Analisi dei prodotti della combustione e misurazione in opera del rendimento di combustione UNI 10389-1:2009 Incontro tecnico CNA Bologna 26 ottobre 2009 AVVERTENZE Il contenuto delle seguenti diapositive è stato ricavato dal progetto di norma in inchiesta pubblica, pertanto potrebbero esserci delle discordanze con quello della norma UNI 10389-1 pubblicata nel settembre 2009, unico riferimento ufficiale per manutentori e verificatori. INDICE 1) Scopo e campo di applicazione 2) Riferimenti 3) Definizioni e simboli 4) Operazioni preliminari 5) Misurazione in opera del rendimento di combustione 6) Calcolo del rendimento di combustione 7) Misurazione di CO e indice di fumosità 8) Rapporto di prova 1-Scopo e campo di applicazione Rispetto alla UNI 10389:1994 lo scopo e il campo di applicazione sono stati modificati: •Sparisce il limite inferiore di portata termica di 4 kW; •Sparisce la limitazione ai soli generatori di calore inseriti negli impianti (in pratica la nuova norma si può applicare anche a stufe e scaldabagni istantanei o ad accumulazione, per uso individuale) •Viene meglio specificato l'elenco delle procedure, che comprende anche la misurazione della portata termica, la misurazione della concentrazione di O2 o di CO2, la misurazione della temperatura dei prodotti della combustione e dell'aria comburente, oltre che, ovviamente, la misurazione del rendimento di combustione. Nel progetto di norma non vi sono riferimenti ad altre norme tecniche. 1-Scopo e campo di applicazione La presente norma prescrive le procedure per eseguire in opera l’analisi dei prodotti della combustione e la misurazione del rendimento di combustione dei generatori di calore. Essa si applica a tutti i generatori di calore alimentati a combustibile gassoso e/o liquido, destinati al riscaldamento degli ambienti e/o alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono definite le seguenti procedure: misurazione della portata termica del generatore di calore; campionamento e analisi dei prodotti della combustione; misurazione in opera della temperatura dei prodotti della combustione e dell’aria comburente; misurazione in opera delle concentrazioni di ossigeno (O2) o anidride carbonica (CO2) e di monossido di carbonio (CO); calcolo del rendimento di combustione; misurazione in opera dell’indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi). La presente norma non si applica a: impianti inseriti in cicli di processo; generatori di calore alimentati a combustibile solido. 3 – Termini e definizioni, simboli e unità di misura. 3.1.1 libretto di centrale: Documento a corredo di ogni impianto termico avente potenza termica del focolare maggiore di 35 kW, sul quale sono riportati i dati relativi all’impianto termico e ai suoi componenti, al suo esercizio e alla sua manutenzione. 3.1.2 libretto di impianto: Documento a corredo di ogni impianto termico avente potenza termica del focolare non maggiore di 35 kW, sul quale sono riportati i dati relativi all’impianto termico e ai suoi componenti, al suo esercizio e alla sua manutenzione. 3.1.3 rendimento di combustione: Rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare. 3.1.4 potenza termica convenzionale: Potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino. 3 – Termini e definizioni, simboli e unità di misura. 3.1.5 potenza termica del focolare: Prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato per la portata di combustibile bruciato. Sinonimo di portata termica. 3.1.6 valore nominale di un parametro: Valore dichiarato e garantito dal costruttore per il regime di funzionamento continuo, e riportato in targa e nel libretto di istruzioni. 3.1.7 valore effettivo di un parametro: Valore che differisce da quello nominale in quanto modificato su disposizione del responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, nel rispetto delle prescrizioni del fabbricante 3.1.8 valore misurato di un parametro: Valore rilevato dall’operatore. 3.1.9 rapporto di prova: Documento sul quale sono riportati i risultati delle operazioni previste. 3 – Termini e definizioni, simboli e unità di misura. 3.1.10 strumento portatile multifunzione: Apparecchio in grado di misurare contemporaneamente almeno temperatura dei prodotti della combustione, concentrazioni di ossigeno (in alternativa di anidride carbonica) e monossido di carbonio. È stata inserita questa nuova definizione perché nel progetto di norma si prevede di utilizzare esclusivamente strumenti di questo tipo, fatta salva la possibilità di effettuare la misurazione dell'indice di fumosità ( metodo Bacharach ) con strumento separato (pompa manuale). 8 4 – Operazioni preliminari All’operatore deve essere resa disponibile, per la consultazione a fini operativi e di sicurezza, la pertinente documentazione prevista dalla vigente legislazione, e i libretti d’uso e manutenzione del generatore di calore. L’operatore deve inoltre assicurarsi di poter eseguire il controllo nel rispetto della propria e dell’altrui sicurezza e senza causare guasti o malfunzionamenti all’apparecchio o all’impianto, anche facendo riferimento a documentazioni tecniche, schemi e certificati relativi all’impianto stesso e ai suoi componenti e accessori, ove esistenti. NOTA : Nel progetto di norma si chiarisce che l'operatore ha il diritto/dovere di richiedere, documentazione quale dichiarazione di conformità o di rispondenza, C.P.I., pratica ISPESL. Per quanto riguarda la sicurezza, propria e altrui, si ricorda che è in vigore il D. Lgs. n. 81/2008 +106/2009 (prestare attenzione per lavori a più di due metri di altezza da una superficie stabile). 4 – Operazioni preliminari 4.1 Procedure operative particolari A seconda che il controllo della combustione venga eseguito da un operatore incaricato dal responsabile per l’esercizio e la manutenzione dell’impianto o da un operatore incaricato dall’autorità competente per gli adempimenti di legge, devono essere seguite le seguenti diverse procedure. 4.1.1 Operatori incaricati l’esercizio e la manutenzione dal responsabile per a)L’operatore deve effettuare le misurazioni sul generatore regolato alla potenza termica del focolare effettiva; b)le misure ottenute e le operazioni effettuate devono essere riportate sul libretto di centrale o di impianto; c) al termine delle operazioni l’operatore si accerta che il generatore e l’impianto funzionino in modo corretto. OK 4 – Operazioni preliminari 4.1.2 Operatori incaricati dall’autorità competente a)L’operatore deve effettuare la misurazione alla potenza termica del focolare effettiva; qualora essa non coincida con quella nominale, l’operatore deve effettuare comunque la misurazione, riferendo sul rapporto di prova della differenza; se l’operatore non può eseguire la misurazione della portata del combustibile procede facendo riferimento alle precedenti misurazioni eseguite dall’installatore /manutentore oppure al dato di targa del generatore; b)l’operatore deve effettuare la misurazione in presenza del responsabile dell’esercizio e della manutenzione o di persona da lui incaricata; in nessun caso deve alterare, anche mediante semplice regolazione, il funzionamento dell’apparecchio o dell’impianto, né effettuare alcuna operazione ad esclusione di quelle previste dalla presente norma;può tuttavia compiere le operazioni previste dal fabbricante dell’apparecchio e indicate sul libretto di uso e manutenzione per l’esecuzione delle analisi di combustione, effettuabili anche con l’ausilio di utensili di uso comune (per esempio smontaggio del mantello di una caldaia), ripristinando al termine delle operazioni la situazione iniziale; 4 – Operazioni preliminari La prima precisazione si è resa necessaria per evitare che l'operatore, non potendo effettuare la misurazione della portata, sospenda la prova o gli attribuisca esito negativo; la seconda vuole evitare che l'operatore possa ritenere non effettuabile la prova qualora l'inserimento della sonda nella caldaia comporti la rimozione del mantello della stessa o altra operazione che comunque non interferisca con i parametri di combustione. 4 – Operazioni preliminari a)se l’operatore è impossibilitato ad effettuare le misurazioni deve segnalarlo sul rapporto di prova, specificandone il motivo; b)se l’operatore è in grado di effettuare le misurazioni, ma con una procedura difforme da quella indicata nella presente norma, deve portare a termine il controllo, segnalando sul rapporto di prova i motivi di difformità; c)l’operatore deve impiegare un apparecchio di misura in grado di stampare la data, l’ora della misurazione, i parametri rilevati e un codice identificativo dello stesso apparecchio; d)il rapporto di prova deve essere redatto conformemente a quanto indicato nel punto 8. e)l’operatore deve astenersi dall’inserire nel rapporto di prova consigli o giudizi, può tuttavia segnalare sullo stesso al responsabile dell’esercizio e della manutenzione situazioni riscontrate che a suo giudizio pregiudicano il corretto funzionamento dell’impianto. 4 – Operazioni preliminari La segnalazione di situazioni potenzialmente pericolose o non conformi alle vigenti norme/regole tecniche, ma non strettamente legate allo scopo della presente norma, è questione delicata: l'operatore da una parte è un “esperto” in grado di individuare tali situazioni e di fornire le necessarie indicazioni atte a prevenire situazioni di pericolo, dall'altra lo scopo della sua visita non è quello di sanzionare eventuali violazioni che non siano quelle previste dal suo incarico, anche se è un incaricato di pubblico servizio. La soluzione che la norma si propone è quella di un avviso di irregolarità al responsabile dell'impianto, avviso che poi l'ente competente per le verifiche in materia di uso razionale dell'energia girerà all'autorità competente per la materia di cui è stata riscontrata violazione; il responsabile dell'impianto ha così il tempo di intervenire per rimuovere le non conformità e segnalare a tale autorità il ripristino delle condizioni di rispetto della norma/regola tecnica, prevenendo una sua visita formale e quindi l'altrettanto formale contestazione. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.1. Campionamento dei prodotti della combustione Il campionamento dei prodotti della combustione e la misurazione della temperatura degli stessi devono essere eseguiti in corrispondenza di un'apposita presa di campionamento passante nel condotto di evacuazione dei prodotti della combustione fatta salva una diversa predisposizione della stessa a cura del fabbricante dell’apparecchio. La presa di campionamento deve essere dotata di chiusura a tenuta, deve avere diametro non minore di 10 mm, deve potere essere richiusa in modo stabile e mantenere la tenuta dopo l’effettuazione delle misurazioni. Indicazione del diametro minimo del foro 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.1. Campionamento dei prodotti della combustione La presa di campionamento, dove non già presente, deve essere praticata a cura del responsabile per l’esercizio e la manutenzione a meno che sul generatore di calore sia già stata praticata in precedenza una presa di campionamento che, a giudizio dell’operatore, consenta una misurazione, conforme a quanto indicato dalla presente norma. Se il condotto di evacuazione dei prodotti della combustione è parte integrante del generatore di calore, il foro può essere praticato solo su autorizzazione del fabbricante del generatore, che deve rilasciare le opportune istruzioni in merito. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.1. Campionamento dei prodotti della combustione La presa di campionamento, dove non già predisposta dal fabbricante del generatore di calore, deve essere situata: in generale il più vicino possibile al punto di uscita dei prodotti della combustione dall’apparecchio. nel caso di generatori di calore a gas con bruciatore atmosferico che dispongono di dispositivo rompitiraggio - antivento la presa di campionamento deve di regola essere situata a valle di tale dispositivo, preferibilmente a una distanza pari a due diametri del canale di fumo, oppure, se all’interno di questo tratto è presente una curva, a una distanza pari a un diametro dopo la curva. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.1. Campionamento dei prodotti della combustione Si segnala che la UNI 7129:2008 parte 3 impone ai canali da fumo degli impianti termici ricadenti nel proprio campo di applicazione di “essere dotati di presa di campionamento che consenta di eseguire correttamente la prova di combustione prevista dalla UNI 10389; le dimensioni e le caratteristiche di tale presa devono essere conformi alla UNI 10784”. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.1. Campionamento combustione dei prodotti della Se a valle del generatore sono disposti sistemi di recupero del calore, il foro deve essere situato sul tratto di condotto di evacuazione dei prodotti della combustione in uscita da questi sistemi; se il calore recuperato serve a preriscaldare l’aria comburente, la misurazione della temperatura dell’aria comburente deve essere effettuata prima del suo preriscaldamento Nel caso di scarico dei prodotti della combustione a parete, se il collegamento fra il generatore di calore e il terminale di tiraggio o di scarico non consente di praticare la presa di campionamento, e il fabbricante del generatore non ha predisposto o indicato un apposito punto di prelievo nel circuito fumi, il controllo della combustione non può essere effettuato. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.1. Campionamento dei prodotti della combustione Alcuni tipi di generatori di calore richiedono la presenza di due fori, generalmente predisposti dal fabbricante dell’apparecchio: il primo foro consente la misurazione della temperatura dell’aria comburente mentre il secondo foro consente il prelievo dei prodotti della combustione per l’analisi di combustione. In questi casi si utilizzano strumenti multifunzione dotati di doppia sonda di temperatura o, in alternativa, si rileva e memorizza la temperatura dell’aria comburente con la caldaia a regime. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione Tutto il paragrafo relativo al campionamento dei prodotti della combustione è stato riscritto in modo da renderlo meglio comprensibile; l'ultimo paragrafo è stato introdotto per tenere conto di modelli di caldaie che all'epoca dell'attuale edizione della norma erano poco diffusi mentre oggi coprono una gran parte del mercato. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.2. Misura della temperatura dell’aria comburente La misurazione della temperatura dell’aria comburente deve essere effettuata: a) nei pressi della bocca di aspirazione dell’aria nei generatori di calore con bruciatore ad aria soffiata, fatto salvo il caso di preriscaldamento dell’aria comburente tramite recupero del calore dai prodotti della combustione, come indicato nel punto 5.1; a)nei pressi dell’ingresso dell’aria nei generatori di calore a gas con bruciatore ad aria aspirata, camera di combustione aperta e tiraggio naturale o con ventilatore sulla linea di scarico dei prodotti della combustione; 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.2. Misura della temperatura dell’aria comburente c) in un punto opportuno del condotto di alimentazione dell’aria comburente nei generatori di calore a gas con camera di combustione stagna, a tiraggio naturale o con ventilatore sulla linea di scarico dei prodotti della combustione. Il punto deve essere predisposto dal fabbricante del generatore di calore o praticato, a cura del responsabile per l’esercizio e la manutenzione, seguendo le indicazioni che il fabbricante deve fornire in proposito. Al termine della misurazione l’operatore deve chiudere stabilmente il foro, in modo da garantire la tenuta del condotto. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.3. Apparecchiatura Le misurazioni di temperatura dei prodotti della combustione e dell’aria comburente, delle concentrazioni di ossigeno, anidride carbonica, monossido di carbonio, devono essere effettuate con uno strumento portatile multifunzione avente i requisiti minimi di cui al prospetto 3. Tali strumenti devono essere gestiti, verificati e tarati periodicamente, in conformità alle istruzioni che devono essere fornite dal costruttore, in modo da garantire la riferibilità della misura ai campioni nazionali del Sistema Nazionale di Taratura (SNT). In assenza di tali istruzioni, lo strumento deve essere verificato e tarato almeno una volta ogni 12 mesi. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.3. Apparecchiatura L’operatore, salvo diverse indicazioni contenute nella presente norma, deve effettuare le misurazioni seguendo, per ciascun strumento, le istruzioni e le avvertenze riportate dal fabbricante sul libretto d’uso. La misurazione dei tempi deve essere effettuata mediante cronometro. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.3.1 Strumenti multifunzione 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione Per quanto riguarda i requisiti, si rende noto che esistono tre norme europee in materia, di applicazione volontaria: CEI EN 50379-1:2006 “Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento – Parte 1: requisiti generali e metodi di prova”; CEI EN 50379-2:2006 “Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento – Parte 2: requisiti specifici per apparecchi impiegati in misurazioni e analisi aventi valore legale”; CEI EN 50379-3:2006 “Specifica per apparecchi elettrici portatili per la misurazione dei parametri dei gas combusti di apparecchi per riscaldamento – Parte 3: requisiti specifici per apparecchi usati nel corso di controllo e manutenzione, non aventi valore legale, di apparecchi a gas”. Non si è voluto richiamare tali norme in quanto ciò avrebbe comportato la messa fuori servizio di tutti gli analizzatori precedenti alla loro emanazione, ma sono stati ripresi, per i parametri necessari alla misurazione in opera del rendimento di combustione, i valori in essa riportati. Per quanto riguarda invece la verifica e taratura periodica dello strumento è stata imposta una periodicità almeno annuale, in assenza di indicazioni in merito da parte del fabbricante. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.3. Apparecchiatura 5.3.2 Strumento di prelievo dei prodotti della combustione per la misura dell’indice di fumosità Può essere uno strumento meccanico o elettronico a sé stante, oppure può essere integrato nello strumento multifunzione. In ogni caso deve essere dichiarato idoneo ai sensi della presente norma dal fabbricante. Per la gestione, verifica e taratura di questo strumento si fa riferimento al punto 5.3.1 per quanto applicabile. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.4. Condizioni di misurazione Ogni misurazione deve essere eseguita quando il generatore di calore si trova nello stato di regime, alla potenza termica per la quale tale misurazione è prevista. Lo stato di regime si ritiene raggiunto quando si sia stabilizzata la temperatura dei prodotti della combustione, cioè quando la stessa non varia più di ±2 °C. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.4. Condizioni di misurazione Per gli apparecchi a gas collegati a canne collettive, lo stato di regime si ritiene raggiunto dopo almeno 10 min dall’accensione dell’apparecchio. Raggiunto lo stato di regime, l’operatore deve verificare che non vi sia alcun riflusso, anche parziale, dei prodotti della combustione in ambiente. Se questa condizione non è soddisfatta, le operazioni di misurazione dei parametri di combustione, e conseguentemente il successivo calcolo del rendimento di combustione, non possono avere luogo. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.4. Condizioni di misurazione L’operatore deve quindi rilevare la temperatura del fluido in mandata dal generatore di calore, utilizzando la strumentazione disponibile sull’impianto o sull’apparecchio. Tale valore deve essere indicato sul rapporto di prova o sulla documentazione eventualmente prevista dalla vigente legislazione. In mancanza di tale strumentazione di misura della temperatura, l’operatore procede in ogni caso all’analisi dei prodotti della combustione ed alla misura del rendimento di combustione segnalando per iscritto tale situazione. È stata fornita una definizione di “stato di regime”, in precedenza assente, ed è stato esplicitato che in condizione di rigurgito dei prodotti della combustione in ambiente, indice di evidente funzionamento anomalo – e in caso di generatore di calore in ambiente presidiato anche pericoloso – l'operatore non porta a termine la prova. È stato aggiunto anche l'obbligo di segnalare l'assenza del termometro per la misurazione della temperatura dell'acqua in caldaia. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.4. Condizioni di misurazione Qualora non sia possibile, anche escludendo il termostato ambiente, raggiungere lo stato di regime alla massima potenza termica del focolare effettiva per un periodo di tempo sufficiente a effettuare le misurazioni di cui alla presente norma: - se il generatore è di tipo combinato, lo si fa funzionare in produzione di acqua calda sanitaria; il rendimento così ottenuto è allora riferito alla potenza termica del focolare effettiva durante la produzione di acqua calda sanitaria; - se il generatore ha solo la funzione riscaldamento, il controllo della combustione deve essere effettuato alla potenza termica del focolare massima ottenibile, costante per il tempo necessario alla effettuazione delle misurazioni; il rendimento ottenuto deve essere riferito a tale potenza. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.5. Grandezze e misurazioni 5.5.1 Generalità L’operatore deve evitare l’ingresso di aria dal foro durante la prova, in quanto la misurazione della temperatura e delle concentrazioni potrebbero venire alterate rispettivamente dall’ingresso di un fluido più freddo e dalla conseguente diluizione dei prodotti della combustione. La sonda di campionamento deve essere introdotta nel condotto di evacuazione dei prodotti della combustione ad una profondità tale che l’elemento sensibile possa rilevare la temperatura dei prodotti della combustione nel punto più caldo. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.5. Grandezze e misurazioni 5.5.2 Determinazione del rendimento di combustione Ai fini della determinazione del rendimento di combustione devono essere rilevati almeno i seguenti parametri: temperatura dei prodotti della combustione; temperatura dell’aria comburente; concentrazione di ossigeno o, in alternativa, di anidride carbonica, nei prodotti della combustione; concentrazione di ossido di carbonio nei prodotti della combustione; indice di fumosità (per i soli generatori alimentati con combustibili liquidi). 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.5. Grandezze e misurazioni 5.5.3. Modalità di misurazione dell’indice di fumosità (solo per impianti alimentati con combustibili liquidi) La determinazione dell’indice di fumosità If deve essere il risultato di tre singole misure. La prova si ritiene superata se almeno due delle tre misure forniscono risultati non superiori a quello limite. La misurazione dell’indice di fumosità If si effettua con un apposito strumento in grado di fornire un risultato esprimibile nella scala di Bacharach. Se la carta da filtro risultasse anche parzialmente bruciata o umida per effetto della condensa, la misurazione deve essere ripetuta. Per eventuali altri sistemi di prelievo seguire le istruzioni del fabbricante dell’apparecchio. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.5.4. Risultati La misurazione di ogni singolo parametro deve essere effettuata almeno tre volte, a intervalli di tempo eguali nel periodo di prova ritenuto necessario dall’operatore, e ogni volta almeno 120 s dopo l’inizio del campionamento. La durata della prova e il numero di misurazioni effettuate per ogni parametro possono essere aumentati a giudizio dell’operatore qualora riscontri misurazioni anomale o valori non significativi. La determinazione del valore di ogni singolo parametro, escluso l’indice di fumosità, è ottenuto dalla media aritmetica delle prime tre misure significative. Eventuali misure anomale non devono essere prese in considerazione per la determinazione del valore misurato; tuttavia, se a giudizio dell’operatore sono riconducibili alle condizioni di esercizio dell’impianto, ne deve fare menzione nel rapporto di controllo. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione Si rammenta che la ripetizione della misurazione, per un complessivo “onere di tempo” di ben quattro minuti, è necessaria per individuare, soprattutto nei generatori di grossa taglia, situazioni di regime non ancora completamente raggiunte. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.6. Misurazione della potenza termica del focolare La misurazione della potenza termica del focolare si effettua come segue. 5.6.1. Impianti termici alimentati a combustibile gassoso Se l’impianto è dotato di contatore volumetrico, si rileva la portata in volume q, in metri cubi/ora, e la si moltiplica per i seguenti poteri calorifici inferiori convenzionali riferiti alle condizioni 15 °C e 1,013 bar: a) gas naturale 9,45 kWh/m3, b) gas di petrolio liquefatti (GPL) 32,25 kWh/m3, butano; 26,78 kWh/m3, miscela composta da butano (30%) e propano (70%); 24,44 kWh/m3, propano. Se l’impianto è alimentato con altro combustibile gassoso i parametri necessari alla verifica devono essere forniti dall’azienda erogatrice. Sono stati introdotti, al posto di parametri adimensionali, i corretti valori dei poteri calorifici dei combustibili, liquidi e gassosi, da moltiplicare per le portate rilevate in modo da ottenere le portate termiche. Per i GPL sono riportati i valori relativi a butano, propano e propano commerciale. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione La portata in volume q si ricava rilevando dal contatore, quando il generatore di calore è a regime, il volume di gas erogato in almeno 120 s. Se l’impianto non è dotato di contatore volumetrico o di altro sistema di misura della portata, si assume come potenza termica del focolare misurata quella nominale dichiarata dal fabbricante. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione In alternativa, se la procedura è stata prevista dal fabbricante dell’apparecchio e le opportune indicazioni sono state riportate sul libretto di uso e manutenzione, l’operatore incaricato dal responsabile dell’esercizio e manutenzione può risalire alla potenza termica del focolare tramite la misura della pressione del gas alle apposite prese, avendo l’accortezza di controllare che l’apparecchio sia alimentato almeno alla minima pressione, indicata dal fabbricante, per avere la potenza termica nominale del focolare. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.6.2. Impianti termici alimentati a combustibile liquido Note la portata nominale dell’ugello e la pressione di polverizzazione, si ricava la portata massica G, in kilogrammi/ora, dalle tabelle o dalle curve fornite dal fabbricante dell’ugello e la si moltiplica per i seguenti poteri calorifici inferiori convenzionali: a) gasolio 11,86 kWh/kg, per ottenere la potenza termica del focolare in kilowatt; b) olio combustibile 11,47 kWh/kg, per ottenere la potenza termica del focolare in kilowatt; Se l’impianto è alimentato con altro combustibile liquido, i parametri necessari alla verifica devono essere forniti dall’azienda erogatrice. Nel caso di misurazione eseguita dall’operatore incaricato dalla competente autorità è compito del responsabile dell’impianto provvedere a fare trovare installato un opportuno manometro che consenta la lettura della pressione di polverizzazione del combustibile; provvedere a fornire le informazioni sulla portata nominale dell’ugello installato all’interno della testa di combustione. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione Sia per i combustibili gassosi sia per i combustibili liquidi è considerata accettabile una differenza tra la potenza termica del focolare misurata e la potenza termica del focolare nominale non maggiore del 10% della potenza termica del focolare nominale. Se la potenza termica del focolare misurata è maggiore del 10% della potenza termica del focolare nominale il responsabile dell’impianto deve provvedere ad una corretta regolazione prima di procedere con la misurazione. Se la potenza termica del focolare è stata volutamente ridotta, tale nuova regolazione deve essere annotata nel libretto di impianto o di centrale. 10% 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.6.3 Misurazione in opera del rendimento di combustione di generatori di calore in batteria, moduli termici e generatori modulari 5.6.3.1 Moduli termici, generatori di calore modulari e generatori di calore in batteria - definizioni Un modulo termico è un generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili. Un elemento termico è costituito da uno scambiatore di calore e da un bruciatore (o porzione). Un generatore di calore modulare è costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico. L’impianto con generatori in batteria è costituito da più generatori non predisposti dal fabbricante per funzionare contemporaneamente in un unico circuito idraulico. (Definizioni riprese dalla norma UNI 10412 parte 1) 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.6.3.2 Batterie di generatori di calore non a condensazione Il campionamento dei prodotti della combustione e la misurazione in opera del rendimento di combustione devono essere eseguiti secondo le modalità di cui ai punti 5.1, 5.2, tramite apparecchiature conformi al punto 5.3, e nelle condizioni di prova di cui ai punti 5.4 e 5.5, su ogni singolo generatore costituente la batteria. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione Il rendimento di combustione per ogni singolo generatore di calore deve essere calcolato in conformità al punto 6.1, sulla base dei valori misurati, con gli altri generatori non in funzione, se ogni generatore è collegato a un proprio camino, in funzione se i prodotti della combustione dei generatori di calore in batteria confluiscono in un collettore. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.6.3.3 Batterie di generatori a condensazione Si procede operativamente secondo le modalità del precedente punto 5.7.3, mentre il rendimento di combustione per ogni singolo generatore di calore deve essere calcolato in conformità al punto 6.2. 5 – Misurazione in opera del rendimento di combustione 5.6.3.4 Moduli termici e generatori modulari Il campionamento dei prodotti della combustione e la misurazione in opera del rendimento di combustione devono essere eseguiti secondo le modalità indicate dal fabbricante degli stessi. In assenza di tali indicazioni e nell’impossibilità di reperirle, le operazioni di cui sopra devono essere condotte considerando il generatore modulare come un unico generatore nel caso sia presente un’unica targa ed un unico condotto fumi, altrimenti deve essere trattato, ai fini della misura, come una batteria. 6 – Calcolo del rendimento di combustione 6.1 Calcolo del rendimento di combustione per caldaie non condensanti La potenza termica persa al camino si ricava con le seguenti formule convenzionali: Qs = [A1 /(21 - O2) + B] x (tf - ta) nel caso di misurazione della concentrazione dell’ossigeno nei prodotti della combustione; Qs = [A2 /CO2 + B] x (tf - ta) nel caso di misurazione della concentrazione dell’anidride carbonica nei prodotti della combustione dove: A1, A2, B sono i coefficienti, dati dal prospetto 4, per i diversi combustibili. 6 – Calcolo del rendimento di combustione 6.1 Calcolo del rendimento di combustione per caldaie non condensanti Prospetto II - Coefficienti per il calcolo del rendimento di combustione Combustibile A1 A2 B 0,66 0,38 0,010 gas naturale 0,63 0,42 0,008 propano/GPL/butano 0,68 0,50 0,007 gasolio 0,68 0,52 0,007 oli combustibili Il valore di Qs ottenuto deve essere arrotondato al primo decimale dopo la virgola. Il rendimento di combustione del generatore riferito alla potenza termica del focolare alla quale è stata effettuata la misurazione, è dato da: ηcomb = 100 - Qs Per quanto concerne l’incertezza di misura, sono in corso sperimentazioni per una sua definizione strutturata. Allo stato attuale si ritiene accettabile riportare il valore di ηcomb con un’incertezza di ± 2,0, salvo trattazione più accurata. 6 – Calcolo del rendimento di combustione 6.2 Calcolo del rendimento di combustione per caldaie a condensazione La procedura descritta si applica quando la temperatura media dei prodotti della combustione all’uscita dalla caldaia è minore della temperatura di rugiada del vapore d’acqua negli stessi. Se tale condizione non è verificata si utilizza la procedura di misurazione già illustrata nel punto 6.1. Il prospetto 5 mostra il valore che assume la temperatura di rugiada nei prodotti della combustione, in funzione dell’indice d’aria (o in alternativa del contenuto di ossigeno O2) e del tipo di combustibile. La misurazione in opera del rendimento di combustione può essere eseguita sia in funzionamento per riscaldamento sia, quando possibile, in funzionamento per produzione di acqua calda sanitaria. 6 – Calcolo del rendimento di combustione 6.2 Calcolo del rendimento di combustione per caldaie a condensazione L’operatore deve procedere al rilievo delle seguenti grandezze fisiche: la temperatura dei prodotti della combustione in uscita dalla caldaia, tf, in °C; la temperatura dell’aria comburente in ingresso alla caldaia, ta, in °C; la concentrazione di ossigeno nei prodotti della combustione secchi, O2, in percentuale in volume. L’operatore deve anche annotare, quando sono installati i termometri necessari per le misurazioni, sia la temperatura di ingresso dell’acqua in caldaia, sia la temperatura dell’acqua in uscita dalla caldaia durante la procedura di misurazione. 6 – Calcolo del rendimento di combustione 1.Calcolare il rendimento di combustione hcomb, in presenza di condensazione, con la formula: hcomb = 100 – Qs + ET Per quanto concerne l’incertezza di misura, sono in corso sperimentazioni per una sua definizione strutturata. Allo stato attuale si ritiene accettabile riportare il valore di ηcomb con un’incertezza di ±2,0, salvo trattazione più accurata. Prospetto IV - Temperatura di rugiada in °C Indice d’aria n 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 2 O2 (%) 0 1,91 3,5 4,85 6 7 10,5 CH4 59 57,2 55,5 54 52,5 51,2 45,8 C3H8 54,7 52,9 51,2 49,7 48,3 47 41,7 GPL (30/70) 54,5 52,7 51 49,5 48,1 46,8 41,5 C4H10 54 52,1 50,4 48,9 47,5 46,5 41 Gasolio 52 50,4 48,7 47,3 45,9 44,6 39,3 7 – Misurazione CO e indice di fumosità. Il valore rilevato di CO deve essere riportato alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz’aria moltiplicando il valore misurato per il valore dell’indice di aria n che si ottiene da uno dei seguenti rapporti: n = 21 / (21 - O2) se è stata rilevata la concentrazione di ossigeno nei prodotti della combustione; n = CO2t/CO2 se è stata rilevata la concentrazione di anidride carbonica nei prodotti della combustione. I valori convenzionali di CO2t da inserire nella formula sono riportati nel prospetto 8, in funzione dei diversi combustibili. 7 – Misurazione CO e indice di fumosità. Prospetto IV - Contenuto teorico di CO2 nei prodotti della combustione secchi Combustibile CO2t gas naturale 11,7 propano/GPL/butano 13,9 gasolio 15,1 olio combustibile 15,7 Per altri combustibili il valore di CO2t deve essere indicato dal fornitore del combustibile stesso. Se la concentrazione di CO riportata alla condizione di prodotti della combustione secchi e senz’aria risulta maggiore di 0,1% (1 000 ppm)*, e non è possibile ricondurla al disotto di questo valore, l’esito del controllo della combustione è da considerarsi negativo, a prescindere dal valore misurato del rendimento di combustione. 7 – Misurazione CO e indice di fumosità. Per i generatori di calore alimentati a combustibile liquido se la verifica dell'indice di fumosità If è negativa, e non è possibile migliorare la combustione, l'esito del controllo della combustione è da considerarsi negativo, a prescindere dal valore misurato per il rendimento di combustione. L'indice di fumosità If si misura con le modalità riportate nel punto 5.5.3 ed i valori limite di tale indice sono 2 per il gasolio e 6 per l'olio combustibile. *Il valore di 1 000 ppm è riportato solo ai fini della correttezza della misura del rendimento. 7 – Misurazione CO e indice di fumosità. La precisazione relativa ai 1000 ppm di CO vuole rammentare all'operatore che di norma, se la combustione avviene correttamente, la percentuale di CO nei fumi secchi e senz'aria non supera, per gli apparecchi a gas con bruciatore atmosferico, i 50 ppm. Concentrazioni più elevate, anche se consentono di ottenere un risultato accettabile del rendimento di combustione, indicano generalmente funzionamenti non ottimali del generatore di calore e soprattutto, in caso di rigurgito in ambiente dei prodotti della combustione, comportano rischi di intossicazione anche mortale delle persone presenti. Si ricorda che in atmosfera inquinata da 1000 ppm di CO una persona in normali condizioni di salute perviene alla perdita di conoscenza, al coma e alla morte nel giro di qualche decina di minuti. 7 – Rapporto di prova Al termine delle operazioni di cui alla presente norma l’operatore rilascia un rapporto di prova. Il rapporto deve contenere i risultati di tutte le misurazioni effettuate dall’operatore e le informazioni essenziali affinché il controllo possa essere ripetuto nelle medesime condizioni. In particolare, il rapporto di prova deve contenere: i dati identificativi dell’operatore; i dati identificativi dell’impianto sottoposto a controllo e del suo responsabile; il riferimento alla presente norma; i dati identificativi degli apparecchi di misura; i risultati di prova; le stampe prodotte dagli apparecchi di misura; le informazioni supplementari che, a giudizio dell’operatore, abbiano una relazione con i contenuti tecnici del rapporto e i suoi possibili usi; la data di esecuzione del controllo; le firme leggibili dell’operatore e del responsabile dell’impianto o della persona da lui delegata. Nell’appendice A è riportato un esempio di modello di rapporto di prova; tale modello prevede di riportare le sole informazioni strettamente necessarie ai fini della misurazione effettuata in campo del rendimento di combustione. 7 – Rapporto di prova L'obbligo di rilasciare il rapporto di prova, di cui all'appendice informativa del progetto di norma, vale per il verificatore pubblico. Quello incaricato dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto riporta i risultati sul libretto di impianto o di centrale, e non è obbligato a redigere un rapporto di prova (anche se, beninteso, nessuno gli impedisce di farlo!)