Codice dei contratti pubblici
Procedure negoziate
2 aprile 2008
Alberto Mischi
1
Procedure
Per
l’individuazione
degli
operatori
economici che possono presentare offerte le
stazioni appaltanti utilizzano
 la procedura aperta (art.55)
 la procedura ristretta (art.55/2)
 la procedura ristretta semplificata (art.123)
 la procedura negoziata previa pubblicazione
del bando di gara (art.56)
 la procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara (art.57)
 il dialogo competitivo (art.58)
2
Procedura negoziata
Definizione
La procedura in cui le stazioni
appaltanti consultano gli operatori
economici da loro scelti e negoziano
con uno o più di essi le condizioni
dell’appalto.
Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
(art.3/40 D.Lgs.163/2006)
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Entrata in vigore
Per gli appalti di lavori pubblici di
qualsiasi importo, nei settori ordinari, le
disposizioni dell’articolo 56 si applicano
alle procedure i cui bandi siano pubblicati
successivamente al 1/8/2007.
Le
disposizioni
dell’articolo
57
si
applicano alle procedure per le quali
l’invito a presentare offerta sia inviato
successivamente al 1/8/2007.
(art.253/1-ter D.Lgs. 163/2006)
4
Procedura negoziata
Appalti di lavori sotto soglia
La procedura negoziata è ammessa,
oltre che nei casi di cui agli articoli
56 e 57, anche per lavori di importo
complessivo non superiore a 100.000
euro.
(art.122/7 D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata con bando
Le stazioni appaltanti negoziano con
gli offerenti le offerte presentate
 per adeguarle alle esigenze indicate nel
bando di gara, nel capitolato d’oneri e
negli eventuali documenti complementari e
 per individuare l’offerta migliore con il
criterio del prezzo più basso o dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
(art.56/2 D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata con bando
La stazione appaltante
 nel corso della negoziazione garantisce
parità di trattamento tra tutti gli offerenti e
 non fornisce in maniera discriminatoria
informazioni che possano avvantaggiare
determinati offerenti rispetto agli altri.
(art.56/3 D.Lgs.163/2006)
 può prevedere nel bando che la procedura
negoziata si svolga in fasi successive per
ridurre il numero di offerte da negoziare
applicando i criteri di aggiudicazione indicati.
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(art.56/4 D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata con bando
Le stazioni appaltanti possono aggiudicare
i contratti pubblici mediante procedura
negoziata, previa pubblicazione del bando
di gara,
 quando, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta o di un dialogo
competitivo, tutte le offerte presentate sono
irregolari ovvero inammissibili in ordine a
quanto disposto dal presente codice in relazione
ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella
procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni
iniziali del contratto. La disposizione si applica
ai lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00. 8
(art.56/1/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata con bando
Le
stazioni
appaltanti
possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante
procedura negoziata, previa pubblicazione
del bando di gara,
 in casi eccezionali, qualora si tratti di
lavori, servizi o forniture, la cui particolare
natura o i cui imprevisti, oggettivamente non
imputabili alla stazione appaltante, non
consentono la fissazione preliminare e
globale dei prezzi
(art.56/1/B D.Lgs. 163/2006)
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Procedura negoziata con bando
Le
stazioni
appaltanti
possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante
procedura negoziata, previa pubblicazione
del bando di gara,
 limitatamente ai servizi, nel caso di servizi
finanziari, assicurative e bancari e di
prestazioni di natura intellettuale, quali la
progettazione di opere, se la natura della
prestazione da fornire renda impossibile
stabilire le specifiche del contratto con la
precisione sufficiente per poter aggiudicare
l’appalto selezionando l’offerta migliore
secondo le norme della procedura aperta o
ristretta
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(art.56/1/C D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata con bando
Le
stazioni
appaltanti
possono
aggiudicare
i
contratti
pubblici
mediante procedura negoziata, previa
pubblicazione del bando di gara,
 nel caso di appalti pubblici di lavori, per
lavori realizzati unicamente a scopo di
ricerca, sperimentazione o messa a punto e
non per assicurare una redditività o il
recupero dei costi di ricerca e sviluppo
(art.56/1/D D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata senza bando
Le
stazioni
appaltanti
possono
aggiudicare
i
contratti
pubblici
mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara,
 qualora, in esito all’esperimento di una
procedura aperta o ristretta, non sia stata
presentata nessuna offerta, o nessuna offerta
appropriata, o nessuna candidatura. Nella
procedura negoziata non possono essere
modificate in modo sostanziale le condizioni
iniziali del contratto. Le disposizioni
contenute nella presente lettera si applicano
ai lavori di importo < 1.000.000,00 €.
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(art.57/2/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando
Le
stazioni
appaltanti
possono
aggiudicare
i
contratti
pubblici
mediante procedura negoziata, senza
previa pubblicazione del bando di gara,
 qualora, per ragioni di natura tecnica o
artistica ovvero attinenti alla tutela di
diritti esclusivi, il contratto possa essere
affidato unicamente ad un operatore
economico determinato
(art.57/2/B D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata senza bando
Le
stazioni
appaltanti
possono
aggiudicare i contratti pubblici mediante
procedura
negoziata,
senza
previa
pubblicazione del bando di gara,
 nella misura strettamente necessaria,
quando l’estrema urgenza, risultante da
eventi imprevedibili per la stazione
appaltante, non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette o
negoziate previa pubblicazione di un bando di
gara. Le circostanze invocate a giustificazione
dell’estrema urgenza non devono essere
imputabili alla stazione appaltante
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(art.57/2/C D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando
Appalti di lavori
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 per i lavori complementari non compresi nel
progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari
all’esecuzione
dell’opera
purchè
aggiudicati all’operatore economico che esegue tale
opera alle seguenti condizioni
 i lavori complementari non possono essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti
ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento
 il valore complessivo dei lavori complementari è
15
 50% del contratto iniziale
(art.57/5/A D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando
Appalti di lavori
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di
lavori analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale a condizione
che tali lavori siano conformi a un progetto di base
e che tale progetto sia stato oggetto di un primo
contratto aggiudicato secondo una procedura
aperta o ristretta.
In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata
è ammesso solo nei 3 anni successivi alla
stipulazione del contratto iniziale e deve essere
indicata nel bando del contratto originario.
(art.57/5/B D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata
Appalti di lavori relativi ai beni del
patrimonio culturale
La procedura negoziata è ammessa,
oltre che nei casi di cui agli articoli
56, 57 e 122/7, anche per lavori di
importo complessivo non superiore a
500.000 € nel rispetto dei principi di
non
discriminazione,
parità
di
trattamento,
proporzionalità
e
trasparenza, previa gara informale cui
sono invitati almeno 15 concorrenti,
se sussistono in tale numero soggetti
qualificati.
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(art.204/1 D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando
Ove possibile la stazione appaltante
 individua gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni
riguardanti
le
caratteristiche
di
qualificazione economico finanziaria e
tecnico organizzative desunte dal mercato,
nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e
 seleziona almeno 3 operatori economici se
sussistono in tale numero soggetti idonei.
(art.57/6 D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata senza bando
La stazione appaltante
 invita
contemporaneamente gli operatori
economici selezionati a presentare le offerte
oggetto della negoziazione, con lettera
contenente gli elementi essenziali della
prestazione e
 sceglie l’operatore economico che ha offerto
le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio
del
prezzo
più
basso
o
dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, previa verifica
del possesso dei requisiti di qualificazione
previsti per l’affidamento dei contratti di uguale
importo mediante procedura aperta, ristretta o
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negoziata previo bando.
Procedura negoziata senza bando
Appalti di forniture
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 qualora i prodotti oggetto del contratto
siano fabbricati esclusivamente a scopo di
sperimentazione, studio o sviluppo, a meno che
non si tratti di produzione in quantità
sufficiente ad accertare la redditività del
prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a
punto.
(art.57/3/A D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata senza bando
Appalti di forniture
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 nel caso di consegne complementari effettuate
dal fornitore originario e destinate al rinnovo
parziale di forniture o impianti di uso corrente o
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe
la stazione appaltante ad acquistare materiali con
caratteristiche tecniche differenti il cui impiego o
la
cui
manutenzione
comporterebbero
incompatibilità
o
difficoltà
tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei
contratti rinnovabili non può comunque di regola
superare i 3 anni.
21
(art.57/3/B D.Lgs.163/2006)
Procedura negoziata senza bando
Appalti di forniture
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 per forniture quotate e acquistate in una
borsa di materie prime.
(art.57/3/C D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata senza bando
Appalti di forniture
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 per l’acquisto di forniture a condizioni
particolarmente vantaggiose, da un fornitore
che cessa definitivamente l’attività commerciale
oppure dal curatore o liquidatore di un
fallimento, di un concordato preventivo, di una
liquidazione coatta amministrativa, di una
amministrazione straordinaria di grandi
imprese.
(art.57/3/D D.Lgs.163/2006)
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Procedura negoziata senza bando
Appalti di servizi
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 qualora il contratto faccia seguito ad un
concorso di progettazione e debba, in base alle
norme applicabili, essere aggiudicato al
vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in
quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere
invitati a partecipare ai negoziati.
(art.57/4 D.Lgs.163/2006)
24
Procedura negoziata senza bando
Appalti di servizi
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 per i servizi complementari non compresi nel
progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a
seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all’esecuzione del servizio purchè
aggiudicati all’operatore economico che esegue tale
opera alle seguenti condizioni
 i servizi complementari non possono essere
separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal
contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti
ovvero, pur essendo separabili, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento
 il valore complessivo dei servizi complementari
25
è  50% del contratto iniziale.
Procedura negoziata senza bando
Appalti di servizi
La procedura negoziata, senza bando, è ammessa
 per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di
servizi analoghi già affidati all’operatore economico
aggiudicatario del contratto iniziale a condizione che
tali servizi siano conformi a un progetto di base e che
tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto
aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta.
In questa ipotesi il ricorso alla procedura negoziata è
ammesso solo nei 3 anni successivi alla stipulazione
del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando
del contratto originario. L’importo complessivo dei
servizi successivi è computato per la determinazione
del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di
cui all’art. 28.
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(art.57/5/A D.Lgs.163/2006)
Tutela delle zone montane
I coltivatori diretti singoli o associati, i quali
conducono aziende agricole ubicate in comuni
montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
possono assumere in appalto sia da enti pubblici che
da privati, impiegando esclusivamente il lavoro
proprio e dei familiari di cui all’art.230-bis c.c.,
nonché utilizzando esclusivamente macchine ed
attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla
sistemazione e manutenzione del territorio montano,
quali lavori di forestazione, di costruzione di piste
forestali, di arginatura, di sistemazione idraulica, di
difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi
boschivi, nonché lavori agricoli e forestali (…) per
importi  a £.50.000.000 per ogni anno.
27
(art.17/1 L.97/1994)
Tutela delle zone montane
I soggetti di cui al comma 1 possono
assumere in appalto da enti pubblici
l’incarico di trasporto locale di persone,
utilizzando esclusivamente automezzi di
proprietà.
(art.17/1-quinquies L.97/1994)
28
Tutela delle zone montane
Le cooperative di produzione agricola e di lavoro
agricolo-forestale che abbiano sede ed esercitino
prevalentemente le loro attività nei comuni montani e
che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto,
esercitino attività di sistemazione e manutenzione
agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli
ambienti rurali, possono ricevere in affidamento dagli
enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga
alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite
apposite convenzioni, l’esecuzione di lavori e di servizi
attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell’ambiente e
del paesaggio, quali a forestazione, il riassetto
idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione
che l’importo dei lavori o servizi non sia superiore a
£.300.000.000 per anno.
29
(art.17/2 L.97/1994)
Tutela delle zone montane
Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 D.Lgs.
18/5/2001, n. 227,
 che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro
attività nei comuni montani e che,
 conformemente alle disposizioni del proprio statuto,
esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria,
forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali,
possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che
l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 € per
anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in
deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite
convenzioni:
a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e
manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la
forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere
di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione
30
idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde
Tutela delle zone montane
Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 D.Lgs.
18/5/2001, n. 227,
 che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro
attività nei comuni montani e che,
 conformemente alle disposizioni del proprio statuto,
esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria,
forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali,
possono ricevere in affidamento diretto, a condizione
che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a
190.000 € per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di
diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di
legge e anche tramite apposite convenzioni:
b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle
opere di cui alla lettera a).
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(art.2/134 L.244/2007)
Tutela delle zone montane
Possono
inoltre
essere
affidati
alle
cooperative di produzione agricolo-forestale
 i servizi tecnici,
 la realizzazione e
 la gestione
di impianti di produzione di calore
alimentati da fonti rinnovabili di origine
agricolo-forestale.
(art.2/134 L.244/2007)
32
Tutela delle zone montane
In applicazione di quanto disposto dall’articolo 17
L.97/1994, in deroga alle vigenti disposizioni di legge,
l’esecuzione di lavori previsti nel presente articolo è
di norma affidata in appalto a coltivatori diretti,
singoli o associati, ovvero a cooperative di produzione
agricola e di lavoro agricolo forestale, in possesso dei
requisiti previsti rispettivamente dai commi 1 e 2
dello stesso articolo 17 della L.97/1994.
Gli importi dei lavori non possono essere
annualmente superiori a £. 30.000.000 per singolo
coltivatore diretto, ovvero a £. 300.000.000 per
singola cooperativa.
(art.3/2 L.R. E-R 30/1981)
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Avv. Alberto Mischi
Studio legale associato
Corinaldesi - Mischi
Via Cesare Battisti n.2 40123 Bologna
Tel. 051-264474 Fax 051-264564
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