SICUREZZA NEI LAVORI TEMPORANEI IN QUOTA
RISPARMIANDO TEMPO, FATICA E SOLDI
INDICE
La nostra missione
Che cosa chiede l’utilizzatore
Cosa dicono le istituzioni
I pericoli dell’impresa
Si scatena la richiesta di prodotti certificati
Le norme che parlano del lavoro in quota
Estratto del D.P.R. 547 del 1955
Estratto del D.P.R. 164 del 1956
Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982
Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994
Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 (Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli)
Estratto della Direttiva Macchine 98/37/CE
Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000
(Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131 sulle Scale)
Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003
Estratto della Circolare ISPESL 29 novembre 2004 (Visto EN 280-2001)
I prodotti vincenti per lavorare in sicurezza
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LA NOSTRA MISSIONE
COSTRUIRE
ATTREZZATURE
PER LAVORARE
IN SICUREZZA
E MANEGEVOLEZZA
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CHE COSA CHIEDE L’UTILIZZATORE?
ATTREZZATURE
MANEGGEVOLI E
VELOCI:
CHE FANNO
RISPARMIARE
TEMPO, FATICA
E SOLDI
ALTO RENDIMENTO DELLE
ATTREZZATURE RISPETTO
ALL’INVESTIMENTO
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COSA DICONO LE ISTITUZIONI anni 90 TROPPI
INCIDENTI SUL LAVORO CAUSATI DA SCARSA APPLICAZIONE
DELLE NORME SULLA SICUREZZA COSTI TROPPO ELEVATI
PER LA SOCIETA’
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QUINDI BATOSTE NEI CONFRONTI DEI
TRASGRESSORI (NS CLIENTI)
OLTRE AL LAVORO DI PREVENZIONE
DEGLI ISPETTORI ASL NEI CANTIERI
PER FAR APPLICARE
IL DPR 547 DEL1955
IMMISSIONI DI NUOVE NORME
COME IL DL 626 DEL 1994
ED ALTRI SUCCESSIVI
CON IL CHIARO INTENTO
DI FAR LAVORARE
NELLA MASSIMA SICUREZZA
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I PERICOLI DELL’IMPRESA
LA LEGGE E’ UGUALE PER TUTTI
IN CASO SI VERIFICHI
UN INCIDENTE CAUSATO
DA VIOLAZIONE
DELLE NORME
SULLA SICUREZZA,
PER I TRASGRESSORI
OLTRE ALLA MULTA
ARRIVA LA CONDANNA PENALE
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A CHIEDERE
IL RISARCIMENTO DANNI
CI PENSA L’INAIL
E LO STESSO
INFORTUNATO,
CI SONO
CASI IN CUI IL DATORE
DI LAVORO
SI E’ GIOCATO LA CASA
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NESSUNA
ASSICURAZIONE
COPRE
UN SINISTRO CAUSATO
DAL MANCATO RISPETTO
DELLE NORME
SULLA SICUREZZA.
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L’IMPRESA VEDE L’APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA
SICUREZZA UNA PERDITA DI TEMPO, QUINDI PERDITA DI SOLDI
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LE NUOVE NORME RAPPRESENTANO
UN RISCHIO ELEVATO PER L’IMPRESA (vedi art.90 626/94)
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IN PRIMO LUOGO SI SONO SALVATI CON IL SUB APPALTO
SCARICARE AD ALTRI LA PATATA BOLLENTE
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LA 626
CON LA COMMISSIONE
SULLA SICUREZZA HA
MODIFICATO TUTTO
OBBLIGO DEI PIANI
DI SICUREZZA
DEL CANIERE
O DITTA
STESURA E
RESPOSABILITA’
ESTESA A:
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RESPONSABILE SICUREZZA
DELL’AZIENDA
(nominato dal datore di lavoro)
RESPONSABILE SICUREZZA
DEL LAVORATORE
(nominato dai lavoratori)
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CAPO CANTIERE
O CAPO REPARTO
AMMINISTRATORE DELEGATO
O IMPRENDITORE
DIRETTORE DEI LAVORI
(normalmente un
ingegnere tra chi ha
progettato il fabbricato)
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NEL 2000 LA SICUREZZA SUL LAVORO E’ DIVENTATA UNA
NECESSITA’ “OBBLIGATA” DI CUI NON SI PUO’ FARE A MENO
SI SCOPRE CHE
IL COSTO NON E’
COSI’ ELEVATO
CON UN NOTEVOLE
BENEFICIO
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SI SCATENA LA RICHIESTA
DI PRODOTTI CERTIFICATI
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FARAONE E’ SEMPRE STATA CONVINTA
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1980
PARTE LAPRODUZIONE
DI SCALE FARAONE
ISPIRATA DALLE
ROVINOSE CADUTE
CHE FACEVANO
LE PERSONE
NEL RACCOGLIERE
LE OLIVE
con le vecchie
e pesanti scale in legno
che avevano il difetto
di cedere all’improvviso.
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1985
PROGETTO DI RICERCA
CON LA FACOLTA’
DI INGEGNERIA DELL’AQUILA
PER PROGETTARE
DELLE ATTREZZATURE
SICURE PER LAVORARE
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1986
FARAONE PROGETTAVA E REALIZZAVA SCALE
SUPERSICURE,TESTATE DA TUV,
IN ANTICIPO DI 16 ANNI SULLE NUOVE NORME
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1990
FARAONE AVEVA GIA’ UNA GAMMA
DI SCALE COSTRUITA NEL RISPETTO
DELLE NORME DIN 4567 CHE NEL 1994
DIVENTANO NORME EN131.
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GRAZIE ALLA LUNGIMIRANZA DIMOSTRATA,
FARAONE E’ STATA INVITATA
ALLA COMMISSIONE NORME.
COMMISSSIONE NORME
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1991
I PRIMI TRABATTELLI
IN ALLUMINIO COSTRUITI
IN ITALIA A NORME
EUROPEE HD1004
( CHE ALL’EPOCA ERA
PROGETTO DI NORMA),
DIVENUTA NORMA NEL 1992.
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1992
LA PRIMA PIATTAFORMA AEREA
IN ALLUMINIO COSTRUITA IN ITALIA,
fu progettata nel rispetto delle norme DIN
poi rilevatesi in gran parte norma
europea EN 280.
Fu collaudata sia dal TUV che dall’Ispesl.
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1995
con ben 5 anni di anticipo tutta la produzione era già certificata
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1998
CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO
con numero di matricola e certificato per ogni prodotto,
compreso i componenti del trabattello. E’ L’IMPEGNO FARAONE
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Per garantire
che il prodotto consegnato
sia uguale a quello collaudato
ci vuole un serio
controllo di processo.
FARAONE LO FA’
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I CONTRASTI
SUPERATI
OGGI CI DANNO
RAGIONE
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LE NORME CHE PARLANO
DEL LAVORO IN QUOTA
Estratto del D.P.R. 547 del 1955
Estratto del D.P.R. 164 del 1956
Estratto della circolare del Ministero del Lavoro 24.02.1982
Estratto del Decreto Legislativo n.626 del 19.09.1994
Estratto del Decreto del 27.03.98 - G.U. 102 del 05.05.98 (Visto D.L. 626/94 e Norma HD 1004 sui Trabattelli)
Estratto del Direttiva Macchine 98/37/CE
Estratto del Decreto Legislativo del 23.03.2000
(Visto D.L. 626/94 e Norma UNI EN 131sulle Scale)
Estratto del Decreto Legislativo n.235 del 8 luglio 2003
Circolare ISPESL 29 novembre 2004
(Visto EN 280-2001)
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PRIMAVERA LAVORI DI MANUTENZIONE
No Matilde, chiama FARAONE e
ordina un trabattello RAPIDO 160
Meglio stare sicuri
IL NOSTRO
OBBIETTIVO:
DARVI TUTTI
GLI STRUMENTI
PER BEN
CONSIGLIARE
IL VOSTRO
CLIENTE
OTTO a che ora devo
chiamare … l’ambulanza?
RISULTATO:
CLIENTE
SODDISFATTO
E FUTURO
ASSICURATO
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PER QUESTO MOTIVO PARLIAMO
DI NORMATIVE
UNIRE LE ESIGENZE
DEL CLIENTE
COL RISPETTO
DELLE NORMATIVE E’
IL NOSTRO SUCCESSO
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D.P.R. n. 547 del 27 marzo 1955
Art. 4 - OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali
di prevenzione mediante affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme o, nei casi in cui non
sia possibile l’affissione, con altri mezzi;
c) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione
messi a loro disposizione.
Art. 5.
I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori autonomi dei rischi specifici
esistenti dell’ambiente di lavoro in cui siano chiamati a prestare la loro opera.
Art. 6 - DOVERI DEI LAVORATORI I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza
individuale e collettiva;
b) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c)segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le deficienze dei
dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo
di cui venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell’ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di sicurezza e di protezione senza averne ottenuta
l’autorizzazione;
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Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti
Art. 7 – PRODUZIONE, VENDITA E NOLEGGIO PER IL MERCATO INTERNO Sono vietate dalla data di entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati
al mercato interno, nonché la installazione di impianti, che non siano rispondenti alle norme del decreto stesso.
Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati
non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso .
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria è
tenuto a che detti beni siano accompagnati alle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge.
La inosservanza dell’obbligo è punita ai sensi del successivo articolo 390.
LA RESPONSABILITA’ DEL COMMERCIANTE E’ PARI A QUELLA DEL PRODUTTORE IN CASO
SI COMMERCIALIZZI PRODOTTI NON A NORMA, VIENE CHIAMATO A RISARCIRE IL DANNO,
POI PUO’ RIVALERSI SUL PRODUTTORE SE ESISTE ANCORA.
MENTRE PER IL REATO PENALE IN ALCUNI CASI E’ STATO CONDANNATO ASSIEME AL PRODUTTORE
Art. 16 - SCALE FISSE A GRADINI Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite
e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza.
I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze
del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa
equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
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Art. 17 - SCALE FISSE A PIOLI Le scale a pioli di altezza superiore a m. 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione
superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da metri 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una
solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta
accidentale della persona verso l’esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm. 60. I pioli devono distare
almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l’applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all’esercizio o presenti notevoli difficoltà
costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la
caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro
Capo III - Obblighi dei costruttori e dei commercianti
Art. 18 - SCALE SEMPLICI PORTATILI Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,
devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni
appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro.
Esse devono inoltre essere provviste di:
a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
b) lanci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per
assicurare la stabilità della scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono
richiestele misure di sicurezza indicate nelle lettere a) e b).
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Art. 19
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento,
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra
persona.
Art. 20 - SCALE AD ELEMENTI INNESTATI Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili),
oltre quanto è prescritto nel punto a) dell’art.18, si devono osservare le seguenti disposizioni:
a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze,
nel quale caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia
di inflessione;
c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
d) durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza
della scala.
Art. 21 - SCALE DOPPIE Le scale doppie non devono superare l’altezza di m.5 e devono essere provviste di catena di adeguata
resistenza o di altro dispositivo che impedisca la apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
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Art. 26 - PARAPETTO NORMALE Agli effetti del presente decreto è considerato “normale” un parapetto che soddisfi alle seguenti condizioni:
a) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
b) abbia un’altezza utile di almeno un metro;
c) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui
può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica
funzione.
È considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto definito al comma precedente, completato
con fascia continua poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
È considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti, qualsiasi protezione, quale muro, balaustra, ringhiera e simili, realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati aperti, non inferiori a
quelle presentate dai parapetti stessi.
Art. 27 - PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI Le impalcature, le passerelle, i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro
o di passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti, di parapetti normali
con arresto al piede o di difesa equivalenti.
Tale protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza inferiore a m.1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse fasce di arresto al
piede di altezza inferiore a quella normale, purché siano atte ad evitare cadute di persone o materiali verso
l’esterno.
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D.P.R. n.164 del 7 gennaio 1956
Nota
pensate che fino dal 1956
c’erano e ci sono leggi
ancora in vigore!!!
Vi risparmio tutta la lettura
ma è bene saperle
per questo vi allego
un buon riassunto.
Compreso in questo
importante riassunto
ci sono cose ancora
più importanti
che vi illustro meglio.
Art. 8 – SCALE A MANO –
Le scale a mano devono avere le caratteristiche di resistenza
stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
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I pioli devono essere privi di nodi ed incastrati nei montanti, i quali devono essere trattenuti con tiranti in ferro
applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante
intermedio.
Durante l’uso le scale devono essere sistemate e vincolate. All’uopo, secondo i casi, devono essere adoperati
chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli, legature, saettoni, in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti,
rovesciamenti, oscillazioni od inflessioni accentuate.
Quando non sia attuabile l’adozione delle misure di cui al precedente comma, le scale devono essere
trattenute al piede da altra persona.
La lunghezza delle scale a mano deve essere tale che i montanti sporgano di almeno un metro oltre il piano
di accesso, anche ricorrendo al prolungamento di un solo montante, purché fissato con legatura di reggetta o
sistemi equivalenti.
Le scale a mano usate per l’accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste
l’una in prosecuzione dell’altra.
Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del
ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano-parapetto.
Art. 10 – CINTURE DI SICUREZZA –
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri in demolizione e
nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono far uso di idonea cintura di sicurezza
con bretelle collegate a fune di trattenuta. - La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.La
fune e tutti gli elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti
da una eventuale caduta del lavoratore.La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la
caduta a non oltre m. 1,50.Nei lavori su pali l’operaio deve essere munito di ramponi e di cinture di sicurezza.
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Art. 11 – LAVORI IN PROSSIMITA’ DI LINEE ELETTRICHE –
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore
di cinque metri dalla costruzione o dai ponteggi, a meno che, previa segnalazione all’esercente l
e linee elettriche, non si provveda da chi dirige detti lavori per una adeguata protezione atta ad
evitare accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti ai conduttori
delle linee stesse.
Art. 16 – PONTEGGI ED OPERE PROVVISIONALI –
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m. 2, devono essere adottate, seguendo
lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Art. 17 – MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLE OPERE PROVVISIONALI –
Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori.
Art.19 – COLLEGAMENTI DELLE IMPALCATURE –
L’accoppiamento degli elementi che costituiscono i montanti dei ponteggi deve essere
eseguito mediante fasciatura con piattina di acciaio dolce fissata con chiodi oppure a mezzo
di traversini di legno (ganasce); sono consentite legature fatte con funi di fibra tessile.
Art. 23 – INTAVOLATI Le tavole devono essere assicurate contro gli spostamenti e ben accostate tra loro e all’opera
in costruzione; è tuttavia consentito un distacco dalla muratura non superiore a 20 centimetri
soltanto per la esecuzione di lavori in finitura.
Le tavole esterne devono essere a contatto dei montati.
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Art. 24 - PARAPETTI –
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano ad un’altezza maggiore di 2 metri,
devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto costituito da uno o più correnti paralleli
all’intavolato, il cui margine superiore sia posto a non meno di m. 1 dal piano di calpestio,
e di tavola fermapiede alta non meno di 20 centimetri, messa di costa e aderente al tavolato.
Correnti e tavola fermapiede non devono lasciare una luce, in senso verticale, maggiore di 60 centimetri.
Sia i Correnti che la tavola fermapiede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti.
Art. 51 – PONTI SU CAVALLETTI –
I ponti su cavalletti, salvo il caso che siano muniti di normale parapetto, possono essere usati solo per lavori
da eseguirsi al suolo o all’interno degli edifici; essi non devono avere altezza superiore a m. 2 e non devono
essere montati sugli impalcati dei ponteggi esterni.
I piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su
pavimento solido e ben livellato.
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m. 3,60, quando si usino tavole con sezione
trasversale di cm. 30 x 5 e lunghe m. 4.
Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti.
La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a
risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere
fissate ai cavalletti di appoggio.
E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale.
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Art. 52 – PONTI SU RUOTE A TORRE E SVILUPPABILI A FORBICE –
I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed
alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non
possano essere ribaltati.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato;
il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti.
I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.
La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino. I ponti sviluppabili devono
essere usati esclusivamente per l’altezza per cui sono costruiti, senza aggiunte di sovrastrutture.
I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di
essi si trovano lavoratori o sovraccarichi.
Art. 69 – SCALE IN MURATURA –
Lungo le rampe ed i pianerottoli dellescale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono
essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede, fissati rigidamente a strutture resistenti.
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MINISTERO DEL LAVORO,
circolare 24 febbraio 1982, N.24
E’ stato posto il quesito alla scrivente se i ponteggi metallici realizzati con elementi componibili,
ad esempio i tra battelli che possono essere innestati uno sull’altro, debbano essere muniti di autorizzazione
ministeriale o se debbano rientrare sotto la disciplina prevista dall’art. 52 del dpr in oggetto
(DPR 164 del 1956).
In merito si rende noto che la commissione consultiva permanente ha ritenuto che l’applicabilita’
dell’art.52 sia subordinato al fatto che la stabilità dell’attrezzatura sia garantita contestualmente
alla mobilità.
In pratica si vieta la necessita’, come tra l’altro prevede la maggior parte dei costruttori di smotare la torre
per essere spostata, in questo caso rientra tra i ponteggi fissi e quindi soggetto all’autorizzazione.
Qualora la torre mobile di lavoro (trabattello) sia posizionata in:Pavimento con pendenza superiore
al 2%.Punto in cui è esposto a forze anche minime del vento.In prossimità di linee elettriche o altri ostacoli
che possono creare pericolo.
Bisogna smontare la torre fino a raggiungere una altezza di sicurezza prima di essere spostato.
Tale altezza è di circa 4 metri.Tale decisione è affidata al preposto debitamente formato e di sufficiente
esperienza che vigila al fine di far avvenire le manovre nella massima sicurezza.
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In base al DPR 164 articolo 52:
La spostabilità di un trabattello,
senza rischio di ribaltamento,
determina la sua altezza massima.
Trabattelli FARAONE
rispettano totalmente
questo articolo.
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DECRETO LEGISLATIVO
N°626 del 19.09.1994
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro
Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute
e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici
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Art. 3 - MISURE GENERALI DI TUTELA 1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e,
ove ciò non è possibile,
loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
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d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonchè l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall’esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
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s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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Art. 4 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEL DIRIGENTE E DEL PREPOSTO
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva,
valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro
e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella sistemazione dei luoghi di lavoro. [2]
2. All’esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione
individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza.
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4. Il datore di lavoro:
a) designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda
secondo le regole di cui all’art. 8;
b) designa gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno all’azienda secondo le
regole di cui all’art. 8;
c) nomina, nei casi previsti dall’art. 16, il medico competente.
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5. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi
e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio,
di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
b) aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza
ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla
loro salute e alla sicurezza;
d) fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispostivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione;
e) prende le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiede l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonchè delle disposizioni aziendali
in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi
di protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede l’osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal presente decreto,
informandolo sui processi e sui rischi connessi all’attività produttiva;
h) adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dà istruzioni
affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro
o la zona pericolosa;
i) informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio
stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
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l) si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
m) permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la sicurezza, l’applicazione delle
misure di sicurezza e di protezione della salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all’art. 19, comma 1, lettera e);
n) prende appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la
salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno;
o) tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro che comportano
un’assenza dal lavoro di almeno un giorno.
Nel registro sono annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause
e le circostanze dell’infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro.
Il registro è redatto conformemente al modello approvato con decreto dal Ministero del lavoroe della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, di cui all’art. 393 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modifiche, ed è conservato sul luogo di lavoro, a disposizione
dell’organo di vigilanza. Fino all’emanazione di tale decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già
disciplinati dalle leggi vigenti;
p) consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall’art. 19, comma 1, lettere b), c) e d);
q) adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei lavoratori,nonchè per il
caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda,ovvero dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il documento di cuial comma 2 in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezionee con il medico competente, nei casi in
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
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7. La valutazione di cui al comma 1 e il documento di cui al comma 2 sono rielaborati in occasione
di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il datore di lavoro custodisce, presso l’azienda ovvero l’unità produttiva, la cartella sanitariae di rischio del
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna
copia al lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa
richiesta.
9. Per le piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo 1996 da parte
dei Ministri del lavoroe della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro,
in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni dell’azienda, sono definite procedure standardizzate
per gli adempimenti documentali di cui al presente articolo.
Tali disposizioni non si applicano alle attività industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai
sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari,
alle aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la fabbricazione e il deposito separato
di esplosivi, polveri e munizioni,e alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro,
possono essere altresì definiti:
a) i casi relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti
di prevenzione e protezione in aziende ovvero unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore
a quello indicato nell’allegato I;
b) i casi in cui è possibile la riduzione a una sola volta all’anno della visita di cui all’art. 17,lettera h),
degli ambienti di lavoro da parte del medico competente, ferma restando l’obbligatorietà di visite ulteriori,
allorchè si modificano le situazioni di rischio.
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11. Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota [1] dell’allegato I, il datore di lavoro delle aziende
familiari nonchè delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai
commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento degli obblighi ad essa collegati.
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L’autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonchè le aziende che
occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell’ambito di specifici
settori produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali
e dell’interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare,
ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.
In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai predetti interventi,
si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro
adempimento all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.
ART.5 - OBBLIGHI DEI LAVORATORI 1.Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti,
ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze
e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro,
nonchè i dispositivi di sicurezza;
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi
di cui alle lettere b) e c), nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre
tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante
il lavoro.
ART.6 - OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI FORNITORI E DEGLI
INSTALLATORI 1. I progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione
in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine
nonchè dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti [1].
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di
lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti
dalla legge [2].
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza
e di igiene del lavoro, nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi
tecnici per la parte di loro competenza.
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ART.36-bis - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL’USO DI ATTREZZATURE PER
LAVORI IN QUOTA (1) 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di
sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature
di lavoro piu’ idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’ ai seguenti criteri:
a) priorita’ alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire,
alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in
rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato
deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare
rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro dispone affinche’ sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo
nei casi in cui l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate piu’ sicure non e’ giustificato a causa
del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti
dei siti che non puo’ modificare.
4. Il datore di lavoro dispone affinche’ siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
alle quali il lavoratore e’ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei
rischi, risulta che il lavoro puo’ essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura
di lavoro considerata piu’ sicura non e’ giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche
esistenti dei siti che non puo’ modificare.
Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito
della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.
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5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove
necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare
una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da
prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori.
I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui
sono presenti scale a pioli o a gradini.
6. Il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede
l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di
sicurezza equivalenti ed efficaci.
Il lavoro e’ eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente
detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
[1] Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).
ART.36-ter OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DELLE SCALE
A PIOLI (1)
1. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilita’
durante l’impiego e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni ad
eguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi,
in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
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c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito
con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di
accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu’ elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo
da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri.In particolare il trasporto a
mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
[1] Modifica ex art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 (in vigore dal 19 luglio 2005).
ART.36-quater - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DEI
PONTEGGI (1) 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di un calcolo di resistenza e di stabilita’ e delle
corrispondenti configurazioni di impiego, se nella relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono
disponibili specifiche configurazioni strutturali con i relativi schemi di impiego.
2. Il datore di lavoro e’ esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede all’assemblaggio
del ponteggio in conformita’ ai capi IV, V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956,
n. 164.
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3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e
smontaggio, in funzione della complessita’ del ponteggio scelto. Tale piano puo’ assumere la forma di
un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori
interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio e’ impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacita’ portante sufficiente;
c) il ponteggio e’ stabile;
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante
l’esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro
da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione
sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli
impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con elementi
materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste.
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7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione
possono comportare.
8. In sede di Conferenza Stato-Regioni e province autonome sono individuati i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validita’ dei corsi.
9. I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno due anni
attivita’ di montaggio smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. I preposti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno tre anni
operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi
di formazione di cui al comma 8 entro i due anni successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
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Gazzetta Ufficiale n. 102 del 05-05-1998
DECRETO 27 marzo 1998.
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di
mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e
all’impiego di ponti su ruote a torre.
Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art.14 del
decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente
il riconoscimento di conformità alle vigenti norme per la
sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di
mezzi e sistemi di sicurezza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164, recante “Norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni” e, in particolare il quarto comma dell’art. 52 che prescrive che i ponti
su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno
ogni due piani;
Vista la norma tecnica UNI HD 1004 “Torri mobili da
lavoro (ponteggi mobili) costituite da elementi prefabbricati - materiali, componenti, dimensioni, carichi
di progetto e requisiti di sicurezza
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Constatato che attualmente, in alternativa ai requisiti prescritti dall’articolo sopracitato, esiste una norma
tecnica specifica che garantisce un’analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego di ponti su ruote a torre;
Ravvisata l’opportunita’ di procedere al riconoscimento di conformita’ alle vigenti norme di mezzi e sistemi di
sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di ponti su ruote a torre;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;
Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi
della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.
Decreta:
Art. 1. 1.
E’ riconosciuta la conformita’ alle vigenti norme, ai sensi dell’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994,n. 626, come modificato dall’art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242,
di ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:
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a) il ponte su ruote a torre sia costruito
conformemente alla norma tecnica UNI
HD 1004;
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b) il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di carico e di rigidita’,
di cui all’appendice A e B delle norme tecniche citate, emessa da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
laboratorio dell’ISPESL;
laboratori delle universita’ e dei politecnici dello Stato;
laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria,
del commercio e dell’artigianato e della sanita’;
laboratori dei paesi membri dell’Unione europea o dei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico
europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
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c) l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno di edifici e 8 m se utilizzato
all’esterno di edifici;
d) per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissagio
all’edificio o altra struttura;
e) per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate
nell’appendice C della norma tecnica UNI HD 1004.
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Art. 2.
1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 e’ riconsociuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata
in altro Paese membro dell’Unione europea o nei Paesi aderenti all’accordo sullo spazio economico
europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle
disposizioni,specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
Roma, 27 marzo 1998 .
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DIRETTIVA MACCHINE (98/37/CE)
La direttiva 89/392/CEE, successivamente
sostituita dalla direttiva 98/37/CE, è stata
recepita nel nostro ordinamento giuridico
con il dPR 459/96.
Con l’entrata in vigore della Direttiva Europea
98/37/CE, la marcatura CE rappresenta
un requisito cogente, obbligatorio
per la commercializzazione di macchine.
La direttiva richiede ai costruttori di apporre
sulle macchine da loro realizzate la marcatura CE
e di redigere la dichiarazione di conformità,
ad attestazione del rispetto dei requisiti essenziali
di sicurezza e di salute definiti nella direttiva stessa.
La direttiva si applica anche ai componenti
di sicurezza che vengono immessi separatamente
sul mercato.
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Le procedure di certificazione
La direttiva distingue due gruppi di macchine:
1
al primo gruppo appartengono le macchine ritenute più pericolose
e il cui elenco è contenuto nell’allegato IV.
Il costruttore è obbligato a richiedere l’intervento di un Organismo
notificato per eseguire:
- l’Esame CE del Tipo, se non ha realizzato le macchine in piena
conformità alle norme armonizzate
- una a scelta fra le seguenti possibilità, se ha realizzato
le macchine in piena conformità alle norme armonizzate:
- Esame CE del Tipo
- Esame del Fascicolo Tecnico
- Conservazione del Fascicolo
2
al secondo gruppo appartengono tutte le altre macchine.
Non è previsto l’intervento di un Organismo notificato; il costruttore può però
sottoporre volontariamente la macchina o il fascicolo tecnico ad un Organismo
notificato, che rilascerà un Rapporto di Rispondenza.
LA PIATTAFORMA AEREA E’ SOGGETTA AD OMOLOGAZIONE CE DALL’ENTE AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL’INDUSTRIA IL SOLLEVATORE DI
MATERIALE E’ SOGGETTO A CERTIFICAZIONE CE DA PARTE DI ESPERTO
IN AMBO I CASI SI PREPARA IL FASCICOLO TECNICO CON RELATIVA ANALISI DEL
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LE NOSTRE NUOVE OMOLOGAZIONI DI SCALE E TRABATTELLI SARANNO ESEGUITI SULLO STESSO PRINCIPIO, ANCHE SE NON VIENE RICHIESTO DALLA NORMATIVA.
PER NOI E’ INDISPENSABILE CAUTELARE IL CONSUMATORE FINALE CON TUTTE LE FORME POSSIBILI.
PER SCALE E TRABATTELLI NON ESISTE IL CE IN QUANTO NON RIENTRANO NELLA DIRETTIVA
MACCHINE.
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DECRETO 23 marzo 2000
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO
DELLA SANITA‘ e IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Visto l’art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato
dall’art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle
vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza;
Visti gli articoli 18, 20 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547,
n. 547, che fissano i requisiti cui devono
soddisfare le scale portatili;
Visto l’art. 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,
che fissa ulteriori requisiti delle scale
portatili;
Vista la norma tecnica UNI EN 131
parte 1a e parte 2a
che specifica le dimensioni funzionali, i
requisiti tecnici di sicurezza relativi ai materiali utilizzati, le caratteristiche
generali di progettazione e requisiti ed i
metodi di prova per le scale portatili, con
l’esclusione di quelle d’uso professionale
specifiche;
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Constatato che attualmente in alternativa ai requisiti costruttivi prescritti dagli articoli sopracitati esiste una norma tecnica specifica che garantisce una analoga sicurezza nella costruzione e nell’impiego
di scale portatili;
Ravvisata l’opportunità di procedere al riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di
sicurezza relativi alla costruzione e all’impiego di scale portatili;
Sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro; Vista la
legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d’informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;
Attuata la procedura di consultazione della commissione dell’Unione europea e degli Stati membri ai sensi
della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CE;
Decreta
Art. 1.
1. E’ riconosciuta la conformità alle
vigenti norme, ai sensi dell’art. 28,
lettera a), del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, come modificato dall’art. 14,del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, delle scale
portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite
conformemente alla norma tecnica
UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
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b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a),
emesse da un laboratorio ufficiale.
Per laboratori ufficiali si intendono:
laboratorio dell’ISPESL;
laboratorio delle universita’ e dei politecnici dello Stato;
laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della sanita’;
laboratori dei Paesi membri dell’Unione europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
le indicazioni utili per un corretto impiego;
le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati,
date del rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a;
una dichiarazione del costruttore di conformita’ alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a
e parte 2a.
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Art. 2.
1. L’attrezzatura di cui all’art. 1 legalmente fabbricata o commercializzata in un altro Paese dell’Unione europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, puo’ essere commercializzata
in Italia purche’ il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e
standard previsti dalla normativa italiana in materia.
Roma, 23 marzo 2000
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I TEST CHE LE SCALE DEVONO SUPERARE
PER ESSERE A NORME EN 131
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I PARAMETRI DIMENSIONALI RICHIESTI DALLE
SCALE A NORMA EN 131
Prospetto IV – Dimensioni funzionali
Dimensioni in cm
min.
max
b1
280
b2
L3
L4
b1+0,175L8+2T 0,5L5 0,5L5
L5+15 L5+15
L5
250
300
α
65°
65°
β
65°
75°
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OGNI TIPO DI SCALA HA I SUOI PARAMETRI, COME SINTESI POSSIAMO DEFINIRE QUESTI PRINCIPI
La scala deve avere una larghezza
minima di cm.28,il passo dei gradini
non superiore a cm.30
e non inferiore a cm.25.
Nelle scale Faraone
il passo è di 28 centimetri,
la larghezza minima è 35 cm.
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La larghezza di base
(base stabilizzante o allargamento alla base, deve essere
pari al 10% dell’altezza
della scala in posizione forbice qualora siano allargate
entrambi le parti della scala,
invece necessita il 15% qualora la scala
sia allargata da un solo lato, come
per esempio le scale a forbice con volata
o altre scale sfilabili che si aprono a forbice.
LARGHEZZA BASE (proporzione)
Quanto può essere stretta una scala ?
1° CASO
Scala a forbice con due basi stabilizzanti
(o allargamento alla base b2)
10% dell’altezza della scala (h)
oltre la larghezza esterno della scala
(b3)b2 = b3 + (10% x h).
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2°CASO
Scala a forbice con una base stabilizzante
(o allargamento alla base b2)
15% dell’altezza della scala (h)
oltre la larghezza esterno della scala
(b3)b2 = b3 + (15% x h).
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BASE CON TAPPI ANTISCIVOLO
Più il tappo (L) è grosso, migliore è la stabilità della scala.
Più il tappo (L) è morbido, più è antiscivolo.
Più la parte morbida è alta, meno stabile è la scala.
FARAONE ha unito le tre caratteristiche vincenti:
TAPPO GROSSO (L) + MATERIALE MORBIDO + MINIMO SPESSORE (S)
combinato con un supporto rigido un alluminio.
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SPESSORI
Lo spessore minimo dei materiali deve essere di mm.1,2.
Indipendentemente dalla forma esterna,.
Gli spessori delle scale Faraone sono:
minimo 1,2 millimetri
massimo 2,5 millimetri
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ELASTICITA’
Non si possono utilizzare materiali che hanno una elasticità inferiore al 5%,
in caso di sovraccarico la scala non deve avere cedimenti improvvisi.
La norma EN131 recita:
“Tutte le parti in lega di alluminio devono avere
un allungamento minimo alla rottura (A) di 5%
(EN131/2 pag.4 punto 3.1.1).
Questo vuol dire che qualsiasi componente:
- gradini
- montanti
- cerniere - basi
- ecc…
In caso di sovraccarico (vedi prova)
possono piegarsi ma non rompersi”
per salvaguardare la sicurezza
delle persone e dare il tempo
di scendere.
I componenti in alluminio
pressofuso possono avere
cedimenti improvvisi
FARAONE NON LI UTILIZZA.
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DISPOSITIVO CONTRO L’APERTURA MASSIMA
Sulle scale doppie è obbligatorio installare il dispositivo di sicurezza contro
l’apertura massima.
Sulle scale doppie con volata
è obbligatorio installare,
oltre al dispositivo di sicurezza
contro l’apertura massima ANCHE
il dispositivo contro il ravvicinamento dei due
tronchi.
FARAONE INSTALLA
SEMPRE DISPOSITIVI
CON BARRE FISSE IN ACCIAIO
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QUALI TIPI DI SCALE RIENTRANO NELLE NORME EN 131
Sono riportate in una apposita tabella e sono, scale trasformabili a forbice, forbice con volata e sfilo, quelle a
forbice sia per casa che uso professionale.
La norma non copre la costruzione di: SGABELLI di ogni tipo, e SCALE TELESCOPICHE trasformabili,
scale a CASTELLO tipo cimiteri che hanno la parte posteriore verticale, scale verticali con gabbia e tutti gli
altri tipi di scale non riportate nella tabella. in quanto non sono previsti pur senza nulla togliere alla sicurezza
che tali prodotti garantiscono se sono ben costruiti.
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SPESSORI, LAVORAZIONE ED ASPETTO ESTERNO
NORMALMENTE I COSTRUTTORI DOVE POSSONO RISPARMIARE:
NEGLI SPESSORI, UNA SEZIONE DI UN PROFILO DA mm 80X20 CON SP. 1,5 HA UN PESO DOPPIO RISPETTO AD UN PROFILO ANALOGO DI SPESSORE mm.0,8 ALL’ESTERNO NON SI VEDE NULLA.
POSSIAMO DIRE CHE IL PROCESSO DI LAVORAZIONE DI UN PROFILO
IN ALLUMINIO ESTRUSO, RICONOSCIBILE PERCHE’ OPACO, NON PUO’ ESSERE FATTO DI SPESSORI
INFERIORI A mm 1,2, INVECE PROFILI IN ALLUMINIO
ELETTROSALDATO POSSONO AVERE SPESSORI ANCHE DI mm.0,8.
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– IL PESO –
IL PESO NON PUO’ ESSERE UN PARAMETRO DI CONFRONTO, IN QUANTO METTENDO DEGLI ACCESSORI IN ACCIAIO DIAMO UNA SCALA CHE PESA UGUALE AD UNA TUTTA IN ALLUMINIO MA DI QUALITA’ NETTAMENTE INFERIORE.
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COSA POSSIAMO FARE PER ACCERTARE LA QUALITA’
DI UNA SCALA:
E’ SUFFICIENTE TOGLIERE I TAPPI E MISURARE GLI SPESSORI.
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METTERLA IN ORIZZONTALE SU DUE CAVALLETTI E CARICARE 100 KG, SE TOGLIENDO IL PESO LA
SCALA NON HA SUBITO DEFORMAZIONI VUOL DIRE CHE E’ UN BUON PRODOTTO.
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COSA SIGNIFICA UN COLLAUDO DI UNA SCALA O
DI UN TRABATTELLO?
IL COSTRUTTORE CHIAMA UN LABORATORIO RICONOSCIUTO DAL MINISTERO DELL’INDUTRIA E
SOTTOPONE A COLLAUDO IL PRODOTTO.L’ENTE CHIAMATO LO SOTTOPONE A TUTTE LE VERIFICHE
DELLA NORMA E NE RILASCIA RELATIVO ATTESTATO, CHE VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO, COME
RIPORTATO IN TUTTI I CERTIFICATI ORIGINALI.
IL CERTIFICATO RILASCIATO VALE SOLO PER QUEL PRODOTTO.
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PER ESTENDERE QUESTO CERTIFICATO A TUTTA LA PRODUZIONE OCCORRE CHE IL COSTRUTTORE SIA IN GRADO DI CERTIFICARE CHE IL PRODOTTO CONSEGNATO SIA IDENTICO A QUELLO
TESTATO.
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QUALI SONO LE PROCEDURE?
ACQUISTARE SOLO MATERIE PRIME CERTIFICATE, CONTROLLARNE E
TESTARNE LA RISPONDENZA.
IMMETTERE UNA PROCEDURA DI CONTROLLO IN TUTTE LE FASI DI LAVORAZIONE
CHE CONTROLLANO LO STANDARD PREVISTO CON QUANTO PRODOTTO.
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ETICCHETTARE LA SCALA CON
UNA MATRICOLA GARANTENDO
LA POSSIBILITA’ DI DOCUMENTARE
I CONTROLLI CON IL PRODOTTO
MARCATO.
GARANTIRE LA RINTRACCIABILITA’
DEL PRODOTTO PER
EVENTUALI INTERVENTI NECESSARI
SUCCESSIVI ALLA VENDITA.
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SOLO DOPO AVER FATTO TUTTO QUESTO SI PUO’ ATTESTARE
CHE QUELLO CONSEGNATO E’ UGUALE A QUELLO TESTATO
FARAONE ATTESTA LA CERTIFICAZIONE DEL PRODOTTO
E LA CERTIFICAZIONE DEL PROCESSO PRODUTTIVO.
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CERTIFICATI DI PROVA
Esempi di certificato di prova di un trabatello.
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CERTIFICATI DI PROVA
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QUALI TEST DEVE SUPERARE UN TRABATTELLO
PER ESSERE HD 1004
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IL TRABATTELLO COSTRUITO SECONDO LE NORME HD1004 E’ L’UNICO CHE PUO’ ESSERE
UTILIZZATO SENZA ANCORAGGIO.
PER TALE UTILIZZO L’ALTEZZA MASSIMA DIPENDE DALLA OMOLOGAZIONE OTTENUTA
DAL COSTRUTTORE, COMUNQUE NON OLTRE I 8 MT DI ALTEZZA TORRE PER ESTERNO
E NON OLTRE I 12 MT PER INTERNO.
I trabattelli Faraone sono omologati per l’utilizzo senza ancoraggio in diverse altezze,
in base al modello.
Possiamo riepilogare nel seguente modo:
LINEA TOP SYSTEM AVENTE LA BASE CON LARGHEZZA cm 135 x 180, 250, 300 puo’ raggiungere
l’altezza massima senza ancoraggio pari a mt 8 esterno e mt 12 interno
LINEA RAPIDO SYSTEM CON LARGHEZZA cm 105, puo’ raggiungere senza ancoraggio l’altezza
di mt 6 sia in interno che esterno, oltre bisogna ancorarlo.
Per utilizzi senza ancoraggio le basi vanno zavorrate come previsto nel manuale di uso
e manutenzione.
POTER INDIVIDUARE IN MODO SOMMARIO SE UN TRABATTELLO E O NON E’ A NORME HD 1004
NON E’ FACILE.
QUALORA IL COSTRUTTORE VI DICE CHE E’ A NORME HD E VI OBBLIGA L’ANCORAGGIO,
QUALCHE COSA NON FUNZIONA.
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COME SI OTTIENE IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’
E COLLAUDO DI UN TRABATTELLO
ACQUISTO DI MATERIALE PRIMARIO COMPLETAMENTE CERTIFICATO
TEST DI VERIFICA DEI MATERIALI ESEGUITA DA LABORATORI ABILITATI, PROVE A FATICA SUI
PRODOTTI.
CONTROLLO DI TUTTO IL PROCESSO PRODUTTIVO, OGNI FASE DI LAVORO DEVE RISPONDERE AD
UNO STANDARD BEN PRECISO,
TUTTI I RISULTATI VENGONO IMMAGAZZINATI NEL NS SISTEMA INFORMATICO.
DOPO AVER DATO RISPONDENZA ALLA CORRETTA QUALITA’ SI APPLICA IL RELATIVO CERTIFICATO ED UN ADESIVO AL PRODOTTO CON IL NUMERO DI MATRICOLA.
OGNI CERTIFICATO E COLLEGATO ALLO SPECIFICO LOTTO DI PRODUZIONE.
SOLO QUESTO SISTEMA GARNTISCE IL CONSUMATORE CHE L’ATTREZZO CONSEGNATO E’ IDENTICO A QUELLO COLLAUDATO.
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TRABATELLI
COME INDIRIZZARE UN UTENTE
IN BASE AL LAVORO DA SVOLGERE
L’altezza di lavoro deve
essere un metro oltre
l’altezza del trabatello
HL = H +1m.
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NOTA
Il cliente che deve lavorare nei 6 mt senza ancoraggio, a volte necessita di altezze superiori ma con
la possibilità di ancorare, allora il rapido system e’ ideale, sempre nella misura con larghezza cm 105,
(la larghezza cm 75 per utilizzo interno senza ancoraggio necessita di molta zavorra per essere stabile,
quindi non e’ molto consigliato).
Il tipo di lavoro adatto alla linea rapido e’ di finitura ed installazione di impianti leggeri.
Per lavori di tipo pesante sempre conservando la massima versatilità e per altezze fino a 8 mt interno e 12 mt
esterno senza ancoraggio si consiglia la linea TOP SYSTEM.
Il trabattello “TOP SYSTEM” e “RAPIDO SYSTEM” con lo sviluppo orizzontale consente ampi piani di lavoro.
Per lavori abituali ad altezza di mt 4 di finitura ed installazione impianti leggeri, e’ ideale il “RAPIDO 160”.
Per lavori in appartamento, con altezza max di mt 3, ideale il “PONTAL”,
particolarmente indicato nella configurazione RICHIUDIBILE,
e rapido come una scala e sicuro come un trabattello.
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103
ZAVORRA
ALTEZZA MASSIMA
CON ANCORAGGIO
6
SI
19,4
280
450
TOP
SYSTEM
L CM 135
12
8
SI
19,4
480
650
RAPIDO
SYSTEM
CM 80
6
NO
SI
12
200
250
RAPIDO
SYSTEM
CM105
6
6
SI
17,15
200
300
RAPIDO
160
6
NO
SI
10
150
150
PONTAL
2000
3
NO
NO
4,5
150
150
PORTATA KG
MAX
ALTEZZA MASSIMA
SENZA ANCORAGGIO
IN USO ESTERNO
12
PORTATA KG
MIN
ALTEZZA MASSIMA
SENZA ANCORAGGIO
IN USO INTERNO
TOP
SYSTEM
L CM 75
MODELLO
LA TABELLA CHE SEGUE
MOSTRA IL TRABATTELLO INDICATO PER VARI
TIPI DI LAVORO.
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IN BASE ALLE NORME SOPRA
INDICATE QUANDO POSSIAMO
UTILIZZARE UNA SCALA?
Dato che in molti casi la scala viene usata
comunque, vi invitiamo a far acquistare
le piu’ robuste possibili “LINEA TOP”,
che hanno parametri di flessione minori
in modo da rendere piu’ sicuro il lavoro in
quota, anche se il cliente comunque deve
sapere che per lavorare a norma sopra
una scala deve legare la scala e se
stesso alla scala.
In base alla 626/94 le scale possono
essere utilizzate per lavori brevi e
leggeri,senza portare pesi al seguito
dove non si esercita una pressione
laterale soprattutto oltre i 2m
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105
Per lavori al di sotto dei 2m, riteniamo che la scala telescopica in alluminio “TELES” copra bene le esigenze,
anche se avendo il gradino a piolo può far civolare e rende poco confortevole il lavorarci sopra.
Il prodotto ideale è una scala a doppia salita gradino largo oppure una scala ad una sola salita con parapetto e
piano “DOMUS”, ma sempre con gradini molto ampi
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106
Inoltre bisogna considerare un altro elemento, normalmente usiamo la scala a forbice per la metà dell’altezza
totale, in quanto la usiamo per sorreggerci, prendendo una scala con gradini molto grandi, come appunto il
modello “DOMUS”
con 13 cm di larghezza, oppure il modello “SGP” con quasi 20 cm di larghezza, oppure la scala “SMT”, scopriamo che con un attrezzo da 4 gradini arriviamo al soffitto.
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In caso il vostro
cliente usa una scala in appoggio per fare un getto su
pilastro,
questo è pericoloso
e non è consentito.
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Bisogna utilizzare o un trabatttello oppure è ideale una scala modello “SMT” consente di avere un amplia
protezione, quindi sorreggere il tubo del getto in massima sicurezza.
UN TRABATTELLO
RICHIUDIBILE
E’ PRATICO COME UNA
SCALA ED E’
A NORME.
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TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Art.47 – CAMPO DI APPLICAIZONE 1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione manuale
dei carichi con i rischi, tra l’altro, di lesioni dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:a) movimentazione manuale dei carichi:
le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera
di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che,
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l’altro rischi di lesioni dorsolombari;b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico
delle strutture osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso
lombare.
Art.48 – OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO 1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o
ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche,
per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da
parte dei lavoratori.
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110
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori,
il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce
ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all’allegato VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un
carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile
sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza
e di salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare
delle caratteristiche del carico in base all’allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l’altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di
rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze
che tale attività comporta, in base all’allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all’art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presente decreto.
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111
Art.49 – INFORMAZIONE E FORMAZIONE 1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:a) il peso
di un carico;b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio abbia una
collocazione eccentrica;c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste
attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui all’allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in ordine a quanto indicato
al comma 1.
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ALLEGATO VI ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1.
Caratteristiche del carico
La movimentazione manuale di un carico può costituire
un rischio tra l’altro dorso-lombare nei casi seguenti:
il carico è troppo pesante (kg 30);
è ingombrante o difficile da afferrare;
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è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato
ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni
2. Sforzo fisico richiestoLo sforzo fisico
può presentare un rischio
tra l’altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
è eccessivo;
può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
può comportare un movimento brusco del carico;
è compiuto con il corpo in posizione instabile.
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114
3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro
Le caratteristiche dell’ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di rischio tra l’altro dorso-lombare
nei seguenti casi:
lo spazio libero, in particolare verticale,
è insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta;
il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo
o di scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore
la movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza
o in buona posizione;
il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano
la manipolazione del carico a livelli diversi;
il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
la temperatura, l’umidità
o la circolazione dell’aria sono inadeguate.
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115
4. Esigenze connesse all’attività
L’attività può comportare un rischio tra l’altro dorso-lombare
se comporta una o più delle seguenti esigenze:
sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna
vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati;
periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento
o di trasporto;
un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato
dal lavoratore.
Fattori individuali di rischioIl lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
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116
LA SOLUZIONE IDEALE
E’ IL SOLLEVATUTTO HW,
economico, pratico e sicuro.
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117
ALLEGATO XIV ELENCO DELLE ATTREZZATURE
DA SOTTOPORRE A VERIFICA
1) scale aeree ad inclinazione variabile;
2) ponti mobili sviluppabili su carro;
3) ponti sospesi muniti di argano;
4) idroestrattori centrifughi con diametro
esterno del paniere 450 cm;
5) funi e catene di impianti ed apparecchi
di sollevamento;
6) funi e catene di impianti ed apparecchi
di trazione;
7) gru e apparecchi di sollevamento
di portata 4200 kg;
8) organi di trazione, di attacco e
dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
9) macchine e attrezzature per la
lavorazione di esplosivi;
10) elementi di ponteggio;
11) ponteggi metallici fissi;
12) argani dei ponti sospesi;
13) funi dei ponti sospesi;
14) armature degli scavi;
15) freni dei locomotori;
16) micce;
17) materiali recuperati da costruzioni sceniche;
18) opere sceniche;
19) riflettori e batterie di accumulatori mobili;
20) teleferiche private;
21) elevatori trasferibili
22) ponteggi sospesi motorizzati;
23) funi dei ponteggi sospesi motorizzati;
24) ascensori e montacarichi
in servizio privato;
25) apparecchi a pressione semplici;
26) apparecchi a pressione di gas;
27) generatori e recipienti di vapore d’acqua;
28) generatori e recipienti di liquidi
surriscaldati;
29) forni per oli minerali;
30) generatori di calore per impianti
di riscaldamento ad acqua calda;
31) recipienti per trasporto di gas compressi,
liquefatti e disciolti.
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118
Le verifiche periodiche vanno fatte dalla ASL o laboratori autorizzati dal ministero, solitamente con
cadenza annuale.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare la messa in servizio all’ente preposto solitamente la ASL
di zona.
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119
DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n.235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
1. Il presente decreto determina i requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro per
l’esecuzione di lavori temporanei in quota.
Art. 4.
1. All’articolo 34, comma 1, del decreto
legislativo, dopo la lettera c) viene aggiunta
la seguente:
«c-bis) lavoro in quota:
attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta
da una quota posta
ad altezza superiore a 2 m
rispetto ad un piano stabile».
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120
Nota all’art. 4:
- Il testo dell’art. 34, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 626 del 1994,
come modificato dal presente decreto,
è il seguente:
«Art. 34 (Definizioni).
- 1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile od impianto destinato ad
essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro:
qualsiasi operazione lavorativa connessa
ad una attrezzatura di lavoro, quale la
messa in servizio o fuori servizio,l’impiego,
il trasporto, la riparazione,
la trasformazione,la manutenzione,
la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona
all’interno ovvero in prossimita’ di una attrezzatura di lavoro nella quale
la presenza di un lavoratore costituisce un
rischio per la salute o la sicurezza dello
stesso;
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121
Art. 5
Dopo l’articolo 36 del decreto
legislativo, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 36-bis (Obblighi del datore di lavoro nell’uso
di attrezzature per lavori in quota).
- 1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza
in condizioni ergonomiche adeguate
a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie
le attrezzature di lavoro piu’ idonee a garantire e
mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformita’ ai seguenti criteri:
a) priorita’ alle misure di protezione
collettiva rispetto allemisure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla naturadei lavori da eseguire, alle
sollecitazioni prevedibili
e ad una circolazione priva di rischi.
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122
2. Il datore di lavoro sceglie il tipo piu’ idoneo di
sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto
alla frequenza di circolazione, al dislivello
e alla durata dell’impiego.
Il sistema di accesso adottato deve consentire
l’evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso
a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa
non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
3. Il datore di lavoro
dispone affinche’ sia
utilizzata una scala a pioli
quale posto di lavoro in
quota solo nei casi in cui
l’uso di altre attrezzature
di lavoro considerate piu’
sicure non è giustificato
a causa del limitato livello
di rischio e della breve
durata di impiego oppure
delle caratteristiche
esistenti dei siti che
non puo’ modificare.
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123
4. Il datore di lavoro dispone affinchè siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle
quali il lavoratore e‘ direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi,
risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro
considerata più sicura non e’ giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti
dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l’impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell’esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di
carattere ergonomico.
5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo,
ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi
di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti
scale a pioli a gradini.
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124
6. Il datore di lavoro nel caso in cui
l’esecuzione di un lavoro di natura
particolare richiede l’eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute,
adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci.
Il lavoro e’ eseguito previa adozione
di tali misure.
Una volta terminato definitivamente
o temporaneamente detto lavoro
di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute
devono essere ripristinati.
7. Il datore di lavoro effettua i
lavori temporanei in quotasoltanto
se le condizioni meteorologiche
non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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125
Art. 36-ter
OBBLIGHI DEL DATORE
DI LAVORO RELATIVI
ALL’IMPIEGO DELLE SCALE
APIOLI1. Il datore di lavoro assicura che
le scale a pioli siano sistemate in
modo da garantire la loro stabilita‘
durante l’impiego
e secondo i seguenti criteri:
a) le scale a pioli portatili devono
poggiare su un supportostabile,
resistente, di dimensioni adeguate
e immobile, in modo da garantire la
posizione orizzontale dei pioli;
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126
b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modosicuro e, ad eccezione delle scale a funi,
in maniera tale da evitarespostamenti e qualsiasi
movimento di oscillazione;
c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli
portatili,durante il loro uso, deve essere impedito
con fissaggio della partesuperiore o inferiore dei
montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo,
o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia
equivalente;
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127
d) le scale a pioli usate per l’accesso devono
essere tali da sporgere a sufficienza oltre il
livello di accesso, a meno che altridispositivi
garantiscono una presa sicura;
e) le scale a pioli composte da piu’ elementi
innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in
modo da assicurare il fermo reciproco dei vari
elementi;
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128
f) le scale a pioli mobili devono essere fissate
stabilmente prima di accedervi.
2. Il datore di lavoro assicura che le scalea pioli
siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori
di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e
di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano
di pesi su una scala a pioli non deveprecludere una
presa sicura.
Art. 36-quater – OBBLIGHI DEL DATORE
DI LAVORO RELATIVI ALL’IMPIEGO DI
PONTEGGI –
- 1. Il datore di lavoro procede alla redazione di
uncalcolo di resistenza e di stabilita‘e delle corrispondenti configurazioni di impiego, se nella
relazione di calcolo del ponteggio scelto non sono
disponibili specifiche configurazionistrutturali con i
relativi schemi di impiego.2. Il datore di lavoro e’ esonerato dall’obbligo di cui al comma 1, se provvede
all’assemblaggio del ponteggio in conformita’ ai capi
IV,V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164.
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129
3. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso
e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano può assumere la forma di un
piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali
costituenti il ponteggio, ed e’ messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
4. Il datore di lavoro assicura che:
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio
è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio,
o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione
di efficacia equivalente;
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità
portante sufficiente;
c) il ponteggio e’ stabile;d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento
involontario dei ponteggi su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota;
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio
sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi
da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori
e una circolazione sicure;
f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi e’ tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti
durante l’uso, nonche’ la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i
dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.
5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l’uso, in particolare
durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico ai sensi del decreto legislativo14 agosto 1996, n. 493, e delimitandole con
elementi materiali che impediscono l’accesso alla zona di pericolo.
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130
6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.
7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con
riferimento alla legislazione vigente;
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
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131
d) le misure di sicurezza in
caso di cambiamento delle
condizioni meteorologiche
pregiudizievoli alla sicurezza
del ponteggio;
e) le condizioni di carico
ammissibile;
f) qualsiasi altro rischio che
le suddette operazioni
dimontaggio, smontaggio o
trasformazione possono
comportare.
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132
8. In sede di Conferenza
Stato-Regioni e province autonome
sono individuati i soggetti formatori,
la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validita’ dei corsi.
e) lavori programmati e sorvegliati
in modo adeguato, anche al fine di poter
immediatamente soccorrere il lavoratore
in caso di necessita’.
Il programma dei lavori definisce un piano
di emergenza, le tipologie operative,
i dispositivi di protezione individuale,
le tecniche e le procedure operative,
gli ancoraggi,
il posizionamento degli operatori,
i metodi di accesso, le squadre
di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
2. Il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori interessati una
formazione adeguata e mirata
alle operazioni previste,
in particolare in materia
di procedure di salvataggio.
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133
3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l’apprendimento delle tecniche operative e dell’uso dei dispositivi necessari;
b) l’addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
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134
CIRCOLARI ISPESL SULLE PIATTAFORME AEREE
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
CIRCOLARE 29 novembre 2004, n. 11963
Chiarimenti in merito alla rispondenza
delle piattaforme mobili elevabili ai
requisiti essenziali di sicurezza
di cui alla direttiva 98/37/CE relativa
alle macchine (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale italiana
n. 9 del 13 gennaio 2005)
Il CEN - Comitato europeo
di normazione ha adottato nel mese
di luglio 2001 la norma EN 280 concernente
le piattaforme mobili elevabili,
il cui riferimento e’ stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita’
Europee n. C 141 del 14 giugno 2002.
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135
Con tale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee la norma in argomento ha acquisito lo
status di norma armonizzata; conseguentemente, le macchine immesse sul mercato a partire da quella data e
costruite nel rispetto della predetta norma beneficiano della automatica presunzione di conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza della direttiva 98/37/CE.
Atteso che la norma EN 280:2001 rappresenta una evoluzione dello stato
dell’arte, per tutte le macchine che hanno ottenuto la certificazione CE di tipo:
a) antecedentemente alla data del 14 giugno 2002 ed immesse sul mercato
a partire da tale data, i costruttori e gli Organismi notificati debbono:
riconsiderare, nei fascicoli tecnici rispettivamente presentati
o esaminati, l’analisi dei rischi a suo tempo effettuata;
giudicare se risulti necessario un adeguamento ai livelli di protezione
corrispondenti al nuovo stato dell’arte.
In tal caso, procedere, previa nuova certificazione del tipo
(ovvero dell’esemplare singolo) all’adeguamento delle macchine
d all’emissione di una nuova dichiarazione di conformita’;
b) successivamente alla data del 14 giugno 2002,
i costruttori e gli Organismi notificati dimostrano
di aver soddisfatto i requisiti essenziali di sicurezza
di cui all’allegato I della direttiva 98/37CE, mediante:
l’applicazione delle pertinenti disposizioni della
norma EN 280:2001
oppure l’adozione di specifiche soluzioni tecniche
che garantiscano l’equivalente copertura del rischio.
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136
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORODIPARTIMENTO OMOLOGAZIONE E CERTIFICAZIONE00184
Roma . . . . . . .
Via Urbana 167 - Tel. 47141
Nella rispostacitare
il seguente riferimento
DOM VIII U.F.
Ai Direttori dei Dipartimenti
Perifeci dell’ ISPESL
LORO SEDI
Con riferimento alla problematica più volte sollevata circa la possibilità di utilizzare piattaforme di lavoro
elevabili marcate CE predisposte per traslare con l’operatore in quota, si trasmette la nota n. 20321 del
27/02/03 pervenuta dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali sull’argomento.In relazione a quanto contenuto nell’allegato a tale nota, si informa
che la limitazione d’impiego di cui all’art. 52, u.c., del DPR 164/56 deve ritenersi non più applicabile per
le piattaforme di lavoro elevabili immesse sul mercato in conformità al DPR 459/96, e quindi alla direttiva 98/37/CE, e per le quali il fabbricante abbia esplicitamente indicato nel manuale di istruzione per l’uso la
possibilità di traslare con operatori a bordo della piattaforma sviluppata.La presente nota deve essere portata
a conoscenza dei funzionari tecnici incaricati del servizio, nonché degli Organi di vigilanza territoriale e delle
Unità operative locali preposte all’esecuzione delle verifiche periodiche.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dr. ing. Vittorio Mazzocchi)
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137
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138
Sulle piattaforme la sicurezza e’ intrinseca nell’attrezzo, quindi ci sono poche
prescrizioni, di certo e’ destinato ad essere l’attrezzo del futuro
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139
IN CONCLUSIONE, COME VEDIAMO IL FUTURO DEL LAVORO IN
QUOTA, E COSA SUCCEDE AL NORD EUROPA.
PER LE SCALE
SARANNO UTILIZZATE PER IL MINIMO INDISPENSABILE,
DOVE NON CI SI PUO’ ANDARE CON ALTRO, E PER LAVORI SALTUARI,
MA BISOGNA ESSERE IN DUE, UNO CHE REGGE, LEGARLE ECC.
SI VEDE UNO SVILUPPO INTERESSANTE NEI LAVORI IN AMBIENTI BASSI, MA
DEVONO PROTEGGERE L’OPERATORE IL PIU’ POSSIBILE. QUINDI SGABELLI
A GRADINI MOLTO AMPI E PARAPETTI AMPI, MODELLI COME SMT, SGP, ND, DOMUS.
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140
DI SICURO LA SCALA TELESCOPICA AVRA’
SEMPRE UN BUON MERCATO
COME LA SCALA SINGOLA IN APPOGGIO.
PER LE SCALE MOLTO ALTE, OLTRE I 6 MT,
NON PREVEDIAMO INCREMENTI
DI MERCATO, MA DI CERTO INCREMENTI
NELLA QUALITA’, DATO CHE COMPORTANO
UN RISCHIO PER L’OPERATORE MOLTO ALTO.
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141
PER I TRABATTELLI
SICURAMENTE SARANNO L’ATTREZZO IDEALE PER LAVORI IN QUOTA FINO
AI 6 MT, ECONOMICI, SICURI E PRATICI, IL RICHIUDIBILE ADDIRITTURA HA
LA PRATICITA’ DI UNA SCALA.
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142
PER LE PIATTAFORME
PRENDERANNO SEMPRE PIU’ MERCATO,
SIA NELL’ACQUISTO MA SOPRATTUTTO
NEL NOLEGGIO, ESSENDO ATTREZZI
COSTOSI, NON SEMPRE UN ARTIGIANO
LA AMMORTIZZA CON FACILITA’ ECCO
ALLORA LA FORMULA NOLEGGIO
CHE E’ IN NETTO AUMENTO.
CI SONO DIVERSI RIVENDITORI DI VERNICI CHE DANNO A NOLEGGIO LA
PIATTAFORMA AL LORO CLIENTE
OFFRENDO UN SERVIZO COMPLETO.
PRODOTTO PIU’ ATTREZZO
PER INSTALLARE.
Altro limite per la piattaforme e’
l’ingombro, al riguardo Faraone studia e
realizza piattaforme in alluminio sempre
piu’ compatte e maneggevoli, in grado di
essere trasportate con un normale furgone.
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143
PER SOLLEVARE ED INSTALLARE PICCOLI PESI
I SOLLEVATORI MANUALI ADATTI
ALL’INSTALLAZIONE DI CONDIZIONATORI, CALDAIE,
ED OGNI ALTRO ELEMENTO AVRANNO SEMPRE PIU’
MERCATO.
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144
SGP
I PRODOTTI VINCENTI
per lavori fino a 2 mt
N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA
PIANO
LAVORO
2
46
200-230
3
69
220-250
4
92
240-260
5
115
260-280
Ampio gradino
20 X 36 cm
145
DOMUS
I PRODOTTI VINCENTI
per lavori fino a 2 mt
N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA
PIANO
LAVORO
4
87
237-267
5
110
260-290
6
133
283-313
7
156
306-336
178
306-336
8
9
200
336-366
10
223
356-386
12
269
390-410
146
I PRODOTTI VINCENTI
per lavori fino a 2 mt
ND
N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA
PIANO
LAVORO
2
43
193
3
65
215
4
87
237
6
129
230
173
260
8
10
213
290
12
271
310
14
310
340
147
I PRODOTTI VINCENTI - PER FARE UN GETTO SU PILASTRO O
ALTRI LAVORI CHE RICHIEDONO AZIONI DI FORZA LATERALE
SMT
MF.T
N°GRADINI ALTEZZA ALTEZZA
PIANO
LAVORO
3
74
225-255
5
122
270-300
7
170
320-350
8
194
350-380
243
390-420
10
12
291
441-470
14
340
490-520
148
I PRODOTTI VINCENTI
LA SCALA MULTIUSO PER ECCELLENZA
TELES
N°GRADINI
ALTEZZA
FORBICE
SCALA
ALTEZZA
FORBICE
LAVORO
ALTEZZA
SFILO
SCALA
ALTEZZA
SFILO
LAVORO
4+4
197
260-290
353
400
5+5
248
300-330
465
465
6+6
273
310-340
579
579
149
I PRODOTTI VINCENTI
LE TRE ELEMENTI TRASFORMABILI
VISTO LE INNUMEREVOLI PRESCRIZIONI DI UTILIZZO DI
SCALE OLTRE I 2 MT ALMENO USIAMO SCALE MOLTO
STABILI E ROBUSTE
TOP LINE SERIE200
N°GRADINI
ALTEZZA
FORBICE
SCALA
ALTEZZA
FORBICE
LAVORO
ALTEZZA
SFILO
SCALA
ALTEZZA
SFILO
LAVORO
8+8+8
252
430
588
588
10+10+10
308
488
700
700
12+12+12
364
544
840
840
14+14+14
420
600
1008
1008
15+15+15
448
628
1092
1092
OLTRE I 2 METRI LA SCALA VA LEGATA A STRUTTURA
SOLIDA E L’OPERATORE SI DEVE LEGARE ALLA SCALA
TRAMITE CINTURE DI SICUREZZA
150
CONFRONTO 3 ELEMENTI TOP E SUPER
ST250/3N H MAX UTILE 4,46 mt PREZZO euro 170 (al mtl utile 38,11 euro)
S3250/EM H MAX UTILE 5,88 mt PREZZO euro 221 (al mtl utile 37,58 euro)
ST300/3N H MAX UTILE 6,65 mt PREZZO euro 230 (al mtl utile 34,58 euro)
ST330/3M H MAX UTILE 7,00 mt PREZZO euro 280 (al mtl utile 40,00 euro)
ST350/3N H MAX UTILE 7,72 mt PREZZO euro 269 (al mtl utile 34,80 euro)
S3350 3M H MAX UTILE 8,40 mt PREZZO euro 339 (al mtl utile 40,35 euro)
- MINOR INGOMBRO IN LUNGHEZZA A PARITA’ DI ALTEZZA MASSIMA
- MINORE FLESSIONE
- MAGGIORE MANEGEVOLEZZA
- GRADINO PIU’ GRANDE
E TANTA SICUREZZA IN PIU’ QUASI ALLO STESSO PREZZO
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151
E USANDO UN TRABATTELLO
PER UN USO INTERNO
PONTAL
RICHIUDIBILE
DIMENSIONI DI BASE
CM 140X65,
MENO DI UNA SCALA
TELESCOPICA
CON LA SOLA BASE H
PIANO CM 140 H LAVORO
320 APPLICANDO
IL MODULO SUPERIORE
H MAX PIANO CM 200 H
LAVORO CM 400
IL PIU’ COMPATTO
PRATICO COME
UNA SCALA SICURO
COME UN TRABATTELLO
152
E USANDO UN TRABATTELLO
PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO
RAPIDO 160
UNA BUONA
FLESSIBILITA’ FINO
A 4 MT SENZA
ANCORAGGIO H MAX 10
PRATICO COME UNA
SCALA SICURO
COME UN TRABATTELLO
DIMENSIONI DI BASE
CM 160X80,
ADATTO PER LAVORI
INTERNI
CON LA SOLA
BASE H PIANO CM 150H
LAVORO 330
APPLICANDO IL MODULO
SUPERIORE H MAX
PIANO CM 300H LAVORO
CM 500
153
E USANDO UN TRABATTELLO
PER UN USO INTERNO O ESTERNO CON ANCORAGGIO OLTRE I 6 METRI
RAPIDO SYSTEM
IL PIU’ FLESSIBILE,
per i lavori di manutenzione leggera
Tutto in alluminio
Base richiudibile
PRATICO COME
UNA SCALA
SICURO
COME UN
TRABATTELLO
Un sistema unico
con cui si copre
tutte le misure
possibili.
Da 1,5 a 17 mt
di altezza
Base da 1,60
a 7,5 mt.
154
E USANDO UN TRABATTELLO
PER UN USO INTERNO E ESTERNO SENZA ANCORAGGIO
FINO A 8 METRI ESTERNO E 12 METRI INTERNO
TOP
SYSTEM
MASSIMO
CONFORT
DI SALITA
SUPER
AUTOMATICO
IL PIU’ FLESSIBILE, per i lavori di manutenzione PESANTE E PER TUTTE
LE DIMENSIONI, DA 1,5 A MT 19 IN ALTEZZA, BASE DA 1,80.2,50.3,0
155
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156
IDENTIFICAZIONE SCALA
Per qualsiasi comunicazione
con il costruttore o con i centri assistenza
FARAONE,
citare sempre il numero di serie
e il codice articolo riportato nell’adesivo
posto sul montante della scala.
NOTE GENERALI
ALLA CONSEGNA
Alla consegna della scala verificare
se ci sono danni o parti mancanti.
In questo caso informare lo spedizioniere
e la Faraone.
1) Scala
2) Base stabiIizzante o altri
dispositivi in dotazione
3) Sacchetto accessori
(in base alla tipologia
della scala acquistata).
4) Manuale d’uso
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157
PRESCRIZIONI GENERALI DI SICUREZZA
ATTENZIONE:
L’utilizzatore prima di adoperare la scala deve aver letto e ben compreso le prescrizioni di sicurezza.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• Guanti
• Calzature di sicurezza
• Elmetto
Le scale portatili sono strumenti di lavoro estremamente diffuse,
sia in ambienti professionali, che in quelli domestici.
Ogni scala deve essere utilizzata solo nelle configurazioni previste
dal costruttore.
Le scale devono essere scalate solamente da un operatore alla volta.
Non usare come appoggio una scala doppia (cosiddetta a forbice).
La lunghezza della scala non deve essere aumentata legando
insieme più scale o fissando delle prolunghe ai montanti.
Le scale possono essere usate per salire su ponteggi o torri mobili,
solo se sono di portata adeguata a sostenere iI peso dell’utilizzatore
e del materiale eventualmente trasportato (vedi caratteristiche
tecniche).
Nelle scale dove è prevista la base stabilizzante
(fig. 2 pag. 7) la stessa va assolutamente montata.
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158
In una scala doppia, con gradini salire solo sulla parte
anteriore, non si può salire sulle traverse presenti
nell’elemento posteriore.
PERICOLO DI SHOCK ELETTRICO
Non utilizzare la scala in prossimità di linee elettriche.
PERICOLO DI RIBALTAMENTO
L’operatore non deve sporgersi troppo lateralmente od
eseguire delle operazioni che applicano carichi laterali.
(Collocate la scala in esatta corrispondenza del punto
sul quale si deve intervenire).
L’operatore deve salire ed operare
con il corpo in posizione centrale rispetto ai gradini,
afferrando sempre con sicurezza i montanti della scala.
L’operatore non deve mai superare l’ultimo gradino
scalabile o comunque quello che consente
di mantenere una posizione di equilibrio stabile.
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159
Controllare che tutti i dispositivi
di sicurezza e di aggancio siano integri e funzionali
e che la base stabilizzante (dove è previsto)
sia correttamente montata.
Non effettuare lavori stando a cavalcioni sulle scale.
Ancorare la scala in alto ad una struttura solida tramite
la cinta in dotazione.
OBBLIGATORIO
Come previsto dalle norme sulla sicurezza,
tutte le scale, aventi un’altezza superiore ai 2 mt.,
devono essere ancorate, in alto, ad una struttura
solida, in grado di reggere le spinte laterali.
Gli estremi superiori della scala devono poggiare
entrambi alla parete, affinché tutti e due trasmettano
il carico bilanciato alla parete.
Nell’utilizzo di scale dotate di tre elementi,
nella posizione a forbice, non salire
sulla volata (3° elemento) oltre il vertice.
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160
Per le scale a forbice accertarsi che siano completamente aperte
e che i quattro appoggi siano tutti a contatto con il suolo ed il
fermo di apertura (A) montato.
L’utilizzatore deve assicurarsi che nella zona circostante la scala
non devono esserci persone, cose o animali esposte.
PERICOLO DI SCIVOLAMENTO
Le calzature devono consentire un sicuro appoggio del piede;
quindi vanno bandite scarpe rotte,
in pessime condizioni e ovviamente altre non destinate a questo
uso (zoccoli, calosce ecc.).
La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (è possibile far
proseguire un solo montante efficacemente fissato).
Le scale usate per l’accesso a piani successivi non devono essere poste una in prosecuzione dell’altra.
Le scale poste sul filo esterno di una costruzione od opere provvisionali (ponteggi) devono essere dotate di corrimano e parapetto.
La scala deve distare dalla verticale di appoggio di una misura
pari ad 1/4 della propria lunghezza.
Le scale vanno legate in alto o trattenute al piede da un’altra persona come previsto dalla legge.
I gradini e i piedini vanno puliti con gli appositi solventi nel caso
in cui questi siano unti.
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161
Non appoggiare la scala su superfici instabili.
Le scale posizionate su terreno cedevole vanno
appoggiate su un’unica tavola di ripartizione.
Il sito dove viene installata la scala deve essere
sgombro da eventuali materiali e lontano dai passaggi.
PERICOLO DI CADUTA
Non posizionare la scala davanti a porte non chiuse a
chiave o a dispositivi mobili.
Per le scale trasformabili o estensibili,
tutte le operazioni di regolazione dell’altezza e
di verifica dei sistemi di blocco, devono essere
eseguite senza che alcuna persona sia sulla scala.
L’uso del rompitratto é obbligatorio sulle scale
in appoggio, di lunghezza superiore agli 8 mt.
È vietata la riparazione dei pioli rotti con listelli di
legno chiodati sui montanti.
Non utilizzare le scale con le mani occupate da attrezzi.
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162
Salire e scendere rivolgendo il viso alla scala
aggrappandosi alternativamente con le mani ai pioli.
Non utilizzare scale per sostenere impalcati.
PERICOLO DI CESOIAMENTO
Se le scale trasformabili prevedono la possibilità
di uso separato dei pezzi, accertarsi,
dopo gli smontaggi, che essi siano ricomposti
in maniera corretta e che i sistemi di bloccaggio
operino correttamente.
Per le scale con movimento a corda, accertarsi
che il sistema di scorrimento operi correttamente e
che la fune non sia danneggiata.
Qualora la scala sia superiore ai 2 metri,
bisogna indossare la cintura di sicurezza
e legare la scala.
Non mettere le mani nei pioli della scala quando si
allunga o si accorcia.
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La salita della scala deve essere fatta sulla parte
dell’elemento più interna della scala.
PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO
Non mettere le mani nei battenti quando si chiude la scala.
Ispezionare periodicamente la scala e controllare:
a) L’eventuale presenza di ammaccature od incisioni dei
montanti e dei gradini.
b) L’eventuale presenza di flessione
permanente dei montanti o dei gradini.
c) Le connessioni gradino/montante,
per integrità ed allentamento.
d) Tutti i collegamenti con viti, perni, chiodi,
rivetti, per integrità, tenuta ed allentamento.
e) Le estremità dei montanti per la condizione
dei sistemi di appoggio.
f) Se la scala viene usata in ambienti
aggressivi è opportuno consultare il
costruttore per verificare la compatibilità
con i materiali della scala.
Azioni corrosive potrebbero ridurre gli spessori
ed attaccare le zone della scala più sollecitate.
g) La scala deve essere conservata
in ambiente al riparo dalle intemperie.
Non utilizzare la scala ad altezze superiori quelle indicate
nella targa di identificazione.
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164
MANUTENZIONE
L’utilizzatore non deve fare interventi di manutenzione e riparazione
sulla scala. Per qualunque intervento di riparazione rivolgersi al centro
assistenza FARAONE presso:
IMA spa Z.I. Salino 64018 Tortoreto (TE) ITALY
Tel. +39.0861.772221
Fax +39.0861.772222
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[email protected]
PULIZIA
Le scale vanno pulite con un panno inumidito di acqua o alcool.
ATTENZIONE:
Una volta presa visione delle disposizioni generali sopracitate, l’utente
prima dell’utilizzo della scala deve identificare il modello acquistato,
quindi seguire passo passo le relative istruzioni di uso specificate qui
di seguito.
DEMOLIZIONE
PERICOLO DI INQUINAMENTO
Al termine della vita della scala, questa non va dispersa nel l’ambiente,
ma va consegnata ai centri di raccolta autorizzati.
NOTA FINALE
L’Ufficio Tecnico della Faraone, é a Sua disposizione per chiarimenti e
consigli, affinché l’utente abbia il massimo grado di soddisfazione per
l’acquisto.
Le scale vanno controllate ogni 100 ore e prima di ogni utilizzo.
La FARAONE ringrazia e vi augura un buon uso.
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ISTRUZIONI PER L’IMPIEGO DI TORRI
MOBILI DA LAVORO (TRABATTELLO)
I trabattelli devono essere utilizzati solo per lavori
di rifinitura o manutenzione. Leggere e comprendere i libretti di istruzioni di impiego
e di montaggio prima di utilizzare l’attrezzatura.
ESTRATTO DELLA NORMA
UNI HD 1004 ALLEGATO C.
Le torri mobili da lavoro possono essere montate
e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e uso.
Non devono essere utilizzati elementi
danneggianti.
Si devono impiegare solo elementi originali
secondo quanto indicato dal costruttore.
La superficie sulla quale viene spostata la torre
mobile da lavoro deve essere
in grado di reggere il peso.
Deve essere livellata e priva di buchi, tombini e
scale.
Durante l’utilizzo, in caso di terreno dissestato,
tamponare gli eventuali vuoti sotto le ruote con
tavelle od altro mezzo equivalente.
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166
Durante lo spostamento, sulla torre mobile
da lavoro non si devono trovare materiali
e persone.
Verificare sempre che la zona aerea sia sgombra
da ostacoli e cavi elettrici. I trabattelli non
sono isolati; non avvicinarsi a meno di5 metri da
linee elettriche.
Le torri mobili da lavoro possono essere spostate
solo manualmente e solo su superfici compatte,
lisce e prive di ostacoli.
Nel corso dello spostamento, non deve essere
superata la normale velocità di cammino.
Prima dello spostamento ridurre l’altezza
del trabattello a seconda dello stato del terreno
e della presenza di vento.
Prima dell’utilizzo si deve verificare se la torre
mobile da lavoro é stata montata seguendo
regolarmente e completamente le indicazioni
del fornitore atte a garantire una esecuzione
a regola d’arte e se questa si trova in posizione
verticale.
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Non é consentito appoggiare ed utilizzare
dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia
espressamente previsto in fase di progettazione.
Non é consentito realizzare collegamenti a ponte
tra una torre mobile da lavoro ed un edificio
o fra più trabattelli se non espressamente previsto
dal costruttore in fase di progettazione.
Prima dell’uso ci si deve assicurare che siano stati
presi tutti gli provvedimenti di sicurezza
per impedire uno spostamento accidentale,
per esempio applicando freni di bloccaggio
o basette regolabili.
(Il DPR consente, per il bloccaggio delle ruote,
anche l’impiego di cunei.)
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Non è consentito accedere o scendere
dalla superfice dell’impalcato usando accessi
diversi da quelli previsti.
Per il montaggio l’uso e lo smontaggio in sicurezza
del trabattello è obbligatorio l’uso della cintura
di sicurezza dotata di dispositivo anticaduta.
In alternativa l’utilizzatore dovrà equipaggiare
il trabattello con piani di lavoro (impalcati)
dotati di botola richiudibile e fermapiede.
In ogni caso la salita e la discesa dell’operatore
dovranno sempre essere effettuate all’interno
del trabattello.
È proibito saltare sugli impalcati o caricare su di essi
pesi o un numero di persone superiore alla portata
diciarata dal costruttore. Mai utilizzare sui piani
o sulle scale sovrastrutture che ne elevino l’altezza
di lavoro.
Ove possibili, le torri da lavoro impiegate all’esterno
di edifici devono essere fissate in modo sicuro
all’edificio o ad altra struttura.
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169
IMA spa
Zona Industriale Salino
64018 Tortoreto Lido (TE) Italia
Tel. +39.0861.772221 - Fax +39.0861.772222
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Il presente scritto è di proprietà della IMA SPA, se ne vieta la riproduzione senza essere autorizzati - EDIZIONE OTOBRE 2005
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e usando un trabattello