MANUTENZIONE DELLE CALDAIE: ISTRUZIONI CHIARE Federconsumatori Friuli Venezia Giulia FEDERCONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA www.federconsumatori-fvg.it www.cittadinoconsumatore.it UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE Borgo Aquileia 3/B 33057 PALMANOVA (UD) tel. e fax 0432 935548 [email protected] prodotto, stampato e diffuso a cura di ADICONSUM FRIULI VENEZIA GIULIA Federconsumatori Friuli Venezia Giulia www.adiconsumfriuliveneziagiulia.it SEDE OPERATIVA REGIONALE Via Manzoni, 5 33170 GORIZIA tel. e fax 0481 538250 Lega Consumatori ADOC FRIULI VENEZIA GIULIA www.adocfvg.org [email protected] SEDE REGIONALE Via Ugo Polonio, 5 34125 TRIESTE tel. 040 3498486 - fax 040 3498486 Lega Consumatori LEGA CONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA SEDE REGIONALE Via San Francesco d’Assisi, 4/a 34133 TRIESTE tel. e fax 040 366326 [email protected] Ministero dello Sviluppo Economico Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento 2009 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico Sugli interventi necessari per tenere in efficienza e in sicurezza le caldaie, anche nella nostra regione rimangono incertezze e zone d’ombra. Per “fugare una disinformazione” non del tutto disinteressata da parte di molti operatori e in alcuni casi anche da parte delle associazioni del settore e con l’intento di contribuire a informare correttamente i cittadini consumatori sulla tempistica nei controlli e nella manutenzione e per una maggiore efficienza delle caldaie, dopo cinque incontri al Ministero dello sviluppo economico tra le associazioni dei consumatori e le associazioni nazionali degli operatori del settore CNA e Confartigianato e l’Assotermica, si è concordato un testo in applicazione del D.lgs. n. 192/05 con uno scadenziario dei controlli e manutenzione per gli impianti di riscaldamento. Come si può rilevare dalla nota informativa per la manutenzione e il controllo dell’efficienza delle caldaie che qui riportiamo integralmente, vi è stato inserito uno scadenziario che chiarisce e conferma ciò che dice il D.lgs. n. 192/05 la quale recepisce una direttiva europea 2002/91/CE, e che purtroppo ha visto un comportamento omissivo e non lineare nella corretta informazione da parte di molti operatori. In sostanza hanno continuato, e in molti casi stanno continuando, a sostenere il controllo e/o la manutenzione annuale e il controllo combustione (fumi) ogni due anni delle caldaie, ignorando il D.lgs. n. 192/05 che tiene conto dell’evoluzione tecnologica intervenuta nel settore e che richiede meno frequenza nella manutenzione e/o controlli delle caldaie in particolare di quelle con impianti autonomi a gas con potenza inferiore a 35 KW. Il confronto al Ministero continuerà con l’intento di stabilire anche un accordo quadro nazionale tra associazioni dei consumatori e associazioni delle imprese del settore per la definizione di un eventuale contratto tipo. FEDERCONSUMATORI FVG ADICONSUM FVG ADOC FVG LEGA CONSUMATORI FVG EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO • ISTRUZIONI PER IL CITTADINO La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro mantenimento in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione e bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e maggiore sicurezza per le nostre case. La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici1, definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare le migliori prestazioni energetiche degli impianti termici e richiama i principali riferimenti per garantirne la sicurezza e la funzionalità nel tempo. Ferma restando l’opportunità di affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica sotto la guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con una sua valutazione o una diagnosi energetica, possa individuare gli interventi più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l’utilizzo delle fonti rinnovabili), si riportano alcuni consigli e i principali adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento. 1. Acquisto della caldaia Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l’acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino: • sappia che la normativa vigente richiede, in ogni caso, l’installazione di caldaie con un rendimento superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza2, che nella generalità dei casi si traduce in una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle; • si informi direttamente presso l’installatore sulle necessità e sulla frequenza di manutenzione del proprio impianto, in particolare della caldaia che va ad installare, e legga preventivamente le specifiche informazioni riportate nel libretto d’uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito internet del fabbricante); si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali. Questi suggerimenti sono importanti per due ragioni: - quanto di seguito riportato è valido per i controlli di efficienza energetica, mentre per la sicurezza e funzionalità dell’impianto, dei suoi componenti, tra questi anche le caldaie, le tempistiche per la manutenzione sono riportate dal fabbricante nei libretti d’uso e manutenzione. - un confronto tra le diverse necessità e tempistiche di manutenzione definite dai fabbricanti di caldaie può consentire, a parità di efficienza energetica, importanti risparmi economici nella gestione degli impianti di riscaldamento; 2. Controlli per l’efficienza energetica dell’impianto di riscaldamento Per svolgere i controlli per l’efficienza energetica il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico abilitato4 che esegue tali attività nel rispetto delle regole dell’arte e della normative vigenti. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all’autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere. Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che costituiscono una sorta di “carta di identità” dell’impianto di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione. Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i controlli per l’efficienza energetica sui loro impianti di riscaldamento secondo le scadenze temporali della seguente tabella. Scadenzario dei controlli per l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento 3 Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW) Generatori installati da più di 8 anni Generatori a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’interno di locali abitati Ogni 2 anni Generatori installati da meno di 8 anni 3. Servizio di accertamento e ispezione svolto dalla Pubblica Amministrazione Ogni 4 Generatori a focolare chiuso (tipo C - a camera anni stagna) e a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’esterno di locali abitati Impianti a gas con potenza ≥ 35 kW Ogni Impianti a combustibile liquido o solido di anno qualsiasi potenza Impianti termici con potenza ≥ 350 kW 2 volte (indipendentemente dal tipo di combustibile) all’anno Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle norme per l’efficienza energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento. Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività delle predette attività a enti e organismi esterni qualificati. 1 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuativo della direttiva europea 2002/91/CE. Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, art. 4, commi 5, 6 e 7. 2 3 Le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le Amministrazioni regionali, in relazione a loro valutazioni e specificità territoriali, possono renderle più stringenti. 4 Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.