PROVINCIA DI NOVARA ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ ITTICO VENATORIE MANUALE DEL PESCATORE INDICE CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE PROVINCIALI ▫ ACQUE PRINCIPALI ▫ ACQUE SECONDARIE ▫ ACQUE MONTANE DI PARTICOLARE PREGIO ▫ ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DIRITTI O CONCESSIONI PRINCIPALI NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA ▫ ATTREZZI E MODALITÀ DI PESCA ▫ PERIODI DI DIVIETO - ORARI E PARTICOLARI MODALITÀ DI PESCA ▫ MISURE MINIME ▫ DIVIETI PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE MONTANE E DI PARTICOLARE PREGIO ZONE DI PROTEZIONE NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE NELLE ACQUE DEL LAGO MAGGIORE SOGGETTE ALLA CONVENZIONE ITALO-ELVETICA FONTI NORMATIVE Regio Decreto 22.11.1914, n° 1486 "Regolamento per la pesca lacuale e fluviale" e successive modifiche ed integrazioni Regio Decreto 08.10.1931, n° 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca" e successive modifiche ed integrazioni Legge Regionale 18.02.1981, n° 7 "Norme per la tutela e l'incremento del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Piemonte" e successive modifiche ed integrazioni Deliberazione Consiglio Regionale 31.10.1984, n° 770-10725 "Regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca nelle acque interne del Piemonte" e successive modifiche ed integrazioni “Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere” Convenzione” del 1° gennaio 2000 Legge 22/11/88 n. 530 e relativo “Regolamento di Applicazione della CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE PROVINCIALI Le acque scorrenti in territorio provinciale sono classificate, ai fini della pesca, in: ACQUE PRINCIPALI Nelle acque principali, si può praticare sia la pesca dilettantistica o sportiva, sia la pesca professionale. Sono classificate acque principali della Provincia di Novara, le seguenti: • Fiume Ticino (alveo principale dal ponte della S.S. Torino-Novara-Milano fino al confine sud della Provincia di Novara) • Lago d’Orta (tutto lo specchio d’acqua INTERESSANTE LA Provincia di Novara) • Lago Maggiore (nella parte compresa tra il confine nord del comune di Lesa e la confluenza con il fiume Ticino), secondo le disposizioni della Convenzione Italo-Svizzera. ACQUE SECONDARIE Nelle acque secondarie si può esercitare solamente la pesca dilettantistica o sportiva, è fatto divieto di uso di attrezzi da pesca professionali. Sono classificate acque secondarie tutte le acque della Provincia di Novara non classificate principali. Tra queste va fatta una ulteriore distinzione che riguarda le acque montane e di particolare pregio. ACQUE MONTANE E DI PARTICOLARE PREGIO Tra le acque secondarie sono inoltre individuate le acque montane (acque in cui si intende tutelare l’ittiofauna tipica) e di particolare pregio (acque in cui il patrimonio ittico richiede speciale tutela) nelle quali vige il divieto generale di pesca dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio. Sono classificate acque montane e di particolare pregio della Provincia di Novara, le seguenti: - Roggia Molinara nei Comuni di Romentino, Trecate, Cerano e suoi affluenti Sorgente e Gerana - Torrente Terdoppio e suoi affluenti dalle origini fino al ponte del Canale Regina Elena - Tutte le acque scorrenti a monte della linea stradale Romagnano-Borgomanero-Gattico-Comignago-Borgoticino-Castelletto Ticino - Fiume Sesia nel tratto compreso tra il Ponte di San Quirico e la passerella Serravalle-Grignasco. ACQUE SOGGETTE A PARTICOLARI DIRITTI O CONCESSIONI Alcuni tratti di corsi d'acqua scorrenti sul territorio provinciale risultano gravati da diritti esclusivi di pesca. Si tratta di corsi o specchi d'acqua per i quali lo Stato ha riconosciuto, a privati o Enti, la facoltà di pesca con esclusione di qualunque altro soggetto. Per poter pescare in dette acque, non è sufficiente essere titolari di licenza di pesca, ma occorre avere il permesso del titolare o del concessionario di tali diritti, ed osservare altresì le regolamentazioni della pesca che il suddetto titolare o concessionario riterrà di adottare. DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA DEL DEMANIO PROVINCIALE FIUME SESIA Dal Ponte di S. Quirico in Comune di Grignasco al confine sud del Comune di Landiona LAGO MAGGIORE 21 peschiere e murere tra la stazione ferroviaria di Attualmente in concessione alla FIPSAS Arona e la Villa ex Conelli di Dormelletto TORRENTI SCARPIA PELLINO E RIO PLESINA Attualmente in concessione alla FIPSAS – Per il tratto scorrente nel Comune di S. Maurizio Attualmente in concessione alla FIPSAS d’Opaglio FOSSO RESE Scorrente nei Comuni di Paruzzaro Comignago e Attualmente in concessione all’A.P.D. Borgoticino LAGO D’ORTA Tratto del lago a sud della linea congiungente lo Acqua non in concessione sbocco del torrente Riale di Nonio a ovest e il Km 49 della S.S. del Lago d’Orta (Buccione) per la parte ricadente in Provincia di Novara NOTE Tutte le zone di divieto e quelle in concessione alle Associazioni Piscatorie sono segnalate in loco con apposita tabellazione. Nelle ex acque private, dall’entrata in vigore della legge 36/94 (che rende tutte le acque pubbliche) occorre essere in possesso di licenza di pesca, con la sola esclusione dei laghetti di pesca a pagamento. PRINCIPALI NORME PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA (la pesca sul Lago Maggiore è regolamentata dalla Convenzione Italo-Elvetica – vedi paragrafo a parte) ATTREZZI E MODALITA’ DI PESCA Attrezzi Consentiti Per L’esercizio Della Pesca Sportiva (Licenza B O D) Acque Principali massimo di 2 canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di 5 ami da usarsi entro lo spazio non superiore ai m 3; bilancia (vedi disposizioni particolari sotto indicate) una tirlindana armata con un massimo di 5 ami o cucchiai o esche artificiali, limitatamente ai laghi Nelle acque secondarie massimo di 2 canne, con o senza mulinello, con lenza armata da non più di 5 ami da usarsi entro lo spazio non superiore ai m 3; bilancia (vedi disposizioni particolari sotto riportate) Nelle acque montane e di particolare pregio uso di una sola canna, con o senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo, e con un massimo di 5 camole o 5 mosche artificiali Modalita’ Per L’esercizio Della Pesca Con La Bilancia a) Il lato massimo della rete della bilancia non deve essere superiore a metri 1,50 ; b) Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15, da misurarsi in conformità all’art.2 del Regolamento Regionale sugli attrezzi e mezzi di pesca; c) La rete deve essere montata su un palo di manovra di lunghezza non superiore a m.5. Non sono ammessi mezzi sussidiari atti a facilitarne il sollevamento; d) L’uso della bilancia è consentito esclusivamente dalla sponda e greto a piede asciutto: La distanza fra due bilance in esercizio non può essere, salvo reciproco accordo, inferiore a m. 15; e) La pesca con la bilancia è consentita esclusivamente nei seguenti corsi d’acqua per tratti scorrenti in Provincia di Novara; 1) FIUME TICINO e sue lanche e mortizze; 2) FIUME SESIA; 3) TORRENTE AGOGNA - dal ponte della ferrovia Novara-Varallo a valle; 4) TORRENTE TERDOPPIO - dal ponte dell’autostrada TO-MI a valle; 5) NAVIGLIO LANGOSCO; 6) NAVIGLIO SFORZESCO; 7) NAVIGLIO SAPORITI; 8) CANALE REGINA ELENA; 9) CANALE CAVOUR; 10) DIRAMATORE ALTO NOVARESE; 11) CANALE QUINTINO SELLA; 12) SUBDIRAMATORE VIGEVANO; 13) ROGGIA BUSCA; 14) ROGGIA BIRAGA; 15) ROGGIA MOLINARA - dalla presa d’acqua in comune di Pombia al confine sud di Bellinzago, comprendente i tratti scorrenti nei Comuni di Pombia-Marano Ticino- Oleggio-Bellinzago; 16) CAVO IRRIGUO DENOMINATO ROGGIA SIMONETTA - dalla presa sul Fiume Ticino alla prima chiusa in località Montelame; 17) ROGGIA MORA - dalla statale 142 fino al barraggio di derivazione del canale di Carpignano; 18) CAVO CATTEDRALE - dal sottopasso sul torrente Agogna a valle per tutto il tratto scorrente in Provincia di Novara; f) La pesca con la bilancia è sempre vietata da 1° giugno al 15 luglio; g) La pesca con la bilancia è, inoltre, vietata nei periodi di asciutta. In tali periodi è, tuttavia, consentita nelle seguenti acque: 1) CANALE REGINA ELENA; 2) DIRAMATORE ALTO NOVARESE; 3) ROGGIA MOLINARA - dalla presa d’acqua in comune di Pombia al confine sud di Bellinzago, comprendente i tratti scorrenti nei Comuni di Pombia-Marano Ticino- Oleggio-Bellinzago; 4) NAVIGLIO LANGOSCO; 5) CAVO CATTEDRALE - dal sottopasso sul torrente Agogna a valle per tutto il tratto scorrente in Provincia di Novara; Attrezzi Consentiti Per L’esercizio Della Pesca Professionale (Pescatori Muniti Di Licenza Di Tipo A) Lago D’orta Attrezzi da posta: Tremaglio - Lunghezza massima della rete 40 m. Altezza massima della rete 1,5 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 30 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno. Tremaglino - Lunghezza massima della rete 40 m. Altezza massima della rete 1 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 15 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno. Rete volante per coregone – lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme 400 m.. Altezza massima della rete 10 m. Il lato degli maglie interne non deve essere inferiore a 55 mm. Rete volante per trota – lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme 400 m.. Altezza massima della rete 11 m. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a 55 mm. Rete volante per coregone – lunghezza massima di diverse reti agganciate insieme 400 m.. Altezza massima della rete 10 m. Il lato degli maglie interne non deve essere inferiore a 55 mm. Rete da fondo per luccio e tinca – lunghezza massima della rete 60 m. Altezza massima della rete 2,5 m. Il lato delle maglie interne non deve essere inferiore a 45 mm. Ogni pescatore può collocare fino ad un massimo di 3 reti da fondo. Lenza da fondo – una lignola corda con un massimo di 30 ami. L’uso di detto attrezzo è vietato dal 25 aprile al 31 maggio. Attrezzi ad inganno: Bertovello – Diametro massimo della bocca 1 m. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a 15 mm. L’uso di detto attrezzo è vietato dal 1° dicembre al 30 giugno. E’ sempre vietato l’uso del bertovello con l’ausilio delle frascate o arginelle. Nassa – Diametro massimo della bocca 1 m. La distanza tra i vimini o le corde metalliche non deve essere inferiore a 15 mm. Attrezzi vari: Bilancione - Il lato della rete non deve essere superiore a 3 m. Il lato delle maglie, non deve essere inferiore a 20 mm. Fiume Ticino Attrezzi da posta: Tremaglio - Lunghezza massima della rete 60 m. Altezza massima della rete 1,5 m. Il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a 30 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno. Tremaglino - Lunghezza massima della rete 40 m. Altezza massima della rete 1 m. Il lato delle maglie della rete non deve essere inferiore a 15 mm. L' uso di detta rete è vietato dal 15 ottobre al 30 marzo e dal 25 aprile al 30 giugno. Lenza da fondo – una lignola corda con un massimo di 20 ami. Attrezzi vari: Bilancione - Il lato della rete non deve essere superiore a 3 m. Il lato delle maglie, non deve essere inferiore a 20 mm. N.B. – La misura delle maglie delle reti si prende ad attrezzo bagnato, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi. PERIODI DI DIVIETO – ORARI E PARTICOLARI MODALITA’ DI PESCA La pesca è consentita a partire da un'ora prima del levar del sole sino ad un'ora dopo il tramonto (nel Lago Maggiore valgono le disposizioni della Convenzione Italo-Elvetica) E' vietato l'esercizio della pesca delle specie sotto indicate dalle ore 0.00 del primo giorno alle ore 24.00 dell'ultimo giorno di divieto. Al 15 Giugno Dal 15 maggio ALBORELLA (Alburnus alburnus) con le reti CARPA (Cyprinus carpio) Dal 1 giugno Al 30 giugno BARBO (Barbus barbus plebejus) Dal 1 giugno Al 30 giugno CAVEDANO(Leuciscus cephalus cabeda) con le Dal 1 giugno reti Al 30 giugno COREGONE(Coregonus fera) Dal 15 dicembre Al 15 gennaio LUCCIO (Esox lucius) Dal 15 febbraio Al 15 marzo PESCE PERSICO(Perca fluviatilis) Dal 25 aprile Al 31 maggio PERSICO TROTA (Micropterus salmoides) Dal 25 aprile Al 31 maggio TEMOLO (Thymallus thymallus) Dal lunedì successivo alla prima domenica Al sabato precedente la prima domenica di ottobre di giugno TINCA (Tinca tinca) Dal 1 giugno Al 30 giugno TROTA DI LAGO (Salmo trutta) Dal 15 ottobre Al 31 gennaio SALMERINO (Salvelinus fontinalis) Dal primo lunedì ottobre All’ultimo venerdì di febbraio TROTA (Salmo trutta) Dal tramonto della prima domenica di All’alba dell'ultima domenica di febbraio ottobre La pesca all'anguilla è consentita anche nelle ore notturne, con esclusione delle acque classificate montane e di particolare pregio, con le seguenti modalità: • • • l'uso personale di due canne, con o senza mulinello e con lenza armata di un solo amo; il divieto dell' uso di fonti luminose, quando tale uso sia diretto all'esercizio della pesca; il divieto di detenere altre specie ittiche con esclusione di quelle utilizzate come esca. MISURE MINIME Le misure minime delle specie pescabili sono le seguenti: SPECIE ANGUILLA (Anguilla anguilla) MISURE MINIME (*) cm. 30 CARPA (Cyprinus carpio) 25 CARPIONE (Salmo trutta carpio) 25 COREGONE (Coregonus fera) 28 LUCCIO (Esox lucius) 30 PESCE PERSICO (Perca fluviatilis) 18 PERSICO TROTA (Micropterus salmoides) 18 SALMERINO (Salvelinus fontinalis) 20 TEMOLO (Thymallus thymallus) 28 TINCA (Tinca tinca) 20 TROTA FARIO (Salmo trutta) 20 TROTA IRIDEA (Onchorhynchus mykiss) 18 TROTA MARMORATA E IBRIDI (Salmo trutta marmoratus 35 (*) Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. In tutte le acque ciascun pescatore non professionale può catturare, per ogni giornata di pesca: non più di 10 capi complessivi tra salmonidi e timallidi senza superare il limite di 3 trote marmorate e di 3 temoli; non più di 5 Kg di pesce di altre specie. DIVIETI E' vietato: ▫ pescare con la dinamite e con altre materie esplodenti ▫ gettare ed infondere nelle acque materie atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri animali acquatici ▫ tenere i mezzi suindicati in prossimità delle acque lacustri e fluviali e sulle rive per una fascia di cento metri ▫ pescare con la corrente elettrica come mezzo diretto di uccisione e di stordimento, ad eccezione della pesca autorizzata dalla Giunta Provinciale ai sensi dell'articolo 6 R.D. 08.10.1931 n° 1604, con apparecchi a generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione dei patrimonio ittico ▫ pescare con le mani ▫ pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio ▫ pescare con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa ▫ pescare dai ponti ▫ l'uso a strappo degli attrezzi armati con amo o ancoretta (si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti dei corpo che non siano l'apparato boccale) ▫ abbandonare esche, pesci o rifiuti a terra lungo i corsi e specchi d’acqua e nelle loro adiacenze ▫ pescare da natanti durante la navigazione fino all’arresto e gli attrezzi devono essere completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca di mestiere o con tirlindana ▫ usare attrezzi da pesca, esclusa la canna con o senza mulinello, ad una distanza inferiore ai 30 m. da scale di monta per i pesci, da griglie delle macchine idrauliche, dagli imbocchi e sbocchi di canali, dai pilastri e dalle opere di difesa dei ponti ▫ pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d’acqua deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, muri ammassi di pietre, dighe, terrapieni arginelli, chiuse ed impianti simili o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi di pesca non previsti dal regolamento regionale sugli strumenti e mezzi di pesca ▫ pescare durante l’asciutta completa od incompleta, ad eccezione della canna con o senza mulinello ▫ pescare nelle zone di protezione a tutela ittica N.B.: l' uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero dei pesci. PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE DELLE ACQUE MONTANE E DI PARTICOLARE PREGIO Nelle acque classificate “Montane e di particolare pregio" è consentito l'uso personale di una sola canna, con e senza mulinello, con lenza armata di un solo amo, semplice o multiplo e con un massimo di 5 camole artificiali o di 5 mosche artificiali. E' vietato: il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo (esclusivamente per il sistema denominato "camolera" o "piombolungo") usare larve di mosca carnaria, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano e ogni tipo di pasturazione, nonché tenere i mezzi sopra indicati in prossimità di dette acque. l'uso della bilancia pescare, nei confronti di tutte le specie ittiche presenti, dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba del- l'ultima domenica di febbraio dell' anno successivo. ZONE DI PROTEZIONE La Regione Piemonte ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 7 dell'11.2.1981 per particolari esigenze relative al mantenimento o all'incremento del patrimonio ittico, può vietare l'attività di pesca totalmente o per determinate specie di corsi o specchi d'acqua, o loro tratti o parti, per un periodo non superiore a tre anni. In Provincia di Novara le zone di divieto totale di pesca costituite dalla Regione Piemonte con determinazione dirigenziale n. 29 del 17.2.2004 sono le seguenti: COMUNE CORSO D’ACQUA BORGOMANERO TORRENTE AGOGNA (tratto compreso tra la caserma dei Carabinieri e il ponte Torrione) BRIGA NOVARESE ROGGIA MOLINARA denominata “AGOGNETTA” PERIODO dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2004 al tramonto dell’ultimo sabato di febbraio 2007 dall’alba dell’ultima domenica di febbraio 2004 al tramonto dell’ultimo sabato di febbraio 2007 PRINCIPALI NORME PER LA PESCA NON PROFESSIONALE (licenze tipo “B” e “D”) NELLE ACQUE ITALIANE DEL LAGO MAGGIORE SOTTOPOSTE ALLA CONVENZIONE ITALO SVIZZERA SULLA PESCA MISURE MINIME, PERIODI DI DIVIETO E LIMITAZIONI DI PESCA Specie ittiche Misura Periodo di Ulteriori limitazioni di pesca (D) minima divieto (A) Trota del lago 30 cm 26/09 -20/12 -10 capi al giorno complessivi di Salmonidi (trote, salmerini e coregoni), di cui solo 5 Salmerini 25 cm 15/11 -24/01 trote Coregone Lavarello (D) 30 cm 15/11 -24/01 Coregone Bondella 25 cm 15/11 -24/01 -divieto di pesca per DDT per tutti i coregonidi: Coregone sp. (D) 30 cm 15/11 -24/01 lavarello (D), bondella e coregone sp. (D) Luccio 40 cm 15/03 -30/04 Pesce persico 16 cm 15/04 -15/06 25 capi al giorno Persico trota 20 cm 01/05 -30/06 Lucioperca 40 cm 01/04 -31/05 Carpa 30 cm 01/06 -30/06 Tinca 25 cm 01/06 -30/06 Anguilla 40 cm -Agone 20 cm 15/05 -15/06 divieto di pesca per DDT Scardola (D) --(D) divieto di pesca per DDT Pigo -01/05 -31/05 Barbo -15/05 -15/06 Alborella -25/05 -15/06 (B) divieto di pesca per DDT Gambero --(C) divieto di pesca del gambero di fiume autoctono (Austropotamobius pallipes) (A) I periodi di divieto iniziano e terminano alle ore 12.00 dei giorni indicati. (B) La pesca dell’alborella è consentita soltanto per approvvigionamento di esca viva, impiegando gli attrezzi delle categorie “Cattura di pesci da esca” (Punto 7 della Tab. 2 del R.d.A.) e “Canna” (Punto 10 della Tab. 2 del R.d.A.), con le modalità e le limitazioni previste dal R.d.A. (C) E’ consentita la cattura di specie di gambero di origine esotica, quali quella attualmente presente nel Lago di Lugano Orconectes limosus). In tal caso gli esemplari catturati non potranno essere reimmessi nelle acque comuni italo-svizzere e comunque dovranno essere immediatamente uccisi. (D) LIMITATAMENTE ALLE ACQUE PIEMONTESI CON ORDINANZA N. 01/2003 DEL 22/04/2003 E’ STATO REVOCATO IL DIVIETO DI PESCA DELLE SPECIE ITTICHE: LAVARELLO, COREGONE SP. E SCARDOLA. ORARI, DISPOSIZIONI E MODALITA’ VIETATE DI PESCA DILETTANTISTICA • La pesca con la canna da riva è sempre consentita, mentre la pesca con la canna ed altri attrezzi dilettantistici da imbarcazione è vietata da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima del levare del sole. • Ad esclusione dell’alborella pescata a scopo di esca, i pesci catturati in periodo di divieto e quelli che non abbiano raggiunto la misura minima, nonchè le specie ittiche proibite eventualmente catturate vive con attrezzi consentiti devono essere rimessi in acqua con ogni possibile cura. Le specie ittiche proibite per il DDT, eventualmente rinvenute morte, dovranno essere conservate opportunamente surgelate per la successiva consegna ai centri di raccolta già indicati dai competenti Servizi Veterinari delle ASL. • E’ vietato praticare la “pesca a strappo” con attrezzi armati con amo, cucchiaio, ancoretta o altri dispositivi ad essi assimilabili. Per “pesca a strappo” si intende l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale. Sono inoltre vietati: la pasturazione con la larva di mosca carnaria (cagnotto); l’uso a scopo di pesca di apparecchi di sondaggio a onde (elettroscandaglio); la pesca con le mani; l’uso di sostanze tossiche, narcotiche ed esplosive e della corrente elettrica. ATTREZZI CONSENTITI (estratto da Tab. 2 del R.d.A.) Attrezzi della categoria “CATTURA DI PESCI DA ESCA” Attrezzi permessi esclusivamente per la cattura del “pesce bianco” da esca. Le altre specie vanno immediatamente rimesse in acqua. I pesci da esca catturati debbono essere collocati e mantenuti vivi in idoneo contenitore. L’impiego e la detenzione di pesci vivi da utilizzare come esca, che non appartengano alla comunità ittica del lago Maggiore è sempre vietato. Nome attrezzo dimensione Misura maglia Proibito: 6–8 mm. - durante il divieto dell’alborella - l’uso radente il fondo e a traino dell’imbarcazione - sia da riva che da imbarcazione da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del sole - nelle acque interne ai porti, alle darsene ed ai pontili d’attracco quando questi ultimi siano disposti in modo da racchiudere uno specchio d’acqua con un unico lato libero a lago. bilancino Lato massimo m. 1,5 Nassetta altezza massima 50 cm 6-8 mm diametro massimo 25 cm Bottiglia limitazioni Attrezzi della categoria “GUADINO” Da usare solo per estrarre dall’acqua il pesce già catturato con attrezzi consentiti. Attrezzi della categoria “TIRLINDANA” Attrezzi proibiti da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del sole. Per gli attrezzi di questa categoria è consentito l’uso di un numero massimo di due attrezzi, anche di tipo diverso, per imbarcazione. Nel caso in cui gli attrezzi usati siano dello stesso tipo, il numero complessivo di esche non può superare quello massimo consentito per l’attrezzo stesso. Nel caso di uso di due cavedanere, il numero di esche per attrezzo è aumentato a sei. attrezzo Modalità consentita Molagna o Macchina per Con un massimo di venti esche, artificiali o trota naturali, per attrezzo. limitazioni Proibita durante il divieto della trota. Tirlindana per : salmerino Luccio Persico Agone Altre specie Con un massimo di otto esche, artificiali o naturali, per attrezzo. Cavedanera per cavedano e Con un massimo di otto esche, trota artificiali o naturali, per attrezzo. Proibita durante il divieto della trota – Durante il periodo di divieto del pesce persico è consentito l’uso soltanto ad una distanza dalla riva superiore ai 50 m. Attrezzi della categoria “CANNA” attrezzo Modalità consentita limitazioni Canna con o senza Con non più di dieci E’ consentito l’uso di non più di due canne, con o senza mulinello, per pescatore. mulinello ami o simili Proibita da imbarcazione da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del sole. Durante il periodo di divieto dell’alborella ne è permessa la pesca esclusivamente dalla riva con una sola canna con non più di un amo. Lanzettera Alborella per Con trenta lanzette al Proibita : massimo durante il divieto della alborella. da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dello spuntare del sole, sia da riva che da imbarcazione. Per le disposizioni relative alla pesca, anche professionistica nel Lago Maggiore, non specificatamente indicate nel presente manuale, si rimanda alle norme dettate dalla “Convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere” Legge 22/11/88 n. 530 e dal “Regolamento di Applicazione della Convenzione” del 1° gennaio 2000, nonchè dalle altre vigenti ordinanze del Commissario delle quali si potrà prendere visione anche presso le bacheche provincialisituate all’imbarcadero di Arona e sotto i portici dell’imbarcadero di Lesa. Per quanto non espressamente indicato nel presente manuale, valgono le disposizioni di cui al T.U. n° 1604/1931, al R.D. n° 1486/1914 ed alla L.R. n° 7/1981 e loro successive modifiche ed integrazioni.