MANUTENZIONE
DELLE CALDAIE:
ISTRUZIONI CHIARE
Federconsumatori
Friuli Venezia Giulia
FEDERCONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA
www.federconsumatori-fvg.it
www.cittadinoconsumatore.it
UFFICIO DI PRESIDENZA REGIONALE
Borgo Aquileia 3/B
33057 PALMANOVA (UD)
tel. e fax 0432 935548
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prodotto, stampato e diffuso a cura di
ADICONSUM FRIULI VENEZIA GIULIA
Federconsumatori
Friuli Venezia Giulia
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33170 GORIZIA
tel. e fax 0481 538250
Lega Consumatori
ADOC FRIULI VENEZIA GIULIA
www.adocfvg.org
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SEDE REGIONALE
Via Ugo Polonio, 5
34125 TRIESTE
tel. 040 3498486 - fax 040 3498486
Lega Consumatori
LEGA CONSUMATORI FRIULI VENEZIA GIULIA
SEDE REGIONALE
Via San Francesco d’Assisi, 4/a
34133 TRIESTE
tel. e fax 040 366326
[email protected]
Ministero dello Sviluppo Economico
Realizzato nell’ambito del Programma generale di intervento 2009
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
con l’utilizzo dei fondi del Ministero dello sviluppo economico
Sugli interventi necessari per tenere in efficienza e in sicurezza le caldaie, anche nella nostra regione rimangono incertezze e zone d’ombra. Per “fugare una disinformazione”
non del tutto disinteressata da parte di molti operatori e in
alcuni casi anche da parte delle associazioni del settore e
con l’intento di contribuire a informare correttamente i cittadini consumatori sulla tempistica nei controlli e nella manutenzione e per una maggiore efficienza delle caldaie, dopo
cinque incontri al Ministero
dello sviluppo economico
tra le associazioni dei consumatori e le associazioni
nazionali degli operatori
del settore CNA e Confartigianato e l’Assotermica,
si è concordato un testo in
applicazione del D.lgs. n.
192/05 con uno scadenziario dei controlli e manutenzione per gli impianti di
riscaldamento.
Come si può rilevare dalla nota informativa per la
manutenzione e il controllo
dell’efficienza delle caldaie
che qui riportiamo integralmente, vi è stato inserito
uno scadenziario che chiarisce e conferma ciò che dice il
D.lgs. n. 192/05 la quale recepisce una direttiva europea
2002/91/CE, e che purtroppo ha visto un comportamento
omissivo e non lineare nella corretta informazione da parte
di molti operatori. In sostanza hanno continuato, e in molti
casi stanno continuando, a sostenere il controllo e/o la manutenzione annuale e il controllo combustione (fumi) ogni
due anni delle caldaie, ignorando il D.lgs. n. 192/05 che
tiene conto dell’evoluzione tecnologica intervenuta nel settore e che richiede meno frequenza nella manutenzione e/o
controlli delle caldaie in particolare di quelle con impianti
autonomi a gas con potenza inferiore a 35 KW.
Il confronto al Ministero continuerà con l’intento di stabilire anche un accordo quadro nazionale tra associazioni dei
consumatori e associazioni delle imprese del settore per la
definizione di un eventuale contratto tipo.
FEDERCONSUMATORI FVG
ADICONSUM FVG
ADOC FVG
LEGA CONSUMATORI FVG
EFFICIENZA ENERGETICA
DEGLI IMPIANTI
DI RISCALDAMENTO
•
ISTRUZIONI PER IL CITTADINO
La scelta attenta degli impianti di riscaldamento delle abitazioni, in particolare della caldaia, e il loro mantenimento
in efficienza assicura, nel corso degli anni, costi di gestione
e bollette energetiche più bassi, minori consumi e inquinamento, regolarità di funzionamento e maggiore sicurezza
per le nostre case.
La normativa in materia di efficienza energetica degli edifici1, definisce un sistema di regole finalizzate ad assicurare
le migliori prestazioni energetiche degli impianti termici e
richiama i principali riferimenti per garantirne la sicurezza e
la funzionalità nel tempo.
Ferma restando l’opportunità di affrontare le problematiche inerenti la riqualificazione energetica
sotto la guida di un tecnico competente (soprattutto a livello di condominio) che, con una sua
valutazione o una diagnosi energetica, possa
individuare gli interventi
più opportuni e più remunerativi da realizzare (anche attraverso l’utilizzo
delle fonti rinnovabili), si
riportano alcuni consigli e
i principali adempimenti da ricordare per la migliore gestione degli impianti di riscaldamento.
1. Acquisto della caldaia
Per un comportamento più consapevole che possa privilegiare l’acquisto di caldaie più efficienti con i minori oneri di
esercizio e manutenzione è necessario che il cittadino:
•
sappia che la normativa vigente richiede, in ogni
caso, l’installazione di caldaie con un rendimento
superiore ad una ben determinata soglia: alta efficienza2, che nella generalità dei casi si traduce in
una attribuzione di marcatura 3 e 4 stelle;
•
si informi direttamente presso l’installatore sulle
necessità e sulla frequenza di manutenzione del
proprio impianto, in particolare della caldaia che va
ad installare, e legga preventivamente le specifiche
informazioni riportate nel libretto d’uso e manutenzione a corredo della caldaia stessa (questa consultazione può essere svolta anche sul sito internet del
fabbricante);
si informi in merito alla disponibilità di incentivi e detrazioni fiscali.
Questi suggerimenti sono importanti per due ragioni:
- quanto di seguito riportato è valido per i controlli di efficienza energetica, mentre per la sicurezza e funzionalità dell’impianto, dei suoi componenti, tra questi anche
le caldaie, le tempistiche per la manutenzione sono
riportate dal fabbricante nei libretti d’uso e manutenzione.
- un confronto tra le diverse necessità e tempistiche di
manutenzione definite dai fabbricanti di caldaie può
consentire, a parità di efficienza energetica, importanti
risparmi economici nella gestione degli impianti di riscaldamento;
2. Controlli per l’efficienza energetica
dell’impianto di riscaldamento
Per svolgere i controlli
per l’efficienza energetica il cittadino deve rivolgersi ad un tecnico
abilitato4 che esegue tali
attività nel rispetto delle
regole dell’arte e della
normative vigenti.
Al termine delle operazioni di controllo ed
eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha
l’obbligo di redigere e
sottoscrivere un rapporto
di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne
copia all’autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica
Amministrazione deve svolgere.
Il richiedente deve conservare il predetto rapporto congiuntamente al libretto di impianto (impianto autonomo) o
di centrale (impianto condominiale). Su questi libretti, che
costituiscono una sorta di “carta di identità” dell’impianto
di riscaldamento, vengono annotati anche i risultati delle
ispezioni svolte dalla Pubblica Amministrazione.
Per assicurare il miglior esercizio, i cittadini devono provvedere a far eseguire i controlli per l’efficienza energetica sui loro impianti di riscaldamento secondo le scadenze
temporali della seguente tabella.
Scadenzario dei controlli per l’efficienza energetica
degli impianti di riscaldamento 3
Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW)
Generatori installati da più di 8 anni
Generatori a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’interno di locali abitati
Ogni 2
anni
Generatori installati da meno di 8 anni
3. Servizio di accertamento e ispezione
svolto dalla Pubblica Amministrazione
Ogni 4
Generatori a focolare chiuso (tipo C - a camera
anni
stagna) e a focolare aperto (tipo B - non a camera
stagna) installati all’esterno di locali abitati
Impianti a gas con potenza ≥ 35 kW
Ogni
Impianti a combustibile liquido o solido di
anno
qualsiasi potenza
Impianti termici con potenza ≥ 350 kW
2 volte
(indipendentemente dal tipo di combustibile)
all’anno
Le Province e i Comuni, con il coordinamento delle Regioni
e delle Province autonome di Trento e Bolzano, svolgono
gli accertamenti e le ispezioni finalizzati al rispetto delle
norme per l’efficienza energetica nell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento.
Le predette Amministrazioni possono delegare l’operatività delle predette attività a enti e organismi esterni qualificati.
1
Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attuativo della direttiva europea
2002/91/CE.
Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, art. 4, commi 5,
6 e 7.
2
3
Le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie; le Amministrazioni
regionali, in relazione a loro valutazioni e specificità territoriali, possono renderle
più stringenti.
4
Decreto Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.
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