Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro D AL LIBRO MATRICOLA AL LIBRO UNICO DEL LAVORO di Renzo La Costa per Centro Studi Ancl ottobre 2008 Fonti normative decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n. 133; decreto ministeriale 09 luglio 2008 legge 06 agosto 2008, n. 133 di conversione del DL 112/2008 nota Ministero del Lavoro nr. 9009 del 02.07.2008 Circolare MinLavoro nr. 20/2008 nr 011469.21-08-2008 Nota INAIL 4 settembre 2008 – libro unico lavoratori agricoli Inps Circolare numero 85 del 12.9.2008 IlIlDecreto Decreto legge Legge112/2008 122/2008 Punto di partenza è l’abrogazione - ad opera dell’art. 39, comma 10, del D.L. n. 112/2008 - delle norme che prevedevano l’istituzione e la tenuta di una serie di libri obbligatori in materia di lavoro e precisamente : • g li a rtico li 2 0 , 2 1, 2 5 e 2 6 d e l D .P .R . 3 0 g iu g n o 19 6 5 , n . 112 4 , ch e g o v e rn a v a n o i lib ri m a trico la e p a g a d e lle a z ie n d e so g g e tte a ll’a ssicu ra z io n e In a il; • l’a rtico lo 13 4 d e l R .D . 2 8 a g o sto 19 2 4 , n . 14 2 2 , ch e im p o n e v a l’istitu z io n e d e i lib ri m a trico la e p a g a p e r le a z ie n d e so g g e tte a ll’In p s; • l’a rtico lo 4 2 d e lla le g g e 3 0 a p rile 19 6 9 , n . 15 3 , ch e sta b iliv a g li o b b lig h i d i co n se rv a z io n e d e i lib ri d i m a trico la e p a ga ; • l’a rtico lo 9 q u a te r, co m m a 1, d e l D .L . 1º o tto b re 19 9 6 , n . 5 10 c o n v e rtito , c o n m o d ific a z io n i, d a lla le g g e 2 8 n o v e m b re 19 9 6 , n . 6 0 8 , ch e o b b lig a v a i d a to ri d i la v o ro a g rico li a d istitu ire e te n e re il re g istro d ’im p re sa ; • l’a rtico lo 7 d e lla le g g e 9 n o v e m b re 19 5 5 , n . 112 2 , ch e p re v e d e v a l’istitu z io n e d e i lib ri m a trico la e p a g a p e r le a z ie n d e g io rn a listich e ; • g li a rtico li 3 9 e 4 1 d e l D .P .R . 3 0 m a g g io 19 5 5 , n . 7 9 7 ch e p re v e d e v a n o p a rtico la ri re g istra z io n i su i lib ri d i m a trico la e p a ga in m a te ria d i a sse g n i fa m ilia ri; • il co m m a 117 8 d e ll’a rtico lo 1 d e lla le g g e 2 7 d ic e m b re 2 0 0 6 , n . 2 9 6 ch e sa n z io n a v a p e sa n tem e n te (cd . ‘‘su p e rsa n z io n e’’) la m a n ca ta istitu z io n e e l’o m e ssa e sib iz io n e d e i lib ri d i m a trico la e p a g a . Sono state poi appositamente modificate - ad opera degli articoli 39, comma 9 e 40, commi 1-3 del D.L. n. 112/2008 - alcune norme per unificare gli adempimenti nel solo libro unico del lavoro: • le disposizioni della legge 18 dicembre 1973, n. 877 che prevedevano l’obbligo di istituzione e tenuta del registro dei lavoranti a domicilio e del libretto personale di controllo; • l’articolo 8 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 234 che imponeva la tenuta di un apposito registro per l’orario di lavoro dei lavoratori mobili nelle imprese di autotrasporto; • l’articolo 4 bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall’articolo 6 del D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, relativo alla dichiarazione di assunzione da consegnare al lavoratore, che faceva precedentemente riferimento ai dati registrati sul libro matricola; • l’articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che prevedeva l’obbligo di tenuta sul luogo di lavoro di copia dei libri obbligatori di lavoro affidati al consulente del lavoro. Soggetti obbligati Soggetti obbligati alla tenuta del libro unico del lavoro: • la generalità dei datori di lavoro privati - di qualsiasi settore • i datori di lavoro agricoli • i datori di lavoro dello spettacolo • i datori di lavoro dell’autotrasporto e quelli marittimi con la sola eccezione (ieri come oggi) dei datori di lavoro domestico, ai quali gli obblighi documentali non vengono richiesti per la particolarità del rapporto lavorativo instaurato Iscrizione nel libro unico del lavoro • lavoratori subordinati; • collaboratori coordinati e continuativi; • associati in partecipazione con apporto lavorativo (anche se misto, capitale e lavoro). Rispetto al passato, dunque, non essendo legato il libro unico del lavoro alla posizione assicurativa ovvero alla forma previdenziale aziendale, non sono più oggetto di registrazione le prestazioni lavorative e i dati riguardanti le seguenti figure : • collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari; • coadiuvanti delle imprese commerciali; • soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria. Il libro unico nelle società cooperative (…) Dalle prime indicazioni Ministeriali si poteva interpretare che la generalità dei soci di cooperative (anche lavoratori) fossero esclusi dalla iscrizione sul libro unico. Così ovviamente non è, come da precisazioni successivamente intervenute Il libro unico nelle società cooperative Legge 142/2001 Art. 1. (Soci lavoratori di cooperativa) 3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. La precisazione è contenuta nella successiva circolare ministeriale. L’obbligo di iscrizione dei soci lavoratori di cooperative nel libro unico del lavoro non è connesso alla semplice qualità di socio dell’associato, bensì alla instaurazione con la cooperativa di uno dei rapporti di lavoro indicati dalla norma (subordinato, co.co.pro, associazione in partecipazione) La precisazione appare perfettamente coerente con il dettato normativo speciale, di cui all’art. 1 della L. 142/2001. Il libro unico nelle società cooperative L’esclusione dell’iscrizione in tale libro è unicamente applicabile ad eventuali soci preposti a sovrintendere al lavoro del personale della cooperativa (socio e non socio), non necessariamente tenuti – per tale compito – ad instaurare un rapporto di lavoro. Il previgente art. 23 del T.U. n. 1124/65 prevedeva per tali soggetti (preposti a sovrintendere il lavoro altrui con svolgimento di opere manuali e non manuali) l’obbligo di iscrizione nel libro matricola e paga con conseguente denuncia all’INAIL e com unicazione della relativa (eventuale) retribuzione. Il fatto di essere iscritto nel libro matricola, non im plicava infatti per il lavoratore l’assunzione con rapporto di lavoro dipendente, salvo che l’attività espletata non fosse svolta con le modalità proprie della subordinazione (orario di lavoro, mansioni preordinate, sottoposizione a potere direttivo, etc). La scritturazione a libro matricola rispondeva invece alla esigenza di tutela del preposto stesso che sovrintendendo ai lavori altrui, era comunque soggetto al rischio infortunistico. Il libro unico nelle società cooperative A l f in e d i c o o rd in a r e q u in d i l’e s o n e r o d e lla is c r iz io n e d e l s o c io p r e p o s to a s o v r in t e n d e re n e l lib r o u n ic o – o v e n o n s o g g e t t o a c o m u n ic a z io n e p re v e n t iv a d i a s s u n z io n e - il D L 1 1 2 h a p ro v v e d u t o a m o d if ic a re il c it a t o a rt 2 3 d e l T . U . p o n e n d o l’o b b lig o p e r il d a to re d i la v o r o ( o v v e r o , la c o o p e ra tiv a ) d i e ff e tt u a re u n ic a m e n t e la c o m u n ic a z io n e t e le m a t ic a a ll’Is t it u t o a s s ic u r a t o r e a i f in i d e lla tu te la a n t in f o r t u n is tic a . N e c o n s e g u e , d u n q u e , c h e n o n r ie n tr a n o n e l n o v e r o d e i d a to r i d i la v o r o o b b lig a t i a lla t e n u t a d e l lib r o u n ic o d e l la v o r o : • le s o c i e t à c o o p e r a t i v e d i p r o d u z i o n e e la v o r o e d o g n i a lt r o t i p o d i s o c i e t à , a n c h e d i f a t t o , p e r i l la v o r o m a n u a le e n o n m a n u a le d e i r i s p e t t iv i s o c i ( m e n t r e s a r a n n o o b b li g a t e a is t i t u ir e il lib r o p e r i d ip e n d e n t i , i c o lla b o r a t o r i e g li a s s o c i a t i in p a r t e c i p a z i o n e c o n a p p o r t o d i l a v o r o a lla m e d e s i m a s t r e g u a d e lla g e n e r a li t à d e i d a t o r i d i la v o r o ) ; • l’i m p r e s a f a m i li a r e p e r il la v o r o , c o n o s e n z a r e t r i b u z i o n e , d e l c o n i u g e , d e i f i g li e d e g li a lt r i p a r e n t i e a f f i n i, c h e n e ll’i m p r e s a p r e s t i n o a t t iv i t à m a n u a le o n o n m a n u a le ( s a lv o c h e n o n s i a n o d i p e n d e n t i , c o lla b o r a t o r i o a s s o c i a t i i n p a r t e c i p a z i o n e c o n a p p o r t o la v o r a t i v o ) ; • i t i t o la r i d i a z ie n d e i n d i v i d u a li a r t i g i a n e c h e n o n o c c u p a n o la v o r a t o r i d ip e n d e n ti, c o lla b o r a t o r i o a s s o c ia t i in p a r t e c i p a z i o n e , m a o p e r a n o c o l s o lo la v o r o d e l t i t o la r e o a v v a le n d o s i e s c lu s iv a m e n t e di soci o f a m i li a r i c o a d iu v a n ti; • le s o c ie t a ` ( d i p e r s o n e e d i c a p i t a li ) e le d i t t e i n d i v i d u a li d e l c o m m e r c i o ( t e r z i a r io ) c h e n o n o c c u p a n o d i p e n d e n t i , c o lla b o r a t o r i c o o r d i n a t i e c o n t in u a t i v i a p ro g e tto , a s s o c i a t i in p a r t e c i p a z i o n e o s i m i li , m a o p e r a n o s o lo c o l la v o r o d e l t i t o la r e o d e i s o c i la v o r a t o r i . • I n o lt r e , n o n d e v o n o t e n e r e il li b r o u n i c o d e l la v o r o le p u b b lic h e a m m i n i s t r a z i o n i, le q u a li p r o v v e d o n o a lle p r e s c r i t t e r e g i s t r a z i o n i m e d ia n t e i f o g li o c e d o l i n i o r u o li Unicità o pluralità del libro unico ? articolo 39, comma 1 «il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo». L’uso appropriato dell’articolo determinativo ‘‘il’ toglie di mezzo qualsiasi dubbio circa le questioni insorte per lungo tempo e risollevate nel recente passato (a fronte delle ‘‘supersanzioni’’ introdotte dalla Finanziaria 2007 e ora abrogate dal D.L. n. 112/2008) riguardo alla unicità o pluralità dei libri obbligatori di lavoro: il nuovo libro unico del lavoro obbliga il datore di lavoro ad istituire e tenere un solo libro unico ,anche in presenza di più posizioni assicurative in ambito aziendale o di più sedi di lavoro distaccate, pure se stabili ed organizzate. Il luogo di tenuta e conservazione del libro unico il libro unico non dovrà più essere tenuto nel ‘‘ luogo in cui si esegue il lavoro ’’ (come era nel regime normativo previsto dall’abrogato articolo 21 del D.P.R. n. 1124/1965), ma piuttosto potrà essere collocato e tenuto, alternativamente: • presso la sede legale dell’impresa; • presso lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato (articolo 5, comma 1, della legge n. 12/1979); • presso i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa (articolo 1, comma 4, della legge n. 12/1979 e articolo 39, comma 6, del D.L. n. 112/2008) Scompare, quindi, qualsiasi inutile ragionamento o seconda del soggetto deputato alla tenuta del libro unico, di copie disquisizione A in ordine all’esistenza necessaria vengono diversificati obblighi e sanzioni come si vedrà in seguito ‘‘conformi’’ del libro obbligatorio di lavoro che è uno ed uno soltanto. Sanzioni La sanzione am m inistrativa per la violazione dell’obbligo di istituzione e tenuta del libro di m atricola, infatti, è ora stabilita dall’articolo 39, com m a 6, del D.L. n. 112/2008 nell’im porto da 500 a 2.500 euro. La condotta illecita specificam ente sanzionata riguarda le ipotesi in cui il datore di lavoro: • risulti del tutto sprovvisto del libro unico del lavoro; • abbia m esso in uso un libro unico del lavoro senza rispettare uno dei sistem i di tenuta del previsti dal decreto m inisteriale di cui al com m a 4 dell’art 39 del dl 112. . Q uanto alla diffida obbligatoria (di cui all’articolo 13 del D .L. 23 aprile 2004, n. 124) l’istituto torna ad essere pienam ente applicabile, trattandosi di inosservanza sanabile, Per l’effetto il datore di lavoro che ottem peri tem pestivam ente e com piutam ente all’ordine di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro im partito dall’ispettore del lavoro o previdenziale si troverà am m esso a pagare la sanzione pecuniaria m inim a pari a euro 500. - Tenuta ed esibizione del libro unico 1° ipotesi: datore di lavoro che NON ha delegato alcun professionista alla tenuta del libro e lo detiene presso la sede legale obbligo di immediata esibizione agli organi di vigilanza Tenuta ed esibizione del libro unico 2° ipotesi: datore di lavoro che ha delegato il professionista alla tenuta del libro e non lo detiene presso la sede legale Comunicazione preventiva alla DPL competente per territorio con indicazione delle generalità del soggetto al quale e' stato affidato l'incarico, nonchè il luogo ove sono reperibili i documenti. obbligo di esibizione entro i 15 giorni dalla richiesta del personale di vigilanza Tenuta ed esibizione del libro unico 2° ipotesi: datore di lavoro che ha delegato il professionista alla tenuta del libro e non lo detiene presso la sede legale (… ) Dal tenore delle istruzioni ministeriali, appare evidente l’obbligo per il datore di lavoro che ha delegato il professionista, ad esibire comunque – all’atto dell’accesso ispettivo – copia delle comunicazioni obbligatorie di assunzione. Di tale delicato aspetto, non sono seguite ad oggi ulteriori precisazioni. Si ritiene, comunque, che la predetta interpretazione sia – allo stato – la più aderente alle istruzioni ministeriali. 2° ipotesi: datore di lavoro che ha delegato il professionista alla tenuta del libro e non lo detiene presso la sede legale Esibizione comunicazione obbligatorie Non prevista dalla legge Quale sanzione in caso di omessa esibizione ? Stessa sanzione della omessa esibizione del libro unico ? Se sì, sulla base di quale analogia di legge ? Nell’incertezza della predetta disposizione recata nella circolare ministeriale, emergono legittimi i descritti quesiti. E’ sulla base di questi che è sicuramente necessaria una definitiva precisazione da parte Ministeriale ( già formalmente sollecitata dalla Segreteria Nazionale ANCL) che contribuirebbe al perfezionamento della nuova procedura in occasione del corrente periodo transitorio. 02/10/2008 Manovra d'estate Il libro unico del lavoro detta le nuove regole A conferma delle perplessità prima manifestate, si riporta lo stralcio dell’articolo pubblicato su Fisco Oggi dell’Agenzia delle Entrate del 2.10.2008. Cambiano le attività ispettive e di vigilanza poste in essere dagli organi preposti Per effetto della "manovra d'estate", che ha dato vita al "libro unico del lavoro" (con la contestuale eliminazione dell'obbligo di istituzione e tenuta dei libri paga e matricola, nonchè di altri libri obbligatori), sono decisamente mutate le attività ispettive e di vigilanza in materia di lavoro poste in essere dagli organi preposti, tra cui rientra anche l'agenzia delle Entrate. Sul punto è già, peraltro, intervenuto il ministero del Lavoro che, con la circolare n. 20 del 21 agosto scorso, ha fornito le prime istruzioni operative. Finalità A seguito dell'intervento normativo, per assumere un lavoratore basterà: • • • inviare la preventiva comunicazione di assunzione telematica attraverso il portale www.lavoro.gov consegnare al lavoratore il contratto individuale di lavoro o copia della comunicazione di assunzione telematica istituire e tenere il Libro unico del lavoro. Avendo le relative registrazioni una tempistica diversa rispetto ai termini previsti per il libro paga e matricola, il libro unico del lavoro non rappresenta uno strumento attraverso il quale gli organi di vigilanza accertano la presenza o meno di lavoro sommerso. La sua finalità è, difatti, principalmente quella di permettere la verifica del rispetto del Ccnl applicato e l'adempimento di tutti gli obblighi previdenziali e fiscali da parte del datore di lavoro. Luogo di tenuta Il libro deve essere tenuto e conservato alternativamente presso: • • • la sede legale dell'impresa i consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati) i servizi e i centri di assistenza delle associazioni di categoria. La novità di rilievo rispetto al passato è l'eliminazione dell'obbligo di istituire e tenere "copie conformi" del libro obbligatorio presso l'azienda, qualora quest'ultima affidi a un professionista o a una associazione di categoria la tenuta del libro unico. In tale ultimo caso, però, permane in capo al datore di lavoro l'obbligo della preventiva comunicazione alla direzione provinciale del Lavoro delle generalità del soggetto al quale è stata affidata la tenuta del libro unico. I datori di lavoro, pertanto, qualora ne affidino la tenuta all'esterno, dovranno prontamente esibire agli organi ispettivi la copia della comunicazione alla direzione provinciale del Lavoro. (…) Come può evincersi, anche l’Agenzia delle Entrate ( quale organo di vigilanza anche preposto alla vigilanza in materia di lavoro) interpreta norma e disposizioni intervenute nel senso della immediata esibizione delle comunicazioni obbligatorie per quei datori di lavoro che hanno delegato il professionista alla tenuta del libro unico. T e n u t a e d e s ib iz io n e d e l lib r o u n ic o 2 ° ip o te s i: d a to r e d i la vo r o c h e h a d e le g a to il p ro fe s s io n is ta a lla te n u ta d e l lib ro e n o n lo d e tie ne p re s s o la s e d e le g a le A g e n z ia E n tr a te ? G u a r d ia d i F in a n z a ? A u s l? La circolare Ministeriale nr. 20/2008 pur usando la medesima terminologia della norma ( “organi di vigilanza” ) per individuare le autorità cui va esibito il libro unico, provvede a fare poi una elencazione di personale ispettivo, dal quale sembra esclusa l’Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e la Ausl. E’ opportuno precisare in merito che la platea degli organi di vigilanza stabilita dal Dl 112 non opera alcuna distinzione. Il libro unico pertanto andrà esibito a tutti gli organi di vigilanza che ne fanno richiesta Obbligo di esibizione del libro unico Datore di lavoro /Sanzioni Tardiva o omessa esibizione • La sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’articolo 39, comma 6, del D.L. n. 112/2008, e` fissata nell’importo da 200 a 2000 euro. • L’inosservanza non e` ammessa alla procedura di diffida obbligatoria (articolo 13 del D.L. n. 124/ 2004), trattandosi di condotta commissiva e, perciò, materialmente insanabile, in quanto l’interesse protetto dalla norma consiste nell’esibizione del libro unico all’organo di vigilanza secondo i tempi e i modi dallo stesso espressamente stabiliti e vi e`, quindi, un impossibile recupero del bene giuridico tutelato dal legislatore Obbligo di esibizione del libro unico Consulente del Lavoro o professionista Sanzioni Il nuovo comma 2 dell’articolo 5,legge 12/79 dispone che: «Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all’articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione e` data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell’Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari». Ne deriva, dunque, che il consulente del lavoro e gli altri professionisti sono punibili per non aver esibito e portato in visione il libro unico del lavoro, conservato e tenuto presso il proprio studio, solo qualora siano decorsi 15 giorni e non possano opporre un ‘‘ giustificato motivo ’’ ostativo o impeditivo. I contenuti Le registrazioni sul libro unico del lavoro, ai sensi dell’articolo 39, comma 1, del D.L. n. 112/2008 sono obbligatorie non soltanto per la generalità dei lavoratori dipendenti (con contratto standard o che coniuga una qualsiasi forma di flessibilità), ma anche per: • collaborazione coordinata e continuativa; • collaborazione coordinata e continuativa a progetto; • collaborazione coordinata e continuativa occasionale (cd. ‘‘mini-co.co.co.’’); • associazione in partecipazione con apporto di lavoro. Per ciascun lavoratore il cui rapporto di lavoro sia riconducibile ad una delle tipologie contrattuali menzionate, dunque, devono essere indicati: • il nome e cognome; • il codice fiscale; • la qualifica e il livello di inquadramento contrattuale ( nel caso in cui ricorrono) • la retribuzione base; • l’anzianità di servizio; • le relative posizioni assicurative e previdenziali. In o ltre, g iu ste le p re visio n i d el seco n d o co m m a d e l m e d esim o a rtico lo 3 9 , n e l lib ro u n ico d e l la vo ro d e ve e ssere e ffe ttu a ta p re cisa m en te q u a lsia si an n o tazio n e ch e sia rife rita a d azio n i in d a n a ro o in n a tu ra co rrisp o ste o ge stite d a l d a to re d i la vo ro . S o n o co m p re se, d u n q u e , n e lle re gistra zio n i o b b liga to rie : • le so m m e a tito lo d i rim b o rso sp ese; • le tra tten u te a q u a lsia si tito lo e ffettu a te ; • le d e tra zio n i fisca li; • i d a ti re la tivi ag li a sseg n i p e r il n u cleo fa m iliare ; • le p restazio n i ricevu te d a e n ti e istitu ti p re vid e n zia li. L e re gistra zio n i d e lle so m m e e ro g a te a tito lo d i p re m io o p er p re stazio n i d i la vo ro stra o rd in a rio , le q u a li d e vo n o esse re in d ica te sp e cifica ta m en te . Il lib ro u n ico d e l la vo ro , in o ltre , d e ve co n ten e re il ca le n d ario d elle p re sen ze. P er i la vo ra to ri d ip e n d en ti d o vra n n o risu lta re re g istra te, p er o gn i gio rn o d ei sin g o li m esi d i riferim e n to : • il n u m e ro d elle o re d i la vo ro e ffettu a te ; • l’in d ica zio n e d e lle o re d i stra o rd in a rio ; • le e ven tu a li a sse n ze d a l la vo ro , a n ch e n o n retrib u ite ; • le fe rie ; • i rip o si. C o n rife rim e n to a i la vo ra to ri ch e so n o re trib u iti in m isu ra fissa o a g io rn ata in te ra o co n rig u a rd o a p e rio d i su p e rio ri d e ve e sse re an n o ta ta so lta n to la g io rn a ta d i p resen za a l la vo ro . Lavoro a domicilio Per quanto concerne il lavoro a domicilio, le modifiche apportate alla legge n. 877/1973 dall’articolo 39, comma 9, del D.L. n. 112/2008, comportano che nel libro unico del lavoro dovranno essere riportati, con riferimento a ciascun lavorante a domicilio, anche i seguenti dati: • • • • le date e le ore di consegna del lavoro; le date e le ore di riconsegna del lavoro; la descrizione del lavoro eseguito; la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito. IN T E R P E L L O N . 1 9 /2 0 0 8 R o m a , 1 6 g iu g n o 2 0 0 8 P r o t. 2 5 /I /0 0 0 7 8 2 1 O g g e t t o : a r t . 9 , D .L g s . n . 1 2 4 / 2 0 0 4 – c o n t r a t t o d i la v o r o a t e m p o p a r z ia le – c o m p a t ib ilit à c o n u n r a p p o r to d i la v o r o a d o m ic ilio . L egge . n . 8 77/19 73, 8 5 8 / 1 9 8 0 a rt. 8 e 10 . com e m o d ific a ta d a lla L. n. A r t. 8 : s ta b ilis c e c h e la r e tr ib u z io n e d e l la v o r a to r e a d o m ic ilio d e b b a e s s e r e a c o ttim o p ie n o , d a c a lc o la r s i s u lla b a s e d e lle r e la tiv e ta r iffe r is u lta n ti d a i c o n tr a tti c o lle ttiv i d i c a te g o r ia . A r t 1 0 in v e c e , d is p o n e le m o d a lità a ttr a v e r s o le q u a li e ffe ttu a r e u n c o n tr o llo s u lla q u a n tità d i la v o r o s v o lto , p r e v e d e n d o c h e il la v o r a to r e a d o m ic ilio s ia m u n ito d i u n lib r e tto d i c o n t r o llo n e l q u a le a n n o t a r e , c o n s o tto s c r iz io n e s ia d a p a r te d e l c o m m it t e n t e c h e d e l la v o r a t o r e , la d a t a e l’o r a d i c o n s e g n a d e l la v o r o , c o n l’in d ic a z io n e d e lla m is u r a d e lla r e t r ib u z io n e e d e g li e le m e n t i d i c u i s i c o m p o n e , n o n c h é d i e v e n tu a li a n tic ip a z io n i c o r r is p o s te . “ C o o r d in a n d o le d u e n o r m e s o p r a d e s c r it t e , in lin e a g e n e r a le , la t ip o lo g ia d i la v o r o in e s a m e p o tr e b b e s e m b r a r e d iffic ilm e n te c o m p a tib ile c o n il c o n tr o llo s u lla d u r a ta d e lla p r e s ta z io n e , tu tta v ia r is u lta p o s s ib ile r is c o n tr a r e u n o r a r io d i la v o r o p r e s u m ib ilm e n t e p a r i a l t e m p o p ie n o , q u a lo r a il q u a n t it a t iv o d i la v o r o a f f id a t o d a ll’im p r e n d it o r e a l p r e s t a t o r e , s e c o n d o c a n o n i d i r a g io n e v o le z z a , d e b b a e s s e r e e s e g u ito in u n te m p o p a r i a d u n a p r e s ta z io n e c o n tin u a tiv a a te m p o p ie n o .” “ A lla lu c e d i q u a n t o s o p r a s e m b r a p o s s ib ile s o s te n e r e c h e q u a lo r a la q u a n tit à d i la v o r o d e d o tta n e l c o n tr a tto d i la v o r o a d o m ic ilio s ia ta le d a n o n r ic h ie d e r e u n te m p o p a r i a l n o r m a le o r a r io d i la v o r o , lo s te s s o n o n a p p a r e in c o m p a tib ile c o n a ltr o r a p p o r to d i la v o r o p a r t t im e .” In materia di lavoro a domicilio, è opportuno evidenziare che il Ministero del Lavoro, con la risposta ad interpello a fianco riportata per stralcio, si è pronunciato favorevolmente alla ipotesi di assunzione lavoratore a domicilio con orario part time M o d a li t à d i t e n u t a D E C R E T O M I N I S T E R I A L E 9 l u g l io 2 0 0 8 a r t. 1 O b b l ig o in fa s e d i s ta m p a d i a tt rib u i re a c ia s c u n f o g li o una n u m e r a z io n e s e q u e n z i a le , c o n s e r v a n d o e v e n t u a li f o g li d e t e ri o ra t i o a n n u ll a ti la t e n u ta e la c o n s e rv a z io n e d e l li b r o u n ic o d e l la v o r o p u ò e s s e re e ff e tt u a ta m e d i a n t e l a u t ili z z a z i o n e d i u n o d e i s e g u e n ti s is t e m i: a ) a e l a b o ra z i o n e e s ta m p a m e c c a n o g r a fic a s u fo g l i m o b ili a c i c lo c o n ti n u o , c o n n u m e ra z io n e d i o g n i p a g i n a e v i d im a z i o n e p r im a d e l la m e s s a i n u s o p r e s s o l 'In a i l o , i n a lt e rn a ti v a , c o n n u m e r a z io n e e v id im a z io n e e ff e tt u a ta , dai s o g g e tt i a p p o s i ta m e n t e a u t o riz z a t i d a ll 'In a il , in s e d e d i s ta m p a d e l m o d u lo c o n tin u o ; b) a s tam p a las e r, con a u to r iz z a z io n e p r e v e n t iv a , da p a r te d e ll 'In a il , a lla s ta m p a e g e n e ra z io n e d e l la n u m e r a z io n e a u t o m a ti c a ; c ) s u s u p p o rt i m a g n e ti c i , s u i q u a li o g n i s in g o l a s c rit tu r a c o s ti tu is c a d o c u m e n t o in f o rm a ti c o e s i a c o ll e g a ta a ll e re g i s tr a z io n i i n p r e c e d e n z a e f fe tt u a t e , o a d e la b o r a z io n e a u to m a t ic a d e i d a t i, g a r a n te n d o o lt re la c o n s u lt a b ili tà , in o g n i m o m e n t o , a n c h e la in a lt e ra b i lit à e la in t e g ri tà d e i d a ti, n o n c h è la s e q u e n z ia l it à c ro n o l o g ic a d e ll e o p e r a z io n i e s e g u it e , n e l ri s p e t t o d e l le re g o l e t e c n ic h e d i c u i a ll'a r t. 7 1 d e l d e c r e to le g i s la t iv o 7 m a rz o 2 0 0 5 , n . 8 2 ; ta li s is te m i s o n o s o tt r a t ti a d o b b li g h i di v id i m a z io n e e d a u t o riz z a z io n e , p r e v ia a p p o s it a c o m u n ic a z io n e s c ri tt a , a n c h e a m e z z o f a x o e - m a i l, a l la d ir e z io n e p r o v i n c ia le d e l la v o r o c o m p e t e n te p e r te r r ito r io , p r im a d e lla m essa in u s o , c o n in d i c a z io n e d e tt a g l ia t a d e l le c a r a t te r is t ic h e te c n ic h e d e l s i s t e m a a d o t ta t o . Come può evincersi dalle modalità di tenuta del libro unico stabilite dal Decreto Ministeriale 9/7/2008 non vi è alcuna possibilità di tenere il libro in modalità manuale. Le registrazioni Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 art. 1 Ciascuna annotazione relativa allo stato di presenza o di assenza dei lavoratori deve essere effettuata utilizzando una causale precisamente identificata e inequivoca. In caso di annotazione tramite codici o sigle, il soggetto che cura la tenuta del libro unico del lavoro rende immediatamente disponibile, al momento della esibizione dello stesso, anche la decodificazione utile alla piena comprensione delle annotazioni e delle scritturazioni effettuate. Dati non richiesti dalla legge per i lavoratori subordinati: – numero d’ordine progressivo ( o matricola); – data di assunzione; – tipologia contrattuale (tempo determinato, intermittente, parttime, job sharing ecc., con indicazione delle successive eventuali trasformazioni); – data di cessazione del rapporto di lavoro. Dall’elencazione di dati obbligatori imposti dalla legge da riportare nel libro unico , ne consegue, per esclusione, che non vengono più richiesti i seguenti elementi ( prima obbligatori nel libro matricola) Dati non richiesti dalla legge per gli associati in partecipazione: – numero d’ordine progressivo; – data di costituzione del rapporto associativo; – tipologia contrattuale (estremi del contratto, percentuale di partecipazione); – data di cessazione del rapporto. Dall’elencazione di dati obbligatori imposti dalla legge da riportare nel libro unico , ne consegue, per esclusione, che non vengono più richiesti i seguenti elementi ( prima obbligatori nel libro matricola) Dati non richiesti dalla legge Dall’elencazione di dati obbligatori imposti dalla legge da riportare nel libro unico , ne consegue, per esclusione, che non vengono più richiesti i seguenti elementi ( prima obbligatori nel libro matricola) per i collaboratori coordinati e continuativi, per i minicollaboratori, e per i lavoratori a progetto: – numero d’ordine progressivo; – data di costituzione del rapporto di lavoro; – tipologia contrattuale ed estremi del contratto (data di stipula e compenso pattuito); – data di cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta, tuttavia, di elementi che già` formano oggetto della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro mediante il modello ministeriale ‘‘UnificatoLav’’ di cui al D.I. 30 ottobre 2007 Con riguardo alla utilizzazione di lavoratori somministrati, la circolare ministeriale nr. 20/2008 impone determinate scritture sul libro unico ad opera del soggetto utilizzatore. Va osservato che tale adempimento non è richiesto dalla legge ( art. 39 del Dl 112 ) ma unicamente introdotto con la predetta circolare. Perplessità emergono in ordine alla sanzione comminabile in caso di omissione, che non sarebbe supportata dalla prescrizione di legge. A d e m p i m e n to n o n p r e v i s to d a ll a L e g g e A r t. 39 D L 1 1 2 /2 0 0 8 A d e m p im e n t i d i n a tu r a fo r m a l e n e ll a g e s t i o n e d e i r a p p o rt i d i la v o r o 1 . I l d a t o re d i la vo r o p ri va t o , c o n la s o l a e s c lu s io n e d e l d a to r e d i la v o r o d o m e s ti c o, de v e i s ti tu i re e te n e r e il li b ro u n i c o d e l l a vo r o n e l q u a l e s o n o i s c ri tt i t u tt i i la v o r a to r i s u b o r d in a ti , i c o ll ab o r a t or i c o o r di n a ti e c o nt in u a t iv i e g li a s s o c ia ti in p a rt e c ip a z io n e co n a p p o rt o la v o ra t iv o . P e r c i a sc u n l a v or a t o re d e v o n o e s s e re in d i c a ti i l n o m e e c o g n o m e , il c o d i c e fis c a l e e , o ve r ic o r ra n o , la q u a li fic a e il li ve l lo , l a re t rib u z i on e b a s e , l 'a n z i a n ità d i s e r vi z io , n o n c h è l e r e la t iv e p o s iz i o n i a s s i c u ra t iv e . Obblighi di registrazione - i limiti temporali le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro, ai sensi dell’articolo 39, comma 3, del D.L. n. 112/2008, con riferimento ai dati di cui ai commi 1 e 2, devono avvenire per ciascun mese di riferimento entro il giorno 16 del mese successivo Obblighi di registrazione - i limiti temporali Esempi Ipotesi 1) ispezione intervenuta entro il giorno 15 del mese di ottobre Andrà esibito il libro unico contenente gli aggiornamenti registrati a tutto il 16 del mese precedente ( 16 settembre) che riguardano il periodo di paga di agosto Ipotesi 2) Ispezione intervenuta dal giorno 16 del mese di ottobre in poi (sino alla fine del mese) Andrà esibito il libro unico contenente le registrazioni effettuate entro il 16 di ottobre che riguardano il periodo di paga di settembre V iolazion e d ei lim iti tem p orali La sanzione pecuniaria am m inistrativa, di cui all’articolo 39, com m a 7, del D .L. n. 112/2008, è anche in questo caso differenziata in ragione della gravità della condotta, in base al num ero dei lavoratori interessati: • fino a dieci lavoratori (9) l’im porto della sanzione va da 100 a 600 euro; • da undici lavoratori in su la sanzione va da 150 a 1500 euro. Q uanto alla diffida obbligatoria l’istituto è pienam ente applicabile in tutti i casi di tardiva registrazione, nella form a della cd. ‘‘ diffida ora per allora ’’, trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni, seppure in ritardo, sono state m aterialm ente poi effettuate sul libro unico del lavoro e l’interesse previsto dalla norm a è stato recuperato. Per l’effetto il datore di lavoro si troverà am m esso a pagare la sanzione pecuniaria m inim a pari a euro 100, fino a dieci lavoratori, e a euro 150 , se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori. - Errori di compilazione L’ articolo 39, comma 7, del decreto in esame, presuppone la sanzionabilità soltanto nelle ipotesi di sostanziale incidenza della condotta illecita sui profili di tutela dei lavoratori: ‘‘salvo i casi di errore meramente materiale, l’omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3000 euro’’. Oggetto della condotta antidoverosa, pertanto, sono soltanto le omesse e le infedeli registrazioni che direttamente comportano un disvalore ai fini retributivi, previdenziali (contributivi e assicurativi) o fiscali relativamente al singolo rapporto di lavoro: si tratta di due distinte ipotesi di violazione, una di tipo omissivo (i dati non sono stati registrati), una di tipo commissivo (i dati sono registrati in modo non corrispondente al vero). Omissioni sanabili Quanto alla diffida obbligatoria (di cui all’articolo 13 del D.L. n. 124/2004) l’istituto è pienamente applicabile nei casi di omissione, trattandosi di inosservanza sanabile, in quanto le registrazioni omesse sono materialmente realizzabili. Per l’effetto il datore di lavoro che ottemperi tempestivamente e compiutamente all’ordine di registrazione dei dati omessi nel libro unico del lavoro impartito dall’ispettore del lavoro o previdenziale si troverà ammesso a pagare la sanzione pecuniaria minima pari a euro 150, fino a dieci lavoratori, e a euro 500, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori. Infedele registrazione Trattasi di condotta di tipo commissivo che lede l’interesse protetto dalla norma e non più recuperabile, secondo quanto illustrato dalla Circolare del Ministero del lavoro 23 marzo 2006, n. 9. La violazione, peraltro, rientra nel regime generale della ‘‘conciliazione amministrativa’’ di cui all’articolo 16 della legge n. 689/1981, per cui il trasgressore si troverà ammesso al pagamento in misura ridotta di euro 300 nell’ipotesi base, e di euro 1000 in quella più grave (il doppio della misura minima della sanzione edittalmente prevista). Obbligo di esibizione le associazioni di categoria • articolo 39, comma 6, del D.L. n. 112/2008: ‘‘I soggetti di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979 n. 12 che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da Euro 500 a 3000’’. L’istituto della diffida obbligatoria (articolo 13 del D.L. n. 124/2004) non può trovare applicazione, trattandosi di condotta commissiva, materialmente insanabile, ove la violazione è commessa dal consulente del lavoro, dal professionista o dalle associazioni di categoria . M a x is a n z io n e • F o n ti A r t . 3 c o m m a 3 d e l D L 2 2 fe b b r a io 2 0 0 2 n r . 1 2 c o n v e r t it o in L e g g e d a l l’a r t . 1 d e lla L . 2 3 a p r ile 2 0 0 2 , n r .7 3 S o s t it u i t o d a A r t . 3 6 b is c o m m a 7 le t t a ) d e l D L 4 lu g lio 2 0 0 6 , n r . 2 2 3 c o n v e r tit o c o n m o d if ic a z io n i c o n le g g e 4 a g o s t o 2 0 0 6 , n r . 2 4 8 . S a n z io n e A m m in is tr a t iv a “ L a v o r a t o r i n o n r is u lt a n t i d a lle s c r it t u r e o d a a lt r a d o c u m e n t a z io n e , c o m u n q u e n o n n o ti a lla P u b b lic a A m m in is t r a z io n e “ D a 1 . 5 0 0 e u r o a 1 2 . 0 0 0 e u r o p e r c ia s c u n la v o r a t o r e , m a g g io r a t a d i e u r o 1 5 0 , 0 0 p e r c ia s c u n a g io r n a t a e f f e tt iv a d i l a v o r o M a x is a n z io n e C IR C O L A R E M IN L A V O R O N R . 2 0 / 2 0 0 8 T r a tta s i q u in d i d i c o n d iz io n i C U M U L A T IV E e non A L T E R N A T IV E In materia di maxi sanzione, l’utilizzazione della congiunzione “e” invece che la “o” utilizzata dal Ministero del Lavoro nella circolare indicata, porta a concludere che per l’applicazione della medesima devono concorrere tutte le cause elencate e non una sola di esse OBBLIGO DEL DATORE DI LAVORO ALL’ATTO DELLA ASSUNZIONE Art. 40 del Dl 112/2009 2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. (…) Sanzioni Circolare MinLavoro 20/2008 Trova applicazione la diffida obbligatoria ( art. 13 Dlgs 124&2004) in considerazione della sanabilità dell’adempimento. Qualora il datore di lavoro che non abbia omesso di consegnare tempestivamente la dichiarazione o non l’abbia consegnata affatto vi provveda a seguito di diffida è ammesso al pagamento del minimo della sanzione apri ad euro 250,00. Periodo transitorio Decreto Ministeriale 9 luglio 2008 art. 7 Regime transitorio e disposizioni finali 1. Fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 i datori di lavoro, in via transitoria, possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro, secondo le disposizioni dettate dall'art. 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dal presente decreto, mediante la corretta e regolare tenuta del libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati. IN A IL - N o ta 1 0 s e tte m b re 2 0 0 8 , n . 7 0 9 5 L i b ro u n ic o d e l la v o ro - V id im a z io n e . A L LA S ED E IN A IL D I _ _ _ __ __ _ __ _ __ _ V ia __ _ __ _ __ __ _ _ __ __ _ __ _ __ _ __ __ _ _ C .A .P . _ _ __ _ C ittà _ __ _ __ _ __ __ _ _ __ __ _ __ R I C H I ES T A D I A U T O R IZ Z A ZIO N E A L LA VID I M A Z IO N E C O N ST A M P A L A S ER D E N O M IN A Z IO N E /R A G IO N E S O C IA L E _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ A S SO C IA Z IO N E D A T O R IA L E /SO G G E T T O A BIL IT A T O A I S E N S I D EL L A L E G G E N . 1 2 /7 9 _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ _ C O D IC E F IS C A L E /PA R T IT A I.V .A . _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ V ia , n. _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ C .A .P ., C o m un e , P ro v . _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ R i c h ied e l ’a uto ri z z az i on e a lla v id im az i on e i n fa s e d i s tam pa la s e r de l L ib ro u n ic o de l la v o ro . S i a lle g a: | _ | fac -s im ile de l L ib ro u n ic o de l la v o ro c on il lo go IN A IL DA TA _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ T IM B R O E F IR M A _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ __ _ __ _ __ IN A IL - N o t a 1 0 s e t t e m b r e 2 0 0 8 , n . 7 0 9 5 L i b ro u n ic o d e l la v o r o - V id im a z io n e . S ed e di _ _ _ __ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ C o d ic e S e d e _ _ __ _ _ __ _ _ _ D a t a A u t o r iz z a z io n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N ° a u to ri z z a z i o n e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ V ia _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _ _ C . A . P . _ _ _ _ _ _ C itt à _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ A u t o riz z a z i o n e a ll a v id i m a z io n e in fa s e d i s t a m p a la s e r d e l L ib ro u n ic o d e l l a v o ro . I n ri fe ri m e n t o a ll a ric h i e s t a p re s e n t a t a in d a t a _ _ _ _ _ _ . , s i a u to ri z z a la v id i m a z io n e i n fa s e d i st a m p a la s e r d e l L ib ro u n ic o d e l l a v o ro . S i c o m u n i c a , a l rig u a rd o , c h e l a p re s e n t e a u t o riz z a z io n e è s u b o r d in a ta a l ri s p e t to d e l le s e g u e n ti c o n d iz i o n i: - la st a m p a d e l t ra cc i a to d e v e e s s e re co n fo r m e a l f a c -s im i le a u to r iz z a to ; - il p ro g ra m m a d i e la b o ra z io n e d e ve p r e v e d e r e l a d a t a e l ’o ra d i s ta m p a d i o g n i f o g l io ; - s u o g n i f o g l io d e v o n o , in o lt re , e s s e re r ip o rta t i i l n u m e r o d i a u to ri z z a z i o n e a tt ri b u i to , la d a ta d i a u to riz z a z i o n e , il c o d i c e d e ll a S e d e I N A I L c h e h a ri la s c i a t o l ’a u to riz z a z io n e e d i l n u m e ro p ro g re s s i vo d e l la p a g in a L’obbligo di conservazione – tanto per il vecchio libro matricola quanto per il nuovo libro unico del lavoro, fissato nei cinque anni successivi all’ultima registrazione. Va evidenziato che per registrazione non è da intendersi necessariamente l’ultima annotazione di assunzione, bensì anche l’ultima variazione apportata all’ultimo rapporto di lavoro iscritto ( ad esempio: variazione da full time a part time dell’ultima assunzione annotata con rapporto di lavoro in corso all’atto dell’esaurimento del libro da conservare) Obbligo di conservazione Circolare MinLavoro 20/2008 C o m e s a r à il lib r o u n ic o d e l la v o r o S u lla b a se d e lle in d ic a zio n i re c a te n e l d e c re to , il lib ro u n ic o d e l la v o ro p o trà e ss e re c o s ì c o m p o s to : S e zio n e 1 – m e se d i rife rim e n to : il p e rio d o d i p a g a a l q u a le s i rife ris ce – il c o d ic e d e ll’a z ie n d a e q u e llo d e lla s e d e (s e p re v is ti) – le p o s iz io n i a ss icu ra tiv e e p re v id e n z ia li d e ll’a z ie n d a – il n o m e e il c o g n o m e d e l la v o ra to re , – il n u m e ro p ro g re s s iv o (a ss e g n a to d a l s is te m a o m a n u a le p e r m e ri fin i d i e la b o ra zio n e d e l lib ro u n ic o ) – d a ta e lu o g o d i n a s c ita d e l la v o ra to re – il c o d ic e fis c a le d e l la v o ra to re – il c o m u n e d i re s id e n za – la d a ta d i a s s u n zio n e – il c o n tra tto c o lle ttiv o n a z io n a le d i la v o ro a p p lic a to (n e i ca s i in c u i ric o rre ) – la q u a lific a e il liv e llo d i in q u a d ra m e n to c o n tra ttu a le (n e i c a s i in c u i ric o rro n o ). V a e v id e n z ia to c o m e l’a rt. 3 9 , c o m m a 1, d e l D .L . n . 112 / 2 0 0 8 ric h ie d e , a i fin i d e lla le g ittim ità d e l lib ro u n ic o d e l la v o ro s o lta n to i s e g u e n ti d a ti: - il n o m e e c o g n o m e - il c o d ic e fis c a le - e , o v e ric o rra n o , la q u a lific a e il liv e llo . G li a ltri, c h e q u i v e n g o n o rip o rta ti p e r c o m o d ità (fa c o lta tiv i) o p e r e v e n tu a le ris o lu z io n e d e l p ro g ra m m a in fo rm a tic o Nella Sezione 2, vengono valorizzati tutti i dati che oggi già` appartengono al prospetto paga e in particolare: – la retribuzione base, – l’anzianità di servizio, – le dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro con relativa descrizione e puntuale valutazione economica, – le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, – le detrazioni fiscali, – i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, – le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali, – le somme a titolo di rimborso spese, – le somme erogate a titolo di premio, – le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario. Tutti i dati qui segnalati sono resi obbligatori dall’art. 39, comma 2, del D.L. n. 112/2008. Sempre obbligatori, in caso di lavoro a domicilio, i dati che devono essere inseriti nei riquadri della penultima riga della Sezione 2. Per effetto delle modifiche apportate alla legge n. 877/1973 dall’articolo 39, comma 9, del D.L. n. 112/2008, nel libro unico del lavoro devono essere riportati, con riferimento a ciascun lavorante a domicilio, i seguenti elementi: – – – – le date e le ore di consegna del lavoro, le date e le ore di riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità del lavoro eseguito. L a S ezione 3 del lib ro u n ico del lavoro n el m odello qu i p rop osto a m ero scopo esp ositivo con tiene il calen d ario d elle p resen ze, che con sen te d i eviden ziare specificam en te, per ogn i giorn o, il n u m ero di ore d i lavoro effettu ate dal lavoratore sub ordin ato, con l’in dicazion e delle ore di straord in ario, m a anch e d elle even tu ali ore lavorate in tu rn o o in n ottu rn o, d elle assenze d al lavoro, an ch e n on retrib uite, con sp ecificazion e della cau sale, com p rese le ferie e i rip osi. A n ch e qu esta sezion e del lib ro u n ico, p eraltro, va com p ilata u n icam en te en tro il 16 d el m ese su ccessivo a qu ello al qu ale si riferiscon o le prestazion i (e n o n p iù q u o tid ia n a m en te co m e e ra p er il lib ro p re se n ze ), m en tre nelle ip otesi in cu i al lavoratore ven ga corrisp osta u na retrib u zion e fissa o a giorn ata in tera o a p eriod i sup eriori sarà an n otata soltan to la giorn ata d i p resen za al lavoro. A n ch e qu esti d ati son o ob b ligatori, giusto qu an to p revisto esp ressam en te d all’art. 3 9, com m a 2, del D .L . n. 112/20 0 8 . Ipotesi di libro unico del lavoro (fonte: “Diritto e Pratica del Lavoro” n. 28/2008, Inserto, pagg. XVIIIXIX) PRIMA MESSA IN USO DEL LIBRO UNICO 31.12.2008 Scadenza periodo transitorio 01.01.2009 Entrano pienamente in vigore le norme sul Libro Unico del Lavoro e relativo impianto sanzionatorio 16.02.2009 Primo obbligo di esibizione DATA NELLA QUALE COINCIDE L’OBBLIGO DI ISTITUZIONE CON L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro D AL LIBRO MATRICOLA AL LIBRO UNICO DEL LAVORO di Renzo La Costa per Centro Studi Ancl ottobre 2008 fine