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CS 44/2012 Foggia 10/07/2012
LE NOVITA’ SULLE PENSIONI
Dal 1° luglio è cessato il pagamento in contanti delle pensioni superiori a € 1.000
Dal primo luglio stipendi e pensioni d’importo superiore a 1.000 euro sono erogati in modalità
elettronica. Chi ancora non lo possedeva, si è dovuto munire di un conto corrente (bancario o
postale), di un libretto postale o, in alternativa, di una carta prepagata ricaricabile, per non
ritrovarsi senza la pensione.
L’obbligo di erogare le pensioni e gli stipendi superiori a 1.000 euro utilizzando strumenti di
pagamenti elettronici è stato imposto dal Governo a tutte le Pubbliche amministrazioni nell’ambito
delle nuove norme sulla tracciabilità dei pagamenti, introdotte con la Manovra Salva Italia a
dicembre 2011.
Il primo passo per non farsi trovare impreparati è stato quello di andare in un ufficio postale o
nella banca dove s’intende far accreditare la pensione. Un’altra possibilità è quella di consultare il
sito internet dell’Inps e, attraverso il codice Pin per i servizi telematici, scegliere dove aprire il
proprio conto corrente, se in posta o in una banca.
Per agevolare i pensionati e tutti coloro che, fino a questo momento, hanno fatto a meno di un
conto corrente, il Governo ha siglato una Convenzione con Banca d’Italia, Abi, Poste e Aiip
(associazione istituti di pagamento e moneta elettronica) per promuovere il conto base.
Si tratta di un conto a basso costo pensato per chi, fino ad ora, con il denaro elettronico non ha mai
avuto a che fare e per le fasce socialmente deboli. Il debutto del conto base è avvenuto il primo
giugno scorso. Ora tutte le banche hanno l’obbligo di offrire questo prodotto ai propri clienti. In
particolare, fra i destinatari di questo conto “low cost” senza canone né imposta di bollo rientrano i
soggetti con Isee inferiore a 7.500 euro e i pensionati con assegno inferiore a 1.500 euro mensili.
In particolare, per questi soggetti il conto è gratuito (ad eccezione del bollo) e prevede le seguenti
operazioni: prelievi illimitati presso gli sportelli della propria banca (quelli negli ATM di altri
istituti sono tutti a pagamento), 12 prelievi di contante allo sportello, 6 richieste di elenco
movimenti e, infine, una carta bancomat inclusa con operazioni illimitate. Per richiederlo, è
sufficiente recarsi a uno sportello bancario e presentare entro il primo marzo di ogni anno,
l’autocertificazione attestante il mancato possesso di un altro Conto Base e il proprio reddito ISEE
o trattamento pensionistico.
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Anche i pensionati pubblici, noti anche come ex Inpdap, devono aprire un conto corrente o libretto
postale e successivamente comunicare all’Inps le coordinate bancarie dello strumento finanziario
sul quale desiderano accreditare la loro pensione. In particolare, se il conto, o il libretto, vengono
aperti presso un ufficio postale, saranno le Poste Italiane a comunicare tutte le informazioni
necessarie per l’accredito della pensione. Come, però, opportunamente precisa l’Inpdap, anche chi
percepisce una pensione inferiore ai mille euro farebbe bene a dotarsi di un conto corrente, poiché
il limite di 1.000 euro può facilmente essere superato, soprattutto in caso di competenze arretrate o
eventuali rimborsi.
Un’altra opportunità, per i pensionati, è chiedere l’accredito della pensione su una carta prepagata
ricaricabile dotata di codice IBAN. Queste carte-conto possono rappresentare una valida
alternativa al conto corrente, perché hanno costi ridotti e sono molto pratiche da utilizzare.
Con messaggio n. 10885 del 28 giugno 2012, l’INPS illustra le modifiche introdotte in materia
dalla legge n.44 del 26/4/2012 (legge di conversione del DL n.16 del 2/3/2012).
Nell’eventualità che i beneficiari di trattamenti pensionistici di importo superiore a mille euro non
abbiano indicato, entro il termine previsto del 30 giugno 2012, una modalità alternativa alla
riscossione allo sportello, in quanto impossibilitati per gravi motivi di salute o provvedimenti
restrittivi a recarsi personalmente presso gli uffici bancari o postali, è previsto che i soggetti
delegati alla riscossione possono, in deroga alle norme vigenti, chiedere l’apertura di un conto
corrente o di un libretto di risparmio postale intestato al beneficiario.
La legge 44/2012, inoltre, prevede anche una fase transitoria di tre mesi a partire dal 1° luglio,
durante la quale l’Istituto deve continuare a disporre i pagamenti mensili in attesa che il
pensionato effettui la scelta delle modalità alternative alla riscossione in contanti: i pagamenti
disposti saranno sospesi da Poste Italiane o dalle Banche, che verseranno le somme in un conto di
servizio transitorio, per trasferirle poi, senza oneri per il beneficiario, sul conto corrente o libretto
aperto dal pensionato. In caso contrario, le somme accantonate saranno restituite all’Inps una volta
decorso il termine del 30 settembre 2012.
Certificato medico introduttivo (SS3) online
Dal 1° luglio 2012, il certificato medico introduttivo per la presentazione della richiesta di
riconoscimento dell’invalidità pensionabile e dei relativi benefici, deve essere compilato ed
inviato all’Inps dal medico certificatore con la modalità telematica, utilizzando il sito www.inps.it
e l’abilitazione tramite PIN. È previsto un periodo transitorio fino al 31 agosto 2012, durante il
quale le precedenti modalità di invio saranno accettate e considerate valide dall’Istituto. Al
termine di tale periodo, i certificati dovranno essere inoltrati unicamente con la procedura
telematica.
La circolare n. 91 del 2 luglio 2012 descrive in dettaglio le modalità di accesso e di utilizzo della
procedura online.
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Pensioni ai superstiti: limitazioni connesse all’età del dante causa, alla differenza di
età tra i coniugi e alla durata del matrimonio
Il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con
decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto
alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto
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•
dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni,
con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni,
il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni.
La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al
numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o
inabili.
La circolare n. 84 del 14 giugno 2012 fornisce le istruzioni relative al campo di applicazione e ai
destinatari della norma introdotta.
Istanze e servizi Inps Gestione ex-Inpdap ed ex-Enpals: telematizzati in via esclusiva
entro l'autunno
Per portare a compimento il processo di telematizzazione dei servizi il Presidente dell'Inps ha
firmato il 30 maggio la Determinazione n. 95 che contiene in allegato il calendario per la
presentazione telematica in via esclusiva delle istanze relative a servizi ex-Inpdap ed ex-Enpals.
Entro quattro mesi dalla pubblicazione della Determinazione Presidenziale suddetta i servizi
indicati nell'allegato 1 (parte integrante dell’atto) potranno essere richiesti solo tramite canale
telematico.
Nel processo di integrazione la telematizzazione dei servizi rappresenta infatti un passaggio
importante, in linea con l'Obiettivo n. 20 del piano di E-Government, che prevede la
dematerializzazione, la riduzione dei flussi cartacei a favore di processi documentali totalmente
informatizzati, con le Linee generali Inps per l'integrazione (Determinazione Presidenziale n.
5802/2012) e con le Linee guida gestionali Inps 2012, tra le quali è stato incluso il completamento
del processo di telematizzazione dei servizi degli Enti soppressi.
Lavoratori dello spettacolo: Polo specialistico ex Enpals
Nelle more dell’emanazione dei decreti di trasferimento all’Inps delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello
Spettacolo (ENPALS), le strutture territoriali ex Enpals di Milano, Torino, Venezia, Genova,
Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Cagliari, Catania e Palermo saranno integrate, dal punto di vista
logistico, nelle corrispondenti Direzioni provinciali Inps ed assumeranno la configurazione di
“Polo specialistico per la gestione della previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport
professionistico”. La struttura territoriale di Roma continuerà ad operare all’interno della sede che
ospita le strutture centrali dell’ex Enpals, in attesa della prevista riorganizzazione logistica delle
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sedi Inps dell’area urbana di Roma. La circolare n. 78 dell’8 giugno 2012 descrive le nuove
competenze territoriali delle varie sedi e il loro assetto organizzativo nella fase transitoria.
Somma aggiuntiva (quattordicesima mensilità)
L’articolo 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n.81 convertito con modificazioni nella Legge 127
del 3 agosto 2007, ha previsto a partire dal 2007, la corresponsione di una somma aggiuntiva (c.d.
"quattordicesima") con la mensilità di luglio (a partire dall'anno 2008) a favore dei titolari di uno o
più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima in presenza di determinate condizioni
reddituali e con un’età pari o superiore a 64 anni (Circ. 119 del 8 ottobre 2007).
La somma aggiuntiva viene erogata in presenza di un reddito complessivo personale riferito
all’anno stesso di corresponsione non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti (per l’anno 2012 € 9370,34).
Oltre tale soglia, l’aumento viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite reddituale
incrementato della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante (clausola di salvaguardia).
LE ESCLUSIONI
L’importo aggiuntivo non spetta ai titolari di:
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invalidità civile (cat. INVCIV);
pensione sociale (cat. PS);
assegno sociale (cat. AS);
rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);
pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe;
pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il
personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC);
assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito
ordinario (cat. VOCRED);
assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito
cooperativo (cat. VOCOP);
assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle
esattorie (cat. VOESA);
indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM);
pensioni ordinarie, di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo
Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri Doganali (cat.VOSPED, IOSPED e
SOSPED).
L'IMPORTO
La misura del beneficio varia in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione
a carico della quale è liquidato il trattamento principale come riportato nella seguente tabella:
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Lavoratori dipendenti Lavoratori autonomi
Anni di contribuzione
Fino a 15
Oltre 15 e fino a 25
Oltre 25
SOMMA AGGIUNTIVA
ANNO 2007 DAL 2008
Anni di contribuzione
Fino a 18
euro 262
Oltre 18 e fino a 28 euro 327
Oltre 28
euro 392
euro 336
euro 420
euro 504
In caso di pensioni spettanti per un numero limitato di mesi ovvero di compimento del
sessantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno, il beneficio spetta in proporzione ai mesi di
vigenza della pensione o di possesso del requisito anagrafico.
REDDITI DA CONSIDERARE
Sono da considerare nel computo i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè i redditi esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi i redditi conseguiti
all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi:
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i trattamenti di famiglia comunque denominati;
le indennità di accompagnamento;
il reddito della casa di abitazione;
i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
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delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali
(Msg. 14878 del 27 agosto 1993);
dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti
danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbbligatorie,
trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre
2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni
strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità
(Msg. 362 del 18 luglio 2000).
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