ABI:
MODIFICA
UNILATERALE
DELLE CONDIZIONI
CONTRATTUALI
1
Intesa OrizzontalE
di Ervis Micukaj
CONTESTO COMPETITIVO DI RIFERIMENTO

In Italia mercato bancario
Dinamiche competitive attenuate
 Costi di uscita elevati
 Prassi di “ius variandi” complicata e inadeguata per
favorire la concorrenza

2
CONTO CORRENTE
C/C costituisce elemento centrale del rapporto
banca e cliente
 C/C fa da sponda per banche per l’offerta di altri
servizi finanziari (da offrire quasi in esclusiva)
 Un po’ di numeri
 90% pop ha un c/c
 86% correntisti intrattiene rapporti solo con
una banca
 70% ha carta di debito
 30% diverse forme di investimento
 20% ha mutuo

3
MOBILITÀ CLIENTELA BANCARIA
Quasi assente: 7-8%
 Perché? Costi elevati e considerevole dispersione
dei medesimi
 Se si decide di cambiare banca occorre tenere
conto dei “closing charges”
 Inoltre:questi costi non hanno una spiegazione
economica
 Es:commissione trasferimento dossier titoli è di
101 €; costo per la banca è di 6,90€

4
Questi elevati costi di uscita aumentano potere di
mercato delle banche
 Imposizione di maggiori prezzi
 No pressione concorrenziale

5
“IUS VARIANDI” DELLE BANCHE
Usato dalle banche per adeguare le politiche
commerciali (all’estero tale tema ha minore importanza)
 Va ad incidere sul prezzo del servizio offerto
consentendone la variazione sfavorevole al cliente
nel corso del contratto
 Collegato a costi di mobilità sul mercato
 Perché? Scelta operatore con cui tenere rapporti
richiede comparazione tra le offerte concorrenti
considerando anche il costo dello ius variandi
 Infatti:banche cambiano spesso le condizioni
creando minore certezza sulla stabilità delle
offerte
 Conseguenza:consumatore risponderà meno
velocemente ad offerte di altre banche

6
Serve normativa che
liberi il mercato
bancario e finanziario
dalla corporazione delle
banche e degli
intermediari finanziari
7
 La
Commissione europea sollecitò eliminazione
delle spese di chiusura dei rapporti bancari (in
Italia sono i secondi più alti in Europa, dopo il Luxemburgo)
 Direttiva

Ce su servizi di pagamento
Rescissione di contratto concluso per durata minima di 12 mesi
o superiore non presenta spese
 Pacchetti
di liberalizzazioni Bersani: favorire
sviluppo dinamiche concorrenziali piene dove
si trovano le maggiori resistenze
8
CONTESTO NORMATIVO PRE-LEGGE BERSANI

Articolo 118 T.U.B.(Testo Unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia)

Modifica unilaterali sfavorevoli alla clientela
1.
2.
3.
“Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare
unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le
variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei
termini stabiliti dal CICR
Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate
le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci
Entro 15 gg dal ricevimento della comunicazione scritta, o
dall’effettuazione di altre forme di comunicazione, il cliente ha
diritto di recedere dal contratto senza penalità e di ottenere
l’applicazione delle condizioni precedentemente stipulate”
9
CONTESTO NORMATIVO POST-LEGGE BERSANI

Modifica dell’articolo 118 TUB

Prevedere per i contratti “di durata” l’eliminazione delle
spese di chiusura indipendentemente dal verificarsi di
un’ipotesi di ius variandi
1.
2.
3.
4.

Introduzione di disciplina migliorativa per la clientela relativamente alle
modalità con le quali le banche possono apportare ai contratti modifiche
unilaterali sfavorevoli
Possibilità per banche di apportare modifiche unilaterali ai contratti con la
clientela soltanto in presenza di un “giustificato motivo”
Modifica da comunicare direttamente al cliente 30 gg prima(no comunicazioni
impersonali, tipo Gazzetta ufficiale)
Tempo per cliente di 60 gg per recedere “senza spese” dal contratto e
“applicazione delle condizioni precedentemente comunicate”
Introduzione di disposizione riferita ai contratti di
durata in base a cui “il cliente ha sempre il diritto di
recedere dal contratto senza penalità e senza spese di
chiusura”
10
PREMESSA AVVENIMENTO
 Procedimento istruttorio
nei confronti dell’ABI

dell’AGCM
Oggetto: circolare ABI del 7 agosto 2006, n.23
contenente un commento interpretativo
dell’articolo 10 (della legge 4 agosto 2006)
intitolato “Modifica unilaterale delle condizioni
contrattuali”

Note AGCM:
Indicazioni circolare ABI vanno ad incidere sull’incentivo
reale e potenziale a competere tra le imprese
 Agevolano il mantenimento di elevati “switching
costs”(costi di chiusura e trasferimento)

11
ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
Svolti accertamenti ispettivi presso le sedi
dell’ABI
 Audizione di alcune banche e di un’associazione
di consumatori
 L’ABI più volte ha effettuato l’accesso agli atti
presenti nel fascicolo ma non ha presentato
memorie difensive (limitandosi ad affermare la
liceità della Circolare)

COSA È AVVENUTO?
1.
Pacchetto liberalizzazioni apre il mercato introducendo delle
norme più flessibili e tagliando l’asimmetria tra cliente e banca
(a favore di quest’ultima con regola ius variandi)
2.
Problema interpretazione: l’ABI, nel tentativo di uniformare i
comportamenti e mantenere bassa la concorrenza nel mercato in
questione, propone ai suoi associati una Circolare che
costituisce un riferimento nella predisposizione delle circolari
interne alle varie banche
3.
Funzione pacchetto svanisce
13
PARTI IN AZIONE
ABI: Associazione Bancaria Italiana

Aderenti
Banche associate: circa 750
 Intermediari finanziari: più di 250
 ABI raccoglie quasi totalità degli operatori sui mercati
interessati
 Elementi struttura: Commissione Tecnica Legale (C.T.L.
con gruppi di lavoro) e Comitato Esecutivo (C.E.)

AGCM: Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato
14
QUALIFICAZIONE DELLA FATTISPECIE
ABI
costituisce un’associazione di
imprese
(le banche e gli istituti finanziari aderenti all’ABI sono imprese ai sensi dell’art 81 del
Trattato CE)
Circolare è manifestazione di volontà dell’ABI ed è
frutto di un lavoro intenso all’interno della stessa
 Al contenuto ha contribuito l’ampia attività
dell’apposito gruppo di lavoro IUS VARIANDI (in cui

agiscono i maggiori gruppi bancari della CTL, Commissione Tecnica Legale che
incorpora tutte le banche)
15
RESTRITTIVITÀ DELLA CIRCOLARE




Obiettivo:impedire e falsare la concorrenza all’interno
del mercato comune
Come? La Circolare è il risultato del gruppo di lavoro
“Ius Variandi” (a cui partecipano i maggiori gruppi bancari
dell’ABI) che costituisce un coordinamento orizzontale
Perché? Influenza la condotta delle imprese associate
sul mercato per quanto riguarda gli aspetti
commerciali di queste indicando il comportamento da
tenere
In sintesi: riduce incertezza sul mercato imponendo
dei comportamenti comuni e uniforma le strategie
commerciali degli operatori bancari e finanziari
16
MODUS OPERANDI ABI
Interpretazione normativa legge Bersani non era
facile perciò associazione si adoperò a tale fine
 Come? Confronto in seno all’ass. tra i principali
operatori bancari tramite la CTL che faceva da
collegamento tra gruppi di lavoro, quale quello su
“ius variandi”, e Comitato esecutivo che
indirizzava e influenzava il comportamento delle
banche partecipanti

17
FUNZIONAMENTO STRUTTURA ABI

Gruppo di lavoro “ius variandi” composto dai
maggiori gruppi bancari (copertura del 50% del
territorio)
Fa relazione a CTL che trasmette decisioni a CE
 CE diffonde decisioni centrali a tutti gli associati

Decisioni del gruppo di lavoro rappresentano
l’approfondimento delle banche che poi
condividono gli esiti con tutti gli altri operatori.
18
CIRCOLARE ABI
Ha un contenuto di indirizzo su tre tematiche:
1.
Nozione di giustificato motivo
2.
Recesso ed eliminazione delle spese di chiusura
3.
Modalità applicative delle variazioni dei tassi di
interesse
19
COME FA AD INDIRIZZARE QUESTI TRE TEMI?
Conduzione di analisi economiche tali da
comprendere l’onerosità nel caso di
interpretazioni estese del testo (e non solo
restrittive) per favorire operatori
 Riduzione della possibilità di uno sviluppo
competitivo nel mercato (indicazioni comuni)
favorendo l’ingessamento delle strategie
commerciali delle banche associate
 Non si danno indicazioni formali, ma si
approfondiscono alcune cause su cui si fa
intendere che hanno l’assenso dell’associazione

20
GIUSTIFICATO MOTIVO
Giustificato motivo:qualsiasi avvenimento
sopravvenuto alla conclusione del contratto
 Conseguenza:

qualifica a qualunque variazione peggiorativa decisa
dalle banche
 Assenza di rischi di confronti competitivi sulla
“tutela” data al cliente
 Non si assicura stabilità al cliente (può venire sempre
meno per un qualsiasi giustificato motivo)

21
RECESSO E
ELIMINAZIONE DELLE SPESE DI CHIUSURA

Recesso


Esclude che normativa sia idonea a configurare
un’ipotesi di recesso legale ma solo se prevista da
contratto
Spese di chiusura

Sono tali solo quelle legate al c/c e non ai titoli o al
trasferimento (su cui permangono le spese)
Esclusi spese di servizi di terzi
 Interpretazione restrittiva e minimale per
ridurre al minimo i rischi

22
VARIAZIONI NEI TASSI DI INTERESSE

Banca:
Libera di variare o meno i tassi se la BCE cambia le
politiche monetarie
 Se applica variazioni non deve seguire
obbligatoriamente quelle della BCE, in presenza di
giustificato motivo
 Applicazione è a discrezione della banca

23
PREGIUDIZIO AL COMMERCIO
In questo caso si ha a che fare con un’intesa che
rientra nel campo di applicazione dell’art. 81 del
Trattato C.E. perché:
 Si esercita un’influenza diretta sugli scambi
 Si crea un compartimento sul mercato italiano
 Si isola il mercato nazionale nuocendo a quello
unico europeo
24
CONCLUSIONI DI AGCM SU CIRCOLARE

Costituisce intesa


perché agevola uniformità di comportamento delle
banche sulle variabili commerciali e ostacola la
mobilità della clientela a causa dell’innalzamento dei
costi di uscita
Circolare:

dal procedimento istruttorio risulta che essa
rappresenta l’insieme di meccanismi associativi che
hanno un diretto impatto sulla strategia commerciale
delle imprese aderenti
25
COMPORTAMENTO ABI
Revoca della Circolare
 Chiusura gruppo “ius variandi”
 Verifica processi interni di elaborazione di
interpretazione delle normative che incidono
sulle scelte strategiche delle imprese

26
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ABI Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali