07/01/2015
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO
LIBRETTO DI IMPIANTO
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014
Il DPR 74/2014 ha ridefinito i criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per
la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, e i requisiti
professionali degli esperti e degli organismi addette alle ispezioni pubbliche.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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1
07/01/2015
Il DPR 74/2014
"impianto termico": impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva
degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore
energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonche' gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento.
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di
riscaldamento localizzato ad energia radiante;
tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e'
maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di
acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
D.Lgs. 192/05
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
1.Le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da
ditte (DM 22 gennaio 2008, n. 37) abilitate,
conformemente alle prescrizioni e con la periodicità
contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la
manutenzione rese disponibili dall'impresa
installatrice dell'impianto ai sensi della normativa
vigente.
2. Qualora l'impresa installatrice non ha fornito proprie
istruzioni specifiche, o queste non sono più
disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi
facenti parte dell'impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle prescrizioni e con la
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative
allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi
della normativa vigente.
3.Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
delle restanti parti dell'impianto termico e degli
apparecchi e dispositivi per i quali non sono
disponibili nè reperibili le istruzioni del fabbricante,
devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con
la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per
lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
Sono disponibili
le istruzione
dell’installatore
NO
Come e quando
secondo istruzioni
Sono disponibili
le istruzione del
fabbricante
NO
SI
SI
Come e quando
secondo istruzioni
Come e quando
da norme
tecniche
C.M.S.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
Controllo e
manutenzione
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Il DPR 74/2014 Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
4. Gli installatori (1) e i manutentori (2) degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive
responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente,
in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista
dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi (3):
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro
installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose (4);
b) con quale frequenza le operazioni (5) di cui alla lettera a) vadano effettuate.
1)
2)
3)
4)
5)
Spetta all’installatore fornire le indicazione
per il controllo e la manutenzione
Il manutentore ho stesso obbligo per gli
impianti in esercizio
Cosa e come devono essere sostenute da
evidenze oggettive
Le operazioni di controllo e manutenzione
hanno come oggetto la sicurezza (C.M.S.)
Installatore e manutentore definiscono la
periodicità
C.M.S.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 7 - Controllo e manutenzione degli impianti termici
5. Gli impianti termici per la climatizzazione e/o produzione di acqua calda sanitaria
devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione".
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di
impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli
eventuali allegati.
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di
cui all'articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie
impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva
che li identifica,
Ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori
integrazioni.
I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di
check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento
energetico dell'impianto in modo economicamente conveniente.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui
all'articolo 7 su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile
nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di efficienza
energetica riguardante (1):
a) il sottosistema di generazione (2) come definito nell'Allegato A del decreto
legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della
temperatura centrale e locale nei locali climatizzati (3);
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua,
dove previsti (4).
1)
2)
3)
4)
Il controllo e l’eventuale manutenzione (C.M.S) devono essere eseguiti su tutti gli impianti,
ma il controllo di efficienze energetica si esegue solo su quelli superiori ai limiti.
sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che
permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno
climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità
La struttura dei R.C.E.E. porta a sottovalutare l’obbligo di valutare oltre la presenza anche
la funzionalità
La struttura dei R.C.E.E. porta a sottovalutare l’obbligo di valutare oltre la presenza anche
la funzionalità
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
2. Le operazioni manutentive (1) sono effettuate secondo i rispettivi rapporti di
controllo di efficienza energetica (2). , come individuati all'Allegato A .
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre
realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione,
come per esempio il generatore di calore;
c) nel caso di interventi (2) che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter
modificare l'efficienza energetica.
(4).
1)
2)
3)
Quelle derivanti da controllo e manutenzione ai fini della sicurezza (C.M.S.)
Ne consegue che per eseguire i controlli (C.E.E.) occorre seguire i R.C.E.E: come fossero
una sorta di linea guida
Sono evidentemente interventi di tipo straordinario
C.E.E. controllo efficienza energetica
R.C.E.E. rapporto controllo efficienza energetica
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Quando …
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti
termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di
10 kW e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
maggiore di 12 kW.
2. all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto (1) , a cura dell'installatore;
3. nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione (1),
come per esempio il generatore di calore;
4. nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter
modificare l'efficienza energetica (1) .
1) A prescindere dalla potenzialità …
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
4. Il successivo controllo dell’efficienze energetica (1) deve essere effettuato entro i
termini previsti (2) a far data dalla effettuazione dei controlli di cui al comma 3.
1)
2)
Se gli interventi di controllo e manutenzione ai fini della sicurezza sono regolati dalle
periodicità definite da Installatore/fabbricante/norme e se questi interventi devono essere
accompagnati da un controllo di efficienza energetica, non è possibile stabilire periodicità
predefinite per il C.E.E. successivo.
I termini del successivo C.E.E. sono riportati nell’allegato A al DPR 74/2013 (allegato
riferito unicamente al presente articolo), quindi i termini in esso riportati rappresentano
l’intervallo massimo consentito per l’esecuzione di un C.E.E.. Non essendo previsto che i
C.E.E. siano autoattivati (cioè effettuati in modo autonomo in base a scadenza), occorre
considerare l’intervallo di C.E.E. come limite massimo per l’effettuazione delle operazioni
di controllo e manutenzione ai fini di sicurezza (C.M.S) che determinano anche l’obbligo di
effettuazione dei C.E.E. .
Controllo e
manutenzione
ai fini di
sicurezza
Controllo e
manutenzione
ai fini di
sicurezza
C.E.E.
C.E.E.
periodicità C.M.S.
Limite periodicità C.E.E. e C.M.S.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
PERIODICITÀ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW
Tipologia
impianto
Impianti con
generatore di
calore a fiamma
Alimentazione
Generatori alimentati a
combustibile liquido o solido
Generatori alimentati a gas, metano o GPL
Impianti con macchine Macchine frigorifere e/o pompe di calore a
frigorifere/pompe di
compressione di vapore ad azionamento
calore
elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di
calore ad assorbimento a fiamma diretta
Potenza
termica(1)
[kW]
10 <P<100
P≥ 100
Cadenza C.E.E.
(anni)
R.C.E.E.
2
1
tipo 1
10 < P<100
P≥ 100
12 <P<100
P≥100
4
2
4
2
tipo 1
P≥12
4
tipo 2
P≥12
2
tipo 2
P> 10
4
tipo 3
Pel<50
Pel≥50
4
2
tipo 4
tipo 4
Pompe di calore a compressione di vapore
azionate da motore endotermico
Pompe di calore ad assorbimento alimentate
con energia termica
Impianti alimentati da Sottostazione di scambio termico da rete ad
teleriscaldamento
utenza
Impianti
Microcogenerazione
cogenerativi
Unità cogenerative
P - Potenza tecnica utile nominale
Pel - Potenza elettrica nominale
tipo 2
1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che
servono lo stesso impianto
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Al termine delle operazioni di controllo (1) , l'operatore che
effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno
specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica (2) ,
come indicato nell'Allegato A del presente decreto. Una
copia del Rapporto è rilasciata al responsabile
dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai libretti di cui al
comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura
del manutentore o terzo responsabile all'indirizzo
indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente
per territorio, con la cadenza indicata all'Allegato A del
presente decreto (3).
1) C.E.E.
2) R.C.E.E. in base al tipo di sottosistema
esaminato (1,2,3,4)
3) I termini limite di C.E.E. costituiscono anche
limite temporale entro cui inviare il R.C.E.E. – In
uno stesso sito possono essere presenti diversi
sottosistemi ognuno con il proprio R.C.E.E. e le
proprie scadenze.
Cadenza C.E.E.
(anni)
R.C.E.E.
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1
tipo 1
4
2
4
2
tipo 1
4
tipo 2
2
tipo 2
4
tipo 3
4
2
tipo 4
tipo 4
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
tipo 2
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
6. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza
termica effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in
conformità alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati
nell'Allegato B del presente decreto.
VALORI MINIMI CONSENTITI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Tipologie di generatori di calore
Generatore di calore (tutti)
Generatore di calore (tutti)
Data di installazione
prima del 29 ottobre 1993
dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997
Valore minimo consentito dei
rendimento di combustione (%)
82 + 2 log Pn
84 + 2 log Pn
Generatore di calore standard
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
84 + 2 log Pn
Generatore di calore a bassa
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
87,5 + 1,5 log Pn
temperatura
Generatore di calore a gas a
dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005
91 + 1 log Pn
condensazione
Generatore di calore a gas a
dall'8 ottobre 2005
89 + 2 log Pn
condensazione
Generatore di calore (tutti, salvo
dall'8 ottobre 2005
87 + 2 log Pn
generatore di calore a gas a
condensazione)
Generatori ad aria calda
prima del 29 ottobre 1993
77 + 2 log Pn
Generatori ad aria calda
dopo il 29 ottobre 1993
80 + 2 log Pn
log Pn : logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW Per valori di Pn superiori a 400 kW si
applica il limite massimo corrispondente a 400 kW
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
7. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati
rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati nell'Allegato B del presente
decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono
essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. Ove il
responsabile si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un'ulteriore verifica
da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, tale scadenza viene sospesa
fino all'ottenimento delle definitive risultanze di tale verifica.
8. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati
rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati nell'Allegato B del presente
decreto sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
9. Le macchine frigorifere e le pompe di calore per le quali nel corso delle operazioni
di controllo sia stato rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza
energetica siano inferiori del 15 per cento rispetto a quelli misurati in fase di collaudo
o primo avviamento riportati sul libretto di impianto, devono essere riportate alla
situazione iniziale, con una tolleranza del 5 per cento. Qualora i valori misurati in fase
di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di
targa.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 8 - Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
10. Le unità cogenerative per le quali nel corso delle operazioni di controllo sia stato
rilevato che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non
rientrano nelle tolleranze definite dal fabbricante devono essere riportate alla
situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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8
07/01/2015
Il DPR 74/2014 Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici
2. Le ispezioni si effettuano (1) su impianti di
climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale
non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza
termica utile nominale non minore di 12 kW. L'ispezione
comprende una valutazione di efficienza energetica del
generatore, una stima del suo corretto dimensionamento
rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione
invernale ed estiva dell'edificio, in riferimento al progetto
dell'impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili
interventi atti a migliorare il rendimento energetico
dell'impianto in modo economicamente conveniente.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto
di cui all'articolo 7, comma 5.
1) Con il termine ispezione indentifica un atto svolto
dall’autorità che comprende l’esecuzione di una
serie di verifiche presso il sito di installazione.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Il DPR 74/2014 Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici
4. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza
termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW,
alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale
compresa tra 12 e 100 kW l'accertamento (1) del rapporto
di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore
o terzo responsabile è ritenuto sostitutivo dell'ispezione.
3. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto
di cui all'articolo 7, comma 5.
1) Il termine accertamento sottende ad una verifica
esclusivamente documentale.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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07/01/2015
Il DPR 74/2014 Art. 9 - Ispezioni sugli impianti termici
9. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, le ispezioni
sono programmate in base ai seguenti criteri e priorità:
a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza
energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di
criticità;
100% tempo reale
b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianità superiore a
15 anni;
100% tempo reale
c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza
termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli
impianti, ogni due anni;
50% annuo
d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale
superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro
anni;
25% annuo
e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale
superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o
solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni
sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
25% annuo
f) gli impianti, di cui all'articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo
dell'efficienza energetica risulti la non riconducibilità a rendimenti superiori a
quelli fissati nell'Allegato B del presente decreto.
100% tempo reale
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013
Articolo 1 Modello di libretto di impianto per la climatizzazione
1. A partire dal 1° giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un "libretto di
impianto per la climatizzazione" (di seguito: il Libretto) conforme al modello
riportato all'allegato I del presente decreto.
LIBRETTO DI IMPIANTO PER LA CLIMATIZZAZIONE
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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10
07/01/2015
Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
Articolo 2 Modelli di rapporto di efficienza energetica
1. A partire dal 1° giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed
eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 74/2013 (1) , su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza
utile nominale maggiore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza utile
nominale maggiore di 12 kW (2) , con o senza produzione di acqua calda sanitaria,
il rapporto di controllo di efficienza energetica (3) di cui all'articolo 8, comma 5, (di
seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del
presente decreto.
1)
2)
3)
C.M.S. – controlli ed eventuale manutenzione ai fini della sicurezza
Si conferma il testo del DPR 74 che prevede l’effettuazione dei C.E.E. solo per impianti
superiori a questi limiti. Gli impianti inferiori al limite sono oggetto della sola C.M.S.
R.C.E.E.
CONTROLLO CERTIFICAZIONE ENERGETICA C.E.E.
RAPPORTO CONTROLLO CERTIFICAZIONE ENERGETICA R.C.E.E.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
Articolo 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
2. Gli allegati (1) al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del
Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i
medesimi contenuti, anche nell'ambito della documentazione inerente il catasto
territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone (2) ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica
74/2013.
3. Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province
autonome ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva (3) con
numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono.
1)
2)
3)
R.C.E.E. in base alla tipologia di sottosistema controllato (T1, T2,T3,T4)
Predisporre il catasto impianti è compito della Regione
Il modello ministeriale può essere solo implementato dalle Regioni e Provincie autonome,
possono cioè essere aggiunte pagine e non tolte o modificate le pagine del modello
ministeriale.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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07/01/2015
Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
Articolo 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
5. Al responsabile dell'impianto è data facoltà di selezionare (1) e fare compilare e
aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell'impianto termico al
quale il libretto stesso si riferisce.
6. Nel caso di integrazioni dell'impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il
libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli
interventi eseguiti (2) . Nel caso di dismissione dall'impianto senza sostituzione di
componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile
dell'impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione.
1)
2)
Le parti del libretto che descrivo sistemi non presenti possono non essere inserite
Se alla configurazione originale descritta dal libretto viene aggiunto una nuova parte del
sistema, occorre inserire le pagine mancanti.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
Articolo 3 Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli
7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini
della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme
del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte
dell'autorità competente.
8. Per gli impianti esistenti alla data del 1° giugno 2014, i "libretti di centrale" ed i "libretti di
impianto", già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del
decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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07/01/2015
Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO
Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in
forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile
dell'impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l'aggiornamento dove previsto o
mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto
elettronico è conservato presso il catasto informatico dell'autorità competente (1) o
presso altro catasto accessibile all'autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta
dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al
libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o
estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.
1)
Punto in contraddizione con il testo dal DPR 74/13 che prevedeva anche la
conservazione del PDF a cura del responsabile e la stampa del libretto in
occasione delle ispezioni.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO
Il libretto di impianto viene generato dall'installatore assemblando le schede pertinenti alla
tipologia di impianto installata; in caso di successivi interventi che comportano la sostituzione
e/o [inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di
distribuzione, di dismissione, al libretto di impianto andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura
dell'installatore dei nuovi sistemi, le relative schede. in tal modo si avrà la descrizione
completa nel tempo dell'impianto, comprensiva degli elementi dismessi, di quelli sostituiti e di
quelli installati in un secondo tempo.
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DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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07/01/2015
Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO
Se un edificio è servito da due impianti distinti, uno per la climatizzazione invernale e uno per
la climatizzazione estiva, che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle
temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in
tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto (1).
1)
E’ difficile ed inutile Intuire la ratio del comma, meglio riassumere:
- Se sistema caldo e sistema freddo sono fisicamente connessi solo con la logica
cablata sono necessari due distinti libretti di impianto;
- Se sistema caldo e sistema freddo non hanno in comune nemmeno la logica cablata
basta un solo libretto … ;
- Se sistema caldo e sistema freddo condividono almeno una parte di sistema (tubo,
corpi di emissione, ecc.) basta un solo libretto.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO
La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata
all'atto della prima messa in servizio a cura della impresa installatrice; per gli impianti già
esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere
effettuata dal responsabile dell'impianto o eventuale terzo responsabile.
A cura del Responsabile che la firma
Installatore
Responsabile (con firma 3° Responsabile)
Manutentore
Ispettore
Responsabile o eventuale 3° Responsabile
Scheda
Schede
Scheda
Schede
Scheda
Scheda
1
2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
3
11, 12
13
14
Le informazioni contenute nella scheda identificativa dell'impianto si
intendono relative alla data di compilazione della scheda medesima.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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07/01/2015
Decreto 10 febbraio 2014 Ministero dello sviluppo economico
ALLEGATO I ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL LIBRETTO
Il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello
subentrante in caso di trasferimento dell'immobile, a qualsiasi titolo, a cui è asservito
l'impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha
[obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con
relativi allegati.
DAL DPR 74/2013 AL NUOVO LIBRETTO DI IMPIANTO
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