IL LIBRO UNICO DEL LAVORO AL DEBUTTO È terminato il regime transitorio vigente fino al periodo di paga del mese di dicembre 2008, durante il quale i datori di lavoro potevano adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro attraverso la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze, o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, preventivamente vidimati e debitamente compilati e aggiornati. Pare conseguentemente opportuno, mediante una sintesi integrata dei documenti di prassi, determinare un quadro della situazione inerente agli obblighi in tema di libro unico del lavoro. CHI (Profili soggettivi) Sono obbligati a l l ’ i s t i t u z i oneea l l at e nu t ade l Li bro Unico del Lavoro i datori di lavoro1 privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, quelli de l l ’ a u t ot r a s por t oeq u e l l ima r i t t i mi ,con la sola eccezione dei datori di lavoro domestico. Le pubbliche amministrazioni sono esentate dalla tenuta del libro unico perché provvedono alle registrazioni mediante i fogli o cedolini o ruoli di paga. Devono essere inseriti nel libro unico i dati relativi a: lavoratori subordinati, anche se occupati presso sedi operative situ a t ea l l ’ e s t e r o,c ompr e s ii l a v or a t or ii nmi s s i onene l l ’ a mbi t odiu nc ont r a t t odis ommi ni s t r a z i onedil a v or oe di lavoratori distaccati2; collaboratori coordinati e continuativi, indipendentemente dalla modalità organizzativa (con o senza progetto); associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro). Per quanto attiene ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione, vanno esclusi dalle registrazioni nel libro unico del lavoro tutti quei soggetti che svolgano tali attività in forma professionale o imprenditoriale autonoma, quali, a titolo esemplificativo: agenti e rappresentanti individuali che svolgono l'attività in forma di impresa; amministratori, sindaci e componenti di collegi e commissioni, i cui compensi sono attratti nei redditi di natura professionale; associati in partecipazione, che svolgano tale attività in forma imprenditoriale o quale parte della propria attività di impresa o lavoro autonomo. Non sono più oggetto di registrazione: collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari; coadiuvanti delle imprese commerciali; soci lavoratori di attività commerciale e di impresa in forma societaria. Non sono obbligati alla tenuta del Libro Unico: le società cooperative di produzione e lavoro ed ogni altro tipo di società, anche di fatto, per il lavoro manuale e non manuale (quando sovrintendono al lavoro altrui) dei 1 La nozione di datore di lavoro comprende tutte le casistiche finora obbligate alla tenuta dei libri obbligatori: - datore di lavoro in Italia; - dat or ei t al i anoal l ’ est er ocondi pendent ii t al i anioi ndi s t ac co; - datore estero con dipendenti in Italia; - datore estero con dipendenti esteri in Italia con obbligo contributivo. 2 I somministrati e i distaccati dev ono esser er egi st r at ial l ’ i ni z i o e al l af i ne del l ’ i mpi ego pr es so l ’ ut i l i z z at or eoi l distaccatario, ferma restando la possibilità di procedere alla registrazione anche in tutti i mesi di impiego. Le registrazioni possono essere realizzate senza particolare obbligo di formato, anche in forma di elenco. Per tutta la durata del distacco o della somministrazione vanno inseriti negli elenchi riepilogativi del personale in forza e contano ai f i ninumer i ciperl ar eal i z z az i one diquel l ’ adempi ment o speci f i c o,ma non contano nel computo numerico ai fini del l ’ appl i caz i onedel l esanz i oni . 1 rispettivi soci; le società, anche cooperative, sono obbligate a istituire il libro unico per i soci solo nel momento in cui gli stessi instaurano uno specifico rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per i propri dipendenti, collaboratori e associati in partecipazione con apporto di lavoro, alla medesima stregua della generalità dei datori di lavoro; l'impresa familiare per il lavoro, con o senza retribuzione, del coniuge, dei figli e degli altri parenti e affini, che nell'impresa prestino attività manuale o non manuale (salvo che non siano dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione con apporto lavorativo); i titolari di aziende individuali artigiane che non occupano lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati o associati in partecipazione, ma operino con solo del titolare o avvalendosi esclusivamente di soci o familiari coadiuvanti; le società (di persone e di capitali) e le ditte individuali del commercio (terziario) che non occupino dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi a progetto, associati in partecipazione o simili, ma operino solo col lavoro del titolare o dei soci lavoratori. I tirocinanti e gli stagisti non vanno iscritti nel libro unico, ma restano fermi gli obblighi, anche di tipo documentale, relativi agli adempimenti di natura fiscale. Amministratori e sindaci vanno registrati sul libro unico solo nel mese in cui avviene l ’ e v e nt u a l epe r c e z i onedic ompe ns ior i mbor s is pe s e ,ov v e r ol ’ e f f e t t u a z i onedic ong u a g l i . Non vanno iscritti se sono liberi professionisti. L’ i mpr e s anonèt e nu t aa l l ’ i s t i t u z i onede lLi br oUni c os ol ope rr e g i s t r a r el ’ a mmi ni s t r a t or e senza compensi o solo per registrare eventuali distaccati o somministrati. COSA (Profili oggettivi) Le registrazioni sul Libro Unico del Lavoro sono obbligatorie non soltanto per la generalità dei lavoratori subordinati inseriti nell'organizzazione d'impresa, compresi i lavoratori in somministrazione (che pertanto risulteranno iscritti nel libro unico dell'utilizzatore oltre che in quello dell'agenzia per il lavoro che li assume), ma anche per: collaborazione coordinata e continuativa; collaborazione coordinata e continuativa a progetto; collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd. "mini-co.co.co."); associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per ciascun lavoratore il cui il rapporto di lavoro sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali citate devono essere indicati: il nome e cognome; il codice fiscale; la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale (nei casi in cui ricorrono); la retribuzione base; l'anzianità di servizio; le relative posizioni assicurative e previdenziali. Non è possibile eseguire annotazioni manuali sul Libro Unico. Inoltre, deve essere effettuata qualsiasi annotazione riferita a dazioni in denaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro. Devono essere comprese, quindi, nelle registrazioni obbligatorie: le somme a titolo di rimborso spese; le trattenute a qualsiasi titolo effettuate; 2 le detrazioni fiscali; i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare; le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere individuate specificatamente. PRECISAZIONI SUI RIMBORSI SPESE* Domanda Risposta Annotazioni Vanno sempre Sì, vanno eseguite le annotazioni relative L’ a nnot a z i one pu ò iscritti sul Libro ai rimborsi spese, anche se fiscalmente e pr e v e de r e l ’ i ndi c a z i one Unico? contributivamente esenti. dei soli importi complessivi specificati, con il sistema del documento o riepilogativo piè di lista approntato a parte. Vanno iscritti No, non debbono essere indicate sul anche i rimborsi di Libro Unico le somme rimborsate al spese anticipate dal dipendente che costituiscono mera dipendente con anticipazione di spese che lo stesso ha fatture intestate sostenuto in nome e per conto a l l ’ a z i e n d a ? de l l ’ a z i e nda da t r i c e di l a v or o, relativamente a documenti di spesa i ne r e nt i a l l ’ a z i e ndame de s i ma . I rimborsi effettuati Sì. Ai fini dell ’ i ndi v i du a z i onede i r i mbor s i La dazione di fondi spese con utilizzo di carta da indicare sul Libro Unico non conta il o fondi cassa anticipativi di credito aziendale mezzo di pagamento con cui i rimborsi non andrà indicata sul ovvero mediante sono effettuati, ma la qualità delle spese Libro Unico, ove andrà un fondo spese rimborsate. Vanno indicate le spese che evidenziata solo la de l l ’ a z i e nda v a nno sono rimborsate al dipendente, sia rendicontazione delle indicati? forfetariamente che su base di spese gestite attraverso elencazione analitica dei singoli titoli di tali fondi. spesa, escludendo invece le fatture o le spese già direttamente intestate a l l ’ a z i e nda . * La mancata annotazione di importi marginali o non ricorrenti potrà non essere di regola sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere contributivo e fiscale e con obbligo di dettaglio analitico delle attività aziendali al riguardo. PRECISAZIONI SULLE RETRIBUZIONI IN NATURA Domanda Risposta Annotazioni Vanno sempre La mancata annotazione di importi marginali (ad es. ticket iscritte sul Libro pasto) o non ricorrenti potrà non essere di regola Unico anche se sanzionata se è esclusa qualsiasi incidenza di carattere Sì esenti fiscalmente e contributivo o fiscale, purché il datore di lavoro contributivamente? fornisca analiticamente, su richiesta degli organi ispettivi, le informazioni relative anche a tali dazioni. L’ a n n o t a z i o n ed e ll a v o r a t o r ene lLi br oUni c opu òe s s e r er e a l i z z a t as i ac onl ’ e mi s s i onediu n cedolino, sia in tutte le altre forme, scritturali o informatiche, a seconda delle modalità di tenuta. 3 Il Libro Unico del Lavoro, inoltre, deve contenere il calendario delle presenze. Per i lavoratori dipendenti dovranno risultare registrate, per ogni giorno: il numero delle ore di lavoro effettuate; l'indicazione delle ore di straordinario; le eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite; le ferie; i riposi. È possibile inserire le presenze di più dipendenti in uno stesso foglio del Libro Unico. Pe rl ea s s e nz enonba s t al as ol ar e g i s t r a z i one ,maoc c or r ei ndi c a r el ac a s i s t i c ade l l ’ a s s e nz a giornaliera (ferie o malattia) o oraria (permesso o rol). Per i collaboratori e gli associati in partecipazione non va tenuta la registrazione delle presenze, mas ol ou n’ a nnot a z i onel i be r a ,s u lc e dol i no,d e l l ea s s e nz e dic u ii lc ommi t t e nt eo l ’ a s s oc i a nt es i aac onos c e nz a ,i nq u a nt ol es t e s s ei nc i da nodi r e t t a me nt es u l l ’ obbl i g odi astensione dal lavoro (es. infortunio o maternità). Ad esempio sul cedolino potrà essere s c r i t t o“ i n f o r t u n i od a l …a l …” . Le annotazioni relative alla presenza o assenza dei lavoratori devono essere effettuate utilizzando causali inequivoche, risultanti da apposita legenda tenuta anche separatamente dal Libro Unico. L’ e s pos i z i onede l l epr e s e nz eede i d a t i r e t r i bu t i v i ne i c e dol i ni èd ai nt e nde r s i l i be r a . In caso di rettifica o annullamento di uno o più cedolini,a l l ’ i nt e r nodel periodi di riferimento (entro il 16 del mese successivo), sarà sufficiente procedere alla specifica annotazione con apposito indicatore sulla versione finale e corretta di ciascun cedolino che compone il libro unico. Trattandosi di un nuovo sistema chepr e ndel ’ a v v i oc onl er e t r i bu z i oni de l me s edi g e nna i o 2009, è opportuno che la numerazione delle sezioni paga e presenze del libro unico riparta dal numero 1. Con riferimento ai lavoratori che sono retribuiti in misura fissa o a giornata intera o con riguardo a periodi superiori deve essere annotata soltanto la giornata di presenza al lavoro; tuttavia, anche in tale ipotesi permane l'obbligo di indicare la causale relativa alle assenze. Tale obbligo si intende inoltre esteso ai collaboratori autonomi iscritti sul libro unico del lavoro, con riguardo alle assenze che hanno riflesso su istituti legali o prestazioni previdenziali. Si tratta in particolare di quei lavoratori che non sono assoggettati ai limiti orari di cui al D. Lgs. n. 6 6 /0 3c her e g ol al ’ or ario di lavoro: personale con mansioni direttive, capi reparto, di r i g e nt i ,q u a dr ies i mi l i .Pe rq u e s t il a v or a t or is ipu òr e g i s t r a r e ,du nq u e ,s ol ol ’ or a r i o c ont r a t t u a l epi ùl ee v e nt u a l ia s s e nz e , ov v e r oi ndi c a r es ol ol a“ P”dipr e s e nz api ùl ea s s e nz e . Debbonoi nv e c ee s s e r er e g i s t r a t ea na l i t i c a me nt el eor edil a v or od e il a v or a t or i“ s t a nda r d” , cioè di quelli comunque soggetti alla normativa in materia di orario di lavoro, pure se retribuiti con retribuzione mensile anziché oraria. Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso (ad esempio nel caso di taluni collaboratori amministratori di società) o non svolga la propria prestazione lavorativa (ad esempio lavoratore intermittente nei periodi di stand by) la registrazione sul Libro Unico del Lavoro deve avvenire solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto medesimo. In caso di lavoro 4 a chiamata con obbligo di risposta le scritturazioni sul Libro Unico sono da intendersi sempre obbligatorie, anche nei periodi in cui il lavoratore percepisce la sola indennità di disponibilità. Per quanto riguarda i lavoratori in somministrazione, l'utilizzatore dovrà limitarsi ad annotare i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale, qualifica e livello di inquadramento contrattuale, agenzia di somministrazione), mentre il somministratore dovrà procedere alle annotazioni integrali anche con riferimento al calendario delle presenze e ai dati retributivi. I datori di lavoro agricoli che, assumendo lavoratori per un numero di giornate non superiori a 270 in ragione di anno, adottavano il registro d'impresa semplificato sono esonerati dal documentare la registrazione delle presenze nel libro unico del lavoro. Con riferimento al lavoro a domicilio, nel Libro Unico del lavoro dovranno essere riportati, con riferimento a ciascun lavoratore a domicilio, anche i seguenti dati: le date e le ore di consegna del lavoro; le date e le ore di riconsegna del lavoro; la descrizione del lavoro eseguito; la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito. I dati sul lavoro a domicilio possono essere esposti sul libro unico del lavoro anche con modalità analoghe a quelle in atto con riferimento all'abrogato libretto personale di controllo. Il datore di lavoro può, nei confronti dei lavoratori subordinati, assolvere l'obbligo di consegna del prospetto di paga mediante consegna di una fotocopia delle scritturazioni effettuate sul Libro Unico del Lavoro. Non vi è obbligo di consegna delle presenze al lavoratore, nemmeno dietro sua richiesta, fatte salve espresse disposizioni della contrattazione collettiva, anche aziendale. È stato eliminato l'obbligo di riepilogo mensile delle retribuzioni, mentre è attribuito al personale ispettivo, in occasione dell'accesso in azienda, il potere di richiedere ai datori di lavoro che occupino oltre dieci lavoratori, oppure operino con più sedi stabili di lavoro, di esibire appositi elenchi riepilogativi mensili del personale occupato - anche con riferimento ai soggetti che risultano iscritti nel libro unico del lavoro senza percepire alcuna retribuzione o compenso o senza svolgere alcuna prestazione lavorativa - e dei dati individuali relativi alle presenze, alle ferie e ai tempi di lavoro e di riposo, aggiornati all'ultimo periodo di registrazione sul Libro Unico del Lavoro, anche suddivisi per ciascuna sede di lavoro. Il personale ispettivo ha facoltà di richiedere gli elenchi riepilogativi mensili relativi ai cinque anni che precedono l'inizio dell'accertamento, dovendo però aver cura di verificare, caso per caso, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o del servizio o centro di assistenza della associazione di categoria. La forma è libera e la loro mancata elaborazione non è sanzionata, ma gli ispettori ne possono or di na r el ’ e l a bor a z i one .Ic ont e nu t ide bbono rispettare la finalità della norma che consistono nella fornitura di un quadro complessivo della forza aziendale, eventualmente s u ddi v i s a pe rs e dis t a bi l id il a v or o,e ne l l ’ e l e nc a z i one me ns i l e de l l e or e dif e r i e , straordinario, lavoro e riposo effettuatedac i a s c u ndi pe nde nt ene l l ’ a r c ode l l ’ a nno. I riepiloghi mensili delle retribuzioni (c.d. cedolone) non sono più obbligatori secondo le norme che disciplinano il Libro Unico. Il r e g i s t r od e l l ’ o r a r i od il a v o r od e il a v o r a t o r imo b i l id e l l ’ a u t o t r a s p o r t onon deve più essere istituito, tenuto né aggiornato a far data dal 18 agosto 2008. Gli obblighi di registrazione si assolvono con le relative scritturazioni nel Libro Unico. Gli obblighi di istituzione e di aggiornamento del libro matricola sono abrogati dal 18 agosto 2008. 5 È possibile mantenere la presenza sul Libro Unico di annotazioni o registrazioni non richieste dalla norma (ad es. vari riepiloghi mensili oppure cedolini dei soci) nel rispetto delle seguenti condizioni: c henons i pe r dal ’ i nt e l l e g i bi l i t àcomplessiva del libro unico; che tale realizzazione non sostituisca altri obblighi di tenuta o documentazione (es. elenchi riepilogativi mensili), ma rimanga unicamente uno strumento interno aziendale; che si conservi la numerazione di ogni foglio, anche facoltativo, senza soluzione di continuità. Con l'introduzione del libro unico del lavoro e la contestuale abrogazione del libro matricola si è resa necessaria anche la modifica delle previsioni normative riguardanti l'obbligo del datore di lavoro di procedere alla consegna della dichiarazione di assunzione al lavoratore. L'obbligo, che riguarda soltanto i lavoratori subordinati, s'intende assolto, alternativamente: mediante la consegna al lavoratore della copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente, ovvero del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni relative all'instaurazione e allo svolgimento del rapporto. QUANDO (Termini) Il Libro Unico va istituito prima della messa in uso, vale a dire entro il termine previsto per la prima registrazione e cioè entro il 16 del mese successivo. Quindi il primo obbligo di istituzione del Libro Unico si verifica entro il 16 febbraio 2009. Le scritturazioni obbligatorie sul Libro Unico del Lavoro, dunque, devono avvenire "per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo", ma si ritengono in ogni caso non tardive, e quindi non sanzionabili, le scritturazioni effettuate con riferimento al termine di versamento mensile dei contributi, in tutti i casi in cui lo stesso sia posposto per la particolare ricorrenza del giorno di scadenza. È fatta salva la facoltà, per le aziende che hanno in uso una retribuzione "sfasata", di seguitare a valorizzare le presenze nel mese successivo: la registrazione dei dati variabili3 delle retribuzioni può avvenire, infatti, con un differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul Libro Unico del Lavoro. I dati del calendario presenze possono essere registrati unitamente ai dati variabili della retribuzione cui gli stessi si riferiscono, a condizione che vi sia specifica annotazione sul Libro Unico per ciascun lavoratore interessato. Ad esempio nel Libro Unico da realizzarsi entro il 16 febbraio 2009 andranno inserite le presenze di dicembre 2008 ed i conseguenti dati retributivi variabili. La r e t r i bu z i onedi f f e r i t ac ompor t al ’ obbl i g odir e g i s t r a r eida t iv a r i a bi l ie nt r oi lg i or no1 6de l secondo mese successivo a quello di riferimento (dati variabili di gennaio 2009 nel Libro Unico entro il 16ma r z o2 0 0 9 ) .L’ a nnot a z i onede ldi f f e r i me nt ode ida t ir e t r i bu t i v ipu ò essere eseguita anche una sola volta sul Libro Unico del mese in modo chiaro, ma non a ma no.L’ e l a bor a z i ones f a s a t apu òe s s e r ef a t t aa nc hes ol ope ra l c u nis og g e t t i ,pu r c hév is i a annotazione nel libro unico e riguardi solo determinati gruppi, rispettando il più possibile l ’ or g a ni z z a z i onea z i e nda l ei na t t o. Per chi paga entro la fine del mese è possibile stampare i dati retributivi entro la data di pagamento ed il calendario presenze entro il 16 del mese successivo. Il Libro Unico deve contenere, in ogni caso, la specifica annotazione relativa al parziale differimento dei dati v a l or i z z a t i ( a de s e mpi or e t r i bu z i oni pr e s u nt eda l …a l …) . 3 I dati o gli elementi retributivi che si possono considerare differibili sono quelli individuati nella delibera C.D.A. Inps n. 5/1993, nonché tutti i dati che non attengono alla nor mal er et r i buz i one i ndi v i duat a sul l a base del l ’ or ar i o nor mal e o nomi nal e dil avor o dic i asc un dipendente, e che quindi necessitino di una rilevazione di calendario (come ad esempio le assenze retribuite o meno, o lo straordinario) ovvero procedurale (ad es. i rimborsi spese o le dazioni in natura). 6 COME (Sistemi di tenuta) Il Libro Unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro ed agli organi di vigilanza lo stato occupazionale de l l ’ i mpr e s a . La tenuta e la conservazione del Libro Unico del Lavoro può essere effettuata soltanto me di a nt el ’ u t i l i z z a z i onedi u node i s e g u e nt i s i s t e mi : elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo, con numerazione di ogni pagina e vidimazione ( nonèr i c hi e s t al ’ a u t or i z z a z i one )pr i made l l ame s s ai nu s opr e s s o l'Inail o, in alternativa, con numerazione e vidimazione effettuata, dai soggetti appositamente autorizzati dall'Inail, in sede di stampa del modulo continuo; a stampa laser, con autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica; su supporti magnetici, sui quali ogni singola scrittura costituisca documento informatico e sia collegata alle registrazioni in precedenza effettuate, o ad elaborazione automatica dei dati, garantendo oltre alla consultabilità, in ogni momento, anche la inalterabilità e la integrità dei dati, nonché la sequenzialità cronologica delle operazioni eseguite, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art.71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82; tali sistemi sono sottratti ad obblighi di vidimazione ed autorizzazione, previa apposita comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, prima della messa in uso, con indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche del sistema adottato. I documenti informatici che compongono il Libro Unico del Lavoro devono avere la forma di documenti statici non modificabili e devono essere emessi, al fine di garantirne l'attestazione della data, l'autenticità e l'integrità, con l'apposizione del riferimento temporale e della sottoscrizione elettronica. Essi possono essere memorizzati su qualsiasi supporto di cui sia garantita la leggibilità nel tempo, purché rimanga sempre assicurato l'ordine cronologico e non vi sia soluzione di continuità per ciascun periodo di paga. Inoltre, devono essere consentite le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni degli archivi informatici in relazione al cognome e nome e al codice fiscale del lavoratore, alla data e alle associazioni logiche di tali dati. Il Libro Unico su supporti magnetici deve essere reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico (formato "pdf"), in caso di verifiche, controlli o ispezioni. Sistema Fogli mobili a ciclo continuo Stampa laser SISTEMA SCELTO E ADEMPIMENTI Adempimento Termini Numerazione in ogni pagina e Prima della messa in uso, presso vidimazione l ’ I na i l Autorizzazione alla stampa e Pr e v e nt i v a me nt e , d apa r t ede l l ’ I na i l generazione della numerazione automatica Supporti No obblighi di vidimazione ed Comunicazione alla DPL prima magnetici autorizzazione della messa in uso I ndi pe nde nt e me nt ed a ls i s t e maa dot t a t o,s u s s i s t el ’ obbl i g o,i nf a s edis t a mpa ,di attribuire a ciascun foglio una numerazione sequenziale, conservando eventuali fogli deteriorati o annullati Il Libro Unico deve essere vidimato esclusivamente dall'Inail, anche per i datori di lavoro che in passato provvedevano presso altri Enti. La vidimazione sarà registrata con riferimento al "Codice Cliente" e non più alla Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) e sarà adottata 7 esclusivamente con le modalità della stampa laser ovvero della vidimazione su fogli mobili a ciclo continuo. Per il sistema di vidimazione del libro unico del lavoro con stampa laser, è prevista un'autorizzazione preventiva, da parte dell'Inail, alla stampa e generazione della numerazione automatica. È stato previsto il rilascio di u n ’ a u t o r i z z a z i o n ep r e v e n t i v a direttamente alle case di software sui vari tracciati dalle stesse elaborati e posti in uso. Pertanto: gli Utenti già autorizzati alla vidimazione in fase di stampa laser che utilizzeranno uno di questi tracciati non dovranno chiedere una nuova autorizzazione, né dovranno fare alcuna comunicazione all'Inail; gli Utenti che per la prima volta chiedono l'autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser e che utilizzano un tracciato pre-autorizzato dovranno limitarsi ad inviare una comunicazione in tal senso ad una Sede dell'Inail, la quale provvederà ad inserire l'informazione in procedura (in tale comunicazione individueranno il nome e il codice di riconoscimento e gli estremi dell'autorizzazione centralizzata rilasciata dall'Inail); gli Utenti che non utilizzeranno i tracciati pre-autorizzati, dovranno recarsi presso le Sedi Inail per ottenere l'autorizzazione, anche se sono già in possesso di autorizzazione alla vidimazione in fase di stampa laser del libro paga. Di regola non è possibile tenere sezioni distinte del Libro Unico, tuttavia, in caso di esigenze specifiche tipizzate che potranno essere unicamente la pluralità di sedi e le diverse categorie di lavoratori, il soggetto dovrà comunicare alla DPL in cui ha sede legale o operativa che effettua, con la medesima numerazione, la tenuta del libro unico in più sezioni distinte. DOVE (Luogo di tenuta) Il luogo di tenuta e conservazione del Libro Unico non è più, come in passato, il "luogo in cui si esegue il lavoro", ma alternativamente: la sede legale dell'impresa4; lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato; i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa. Per i gruppi di impresa, la società capogruppo può essere affidataria di tutti gli adempimenti di cui all'art.1 della L. n.12/79 per le società collegate del gruppo, ivi compreso l'affidamento della tenuta del Libro Unico del Lavoro. I centri di elaborazione dati non possono in nessun caso essere tenutari del Libro Unico. L’ a f f i d a me n t oa du np r o f e s s i o n i s t aoa du n ’ a s s o c i a z i o n ed ic a t e g o r i ad e l l ’ e l a b o r a z i o n ed e l Li b r oUn i c on o n c o mp o r t aa u t o ma t i c a me n t el ’ a f f i d a me n t od e l l at e n u t a .La ditta, infatti, può decidere di avvalersi del pr of e s s i oni s t aode ls e r v i z i ooc e nt r odia s s i s t e nz ade l l ’ a s s oc i a z i onedic a t e g or i as e nz a tuttavia de l e g a r l oa l l at e nu t ad e l l i br ou ni c o, c hes a r àt e nu t oi ns e dedopol ’ e l a bor a z i oneel a s t a mpaac u r ade l pr of e s s i oni s t aode l l ’ a s s oc i a z i one . È possibile affidare ad un soggetto e s t e r noa l l ’ a z i e nd a : la sola elaborazione del Libro Unico la tenuta del Libro Unico Nel caso in cui al consulente del lavoro sia affidata la tenuta completa del libro unico, l ’ a z i e nd a pot r àl e g i t t i ma me nt e pr oc e de r ear e g i s t r a r el e pr e s e nz e me ns i l ii n modo 4 L’ i mpr es apuòs cegl i er edit ener ei ll i br ouni c oanc hepr essounasededi ver sadal l as edel egal e;ci òchecont aèc hei ldat or edil av or o sia in condizione di poter esibire le scritture e la documentazione senza opporre alcuna eccezione relativa alla sede liberamente prescelta. 8 informale, su qualsiasi supporto cartaceo non vidimato o in ogni altra forma, posto che l ’ obbl i g odit r a s f e r i r eida t ine lc a l e nd a r i opr e s e nz eèa s s ol t oda l l ’ e l a bor a z i onee f f e t t u a t ad a l consulente medesimo. Il Libro Unico può essere tenuto anche da più di un soggetto a condizione che: ciascun soggetto sia autorizzato separatamente alla tenuta; i ls u ppor t o dif or ni t ur aa l l ’ a u t or i t àdiv i g i l a nz as i ape rt u t t iis og g e t t ic a r t a c e oo magnetico, indipendentemente dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da ciascuno; il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le DPL interessate la tenuta separata del libro unico, con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione; la suddivisione rispetti strettamente una logica precisa (i casi previsti sono: per sedi o per categorie di lavoratori) identificata nella comunicazione alla DPL; siano rispettate da ciascun soggetto le modalità e i contenuti di tenuta. Gli elenchi riepilogativi potranno comunque essere prodotti da ciascun tenutario singolo. È possibile la tenuta5 di paghe e presenze da parte di diversi soggetti purché siano rispettate le seguenti condizioni: ciascuno dei soggetti sia autorizzato separatamente alla tenuta; i ls u ppor t o dif or ni t ur aa l l ’ a u t or i t àdiv i g i l a nz as i ape rt u t t iis og g e t t ic a r t a c e oo magnetico, indipendentemente dalle modalità organizzative e dal software utilizzati da ciascuno; il datore di lavoro provveda a comunicare a tutte le DPL interessate, la tenuta separata del Libro Unico, con indicazione dei vari soggetti e dei contenuti di ciascuna sezione; siano rispettati da ciascun soggetto le modalità ed i contenuti della tenuta del Libro Unico. In ogni caso gli elenchi riepilogativi potranno essere prodotti da ciascun tenutario singolo. La tenuta distinta di presenze e retribuzioni non determina, in caso di retribuzione differita, il differimento della data di registrazione del calendario presenze. Nel caso di gestione separata di paghe e presenze occorre rispettare le condizioni sopra evidenziate e, in particolare, che entrambi i soggetti gestiscano la parte del libro unico agli stessi affidata secondo le disposizioni di norma. È venuta meno la necessità di istituire e tenere copie "conformi" del libro obbligatorio. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE A REGIME Obbligato Destinatario Contenuto Termine Soggetto Ingresso o uscita di un nuovo autorizzato alla tenuta del datore di lavoro di cui provvederà Entro trenta Inail a l l er e g i s t r a z i onine l l ’ a mbi t ode l l a Libro Unico a giorni numerazione numerazione unitaria. unitaria Datore di Nominativo del soggetto che DPL Preventivamente lavoro* detiene il libro unico. * Il tenutario del libro unico può effettuare la comunicazione alla DPL al posto del datore di lavoro obbligato, anche mediante una comunicazione riepilogativa per più datori di lavoro, assumendosi ogni responsabilità in merito ai contenuti di detta comunicazione, dovendo pertanto munirsi della documentazione necessaria a comprovare comunque la delega 5 Tenuta ed elaborazione del libro unico non sono concetti coincidenti. 9 ricevuta da ciascun datore di lavoro. L'unificazione delle procedure di comunicazione - tenendo ben distinti i due obblighi - è attivata sul portale Inail. Il termine per adempiere è il 31 gennaio 2009. Saranno in ogni caso ritenute valide le comunicazioni già pervenute direttamente alla DPL territorialmente competente. Numerazione unitaria I consulenti del lavoro, i professioni s t ieg l ia l t r is og g e t t ia bi l i t a t i , a u t or i z z a t ia l l ’ a doz i onedi un sistema di numerazione unitaria del Libro Unico del Lavoro per i datori di lavoro assistiti, devono, preventivamente, ottenere delega scritta da ciascun datore di lavoro assistito, la quale potrà risultare anche dalla lettera di incarico o da altro documento similare. Lag e s t i onede l l anu me r a z i oneu ni t a r i aa v v i e nes ol ope rv i at e l e ma t i c a :at a lf i nel ’ I na i lha predisposto apposita procedura informatica. I soggetti già autorizzati alla numerazione unitaria del preesistente libro paga sono tenuti a c omu ni c a r ea l l ’ I na i l i nv i at e l e ma t i c al ’ e l e nc ode i d a t or i di l a v or oa s s i s t i t i . Contestualmente alla prima richiesta di autorizzazione, da presentarsi in via telematica, i soggetti devono inviare all'Inail, in via telematica, un elenco dei datori di lavoro assistiti, indicandone il codice fiscale. Gli stessi, inoltre, dovranno provvedere a comunicare all'Istituto, sempre in via telematica, e n t r o3 0g i o r n i d a l l ’ e v e n t o : la formalizzazione dell'incarico da parte di un nuovo datore di lavoro; la cessazione dell'incarico nei confronti di uno dei datori di lavoro già comunicati. Gli estremi (numero e data) della nuova autorizzazione nazionale alla numerazione unitaria devono essere riportati sul cedolino del Libro Unico. Un soggetto autorizzato alla numerazione unica non può di regola ottenere più autorizzazioni per tenere distinte numerazioni. È tuttavia possibile, nel solo caso di un soggetto autorizzato che gestisca più sedi distinte in modo autonomo u nada l l ’ a l t r a ,ov v e r o particolari categorie di lavoratori che richiedano modalità di tenuta diversificate, ottenere distinte autorizzazioni ai fini di realizzare diverse ed indipendenti enumerazioni, a condizione che tutte le autorizzazioni siano organicamente collegate, di modo che la perdita de ir e q u i s i t i ,l ar e v oc aol as os pe ns i onede l l ’ a u t or i z z a z i onei nc i dac ont e mpor a ne a me nt es u tutte le altre. Nei casi in cui è consentito ottenere, da parte dei soggetti abilitati, una pluralità di autorizzazioni alla numerazione unitaria, ciascun Libro Unico partirà dal numero 1 e garantirà al suo interno la propria sequenzialità numerica. L’ e s p o s i z i o n ed e l l ep r e s e n z eed e ic e d o l i n ièl i b e r ae può differenziarsi da ditta a ditta assistita. In caso di rettifica o annulla me nt odiu noopi ùc e dol i ni ,a l l ’ i nt e r node lpe r i odidir i f e r i me nt o (entro il 16 del mese successivo), sarà sufficiente procedere alla specifica annotazione con apposito indicatore sulla versione finale e corretta di ciascun cedolino che compone il libro unico. I CED non possono essere titolari di una propria autorizzazione alla numerazione unica, ma possono unicamente eseguire operazioni di calcolo e stampa dei dati retributivi e del calendario delle pr e s e nz ede lLi br oUni c o,u t i l i z z a ndol ’ a u t or i z z a z i onealla numerazione unica rilasciata al professionista o ai professionisti che li assistono, comunicati alla DPL e al consiglio pr ov i nc i a l ede l l ’ or di nedi a ppa r t e ne nz a . 10 Il professionista potrà eventualmente affidare ai CED, secondo procedure ed accordi interni, la conservazione fisica del libro unico di cui sia tenutario, ma sempre sotto la sua esclusiva responsabilità. L'Inail provvede ad una verifica formale delle condizioni di autorizzazione, soprattutto, per quanto attiene alla repressione di eventuali ipotesi di abusivismo. Le sedi Inail, anche su indicazione della Direzione provinciale del lavoro, hanno facoltà di sospendere o revocare le autorizzazioni alla numerazione unitaria in tutti i casi in cui la tenuta del Libro Unico del Lavoro da parte del soggetto autorizzato mostri elementi di dolo o di gravi mancanze rispetto alle modalità di regolare gestione dello stesso. Lapr oc e du r ape rl ac omu ni c a z i oned e l l ede l e g hea l l ’ e l a bor a z i onede ll i br ou ni c o( a l l ’ I na i l entro 30 giorni) e per la tenuta del libro unico (DPL preventivamente) sono state unificate e da t t i v a t es u lpor t a l ei nt e r ne tde l l ’ I na i l ,e di lr e l a t i v ot e r mi nei ni z i a l epe ra de mpi e r e a l l ’ obbl i g oès t a t of a t t os l i t t a r ea l3 1g e nna i o2 0 0 9 ,f a t t es a l v ee v e nt u a l ic omu ni c a z i onig i à pervenute. Esibizione Il termine di compilazione del nuovo libro obbligatorio di lavoro comporta che gli ispettori, all'atto dell'accesso ispettivo, potranno richiedere l'esibizione del libro unico aggiornato fino al mese precedente (se l'ispezione avviene dopo il 16 del mese) ovvero fino a due mesi precedenti (se l'ispezione avviene prima del 16 del mese). I funzionari accertatori ordineranno l'esibizione del Libro Unico del Lavoro aggiornato al mese in corso in data successiva al 16 del mese seguente quello di avvio dell'ispezione. La verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro dei lavoratori trovati intenti al lavoro all'atto dell'accesso ispettivo sarà effettuata mediante l'esame delle comunicazioni obbligatorie preventive di instaurazione del rapporto. L'obbligo di esibizione grava, a seconda dei casi, sul datore di lavoro, sul consulente del lavoro o su uno dei professionisti parimenti autorizzati, o ancora sul servizio o centro di assistenza della associazione di categoria. Il datore di lavoro soggetto all'obbligo di istituzione del libro unico del lavoro che lo detenga ne l l as e d el e g a l eèobbl i g a t oa l l ’ e s i bi z i onetempestiva agli organi di vigilanza (e cioè prima che l'ispettore proceda alla redazione del "verbale di primo accesso ispettivo") nel luogo in cui si esegue il lavoro, solo quando si tratta di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica. Qualora l'ispezione del lavoro riguardi attività mobili o itineranti, le cui procedure operative comportino lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso più luoghi di lavoro nell'ambito della stessa giornata o sono caratterizzate dalla mobilità dei lavoratori sul territorio, il personale ispettivo procederà a formulare espressamente la richiesta di esibizione del libro unico del lavoro, in apposito "verbale di primo accesso ispettivo". Deve considerarsi "sede stabile di lavoro"l ’ a r t i c ol a z i ones t a bi l e( epe r t a nt onon mobi l e ) de l l ’ i mpr e s ai nc u i ,pu ri na s s e nz adipe r s ona l epr e t t a me nt ea mmi ni s t r a t i v oedic ompl e t a autonomia amministrativa, sussistano comunque mezzi idonei a garantire la consultazione del libro unico (ad esempio fax, posta elettronica) e personale di coordinamento idoneo ad interloquire con gli organi di vigilanza. 11 Il datore di lavoro può affidare la tenuta del Libro Unico direttamente al consulente del lavoro o ad uno degli altri professionisti contemplati dall'art.1 co.1, della L. n.12/79, con l'onere di comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio il nome, le generalità e l'indirizzo del professionista cui ha conferito l'incarico di tenuta e cura del Libro Unico del Lavoro (e dell'altra documentazione di lavoro). Il consulente del lavoro e gli altri professionisti sono sanzionabili per non aver esibito e portato in visione il libro unico del lavoro, conservato e tenuto presso il proprio studio, solo qualora siano decorsi 15 giorni dalla richiesta espressamente formulata nel "verbale di primo accesso ispettivo", senza opporre un "giustificato motivo" ostativo o impeditivo. I soggetti di cui all'art.1, co.4, della legge 11 gennaio 1979 n.12, vale a dire i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa, possono tenere presso i loro uffici il libro unico del lavoro; i datori di lavoro interessati devono provvedere alla preventiva comunicazione scritta alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, con riferimento alle generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché al luogo dove il libro unico è materialmente reperibile. Anche questi soggetti hanno a disposizione 15 giorni dalla richiesta espressamente formulata nel "verbale di primo accesso ispettivo", salvo un "giustificato motivo" ostativooi mpe di t i v o, pe rl ’ e s i bi z i onede l Li br oUni c o. Conservazione Il soggetto che detiene il Libro Unico (datore di lavoro, ovvero consulente del lavoro, professionisti autorizzati o servizi e centri di assistenza delle associazioni di categoria) ha l'obbligo: di conservare il Libro Unico del Lavoro per la durata di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione o dalla messa in uso; di custodirlo nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 in tema di privacy. Il medesimo termine di conservazione, per la durata di cinque anni dalla ultima registrazione, è esteso ai libri obbligatori in materia di lavoro dismessi in seguito all'entrata in vigore del libro unico ovvero al medesimo libro unico in caso di cambio di sistema o di modalità della tenuta. Appalti I nc a s odia ppa l t oos u ba ppa l t oi lc ommi t t e nt eel ’ a ppa l t a t or e ,pr e v i aa ppos i t ac l a u s ol ane l contratto di appalto o subappalto, potranno richiedere alla controparte (appaltatore e subappaltatore) di fornire, nel rispetto delle prescrizioni relative alla privacy, le scritture a nnot a t ene lLi br oUni c or i f e r i t ea il a v or a t or ii mpe g na t ine l l ’ a ppa l t oone ls u ba ppa l t o,a i fini dei controlli inerenti alla responsabilità solidale. Accertamenti ispettivi Competenti a constatare e contestare gli illeciti amministrativi relativi agli obblighi di istituzione, tenuta, registrazione, esibizione e conservazione del Libro Unico del Lavoro, nonché alla conseguente irrogazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste, sono tutti gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Il Libro Unico del Lavoro può pertanto essere verificato: dagli ispettori delle Direzioni provinciali e regionali del lavoro, dagli Ispettori regionali del lavoro della Sicilia e dei servizi ispettivi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, dai funzionari ispettivi degli Istituti ed Enti previdenziali ed assicurativi. 12 L'autorità competente a ricevere il rapporto in caso di mancata estinzione delle violazioni mediante pagamento delle sanzioni in misura ridotta, è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Modulistica ispettiva L’ i nt r odu z i onede lLi br oUni c ode lLa v or oel aDi r e t t i v ade lMi ni s t r os u“ S e r v i z ii s pe t t i v ie a t t i v i t àdiv i g i l a nz a ” ,ha nno i nnov a t or a di c a l me nt el ’ a t t i v i t ài s pe t t i v ael emoda l i t àdi e f f e t t u a z i onede g l ia c c e r t a me nt i ,de t e r mi na ndol ’ oppor t u ni t àdie l a bor a r eu namodu l i s t i c a s e mpl i f i c a t a ,u ni c ae du ni t a r i a ,c heg a r a nt i s c al ’ u ni f or mi t às i ane ic ont e nu t is i ane l l av e s t e grafica, da redigere nel cors ode l l ’ a t t i v i t àdiv i g i l a nz adapa r t ede lpe r s ona l ei s pe t t i v ode l Mi ni s t e r ode l La v or o, de l l ’ I npsede l l ’ I na i l . I npa r t i c ol a r e , i nu ov i modu l i s onoi s e g u e nt i : verbale di primo accesso, verbale interlocutorio, verbale di contestazione finale degli illeciti, v e r ba l edi s os pe ns i onede l l ’ a t t i v i t ài mpr e ndi t or i a l e . Tali nuovi modelli di verbali, prima della definitiva adozione, saranno utilizzati in via sperimentale al fine di valutarne eventuali correzioni, implementazioni o miglioramenti. In ogni caso, il verbale di primo accesso ispettivo è rilasciato al datore di lavoro ispezionato ne l l ape r s onaf i s i c a me nt epr e s e nt ea l l ’ i s pe z i one . Ne l l ’ i pot e s ii nc u ii lLi br oUni c os i at e nu t o e s t e r na me nt ea l l ’ a z i e nd a( c ons u l e nt eo a s s oc i a z i one ) ,s a r àc u r ade lda t or edil a v or o, e s pr e s s a me nt eac i òdi f f i da t o,a v v i s a r ei lc ons u l e nt eol ’ a s s oc i a z i oned ic a t e g or i ac u ii ll i br o unico è affidato. Indirizzi per gli organi di vigilanza LaDi r e z i oneg e ne r a l epe rl ’ At t i v i t àI s pe t t i v ade l Mi ni s t e r ode l La v or o, hai nv i t a t og l i or g a ni di v i g i l a nz ane l l ’ e s pl e t a me nt ode g l ia c c e r t a me nt ii nma t e r i adit e nu t ade l l adoc u me nt a z i one obbligatoria, ad adottare provvedimenti sanzionatori nei soli casi in cui riscontrino comportamenti di natura dolosa e fraudolenta palesemente diretti ad eludere la normativa; q u a l or ae me r g a nos i t u a z i onidii r r e g ol a r i t àne l l at e nu t ade ll i br ou ni c oc onne s s ea l l ’ u t i l i z z o delle nuove modalità informatiche, invece, il personale ispettivo è invitato, fino al 16 giugno 2009, a tener conto delle oggettive difficoltà legate alle nuove procedure operative c hei nc i donoa nc hes u l l ac onc r e t ae s i g i bi l i t àd e l l ’ a s s ol v i me nt ode i r e l a t i v i obbl i g hi . Alba, 02.02.2009 13