SICUREZZA NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA RISPARMIANDO TEMPO, FATICA E SOLDI INDICE La nostra missione Che cosa chiede l’utilizzatore Cosa dicono le istituzioni I pericoli dell’impresa Si scatena la richiesta di prodotti certificati Le norme che parlano del lavoro in quota Estratto del D.P.R. 547 del 1955 Estratto del D.P.R. 164 del 1956 Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982 Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994 Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 (Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli) Estratto della Direttiva Macchine 98/37/CE Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000 (Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131 sulle Scale) Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003 Estratto della Circolare ISPESL 29 novembre 2004 (Visto EN 280-2001) I prodotti vincenti per lavorare in sicurezza 3 4 5 7 17 30 33 38 43 45 62 68 71 120 135 145 www.faraone.com 2 LA NOSTRA MISSIONE COSTRUIRE ATTREZZATURE PER LAVORARE IN SICUREZZA E MANEGEVOLEZZA www.faraone.com 3 CHE COSA CHIEDE L’UTILIZZATORE? ATTREZZATURE MANEGGEVOLI E VELOCI: CHE FANNO RISPARMIARE TEMPO, FATICA E SOLDI ALTO RENDIMENTO DELLE ATTREZZATURE RISPETTO ALL’INVESTIMENTO www.faraone.com 4 COSA DICONO LE ISTITUZIONI anni 90 TROPPI INCIDENTI SUL LAVORO CAUSATI DA SCARSA APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA COSTI TROPPO ELEVATI PER LA SOCIETA’ www.faraone.com 5 QUINDI BATOSTE NEI CONFRONTI DEI TRASGRESSORI (NS CLIENTI) OLTRE AL LAVORO DI PREVENZIONE DEGLI ISPETTORI ASL NEI CANTIERI PER FAR APPLICARE IL DPR 547 DEL1955 IMMISSIONI DI NUOVE NORME COME IL DL 626 DEL 1994 ED ALTRI SUCCESSIVI CON IL CHIARO INTENTO DI FAR LAVORARE NELLA MASSIMA SICUREZZA www.faraone.com 6 I PERICOLI DELL’IMPRESA LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI IN CASO SI VERIFICHI UN INCIDENTE CAUSATO DA VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA, PER I TRASGRESSORI OLTRE ALLA MULTA ARRIVA LA CONDANNA PENALE www.faraone.com 7 A CHIEDERE IL RISARCIMENTO DANNI CI PENSA L’INAIL E LO STESSO INFORTUNATO, CI SONO CASI IN CUI IL DATORE DI LAVORO SI E’ GIOCATO LA CASA www.faraone.com 8 NESSUNA ASSICURAZIONE COPRE UN SINISTRO CAUSATO DAL MANCATO RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA. www.faraone.com 9 L’IMPRESA VEDE L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA UNA PERDITA DI TEMPO, QUINDI PERDITA DI SOLDI www.faraone.com 10 LE NUOVE NORME RAPPRESENTANO UN RISCHIO ELEVATO PER L’IMPRESA (vedi art.90 626/94) www.faraone.com 11 IN PRIMO LUOGO SI SONO SALVATI CON IL SUB APPALTO SCARICARE AD ALTRI LA PATATA BOLLENTE www.faraone.com 12 LA 626 CON LA COMMISSIONE SULLA SICUREZZA HA MODIFICATO TUTTO OBBLIGO DEI PIANI DI SICUREZZA DEL CANIERE O DITTA STESURA E RESPOSABILITA’ ESTESA A: www.faraone.com 13 RESPONSABILE SICUREZZA DELL’AZIENDA (nominato dal datore di lavoro) RESPONSABILE SICUREZZA DEL LAVORATORE (nominato dai lavoratori) www.faraone.com 14 CAPO CANTIERE O CAPO REPARTO AMMINISTRATORE DELEGATO O IMPRENDITORE DIRETTORE DEI LAVORI (normalmente un ingegnere tra chi ha progettato il fabbricato) www.faraone.com 15 NEL 2000 LA SICUREZZA SUL LAVORO E’ DIVENTATA UNA NECESSITA’ “OBBLIGATA” DI CUI NON SI PUO’ FARE A MENO SI SCOPRE CHE IL COSTO NON E’ COSI’ ELEVATO CON UN NOTEVOLE BENEFICIO www.faraone.com 16 SI SCATENA LA RICHIESTA DI PRODOTTI CERTIFICATI www.faraone.com 17 FARAONE E’ SEMPRE STATA CONVINTA www.faraone.com 18 1980 PARTE LAPRODUZIONE DI SCALE FARAONE ISPIRATA DALLE ROVINOSE CADUTE CHE FACEVANO LE PERSONE NEL RACCOGLIERE LE OLIVE con le vecchie e pesanti scale in legno che avevano il difetto di cedere all’improvviso. www.faraone.com 19 1985 PROGETTO DI RICERCA CON LA FACOLTA’ DI INGEGNERIA DELL’AQUILA PER PROGETTARE DELLE ATTREZZATURE SICURE PER LAVORARE www.faraone.com 20 1986 FARAONE PROGETTAVA E REALIZZAVA SCALE SUPERSICURE,TESTATE DA TUV, IN ANTICIPO DI 16 ANNI SULLE NUOVE NORME www.faraone.com 21 1990 FARAONE AVEVA GIA’ UNA GAMMA DI SCALE COSTRUITA NEL RISPETTO DELLE NORME DIN 4567 CHE NEL 1994 DIVENTANO NORME EN131. www.faraone.com 22 GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DIMOSTRATA, FARAONE E’ STATA INVITATA ALLA COMMISSIONE NORME. COMMISSSIONE NORME www.faraone.com 23 1991 I PRIMI TRABATTELLI IN ALLUMINIO COSTRUITI IN ITALIA A NORME EUROPEE HD1004 ( CHE ALL’EPOCA ERA PROGETTO DI NORMA), DIVENUTA NORMA NEL 1992. www.faraone.com 24 1992 LA PRIMA PIATTAFORMA AEREA IN ALLUMINIO COSTRUITA IN ITALIA, fu progettata nel rispetto delle norme DIN poi rilevatesi in gran parte norma europea EN 280. Fu collaudata sia dal TUV che dall’Ispesl. www.faraone.com 25 1995 con ben 5 anni di anticipo tutta la produzione era già certificata www.faraone.com 26 1998 CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO con numero di matricola e certificato per ogni prodotto, compreso i componenti del trabattello. E’ L’IMPEGNO FARAONE www.faraone.com 27 Per garantire che il prodotto consegnato sia uguale a quello collaudato ci vuole un serio controllo di processo. FARAONE LO FA’ www.faraone.com 28 I CONTRASTI SUPERATI OGGI CI DANNO RAGIONE www.faraone.com 29 LE NORME CHE PARLANO DEL LAVORO IN QUOTA Estratto del D.P.R. 547 del 1955 Estratto del D.P.R. 164 del 1956 Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982 Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994 Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 (Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli) Estratto del Direttiva Macchine 98/37/CE Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000 (Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131sulle Scale) Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003 Circolare ISPESL 29 novembre 2004 (Visto EN 280-2001) www.faraone.com 30 PRIMAVERA LAVORI DI MANUTENZIONE No Matilde, chiama FARAONE e ordina un trabattello RAPIDO 160 Meglio stare sicuri IL NOSTRO OBBIETTIVO: DARVI TUTTI GLI STRUMENTI PER BEN CONSIGLIARE IL VOSTRO CLIENTE OTTO a che ora devo chiamare … l’ambulanza? RISULTATO: CLIENTE SODDISFATTO E FUTURO ASSICURATO www.faraone.com 31 PER QUESTO MOTIVO PARLIAMO DI NORMATIVE UNIRE LE ESIGENZE DEL CLIENTE COL RISPETTO DELLE NORMATIVE E’ IL NOSTRO SUCCESSO www.faraone.com 32 D.P.R. n. 547 del 27 marzo 1955 Art. 4 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non sia possibile l’affissione, con altri mezzi; c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione. Art. 5. I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti dell’ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera. Art. 6 - DOVERI DEI LAVORATORI I lavoratori devono: a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva; b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro; c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli; d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l’autorizzazione; www.faraone.com 33 Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti Art. 7 – PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso. Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso . Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è tenuto a che detti beni siano accompagnati alle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell’obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390. LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIANTE E’ PARI A QUELLA DEL PRODUTTORE IN CASO SI COMMERCIALIZZI PRODOTTI NON A NORMA, VIENE CHIAMATO A RISARCIRE IL DANNO, POI PUO’ RIVALERSI SUL PRODUTTORE SE ESISTE ANCORA. MENTRE PER IL REATO PENALE IN ALCUNI CASI E’ STATO CONDANNATO ASSIEME AL PRODUTTORE Art. 16 - SCALE FISSE A GRADINI Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. www.faraone.com 34 Art. 17 - SCALE FISSE A PIOLI Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti Art. 18 - SCALE SEMPLICI PORTATILI Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti; b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richiestele misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b). www.faraone.com 35 Art. 19 Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona. Art. 20 - SCALE AD ELEMENTI INNESTATI Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto è prescritto nel punto a) dell’art.18, si devono osservare le seguenti disposizioni: a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse; b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione; c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale; d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala. Art. 21 - SCALE DOPPIE Le scale doppie non devono superare l’altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza. www.faraone.com 36 Art. 26 - PARAPETTO NORMALE Agli effetti del presente decreto è considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni: a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia un’altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione. È considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri. È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi. Art. 27 - PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50. Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso l’esterno. www.faraone.com 37 D.P.R. n.164 del 7 gennaio 1956 Nota pensate che fino dal 1956 c’erano e ci sono leggi ancora in vigore!!! Vi risparmio tutta la lettura ma è bene saperle per questo vi allego un buon riassunto. Compreso in questo importante riassunto ci sono cose ancora più importanti che vi illustro meglio. Art. 8 – SCALE A MANO – Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. www.faraone.com 38 I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. Durante l’uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All’uopo, secondo i casi, devono essere adoperati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate. Quando non sia attuabile l’adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere trattenute al piede da altra persona. La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o sistemi equivalenti. Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l’una in prosecuzione dell’altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto. Art. 10 – CINTURE DI SICUREZZA – Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta. - La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.La fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una eventuale caduta del lavoratore.La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre m. 1,50.Nei lavori su pali l’operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza. www.faraone.com 39 Art. 11 – LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE – Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente l e linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse. Art. 16 – PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI – Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Art. 17 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI – Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori. Art.19 – COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE – L’accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile. Art. 23 – INTAVOLATI Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri soltanto per la esecuzione di lavori in finitura. Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati. www.faraone.com 40 Art. 24 - PARAPETTI – Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio, e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato. Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri. Sia i Correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Art. 51 – PONTI SU CAVALLETTI – I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni. I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su pavimento solido e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale. www.faraone.com 41 Art. 52 – PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE – I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. I ponti sviluppabili devono essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o sovraccarichi. Art. 69 – SCALE IN MURATURA – Lungo le rampe ed i pianerottoli dellescale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti. www.faraone.com 42 MINISTERO DEL LAVORO, circolare 24 febbraio 1982, N.24 E’ stato posto il quesito alla scrivente se i ponteggi metallici realizzati con elementi componibili, ad esempio i tra battelli che possono essere innestati uno sull’altro, debbano essere muniti di autorizzazione ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall’art. 52 del dpr in oggetto (DPR 164 del 1956). In merito si rende noto che la commissione consultiva permanente ha ritenuto che l’applicabilita’ dell’art.52 sia subordinato al fatto che la stabilità dell’attrezzatura sia garantita contestualmente alla mobilità. In pratica si vieta la necessita’, come tra l’altro prevede la maggior parte dei costruttori di smotare la torre per essere spostata, in questo caso rientra tra i ponteggi fissi e quindi soggetto all’autorizzazione. Qualora la torre mobile di lavoro (trabattello) sia posizionata in:Pavimento con pendenza superiore al 2%.Punto in cui è esposto a forze anche minime del vento.In prossimità di linee elettriche o altri ostacoli che possono creare pericolo. Bisogna smontare la torre fino a raggiungere una altezza di sicurezza prima di essere spostato. Tale altezza è di circa 4 metri.Tale decisione è affidata al preposto debitamente formato e di sufficiente esperienza che vigila al fine di far avvenire le manovre nella massima sicurezza. www.faraone.com 43 In base al DPR 164 articolo 52: La spostabilità di un trabattello, senza rischio di ribaltamento, determina la sua altezza massima. Trabattelli FARAONE rispettano totalmente questo articolo. www.faraone.com 44 DECRETO LEGISLATIVO N°626 del 19.09.1994 riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici www.faraone.com 45 Art. 3 - MISURE GENERALI DI TUTELA 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono: a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza; b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; c) riduzione dei rischi alla fonte; www.faraone.com 46 d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonchè l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro; l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici; m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona n) misure igieniche; o) misure di protezione collettiva ed individuale; p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato; q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti; www.faraone.com 47 s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; t) istruzioni adeguate ai lavoratori. 2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. www.faraone.com 48 Art. 4 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO 1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro. [2] 2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. www.faraone.com 49 4. Il datore di lavoro: a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8; b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le regole di cui all’art. 8; c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente. www.faraone.com 50 5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare: a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione; c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione; g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva; h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; www.faraone.com 51 l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e); n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno; o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoroe della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle leggi vigenti; p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d); q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda,ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti. 6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cuial comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezionee con il medico competente, nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza. www.faraone.com 52 7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori. 8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitariae di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta. 9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte dei Ministri del lavoroe della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni,e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, possono essere altresì definiti: a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello indicato nell’allegato I; b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17,lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè si modificano le situazioni di rischio. www.faraone.com 53 11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati. www.faraone.com 54 L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza. 12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico. ART.5 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI 1.Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 2. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza; c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; www.faraone.com 55 d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. ART.6 - OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI FORNITORI E DEGLI INSTALLATORI 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti [1]. 2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge [2]. 3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. www.faraone.com 56 ART.36-bis - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN QUOTA (1) 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu’ idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’ ai seguenti criteri: a) priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. Il datore di lavoro dispone affinche’ sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’ sicure non e’ giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo’ modificare. 4. Il datore di lavoro dispone affinche’ siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e’ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro puo’ essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata piu’ sicura non e’ giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo’ modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. www.faraone.com 57 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini. 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e’ eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. [1] Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005). ART.36-ter OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DELLE SCALE A PIOLI (1) 1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita’ durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni ad eguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; www.faraone.com 58 c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da piu’ elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura. [1] Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005). ART.36-quater - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DEI PONTEGGI (1) 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita’ e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego. 2. Il datore di lavoro e’ esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio del ponteggio in conformita’ ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164. www.faraone.com 59 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessita’ del ponteggio scelto. Tale piano puo’ assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e’ impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita’ portante sufficiente; c) il ponteggio e’ stabile; d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo. 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. www.faraone.com 60 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ dei corsi. 9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni attivita’ di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. 10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. www.faraone.com 61 Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05-05-1998 DECRETO 27 marzo 1998. Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di ponti su ruote a torre. Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art.14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, recante “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” e, in particolare il quarto comma dell’art. 52 che prescrive che i ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; Vista la norma tecnica UNI HD 1004 “Torri mobili da lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati - materiali, componenti, dimensioni, carichi di progetto e requisiti di sicurezza www.faraone.com 62 Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall’articolo sopracitato, esiste una norma tecnica specifica che garantisce un’analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego di ponti su ruote a torre; Ravvisata l’opportunita’ di procedere al riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di ponti su ruote a torre; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni; Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE. Decreta: Art. 1. 1. E’ riconosciuta la conformita’ alle vigenti norme, ai sensi dell’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,n. 626, come modificato dall’art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni: www.faraone.com 63 a) il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla norma tecnica UNI HD 1004; www.faraone.com 64 b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidita’, di cui all’appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono: laboratorio dell’ISPESL; laboratori delle universita’ e dei politecnici dello Stato; laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086; laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanita’; laboratori dei paesi membri dell’Unione europea o dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati; www.faraone.com 65 c) l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno di edifici e 8 m se utilizzato all’esterno di edifici; d) per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissagio all’edificio o altra struttura; e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate nell’appendice C della norma tecnica UNI HD 1004. www.faraone.com 66 Art. 2. 1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 e’ riconsociuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell’Unione europea o nei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni,specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. Roma, 27 marzo 1998 . www.faraone.com 67 DIRETTIVA MACCHINE (98/37/CE) La direttiva 89/392/CEE, successivamente sostituita dalla direttiva 98/37/CE, è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il dPR 459/96. Con l’entrata in vigore della Direttiva Europea 98/37/CE, la marcatura CE rappresenta un requisito cogente, obbligatorio per la commercializzazione di macchine. La direttiva richiede ai costruttori di apporre sulle macchine da loro realizzate la marcatura CE e di redigere la dichiarazione di conformità, ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di salute definiti nella direttiva stessa. La direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza che vengono immessi separatamente sul mercato. www.faraone.com 68 Le procedure di certificazione La direttiva distingue due gruppi di macchine: 1 al primo gruppo appartengono le macchine ritenute più pericolose e il cui elenco è contenuto nell’allegato IV. Il costruttore è obbligato a richiedere l’intervento di un Organismo notificato per eseguire: - l’Esame CE del Tipo, se non ha realizzato le macchine in piena conformità alle norme armonizzate - una a scelta fra le seguenti possibilità, se ha realizzato le macchine in piena conformità alle norme armonizzate: - Esame CE del Tipo - Esame del Fascicolo Tecnico - Conservazione del Fascicolo 2 al secondo gruppo appartengono tutte le altre macchine. Non è previsto l’intervento di un Organismo notificato; il costruttore può però sottoporre volontariamente la macchina o il fascicolo tecnico ad un Organismo notificato, che rilascerà un Rapporto di Rispondenza. LA PIATTAFORMA AEREA E’ SOGGETTA AD OMOLOGAZIONE CE DALL’ENTE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL’INDUSTRIA IL SOLLEVATORE DI MATERIALE E’ SOGGETTO A CERTIFICAZIONE CE DA PARTE DI ESPERTO IN AMBO I CASI SI PREPARA IL FASCICOLO TECNICO CON RELATIVA ANALISI DEL www.faraone.com 69 LE NOSTRE NUOVE OMOLOGAZIONI DI SCALE E TRABATTELLI SARANNO ESEGUITI SULLO STESSO PRINCIPIO, ANCHE SE NON VIENE RICHIESTO DALLA NORMATIVA. PER NOI E’ INDISPENSABILE CAUTELARE IL CONSUMATORE FINALE CON TUTTE LE FORME POSSIBILI. PER SCALE E TRABATTELLI NON ESISTE IL CE IN QUANTO NON RIENTRANO NELLA DIRETTIVA MACCHINE. www.faraone.com 70 DECRETO 23 marzo 2000 Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA‘ e IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, n. 547, che fissano i requisiti cui devono soddisfare le scale portatili; Visto l’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, che fissa ulteriori requisiti delle scale portatili; Vista la norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a che specifica le dimensioni funzionali, i requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati, le caratteristiche generali di progettazione e requisiti ed i metodi di prova per le scale portatili, con l’esclusione di quelle d’uso professionale specifiche; www.faraone.com 71 Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego di scale portatili; Ravvisata l’opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili; Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni; Attuata la procedura di consultazione della commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CE; Decreta Art. 1. 1. E’ riconosciuta la conformità alle vigenti norme, ai sensi dell’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 14,del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, delle scale portatili, alle seguenti condizioni: a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a; www.faraone.com 72 b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono: laboratorio dell’ISPESL; laboratorio delle universita’ e dei politecnici dello Stato; laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086; laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanita’; laboratori dei Paesi membri dell’Unione europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati; c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; le indicazioni utili per un corretto impiego; le istruzioni per la manutenzione e conservazione; gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a; una dichiarazione del costruttore di conformita’ alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a. www.faraone.com 73 Art. 2. 1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell’Unione europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, puo’ essere commercializzata in Italia purche’ il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia. Roma, 23 marzo 2000 www.faraone.com 74 I TEST CHE LE SCALE DEVONO SUPERARE PER ESSERE A NORME EN 131 www.faraone.com 75 www.faraone.com 76 www.faraone.com 77 I PARAMETRI DIMENSIONALI RICHIESTI DALLE SCALE A NORMA EN 131 Prospetto IV – Dimensioni funzionali Dimensioni in cm min. max b1 280 b2 L3 L4 b1+0,175L8+2T 0,5L5 0,5L5 L5+15 L5+15 L5 250 300 α 65° 65° β 65° 75° www.faraone.com 78 OGNI TIPO DI SCALA HA I SUOI PARAMETRI, COME SINTESI POSSIAMO DEFINIRE QUESTI PRINCIPI La scala deve avere una larghezza minima di cm.28,il passo dei gradini non superiore a cm.30 e non inferiore a cm.25. Nelle scale Faraone il passo è di 28 centimetri, la larghezza minima è 35 cm. www.faraone.com 79 La larghezza di base (base stabilizzante o allargamento alla base, deve essere pari al 10% dell’altezza della scala in posizione forbice qualora siano allargate entrambi le parti della scala, invece necessita il 15% qualora la scala sia allargata da un solo lato, come per esempio le scale a forbice con volata o altre scale sfilabili che si aprono a forbice. LARGHEZZA BASE (proporzione) Quanto può essere stretta una scala ? 1° CASO Scala a forbice con due basi stabilizzanti (o allargamento alla base b2) 10% dell’altezza della scala (h) oltre la larghezza esterno della scala (b3)b2 = b3 + (10% x h). www.faraone.com 80 2°CASO Scala a forbice con una base stabilizzante (o allargamento alla base b2) 15% dell’altezza della scala (h) oltre la larghezza esterno della scala (b3)b2 = b3 + (15% x h). www.faraone.com 81 BASE CON TAPPI ANTISCIVOLO Più il tappo (L) è grosso, migliore è la stabilità della scala. Più il tappo (L) è morbido, più è antiscivolo. Più la parte morbida è alta, meno stabile è la scala. FARAONE ha unito le tre caratteristiche vincenti: TAPPO GROSSO (L) + MATERIALE MORBIDO + MINIMO SPESSORE (S) combinato con un supporto rigido un alluminio. www.faraone.com 82 SPESSORI Lo spessore minimo dei materiali deve essere di mm.1,2. Indipendentemente dalla forma esterna,. Gli spessori delle scale Faraone sono: minimo 1,2 millimetri massimo 2,5 millimetri www.faraone.com 83 ELASTICITA’ Non si possono utilizzare materiali che hanno una elasticità inferiore al 5%, in caso di sovraccarico la scala non deve avere cedimenti improvvisi. La norma EN131 recita: “Tutte le parti in lega di alluminio devono avere un allungamento minimo alla rottura (A) di 5% (EN131/2 pag.4 punto 3.1.1). Questo vuol dire che qualsiasi componente: - gradini - montanti - cerniere - basi - ecc… In caso di sovraccarico (vedi prova) possono piegarsi ma non rompersi” per salvaguardare la sicurezza delle persone e dare il tempo di scendere. I componenti in alluminio pressofuso possono avere cedimenti improvvisi FARAONE NON LI UTILIZZA. www.faraone.com 84 DISPOSITIVO CONTRO L’APERTURA MASSIMA Sulle scale doppie è obbligatorio installare il dispositivo di sicurezza contro l’apertura massima. Sulle scale doppie con volata è obbligatorio installare, oltre al dispositivo di sicurezza contro l’apertura massima ANCHE il dispositivo contro il ravvicinamento dei due tronchi. FARAONE INSTALLA SEMPRE DISPOSITIVI CON BARRE FISSE IN ACCIAIO www.faraone.com 85 QUALI TIPI DI SCALE RIENTRANO NELLE NORME EN 131 Sono riportate in una apposita tabella e sono, scale trasformabili a forbice, forbice con volata e sfilo, quelle a forbice sia per casa che uso professionale. La norma non copre la costruzione di: SGABELLI di ogni tipo, e SCALE TELESCOPICHE trasformabili, scale a CASTELLO tipo cimiteri che hanno la parte posteriore verticale, scale verticali con gabbia e tutti gli altri tipi di scale non riportate nella tabella. in quanto non sono previsti pur senza nulla togliere alla sicurezza che tali prodotti garantiscono se sono ben costruiti. www.faraone.com 86 SPESSORI, LAVORAZIONE ED ASPETTO ESTERNO NORMALMENTE I COSTRUTTORI DOVE POSSONO RISPARMIARE: NEGLI SPESSORI, UNA SEZIONE DI UN PROFILO DA mm 80X20 CON SP. 1,5 HA UN PESO DOPPIO RISPETTO AD UN PROFILO ANALOGO DI SPESSORE mm.0,8 ALL’ESTERNO NON SI VEDE NULLA. POSSIAMO DIRE CHE IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DI UN PROFILO IN ALLUMINIO ESTRUSO, RICONOSCIBILE PERCHE’ OPACO, NON PUO’ ESSERE FATTO DI SPESSORI INFERIORI A mm 1,2, INVECE PROFILI IN ALLUMINIO ELETTROSALDATO POSSONO AVERE SPESSORI ANCHE DI mm.0,8. www.faraone.com 87 – IL PESO – IL PESO NON PUO’ ESSERE UN PARAMETRO DI CONFRONTO, IN QUANTO METTENDO DEGLI ACCESSORI IN ACCIAIO DIAMO UNA SCALA CHE PESA UGUALE AD UNA TUTTA IN ALLUMINIO MA DI QUALITA’ NETTAMENTE INFERIORE. www.faraone.com 88 COSA POSSIAMO FARE PER ACCERTARE LA QUALITA’ DI UNA SCALA: E’ SUFFICIENTE TOGLIERE I TAPPI E MISURARE GLI SPESSORI. www.faraone.com 89 METTERLA IN ORIZZONTALE SU DUE CAVALLETTI E CARICARE 100 KG, SE TOGLIENDO IL PESO LA SCALA NON HA SUBITO DEFORMAZIONI VUOL DIRE CHE E’ UN BUON PRODOTTO. www.faraone.com 90 COSA SIGNIFICA UN COLLAUDO DI UNA SCALA O DI UN TRABATTELLO? IL COSTRUTTORE CHIAMA UN LABORATORIO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INDUTRIA E SOTTOPONE A COLLAUDO IL PRODOTTO.L’ENTE CHIAMATO LO SOTTOPONE A TUTTE LE VERIFICHE DELLA NORMA E NE RILASCIA RELATIVO ATTESTATO, CHE VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO, COME RIPORTATO IN TUTTI I CERTIFICATI ORIGINALI. IL CERTIFICATO RILASCIATO VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO. www.faraone.com 91 PER ESTENDERE QUESTO CERTIFICATO A TUTTA LA PRODUZIONE OCCORRE CHE IL COSTRUTTORE SIA IN GRADO DI CERTIFICARE CHE IL PRODOTTO CONSEGNATO SIA IDENTICO A QUELLO TESTATO. www.faraone.com 92 QUALI SONO LE PROCEDURE? ACQUISTARE SOLO MATERIE PRIME CERTIFICATE, CONTROLLARNE E TESTARNE LA RISPONDENZA. IMMETTERE UNA PROCEDURA DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DI LAVORAZIONE CHE CONTROLLANO LO STANDARD PREVISTO CON QUANTO PRODOTTO. www.faraone.com 93 ETICCHETTARE LA SCALA CON UNA MATRICOLA GARANTENDO LA POSSIBILITA’ DI DOCUMENTARE I CONTROLLI CON IL PRODOTTO MARCATO. GARANTIRE LA RINTRACCIABILITA’ DEL PRODOTTO PER EVENTUALI INTERVENTI NECESSARI SUCCESSIVI ALLA VENDITA. www.faraone.com 94 SOLO DOPO AVER FATTO TUTTO QUESTO SI PUO’ ATTESTARE CHE QUELLO CONSEGNATO E’ UGUALE A QUELLO TESTATO FARAONE ATTESTA LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E LA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO. www.faraone.com 95 CERTIFICATI DI PROVA Esempi di certificato di prova di un trabatello. www.faraone.com 96 CERTIFICATI DI PROVA www.faraone.com 97 QUALI TEST DEVE SUPERARE UN TRABATTELLO PER ESSERE HD 1004 www.faraone.com 98 www.faraone.com 99 IL TRABATTELLO COSTRUITO SECONDO LE NORME HD1004 E’ L’UNICO CHE PUO’ ESSERE UTILIZZATO SENZA ANCORAGGIO. PER TALE UTILIZZO L’ALTEZZA MASSIMA DIPENDE DALLA OMOLOGAZIONE OTTENUTA DAL COSTRUTTORE, COMUNQUE NON OLTRE I 8 MT DI ALTEZZA TORRE PER ESTERNO E NON OLTRE I 12 MT PER INTERNO. I trabattelli Faraone sono omologati per l’utilizzo senza ancoraggio in diverse altezze, in base al modello. Possiamo riepilogare nel seguente modo: LINEA TOP SYSTEM AVENTE LA BASE CON LARGHEZZA cm 135 x 180, 250, 300 puo’ raggiungere l’altezza massima senza ancoraggio pari a mt 8 esterno e mt 12 interno LINEA RAPIDO SYSTEM CON LARGHEZZA cm 105, puo’ raggiungere senza ancoraggio l’altezza di mt 6 sia in interno che esterno, oltre bisogna ancorarlo. Per utilizzi senza ancoraggio le basi vanno zavorrate come previsto nel manuale di uso e manutenzione. POTER INDIVIDUARE IN MODO SOMMARIO SE UN TRABATTELLO E O NON E’ A NORME HD 1004 NON E’ FACILE. QUALORA IL COSTRUTTORE VI DICE CHE E’ A NORME HD E VI OBBLIGA L’ANCORAGGIO, QUALCHE COSA NON FUNZIONA. www.faraone.com 100 COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ E COLLAUDO DI UN TRABATTELLO ACQUISTO DI MATERIALE PRIMARIO COMPLETAMENTE CERTIFICATO TEST DI VERIFICA DEI MATERIALI ESEGUITA DA LABORATORI ABILITATI, PROVE A FATICA SUI PRODOTTI. CONTROLLO DI TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO, OGNI FASE DI LAVORO DEVE RISPONDERE AD UNO STANDARD BEN PRECISO, TUTTI I RISULTATI VENGONO IMMAGAZZINATI NEL NS SISTEMA INFORMATICO. DOPO AVER DATO RISPONDENZA ALLA CORRETTA QUALITA’ SI APPLICA IL RELATIVO CERTIFICATO ED UN ADESIVO AL PRODOTTO CON IL NUMERO DI MATRICOLA. OGNI CERTIFICATO E COLLEGATO ALLO SPECIFICO LOTTO DI PRODUZIONE. SOLO QUESTO SISTEMA GARNTISCE IL CONSUMATORE CHE L’ATTREZZO CONSEGNATO E’ IDENTICO A QUELLO COLLAUDATO. www.faraone.com 101 TRABATELLI COME INDIRIZZARE UN UTENTE IN BASE AL LAVORO DA SVOLGERE L’altezza di lavoro deve essere un metro oltre l’altezza del trabatello HL = H +1m. www.faraone.com 102 NOTA Il cliente che deve lavorare nei 6 mt senza ancoraggio, a volte necessita di altezze superiori ma con la possibilità di ancorare, allora il rapido system e’ ideale, sempre nella misura con larghezza cm 105, (la larghezza cm 75 per utilizzo interno senza ancoraggio necessita di molta zavorra per essere stabile, quindi non e’ molto consigliato). Il tipo di lavoro adatto alla linea rapido e’ di finitura ed installazione di impianti leggeri. Per lavori di tipo pesante sempre conservando la massima versatilità e per altezze fino a 8 mt interno e 12 mt esterno senza ancoraggio si consiglia la linea TOP SYSTEM. Il trabattello “TOP SYSTEM” e “RAPIDO SYSTEM” con lo sviluppo orizzontale consente ampi piani di lavoro. Per lavori abituali ad altezza di mt 4 di finitura ed installazione impianti leggeri, e’ ideale il “RAPIDO 160”. Per lavori in appartamento, con altezza max di mt 3, ideale il “PONTAL”, particolarmente indicato nella configurazione RICHIUDIBILE, e rapido come una scala e sicuro come un trabattello. www.faraone.com 103 ZAVORRA ALTEZZA MASSIMA CON ANCORAGGIO 6 SI 19,4 280 450 TOP SYSTEM L CM 135 12 8 SI 19,4 480 650 RAPIDO SYSTEM CM 80 6 NO SI 12 200 250 RAPIDO SYSTEM CM105 6 6 SI 17,15 200 300 RAPIDO 160 6 NO SI 10 150 150 PONTAL 2000 3 NO NO 4,5 150 150 PORTATA KG MAX ALTEZZA MASSIMA SENZA ANCORAGGIO IN USO ESTERNO 12 PORTATA KG MIN ALTEZZA MASSIMA SENZA ANCORAGGIO IN USO INTERNO TOP SYSTEM L CM 75 MODELLO LA TABELLA CHE SEGUE MOSTRA IL TRABATTELLO INDICATO PER VARI TIPI DI LAVORO. www.faraone.com 104 IN BASE ALLE NORME SOPRA INDICATE QUANDO POSSIAMO UTILIZZARE UNA SCALA? Dato che in molti casi la scala viene usata comunque, vi invitiamo a far acquistare le piu’ robuste possibili “LINEA TOP”, che hanno parametri di flessione minori in modo da rendere piu’ sicuro il lavoro in quota, anche se il cliente comunque deve sapere che per lavorare a norma sopra una scala deve legare la scala e se stesso alla scala. In base alla 626/94 le scale possono essere utilizzate per lavori brevi e leggeri,senza portare pesi al seguito dove non si esercita una pressione laterale soprattutto oltre i 2m www.faraone.com 105 Per lavori al di sotto dei 2m, riteniamo che la scala telescopica in alluminio “TELES” copra bene le esigenze, anche se avendo il gradino a piolo può far civolare e rende poco confortevole il lavorarci sopra. Il prodotto ideale è una scala a doppia salita gradino largo oppure una scala ad una sola salita con parapetto e piano “DOMUS”, ma sempre con gradini molto ampi www.faraone.com 106 Inoltre bisogna considerare un altro elemento, normalmente usiamo la scala a forbice per la metà dell’altezza totale, in quanto la usiamo per sorreggerci, prendendo una scala con gradini molto grandi, come appunto il modello “DOMUS” con 13 cm di larghezza, oppure il modello “SGP” con quasi 20 cm di larghezza, oppure la scala “SMT”, scopriamo che con un attrezzo da 4 gradini arriviamo al soffitto. www.faraone.com 107 In caso il vostro cliente usa una scala in appoggio per fare un getto su pilastro, questo è pericoloso e non è consentito. www.faraone.com 108 Bisogna utilizzare o un trabatttello oppure è ideale una scala modello “SMT” consente di avere un amplia protezione, quindi sorreggere il tubo del getto in massima sicurezza. UN TRABATTELLO RICHIUDIBILE E’ PRATICO COME UNA SCALA ED E’ A NORME. www.faraone.com 109 TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art.47 – CAMPO DI APPLICAIZONE 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro. 2. Si intendono per:a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorsolombari;b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso lombare. Art.48 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. www.faraone.com 110 2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all’allegato VI. 3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana. 4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro: a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico in base all’allegato VI; b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all’allegato VI; c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti alle attività di cui al presente decreto. www.faraone.com 111 Art.49 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:a) il peso di un carico;b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato VI. 2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. www.faraone.com 112 ALLEGATO VI ELEMENTI DI RIFERIMENTO 1. Caratteristiche del carico La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti: il carico è troppo pesante (kg 30); è ingombrante o difficile da afferrare; www.faraone.com 113 è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi; è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco; può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni 2. Sforzo fisico richiestoLo sforzo fisico può presentare un rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi: è eccessivo; può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; può comportare un movimento brusco del carico; è compiuto con il corpo in posizione instabile. www.faraone.com 114 3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombare nei seguenti casi: lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta; il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione; il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la manipolazione del carico a livelli diversi; il pavimento o il punto di appoggio sono instabili; la temperatura, l’umidità o la circolazione dell’aria sono inadeguate. www.faraone.com 115 4. Esigenze connesse all’attività L’attività può comportare un rischio tra l’altro dorso-lombare se comporta una o più delle seguenti esigenze: sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto; un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore. Fattori individuali di rischioIl lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi: inidoneità fisica a svolgere il compito in questione; indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore; insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione. www.faraone.com 116 LA SOLUZIONE IDEALE E’ IL SOLLEVATUTTO HW, economico, pratico e sicuro. www.faraone.com 117 ALLEGATO XIV ELENCO DELLE ATTREZZATURE DA SOTTOPORRE A VERIFICA 1) scale aeree ad inclinazione variabile; 2) ponti mobili sviluppabili su carro; 3) ponti sospesi muniti di argano; 4) idroestrattori centrifughi con diametro esterno del paniere 450 cm; 5) funi e catene di impianti ed apparecchi di sollevamento; 6) funi e catene di impianti ed apparecchi di trazione; 7) gru e apparecchi di sollevamento di portata 4200 kg; 8) organi di trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati; 9) macchine e attrezzature per la lavorazione di esplosivi; 10) elementi di ponteggio; 11) ponteggi metallici fissi; 12) argani dei ponti sospesi; 13) funi dei ponti sospesi; 14) armature degli scavi; 15) freni dei locomotori; 16) micce; 17) materiali recuperati da costruzioni sceniche; 18) opere sceniche; 19) riflettori e batterie di accumulatori mobili; 20) teleferiche private; 21) elevatori trasferibili 22) ponteggi sospesi motorizzati; 23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati; 24) ascensori e montacarichi in servizio privato; 25) apparecchi a pressione semplici; 26) apparecchi a pressione di gas; 27) generatori e recipienti di vapore d’acqua; 28) generatori e recipienti di liquidi surriscaldati; 29) forni per oli minerali; 30) generatori di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda; 31) recipienti per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti. www.faraone.com 118 Le verifiche periodiche vanno fatte dalla ASL o laboratori autorizzati dal ministero, solitamente con cadenza annuale. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la messa in servizio all’ente preposto solitamente la ASL di zona. www.faraone.com 119 DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n.235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Emana 1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per l’esecuzione di lavori temporanei in quota. Art. 4. 1. All’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta la seguente: «c-bis) lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile». www.faraone.com 120 Nota all’art. 4: - Il testo dell’art. 34, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, come modificato dal presente decreto, è il seguente: «Art. 34 (Definizioni). - 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,l’impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione,la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimita’ di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; www.faraone.com 121 Art. 5 Dopo l’articolo 36 del decreto legislativo, sono aggiunti i seguenti: «Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota). - 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro piu’ idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’ ai seguenti criteri: a) priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto allemisure di protezione individuale; b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla naturadei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. www.faraone.com 122 2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 3. Il datore di lavoro dispone affinche’ sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’ sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non puo’ modificare. www.faraone.com 123 4. Il datore di lavoro dispone affinchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore e‘ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non e’ giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico. 5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli a gradini. www.faraone.com 124 6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro e’ eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati. 7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quotasoltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. www.faraone.com 125 Art. 36-ter OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DELLE SCALE APIOLI1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita‘ durante l’impiego e secondo i seguenti criteri: a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supportostabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli; www.faraone.com 126 b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modosicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitarespostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione; c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili,durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della partesuperiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; www.faraone.com 127 d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altridispositivi garantiscono una presa sicura; e) le scale a pioli composte da piu’ elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi; www.faraone.com 128 f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi. 2. Il datore di lavoro assicura che le scalea pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deveprecludere una presa sicura. Art. 36-quater – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DI PONTEGGI – - 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di uncalcolo di resistenza e di stabilita‘e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono disponibili specifiche configurazionistrutturali con i relativi schemi di impiego.2. Il datore di lavoro e’ esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio del ponteggio in conformita’ ai capi IV,V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164. www.faraone.com 129 3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati. 4. Il datore di lavoro assicura che: a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente; b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente; c) il ponteggio e’ stabile;d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota; e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure; f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute. 5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo. www.faraone.com 130 6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. 7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio; b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente; c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti; www.faraone.com 131 d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio; e) le condizioni di carico ammissibile; f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni dimontaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare. www.faraone.com 132 8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ dei corsi. e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessita’. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro; 2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio. www.faraone.com 133 3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare: a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari; b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti; c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione; d) gli elementi di primo soccorso; e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione; f) le procedure di salvataggio. www.faraone.com 134 CIRCOLARI ISPESL SULLE PIATTAFORME AEREE MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE CIRCOLARE 29 novembre 2004, n. 11963 Chiarimenti in merito alla rispondenza delle piattaforme mobili elevabili ai requisiti essenziali di sicurezza di cui alla direttiva 98/37/CE relativa alle macchine (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 9 del 13 gennaio 2005) Il CEN - Comitato europeo di normazione ha adottato nel mese di luglio 2001 la norma EN 280 concernente le piattaforme mobili elevabili, il cui riferimento e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ Europee n. C 141 del 14 giugno 2002. www.faraone.com 135 Con tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la norma in argomento ha acquisito lo status di norma armonizzata; conseguentemente, le macchine immesse sul mercato a partire da quella data e costruite nel rispetto della predetta norma beneficiano della automatica presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE. Atteso che la norma EN 280:2001 rappresenta una evoluzione dello stato dell’arte, per tutte le macchine che hanno ottenuto la certificazione CE di tipo: a) antecedentemente alla data del 14 giugno 2002 ed immesse sul mercato a partire da tale data, i costruttori e gli Organismi notificati debbono: riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati o esaminati, l’analisi dei rischi a suo tempo effettuata; giudicare se risulti necessario un adeguamento ai livelli di protezione corrispondenti al nuovo stato dell’arte. In tal caso, procedere, previa nuova certificazione del tipo (ovvero dell’esemplare singolo) all’adeguamento delle macchine d all’emissione di una nuova dichiarazione di conformita’; b) successivamente alla data del 14 giugno 2002, i costruttori e gli Organismi notificati dimostrano di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 98/37CE, mediante: l’applicazione delle pertinenti disposizioni della norma EN 280:2001 oppure l’adozione di specifiche soluzioni tecniche che garantiscano l’equivalente copertura del rischio. www.faraone.com 136 ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORODIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE00184 Roma . . . . . . . Via Urbana 167 - Tel. 47141 Nella rispostacitare il seguente riferimento DOM VIII U.F. Ai Direttori dei Dipartimenti Perifeci dell’ ISPESL LORO SEDI Con riferimento alla problematica più volte sollevata circa la possibilità di utilizzare piattaforme di lavoro elevabili marcate CE predisposte per traslare con l’operatore in quota, si trasmette la nota n. 20321 del 27/02/03 pervenuta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’argomento.In relazione a quanto contenuto nell’allegato a tale nota, si informa che la limitazione d’impiego di cui all’art. 52, u.c., del DPR 164/56 deve ritenersi non più applicabile per le piattaforme di lavoro elevabili immesse sul mercato in conformità al DPR 459/96, e quindi alla direttiva 98/37/CE, e per le quali il fabbricante abbia esplicitamente indicato nel manuale di istruzione per l’uso la possibilità di traslare con operatori a bordo della piattaforma sviluppata.La presente nota deve essere portata a conoscenza dei funzionari tecnici incaricati del servizio, nonché degli Organi di vigilanza territoriale e delle Unità operative locali preposte all’esecuzione delle verifiche periodiche. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO (Dr. ing. Vittorio Mazzocchi) www.faraone.com 137 www.faraone.com 138 Sulle piattaforme la sicurezza e’ intrinseca nell’attrezzo, quindi ci sono poche prescrizioni, di certo e’ destinato ad essere l’attrezzo del futuro www.faraone.com 139 IN CONCLUSIONE, COME VEDIAMO IL FUTURO DEL LAVORO IN QUOTA, E COSA SUCCEDE AL NORD EUROPA. PER LE SCALE SARANNO UTILIZZATE PER IL MINIMO INDISPENSABILE, DOVE NON CI SI PUO’ ANDARE CON ALTRO, E PER LAVORI SALTUARI, MA BISOGNA ESSERE IN DUE, UNO CHE REGGE, LEGARLE ECC. SI VEDE UNO SVILUPPO INTERESSANTE NEI LAVORI IN AMBIENTI BASSI, MA DEVONO PROTEGGERE L’OPERATORE IL PIU’ POSSIBILE. QUINDI SGABELLI A GRADINI MOLTO AMPI E PARAPETTI AMPI, MODELLI COME SMT, SGP, ND, DOMUS. www.faraone.com 140 DI SICURO LA SCALA TELESCOPICA AVRA’ SEMPRE UN BUON MERCATO COME LA SCALA SINGOLA IN APPOGGIO. PER LE SCALE MOLTO ALTE, OLTRE I 6 MT, NON PREVEDIAMO INCREMENTI DI MERCATO, MA DI CERTO INCREMENTI NELLA QUALITA’, DATO CHE COMPORTANO UN RISCHIO PER L’OPERATORE MOLTO ALTO. www.faraone.com 141 PER I TRABATTELLI SICURAMENTE SARANNO L’ATTREZZO IDEALE PER LAVORI IN QUOTA FINO AI 6 MT, ECONOMICI, SICURI E PRATICI, IL RICHIUDIBILE ADDIRITTURA HA LA PRATICITA’ DI UNA SCALA. www.faraone.com 142 PER LE PIATTAFORME PRENDERANNO SEMPRE PIU’ MERCATO, SIA NELL’ACQUISTO MA SOPRATTUTTO NEL NOLEGGIO, ESSENDO ATTREZZI COSTOSI, NON SEMPRE UN ARTIGIANO LA AMMORTIZZA CON FACILITA’ ECCO ALLORA LA FORMULA NOLEGGIO CHE E’ IN NETTO AUMENTO. CI SONO DIVERSI RIVENDITORI DI VERNICI CHE DANNO A NOLEGGIO LA PIATTAFORMA AL LORO CLIENTE OFFRENDO UN SERVIZO COMPLETO. PRODOTTO PIU’ ATTREZZO PER INSTALLARE. Altro limite per la piattaforme e’ l’ingombro, al riguardo Faraone studia e realizza piattaforme in alluminio sempre piu’ compatte e maneggevoli, in grado di essere trasportate con un normale furgone. www.faraone.com 143 PER SOLLEVARE ED INSTALLARE PICCOLI PESI I SOLLEVATORI MANUALI ADATTI ALL’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI, CALDAIE, ED OGNI ALTRO ELEMENTO AVRANNO SEMPRE PIU’ MERCATO. www.faraone.com 144 SGP I PRODOTTI VINCENTI per lavori fino a 2 mt N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA PIANO LAVORO 2 46 200-230 3 69 220-250 4 92 240-260 5 115 260-280 Ampio gradino 20 X 36 cm 145 DOMUS I PRODOTTI VINCENTI per lavori fino a 2 mt N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA PIANO LAVORO 4 87 237-267 5 110 260-290 6 133 283-313 7 156 306-336 178 306-336 8 9 200 336-366 10 223 356-386 12 269 390-410 146 I PRODOTTI VINCENTI per lavori fino a 2 mt ND N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA PIANO LAVORO 2 43 193 3 65 215 4 87 237 6 129 230 173 260 8 10 213 290 12 271 310 14 310 340 147 I PRODOTTI VINCENTI - PER FARE UN GETTO SU PILASTRO O ALTRI LAVORI CHE RICHIEDONO AZIONI DI FORZA LATERALE SMT MF.T N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA PIANO LAVORO 3 74 225-255 5 122 270-300 7 170 320-350 8 194 350-380 243 390-420 10 12 291 441-470 14 340 490-520 148 I PRODOTTI VINCENTI LA SCALA MULTIUSO PER ECCELLENZA TELES N°GRADINI ALTEZZA FORBICE SCALA ALTEZZA FORBICE LAVORO ALTEZZA SFILO SCALA ALTEZZA SFILO LAVORO 4+4 197 260-290 353 400 5+5 248 300-330 465 465 6+6 273 310-340 579 579 149 I PRODOTTI VINCENTI LE TRE ELEMENTI TRASFORMABILI VISTO LE INNUMEREVOLI PRESCRIZIONI DI UTILIZZO DI SCALE OLTRE I 2 MT ALMENO USIAMO SCALE MOLTO STABILI E ROBUSTE TOP LINE SERIE200 N°GRADINI ALTEZZA FORBICE SCALA ALTEZZA FORBICE LAVORO ALTEZZA SFILO SCALA ALTEZZA SFILO LAVORO 8+8+8 252 430 588 588 10+10+10 308 488 700 700 12+12+12 364 544 840 840 14+14+14 420 600 1008 1008 15+15+15 448 628 1092 1092 OLTRE I 2 METRI LA SCALA VA LEGATA A STRUTTURA SOLIDA E L’OPERATORE SI DEVE LEGARE ALLA SCALA TRAMITE CINTURE DI SICUREZZA 150 CONFRONTO 3 ELEMENTI TOP E SUPER ST250/3N H MAX UTILE 4,46 mt PREZZO euro 170 (al mtl utile 38,11 euro) S3250/EM H MAX UTILE 5,88 mt PREZZO euro 221 (al mtl utile 37,58 euro) ST300/3N H MAX UTILE 6,65 mt PREZZO euro 230 (al mtl utile 34,58 euro) ST330/3M H MAX UTILE 7,00 mt PREZZO euro 280 (al mtl utile 40,00 euro) ST350/3N H MAX UTILE 7,72 mt PREZZO euro 269 (al mtl utile 34,80 euro) S3350 3M H MAX UTILE 8,40 mt PREZZO euro 339 (al mtl utile 40,35 euro) - MINOR INGOMBRO IN LUNGHEZZA A PARITA’ DI ALTEZZA MASSIMA - MINORE FLESSIONE - MAGGIORE MANEGEVOLEZZA - GRADINO PIU’ GRANDE E TANTA SICUREZZA IN PIU’ QUASI ALLO STESSO PREZZO www.faraone.com 151 E USANDO UN TRABATTELLO PER UN USO INTERNO PONTAL RICHIUDIBILE DIMENSIONI DI BASE CM 140X65, MENO DI UNA SCALA TELESCOPICA CON LA SOLA BASE H PIANO CM 140 H LAVORO 320 APPLICANDO IL MODULO SUPERIORE H MAX PIANO CM 200 H LAVORO CM 400 IL PIU’ COMPATTO PRATICO COME UNA SCALA SICURO COME UN TRABATTELLO 152 E USANDO UN TRABATTELLO PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO RAPIDO 160 UNA BUONA FLESSIBILITA’ FINO A 4 MT SENZA ANCORAGGIO H MAX 10 PRATICO COME UNA SCALA SICURO COME UN TRABATTELLO DIMENSIONI DI BASE CM 160X80, ADATTO PER LAVORI INTERNI CON LA SOLA BASE H PIANO CM 150H LAVORO 330 APPLICANDO IL MODULO SUPERIORE H MAX PIANO CM 300H LAVORO CM 500 153 E USANDO UN TRABATTELLO PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO OLTRE I 6 METRI RAPIDO SYSTEM IL PIU’ FLESSIBILE, per i lavori di manutenzione leggera Tutto in alluminio Base richiudibile PRATICO COME UNA SCALA SICURO COME UN TRABATTELLO Un sistema unico con cui si copre tutte le misure possibili. Da 1,5 a 17 mt di altezza Base da 1,60 a 7,5 mt. 154 E USANDO UN TRABATTELLO PER UN USO INTERNO E ESTERNO SENZA ANCORAGGIO FINO A 8 METRI ESTERNO E 12 METRI INTERNO TOP SYSTEM MASSIMO CONFORT DI SALITA SUPER AUTOMATICO IL PIU’ FLESSIBILE, per i lavori di manutenzione PESANTE E PER TUTTE LE DIMENSIONI, DA 1,5 A MT 19 IN ALTEZZA, BASE DA 1,80.2,50.3,0 155 www.faraone.com 156 IDENTIFICAZIONE SCALA Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o con i centri assistenza FARAONE, citare sempre il numero di serie e il codice articolo riportato nell’adesivo posto sul montante della scala. NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA Alla consegna della scala verificare se ci sono danni o parti mancanti. In questo caso informare lo spedizioniere e la Faraone. 1) Scala 2) Base stabiIizzante o altri dispositivi in dotazione 3) Sacchetto accessori (in base alla tipologia della scala acquistata). 4) Manuale d’uso www.faraone.com 157 PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA ATTENZIONE: L’utilizzatore prima di adoperare la scala deve aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE • Guanti • Calzature di sicurezza • Elmetto Le scale portatili sono strumenti di lavoro estremamente diffuse, sia in ambienti professionali, che in quelli domestici. Ogni scala deve essere utilizzata solo nelle configurazioni previste dal costruttore. Le scale devono essere scalate solamente da un operatore alla volta. Non usare come appoggio una scala doppia (cosiddetta a forbice). La lunghezza della scala non deve essere aumentata legando insieme più scale o fissando delle prolunghe ai montanti. Le scale possono essere usate per salire su ponteggi o torri mobili, solo se sono di portata adeguata a sostenere iI peso dell’utilizzatore e del materiale eventualmente trasportato (vedi caratteristiche tecniche). Nelle scale dove è prevista la base stabilizzante (fig. 2 pag. 7) la stessa va assolutamente montata. www.faraone.com 158 In una scala doppia, con gradini salire solo sulla parte anteriore, non si può salire sulle traverse presenti nell’elemento posteriore. PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO Non utilizzare la scala in prossimità di linee elettriche. PERICOLO DI RIBALTAMENTO L’operatore non deve sporgersi troppo lateralmente od eseguire delle operazioni che applicano carichi laterali. (Collocate la scala in esatta corrispondenza del punto sul quale si deve intervenire). L’operatore deve salire ed operare con il corpo in posizione centrale rispetto ai gradini, afferrando sempre con sicurezza i montanti della scala. L’operatore non deve mai superare l’ultimo gradino scalabile o comunque quello che consente di mantenere una posizione di equilibrio stabile. www.faraone.com 159 Controllare che tutti i dispositivi di sicurezza e di aggancio siano integri e funzionali e che la base stabilizzante (dove è previsto) sia correttamente montata. Non effettuare lavori stando a cavalcioni sulle scale. Ancorare la scala in alto ad una struttura solida tramite la cinta in dotazione. OBBLIGATORIO Come previsto dalle norme sulla sicurezza, tutte le scale, aventi un’altezza superiore ai 2 mt., devono essere ancorate, in alto, ad una struttura solida, in grado di reggere le spinte laterali. Gli estremi superiori della scala devono poggiare entrambi alla parete, affinché tutti e due trasmettano il carico bilanciato alla parete. Nell’utilizzo di scale dotate di tre elementi, nella posizione a forbice, non salire sulla volata (3° elemento) oltre il vertice. www.faraone.com 160 Per le scale a forbice accertarsi che siano completamente aperte e che i quattro appoggi siano tutti a contatto con il suolo ed il fermo di apertura (A) montato. L’utilizzatore deve assicurarsi che nella zona circostante la scala non devono esserci persone, cose o animali esposte. PERICOLO DI SCIVOLAMENTO Le calzature devono consentire un sicuro appoggio del piede; quindi vanno bandite scarpe rotte, in pessime condizioni e ovviamente altre non destinate a questo uso (zoccoli, calosce ecc.). La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far proseguire un solo montante efficacemente fissato). Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra. Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto. La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura pari ad 1/4 della propria lunghezza. Le scale vanno legate in alto o trattenute al piede da un’altra persona come previsto dalla legge. I gradini e i piedini vanno puliti con gli appositi solventi nel caso in cui questi siano unti. www.faraone.com 161 Non appoggiare la scala su superfici instabili. Le scale posizionate su terreno cedevole vanno appoggiate su un’unica tavola di ripartizione. Il sito dove viene installata la scala deve essere sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi. PERICOLO DI CADUTA Non posizionare la scala davanti a porte non chiuse a chiave o a dispositivi mobili. Per le scale trasformabili o estensibili, tutte le operazioni di regolazione dell’altezza e di verifica dei sistemi di blocco, devono essere eseguite senza che alcuna persona sia sulla scala. L’uso del rompitratto é obbligatorio sulle scale in appoggio, di lunghezza superiore agli 8 mt. È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di legno chiodati sui montanti. Non utilizzare le scale con le mani occupate da attrezzi. www.faraone.com 162 Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala aggrappandosi alternativamente con le mani ai pioli. Non utilizzare scale per sostenere impalcati. PERICOLO DI CESOIAMENTO Se le scale trasformabili prevedono la possibilità di uso separato dei pezzi, accertarsi, dopo gli smontaggi, che essi siano ricomposti in maniera corretta e che i sistemi di bloccaggio operino correttamente. Per le scale con movimento a corda, accertarsi che il sistema di scorrimento operi correttamente e che la fune non sia danneggiata. Qualora la scala sia superiore ai 2 metri, bisogna indossare la cintura di sicurezza e legare la scala. Non mettere le mani nei pioli della scala quando si allunga o si accorcia. www.faraone.com 163 La salita della scala deve essere fatta sulla parte dell’elemento più interna della scala. PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO Non mettere le mani nei battenti quando si chiude la scala. Ispezionare periodicamente la scala e controllare: a) L’eventuale presenza di ammaccature od incisioni dei montanti e dei gradini. b) L’eventuale presenza di flessione permanente dei montanti o dei gradini. c) Le connessioni gradino/montante, per integrità ed allentamento. d) Tutti i collegamenti con viti, perni, chiodi, rivetti, per integrità, tenuta ed allentamento. e) Le estremità dei montanti per la condizione dei sistemi di appoggio. f) Se la scala viene usata in ambienti aggressivi è opportuno consultare il costruttore per verificare la compatibilità con i materiali della scala. Azioni corrosive potrebbero ridurre gli spessori ed attaccare le zone della scala più sollecitate. g) La scala deve essere conservata in ambiente al riparo dalle intemperie. Non utilizzare la scala ad altezze superiori quelle indicate nella targa di identificazione. www.faraone.com 164 MANUTENZIONE L’utilizzatore non deve fare interventi di manutenzione e riparazione sulla scala. Per qualunque intervento di riparazione rivolgersi al centro assistenza FARAONE presso: IMA spa Z.I. Salino 64018 Tortoreto (TE) ITALY Tel. +39.0861.772221 Fax +39.0861.772222 www.faraone.com [email protected] PULIZIA Le scale vanno pulite con un panno inumidito di acqua o alcool. ATTENZIONE: Una volta presa visione delle disposizioni generali sopracitate, l’utente prima dell’utilizzo della scala deve identificare il modello acquistato, quindi seguire passo passo le relative istruzioni di uso specificate qui di seguito. DEMOLIZIONE PERICOLO DI INQUINAMENTO Al termine della vita della scala, questa non va dispersa nel l’ambiente, ma va consegnata ai centri di raccolta autorizzati. NOTA FINALE L’Ufficio Tecnico della Faraone, é a Sua disposizione per chiarimenti e consigli, affinché l’utente abbia il massimo grado di soddisfazione per l’acquisto. Le scale vanno controllate ogni 100 ore e prima di ogni utilizzo. La FARAONE ringrazia e vi augura un buon uso. www.faraone.com 165 ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DI TORRI MOBILI DA LAVORO (TRABATTELLO) I trabattelli devono essere utilizzati solo per lavori di rifinitura o manutenzione. Leggere e comprendere i libretti di istruzioni di impiego e di montaggio prima di utilizzare l’attrezzatura. ESTRATTO DELLA NORMA UNI HD 1004 ALLEGATO C. Le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e uso. Non devono essere utilizzati elementi danneggianti. Si devono impiegare solo elementi originali secondo quanto indicato dal costruttore. La superficie sulla quale viene spostata la torre mobile da lavoro deve essere in grado di reggere il peso. Deve essere livellata e priva di buchi, tombini e scale. Durante l’utilizzo, in caso di terreno dissestato, tamponare gli eventuali vuoti sotto le ruote con tavelle od altro mezzo equivalente. www.faraone.com 166 Durante lo spostamento, sulla torre mobile da lavoro non si devono trovare materiali e persone. Verificare sempre che la zona aerea sia sgombra da ostacoli e cavi elettrici. I trabattelli non sono isolati; non avvicinarsi a meno di5 metri da linee elettriche. Le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo su superfici compatte, lisce e prive di ostacoli. Nel corso dello spostamento, non deve essere superata la normale velocità di cammino. Prima dello spostamento ridurre l’altezza del trabattello a seconda dello stato del terreno e della presenza di vento. Prima dell’utilizzo si deve verificare se la torre mobile da lavoro é stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni del fornitore atte a garantire una esecuzione a regola d’arte e se questa si trova in posizione verticale. www.faraone.com 167 Non é consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia espressamente previsto in fase di progettazione. Non é consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro ed un edificio o fra più trabattelli se non espressamente previsto dal costruttore in fase di progettazione. Prima dell’uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti gli provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio o basette regolabili. (Il DPR consente, per il bloccaggio delle ruote, anche l’impiego di cunei.) www.faraone.com 168 Non è consentito accedere o scendere dalla superfice dell’impalcato usando accessi diversi da quelli previsti. Per il montaggio l’uso e lo smontaggio in sicurezza del trabattello è obbligatorio l’uso della cintura di sicurezza dotata di dispositivo anticaduta. In alternativa l’utilizzatore dovrà equipaggiare il trabattello con piani di lavoro (impalcati) dotati di botola richiudibile e fermapiede. In ogni caso la salita e la discesa dell’operatore dovranno sempre essere effettuate all’interno del trabattello. È proibito saltare sugli impalcati o caricare su di essi pesi o un numero di persone superiore alla portata diciarata dal costruttore. Mai utilizzare sui piani o sulle scale sovrastrutture che ne elevino l’altezza di lavoro. Ove possibili, le torri da lavoro impiegate all’esterno di edifici devono essere fissate in modo sicuro all’edificio o ad altra struttura. www.faraone.com 169 IMA spa Zona Industriale Salino 64018 Tortoreto Lido (TE) Italia Tel. +39.0861.772221 - Fax +39.0861.772222 [email protected] www.faraone.com Il presente scritto è di proprietà della IMA SPA, se ne vieta la riproduzione senza essere autorizzati - EDIZIONE OTOBRE 2005