Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
D AL LIBRO MATRICOLA AL
LIBRO UNICO DEL LAVORO
di Renzo La Costa
per Centro Studi Ancl
ottobre 2008
Fonti normative
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133;
decreto ministeriale 09 luglio 2008
legge 06 agosto 2008, n. 133 di conversione del DL 112/2008
nota Ministero del Lavoro nr. 9009 del 02.07.2008
Circolare MinLavoro nr. 20/2008 nr 011469.21-08-2008
Nota INAIL 4 settembre 2008 – libro unico lavoratori agricoli
Inps Circolare numero 85 del 12.9.2008
IlIlDecreto
Decreto legge
Legge112/2008
122/2008
Punto di partenza è l’abrogazione - ad opera dell’art. 39, comma
10, del D.L. n. 112/2008 - delle norme che prevedevano
l’istituzione e la tenuta di una serie di libri obbligatori in materia
di lavoro e precisamente :
• g li a rtico li 2 0 , 2 1, 2 5 e 2 6 d e l D .P .R . 3 0 g iu g n o 19 6 5 , n .
112 4 , ch e g o v e rn a v a n o i lib ri m a trico la e p a g a d e lle
a z ie n d e so g g e tte a ll’a ssicu ra z io n e In a il;
• l’a rtico lo 13 4 d e l R .D . 2 8 a g o sto 19 2 4 , n . 14 2 2 , ch e
im p o n e v a l’istitu z io n e d e i lib ri m a trico la e p a g a p e r le
a z ie n d e so g g e tte a ll’In p s;
• l’a rtico lo 4 2 d e lla le g g e 3 0 a p rile 19 6 9 , n . 15 3 , ch e
sta b iliv a g li o b b lig h i d i co n se rv a z io n e d e i lib ri d i
m a trico la e p a ga ;
• l’a rtico lo 9 q u a te r, co m m a 1, d e l D .L . 1º o tto b re 19 9 6 ,
n . 5 10 c o n v e rtito , c o n m o d ific a z io n i, d a lla le g g e 2 8
n o v e m b re 19 9 6 , n . 6 0 8 , ch e o b b lig a v a i d a to ri d i la v o ro
a g rico li a d istitu ire e te n e re il re g istro d ’im p re sa ;
• l’a rtico lo 7 d e lla le g g e 9 n o v e m b re 19 5 5 , n . 112 2 , ch e
p re v e d e v a l’istitu z io n e d e i lib ri m a trico la e p a g a p e r le
a z ie n d e g io rn a listich e ;
• g li a rtico li 3 9 e 4 1 d e l D .P .R . 3 0 m a g g io 19 5 5 , n . 7 9 7 ch e
p re v e d e v a n o p a rtico la ri re g istra z io n i su i lib ri d i
m a trico la e p a ga in m a te ria d i a sse g n i fa m ilia ri;
• il co m m a 117 8 d e ll’a rtico lo 1 d e lla le g g e 2 7 d ic e m b re
2 0 0 6 , n . 2 9 6 ch e sa n z io n a v a p e sa n tem e n te (cd .
‘‘su p e rsa n z io n e’’) la m a n ca ta istitu z io n e e l’o m e ssa
e sib iz io n e d e i lib ri d i m a trico la e p a g a .
Sono state poi appositamente modificate - ad opera
degli articoli 39, comma 9 e 40, commi 1-3 del D.L. n.
112/2008 - alcune norme per unificare gli
adempimenti nel solo libro unico del lavoro:
• le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n.
877 che prevedevano l’obbligo di istituzione e
tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del
libretto personale di controllo;
• l’articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234
che imponeva la tenuta di un apposito registro
per l’orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle
imprese di autotrasporto;
• l’articolo 4 bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181,
come inserito dall’articolo 6 del D.Lgs. 19
dicembre 2002, n. 297, relativo alla dichiarazione
di assunzione da consegnare al lavoratore, che
faceva precedentemente riferimento ai dati
registrati sul libro matricola;
• l’articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che
prevedeva l’obbligo di tenuta sul luogo di lavoro
di copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al
consulente del lavoro.
Soggetti obbligati
Soggetti obbligati alla tenuta del libro unico del lavoro:
• la generalità dei datori di lavoro privati - di qualsiasi
settore
• i datori di lavoro agricoli
• i datori di lavoro dello spettacolo
• i datori di lavoro dell’autotrasporto e quelli marittimi
con la sola eccezione (ieri come oggi) dei datori di lavoro
domestico, ai quali gli obblighi documentali non
vengono richiesti per la particolarità del rapporto lavorativo
instaurato
Iscrizione nel libro unico del lavoro
• lavoratori subordinati;
• collaboratori coordinati e continuativi;
• associati in partecipazione con apporto lavorativo
(anche se misto, capitale e lavoro).
Rispetto al passato, dunque, non essendo legato il libro
unico del lavoro alla posizione assicurativa ovvero alla forma
previdenziale aziendale, non sono più oggetto di
registrazione le prestazioni lavorative e i dati riguardanti
le seguenti figure :
• collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari;
• coadiuvanti delle imprese commerciali;
• soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in
forma societaria.
Il libro unico nelle società cooperative
(…)
Dalle prime
indicazioni
Ministeriali si
poteva interpretare
che la generalità
dei soci di
cooperative (anche
lavoratori) fossero
esclusi dalla
iscrizione sul libro
unico.
Così ovviamente
non è, come da
precisazioni
successivamente
intervenute
Il libro unico nelle società cooperative
Legge 142/2001 Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa)
3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente
all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma
subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi
sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici
rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la
posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.
La precisazione è
contenuta nella
successiva circolare
ministeriale.
L’obbligo di
iscrizione dei soci
lavoratori di
cooperative nel libro
unico del lavoro non
è connesso alla
semplice qualità di
socio dell’associato,
bensì alla
instaurazione con la
cooperativa di uno
dei rapporti di
lavoro indicati dalla
norma (subordinato,
co.co.pro,
associazione in
partecipazione) La
precisazione
appare
perfettamente
coerente con il
dettato normativo
speciale, di cui
all’art. 1 della L.
142/2001.
Il libro unico nelle società cooperative
L’esclusione dell’iscrizione in tale libro è unicamente applicabile ad eventuali soci preposti
a sovrintendere al lavoro del personale della cooperativa (socio e non socio), non
necessariamente tenuti – per tale compito – ad instaurare un rapporto di lavoro.
Il previgente art. 23 del T.U. n. 1124/65 prevedeva per tali soggetti (preposti a
sovrintendere il lavoro altrui con svolgimento di opere manuali e non manuali) l’obbligo di
iscrizione nel libro matricola e paga con conseguente denuncia all’INAIL e com unicazione
della relativa (eventuale) retribuzione.
Il fatto di essere iscritto nel libro matricola, non im plicava infatti per il lavoratore
l’assunzione con rapporto di lavoro dipendente, salvo che l’attività espletata non fosse
svolta con le modalità proprie della subordinazione (orario di lavoro, mansioni preordinate,
sottoposizione a potere direttivo, etc).
La scritturazione a libro matricola rispondeva invece alla esigenza di tutela del preposto
stesso che sovrintendendo ai lavori altrui, era comunque soggetto al rischio infortunistico.
Il libro unico nelle società cooperative
A l f in e d i c o o rd in a r e q u in d i l’e s o n e r o d e lla is c r iz io n e d e l s o c io p r e p o s to a s o v r in t e n d e re n e l
lib r o u n ic o – o v e n o n s o g g e t t o a c o m u n ic a z io n e p re v e n t iv a d i a s s u n z io n e - il D L 1 1 2 h a
p ro v v e d u t o a m o d if ic a re il c it a t o a rt 2 3 d e l T . U . p o n e n d o l’o b b lig o p e r il d a to re d i la v o r o
( o v v e r o , la c o o p e ra tiv a ) d i e ff e tt u a re u n ic a m e n t e la c o m u n ic a z io n e t e le m a t ic a a ll’Is t it u t o
a s s ic u r a t o r e a i f in i d e lla tu te la a n t in f o r t u n is tic a .
N e c o n s e g u e , d u n q u e , c h e n o n r ie n tr a n o n e l n o v e r o d e i d a to r i
d i la v o r o o b b lig a t i a lla t e n u t a d e l lib r o u n ic o d e l la v o r o :
• le s o c i e t à c o o p e r a t i v e d i p r o d u z i o n e e la v o r o e d o g n i a lt r o
t i p o d i s o c i e t à , a n c h e d i f a t t o , p e r i l la v o r o m a n u a le e n o n
m a n u a le d e i r i s p e t t iv i s o c i ( m e n t r e s a r a n n o o b b li g a t e a
is t i t u ir e il lib r o p e r i d ip e n d e n t i , i c o lla b o r a t o r i e g li
a s s o c i a t i in p a r t e c i p a z i o n e c o n a p p o r t o d i l a v o r o a lla
m e d e s i m a s t r e g u a d e lla g e n e r a li t à d e i d a t o r i d i la v o r o ) ;
• l’i m p r e s a f a m i li a r e p e r il la v o r o , c o n o s e n z a r e t r i b u z i o n e ,
d e l c o n i u g e , d e i f i g li e d e g li a lt r i p a r e n t i e a f f i n i, c h e
n e ll’i m p r e s a p r e s t i n o a t t iv i t à m a n u a le o n o n m a n u a le
( s a lv o c h e n o n s i a n o d i p e n d e n t i , c o lla b o r a t o r i o a s s o c i a t i
i n p a r t e c i p a z i o n e c o n a p p o r t o la v o r a t i v o ) ;
• i t i t o la r i d i a z ie n d e i n d i v i d u a li a r t i g i a n e c h e n o n o c c u p a n o
la v o r a t o r i
d ip e n d e n ti,
c o lla b o r a t o r i
o
a s s o c ia t i
in
p a r t e c i p a z i o n e , m a o p e r a n o c o l s o lo la v o r o d e l t i t o la r e o
a v v a le n d o s i
e s c lu s iv a m e n t e
di
soci
o
f a m i li a r i
c o a d iu v a n ti;
• le s o c ie t a ` ( d i p e r s o n e e d i c a p i t a li ) e le d i t t e i n d i v i d u a li
d e l c o m m e r c i o ( t e r z i a r io ) c h e n o n o c c u p a n o d i p e n d e n t i ,
c o lla b o r a t o r i c o o r d i n a t i e
c o n t in u a t i v i a
p ro g e tto ,
a s s o c i a t i in p a r t e c i p a z i o n e o s i m i li , m a o p e r a n o s o lo c o l
la v o r o d e l t i t o la r e o d e i s o c i la v o r a t o r i .
• I n o lt r e , n o n d e v o n o t e n e r e il li b r o u n i c o d e l la v o r o le
p u b b lic h e a m m i n i s t r a z i o n i, le q u a li p r o v v e d o n o a lle
p r e s c r i t t e r e g i s t r a z i o n i m e d ia n t e i f o g li o c e d o l i n i o r u o li
Unicità o pluralità del libro unico ?
articolo 39, comma 1
«il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro
domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono
iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e
continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo».
L’uso appropriato dell’articolo determinativo ‘‘il’ toglie di
mezzo qualsiasi dubbio circa le questioni insorte per lungo
tempo e risollevate nel recente passato (a fronte delle
‘‘supersanzioni’’ introdotte dalla Finanziaria 2007 e ora
abrogate dal D.L. n. 112/2008) riguardo alla unicità o pluralità
dei libri obbligatori di lavoro:
il nuovo libro unico del lavoro obbliga il datore di
lavoro ad istituire e tenere un solo libro unico ,anche
in presenza di più posizioni assicurative in ambito aziendale o
di più sedi di lavoro distaccate, pure se stabili ed organizzate.
Il luogo di tenuta e conservazione del libro unico
il libro unico non dovrà più essere tenuto nel ‘‘ luogo in cui si
esegue il lavoro ’’ (come era nel regime normativo previsto
dall’abrogato articolo 21 del D.P.R. n. 1124/1965), ma
piuttosto potrà essere collocato e tenuto, alternativamente:
• presso la sede legale dell’impresa;
• presso lo studio del consulente del lavoro o di altro
professionista abilitato (articolo 5, comma 1, della legge n.
12/1979);
• presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di
categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole
imprese, anche in forma cooperativa (articolo 1, comma 4,
della legge n. 12/1979 e articolo 39, comma 6, del D.L. n.
112/2008)
Scompare, quindi, qualsiasi inutile ragionamento o
seconda
del soggetto
deputato alla tenuta
del libro unico, di copie
disquisizione A in
ordine
all’esistenza
necessaria
vengono diversificati obblighi e sanzioni come si vedrà in seguito
‘‘conformi’’ del libro obbligatorio di lavoro che è uno ed uno
soltanto.
Sanzioni
La sanzione am m inistrativa per la violazione dell’obbligo
di istituzione e tenuta del libro di m atricola, infatti, è ora
stabilita dall’articolo 39, com m a 6, del D.L. n. 112/2008
nell’im porto da 500 a 2.500 euro.
La condotta illecita specificam ente sanzionata riguarda le
ipotesi in cui il datore di lavoro:
• risulti del tutto sprovvisto del libro unico del lavoro;
• abbia m esso in uso un libro unico del lavoro senza
rispettare uno dei sistem i di tenuta del previsti dal decreto
m inisteriale di cui al com m a 4 dell’art 39 del dl 112.
.
Q uanto alla diffida obbligatoria (di cui all’articolo 13 del D .L.
23 aprile 2004, n. 124) l’istituto torna ad essere pienam ente
applicabile, trattandosi di inosservanza sanabile,
Per l’effetto il datore di lavoro che ottem peri tem pestivam ente
e com piutam ente all’ordine di istituzione e tenuta del libro
unico del lavoro im partito dall’ispettore del lavoro o
previdenziale si troverà am m esso a pagare la sanzione
pecuniaria m inim a pari a euro 500.
-
Tenuta ed esibizione del libro unico
1° ipotesi:
datore di lavoro che NON ha delegato alcun professionista alla tenuta del
libro e lo detiene presso la sede legale
obbligo di immediata esibizione agli organi di vigilanza
Tenuta ed esibizione del libro unico
2° ipotesi:
datore di lavoro che ha delegato il professionista alla tenuta del libro
e non lo detiene presso la sede legale
Comunicazione preventiva alla DPL competente per territorio con
indicazione delle generalità del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico,
nonchè il luogo ove sono reperibili i documenti.
obbligo di esibizione entro i 15 giorni dalla richiesta del personale di vigilanza
Tenuta ed esibizione del libro unico
2° ipotesi:
datore di lavoro che ha delegato il professionista alla tenuta del libro
e non lo detiene presso la sede legale
(… )
Dal tenore delle
istruzioni
ministeriali,
appare evidente
l’obbligo per il
datore di lavoro
che ha delegato il
professionista, ad
esibire comunque
– all’atto
dell’accesso
ispettivo – copia
delle
comunicazioni
obbligatorie di
assunzione. Di
tale delicato
aspetto, non sono
seguite ad oggi
ulteriori
precisazioni. Si
ritiene,
comunque, che la
predetta
interpretazione
sia – allo stato –
la più aderente
alle istruzioni
ministeriali.
2° ipotesi:
datore di lavoro che ha delegato il professionista alla tenuta del libro
e non lo detiene presso la sede legale
Esibizione comunicazione obbligatorie
Non prevista dalla legge
Quale sanzione in caso di omessa esibizione ?
Stessa sanzione della omessa esibizione del libro unico ?
Se sì, sulla base di quale analogia di legge ?
Nell’incertezza della predetta
disposizione recata nella
circolare ministeriale, emergono
legittimi i descritti quesiti.
E’ sulla base di questi che è
sicuramente necessaria una
definitiva precisazione da parte
Ministeriale ( già formalmente
sollecitata dalla Segreteria
Nazionale ANCL) che
contribuirebbe al
perfezionamento della nuova
procedura in occasione del
corrente periodo transitorio.
02/10/2008 Manovra d'estate
Il libro unico del lavoro detta le nuove regole
A conferma delle perplessità
prima manifestate, si riporta
lo stralcio dell’articolo
pubblicato su Fisco Oggi
dell’Agenzia delle Entrate del
2.10.2008.
Cambiano le attività ispettive e di vigilanza poste in essere dagli organi preposti
Per effetto della "manovra d'estate", che ha dato vita al "libro unico del lavoro" (con la contestuale eliminazione dell'obbligo di istituzione
e tenuta dei libri paga e matricola, nonchè di altri libri obbligatori), sono decisamente mutate le attività ispettive e di vigilanza in materia
di lavoro poste in essere dagli organi preposti, tra cui rientra anche l'agenzia delle Entrate. Sul punto è già, peraltro, intervenuto il
ministero del Lavoro che, con la circolare n. 20 del 21 agosto scorso, ha fornito le prime istruzioni operative.
Finalità
A seguito dell'intervento normativo, per assumere un lavoratore basterà:
•
•
•
inviare la preventiva comunicazione di assunzione telematica attraverso il portale www.lavoro.gov
consegnare al lavoratore il contratto individuale di lavoro o copia della comunicazione di assunzione telematica
istituire e tenere il Libro unico del lavoro.
Avendo le relative registrazioni una tempistica diversa rispetto ai termini previsti per il libro paga e matricola, il libro unico del lavoro
non rappresenta uno strumento attraverso il quale gli organi di vigilanza accertano la presenza o meno di lavoro sommerso. La sua
finalità è, difatti, principalmente quella di permettere la verifica del rispetto del Ccnl applicato e l'adempimento di tutti gli obblighi
previdenziali e fiscali da parte del datore di lavoro.
Luogo di tenuta
Il libro deve essere tenuto e conservato alternativamente presso:
•
•
•
la sede legale dell'impresa
i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati)
i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria.
La novità di rilievo rispetto al passato è l'eliminazione dell'obbligo di istituire e tenere "copie conformi" del libro obbligatorio presso
l'azienda, qualora quest'ultima affidi a un professionista o a una associazione di categoria la tenuta del libro unico. In tale ultimo caso,
però, permane in capo al datore di lavoro l'obbligo della preventiva comunicazione alla direzione provinciale del Lavoro delle generalità
del soggetto al quale è stata affidata la tenuta del libro unico.
I datori di lavoro, pertanto, qualora ne affidino la tenuta all'esterno, dovranno prontamente esibire agli organi ispettivi la copia
della comunicazione alla direzione provinciale del Lavoro.
(…)
Come può evincersi, anche
l’Agenzia delle Entrate (
quale organo di vigilanza
anche preposto alla vigilanza
in materia di lavoro)
interpreta norma e
disposizioni intervenute nel
senso della immediata
esibizione delle
comunicazioni obbligatorie
per quei datori di lavoro che
hanno delegato il
professionista alla tenuta del
libro unico.
T e n u t a e d e s ib iz io n e d e l lib r o u n ic o
2 ° ip o te s i:
d a to r e d i la vo r o c h e h a d e le g a to il p ro fe s s io n is ta a lla te n u ta d e l lib ro
e n o n lo d e tie ne p re s s o la s e d e le g a le
A g e n z ia E n tr a te ?
G u a r d ia d i F in a n z a ?
A u s l?
La circolare
Ministeriale nr.
20/2008 pur
usando la
medesima
terminologia della
norma ( “organi di
vigilanza” ) per
individuare le
autorità cui va
esibito il libro
unico, provvede a
fare poi una
elencazione di
personale
ispettivo, dal
quale sembra
esclusa l’Agenzia
delle Entrate, la
Guardia di
Finanza e la Ausl.
E’ opportuno
precisare in
merito che la
platea degli
organi di
vigilanza stabilita
dal Dl 112 non
opera alcuna
distinzione. Il libro
unico pertanto
andrà esibito a
tutti gli organi di
vigilanza che ne
fanno richiesta
Obbligo di esibizione del libro unico
Datore di lavoro /Sanzioni
Tardiva o omessa esibizione
• La sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’articolo
39, comma 6, del D.L. n. 112/2008, e` fissata nell’importo da
200 a 2000 euro.
• L’inosservanza non e` ammessa alla procedura di diffida
obbligatoria (articolo 13 del D.L. n. 124/ 2004), trattandosi
di condotta commissiva e, perciò, materialmente
insanabile, in quanto l’interesse protetto dalla norma consiste
nell’esibizione del libro unico all’organo di vigilanza secondo i
tempi e i modi dallo stesso espressamente stabiliti e vi e`,
quindi, un impossibile recupero del bene giuridico tutelato dal
legislatore
Obbligo di esibizione del libro unico
Consulente del Lavoro o professionista
Sanzioni
Il nuovo comma 2 dell’articolo 5,legge 12/79 dispone che: «Il
consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all’articolo 1,
comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15
giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la
documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione
pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro.
In caso di recidiva della violazione e` data informazione tempestiva
al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza
del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari».
Ne deriva, dunque, che il consulente del lavoro e gli altri
professionisti sono punibili per non aver esibito e portato in visione
il libro unico del lavoro, conservato e tenuto presso il proprio studio,
solo qualora siano decorsi 15 giorni e non possano opporre un
‘‘ giustificato motivo ’’ ostativo o impeditivo.
I contenuti
Le registrazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi
dell’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 112/2008 sono
obbligatorie non soltanto per la generalità dei lavoratori
dipendenti (con contratto standard o che coniuga una
qualsiasi forma di flessibilità), ma anche per:
• collaborazione coordinata e continuativa;
• collaborazione coordinata e continuativa a
progetto;
• collaborazione coordinata e continuativa
occasionale (cd. ‘‘mini-co.co.co.’’);
• associazione in partecipazione con apporto di
lavoro.
Per ciascun lavoratore il cui rapporto di lavoro sia
riconducibile ad una delle tipologie contrattuali menzionate,
dunque, devono essere indicati:
• il nome e cognome;
• il codice fiscale;
• la qualifica e il livello di inquadramento
contrattuale ( nel caso in cui ricorrono)
• la retribuzione base;
• l’anzianità di servizio;
• le relative posizioni assicurative e previdenziali.
In o ltre, g iu ste le p re visio n i d el seco n d o co m m a d e l m e d esim o
a rtico lo 3 9 , n e l lib ro u n ico d e l la vo ro d e ve e ssere e ffe ttu a ta
p re cisa m en te q u a lsia si an n o tazio n e ch e sia rife rita a d azio n i in
d a n a ro o in n a tu ra co rrisp o ste o ge stite d a l d a to re d i la vo ro .
S o n o co m p re se, d u n q u e , n e lle re gistra zio n i o b b liga to rie :
• le so m m e a tito lo d i rim b o rso sp ese;
• le tra tten u te a q u a lsia si tito lo e ffettu a te ;
• le d e tra zio n i fisca li;
• i d a ti re la tivi ag li a sseg n i p e r il n u cleo fa m iliare ;
• le p restazio n i ricevu te d a e n ti e istitu ti p re vid e n zia li.
L e re gistra zio n i d e lle so m m e e ro g a te a tito lo d i p re m io o p er
p re stazio n i d i la vo ro stra o rd in a rio , le q u a li d e vo n o esse re
in d ica te sp e cifica ta m en te .
Il lib ro u n ico d e l la vo ro , in o ltre , d e ve co n ten e re il ca le n d ario
d elle p re sen ze.
P er i la vo ra to ri d ip e n d en ti d o vra n n o risu lta re re g istra te, p er
o gn i gio rn o d ei sin g o li m esi d i riferim e n to :
• il n u m e ro d elle o re d i la vo ro e ffettu a te ;
• l’in d ica zio n e d e lle o re d i stra o rd in a rio ;
• le e ven tu a li a sse n ze d a l la vo ro , a n ch e n o n retrib u ite ;
• le fe rie ;
• i rip o si.
C o n rife rim e n to a i la vo ra to ri ch e so n o re trib u iti in m isu ra
fissa o a g io rn ata in te ra o co n rig u a rd o a p e rio d i
su p e rio ri d e ve e sse re an n o ta ta so lta n to la g io rn a ta d i p resen za
a l la vo ro .
Lavoro a domicilio
Per quanto concerne il lavoro a domicilio, le modifiche
apportate alla legge n. 877/1973 dall’articolo 39, comma 9, del
D.L. n. 112/2008, comportano che nel libro unico del lavoro
dovranno essere riportati, con riferimento a ciascun lavorante
a domicilio, anche i seguenti dati:
•
•
•
•
le date e le ore di consegna del lavoro;
le date e le ore di riconsegna del lavoro;
la descrizione del lavoro eseguito;
la specificazione della quantità e della qualità del lavoro
eseguito.
IN T E R P E L L O N
. 1 9 /2 0 0 8
R o m a , 1 6 g iu g n o 2 0 0 8 P r o t. 2 5 /I /0 0 0 7 8 2 1
O g g e t t o : a r t . 9 , D .L g s . n . 1 2 4 / 2 0 0 4 – c o n t r a t t o d i la v o r o a t e m p o p a r z ia le – c o m p a t ib ilit à c o n
u n r a p p o r to d i la v o r o a d o m ic ilio .
L egge
. n . 8 77/19 73,
8 5 8 / 1 9 8 0 a rt. 8 e 10 .
com e
m o d ific a ta
d a lla
L.
n.
A r t. 8 : s ta b ilis c e c h e la r e tr ib u z io n e d e l la v o r a to r e a d o m ic ilio d e b b a e s s e r e a
c o ttim o p ie n o , d a c a lc o la r s i s u lla b a s e d e lle r e la tiv e ta r iffe r is u lta n ti d a i c o n tr a tti
c o lle ttiv i d i c a te g o r ia .
A r t 1 0 in v e c e , d is p o n e le m o d a lità a ttr a v e r s o le q u a li e ffe ttu a r e u n c o n tr o llo s u lla
q u a n tità d i la v o r o s v o lto , p r e v e d e n d o c h e il la v o r a to r e a d o m ic ilio s ia m u n ito d i
u n lib r e tto d i c o n t r o llo n e l q u a le a n n o t a r e , c o n s o tto s c r iz io n e s ia d a p a r te d e l
c o m m it t e n t e c h e d e l la v o r a t o r e , la d a t a e l’o r a d i c o n s e g n a d e l la v o r o , c o n
l’in d ic a z io n e d e lla m is u r a d e lla r e t r ib u z io n e e d e g li e le m e n t i d i c u i s i c o m p o n e ,
n o n c h é d i e v e n tu a li a n tic ip a z io n i c o r r is p o s te .
“ C o o r d in a n d o le d u e n o r m e s o p r a d e s c r it t e , in lin e a g e n e r a le , la t ip o lo g ia d i
la v o r o in e s a m e p o tr e b b e s e m b r a r e d iffic ilm e n te c o m p a tib ile c o n il c o n tr o llo
s u lla d u r a ta d e lla p r e s ta z io n e , tu tta v ia r is u lta p o s s ib ile r is c o n tr a r e u n o r a r io d i
la v o r o p r e s u m ib ilm e n t e p a r i a l t e m p o p ie n o , q u a lo r a il q u a n t it a t iv o d i la v o r o
a f f id a t o d a ll’im p r e n d it o r e a l p r e s t a t o r e , s e c o n d o c a n o n i d i r a g io n e v o le z z a , d e b b a
e s s e r e e s e g u ito in u n te m p o p a r i a d u n a p r e s ta z io n e c o n tin u a tiv a a te m p o
p ie n o .”
“ A lla lu c e d i q u a n t o s o p r a s e m b r a p o s s ib ile s o s te n e r e c h e q u a lo r a la q u a n tit à d i
la v o r o d e d o tta n e l c o n tr a tto d i la v o r o a d o m ic ilio s ia ta le d a n o n r ic h ie d e r e u n
te m p o p a r i a l n o r m a le o r a r io d i la v o r o , lo s te s s o n o n a p p a r e in c o m p a tib ile c o n
a ltr o r a p p o r to d i la v o r o p a r t t im e .”
In materia di
lavoro a
domicilio, è
opportuno
evidenziare che
il Ministero del
Lavoro, con la
risposta ad
interpello a
fianco riportata
per stralcio, si è
pronunciato
favorevolmente
alla ipotesi di
assunzione
lavoratore a
domicilio con
orario
part time
M o d a li t à d i t e n u t a
D E C R E T O M I N I S T E R I A L E 9 l u g l io 2 0 0 8 a r t. 1
O b b l ig o in fa s e d i s ta m p a d i a tt rib u i re a c ia s c u n
f o g li o
una
n u m e r a z io n e
s e q u e n z i a le , c o n s e r v a n d o e v e n t u a li f o g li d e t e ri o ra t i o
a n n u ll a ti
la t e n u ta e la c o n s e rv a z io n e d e l li b r o u n ic o
d e l la v o r o p u ò e s s e re
e ff e tt u a ta m e d i a n t e l a u t ili z z a z i o n e d i u n o d e i s e g u e n ti s is t e m i:
a ) a e l a b o ra z i o n e e s ta m p a m e c c a n o g r a fic a s u fo g l i m o b ili a c i c lo
c o n ti n u o , c o n n u m e ra z io n e d i o g n i p a g i n a e v i d im a z i o n e p r im a d e l la
m e s s a i n u s o p r e s s o l 'In a i l o , i n a lt e rn a ti v a , c o n n u m e r a z io n e e
v id im a z io n e
e ff e tt u a ta ,
dai
s o g g e tt i a p p o s i ta m e n t e
a u t o riz z a t i
d a ll 'In a il , in s e d e d i s ta m p a d e l m o d u lo c o n tin u o ;
b) a
s tam p a
las e r,
con
a u to r iz z a z io n e
p r e v e n t iv a ,
da
p a r te
d e ll 'In a il , a lla s ta m p a e g e n e ra z io n e d e l la n u m e r a z io n e a u t o m a ti c a ;
c ) s u s u p p o rt i m a g n e ti c i , s u i q u a li o g n i s in g o l a s c rit tu r a c o s ti tu is c a
d o c u m e n t o in f o rm a ti c o e s i a c o ll e g a ta a ll e re g i s tr a z io n i i n p r e c e d e n z a
e f fe tt u a t e , o a d e la b o r a z io n e a u to m a t ic a d e i d a t i, g a r a n te n d o o lt re la
c o n s u lt a b ili tà , in o g n i m o m e n t o , a n c h e la in a lt e ra b i lit à e la in t e g ri tà
d e i d a ti, n o n c h è la s e q u e n z ia l it à c ro n o l o g ic a
d e ll e
o p e r a z io n i
e s e g u it e , n e l ri s p e t t o d e l le re g o l e t e c n ic h e d i c u i a ll'a r t. 7 1 d e l d e c r e to
le g i s la t iv o 7 m a rz o 2 0 0 5 , n . 8 2 ; ta li s is te m i s o n o s o tt r a t ti a d o b b li g h i
di
v id i m a z io n e e d a u t o riz z a z io n e ,
p r e v ia a p p o s it a c o m u n ic a z io n e
s c ri tt a , a n c h e a m e z z o f a x o e - m a i l, a l la d ir e z io n e p r o v i n c ia le d e l
la v o r o c o m p e t e n te p e r te r r ito r io ,
p r im a
d e lla
m essa
in u s o , c o n
in d i c a z io n e d e tt a g l ia t a d e l le c a r a t te r is t ic h e te c n ic h e d e l s i s t e m a
a d o t ta t o .
Come può evincersi
dalle modalità di
tenuta del libro
unico stabilite dal
Decreto Ministeriale
9/7/2008 non vi è
alcuna possibilità di
tenere il libro in
modalità manuale.
Le registrazioni
Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 art. 1
Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di
assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una
causale precisamente identificata e inequivoca.
In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto
che cura la tenuta del libro unico del
lavoro rende
immediatamente disponibile, al momento della esibizione
dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena
comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni
effettuate.
Dati non richiesti dalla legge
per i lavoratori subordinati:
– numero d’ordine progressivo ( o matricola);
– data di assunzione;
– tipologia contrattuale (tempo determinato, intermittente, parttime, job sharing ecc., con indicazione delle successive
eventuali trasformazioni);
– data di cessazione del rapporto di lavoro.
Dall’elencazione di dati
obbligatori imposti dalla
legge da riportare nel
libro unico , ne
consegue, per
esclusione, che non
vengono più richiesti i
seguenti elementi ( prima
obbligatori nel libro
matricola)
Dati non richiesti dalla legge
per gli associati in partecipazione:
– numero d’ordine progressivo;
– data di costituzione del rapporto associativo;
– tipologia contrattuale (estremi del contratto, percentuale di
partecipazione);
– data di cessazione del rapporto.
Dall’elencazione di dati
obbligatori imposti dalla
legge da riportare nel
libro unico , ne
consegue, per
esclusione, che non
vengono più richiesti i
seguenti elementi ( prima
obbligatori nel libro
matricola)
Dati non richiesti dalla legge
Dall’elencazione di dati
obbligatori imposti dalla
legge da riportare nel
libro unico , ne
consegue, per
esclusione, che non
vengono più richiesti i
seguenti elementi ( prima
obbligatori nel libro
matricola)
per i collaboratori coordinati e continuativi, per i minicollaboratori, e per i lavoratori a progetto:
– numero d’ordine progressivo;
– data di costituzione del rapporto di lavoro;
– tipologia contrattuale ed estremi del contratto (data di stipula e
compenso pattuito);
– data di cessazione del rapporto di lavoro.
Si tratta, tuttavia, di elementi che già` formano oggetto della comunicazione
obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro mediante il modello
ministeriale ‘‘UnificatoLav’’ di cui al D.I. 30 ottobre 2007
Con riguardo alla
utilizzazione di
lavoratori somministrati,
la circolare ministeriale
nr. 20/2008 impone
determinate scritture sul
libro unico ad opera del
soggetto utilizzatore.
Va osservato che tale
adempimento non è
richiesto dalla legge (
art. 39 del Dl 112 ) ma
unicamente introdotto
con la predetta
circolare.
Perplessità emergono in
ordine alla sanzione
comminabile in caso di
omissione, che non
sarebbe supportata
dalla prescrizione di
legge.
A d e m p i m e n to n o n p r e v i s to d a ll a L e g g e
A r t. 39 D L 1 1 2 /2 0 0 8
A d e m p im e n t i d i n a tu r a fo r m a l e
n e ll a g e s t i o n e d e i r a p p o rt i d i la v o r o
1 . I l d a t o re d i la vo r o p ri va t o , c o n la s o l a e s c lu s io n e d e l d a to r e d i la v o r o
d o m e s ti c o, de v e i s ti tu i re e te n e r e il li b ro u n i c o d e l l a vo r o n e l q u a l e s o n o
i s c ri tt i t u tt i i la v o r a to r i s u b o r d in a ti , i c o ll ab o r a t or i c o o r di n a ti e c o nt in u a t iv i
e
g li a s s o c ia ti in p a rt e c ip a z io n e
co n a p p o rt o la v o ra t iv o . P e r c i a sc u n
l a v or a t o re d e v o n o e s s e re in d i c a ti i l n o m e e c o g n o m e , il c o d i c e fis c a l e
e , o ve r ic o r ra n o , la q u a li fic a e il li ve l lo , l a re t rib u z i on e b a s e , l 'a n z i a n ità
d i s e r vi z io , n o n c h è l e r e la t iv e p o s iz i o n i a s s i c u ra t iv e .
Obblighi di registrazione - i limiti temporali
le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, ai sensi dell’articolo 39,
comma 3, del D.L. n. 112/2008, con riferimento ai dati di cui ai commi 1 e 2, devono
avvenire
per ciascun mese di riferimento
entro il giorno 16 del mese successivo
Obblighi di registrazione - i limiti temporali
Esempi
Ipotesi 1)
ispezione intervenuta entro il giorno 15 del mese di ottobre
Andrà esibito il libro unico contenente gli aggiornamenti
registrati a tutto il 16 del mese precedente ( 16 settembre)
che riguardano il periodo di paga di agosto
Ipotesi 2)
Ispezione intervenuta dal giorno 16 del mese di ottobre in poi
(sino alla fine del mese)
Andrà esibito il libro unico contenente le registrazioni
effettuate entro il 16 di ottobre che riguardano il
periodo di paga di settembre
V iolazion e d ei lim iti tem p orali
La sanzione pecuniaria am m inistrativa, di cui all’articolo 39,
com m a 7, del D .L. n. 112/2008, è anche in questo caso
differenziata in ragione della gravità della condotta, in base al
num ero dei lavoratori interessati:
• fino a dieci lavoratori (9) l’im porto della sanzione va da
100 a 600 euro;
• da undici lavoratori in su la sanzione va da 150 a 1500
euro.
Q uanto alla diffida obbligatoria
l’istituto è pienam ente
applicabile in tutti i casi di tardiva registrazione, nella form a
della cd. ‘‘ diffida ora per allora ’’, trattandosi di inosservanza
sanabile, in quanto le registrazioni, seppure in ritardo, sono
state m aterialm ente poi effettuate sul libro unico del lavoro e
l’interesse previsto dalla norm a è stato recuperato.
Per l’effetto il datore di lavoro si troverà am m esso a pagare la
sanzione pecuniaria m inim a pari a euro 100, fino a dieci
lavoratori, e a euro 150 , se la violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori.
-
Errori di compilazione
L’ articolo 39, comma 7, del decreto in esame, presuppone la
sanzionabilità soltanto nelle ipotesi di sostanziale incidenza
della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori:
‘‘salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o
infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che
determina
differenti
trattamenti
retributivi,
previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria
amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si
riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a
3000 euro’’.
Oggetto della condotta antidoverosa, pertanto, sono soltanto le
omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano
un disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e
assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto di
lavoro: si tratta di due distinte ipotesi di violazione, una di tipo
omissivo (i dati non sono stati registrati), una di tipo
commissivo (i dati sono registrati in modo non
corrispondente al vero).
Omissioni sanabili
Quanto alla diffida obbligatoria (di cui all’articolo 13 del D.L.
n. 124/2004) l’istituto è pienamente applicabile nei casi di
omissione, trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le
registrazioni omesse sono materialmente realizzabili.
Per l’effetto il datore di lavoro che ottemperi tempestivamente
e compiutamente all’ordine di registrazione dei dati omessi nel
libro unico del lavoro impartito dall’ispettore del lavoro o
previdenziale si troverà ammesso a pagare la sanzione
pecuniaria minima pari a euro 150, fino a dieci lavoratori, e a
euro 500, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori.
Infedele registrazione
Trattasi di condotta di tipo commissivo che lede l’interesse
protetto dalla norma e non più recuperabile, secondo
quanto illustrato dalla Circolare del Ministero del lavoro 23
marzo 2006, n. 9.
La violazione, peraltro, rientra nel regime generale della
‘‘conciliazione amministrativa’’ di cui all’articolo 16 della
legge n. 689/1981, per cui il trasgressore si troverà ammesso
al pagamento in misura ridotta di euro 300 nell’ipotesi base,
e di euro 1000 in quella più grave (il doppio della misura
minima della sanzione edittalmente prevista).
Obbligo di esibizione
le associazioni di categoria
• articolo 39, comma 6, del D.L. n. 112/2008: ‘‘I soggetti di cui
all’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che,
senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici
giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la
documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione
amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della
violazione la sanzione varia da Euro 500 a 3000’’.
L’istituto della diffida obbligatoria (articolo 13 del D.L. n.
124/2004) non può trovare applicazione, trattandosi di
condotta commissiva, materialmente insanabile, ove la
violazione è commessa dal consulente del lavoro, dal
professionista o dalle associazioni di categoria .
M a x is a n z io n e
•
F o n ti
A r t . 3 c o m m a 3 d e l D L 2 2 fe b b r a io 2 0 0 2 n r . 1 2 c o n v e r t it o in L e g g e
d a l l’a r t . 1 d e lla L . 2 3 a p r ile 2 0 0 2 , n r .7 3
S o s t it u i t o d a
A r t . 3 6 b is c o m m a 7 le t t a ) d e l D L 4 lu g lio 2 0 0 6 , n r . 2 2 3 c o n v e r tit o
c o n m o d if ic a z io n i c o n le g g e 4 a g o s t o 2 0 0 6 , n r . 2 4 8 .
S a n z io n e A m m in is tr a t iv a
“ L a v o r a t o r i n o n r is u lt a n t i d a lle s c r it t u r e o d a a lt r a d o c u m e n t a z io n e ,
c o m u n q u e n o n n o ti a lla P u b b lic a A m m in is t r a z io n e “
D a 1 . 5 0 0 e u r o a 1 2 . 0 0 0 e u r o p e r c ia s c u n la v o r a t o r e , m a g g io r a t a d i
e u r o 1 5 0 , 0 0 p e r c ia s c u n a g io r n a t a e f f e tt iv a d i l a v o r o
M a x is a n z io n e
C IR C O L A R E M IN L A V O R O N R . 2 0 / 2 0 0 8
T r a tta s i q u in d i d i c o n d iz io n i
C U M U L A T IV E
e non
A L T E R N A T IV E
In materia di maxi
sanzione,
l’utilizzazione della
congiunzione “e”
invece che la “o”
utilizzata dal
Ministero del Lavoro
nella circolare
indicata, porta a
concludere che per
l’applicazione della
medesima devono
concorrere tutte le
cause elencate e
non una sola di
esse
OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO ALL’ATTO DELLA
ASSUNZIONE
Art. 40 del Dl 112/2009
2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,
come
inserito
dall'articolo 6
del
decreto legislativo 19
dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2.
All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro,
i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare
ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione
del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella
legge
28 novembre
1996, n. 608, e successive
modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di
cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro
consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa,
copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche
tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio
1997, n. 152. (…)
Sanzioni
Circolare MinLavoro 20/2008
Trova applicazione la diffida obbligatoria ( art. 13 Dlgs 124&2004) in
considerazione della sanabilità dell’adempimento.
Qualora il datore di lavoro che non abbia omesso di consegnare
tempestivamente la dichiarazione o non l’abbia consegnata affatto
vi provveda a seguito di diffida è ammesso al pagamento del
minimo della sanzione apri ad euro 250,00.
Periodo transitorio
Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 art. 7
Regime transitorio e disposizioni finali
1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008
i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi
di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le
disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare
tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del
registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i
lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.
IN A IL - N o ta 1 0 s e tte m b re 2 0 0 8 , n . 7 0 9 5
L i b ro u n ic o d e l la v o ro - V id im a z io n e .
A L LA S ED E IN A IL D I _ _ _ __ __ _ __ _ __ _
V ia __ _ __ _ __ __ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _
C .A .P . _ _ __ _ C ittà _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ __ _ __
R I C H I ES T A D I A U T O R IZ Z A ZIO N E A L LA VID I M A Z IO N E C O N ST A M P A
L A S ER
D E N O M IN A Z IO N E /R A G IO N E S O C IA L E
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _
A S SO C IA Z IO N E D A T O R IA L E /SO G G E T T O A BIL IT A T O A I S E N S I D EL L A L E G G E N . 1 2 /7 9
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _
C O D IC E F IS C A L E /PA R T IT A I.V .A .
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _
V ia , n.
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _
C .A .P ., C o m un e , P ro v .
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _
R i c h ied e l ’a uto ri z z az i on e a lla v id im az i on e i n fa s e d i s tam pa la s e r de l L ib ro u n ic o de l la v o ro .
S i a lle g a:
| _ | fac -s im ile de l L ib ro u n ic o de l la v o ro c on il lo go IN A IL
DA TA
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __
T IM B R O E F IR M A
_ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __
IN A IL - N o t a 1 0 s e t t e m b r e 2 0 0 8 , n . 7 0 9 5
L i b ro u n ic o d e l la v o r o - V id im a z io n e .
S ed e di _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _
C o d ic e S e d e _ _ __ _ _ __ _ _ _
D a t a A u t o r iz z a z io n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
N ° a u to ri z z a z i o n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _
V ia _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _
C . A . P . _ _ _ _ _ _ C itt à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
A u t o riz z a z i o n e a ll a v id i m a z io n e in fa s e d i s t a m p a la s e r d e l L ib ro u n ic o d e l
l a v o ro .
I n ri fe ri m e n t o a ll a ric h i e s t a p re s e n t a t a in d a t a _ _ _ _ _ _ . , s i a u to ri z z a la
v id i m a z io n e i n fa s e d i st a m p a la s e r d e l L ib ro u n ic o d e l l a v o ro .
S i c o m u n i c a , a l rig u a rd o , c h e l a p re s e n t e a u t o riz z a z io n e è s u b o r d in a ta a l
ri s p e t to d e l le s e g u e n ti c o n d iz i o n i:
- la st a m p a d e l t ra cc i a to d e v e e s s e re co n fo r m e a l f a c -s im i le a u to r iz z a to ;
- il p ro g ra m m a d i e la b o ra z io n e d e ve p r e v e d e r e l a d a t a e l ’o ra d i s ta m p a d i
o g n i f o g l io ;
- s u o g n i f o g l io d e v o n o , in o lt re , e s s e re r ip o rta t i i l n u m e r o d i a u to ri z z a z i o n e
a tt ri b u i to , la d a ta d i a u to riz z a z i o n e , il c o d i c e d e ll a S e d e I N A I L c h e h a
ri la s c i a t o l ’a u to riz z a z io n e e d i l n u m e ro p ro g re s s i vo d e l la p a g in a
L’obbligo di conservazione – tanto per il vecchio libro matricola quanto per il nuovo libro unico del lavoro, fissato nei cinque anni
successivi all’ultima registrazione. Va evidenziato che per registrazione non è da intendersi necessariamente l’ultima annotazione di
assunzione, bensì anche l’ultima variazione apportata all’ultimo rapporto di lavoro iscritto ( ad esempio: variazione da full time a part
time dell’ultima assunzione annotata con rapporto di lavoro in corso all’atto dell’esaurimento del libro da conservare)
Obbligo di conservazione
Circolare MinLavoro 20/2008
C o m e s a r à il lib r o u n ic o d e l la v o r o
S u lla b a se d e lle in d ic a zio n i re c a te n e l d e c re to , il lib ro u n ic o d e l la v o ro p o trà
e ss e re c o s ì c o m p o s to :
S e zio n e 1
– m e se d i rife rim e n to : il p e rio d o d i p a g a a l q u a le s i rife ris ce
– il c o d ic e d e ll’a z ie n d a e q u e llo d e lla s e d e (s e p re v is ti)
– le p o s iz io n i a ss icu ra tiv e e p re v id e n z ia li d e ll’a z ie n d a
– il n o m e e il c o g n o m e d e l la v o ra to re ,
– il n u m e ro p ro g re s s iv o (a ss e g n a to d a l s is te m a o m a n u a le p e r m e ri fin i d i
e la b o ra zio n e d e l lib ro u n ic o )
– d a ta e lu o g o d i n a s c ita d e l la v o ra to re
– il c o d ic e fis c a le d e l la v o ra to re
– il c o m u n e d i re s id e n za
– la d a ta d i a s s u n zio n e
– il c o n tra tto c o lle ttiv o n a z io n a le d i la v o ro a p p lic a to (n e i ca s i in c u i ric o rre )
– la q u a lific a e il liv e llo d i in q u a d ra m e n to c o n tra ttu a le (n e i c a s i in c u i
ric o rro n o ).
V a e v id e n z ia to c o m e l’a rt. 3 9 , c o m m a 1, d e l D .L . n . 112 / 2 0 0 8 ric h ie d e , a i fin i
d e lla le g ittim ità d e l lib ro u n ic o d e l
la v o ro s o lta n to i s e g u e n ti d a ti:
- il n o m e e c o g n o m e
- il c o d ic e fis c a le
- e , o v e ric o rra n o , la q u a lific a e il liv e llo .
G li a ltri, c h e q u i v e n g o n o rip o rta ti p e r c o m o d ità (fa c o lta tiv i) o p e r e v e n tu a le
ris o lu z io n e d e l p ro g ra m m a in fo rm a tic o
Nella Sezione 2, vengono valorizzati tutti i dati che oggi già` appartengono al
prospetto paga e in particolare:
– la retribuzione base,
– l’anzianità di servizio,
– le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di
lavoro con relativa descrizione e puntuale valutazione
economica,
– le trattenute a qualsiasi titolo effettuate,
– le detrazioni fiscali,
– i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare,
– le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali,
– le somme a titolo di rimborso spese,
– le somme erogate a titolo di premio,
– le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario.
Tutti i dati qui segnalati sono resi obbligatori dall’art. 39, comma 2,
del D.L. n. 112/2008.
Sempre obbligatori, in caso di lavoro a domicilio, i dati che devono
essere inseriti nei riquadri della penultima riga della Sezione 2.
Per effetto delle modifiche apportate alla legge n. 877/1973
dall’articolo 39, comma 9, del D.L. n. 112/2008, nel libro unico del
lavoro devono essere riportati, con riferimento a ciascun lavorante a
domicilio, i seguenti elementi:
–
–
–
–
le date e le ore di consegna del lavoro,
le date e le ore di riconsegna del lavoro,
la descrizione del lavoro eseguito,
la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito.
L a S ezione 3 del lib ro u n ico del lavoro n el m odello qu i p rop osto a m ero scopo
esp ositivo con tiene il calen d ario d elle p resen ze, che con sen te d i eviden ziare
specificam en te, per ogn i giorn o, il n u m ero di ore d i lavoro effettu ate dal
lavoratore sub ordin ato, con l’in dicazion e delle ore di straord in ario, m a anch e
d elle even tu ali ore lavorate in tu rn o o in n ottu rn o, d elle assenze d al lavoro,
an ch e n on retrib uite, con sp ecificazion e della cau sale, com p rese le ferie e i
rip osi.
A n ch e qu esta sezion e del lib ro u n ico, p eraltro, va com p ilata u n icam en te en tro il
16 d el m ese su ccessivo a qu ello al qu ale si riferiscon o le prestazion i (e n o n p iù
q u o tid ia n a m en te co m e e ra p er il lib ro p re se n ze ), m en tre nelle ip otesi in
cu i al lavoratore ven ga corrisp osta u na retrib u zion e fissa o a giorn ata in tera o a
p eriod i sup eriori sarà an n otata soltan to la giorn ata d i p resen za al lavoro.
A n ch e qu esti d ati son o ob b ligatori, giusto qu an to p revisto esp ressam en te
d all’art. 3 9, com m a 2, del D .L . n. 112/20 0 8 .
Ipotesi di
libro unico
del lavoro
(fonte:
“Diritto e
Pratica del
Lavoro” n.
28/2008,
Inserto,
pagg. XVIIIXIX)
PRIMA MESSA IN USO
DEL LIBRO UNICO
31.12.2008
Scadenza periodo transitorio
01.01.2009
Entrano pienamente in vigore le norme
sul Libro Unico del Lavoro e relativo
impianto sanzionatorio
16.02.2009
Primo obbligo di esibizione
DATA NELLA QUALE COINCIDE
L’OBBLIGO DI ISTITUZIONE
CON L’OBBLIGO DI
REGISTRAZIONE
Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
D AL LIBRO MATRICOLA AL
LIBRO UNICO DEL LAVORO
di Renzo La Costa
per Centro Studi Ancl
ottobre 2008
fine
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