individuare altri specifici elementi. Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) idoneità all’uso particolare voluto dal consumatore e portato, al momento della conclusione del contratto, a conoscenza del venditore che lo ha accettato, anche per fatti concludenti-, va ribadito che il bene venduto presenta un difetto di conformità in tutti i casi in cui il bene stesso non presenti anche una sola delle caratteristiche, delle qualità o dei requisiti previsti dal contratto, a prescindere dalla gravità e dall’entità della violazione nonché da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa; quindi assume rilievo il solo fatto oggettivo dell’esistenza di una non conformità del bene al contratto, cioè di una problematica che fin dal D.Lgs 24/02 non era più codificata e classificata a livello dogmatico in termini di vizio o di mancanza delle qualità promesse o essenziali, a differenza di quanto invece era -ed è- previsto nelle corrispondenti disposizioni del codice civile in tema di vendita in generale. Il successivo art. 130, di contenuto identico all’abrogato art. 1519 quater c.c., che aveva introdotto tale nuovo tipo di obbligazione a carico del venditore relativamente alla conformità del bene al contratto, prevede che “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi terzo, quarto, quinto e sesto, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto conformemente ai commi settimo, ottavo e nono” (2° comma); quindi il legislatore nazionale, in conformità alla direttiva europea, aveva introdotto, confermandola poi nell’attuale TU, una gerarchia dei rimedi esperibili a tutela del consumatore: il rimedio principale per il ripristino della conformità del bene al contratto è costituito dalla richiesta del consumatore al venditore di riparazione o di sostituzione gratuita, mentre la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto assumono una funzione secondaria, nel caso in cui i rimedi di tipo satisfattivo non siano possibili ovvero soddisfacenti. 6 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 esistente al momento della consegna del bene” (1° comma) e che “in caso di difetto di Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 I rimedi della sostituzione e della riparazione possono essere invocati in tutti i casi di non conformità del bene al contratto e, stante l’ampio contenuto della disposizione in esame, si ritiene che detti rimedi ripristinatori possano trovare ingresso qualunque sia la causa della problematica emersa, p.es. presenza di vizi o mancanza delle qualità promesse o essenziali, ecc., e per il solo fatto oggettivo dell’esistenza di detta problematica, dovendosi infatti prescindere -come detto- da ogni profilo soggettivo quanto alla condotta del venditore, che in ipotesi potrebbe anche essere esente da colpa. Dunque, una volta che il consumatore abbia effettuato la denuncia di non conformità, sorgono precisi obblighi di fare o di dare a carico del venditore, per provvedere, senza oneri a carico del consumatore, alla riparazione o alla sostituzione del bene: sul punto il comma 9° del citato art. 130 provvede a disciplinare i rapporti fra eventuale richiesta e rimedio offerto, stabilendo che “dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo”. In particolare il compratore può chiedere, a sua scelta, al venditore la sostituzione o la riparazione del bene, sempre che il rimedio espressamente richiesto non sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro, con la conseguenza che, in quest’ultimo caso, il consumatore dovrà necessariamente orientarsi verso l’altro rimedio ripristinatorio e, solo in caso di insussistenza dei presupposti anche per questo rimedio alternativo, potrà usufruire dei rimedi secondari della risoluzione del contratto o della riduzione del prezzo, il tutto nei limiti di cui all’8° comma del medesimo art. 130. 7 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 Dunque in primis “il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro” (3° comma art. 130), mentre “…. può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma …(quinto)…; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuatala arrecato notevoli inconvenienti al consumatore” (7° comma, art. 130). Pertanto, solo quando i rimedi ripristinatori sono entrambi possibili e non eccessivamente gravosi, il compratore può scegliere liberamente l’uno o l’altro e, se del caso, agire per ottenere l’esecuzione del rimedio prescelto stragiudizialmente, mentre, se uno dei due rimedi comporti oggettivamente dei costi irragionevoli a carico del venditore, il consumatore deve obbligatoriamente, sia per disposizione della norma speciale che per il principio di buona fede, orientarsi verso l’altro rimedio, potendo -in ultima analisi- procedere immediatamente con l’esercizio dell’azione edilizia (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto) solo se i rimedi impossibili o eccessivamente onerosi [art. 130, 7° comma, lett. a)] ovvero se il rimedio ripristinatorio richiesto, nel caso in cui entrambi fossero possibili e non eccessivamente onerosi, non sia stato eseguito nel congruo termine di legge [art. 130, 7° comma, lett. b)] ovvero se la sostituzione o la riparazione, precedentemente effettuata, abbia causato notevoli inconvenienti al consumatore [art. 130, 7° comma, lett. c)]. La valutazione della possibilità ovvero dell’eccessiva gravosità per il venditore ovvero ancora dell’equivalenza o meno dei due rimedi in relazione a detti parametri deve essere rimessa all’Autorità giudiziaria, in caso di mancato accordo in sede stragiudiziale, e deve essere fatta su basi oggettive in relazione al caso concreto con un giudizio necessariamente ex post, salva l’ipotesi di una immediata manifesta 8 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 tanto della sostituzione del bene quanto della riparazione siano oggettivamente Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 sproporzione fra il denunciato vizio di non conformità del bene ed il rimedio richiesto, che faccia apparire ictu oculi l’eccessiva onerosità per il venditore del rimedio stesso. In tale quadro normativo è stato affermato che l’eventuale immediata proposizione dell’azione di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto, pur sussistendo i presupposti per l’esperibilità dei rimedi ripristinatori, porterebbe all’inammissibilità della domanda stessa, in caso di eccezione da parte del convenuto, tenuto alla garanzia ex lege; sul punto è stato infatti condivisibilmente sostenuto che il legislatore, prima comunitario e poi nazionale, ha privilegiato le azioni ripristinatorie ex art. 130, comma 3°, TU (con il rimedio della riparazione o della sostituzione) rispetto a quelle propriamente edilizie ex art. 130, comma 7°, TU (con il rimedio della riduzione del prezzo o della risoluzione). Va quindi condivisa l’opinione di chi ritiene necessaria un’eccezione del venditore, sia pure senza necessità di ricorrere a formule sacramentali, per quanto attiene all’inammissibilità dell’immediata domanda edilizia pur in presenza di possibili rimedi di natura ripristinatoria. Nel caso di specie non è stata sollevata, nei suddetti termini, alcuna eccezione sulla proposizione della domanda edilizia di riduzione del prezzo, domanda da allegate modifiche apportate all’auto rispetto alle caratteristiche indicate nella pubblicità. Per quanto riguarda in particolare l’esercizio dell’azione edilizia quanti minoris (riduzione del prezzo) si ritiene applicabile, salva l’incidenza delle disposizioni particolari dettate dalla disciplina speciale, la giurisprudenza elaborata in relazione all’art. 1492 c.c.; quindi l’acquirente può agire giudizialmente per ottenere, mediante una sentenza di natura costitutiva, la modifica del contratto quanto alla propria obbligazione di pagamento del prezzo di acquisto. E’ evidente, in caso di accoglimento della domanda, che se il prezzo non sia stato ancora pagato, l’acquirente otterrà la mera riduzione della propria obbligazione ancora da adempiere, mentre, se è già stato pagato il prezzo, l’acquirente ottiene, oltre all’accertamento del 9 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 individuare nella richiesta di pagamento dei costi di ripristino della vettura per le Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 diritto alla riduzione del prezzo, anche la condanna del venditore alla restituzione della parte di prezzo risultata non dovuta. Pertanto la finalità del rimedio edilizio della riduzione del prezzo è quella di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, nonché di porre il compratore medesimo nella situazione economica in cui si sarebbe trovato, se il bene fosse stato immune da vizi (cfr. Cass. 12852/08); è bene poi precisare che detta azione consente al compratore di ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione, ma solo con riguardo al minor valore della cosa venduta, dovendo infatti ricorrere alla domanda risarcitoria per ottenere l’ulteriore risarcimento (cfr. Cass. 5202/07: “Nel contratto di compravendita, qualora il bene in oggetto presenti dei vizi che ne determinano la diminuzione del valore in relazione alla minore utilità che dal medesimo si può trarre, il compratore, esercitando l'"actio quanti minoris", ha diritto di chiedere una diminuzione del prezzo pattuito in una percentuale pari a quella rappresentante la menomazione che il valore effettivo della cosa consegnata subisce a causa dei vizi, in modo tale da essere posto nella situazione economica equivalente a quella in cui si sarebbe trovato se la cosa fosse stata immune da vizi”). Tradizionalmente, in mancanza di specifica normativa di riferimento nel codice prudente apprezzamento del giudice, anche per esempio tenendo conto delle spese sostenute o da sostenere per l’eliminazione del vizio, sempre secondo un parametro di ragionevolezza e di adeguatezza. Nella materia che qui ci occupa della tutela del consumatore, il più volte richiamato art. 130 contiene una serie di riferimenti che, peraltro, per la loro genericità non aiutano l’interprete; infatti al 2° comma si parla di “… riduzione adeguata del prezzo …”, al 7° comma si parla di “ … (richiesta di)… una congrua riduzione del prezzo …”, mentre all’8° comma si fa riferimento al pregresso uso del bene, con la precisazione che “nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene”. 10 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 civile, l’individuazione della misura della riduzione è rimessa a criteri equitativi ed al Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 Dunque se l’azione per la riduzione del prezzo è finalizzata -come detto- a ristabilire il rapporto di corrispettività tra prestazione e controprestazione e se quindi l’indagine del giudice è diretta a determinare il minor prezzo che il compratore avrebbe pagato ove avesse avuto conoscenza dei vizi o, in base al codice del consumo, della non conformità, si ritiene comunemente che un utile parametro di riferimento possa essere rappresentato, rimanendo nel campo della vendita di autovetture, proprio dal costo sopportato o che deve essere sopportato dall’acquirente per eliminare il vizio o più in generale il difetto di conformità. In questo modo, riducendo il prezzo di acquisto, si riesce, in prima approssimazione, a ristabilire il rapporto di corrispettività tra la prestazione e la controprestazione, tenendo conto dell’entità della minore utilità e del minor valore effettivo del bene acquistato, rispetto a quello che appariva in sede di acquisto, a causa del difetto scoperto dopo la conclusione del contratto. Peraltro, nella materia che qui ci occupa, deve ritenersi che l’equazione ‘spesa sostenuta uguale riduzione corrispondente del prezzo e quindi determinazione della somma da restituire’ non è automatica, in quanto si deve pur sempre tener conto del pregresso uso del bene, come codificato parametro di ragionevolezza ed adeguatezza della riduzione. del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa”. Questo significa che tutti i difetti preesistenti alla consegna del bene usato e derivanti dall’usura pregressa del bene, sempre che essi siano stati evidenziati al cliente, non possono mai essere riconosciuti come difetti di conformità. Va poi ricordato che l’esistenza del difetto di conformità si presume nel caso in cui lo stesso si sia manifestato entro il termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuta la consegna del bene (art. 132, 3° comma, TU: “Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la 11 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 L’art. 128, 3° comma, TU Consumo prevede -come detto- che “le disposizioni Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 natura del bene o con la natura del difetto di conformità”) e a questo punto si tratta di verificare in quali termini si ponga questa disciplina nel caso di vendita di beni usati, come l’autovettura in questione. E’ al riguardo innegabile che la presunzione di esistenza di difetto originario trova un’espressa deroga nell’inciso del citato articolo 132 (“ …. a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene … ”), tant’è che -come detto- la garanzia sull’usato si applica “tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa” (cfr. citato art. 128, 3° comma, TU Consumo). Chiusa questa parentesi, appare opportuno richiamare le singole voci in cui si articola la domanda di parte attrice. L’attore ha lamentato in primis che la vettura acquistata era stata modificata, come rilevato dal centro assistenza Porsche di Roma, sia nella marmitta che nei fanali; che tali modifiche non solo non erano state riportate nell’annuncio pubblicitario, ma neanche gli erano state portate a conoscenza dal venditore al momento della conclusione del contratto; che dal suddetto centro assistenza Porsche di Roma era stata preventivata una spesa di 10.644,55 euro per poter ripristinare lo stato originale della vettura. minoris, ritiene il Giudice che, a prescindere da quanto possa essere stato indicato nell’annuncio pubblicitario sul sito internet “Autoscout24”, l’attore fosse stato portato a conoscenza delle modifiche tecniche all’atto delle vendita e che, avendo concluso coscientemente e consapevolmente il contratto di vendita, non possa ora pretendere nulla in termini di riduzione del prezzo, al fine di sostenere i pretesi costi di ripristino dello stato originario dell’autovettura. Al riguardo, anche a non voler dare credito alla testimonianza di Margiotti Rosaria, dipendente della ditta convenuta e -in base a quanto dalla stessa spontaneamente riferito- a conoscenza dei fatti di causa per aver letto “ … la memoria difensiva …”, è emerso, come riferito dal teste Cappa Giampaolo (precedente proprietario della vettura) in relazione ai fatti della vendita ed alla telefonata con il 12 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Orbene, ribadito che l’attore ha a tal fine esercitato l’azione edilizia quanti Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 Soccol nel primo pomeriggio del 27/10/11, che “ … la Porsche 968 CS era una vettura preparata per eventuali competizioni. In occasione di tale telefonata il Soccol mi ha chiesto quali modifiche erano state apportate alla vettura. Adr: Non ricordo il motivo per cui mi stava chiedendo tali informazioni. Adr: Mi disse che l’acquirente era nel suo autosalone, Adr: Non mi disse né ho potuto capire se stesse con il sistema viva voce. ...”; che “ … A seguito della richiesta del Soccol sulle modifiche apportate alla Porsche 968 CS, ricordo di avergli detto che le modifiche riguardavano lo scarico, una centralina (se ben ricordo) e il filtro dell’aria. Adr: La modifica allo scarico l’avevo fatta io, come pure la centralina, visto che ne avevo cambiate due. Adr: La centralina nuova era stata installata per aumentare la coppia ai bassi regimi …”; che “ … avevo apportato delle modifiche anche all’estetica dell’auto; in pratica i fanali erano fissi anziché ribaltabili come da fabbrica, poi i cerchi in lega erano scomponibili anziché in monoblocco. Adr. Gli scarichi erano omologati, ma non Porsche; mentre i fanali fissi erano Porsche, ma del modello 993, perfettamente alloggiati nel vano fanali. Adr: Quanto alla scarico, se ben ricorso, avevo provveduto alla sostituzione del pezzo finale. Adr: Non ho provveduto alle modifiche sul libretto di circolazione, in quanto si trattava di modifiche minime. Ho passato senza problemi la revisione e i controlli sulla strada delle forze dell’ordine ...”. se effettivamente, come sostenuto dalla convenuta, il colloquio telefonico fra il teste ed il Soccol fosse avvenuto con modalità ‘viva voce’, è stato lo stesso attore a confermare la circostanza: per inciso non vi è contestazione sul fatto che la telefonata fra il Soccol ed il Cappa sia avvenuta, nonostante il mancato ricordo della data da parte del teste, proprio il 27/10/11, quando il Lusi era andato a ritirare l’auto e a sottoscrivere il contratto (cfr. doc. 1 di parte attrice). Nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c., in replica alle deduzioni di parte convenuta in comparsa di risposta, parte attrice ha invero allegato, con riferimento ai fatti del 27/10/11, che “ …. Nel primo pomeriggio al rientro in concessionaria, atteso che mancava il libretto tagliandi di manutenzione della vettura, lo stesso Soccol portò nella propria stanza il Sig. Lusi al fine di telefonare al proprietario della vettura per 13 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Nonostante che dalle dichiarazioni del teste Cappa non sia dato comprendere Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 chiedere spiegazioni in merito. …”; che “ … la telefonata, in modalità “viva voce” (della durata di un minuto) fu fatta nella stanza del Sig. Soccol in presenza soltanto del Sig. Lusi, mentre la segretaria, Sig.ra Margiotti, era seduta alla propria scrivania, in una stanza diversa da quella dove si stavano intrattenendo l’attore ed il titolare della Soccol. …” e che “ … nella breve durata della telefonata (alla quale si ribadisce era presente solo il Sig. Lusi), contrariamente a quanto vorrebbe far credere la convenuta, il Sig. Soccol chiese al proprietario della vettura oggetto di causa esclusivamente informazioni in merito al suddetto libretto tagliandi di manutenzione, senza far alcun riferimento alle modifiche effettuate sulla vettura. …”. Dunque, benché parte attrice non abbia depositato memoria ex art. 183/6 n° 1 c.p.c. e l’allegazione sui fatti del 27/10/11 in replica alle deduzioni della convenuta sia avvenuta nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c., è innegabile che si tratti comunque di circostanze che ben possono essere prese in considerazione ai fini della decisione. In conclusione è processualmente emerso che il Lusi fosse a conoscenza delle modifiche apportate all’autovettura, che intendeva acquistare, e che nonostante ciò abbia acquistato l’automezzo. A tal proposito la conferma che il colloquio telefonico fosse avvenuto prima quale infatti ha riferito che il Soccol gli aveva parlato di un cliente interessato all’acquisto (cfr. teste Cappa: “ … Il Soccol mi disse che aveva trovato una persona interessata all’acquisto e mi chiese se potevo recuperare i fari originari. …”) e, a proposito della questione dei fanali, ha chiesto se c’era il rischio per la ditta di perdere il cliente (cfr. teste Cappa: “ … In occasione di questa telefonata il Soccol mi chiese solo delle modifiche apportate e della questione dei fanali, ma non mi spiegò il motivo della sua richiesta. Confermo che mi disse che il cliente era lì presente ed io mi preoccupai di chiedere se poteva perdere il cliente per la questione dei fanali. Adr: Se ben ricordo mi disse che non c’era alcun problema perché c’erano delle permute in ballo con detto cliente …”); quindi il contratto non era stato ancora 14 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 della conclusione del contratto si ricava dalla stesse dichiarazioni del teste Cappa, il Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 sottoscritto ed il Lusi ha appreso delle modifiche prima appunto della conclusione del contratto. Nonostante il teste Cappa abbia riferito della visita del Soccol presso la propria abitazione e del costante richiamo di costui alla circostanza della telefonata con modalità in viva voce, quasi a voler far ricordare al teste detta circostanza in occasione dell’imminente chiamata in tribunale (cfr. teste Cappa: “… Qualche mese fa ho incontrato a casa mia o meglio mi è venuto a trovare a casa mia Soccol Giuseppe che mi ha parlato dell’odierna controversia e di essere stato truffato da un signore, cioè dal Lusi. Mi disse esattamente il nome di Lusi,… . In questa occasione il Soccol mi disse che la telefonata di cui ho detto era in viva voce, cosa che non ricordo che mi abbia detto durante la telefonata stessa. Adr. Quando è venuto a casa mia, il Soccol ha parlato della pendenza della causa e ha detto che tramite il viva voce il cliente aveva sentito indirettamente il nostro colloquio sulle modifiche dell’auto. Adr. Confermo di non ricordare che il Soccol, in occasione della telefonata di cui ai capitoli, mi abbia detto che il telefono era in viva voce. …”), ritiene il Giudice che il teste sia pienamente attendibile, in quanto, a proposito della telefonata in viva voce, lo stesso ha dichiarato di non avere avuto elementi per ritenere che effettivamente il telefono fosse in quella modalità ovvero che il Soccol, unico con cui lui (cfr. teste Cappa: “ … Adr: Non ricordo se, durante la telefonata, il Soccol desse l’impressione di parlare con un’altra persona e riferisse a questa quanto stava sentendo da me …”); quindi il teste non ha reso dichiarazioni compiacenti a favore del Soccol su cose di cui non era sicuro. Peraltro -come detto- è stato lo stesso Lusi che, dopo nulla aver detto sulla circostanza in citazione, nella memoria ex art. 183/6 n° 2 c.p.c. ha confermato l’effettuazione della telefonata fra il Soccol ed il Cappa nell’ufficio del primo e l’uso del telefono in modalità ‘viva voce’. Non vi sono poi motivi per ritenere il teste influenzabile o influenzato dalla visita del Soccol, anche in considerazione tanto del fatto che -come detto- il teste non ha potuto confermare nulla, come già a suo tempo fatto presente al Soccol in 15 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 aveva parlato, facesse da tramite con una persona (appunto il Lusi) presente accanto a Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 occasione della visita a casa, in ordine all’uso e meno della modalità ‘viva voce’ quanto del fatto che la Porsche era stata lasciata in permuta alla convenuta al momento dell’acquisto, un anno e mezzo prima, di un’altra autovettura (cfr. teste Cappa: “ … Adr: Era una Porsche 968CS, che avevo dato in permuta circa un anno e mezzo prima, quando ho acquistato una Porsche 911 mod 996 turbo. Adr: Se ben ricordo, proprio perché data in permuta e non in conto vendita, l’auto l’avevo venduta alla Concessionaria. …”); quindi per il teste, non più proprietario della Porsche, era indifferente se la vettura, ormai non più sua, fosse venduta e a quale prezzo. L’attore, nel confermare la telefonata fra il Soccol ed il teste Cappa, telefonata in ‘viva voce’ alla quale ha assistito, ha allegato che l’oggetto della telefonata era solo il libretto dei tagliandi, ma si tratta di circostanza non confermata dal teste, il quale ha invero riferito che il libretto neanche lo aveva (cfr. teste Cappa: “ … Confermo la circostanza della telefonata, ma non ricordo assolutamente la questione del libretto tagliandi di cui mi si dice. Adr: Faccio presente che al momento del mio acquisto nel 1998, se ben ricordo, l’auto non aveva il libretto tagliandi; quindi quando l’ho data in permuta l’auto non aveva il libretto dei tagliandi …”). In conclusione, avendo l’attore conosciuto fin da prima dell’acquisto meccanismo di ribaltamento, appariva inoltre ictu oculi- ed avendo nonostante ciò acquistato l’autovettura, è evidente che alcuna rilevanza processuale può avere la pretesa successiva scoperta e segnalazione delle modifiche da parte del centro di assistenza Porsche di Roma. Dunque la domanda va rigettata in parte qua, poiché Lusi, al momento dell’acquisto, era pienamente consapevole dell’esistenza delle modifiche alla centralina elettronica, al filtro dell’aria, ai fanali ed allo scarico; quindi, a prescindere da quanto esposto sul sito internet, non può parlarsi di non conformità del bene al contratto, in quanto l’acquirente ben sapeva cosa stava comprando e ben era stato reso edotto, prima della conclusione del contratto, delle modifiche tecniche apportate, una delle quali -i fanali- costituiva, usando le parole del teste Cappa, una “ … modifica 16 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 l’esistenza delle modifiche -quella ai fanali, fissi anziché a scomparsa con Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 peraltro lampante …”. Si consideri poi la fattura relativa all’acquisto, prodotta dallo stesso attore come proprio doc. 2, in cui è scritto “saldo su acquisto veicolo visto e piaciuto nello stato in cui si trova”. Non rileva che nel documento sub 1, indicato dall’attore come ‘copia del contratto di acquisto’, non si facesse menzione delle modifiche in quanto -come detto- il contratto si è perfezionato dopo la ricordata telefonata, quando era chiaro, tanto in chi vendeva quanto in chi acquistava, che la Porsche 968 CS, oggetto della vendita, presentava le ricordate modifiche tecniche; quindi non vi è alcuna non conformità del bene acquistato al contratto, così come concluso, e non vi è spazio per alcuna pretesa sopravvenuta scoperta della non conformità. L’attore ha inoltre instato per il risarcimento del danno patrimoniale sofferto, in misura pari agli esborsi sostenuti. Aprendo a questo punto un’ulteriore doverosa parentesi, si tratta di verificare se ed in quale misura sia possibile proporre una domanda di risarcimento danni e quale disciplina applicare, attesa la mancanza di disposizioni specifiche nel TU Consumo. Nelle osservazioni che seguono, a completamento del discorso introdotto all’inizio della motivazione, è sempre implicito il riferimento al TU Consumo, salvo Orbene l’art. 135, il cui primo comma è di contenuto identico all’abrogato art. 1519 nonies c.c., prevede che “le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico” (1° comma) e che “per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita” (2° comma, non previsto nell’art. 1519 nonies c.c.). Alla luce del dato normativo (TU Consumo) si deve quindi ribadire che, ricorrendone i presupposti, deve essere sempre applicata la disciplina speciale contenuta nel TU Consumo; va pertanto esclusa la possibilità per il consumatore di scegliere di volta in volta la disciplina da applicare, secondo le convenienze del caso concreto, dovendo sempre trovare applicazione la disciplina speciale in materia di 17 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 diversa indicazione. Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 contratti di vendita di beni di consumo, salva la possibile integrazione con le norme del codice civile nel caso in cui manchi su un punto particolare una specifica regolamentazione. Al riguardo valgono le seguenti osservazioni, che prendono in considerazione le problematiche connesse alla compresenza nel nostro ordinamento di norme speciali di derivazione europea e norme generali, ‘interne’ e preesistenti, destinate a disciplinare lo stesso fenomeno giuridico. In particolare, per quello che qui interessa, il fenomeno dell’esistenza di vizi e difetti del bene acquistato è disciplinato, con modalità e conseguenze in parte differenti, sia dal codice del consumo che dagli artt. 1490 e ss. c.c. ed il coordinamento delle due normative ha costituito oggetto di acceso dibattito, con prospettazione di soluzioni estremamente variegate, che prendono tutte, però, le mosse dall’interpretazione del citato art. 135, che espressamente -come dettosancisce il principio della non esclusività delle disposizioni in esso contenute nella regolamentazione dei diritti del consumatore in materia di garanzia. Se è dunque chiaro che, come recita il citato art. 135, le disposizioni del codice del consumo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico, non può dubitarsi che si con riguardo ai danni provocati in conseguenza dell’acquisto di un bene di consumo, anche se la normativa speciale contenuta nel codice del consumo non contiene alcuna previsione al riguardo; infatti si deve ritenere, conformemente alla dottrina dominante, che al di là dei quattro rimedi tipici previsti dall’art 130 a tutela dei diritti del consumatore, il diritto al risarcimento del danno, in caso di difetto di conformità del prodotto acquistato, trova cittadinanza nell’ambito della vendita consumeristica in forza del primo comma dell’art 135 e trova attuazione attraverso il richiamo contenuto nel secondo comma della stessa norma con riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile in tema di contratto di vendita. Ribadisce pertanto il Giudice che, nel rispetto della ratio della normativa comunitaria e visto il secondo comma del citato art. 135, la normativa sulla tutela del 18 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 possa invocare la tutela risarcitoria prevista in via generale dal nostro ordinamento Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 consumatore, quale risulta attualmente dal citato TU Consumo, non esaurisce tutte le possibili garanzie riconosciute al consumatore e che è possibile un’integrazione con la normativa prevista dal codice civile. In relazione a quest’ultimo profilo si è poi dibattuto in ordine all’individuazione delle norme interne da applicare quali fonti della responsabilità risarcitoria del venditore e precisamente ci si è domandati se si dovesse far riferimento all’art. 1218 c.c. -i sostenitori di detta soluzione, ritenendo che gli artt. 129 e ss. del codice del consumo abbiano introdotto una vera e propria obbligazione primaria di fornire un bene conforme al contratto, si richiamano alle regole relative all’ordinaria responsabilità per inadempimento- ovvero all’art. 1494 c.c. -i sostenitori di questa soluzione ricostruiscono la garanzia legale prevista dalla normativa consumeristica in termini di responsabilità speciale, sullo stesso modello della garanzia per i vizi della cosa venduta di cui agli artt. 1476 n. 3) e 1490 e ss. c.c.- ed al riguardo ritiene il Giudice preferibile, stante il dettato letterale del richiamato art. 135, la tesi della riconduzione della garanzia legale nell’ambito della responsabilità speciale per garanzia in materia di compravendita e quindi all’art. 1494 c.c.. Non si tratta di una questione puramente di inquadramento dogmatico, in quanto in astratto la prevalenza dell’una o dell’altra tesi potrebbe avere influenza in imputazione della responsabilità, istituti invero disciplinati in maniera diversa nel caso di vendita in generale e nel caso di inadempimento contrattuale. Inoltre, una volta scelto il modello di responsabilità al quale si deve fare riferimento, è altrettanto discussa la possibilità di adattare la normativa interna, richiamata in materia di risarcimento del danno, a quella prevista per gli strumenti di matrice comunitaria. In proposito sembra potersi rilevare che la riconduzione della garanzia legale nell’ambito della responsabilità generale per inadempimento o in quello della responsabilità speciale per garanzia in materia di compravendita -soluzione, quest’ultima, che pare più aderente al tenore letterale del secondo comma dell’art. 135 del codice del consumo- è destinata a perdere gran parte della sua rilevanza 19 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 ordine, p.es., alla questione della decadenza e prescrizione ed al criterio di Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 pratica, laddove si ritenga che esigenze di uniformità del sistema impongano di coordinare, per le ipotesi di vendita di beni di consumo, la normativa civilistica, applicabile in via residuale per quanto non previsto dalla normativa speciale, con quella dettata dal codice del consumo, atteso che tale scelta interpretativa comporta, in entrambi i casi, che l’esercizio del rimedio risarcitorio sia sottoposto ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 132 del codice di consumo e che la responsabilità del venditore sia caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva e prescinda dall’accertamento della colpa dell’alienante, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall’art. 130 dello stesso codice. La riconduzione ad unità del sistema, d’altra parte, appare la soluzione preferibile, sia perché conforme alla vocazione all’armonizzazione integrale delle discipline nazionali propria del diritto comunitario recepito nel nostro ordinamento ed alla ratio di maggior tutela del consumatore che conforma la disciplina di matrice europea della vendita di beni al consumo, sia perché, come è stato correttamente osservato in dottrina, una diversa interpretazione della norma che consentisse l’applicazione di termini di prescrizione e decadenza e di un criterio di imputazione della responsabilità diversi per azioni che si basano sul medesimo presupposto -il difetto di conformità- contrasterebbe con i principi di razionalità e logicità che In conclusione, pur nel silenzio della disciplina del TU Consumo, si ritiene ammissibile la domanda risarcitoria per danni conseguenti alla non conformità del prodotto venduto; inoltre anche detta domanda deve ritenersi soggetta allo stesso termine di decadenza e di prescrizione previsto dal citato art. 132 TU Consumo e non a quello previsto dall’art. 1495 c.c. per la vendita in generale ed allo stesso criterio di imputazione della responsabilità. Dunque, una volta verificata l’ammissibilità della domanda risarcitoria, per mancata proposizione dell’eccezione di decadenza e/o prescrizione (pacificamente non rilevabile d’ufficio, in quanto nella disponibilità della parte interessata) ovvero per infondatezza dell’eccezione stessa, la su individuata esigenza di uniformità deve riguardare anche il merito e i presupposti stessi della domanda risarcitoria, con la 20 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 devono presiedere all’attività ermeneutica. Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 conseguenza che la responsabilità risarcitoria del venditore deve ritenersi caratterizzata dalla natura sostanzialmente oggettiva e deve prescindere dall’accertamento della colpa del venditore, così come previsto per gli altri strumenti di tutela contemplati dall’art. 130 dello stesso codice; quindi in questi casi, diversamente da quanto previsto dall’art. 1494 c.c., il risarcimento del danno deve ritenersi non regolato dai principi generali in tema di inadempimento contrattuale. L’obbligo risarcitorio a carico del venditore pertanto sussiste indipendentemente da ogni considerazione circa il criterio di imputazione della responsabilità e circa la conoscenza o conoscibilità dei vizi e/o difetti accertati; quindi è necessario e sufficiente che il consumatore provi, in base a conferente allegazione, l’esistenza dei vizi e dei difetti lamentati, delle conseguenze dannose e del nesso causale fra gli uni e le altre. Tornando al caso di specie, va ricordato che in citazione l’attore ha allegato che “… il Sig. Lusi nell’immediatezza riscontrava una grave perdita d’acqua e tramite la Europ Assistance per l’importo di €. 186,00 …, faceva trasportare la vettura presso l’officina Centro Porsche Bologna – Soveco S.p.A …; … a causa del guasto il Sig. Lusi si trovava costretto a ricorrere a mezzi alternativi per poter rientrare a casa (noleggio vettura: €. 128,34 … ed inoltre, essendo privato della propria vettura per 70 2.964,50 …; … che … in data 2 dicembre 2011 il Sig. Lusi incaricava l’Autoservizi Nanni Group S.r.l. di prelevare la Porsche presso la Soveco di Bologna e di condurla direttamente a Roma presso il centro assistenza Porsche per far eseguire una verifica più approfondita, corrispondendo alla medesima società di trasporto la somma di €. 665,50 …”; che “ … dopo solo un giorno, precisamente il 3 dicembre 2011, la vettura in prova – presso il suddetto centro assistenza Porsche di Roma – rimaneva nuovamente in panne e, pertanto, veniva riparata al costo di €. 1.719,00, …” e che pertanto aveva “… dovuto sostenere i costi del noleggio della vettura sostitutiva, dei carro attrezzi (i.e. €. 3.944,34) e delle spese di assicurazione e di bollo della vettura viziata (i.e. €. 223,69, €. 117,83), subendo pure un grave stress a causa della mancata disponibilità dell’auto … a partire dallo stesso giorno di acquisto per un periodo di 21 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 giorni, è stato costretto ad utilizzare un auto a noleggio per un costo complessivo di €. Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 tempo notevole che in via equitativa si quantifica in €. 5.000,00 ...” (cfr. atto di citazione). Come discorso di carattere generale, va ricordato che il creditore danneggiato deve allegare non solo l’altrui inadempimento, ma deve anche allegare e provare l’esistenza di una lesione cioè della riduzione di un bene della vita (patrimonio, salute, immagine, ecc.), di cui chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto del debitore inadempiente: in ciò appunto consiste il danno risarcibile; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto, in quanto il danno è ontologicamente differente ed ulteriore rispetto all’inadempimento (cfr. Cass. 5960/05). Conformemente ai principi generali in materia di risarcimento dei danni, va di sicuro esclusa l’ipotizzabilità di un danno in re ipsa, che diversamente verrebbe a coincidere con l’evento; l’evento è invece un elemento del fatto produttivo del danno ed ormai si può ritenere pacifico (Cass. SU 26972/08) che il danno, ai sensi degli artt. 1223 e 2056 c.c., deve configurasi pur sempre come un danno-conseguenza e non come danno-evento. La domanda risarcitoria dei pretesi danni patrimoniali va accolta nei seguenti termini. pacifico il fatto storico del problema tecnico al radiatore e dell’ammessa riparazione in garanzia, la domanda di risarcimento danni per l’importo di 186,00 euro, spesa sostenuta per il trasporto ed il ricovero della vettura presso l’officina Centro Porsche Bologna – Soveco Spa (cfr. doc. 4 di parte attrice: ricevuta fiscale n° 175/F del 27/10/11 di Euro Assistance). Astrattamente sarebbe da riconoscere anche la somma di 128,34 euro per noleggio di un’autovettura per poter ritornare a Roma da Bologna, ma nel caso di specie dall’esame della fattura prodotta dallo stesso attore (cfr. doc. 5 di parte attrice: fattura della Maggiore del 28/10/11) risulta che la stessa è intestata a tale ‘Saturnino 2000 Srl’, soggetto giuridico diverso dal Lusi, indicato solamente in fattura come ‘driver’, ma non come ‘soggetto fatturato’; quindi si deve ritenere che il costo del 22 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Seguendo l’ordine delle domande attrici, va sicuramente accolta, essendo Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 noleggio ed il beneficio del rimborso Iva siano stati a carico e a favore della predetta Saturino 2000 Srl. La domanda va pertanto rigettata in parte qua. L’attore, sul presupposto di essere stato privato della propria vettura per 70 giorni, ha allegato che era stato costretto ad utilizzare un’auto a noleggio per un costo complessivo di 2.964,50 euro, come da fattura allegata (cfr. doc. 6 di parte attrice: fattura n° 42 del 20/1/12 della ditta Di Croce Enzo, intestata all’attore, per complessivi 2.964,50 euro, Iva compresa, relativamente al noleggio per settanta giorni di una vettura Alfa Romeo 156, tg BM142BX, al costo unitario di 35,00 euro al giorno). Orbene, premessa l’irrilevanza di quanto allegato dalla convenuta sul fatto che l’attore sia proprietario di altre auto o moto -non risulta peraltro neanche allegato dalla convenuta se dette auto fossero perfettamente marcianti e regolarmente assicurate-, ritiene il Giudice, stante il pacifico riconoscimento del guasto al radiatore e l’assunzione dell’obbligo di riparazione in garanzia da parte della venditrice, che la convenuta è tenuta al risarcimento del danno per le spese che il Lusi, privato dell’uso dell’autovettura per un incontestato difetto di conformità, ha dovuto ragionevolmente sostenere per ovviare alla mancata disponibilità della vettura da poco acquistata. Peraltro, poiché -come subito dopo si vedrà- l’auto era stata riparata dalla attrice), è di tutta evidenza che il periodo in cui, per fatto della venditrice, il Lusi non ha potuto usufruire della vettura è stato al massimo 25 giorni (dal 27/10/11 al 21/11/11); quindi, considerando non eccessiva l’utilizzazione in noleggio di una Alfa Romeo 156 né incongruo il costo di 35,00 euro al giorno più Iva al 21%, l’attore ha diritto, a titolo di risarcimento del danno per le spese sostenute per il noleggio di un’auto sostitutiva, alla corresponsione della complessiva somma di 1.058,75 euro, Iva compresa, ossia 875,00 euro (35,00 euro x 25 giorni) + Iva al 21%. Non è dovuta, in quanto l’autovettura risultava riparata dal un centro autorizzato Porsche e non è stato neanche allegato alcun legittimo impedimento a tornare a Bologna, la somma di 665,50 euro, asseritamente spesa (cfr. doc. 9 di parte attrice: fattura del 2/12/11) per far rientrare l’autovettura da Bologna a Roma per 23 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Soveco Spa di Bologna ed era pronta per il ritiro fin dal 21/11/11 (cfr. doc. 8 di parte Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 mezzo della Autoservizi Nanni Group Srl; infatti, come risulta dalla lettera 21/11/11, anticipata via fax dalla Soveco Spa di Bologna (cfr. doc. 8 di parte attrice), l’autovettura Porsche del Lusi era pronta per il ritiro fin appunto dal 21/11/11. Dunque l’autovettura, riparata da un centro autorizzato Porsche ed in difetto di qualsiasi allegazione su una non perfetta riparazione che ne impedisse la circolazione in piena sicurezza, ben poteva essere ripresa dal Lusi e portata a Roma via autostrada, completando il viaggio iniziato il precedente 27 ottobre. A tutto concedere, all’attore si sarebbe potuto riconoscere, come risarcimento minimo, il costo del biglietto del treno da Roma a Bologna per andare a riprendere l’autovettura, ormai riparata in garanzia (cfr. doc. 1 di parte convenuta: fattura n° 6701013 del 23/11/11 della Centro Porsche Bologna Soveco Spa intestata alla ditta Soccol per i lavori sulla vettura del Lusi), ma nulla risulta provato e quindi nulla può essere disposto in tal senso. Analogamente non dovuto è l’importo di 1.719,00 euro per spese asseritamente sopportate a causa di quanto avvenuto il 3/12/11, quando “ … la vettura in prova – presso il suddetto centro assistenza Porsche di Roma – rimaneva nuovamente in panne e, pertanto, veniva riparata al costo di €. 1.719,00 …” (cfr. citazione). si osserva che non vi è prova del ‘vizio’ in ipotesi verificatosi in tale occasione e della sua configurabilità in termini di difetto di conformità. In tal senso, invero, alcun elemento utile può desumersi dalla fattura prodotta dall’attore come doc. 10 (fattura e scontrino fiscale del 21/1/12), in quanto si tratta di interventi o richiesti per puro interesse e piacere dell’attore (montaggio radio, strumento multiplo S+R, adattatore antenna) o eseguiti senza prova dell’effettiva necessità (sostituzione di componenti vari: cinghie, anelli, guarnizioni, lampade) ovvero connessi alla sostituzione dei fanali (due proiettori, due telai girevoli, due motori elettrici, ecc.), su cui già si è detto; quindi, con riferimento a queste ultime spese, l’attore tende a reintrodurre la domanda di rimborso per costi (sostituzioni fanali), che già si dovevano intendere ricompresi 24 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Orbene, a prescindere da ogni altra considerazione sull’episodio del 3/12/11, Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 nella prima richiesta di riduzione del prezzo per le lamentate (ma ben conosciute) modifiche dell’autovettura. In conclusione nulla è dovuto per le pretese ulteriori spese. Per quanto riguarda la somma di 117,83 euro per ‘bollo’, si osserva, premesso che con la dicitura ‘bollo’ deve ormai intendersi il riferimento alla ‘tassa di proprietà’ che ha sostituito la vecchia ‘tassa di circolazione’, che l’autovettura era di proprietà dell’attore e quindi la tassa di proprietà si sarebbe dovuta comunque pagare; diverso sarebbe stato il discorso se, come in passato, si fosse appunto trattato della tassa di circolazione. Dunque nulla è dovuto per questa voce. Per quanto riguarda la spesa per l’assicurazione (223,69 euro), la stessa sarebbe dovuta per la quota parte relativa al periodo di mancato uso dell’autovettura, ossia 25 giorni, ma non si hanno elementi per una tale liquidazione, anche in considerazione del fatto che non si conosce l’origine della somma di 223,69 euro né l’arco temporale di riferimento. Nulla inoltre è possibile liquidare per il risarcimento del danno cd. da fermo tecnico. Al riguardo, il Giudice non ignora certo la giurisprudenza della Cassazione sulla possibile liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo, a ultimo Cass. 22687/13; Cass. 23916/06; Cass. 12908/04), ma non va dimenticato il condiviso diverso orientamento della stessa Cassazione (cfr. Cass. 17135/11, in motivazione; Cass. 12820/99), in forza del quale il danno da fermo tecnico non può considerarsi sussistente in re ipsa, per il solo fatto che un veicolo sia inutilizzato dal proprietario per un certo lasso di tempo, ma al contrario, come ogni danno, anche quello da fermo tecnico deve essere provato. Sul punto si richiama anche quanto detto sul danno-conseguenza. Tanto premesso, è pertanto sicuramente dovuto il risarcimento del danno patrimoniale nella misura pari alla somma di 1.244,75 euro, per le spese di cui si è detto; si tratta infatti di una perdita patrimoniale (cd danno emergente) che l’attore ha sofferto alla luce delle superiori osservazioni. 25 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 seguito di sinistro stradale, anche in assenza di prova specifica del danno (cfr. da Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 Dunque la convenuta va condannata al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della complessiva somma di 1.244,75 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, in base ai noti indici Istat sui prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, dalle date dei singoli pagamenti (precisamente dal 27/10/11 su 186,00 euro e dal 20/1/12 su 1.058,75 euro) fino alla presente sentenza e, sulle somme così attualizzate, agli interessi legali dalla presente sentenza fino al saldo effettivo. Non sono invece dovuti gli interessi compensativi, congiuntamente alla rivalutazione monetaria per il periodo compreso fra i citati pagamenti e la presente sentenza, in mancanza di prova del danno da ritardo. Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/02; Cass. 2654/05), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/03), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo. Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 20591/04; Cass. 22347/07). Questi principi, dettati in ordine all’eventuale risarcibilità di un danno da ritardo, sono stati recentemente ribaditi anche da Cass. 3355/10, che in motivazione così precisa: “ … va ricordato che nei debiti di valore il riconoscimento di interessi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso col limite costituito dall'impossibilità di calcolare gli interessi sulle somme integralmente rivalutate dalla data dell'illecito. Non gli è invece inibito di riconoscere interessi anche al tasso legale su somme progressivamente rivalutate; ovvero sulla somma integralmente rivalutata, ma da 26 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 epoca intermedia; ovvero di determinare il tasso di interesse in misura diversa da quella legale; ovvero, ancora, di non riconoscere affatto gli interessi se, in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, un danno da lucro cessante debba essere positivamente escluso (Cass., n. 748/2000, cfr. anche Cass., nn. 490/1999 e 10751/2002). ….”. Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi, dalla data del fatto o dai singoli esborsi, è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione (cfr. Cass. 12452/03; Cass. 2654/05 in motivazione: “ … Gli interessi che vengono qui in considerazione sono interessi ‘compensativi’ … possono …. non riconoscersi affatto se il giudice ritenga che la rivalutazione abbia interamente coperto il danno da ritardato conseguimento dell'equivalente monetario (in relazione ai parametri di valutazione costituiti dal tasso medio di svalutazione monetaria e dalla redditività media del denaro nel periodo considerato, come precisato da Cass., n. 4729/2001 e n. 12788/98), essendo inibito solo il calcolo degli interessi al tasso legale sulle somme integralmente rivalutate a far data dall'evento dannoso. ….”). l’allegazione di detto danno da mancato guadagno, in conseguenza del lamentato ritardato pagamento della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno emergente (cfr. Cass. SU 1712/95 : “ …. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del caso. ….”). In conclusione, solo qualora l’equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia 27 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 Del resto anche la nota Cass. SU 1712/95 richiede la prova -ed ancor prima- Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come dettocostituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. Nel caso di specie nulla risulta provato dall’attore, in base a conferente allegazione, nei termini su indicati. Passando da ultimo alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali (cfr. atto di citazione: “ … subendo pure un grave stress a causa della mancata disponibilità dell’auto, come già detto, a partire dallo stesso giorno di acquisto per un periodo di tempo notevole che in via equitativa si quantifica in €. 5.000,00; ...”), si pone prima di tutto il problema dell’ammissibilità del risarcimento del danno non patrimoniale nel caso, come quello che qui ci occupa, di inadempimento contrattuale. Alla luce dell’orientamento delineato da Cass. SU 26972/08 la risposta non può che essere affermativa, atteso che “il danno non patrimoniale, quando ricorrono le ipotesi espressamente previste dalla legge, o sia stato leso in modo grave un diritto della persona tutelato dalla Costituzione, è risarcibile sia quando derivi da un fatto illecito, sia quando scaturisca da un inadempimento contrattuale”; anche successivamente (cfr. Cass. 24145/10) è stato ribadito che, in questi casi (ipotesi previste espressamente dalla legge o violazione di diritti della persona costituzionalmente garantiti) “....l’interpretazione costituzionalmente orientata quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale …”. In relazione al richiesto risarcimento del danno non patrimoniale, si ritiene, in adesione a Cass. SU 26972/08, che lo stesso non è più automaticamente riconoscibile in difetto di adeguata allegazione e prova. Preliminarmente è necessario aprire una parentesi, ribadendo che il discorso che si farà con riferimento all’ambito extracontrattuale, vale, mutatis mutandis, anche nell’ipotesi di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale. Orbene, superando precedenti impostazioni dogmatiche, la Cassazione è da ultimo tornata ad una impostazione del danno basata sulla tradizionale bipartizione fra danno patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all’art. 2043 c.c., e danno non patrimoniale, riconducibile nella previsione di cui all’art. 2059 c.c.. 28 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 dell’art. 2059 c.c. porta ad affermare che …. vi è l’obbligo di risarcire tale danno, Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 Con particolare riferimento alla categoria dei danni non patrimoniali, oggetto di specifico intervento chiarificatore della Suprema Corte a partire da Cass. 8827/03 e 8828/03 e successive sentenze ormai costanti, si osserva che in tale ambito vanno ricompresi non solo i danni conseguenti a reato o previsti da specifiche disposizioni di legge, ma anche quelli derivanti da lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (cfr. Cass. 12124/03; Cass. 16716/03). Pertanto, conformemente alla tipicità della tutela offerta dall’art. 2059 c.c., il danno non patrimoniale è appunto risarcibile solo nei casi determinati dalla legge (art. 185 c.p. in caso di reato e specifiche disposizioni di legge, p.es. in materia di libertà personale, di riservatezza, di discriminazioni) ovvero nel caso di lesione di uno specifico diritto inviolabile della persona umana costituzionalmente protetto (cfr. Cass. SU 26972/08, che richiama e fa propri i principi di cui a Cass. 8827/03 e 8828/03): si noti al riguardo il dato normativo, in cui alla genericità ed atipicità dell’art. 2043 c.c. (“qualunque fatto doloso o colposo …”) corrisponde la tipicità dell’art. 2059 c.c. (“Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”). Dunque ai fini dell’ammissione a risarcimento, ex art. 2059 c.c., ciò che rileva è l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona e costituzionalmente quindi in tali termini si parla di danno non patrimoniale, indipendentemente dall’indicazione descrittiva e classificatoria che si voglia ancora fare con riferimento ad ipotetiche (tradizionali) voci o figure di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno d’immagine, ecc.): nel caso di specie l’attore in citazione ha allegato che aveva subito danni riconducibili alla tradizionale voce del danno biologo e del danno esistenziale, a causa dello stress dovuto alle vicende allegate. Al riguardo, rammentato che va esclusa la risarcibilità dei cd danni bagatellari (cfr. citata Cass. SU 26972/08; Cass. 1766/14; Cass. 2370/14), cioè di quelle situazioni che si configurano solo come stravolgimenti della quotidianità della vita, sostanziantisi in meri disagi, fastidi, disappunti, ansie e ogni altra espressione di insoddisfazione, costituenti conseguenze non gravi ed insuscettibili di essere 29 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 rilevante, dal quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica; Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 monetizzate perché appunto bagatellari, si ribadisce che il presupposto generale per l’ammissibilità del risarcimento dei danni non patrimoniali, nei casi in cui ciò sia possibile alla luce di quanto detto, è costituito dalla gravità dell’offesa; infatti “… il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa soglia di offensività, rendendo il pregiudizio tanto serio da essere meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minino di tolleranza …”, con la precisazione che “… il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto solo nel caso in cui sia superato il livello di tollerabilità ed il pregiudizio non sia futile …” e che entrambi i requisiti, cioè la gravità della lesione e la serietà del danno, “… devono essere accertati dal Giudice secondo il parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato momento storico ….” (cfr. citata Cass. SU 26972/08 in motivazione; Cass. 21415/14). Tanto premesso, è allora evidente che tale pregiudizio può essere risarcito purché -è bene ricordarlo- sia oggetto di specifica allegazione e prova da fornire anche in via di presunzione (cfr. citata Cass. SU 26972/08: “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza … che deve essere allegato e provato”): non è certamente sufficiente la mera elencazione di possibili voci di danno non Nel caso di specie la domanda è assolutamente priva di qualsiasi prova del danno non patrimoniale asseritamente subito dall’attore per effetto delle problematiche tecniche riscontrate sull’autovettura acquistata. Da ultimo si ribadisce che la riscontrata lacuna in ordine all’allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere l’esistenza stessa del danno risarcibile, non può essere colmata ricorrendo all’equità, che infatti non può mai equivalere ad arbitrio da parte del Giudice: l’equità soccorre quando è difficile o impossibile l’esatta monetizzazione del danno, ma presuppone pur sempre la prova, in base a conferente allegazione, degli elementi costitutivi del danno stesso, oltre che dell’altrui responsabilità (cfr. Cass. 682/01; Cass.16202/02; Cass. 13761/04; Cass. 30 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 patrimoniale per ritenere soddisfatto tale onere. Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 16992/05; Cass. 13288/07; Cass. 10607/10; Cass. 20990/11; Cass. 25222/11; Cass. 27447/11). Alla luce delle risultanze di causa la domanda risarcitoria di parte attrice è infondata e va rigettata in parte qua. Le superiori conclusioni comportano il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta. Stante l’esito complessivo del giudizio, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo il residuo, liquidato in dispositivo, a carico della convenuta per il grado di soccombenza. Si dà atto che per la liquidazione delle spese deve essere applicato il Decreto Ministero Giustizia n° 55 del 10/3/14 (GU n° 77 del 2/4/14) sui nuovi parametri forensi, entrato in vigore il 3/4/14, prima che avesse termine l’attività professionale dei legali; l’udienza di p.c. si è infatti tenuta il 30/6/14 ed i termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c. sono scaduti il 3/11/14 e pertanto deve essere applicato integralmente il nuovo regime, alla luce dell’art. 28 del citato DM 55/14 (arg. ex Cass. SU 17405/12, in relazione alla precedente riforma ex Decreto Ministero Giustizia 20/7/12 n° 140). Si è proceduto alla somma degli importi medi indicati nella seconda tabella e non a quello domandato, al secondo scaglione di valore (da 1.101,00 a 5.200,00), tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell’attività complessivamente svolta dal difensore (2.430,00 euro). Su tale importo va operata la riduzione per compensazione. Va nuovamente riconosciuto il rimborso forfettario (art. 2, 2° comma, citato DM 55/14). P.Q.M. definitivamente pronunciando: in parziale accoglimento della domanda attrice, condanna la convenuta Soccol Cars & Boats di Soccol Giuseppe, in persona dell’omonimo titolare, (venditrice) al 31 http://bit.ly/1gddyEp Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 (giudizi di cognizione innanzi al tribunale) con riferimento, in base al valore accertato Sentenza n. 2383/2015 pubbl. il 02/02/2015 RG n. 20068/2012 Repert. n. 2122/2015 del 02/02/2015 pagamento, in favore dell’attore Lusi Giovanni (acquirente) e a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, della complessiva somma di 1.244,75 euro, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali come meglio indicato in motivazione; rigetta la domanda attrice quanto al resto; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. di parte convenuta; compensa per metà le spese di lite e pone a carico della convenuta, per il grado di soccombenza, il residuo che liquida in 1.215,00 euro per compensi professionali e in 120,00 euro per spese, oltre rimborso forfettario, Cp ed Iva come per legge. Così deciso a Roma, il 30/1/15 il Giudice Firmato Da: SCERRATO FRANCESCO REMO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 1848 dott. Francesco Remo Scerrato 32 http://bit.ly/1gddyEp