Educatori e carceri [1]
da Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere, edizioni del Cerro
indice
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introduzione
vite di scarto, coërcere, istituzioni totali, panopticon
oggi il carcere
quadro legislativo
– codice Rocco
– ordinamento penitenziario del 1975
– gli art. 2,3,13,27 della Costituzione
– art. 1 dell’ordinamento penitenziario
– individualizzazione trattamento di recupero, osservazione art. 13 ordinamento
– attività per il trattamento art. 15
– pene alternative
• legge Gozzini
• legge Simeone-Saraceni
– regolamento del 2000
possibilità di educare
educatore in carcere
difficoltà del ruolo dell’educatore
introduzione
• Marginalità ed esclusione sociale anche come
prodotto della globalizzazione (ma non solo),
• che non ha facilitato l’integrazione, favorendo
una suddivisione tra produttivi (utili) e non
produttivi (inutili),
• fra dentro e fuori,
• un fuori sono le carceri: luogo dove occultare i
molti dei fuori; dove si supera il problema
isolando i fuori.
Introduzione
• Oggi , il carcere è un luogo e un tempo di ‘transito’
verso una nuova vita, verso un recupero di ‘capacità’
di vita, allora occorre impostare in questi luoghi e
durante questi tempi delle attività che possano
rappresentare degli spazi educativi nei quali il
detenuto sia soggetto attivo e consapevole di un
processo formativo che lo condurrà verso nuovi
itinerari e verso nuovi orizzonti.
• Questi percorsi possono svilupparsi in:
– ambiti formali (diversi ordini di scuola in carcere);
– ambiti non formali (attività di tipo laboratoriale)
Introduzione
• Perché formazione (scuola e attività extra) in
carcere:
– dovere costituzionale (art. 27 Costituzione) per la
tutela dei diritti umani; diritto alla formazione, alla
possibilità di reinserirsi nella società (“Le pene non
possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato”);
– dovere educativo-formativo: dover trovare sempre
strumenti e strategie formative per ciascuna persona,
soprattutto nelle situazione di confine.
In definitiva
• Agire per restituire dignità agli “ultimi”; a
soggetti dimenticati, situati al confine e
destinati a un non ascolto;
• questi non dovrebbero essere visti come
persone irrecuperabili (i cosiddetti
delinquenti, persone marginali) ma capaci
di cambiamento, capaci di trovare
motivazioni per nuovi percorsi
esistenziali.
Vite di scarto1
• In periodi di contrazione economica, molte persone
vengono espulse dal ciclo produttivo;
• in altri la società in un continuo tentativo di
miglioramento (spesso solo una rincorsa ad un benessere
più elevato) produce nuovi sistemi che tendono a
sostituire i precedenti e, ai quali, molte persone non
sempre riescono ad allinearsi;
• si generano degli scarti umani che debbono essere
smaltiti;
• la società non riesce a riciclarli.
Bauman Zygmunt, 2005, Vite di scarto, Laterza, Milano
La modernizzazione è la più prolifica e meno controllata linea di produzione' di rifiuti e di esseri umani di scarto. La sua diffusione globale ha
sprigionato e messo in moto quantità enormi e sempre crescenti di persone private dei loro modi e mezzi di sopravvivenza. I reietti, i rifugiati, gli
sfollati, i richiedenti asilo sono i rifiuti della globalizzazione. […] Zygmunt Bauman è uno dei più noti e influenti pensatori al mondo. Professore
emerito di Sociologia nelle Università di Leeds e Varsavia.
• Occorrerebbe uscire dalla logica dello smaltimento ed
entrare in quella del riciclo: educatori, insegnanti,
formatori, volontari debbono evitare che i soggetti fuori
diventino rifiuti da smaltire;
• l’emacipazione, termine che caratterizza qualunque
forma di educazione e formazione, assume maggior
valore per coloro che sono in uno stato di fuori, diviene
un riscatto; sono fuori per un periodo della propria vita,
però debbono tornare dentro e possono e debbono
essere aiutati in questo itinerario.
Coërcere e istituzioni totali …
coërcere
• Carcere: dal latino coërcere (segregare),
nasce come “un’istituzione […] che ha
come caratteristica la perdita della
libertà delle persone e, allo stesso
tempo, l’eliminazione dell’individuo da
ogni aspetto della vita sociale, anche per
quanto riguarda la sfera umana ed
affettiva”
Goffman e istituzioni totali ….
Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere
Istituzione totale
• Erving Goffman* parla di istituzione totale
che definisce “il luogo di residenza e di
lavoro di gruppi di persone che – tagliate
fuori dalla società per un considerevole
periodo di tempo – si trovano a dividere una
situazione comune, trascorrendo parte della
loro vita in un regime chiuso e formalmente
amministrato” (B. Coccia (a cura), Borghesia, pag 212 )
*E. Goffman, Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza, Edizioni di Comunità, Torino 2001
Istituzione totale
• Le istituzione totali “riducono completamente
a sé i singoli individui che entrano in esse, li
privano di ogni identità personale, di ogni
personalità. Sono gli ospedali psichiatrici ma
anche le caserme, i conventi, le carceri.”
• È totale in quanto in esse “non è una parte
dell’attività del singolo ad essere regolata ma
l’intera sua vita: egli viene privato di ogni
tratto personale […]”1
La specifica funzione è quella di far perdere l’identità personale …..
1B. Coccia (a cura), Borghesia, pag 212
Istituzione totale
• Gli individui nelle istituzioni totali “sono sottoposti a
pratiche la cui specifica funzione è quella di far perdere
loro ogni identità personale (taglio dei capelli, rinuncia ai
propri abiti personali, l’essere chiamati con un numero
invece che per nome, doversi privare di ogni oggetto
personale, ecc.). L’istituzione totale tende ad annientare
l’identità personale.”*
• “Goffman poi distingue quelle istituzioni che servono a
isolare individui incapaci o affetti da malattie (e quindi
involontariamente pericolosi) da quelle che isolano
individui intenzionalmente pericolosi (detenuti)”*
1B. Coccia (a cura), Borghesia, pag 212
Istituzione totale carcere
• Nell’istituzione totale carcere, il detenuto è
privato ed espropriato dello spazio e del
tempo: fissità dello spazio e rigidità e vuoto
dei ritmi temporali;
• si ha una riformulazione del tempo: diviene un
tempo del quanto manca alla fine della pena.
In definitiva in carcere
• privazione della libertà,
• meccanismi rigidamente strutturati,
• giornate forzatamente guidate da una
pianificazione spazio-temporale,
• interazione relazionale non in linea con la
consuetudine della vita sociale,
• il mondo personale sotto stretto controllo e
vigilanza.
panopticon
Bentham (filosofo e giurista)progettò, alla fine del 1700,
una struttura che assicurava una stretta sorveglianza
panopticon
In Italia esiste anche il carcere di Santo Stefano (isolotto contiguo a l'Isola di
Ventotene) costruito dai Borbone nel 1795, questo carcere dalla forma
semicircolare[3] ha ospitato tra gli altri l'ex Presidente della Repubblica Sandro
Pertini. La struttura carceraria fu dismessa nel 1965. [http://it.wikipedia.org/wiki/Panopticon#cite_note-3]
Oggi[1]
• “oggi il carcere, seppur non progettato secondo il dispositivo del
panoptismo, è ritenuto un sistema con al suo interno dispositivi
di controllo e di sorveglianza sulla persona che lo richiamano
ancora.”
• Tuttavia “oramai da più di un decennio, il dibattito
contemporaneo sulla Pedagogia in carcere ha prodotto teorie che
hanno come idea fondante il superamento dell’osservazione e
controllo del detenuto legati al sistema di ‹‹buona condotta››,
orientandosi verso l’attuazione di percorsi formativi che
rientrano nel concetto di inclusione di ogni persona che si trova
in situazione di svantaggio sociale, di debolezza individuale.”
Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere
Oggi[2]
• … “Il diritto di essere accompagnati, sostenuti in
un processo di formazione, di crescita e di
cambiamento rientra nel concetto di formazione
e di progettazione di percorsi individualizzati.”
• “Il sistema legislativo che orienta le linee
educative si avvale del ‹‹trattamento›› come
strumento riabilitativo del soggetto”;
tuttavia
Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere
Oggi[3]
• esistono ancora molte criticità ed occorrerebbe
rianalizzare ed aggiornare gli approcci al sistema
formativo in carcere; ad esempio spesso si
sostiene che la detenzione:
– possa prevenire le condotte di soggetti percepiti come
pericolosi, deviati e devianti;
– sia lo strumento migliore e il carcere lo spazio più
adeguato per prendersi cura delle persone in difficoltà
e per prestare loro un servizio.
• La limitazione della libertà viene così legittimata
e dalla necessità della cura e da una finalità
d’ordine.
Oggi[]
– Da un lato visioni ancora legate alla separazione e
alla detenzione come riabilitazione,
– dall’altro le difficoltà di poter operare con buoni
trattamenti a causa della numerosità dei detenuti e
della carenza strutturale,
impongono alle istituzioni di reclusione di
svolgere quasi esclusivamente una funzione
contenitiva.
• Quadro legislativo
Codice Rocco
• “Regolamento per gli Istituti di pena
(regolamento Rocco, n. 787 del 18 Giugno
1931); stabilisce le norme della vita carceraria
tese al riconoscimento degli errori da parte del
reo e al conseguente pentimento. In questo
senso il carcere diventa rigidissimo, con regole
ferree e tese all’espiazione della pena, senza
possibilità di distrazioni o di diversivi durante
la carcerazione.”
Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere
• Con la legge 354 del 1975 viene affermato il
ruolo rieducativo della pena, introducendo un
modo nuovo di pensare al periodo di detenzione
delle persone.
• La stagione del ’68 ha introdotto nuovi orizzonti
di studio sul versante dell’educazione, aprendo
spazi di discussione al significato stesso
dell'educazione in contesti istituzionali non solo
scolastici, investendo il campo dell'educazione
"degli esclusi".
• l’educazione inizia ad essere vista come intervento che:
– deve coinvolgere colui che è sempre stato pensato essere
solo l'oggetto dell'azione educativa: l'educando;
– non deve essere azione di trasmissione di modelli culturali
e sociali che, in definitiva, imponga un adeguamento a
quelli delle classi che li propongono;
– non si rappresenti con forme di coercizione, imposizione,
controllo, punizione, adeguamento, ripetizione e che
– non deve abbracciare una visione che predica una natura,
quella infantile, che nasce difettosa e che va quindi
recuperata, ma che deve comprenderne le caratteristiche, i
bisogni, le predisposizioni, accettandone le peculiarità e
promuovendo l’accettazione delle tante diversità.
• L’apertura ad analisi sulle condizioni di diversità, di
disuguaglianza, di svantaggio, internamente alla
strutture scolastiche ha portato, inevitabilmente, il
sistema educativo ad esplorare contesti diversi da
quello scolastico;
• nasce l’esigenza e nasce lo spazio per aprirsi a studi
sul versante sociale;
• l’educazione deve recuperare forme di svantaggio e di
marginalità e deve entrare ed entra nel carcere, luogo
di svantaggiati e di marginalizzati.
Nasce la riforma penitenziaria 
Riforma penitenziaria 1975
• Ordinamento penitenziario
L. 354 26 luglio 1975
• “[…] cambiamento radicale, anche se forse non esaustivo,
nelle forme di trattamento educativo in cui il problema
dell’umanizzazione del trattamento penitenziario e quello
della finalizzazione della pena detentiva al recupero sociale
dei condannati costituiscono il riferimento centrale della
riforma. Con la nuova legge diviene fondamentale il
principio sociale che privilegia la risocializzazione e la
rieducazione del detenuto, all’interno di un quadro
strutturato realizzato in un programma di intervento ben
preciso”
• Il riferimento complessivo della legge è all’art. 27 della
costituzione
Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere
Costituzione Italiana
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Costituzione Italiana
Fanno da sfondo anche gli art. 2, 3, 13 della costituzione;
Il 2 e il 3 colgono una nuova visione dei diritti dell’uomo nella sua personale
dignità esistenziale. Sono diritti che interessano sia il condannato sia l’uomo libero
e che individuano una nuova modalità di strutturare programmi sociali ed educativi
in funzione dell’individuo
Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Art. 3.
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di
condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Costituzione Italiana
Art. 13.
La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o
perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà
personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli
casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente
dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare
provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro
quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano
privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque
sottoposte a restrizioni di libertà.
La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
• E l’art. 1 dell’ Ordinamento
penitenziario
(Legge del 26 Luglio 1975), dice
Ordinamento penitenziario
(Legge del 26 Luglio 1975)
Art. 1
Trattamento e rieducazione
Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della
dignità della persona.
Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità,
razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non
giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati
colpevoli sino alla condanna definitiva.
Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che
tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il
trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni
dei soggetti.
• “il valore aggiunto del testo dell’Ordinamento è proprio la volontà di
sottolineare quanto il carattere del trattamento debba essere
individualizzato, ossia condotto tenendo presente la particolare situazione
della persona.
• Esso richiede pertanto che la situazione venga preliminarmente indagata
durante una fase di osservazione che la legge stessa distingue
appositamente da quella vera e propria del trattamento.
• L’osservazione è infatti una fase estremamente importante nel rapporto
educativo in quanto, come annunciato dall’art. 13 dell’Ordinamento
penitenziario, mira a individuare i percorsi personali e sociali che hanno
portato ad attuare il comportamento criminoso, a rilevare carenze psicofisiche e le altre cause del disadattamento sociale.
• L’osservazione è quindi finalizzata alla predisposizione di un programma
rieducativo individuale, da articolare con strumenti che sono
principalmente l’istruzione, il lavoro, la religione, le attività culturali,
ricreative e sportive, i contatti con il mondo esterno, i rapporti con la
famiglia.”
Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere
Ordinamento penitenziario
Art. 13
Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun
soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione scientifica della
personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.
L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate
indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato il relativo
programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati
giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente
annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di
osservazione e di trattamento.
Ordinamento penitenziario
Ricordiamo l’ultimo comma dell’art. 1:
Nei confronti dei condannati e degli
internati deve essere attuato un trattamento
rieducativo che tenda, anche attraverso i
contatti con l'ambiente esterno, al
reinserimento sociale degli stessi. Il
trattamento é attuato secondo un criterio di
individualizzazione in rapporto alle
specifiche condizioni dei soggetti.
• “Il programma di trattamento deve quindi tener
conto dei soggetti e delle peculiarità proprie
dell’individuo in questione, delle necessità di
crescita e conoscenza rispetto ad un percorso
necessariamente personale e soggettivo. E le
attività considerate idonee per raggiungere e
maturare percorsi trattamentali utili al
reinserimento del condannato, e al superamento
della dimensione esclusivamente punitiva, sono
annunciati dal primo comma dell’art. 15
dell’Ordinamento penitenziario.” 
Ordinamento penitenziario
Art. 15
Elementi del trattamento
Il trattamento del condannato e dell'internato é svolto avvalendosi
principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività
culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il
mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.
Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al
condannato e all'internato é assicurato il lavoro.
Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività
educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie
disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di
formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in
condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.
• Ad oggi, l'attuazione pratica della legge
quanto a "trattamento rieducativo" e
"reinserimento sociale" non è molto
presente. Il lavoro carcerario è spesso una
concessione anziché l'esercizio di un
diritto e di una possibilità di effettivo
reinserimento.
Pene detentive alternative
Legge Gozzini n. 669 del 1986
• già la legge di riforma penitenziaria del 1975
affronta il problema quando proponeva delle pene
alternative.
• la legge Gozzini del 1986 proponeva dei processi
che potessero facilitare il reinserimento attraverso
possibili percorsi alternativi alle pene detentive;
• queste possibilità venivano/sono subordinate alla
attiva e collaborativa partecipazione del detenuto
alle attività proposte e alla vita nel penitenziario
Legge Simeone-Saraceni
• una nuova proposta che prevedeva
– il non ingresso negli istituti di pena
• per gli elementi per i quali la reclusione
avrebbe peggiorato la propria situazione;
• per questi, la pena alternativa
rappresenterebbe una possibilità di
revisione personale della propria vicenda
processuale.
Un nuovo regolamento [1]
• Nel 2000 con il dpr n. 230 (regolamento
esecutivo) vengono recepite le “Regole
penitenziarie europee” del 1987
• Il contenuto si riferisce al miglioramento delle
condizioni umane all’interno degli istituti di pena.
• Tuttavia “l’eccessivo sovraffollamento,
l’insufficienza di regole d’igiene, l’indigenza, la
povertà, le perquisizioni invasive, frequenti e
spesso inutili, l’isolamento, i trasferimenti
incessanti dei detenuti”, limitano un adeguato
lavoro educativo-riabilitativo.
Un nuovo regolamento [2]
• Comunque, anche se molto è cambiato però
non molto o non tutto è cambiato, “l’atto
educativo deve divenire principio primo, in
uno spazio di uomini e donne in cui è
necessario passare da una giustizia centrata sul
reato e sulla punizione ad una giustizia
centrata sugli equilibri personali e sulla
possibilità di rieducare.”
Benelli C., Promuovere la formazione in carcere, 2008
• L'art. 2 del D.L. salva carceri (Decreto Legge 1
luglio 2013, n. 78) ha apportato modifiche alla
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento
penitenziario).
Fonte: MODIFICHE ALLA LEGGE 26 LUGLIO 1975,
n. 354 (Ordinamento Penitenziario)
• Sono modifiche che non riguardano l’aspetto
educativo formativo.
Possibilità di educare
• il mondo fuori è pieno di stimoli, di agganci
• i detenuti hanno tensioni verso queste,
• possono manifestare e liberare potenziali
attitudini e competenze,
• le attività si proiettano su queste e
• molteplici sono quelle possibili:
– il teatro, la pittura, la scrittura, la poesia, la musica,
laboratori espressivi, realizzazione di prodotti
editoriali, multimediali
• sono attività che possono sanare le
lacerazioni di persone che
tendenzialmente propendono verso l’una
o l’altra e non possono esercitarle;
• inoltre sono attività che fanno allontanare
il detenuto dalla propria situazione, così
come farebbe se fosse ‘libero’.
In definitiva
• queste attività fanno ‘vivere’ il detenuto;
• rappresentano una continuità giornaliera ;
• tendono a farlo riappropriare di una visione
‘corretta’ del tempo ;
• la sua giornata non continuamente scandita dal
‘fine pena’ ;
• fanno liberare la propria soggettività;
Educazione formale
Anche la scuola formale partecipa al progetto educativo del detenuto.
Dall’intervista di Ristretti-Orizzonti ad un detenuto :
“[…] è facile immaginare che chi esce dal carcere con un titolo di
studio riuscirà a trovare più facilmente un lavoro, forse non
commisurato al suo grado di istruzione, ma comunque un’occupazione
che gli eviterebbe di dover rubare per sopravvivere. E’ ovvio che chi
passa 5 o 6 anni steso su una branda guardando la televisione 18 ore al
giorno troverà difficoltà a guadagnare un posto di lavoro alla sua
liberazione. Ma questo è soltanto uno dei benefici dello studio in
carcere: si potrebbe parlare della crescita personale che migliora
sicuramente il modo di vivere. Oppure ricordare il fatto che,
studiando, si acquisiscono delle capacità di pensare e di agire nel
rispetto di quelle leggi prima ignorate, con la possibilità di trovare una
nuova dimensione nella società.”
Tuttavia
• La realtà non è sempre così come è stata descritta e come prevedeva
ottimisticamente la legge del 1975 e il regolamento del 2000;
• “il carcere rimane uno spazio che tende forzatamente ad omologare
la personale soggettività e a non prendere in considerazione le
indiscusse differenziazioni che fanno parte di ognuno di noi; riuscire
a realizzare un percorso educativo capace di valorizzare e supportare
l’individuo nella sua unicità e nelle sue esigenze permetterebbe un
reale risultato pedagogico molto più efficace in termini di
cambiamento. Nonostante questo, tuttavia, sono state messe a punto
delle «buone prassi » che si rivelano efficaci e sono percepite come
tali dagli utenti. Non solo, ma anche «schegge» di attività
significative, pur nella loro parzialità, sono valutate e apprezzate per
l’apporto che offrono in termini di competenze relazionali e di
rielaborazione dei problemi soggettivi.”
Benelli C., Promuovere la formazione in carcere, 2008
L’educatore in carcere
• educatore in carcere:
– professionista dell’educazione che risponde alle nuove
emergenze educative della società contemporanea;
– professione che opera nelle cosiddette <<zone di
confine>>, in un luogo educativo fra dentro e fuori;
– figura prioritaria nel campo dell’educazione dei soggetti
detenuti, alla quale la riforma penitenziaria attribuisce il
compito fondamentale
• di programmare e seguire i percorsi ri-educativi di possibili reinserimenti sociale;
– figura significativa che necessita di una politica
penitenziaria indirizzata verso un concreto e reale
reinserimento di soggetti condannati.
L’educatore in carcere
• Le caratteristiche essenziali di un educatore
sono quelle riferibili alla relazione intesa
come relazione educativa:
– “La relazione educativa è l'insieme dei rapporti
sociali che si stabiliscono tra l'educatore e coloro
che egli educa, per andare verso gli obiettivi
educativi, all'interno di una data struttura
istituzionale, rapporti che posseggono delle
caratteristiche cognitive ed affettive, che hanno
uno svolgimento e una storia”.
Marcel Postic, La relazione educativa. Oltre il rapporto maestro-scolaro;
Triple formation , lettres modernes, psychologie, sciences de l'éducation a entrepris ses études de psychologie au moment de son année de
formation. Son expérience d'observateur des situations éducatives le conduit à étudier les relations qui s'établissent entre professeur et élèves ("La
relation éducative"), à examiner les différentes méthodes d'observation des situations éducatives ("Observer les situations éducatives") et à étudier
les relations entre parents et enseignants. http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=5990
L’educatore in carcere
• Quindi relazione educativa che ha una durata nel tempo
e che ha una sua storia;
• nella r.e. due sono gli attori: educatore, educando;
• educatore: è dotato di maggior potere; è chiamato a
dirigerla, finalizzando il proprio operato ad obiettivi di
benessere, conoscenza reciproca, apprendimenti;
• l’educatore deve saper ascoltare i condizionamenti
fisici, psichici e sociali dell’educando, ma
• questo dovrà avere una disponibilità educativa per
accogliere l’influenza dell’educatore.
Luciana Bellatalla,Giovanni Genovesi, Insegnare prima d'insegnare. Fondamenti per la professionalità docente
L’educatore in carcere
• Non basta l’intenzionalità educativa
dell’educatore per far emergere le potenzialità
dell’educando sia sul piano cognitivo sia su
quello emotivo-affettivo e su quello sociale;
• occorre anche, da parte dell’educando, una
intenzionalità di entrare in contatto con
l’educatore, dandogli una credibilità
educativamente significativa.
L’educatore in carcere
• Quindi da parte dell’educatore:
– Proiettarsi verso l’educando in posizione di ascolto
(osservazione, progettazione, azione, ..);
• da parte dell’educando:
– atto di fiducia, di apertura a voler collaborare con
l’educatore;
• e allora:
– duplice impegno per l’educatore: intenzionalità
educativa e capacità di suscitare intenzionalità
anche nell’educando.
L’educatore in carcere
• Nel contesto carcere questo aspetto è particolarmente
significativo, importante, impegnativo: si ha a che fare
con persone adulte che è possibile conquistare solo
attraverso un profilo duplice di professionista e di
persona;
• il detenuto deve avere l’impressione di avere di fronte
non un burocrate fra tanti, non un passacarte di
domandine, ma una persona che è coinvolta;
• una persona/professionista che riconosce i suoi bisogni
perché li comprende, non perché svolge semplicemente
il suo lavoro (solo perché è retribuito per questo).
L’educatore in carcere
• “Il carcere è un contesto che presuppone reciprocità:
infatti non è solo l’educatore a produrre influenzamento
sull’utente, ma avviene anche il contrario e l’educatore
deve essere in grado di riconoscere e utilizzare tutto ciò
che proviene dall’educando, anche mettendo in gioco se
stesso. Non è possibile pensare che l’equilibrio tra il
coinvolgimento e il distacco non sia un aspetto da
tenere sotto controllo continuamente, proprio perché
chiama in causa aspetti personali a volte difficili da
gestire, come ad esempio l’affettività e l’emotività.”
Benelli C., 2008, Promuovere la formazione in carcere
L’educatore in carcere
• Quindi relazione educativa come presupposto e
sfondo;
• la relazione educativa è continuamente
sostanziata dalla vita del “rapporto” durante il
quale gli attori si ‘annusano’, si osservano;
• osservandosi, ciascuno adegua i propri
comportamenti;
• comunque per l’educatore l’osservazione è uno
strumento indispensabile ai fini di una riuscita
della relazione educativa (ai fini di una possibile
ri-educazione).
L’educatore in carcere
• L’osservazione permette di strutturare e proporre una
attività adeguata e calibrata alla persona in questione.
• Un educatore realizza l’attività trattamentale per tutti i
detenuti presi in carico proprio a partire
dall’osservazione della personalità del soggetto recluso
e in base agli elementi di conoscenza acquisiti dagli
altri ‘ambienti’ (la scuola se frequentata e altre attività),
propone e rivede in corso di sviluppo il piano
trattamentale.
• Queste ipotesi sono sottoposte a delle verifiche con
colloqui e momenti di interazione con il destinatario.
L’educatore in carcere
• Si delinea il processo e l’importanza
dell’osservazione nell’art. 13
dell’Ordinamento e nell’art. 27 del
Regolamento.
• Anche il 28 e il 29 del regolamento fanno
riferimento all’osservazione.
• Art. 27
Osservazione della personalità
1. L’osservazione scientifica della personalità è diretta
all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto connessi alle
eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e
sociali, che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una
normale vita di relazione. Ai fini dell’osservazione si provvede
all’acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici,
psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al
modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua
attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del
trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene
espletata, con il condannato o l’internato, una riflessione sulle
condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e
sulle conseguenze negative delle stesse per l’interessato
medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle
conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla
persona offesa.
• Art. 27
Osservazione della personalità
……
2. All’inizio dell’esecuzione l’osservazione è
specificamente rivolta, con la collaborazione del
condannato o dell’internato, a desumere elementi per la
formulazione del programma individualizzato di
trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.
3. Nel corso del trattamento l’osservazione è rivolta ad
accertare, attraverso l’esame del comportamento del
soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di
relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una
variazione del programma di trattamento.
4. L’osservazione e il trattamento dei detenuti e degli
internati devono mantenere i caratteri della continuità in
caso di trasferimento in altri istituti.
• Art. 28
Espletamento dell’osservazione della personalità
1. L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di
regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le
misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari
approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su
motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
3. L'osservazione è condotta da personale dipendente
dall'Amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma
dell'articolo 80 della legge.
4. Le attività di osservazione si svolgono sotto la
responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo
coordinate.
• Art. 29
Programma individualizzato di trattamento
1. Il programma di trattamento contiene le specifiche
indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della
legge, secondo i principi indicati nel sesto comma
dell'articolo 1 della stessa.
2. La compilazione del programma è effettuata da un
gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal
direttore dell’istituto e composto dal personale e dagli
esperti che hanno svolto le attività di osservazione
indicate nell’articolo 28.
3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle
quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i
suoi risultati.
4. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola,
all'educatore.
3° comma art. 13
6° comma art. 1
• 3° comma art. 13
– Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della
osservazione, sono formulate indicazioni in merito al
trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato il
relativo programma, che é integrato o modificato secondo
le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.
• 6° comma art. 1
– Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere
attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche
attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento
sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un
criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche
condizioni dei soggetti.
L’educatore in carcere
• Viene costituito il GOT: Gruppo per
l’osservazione e il trattamento; in esso
l’educatore:
– mantiene i collegamenti fra i vari componenti del
gruppo,
– prepara i documenti per l’osservazione del
detenuto,
– aggiorna i casi,
– si assicura che venga formulato il rapporto di
sintesi.
L’educatore in carcere
• L’educatore lavora su un programma educativo
che comprende diverse attività come quelle
culturali, formative, lavorative, sportive nelle
quali il detenuto è disposto a impegnarsi.
• Altre attività sono l’alfabetizzazione,
soprattutto per le persone non di lingua
italiana, la scuola, i corsi di orientamento al
lavoro, attività teatrali, corsi di pittura, musica,
biblioteca, il teatro.
L’educatore in carcere
• Inoltre si occupa:
– di tenere i rapporti con le famiglie,
– dei permessi premio e altre misure alternative alla
detenzione.
In definitiva deve rapportarsi con le componenti del
sistema penitenziario e delle esperienze che il
destinatario porta avanti.
attenzione
• L’educatore è un riferimento essenziale per il carcerato,
perché:
• “instaurare un contatto può significare per il detenuto
avere una possibilità di relazione per verificare il
proprio progetto di esistenza ed acquisire strumenti per
rendere più adeguate le sue interazioni con le norme del
sistema interno e dei sistemi esterni di controllo
sociale”
• dovrebbe riuscire a far ”considerare la carcerazione non
come una condizione subita passivamente dal detenuto
ma, al contrario, come un’occasione per crescere e
cambiare, riducendo il rischio di recidive”
Benelli C., Promuovere la formazione in carcere, 2008
mansioni
• “Rimane molto difficile reperire
documentazione che descrive le pratiche
quotidiane, i metodi educativi, le buone
pratiche aggiornate in itinere, e questo dipende
dalla mancanza di un’attenta analisi
dell’operato, analisi che invece andrebbe
progettata in questo momento storico e in
questa fase del lavoro dell’educatore in
carcere”
Benelli C., Promuovere la formazione in carcere, 2008
mansioni
• Attuazione dell’osservazione scientifica della personalità dei
condannati e degli internati e coordinamento della sua azione con
quella di tutto il personale addetto alle attività relative
all’educazione (articoli 13 e 82 dell’Ordinamento e 27 e 28 del
Regolamento)
• Partecipazione al trattamento rieducativo individuale o di
gruppo, di condannati e internati, e di sostegno degli imputati
(art. 82 dell’Ordinamento)
• Partecipazione delle attività di gruppo per l’osservazione
scientifica della personalità dei detenuti e degli internati (GOT)
(art. 82 dell’Ordinamento, art. 29 del Regolamento.)
mansioni
• Organizzazione del servizio di biblioteca (art. 21
del Regolamento)
• Partecipazione alla commissione interna
all’Istituto penitenziario che predispone il
regolamento interno (art. 16 dell’Ordinamento)
• Partecipazione al consiglio di disciplina (art. 40
dell’Ordinamento)
• Partecipazione alla commissione per le attività
culturali, ricreative e sportive (art. 27
dell’Ordinamento, art. 59 del Regolamento)
mansioni
• Svolgimento di opera di consulenza, su
richiesta della magistratura di sorveglianza,
nella veste di tecnico del trattamento (art. 678
Codice procedura penale)
• Mansioni in delega dal direttore.
Difficoltà del ruolo dell’educatore
• L’eccessivo carico emotivo della situazione, in cui
l’emergenza legata ad atti di violenza a vari livelli è
diventata regola del vivere quotidiano.
• Difficoltà di contenere entro limiti accettabili la
diffusione e la risonanza che queste situazioni
emotive hanno tra i detenuti.
• Le frustrazioni professionali derivanti dal contesto
istituzionale, che sovente vanifica o squalifica gli
sforzi operativi posti in essere in modo corretto.
Difficoltà del ruolo dell’educatore
• Le difficoltà a reggere sentimenti di onnipotenzaimpotenza che questo tipo di lavoro genera e quindi le
difficoltà a elaborare la rabbia, depressione, sensi di
colpa che ne conseguono.
• Le difficoltà nel convivere tra il ruolo che imponeprescrive certi atteggiamenti di rigidità e il desiderio
di fare ciò che si vorrebbe poter fare per i soggetti.
• La mancanza di un valido contenitore delle ansie
degli operatori quando la struttura tende a divenire o
ad essere vissuta in termini persecutori.
Costituzione Italiana
Art. 27.
La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino
alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti
contrari al senso di umanità e devono tendere
alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.
Pedagogia
Disciplina che studia le
teorie, i metodi e i
problemi che
concernono l’educazione
(dei giovani)
L’educatore in carcere
• “L’educatore in carcere è considerato un professionista
dell’educazione che risponde alle nuove emergenze
educative della società contemporanea: una recente
professione che opera nelle cosiddette <<zone di
confine>>, in un luogo educativo fra dentro e fuori. E’
ritenuto figura prioritaria nel campo dell’educazione dei
soggetti detenuti, alla quale la riforma penitenziaria
attribuisce il compito fondamentale, previsto dalla
Costituzione, di programmare e seguire i percorsi rieducativi di possibili re-inserimenti sociale: figura
significativa che necessita di una politica penitenziaria
indirizzata verso un concreto e reale reinserimento di
soggetti condannati.”
globalizzazione
• Il termine globalizzazione, di uso recente, è stato
utilizzato dagli economisti per riferirsi
prevalentemente agli aspetti economici delle relazioni
fra popoli e grandi aziende. Il fenomeno invece va
inquadrato anche nel contesto delle complesse
interazioni su scala mondiale fra i popoli;
• Gli aspetti negativi sono il degrado ambientale, il
rischio dell'aumento delle disparità sociali, la perdita
delle identità locali, la riduzione della sovranità
nazionale e dell'autonomia delle economie locali
http://it.wikipedia.org/wiki/Globalizzazione
Art. 80
Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.
Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al
personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per
adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale
previsti dall'articolo 72. L'amministrazione penitenziaria può
avvalersi, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di
trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici
da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro. Al
personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento
ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale
incaricato. Per lo svolgimento delle attività di osservazione e di
trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi di
professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia,
psichiatria e criminologia clinica, corrispondendo ad essi onorari
proporzionati alle singole prestazioni effettuate.
Art. 82
Attribuzioni degli educatori.
• Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per
l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e
degli internati e attendono al trattamento rieducativo
individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con
quella di tutto il personale addetto alle attività
concernenti la rieducazione. Essi svolgono, quando sia
consentito, attività educative anche nei confronti degli
imputati. Collaborano, inoltre, nella tenuta della
biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e
dei giornali.
• “La categoria degli internati è invece costituita da coloro che, non
essendo stati ritenuti responsabili della commissione di reati (o
avendo già scontato la pena per il reato prevista e irrogata) sono
assoggettati non ad una pena ma ad una misura di sicurezza
detentiva, avendo dato adito – con il proprio comportamento – ad un
giudizio di pericolosità sociale da parte dell’organo giudiziario. Si
tratta del cosiddetto ‘doppio binario’ […], vero e proprio strappo
dell’ordinamento giuridico liberale, residuo di oscuri periodi di
segregazione per un giudizio sulla persona piuttosto che sul fatto. La
gran parte degli internati risiede attualmente, negli Ospedali
Psichiatrici Giudiziari, veri e propri manicomi criminali
sopravvissuti anche alla legislazione abrogativa dell’istituzione
psichiatrica totale, approvata in Italia con la legge 180 del 1978”
http://criminet.ugr.es/recpc/recpc_02-r1vo.html#2.1.TRAT
Ordinamento penitenziario
Art. 13
Individualizzazione del trattamento
Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun
soggetto.
Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione scientifica della
personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale.
L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.
Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate
indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato il relativo
programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
dell'esecuzione.
Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati
giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente
annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati.
Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di
osservazione e di trattamento.
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educatori e carceri 1 - Tecnologie autonome nella didattica. Verso la