Direzione Ambiente
PROPOSTA DI DISCIPLINA
REGIONALE
PER L'INSTALLAZIONE
E GESTIONE
DELLE SONDE GEOTERMICHE
Mauro Falco, Maria Governa, Massimiliano Petricig
GeoThermExpo2011
2° Forum delle Regioni sull’energia geotermica – Ferrara, 30 settembre 2011
NORMATIVA NAZIONALE
d.lgs. 22 del 11 febbraio 2010
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse
geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99
Art. 2 comma 2.
Il Ministero dello sviluppo economico redige una relazione pubblica annuale su
stato e prospettive della geotermia in Italia, sulla base delle informazioni fornite
dalle Regioni e dai Comuni anche per quanto concerne le piccole utilizzazioni
locali di calore geotermico
Art. 10
 definisce quali sono le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico
comprendendo al comma 2 quelle effettuate tramite l’installazione di sonde
geotermiche che scambiano calore con il sottosuolo senza effettuare il prelievo e
la reimmissione nel sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici;
 il comma 3 individua nelle Regioni o enti da esse delegate l’autorità
competente per le funzioni amministrative e di vigilanza;
 il comma 5 prevede che le sonde geotermiche siano sottoposte al rispetto
della specifica disciplina emanata dalla regione competente, con previsione
di adozione di procedure semplificate;
 il comma 7 esclude le sonde geotermiche dalle procedure regionali di verifica
di assoggettabilità ambientale
NORMATIVA NAZIONALE
d.lgs. 28 del 3 marzo 2011
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e
2003/30/CE
Art. 4
introduce
speciali
procedure
amministrative
semplificate,
accelerate,
proporzionate e adeguate, sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola
applicazione secondo un criterio di proporzionalità:
a) dall'autorizzazione unica di cui all'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, come modificato dall'articolo 5 del presente decreto – Impianti produzione
energia elettrica Regione, in Piemonte delega alle Province;
b) dalla procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 – Sonde
geotermiche – Competenza ai Comuni
c) dalla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all'articolo 6, comma
11 – Sonde geotermiche – Competenza ai Comuni
Art. 7, comma 4
entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (29/3/2011), sono
stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da
risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla
climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura
abilitativa semplificata
Perché un REGOLAMENTO REGIONALE?
 carenza normativa per gli impianti a circuito chiuso
 sempre più elevato numero di installazioni
 precauzioni ambientali riguardo profondità e modalità di
perforazione
 rispetto della normativa regionale in materia di protezione
delle acque sotterranee
L.r. 22/96 (Ricerca, uso e tutela delle acque
sotterranee)
Art. 2 comma 6
Per la tutela e la protezione della qualità delle acque
sotterranee e' vietata la costruzione di opere che
consentano la comunicazione tra le falde profonda
(riservata all’uso idropotabile) e la falda freatica
D.G.R. 3 giugno 2009 n. 34-11524
Cartografia della Base dell’acquifero superficiale
Assetto litostratigrafico – alcuni esempi
CARTA DELLA BASE DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE
Isolinee della quota della base
dell’acquifero superficiale
Equidistanza 5 metri
Stato qualitativo delle Acque Sotterranee
Rete di monitoraggio regionale delle acque sotterranee –
Definizione dello stato chimico per i punti e per i corpi idrici
sotterranei del sistema acquifero superficiale – anno 2010
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO REGIONALE
Il regolamento predisposto privilegia l’aspetto della tutela
ambientale nello specifico la risorsa idrica sotterranea e
individua:
 le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione degli
impianti
 i contenuti minimi dei relativi progetti
 i criteri tecnici e geologici per la localizzazione e l’installazione delle
sonde geotermiche
 le indicazioni sulle zone non idonee all’ubicazione degli impianti
 le caratteristiche delle schede del Registro regionale delle Sonde
Geotermiche (RSG) comprensive degli impianti a circuito aperto che
utilizzano acqua.
Lo schema del Regolamento Regionale:
“Disciplina dell’installazione delle sonde geotermiche e del
Registro regionale delle Sonde Geotermiche (legge regionale 27
gennaio 2009, n. 3)”
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
5
6
7
8
(Oggetto e ambito di applicazione)
(Definizioni)
(Limitazioni e vincoli)
(Procedimento istruttorio per i piccoli impianti)
(Procedimento istruttorio per i grandi impianti)
(Registro regionale delle Sonde Geotermiche - RSG)
(Modalità di vigilanza)
(Modifica degli Allegati)
Allegato A
Contenuti e modalità di presentazione della COMUNICAZIONE e della DOMANDA per
l’installazione delle sonde geotermiche e allegati tecnici
Allegato B
Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
Allegato C
Limitazioni e vincoli
1.ZONE DI RISORSE INTEGRATIVE SOSTITUTIVE DI EMERGENZA (R.I.S.E.)
2.ZONE DI PROTEZIONE DEI CAMPI POZZI D’INTERESSE REGIONALE
Allegato D
Registro regionale delle Sonde Geotermiche
ART. 1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

comma 1
• disciplina l’installazione e la gestione delle sonde geotermiche a
circuito chiuso
• istituisce il Registro regionale delle Sonde Geotermiche (R.S.G.)
• ed è finalizzato alla valorizzazione dell’utilizzo delle risorse
geotermiche a bassa entalpia nel rispetto dell’ambiente e della
tutela delle acque sotterranee.

comma 2
• le modalità tecnico-operative per l'installazione e la gestione
degli impianti e i contenuti minimi dei relativi progetti;
• i criteri tecnici e geologici per la localizzazione e l’installazione
delle sonde geotermiche;
• le caratteristiche del Registro regionale delle Sonde Geotermiche
(R.S.G.) e le relative modalità di gestione.

comma 3
Non si applica agli impianti geotermici che comportano il prelievo
e lo scarico di acqua, che restano disciplinati dalla vigente
normativa statale e regionale in materia di derivazione, utilizzazione
e scarico delle acque pubbliche.
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
E’ vietata l’installazione di sonde geotermiche nelle:
 aree individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume
Po (PAI):
frane attive
frane quiescenti
conoidi attivi non protetti

zone di esondazione a pericolosità molto elevata ed elevata

nelle aree in fascia A (deflusso della piena) e fascia B (esondazione)
 zone dove sono presenti fenomeni carsici
 aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano
 aree di artesianesimo dell’acquifero pliocenico astiano
 aree contaminate o potenzialmente contaminate
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
E’ consentita l’installazione di sonde
geotermiche verticali esclusivamente al di sopra
della base dell’acquifero superficiale
nelle R.I.S.E (Risorse Idriche Sostitutive di Emergenza)
zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee
non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a
tale uso
nelle zone di protezione dei campi pozzi d’interesse regionale
individuate dal Piano di Tutela delle Acque
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
Piano di Tutela delle Acque
Tavola 8 – Zone di protezione
delle acque destinate al
consumo umano
Art. 3 LIMITAZIONI E VINCOLI
Nell’Allegato C sono stati individuati 8 areali costruiti nell’intorno dei Campi pozzi
d’interesse regionale:
- Settimo Torinese
- Volpiano
- Borgaro Torinese
- Carignano/La Loggia
- Rivalta/Beinasco
- Scalenghe
- Frassineto/Casale
- Saluggia
Direzione di deflusso della falda superficiale
Art. 4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I PICCOLI IMPIANTI
Art.2 – Definizioni
Piccoli impianti: potenza termica o frigorifera utile <= 50 kW e nr sonde <=10
Grandi impianti: nr sonde >10 indipendentemente dalla potenza termica o
frigorifera utile
(più attenzione è posta per i grandi impianti con nr sonde >100)
 L’installazione è soggetta a comunicazione all’Autorità competente corredata dagli elaborati
previsti presentati a firma di un professionista abilitato
 Decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza che l’Autorità competente abbia
comunicato parere contrario o richiesto integrazioni, l’istante può dare inizio ai lavori
 Nel termine di 30 giorni dalla conclusione di tutti i lavori, l’istante invia una relazione finale,
corredata dalla scheda RSG e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori
 I lavori previsti devono essere conclusi entro il termine di 1 anno dalla presentazione della
comunicazione, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di 6 mesi
 Il proprietario è tenuto a comunicare all’autorità competente la dismissione definitiva
dell’impianto; tale comunicazione deve essere corredata da una relazione che indica le operazioni
eseguite per la dismissione
Art. 4 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I PICCOLI IMPIANTI
Documentazione a firma di un professionista abilitato da
allegare alla comunicazione (Allegato A – parte III):
 relazione tecnica di progetto dell’impianto
 ubicazione dell’impianto
 caratterizzazione delle proprietà termiche dei terreni
attraversati su base bibliografica
 caratterizzazione
litostratigrafica
con
livello piezometrico su base bibliografica
indicazione
del
Art. 5 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I GRANDI IMPIANTI
Si definiscono grandi impianti gli impianti geotermici con potenza termica o
frigorifera utile superiore a 50 kW e un numero di sonde geotermiche verticali
superiore a 10.
 L’installazione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte dell’Autorità competente e la
domanda di autorizzazione deve essere corredata dagli elaborati presentati a firma di un
professionista abilitato
 L’autorità competente rilascia l’autorizzazione entro 90 giorni decorrenti dalla data di
ricevimento
 Nel termine di 30 giorni dalla conclusione di tutti i lavori, l’istante invia relazione finale,
corredata dalla scheda RSG e dal certificato di regolare esecuzione dei lavori
 I lavori previsti dal progetto depositato devono essere conclusi entro 15 mesi dalla presentazione
della domanda, prorogabile una sola volta per un periodo massimo di 9 mesi
 L’autorizzazione può essere in tutto o in parte revocata per accertata difformità delle opere
realizzate rispetto al progetto autorizzato o per accertata incompatibilità con gli obiettivi di qualità
ambientale delle risorse idriche
 Il proprietario è tenuto a comunicare all’Autorità competente la dismissione definitiva
dell’impianto geotermico, corredata da una relazione che indica le operazioni eseguite
Art. 5 PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO PER I GRANDI IMPIANTI
Documentazione a firma di un professionista abilitato da allegare
alla domanda di autorizzazione (Allegato A – parte III)
 relazione tecnica di progetto dell’impianto
 ubicazione dell’impianto
 caratterizzazione delle proprietà termiche dei terreni attraversati sulla
base di specifici test
 caratterizzazione litostratigrafica basata su misure di campo con
indicazione del livello piezometrico, costituita da una relazione che
descrive gli aspetti geologici, geomorfologici ed idrogeologici del territorio
nel quale è ubicato l’impianto stesso
 censimento degli impianti geotermici
 per i grandi impianti costituiti da più di 100 sonde geotermiche verticali
il piano di monitoraggio
Art. 6 REGISTRO REGIONALE DELLE SONDE GEOTERMICHE
RSG
 Ai
fini
di
consentire
un’adeguata
conoscenza
sulla
diffusione
e
localizzazione degli impianti geotermici nonché il monitoraggio dei loro
effetti sulle risorse idriche, è istituito il Registro regionale delle
Sonde Geotermiche (RSG)
 Nel
RSG
sono
obbligatoriamente
registrati
tutti
gli
impianti
geotermici, ivi compresi quelli che effettuano il prelievo e lo scarico di
acqua o fluidi geotermici
 La Regione gestisce il RSG con le modalità operative definite
nell’Allegato D e provvede, attraverso lo stesso RSG al costante
monitoraggio della diffusione degli impianti geotermici sul territorio
regionale
Art. 6 REGISTRO REGIONALE DELLE SONDE GEOTERMICHE - RSG
Allegato D
da compilarsi per i grandi impianti costituiti da più di
100 sonde geotermiche
ALLEGATO B
Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
Tracciamento

da definirsi prima di iniziare le perforazioni minimizzando l’utilizzo di superficie di
suolo e massimizzando la resa dell’impianto.
Perforazione

evitare la contaminazione del suolo e del sottosuolo;

il diametro di perforazione deve essere tale da evitare ostruzione o intasamento;

lo spessore utile dell’intercapedine tra le pareti del perforo e le tubazioni deve
consentire il corretto passaggio del fluido cementante (>= 30 mm);

i fluidi utilizzati per la perforazione non devono contenere prodotti chimici che
potrebbero inquinare le falde;
per i grandi impianti con numero di sonde >100, almeno uno dei piezometri di
monitoraggio profondi dovrà essere eseguito a carotaggio continuo al fine di una
precisa ricostruzione litostratigrafica dei terreni attraversati.
ALLEGATO B
Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
Tubazioni e posa
 tubazioni specifiche per le sonde geotermiche, di materiale di qualità e non
riciclato, con impressi i seguenti dati: costruttore, tipo di tubazione, diametro,
materiale, progressive metriche certificate dal fornitore e dall’installatore e, nel
caso di materiale plastico, la data di fabbricazione;
 le sonde in materiale plastico dovranno avere il raccordo al piede saldato in
fabbrica e dotato di pozzetto di raccolta fanghi o impurità;
 la zavorra dovrà essere costituita da materiali inerte nei confronti delle acque
sotterranee;
 durante l’installazione le tubazioni non devono essere sottoposte a pressioni
superiori a quella nominale;
 evitare l’utilizzo di mezzi meccanici per spingere la tubazione all’interno del
perforo;
 al termine della posa dovrà rimanere visibile la progressiva della lunghezza su
almeno uno dei tubi;
 le tubazioni dovranno essere accessibili ed ispezionabili anche successivamente al
completamento dell’impianto;
 prima di iniziare la fase di cementazione dovrà essere eseguita una prova di
pressione a campione sul 50%, per eccesso, delle sonde geotermiche in fase di
realizzazione.
ALLEGATO B
Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
Cementazione

utilizzo di malte cementizie premiscelate specifiche per l’uso geotermico,
ecocompatibili e che non modifichino la qualità dell’acqua sotterranea;

nelle zone dove la perforazione interessa solo l’acquifero superficiale può essere
utilizzato materiale sciolto (sabbia quarzifera);

l’iniezione dei prodotti cementanti dovrà essere eseguita dal basso verso l’alto, il
volume del perforo dovrà essere commisurato al quantitativo dei prodotti
cementanti iniettati o comunque del materiale di riempimento;

le operazioni di cementazione del foro e di estrazione della colonna di rivestimento
dovranno essere fatte simultaneamente;

il riempimento può considerarsi completo quando si vede affiorare il materiale in
superficie;

la Direzione Lavori dovrà certificare la corretta esecuzione delle sonde, con
particolare riferimento all’isolamento idraulico delle eventuali formazioni acquifere
attraversate specificando gli accorgimenti e le tecniche utilizzati a tal fine;
Fluidi termovettori

non dovranno essere nocivi per la salute umana e per l’ambiente acquatico e
dovranno essere biodegradabili, non sono ammessi antialgali, alcoli o glicole
etilenico;

possono essere costituiti da aria, acqua o da acqua additivata con glicole
propilenico.
ALLEGATO B
Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
Collaudo
finalità: accertare la corretta posa, cementazione, tenuta delle sonde geotermiche
nonchè il loro l’isolamento idraulico

per ogni sonda geotermica dovranno essere eseguite:
 prove di pressione
 prove di flusso
 misura temperatura indisturbata del terreno tramite circolazione di acqua
nella tubazione
 prove sperimentali per rilevare le proprietà termofisiche di scambio del
sottosuolo tipo Test di risposta Termica;
per i piccoli impianti prove su almeno una sonda scelta a campione;
per i grandi impianti prove ogni 10 sonde scelte a campione, inoltre, per grandi
impianti con numero di sonde >100, prove di laboratorio volte ad accertare la
maturazione delle malte cementizie utilizzate per il riempimento;
 il certificato di regolare esecuzione dei lavori, parte integrante della relazione
finale, dovrà essere comprensivo di una relazione contenente
 la descrizione delle prove eseguite per il collaudo
 i dati rilevati
 i risultati conseguiti
ALLEGATO B
Modalità di costruzione, collaudo e dismissione dell’impianto
Monitoraggio (grandi impianti con nr sonde > 100)

devono essere previsti almeno 4 piezometri:
2 idrogeologicamente a monte e 2 idrogeologicamente a valle rispetto all’impianto
stesso filtranti uno il solo sistema acquifero superficiale e l’altro il solo sistema
acquifero profondo;

i piezometri superficiali devono essere strumentati per la misura in continuo
della temperatura dell’acqua di falda

nei piezometri profondi devono essere campionabili le acque sotterranee e
analizzate con frequenza semestrale tenendo conto dei principi attivi indicati nelle
schede di sicurezza dei prodotti utilizzati sia in fase di perforazione che come fluido
termovettore.
Dismissione
 per la corretta dismissione dell’impianto deve essere effettuato il lavaggio delle
tubazioni con acqua ed il loro riempimento con malta cementizia.
PRINCIPALI PROBLEMI APERTI
Impianti a circuito
chiuso (senza
utilizzo di acqua)
Impianti a
circuito aperto
(con utilizzo di
acqua)
Competenze autorizzative degli impianti
secondo un criterio di proporzionalità
Controllo ambientale
Snellimento e integrazione procedure
autorizzative di prelievi e scarichi
Possibilità in aree metropolitane di scarico
in fognatura bianca (art. 74 lettera ee del
d.lgs. 152 del 2006)
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Maria Governa
Regione Piemonte – Direzione Ambiente
Via Principe Amedeo, 17 - Torino
Tel. 011- 4322712
E-mail: [email protected]
http://www.regione.piemonte.it/acqua/index.htm
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Registro regionale delle Sonde Geotermiche