ABI: MODIFICA UNILATERALE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI 1 Intesa OrizzontalE di Ervis Micukaj CONTESTO COMPETITIVO DI RIFERIMENTO In Italia mercato bancario Dinamiche competitive attenuate Costi di uscita elevati Prassi di “ius variandi” complicata e inadeguata per favorire la concorrenza 2 CONTO CORRENTE C/C costituisce elemento centrale del rapporto banca e cliente C/C fa da sponda per banche per l’offerta di altri servizi finanziari (da offrire quasi in esclusiva) Un po’ di numeri 90% pop ha un c/c 86% correntisti intrattiene rapporti solo con una banca 70% ha carta di debito 30% diverse forme di investimento 20% ha mutuo 3 MOBILITÀ CLIENTELA BANCARIA Quasi assente: 7-8% Perché? Costi elevati e considerevole dispersione dei medesimi Se si decide di cambiare banca occorre tenere conto dei “closing charges” Inoltre:questi costi non hanno una spiegazione economica Es:commissione trasferimento dossier titoli è di 101 €; costo per la banca è di 6,90€ 4 Questi elevati costi di uscita aumentano potere di mercato delle banche Imposizione di maggiori prezzi No pressione concorrenziale 5 “IUS VARIANDI” DELLE BANCHE Usato dalle banche per adeguare le politiche commerciali (all’estero tale tema ha minore importanza) Va ad incidere sul prezzo del servizio offerto consentendone la variazione sfavorevole al cliente nel corso del contratto Collegato a costi di mobilità sul mercato Perché? Scelta operatore con cui tenere rapporti richiede comparazione tra le offerte concorrenti considerando anche il costo dello ius variandi Infatti:banche cambiano spesso le condizioni creando minore certezza sulla stabilità delle offerte Conseguenza:consumatore risponderà meno velocemente ad offerte di altre banche 6 Serve normativa che liberi il mercato bancario e finanziario dalla corporazione delle banche e degli intermediari finanziari 7 La Commissione europea sollecitò eliminazione delle spese di chiusura dei rapporti bancari (in Italia sono i secondi più alti in Europa, dopo il Luxemburgo) Direttiva Ce su servizi di pagamento Rescissione di contratto concluso per durata minima di 12 mesi o superiore non presenta spese Pacchetti di liberalizzazioni Bersani: favorire sviluppo dinamiche concorrenziali piene dove si trovano le maggiori resistenze 8 CONTESTO NORMATIVO PRE-LEGGE BERSANI Articolo 118 T.U.B.(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) Modifica unilaterali sfavorevoli alla clientela 1. 2. 3. “Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci Entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta, o dall’effettuazione di altre forme di comunicazione, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere l’applicazione delle condizioni precedentemente stipulate” 9 CONTESTO NORMATIVO POST-LEGGE BERSANI Modifica dell’articolo 118 TUB Prevedere per i contratti “di durata” l’eliminazione delle spese di chiusura indipendentemente dal verificarsi di un’ipotesi di ius variandi 1. 2. 3. 4. Introduzione di disciplina migliorativa per la clientela relativamente alle modalità con le quali le banche possono apportare ai contratti modifiche unilaterali sfavorevoli Possibilità per banche di apportare modifiche unilaterali ai contratti con la clientela soltanto in presenza di un “giustificato motivo” Modifica da comunicare direttamente al cliente 30 gg prima(no comunicazioni impersonali, tipo Gazzetta ufficiale) Tempo per cliente di 60 gg per recedere “senza spese” dal contratto e “applicazione delle condizioni precedentemente comunicate” Introduzione di disposizione riferita ai contratti di durata in base a cui “il cliente ha sempre il diritto di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura” 10 PREMESSA AVVENIMENTO Procedimento istruttorio nei confronti dell’ABI dell’AGCM Oggetto: circolare ABI del 7 agosto 2006, n.23 contenente un commento interpretativo dell’articolo 10 (della legge 4 agosto 2006) intitolato “Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali” Note AGCM: Indicazioni circolare ABI vanno ad incidere sull’incentivo reale e potenziale a competere tra le imprese Agevolano il mantenimento di elevati “switching costs”(costi di chiusura e trasferimento) 11 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA Svolti accertamenti ispettivi presso le sedi dell’ABI Audizione di alcune banche e di un’associazione di consumatori L’ABI più volte ha effettuato l’accesso agli atti presenti nel fascicolo ma non ha presentato memorie difensive (limitandosi ad affermare la liceità della Circolare) COSA È AVVENUTO? 1. Pacchetto liberalizzazioni apre il mercato introducendo delle norme più flessibili e tagliando l’asimmetria tra cliente e banca (a favore di quest’ultima con regola ius variandi) 2. Problema interpretazione: l’ABI, nel tentativo di uniformare i comportamenti e mantenere bassa la concorrenza nel mercato in questione, propone ai suoi associati una Circolare che costituisce un riferimento nella predisposizione delle circolari interne alle varie banche 3. Funzione pacchetto svanisce 13 PARTI IN AZIONE ABI: Associazione Bancaria Italiana Aderenti Banche associate: circa 750 Intermediari finanziari: più di 250 ABI raccoglie quasi totalità degli operatori sui mercati interessati Elementi struttura: Commissione Tecnica Legale (C.T.L. con gruppi di lavoro) e Comitato Esecutivo (C.E.) AGCM: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 14 QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE ABI costituisce un’associazione di imprese (le banche e gli istituti finanziari aderenti all’ABI sono imprese ai sensi dell’art 81 del Trattato CE) Circolare è manifestazione di volontà dell’ABI ed è frutto di un lavoro intenso all’interno della stessa Al contenuto ha contribuito l’ampia attività dell’apposito gruppo di lavoro IUS VARIANDI (in cui agiscono i maggiori gruppi bancari della CTL, Commissione Tecnica Legale che incorpora tutte le banche) 15 RESTRITTIVITÀ DELLA CIRCOLARE Obiettivo:impedire e falsare la concorrenza all’interno del mercato comune Come? La Circolare è il risultato del gruppo di lavoro “Ius Variandi” (a cui partecipano i maggiori gruppi bancari dell’ABI) che costituisce un coordinamento orizzontale Perché? Influenza la condotta delle imprese associate sul mercato per quanto riguarda gli aspetti commerciali di queste indicando il comportamento da tenere In sintesi: riduce incertezza sul mercato imponendo dei comportamenti comuni e uniforma le strategie commerciali degli operatori bancari e finanziari 16 MODUS OPERANDI ABI Interpretazione normativa legge Bersani non era facile perciò associazione si adoperò a tale fine Come? Confronto in seno all’ass. tra i principali operatori bancari tramite la CTL che faceva da collegamento tra gruppi di lavoro, quale quello su “ius variandi”, e Comitato esecutivo che indirizzava e influenzava il comportamento delle banche partecipanti 17 FUNZIONAMENTO STRUTTURA ABI Gruppo di lavoro “ius variandi” composto dai maggiori gruppi bancari (copertura del 50% del territorio) Fa relazione a CTL che trasmette decisioni a CE CE diffonde decisioni centrali a tutti gli associati Decisioni del gruppo di lavoro rappresentano l’approfondimento delle banche che poi condividono gli esiti con tutti gli altri operatori. 18 CIRCOLARE ABI Ha un contenuto di indirizzo su tre tematiche: 1. Nozione di giustificato motivo 2. Recesso ed eliminazione delle spese di chiusura 3. Modalità applicative delle variazioni dei tassi di interesse 19 COME FA AD INDIRIZZARE QUESTI TRE TEMI? Conduzione di analisi economiche tali da comprendere l’onerosità nel caso di interpretazioni estese del testo (e non solo restrittive) per favorire operatori Riduzione della possibilità di uno sviluppo competitivo nel mercato (indicazioni comuni) favorendo l’ingessamento delle strategie commerciali delle banche associate Non si danno indicazioni formali, ma si approfondiscono alcune cause su cui si fa intendere che hanno l’assenso dell’associazione 20 GIUSTIFICATO MOTIVO Giustificato motivo:qualsiasi avvenimento sopravvenuto alla conclusione del contratto Conseguenza: qualifica a qualunque variazione peggiorativa decisa dalle banche Assenza di rischi di confronti competitivi sulla “tutela” data al cliente Non si assicura stabilità al cliente (può venire sempre meno per un qualsiasi giustificato motivo) 21 RECESSO E ELIMINAZIONE DELLE SPESE DI CHIUSURA Recesso Esclude che normativa sia idonea a configurare un’ipotesi di recesso legale ma solo se prevista da contratto Spese di chiusura Sono tali solo quelle legate al c/c e non ai titoli o al trasferimento (su cui permangono le spese) Esclusi spese di servizi di terzi Interpretazione restrittiva e minimale per ridurre al minimo i rischi 22 VARIAZIONI NEI TASSI DI INTERESSE Banca: Libera di variare o meno i tassi se la BCE cambia le politiche monetarie Se applica variazioni non deve seguire obbligatoriamente quelle della BCE, in presenza di giustificato motivo Applicazione è a discrezione della banca 23 PREGIUDIZIO AL COMMERCIO In questo caso si ha a che fare con un’intesa che rientra nel campo di applicazione dell’art. 81 del Trattato C.E. perché: Si esercita un’influenza diretta sugli scambi Si crea un compartimento sul mercato italiano Si isola il mercato nazionale nuocendo a quello unico europeo 24 CONCLUSIONI DI AGCM SU CIRCOLARE Costituisce intesa perché agevola uniformità di comportamento delle banche sulle variabili commerciali e ostacola la mobilità della clientela a causa dell’innalzamento dei costi di uscita Circolare: dal procedimento istruttorio risulta che essa rappresenta l’insieme di meccanismi associativi che hanno un diretto impatto sulla strategia commerciale delle imprese aderenti 25 COMPORTAMENTO ABI Revoca della Circolare Chiusura gruppo “ius variandi” Verifica processi interni di elaborazione di interpretazione delle normative che incidono sulle scelte strategiche delle imprese 26