PROCURA REGIONALE UMBRIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2015 Il Procuratore regionale f.f. Fernanda FRAIOLI 1 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 PERUGIA 27 FEBBRAIO 2015 PROCURA REGIONALE UMBRIA Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2015 Il Procuratore Regionale f.f. Fernanda FRAIOLI 2 PERUGIA 27 FEBBRAIO 2015 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 La relazione scritta può essere consultata, in formato elettronico, sul sito della Corte dei conti. 3 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 Sig. Presidente, prima di iniziare la mia relazione, desidero formularLe i più sentiti auguri di benvenuto, unitamente al collega di Procura e a tutto l’ufficio che rappresento, certa che la Sua assegnazione quale Presidente della Sezione Giurisdizionale umbra darà un rinnovato impulso alla nostra attività complessivamente intesa. Desidero, altresì, unirmi – in modo sintetico per non ripetermi e sottrarre minuti preziosi alla mia relazione, ma di certo, non meno sentito – al Suo saluto a tutte le autorità civili e religiose che hanno ritenuto di onorarci della partecipazione alla presente manifestazione. In primis, al Presidente Squitieri per il quale, superfluo ed al contempo riduttivo, sarebbe dichiararsi onorati di questo privilegio che non a tutti ha potuto riservare per i molteplici e ben elevati impegni istituzionali. Desidero, altresì, ringraziare la docente dell’Istituto Scolastico “Pieralli” di Perugia per aver condiviso il proposito – attuato con l’odierna presenza di una rappresentanza di studenti dell’omonimo istituto – di educare i medesimi alla legalità a cui si è cominciato a dare esecuzione nella Regione con il Protocollo d’intesa tra questa Procura e l’Ufficio Scolastico Regionale siglato lo scorso 30 gennaio e che si inserisce nel più ampio progetto “Educare alla Legalità” stipulato tra la Corte dei conti ed il MIUR in data 22 ottobre 2013. 4 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 Solitamente l'inaugurazione dell'anno giudiziario è l'occasione per relazionare, prima ancora che su tutte le fattispecie che durante il periodo di riferimento si sono verificate nel territorio di competenza, su molte altre circostanze, a cominciare dalle innovazioni legislative che si sono registrate nel corso dei dodici mesi passati, per sconfinare nei commenti più o meno consoni alla situazione socio-politica che si è vissuta. Non è, invece, mia intenzione indugiare in una usuale, quanto ingenerosa, elencazione della normativa primaria e secondaria che ha disciplinato la nostra attività istituzionale nell’anno che si è appena concluso, ritenendolo decisamente poco rispettoso della dignità, personale e professionale, di un uditorio che definire qualificato è oltremodo riduttivo e, quindi, ben al corrente di quanto, solo tediandolo, potrei ricordare. Né, tantomeno, indugerei su dissertazioni politiche da ritrovo, non essendo questa la sede per farlo, né il PM contabile il soggetto deputato per ovvi motivi istituzionali, com’è notorio, diametralmente all’opposto. Intendo, invece, dar conto – essendo, questa sì, la mia funzione istituzionale – di alcune delle fattispecie di cui si è occupato l'ufficio di Procura, non già nell’usuale quanto sterile elencazione di asettici numeri, estasi degli amanti delle statistiche, ma in stretta connessione con il significato della funzione della Corte dei conti che in sede giurisdizionale persegue e cura il superiore interesse generale della collettività amministrata mediante l’esercizio dell’azione di responsabilità del PM. Perché questi – per dirla con la Corte Costituzionale (sent. n. 104 del 9 marzo 1989) – nella promozione dei giudizi agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale; rappresenta l’interesse generale al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili, e cioè un interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati; non l’interesse particolare e concreto dello Stato in ciascuno dei settori in cui si articola o degli altri enti pubblici in relazione agli scopi specifici che ciascuno di essi persegue, siano pure convergenti con il primo. Perché la giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità in genere dei pubblici dipendenti – come sempre la Corte Costituzionale ha riconosciuto, nell’ormai lontana sentenza n. 68 del 5 aprile del 1971 – “tende a garantire l’interesse generale 5 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 oggettivo alla regolarità della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente, evitando tra l’altro il sospetto di compiacenti omissioni o l’affermarsi di pratiche lassiste: in ottemperanza anche al duplice principio della “imparzialità” e del “buon andamento” dell’Amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione”. Senza, però, sottacere che di ben altre fattispecie avrebbe potuto occuparsi – ma che auspico per l’anno appena iniziato e per quelli futuri – al pari degli altri Requirenti territoriali, e che non è stato reso possibile dalla scarsa conoscenza dell’istituto che deve registrarsi presso quel medesimo popolo sovrano in nome del quale la Sezione Giurisdizionale pronuncia le proprie sentenze. Così come, nondimeno, anche presso alcune Amministrazioni che ancora stentano a considerare la Procura contabile quale valido alleato nella lotta al malaffare, alla corruzione, al pressapochismo: in una parola alla più scorretta gestione del bene pubblico. Perché il pubblico, è bene ricordarlo, lungi dall'essere una res nullius è res communes omnium che necessita, quindi, di una difesa congiunta da parte di tutti, non già di un inopinato saccheggio. E, non suoni bizzarra, a tal proposito, la differente posizione del giudice contabile rispetto a quella delle Amministrazioni e del cittadino governato. Tra le tipologie di istruttorie di cui si è occupata, nell’anno appena trascorso, la Procura Regionale che mi onoro oggi di rappresentare, rilevo che una percentuale che non esito a definire ancora troppo considerevole, deve la propria genesi ad articoli di stampa i quali – per quanto sovente, ricchi di informazioni e di particolari che consentono una conoscenza di avvenimenti che dovrebbero, invece, essere appresi aliunde per iniziare l’attività istituzionale – restano pur sempre esercizio di un’attività di molto differente da quella propria del Requirente. Per quanto notorio, oltre che intuitivo, tale concetto lo ha dovuto ribadire recentissimamente anche la Corte di Strasburgo, quando il 10 febbraio scorso, in una sentenza ha affermato che non si può chiedere ad un giornalista che pubblica un articolo su una questione di interesse generale come la presunta corruzione di un politico, anche usando toni provocatori, un grado di precisione analogo a quello richiesto per stabilire la 6 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 fondatezza di un accusa in sede giudiziaria1. Ciò nonostante, va alla stampa un doveroso, quanto voluto, plauso per essere sempre molto generosa e ben riconoscente dell’attività svolta dalla Corte dei conti (in tutte le sue articolazioni) alla quale non ha mai lesinato spazi per portare a conoscenza del lettore – anche quello più lontano dalle nostre aule di giustizia – l’operato del giudice contabile che, di solito, richiama l’interesse solo di coloro che, si considerano addetti ai lavori. Erroneamente però, perché anche se i potenziali interessati dall’operato del giudice contabile, nell’immediato, appaiono coloro che o pubblici sono o risorse pubbliche gestiscono, non può negarsi che mediatamente, anche i privati cittadini, possano e debbano interessarsi all’attività della Corte dei conti, non foss’altro che per l’inconsapevole mandato che a costoro hanno dato di gestire le risorse pubbliche in favore di una collettività di cui inevitabilmente fanno parte. Quindi, ben venga il supporto in tal senso praticato dalla stampa a favore della propalazione dell’attività magistratuale contabile per rendere edotto qualunque cittadino dell’opera del giudice contabile, in modo da facilitarne la partecipazione attiva nella segnalazione di episodi di cattiva gestione che, nel causare un danno all’Erario, direttamente ne determinano anche a suo carico, nonché per consentirgli di prendere coscienza della posizione rivestita di parte attiva nella conduzione della macchina pubblica, quantomeno quale fruitore dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione che si ha il diritto di pretendere in misura soddisfacente ed adeguata al contributo civico che si riesce a dare, in proporzione alle risorse umane e finanziarie di cui si dispone. Significativa in tal senso, la nota di un privato cittadino che si è rivolto a questa Procura chiedendo (si cita testualmente), “CORTESEMENTE alla Corte dei conti di poter indicare una soluzione all’amministrazione comunale in relazione alla mia richiesta di risarcimento, maturato dopo diversi anni, purtroppo anche dal contenuto della risposta data dal Sindaco……….”. Tanto però, soltanto a seguito dell’interessamento di questa Procura determinato La sentenza, relativa al ricorso n. 32104/06 dello scorso 10 febbraio, afferisce ad una condanna per diffamazione emessa in sede nazionale a carico di un giornalista cha aveva pubblicato un articolo sul sindaco di una città della Romania, chiedendone, con toni provocatori, le dimissioni perché coinvolto in atti di presunta corruzione. La Corte di Strasburgo ha ritenuto che non si possa pretendere da un giornalista la stessa precisione ed accuratezza che compete alle Autorità giudiziarie per accertare la colpevolezza. Gli standard sono differenti, così come differenti sono gli obblighi: d’altronde, il giornalista non deve di certo provare le accuse, ma solo fornire un fondamento ragionevole alla base delle critiche espresse sulla stampa. E ciò anche con toni provocatori. 1 7 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 dalla lettura di un articolo di stampa, così come, in apertura di missiva, lo stesso afferma: “mi riferisco alle notizie da me fatte pubblicare sul Corriere dell’Umbria (relative) alla vicenda tra il sottoscritto ed il Comune rispetto ad un terreno di mia proprietà sito in loc…….”. Con ciò suggellando proprio il rapporto di distanza che lega il comune cittadino all’organo giudiziario contabile che – per chiara mancanza di conoscenza – non adisce per chiedere la tutela di un proprio interesse in via diretta, ma soltanto dopo aver saputo dalla stampa di un interessamento di questi all’operato del Comune di riferimento, in materia di Piano di Iniziativa Pubblica (P.I.P.) che occasionalmente aveva avuto delle implicazioni inerenti gli interessi di un privato cittadino. Ed i numeri lo dimostrano: su una popolazione regionale complessiva di circa 890.000 abitanti, soltanto n. 66 denunce sono risultate provenire da privati cittadini. Pari impulso, sarebbe auspicabile nei confronti di alcune Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio che, spiace rilevarlo, ancora arrancano nel rispetto del dettato dell’art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934 il quale fa loro obbligo di segnalare alla locale Procura contabile il verificarsi di un fatto potenzialmente dannoso per la finanza pubblica occorso nell’ambito di propria competenza. L’Amministrazione deve imparare a difendersi da sola – anche mediante il ricorso a quel tutore dell’interesse pubblico alla regolarità dell’azione amministrativa, quale è il PM contabile – contro i soprusi degli stessi soggetti cui, fiduciosa, ha affidato le proprie funzioni istituzionali nei più svariati settori. Gli stessi che per ciò solo, la rappresentano sul territorio ed agendo quale sua longa manus, si identificano con essa, fino a creare, oltre al più classico dei danni – quello patrimoniale – anche uno ben più consistente al suo prestigio, alla sua onorabilità, alla sua immagine con riflessi che, purtroppo, sui grandi numeri, travalicano i confini nazionali, presentandoci in contesti europei ed internazionali come partners inaffidabili sotto una molteplicità di aspetti. Fattispecie quali quelle di una Cancelliera addetta all’Ufficio Corpi di reato, nonché alla Segreteria del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Perugia, la quale si è appropriata di beni detenuti dall’Amministrazione in quanto corpi di reato per successivamente rivenderli a terzi, né e un esempio fin troppo eloquente. Questa, oltre ad aver conseguito una condanna penale confermata nei tre gradi di 8 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 giudizio, per aver commesso una serie di reati – che spaziano dall’essersi impossessata di diversi oggetti di valore e di altri beni, tutti costituenti corpi di reato, depositati presso il medesimo Tribunale, e di averli successivamente ceduti a terzi; all’aver distrutto un numero indeterminato di fascicoli processuali; formato falsamente un numero imprecisato di buste destinate a sostituire gli involucri autentici dei corpi di reato sottratti e di aver falsificato i registri informatici e cartacei del Tribunale relativi ai corpi di reato; di essersi impossessata del corpo di reato contenente 1.750 gr. di cocaina la cui detenzione illecita era finalizzata allo spaccio onde lucrarne i proventi monetari – veniva chiamata in giudizio dalla scrivente Procura per la rifusione del danno corrispondente ai beni sottratti e rivenduti per usufruire del ricavato per usi personali; delle spese processuali sostenute dall'Erario a fronte dei vari giudizi a suo carico; nonchè per ottenere il pagamento della provvisionale di € 35.000,00 intimato dal giudice ordinario, che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato (rappresentante, in giudizio, il Ministero della Giustizia), ha comunicato non essere mai stata versata, per un totale complessivo di € 84.936,43. Con tale notazione, non si vuole mettere in dubbio la conoscenza del disposto normativo che, in un numero elevato di Amministrazioni è presente, quanto la valenza cogente dallo stesso espressa e ciò è dimostrato dall’assenza di timore delle conseguenze che possono derivare dall’inottemperanza ad esso, di cui al terzo comma dell’articolo stesso, siccome ribadito dalla normativa più recente. Ne sono un esempio, a tal proposito, le numerose comunicazioni ricevute da questa Procura da parte dall’INAIL in merito al ritardo nella comunicazione degli infortuni riferiti a personale e/o utenti della scuola registrati da numerosi istituti scolastici che ha comportato, il pagamento a favore dell’INAIL della somma di €. 1.296,00 (di cui €. 1.290,00 per sanzione ed €. 6,00 per spese di procedura), nell’immediato a carico delle già esangui casse delle scuole, ma in via di rivalsa, in capo proprio a diversi Dirigenti Scolastici i quali, ai sensi dell’art. 53 del T.U. n. 1124 del 30 giugno 1965 sono tenuti a tale denuncia ed in caso di contravvenzione alle disposizioni ivi contenute, sono puniti con un’ammenda il cui ammontare è indicato tra un minimo ed un massimo edittale. In ciò corroborati da correlata responsabilità ex art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934, sempre a carico dei medesimi che sono stati chiamati a rispondere in sede contabile per non aver tenuto indenne dal danno patrimoniale il proprio istituto scolastico per 9 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 l’erogazione della sanzione imposta dall’INAIL La comminazione di una sanzione, lungi dall’essere un fatto imprevedibile, ben è prevista dal legislatore nella norma di riferimento e, quindi, ben conosciuta dalla Scuola che in caso di contravvenzione a quanto prescritto come obbligatorio nei termini ivi indicati, era già a conoscenza delle conseguenze pecuniarie cui andava incontro. Il ritardo nella comunicazione, pur obbligatoria ed obbligatoriamente da effettuare entro un termine indicato dalla norma come perentorio, ha comportato l’applicazione di una sanzione che grava ingiustamente sulle già esangui casse delle scuole, senza alcuna valida giustificazione che non consentisse di ottemperare in merito, atteso che si trattava di un adempimento routinario. L’art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934, si ricorda, fa espressa imposizione nello statuire che i direttori generali ed i capi servizio i quali, nell’esercizio delle loro funzioni, vengono a conoscenza di un fatto, che possa dar luogo a responsabilità, debbono farne denuncia – che deve essere immediata – al Procuratore Generale presso la Corte dei conti. Aggiungendo, poi, che quando nel giudizio di responsabilità si accerti che fu omessa la denuncia, si possono condannare al risarcimento, oltre gli autori del danno, anche coloro che omisero la denuncia. Con ciò, collegandosi, per l’appunto, a quanto parimenti ribadisce la più recente legge n. 20/94 quando, all’art. 1, co 3, in tema di prescrizione (che fa decorre dalla data in cui è maturata, se il termine è spirato a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto) afferma che “rispondono del danno erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia”2. Tali considerazioni dimostrano quanta poca consapevolezza sussista in merito, ove, non foss’altro che per spirito di conservazione dettato da un sano egoismo di non rispondere per fatto commesso da altri, si dovrebbe procedere speditamente alla denuncia di un evento potenzialmente causativo di danno erariale verificatosi nella propria sfera di competenza istituzionale. Ed i numeri lo dimostrano: nel solo anno passato, sono state tratte denunce nella misura di n. 259 dalla stampa – pari, quindi, ad una percentuale del 22,31% – e n. 665 o ancor prima dal comma 2 che fa decorrere il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, tranne che nel “caso di occultamento doloso del danno”, ove la decorrenza è individuata nella data della sua scoperta. 2 10 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 ex art 53, a fronte di n. 1.161 istruttorie aperte di cui n. 506 hanno visto danneggiate le Amministrazioni statali; n. 594 gli Enti locali e n. 61 le ASL ed Aziende Ospedaliere. Tale atteggiamento va, tuttavia, interpretato e motivato. E, valutando dall’angolo visuale di questa Procura è piuttosto evidente come esso sia espressione non già di una volontà di resistenza all’operato della Procura contabile – registrabile, per la verità, in pochi sparuti casi – quanto piuttosto in un’atavica mancanza di conoscenza e di contatto con l’organo che, se non può, perché non glielo consente la legge e la sua posizione istituzionale, di esprimere consigli o fare da guida alle Amministrazioni, purtuttavia, parla loro attraverso gli atti; o esaminando fattispecie che seppur hanno un destinatario differente in molti casi sono fruibili per analogia; o con la celebrazione delle udienze, che si ricorda, sono pubbliche. L’elevato numero di vertenze archiviate (ben n. 1.731) è significativo a tali fini in quanto corrisponde a vertenze aperte dall’ufficio sol perché ricevute (ed essendo l’azione del PM contabile obbligatoria, non era dato operare differentemente), da parte di un’Amministrazione piuttosto parcellizzata sull’intero territorio regionale che, in un’ottica di non corretta comprensione di cosa si dovesse intendere con “presunto fatto dannoso” di propria competenza, ha inondato nel tempo la segreteria della Procura con comunicazioni di fattispecie che neppure lontanamente avrebbero potuto configurare comportamenti dell’Amministrazione e/o del dipendente forieri di danno erariale. La prova è stata data dal chiarimento fornito in merito dalla Procura che ha immediatamente ridotto il numero delle comunicazioni aventi quell’oggetto, a completo favore di altri maggiormente pregnanti sotto l’aspetto che interessa. Ne è un esempio la fattispecie di sinistro che è consistito in un trauma oculistico ai danni di un alunno, minorenne all’epoca dei fatti, il quale, a seguito del lancio di una gomma da parte di un compagno di classe, fu accidentalmente colpito all’occhio sinistro, riportando, al momento, un’immediata comparsa di dolore e diminuzione della vista, successivamente, invece, accertata come lesione all’organo medesimo in conseguenza del quale i genitori esercenti la potestà genitoriale adirono le vie legali, citando in giudizio l’Amministrazione scolastica per vedersi risarcito il danno, fisico e morale, riportato dal proprio figlio, atteso che i tentativi diretti alla composizione stragiudiziale della lite erano miseramente falliti. La sentenza del giudice civile – che ha riconosciuto uno stato di malattia con alcuni 11 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 giorni di inabilità totale, ed altri temporanea, nonchè postumi permanenti che hanno concretizzato un danno all’integrità psicofisica del minore pari ad una percentuale del 7% – liquidava un complessivo danno di €. 21.183,6 tra patrimoniale e non patrimoniale; spese di giudizio; CTP; interessi legali su danno non patrimoniale e rivalutazione monetaria sul danno patrimoniale, di cui è stata chiamata a rispondere la presunta responsabile individuata nell’insegnante di turno al momento del sinistro. Conoscenza che, ora con riferimento all’ambito scolastico, si ha motivo di ritenere venga incentivata e correttamente indirizzata a seguito della firma del protocollo di cui accennavo in apertura che non si limita ad intervenire sui ragazzi, con riferimento “all’educazione alla legalità e alla deterrenza, al controllo ed al contrasto delle illiceità in tutte le attività”, ma anche a programmare seminari e specifici momenti informativi/formativi per il personale della scuola dai dirigenti scolastici ai direttori dei servizi amministrativi “volti ad approfondire le tematiche della prevenzione e della segnalazione ai competenti organi delle fattispecie dannose per l’erario”, che si legge quale fine specifico, tra gli altri, all’art. 2 del protocollo medesimo. In molte occasioni, quindi, si è avuto modo di registrare una non corretta conoscenza dell’obbligo di cui al suddetto art. 53 che, ancora, non viene inteso nel suo giusto significato di “obbligo legato alla conoscenza o alla possibilità di conoscenza dei presunti fatti dannosi, attraverso l’uso dell’ordinaria diligenza professionale, che può essere pretesa dal soggetto obbligato, in considerazione della qualifica e delle funzioni concretamente esercitate”, come si legge in una nota interpretativa della Procura Generale di qualche anno fa, in materia di denunce di danno erariale ai Procuratori Regionali presso le Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei conti, resasi necessaria nell’immediato – come ivi riportato – per una serie di ragioni che spaziano dall’ampliamento della giurisdizione contabile a seguito di pronunce della Corte di Cassazione, all’entrata in vigore di ulteriori sistemi di raccordo fra il P.M. presso il giudice contabile e le autorità giudiziarie ordinarie, passando per le numerose modifiche legislative che in questi anni si sono registrate in altri campi del diritto3. 3 Si legge nella suddetta nota:“ per le seguenti ragioni: l’ampliamento dei confini della giurisdizione contabile a seguito di pronunce della Corte di cassazione (che hanno affermato la sussistenza della potestà di cognizione del giudice contabile sulla responsabilità di amministratori o dipendenti per danni causati ad enti pubblici economici ed a società a partecipazione pubblica) e di recenti interventi legislativi (in materia di danno ambientale, si veda l’art. 313, comma 6, del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006); le modifiche alla legge n. 241 del 1990, operate dalla legge n. 15 del 2005, per quanto attiene, in particolare, alle funzioni del dirigente delle unità organizzative e del responsabile del procedimento amministrativo; gli spazi di potestà di regolamentazione, in materia di disciplina dei - procedimenti amministrativi e di organizzazione interna, 12 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 Così, pertanto, da assicurare che le denunce di danno diano efficacemente modo al Pubblico Ministero presso la Corte dei conti di attivarsi con tempestività per l’adozione degli atti di propria competenza nei confronti dei presunti responsabili, disponendo di ogni utile elemento di valutazione. Ancor più oggi che la novella legislativa del 2009 ha ribadito che, per l’esercizio dell’azione di danno erariale da parte delle Procure contabili, debba rinvenirsi la sussistenza di una “specifica e concreta notizia di danno” 4. Come da lungo tempo, consapevolmente, fanno le varie Procure della Repubblica del territorio regionale, in ossequio al disposto di cui all’art. 129 delle disp. att. cod. pen., la cui collaborazione non soltanto saluto con immenso favore, ma caldeggio e segnalo per l’avvenire in modo da consentire il perseguimento di fatti che possono dar luogo a responsabilità per danni cagionati alla finanza pubblica, la cui segnalazione è, indiscutibilmente preziosa per il loro perseguimento nella sede istituzionalmente deputata, qual è quella contabile. Così come ringrazio con riferimento alla tempistica, posto che si rinvengono segnalazioni quando ancora l’obbligo non si è concretizzato ai sensi del suddetto articolo, ma se ne dispone ugualmente l’invio a questo ufficio mediante il rilascio, al termine delle indagini alla Polizia Giudiziaria, del nulla osta alla trasmissione del relativo rapporto, in modo da consentire anche alla Procura Contabile di perseguire tempestivamente il danno erariale, in parallelo ed in assoluta autonomia. Ciò in totale ossequio al basilare principio della separatezza dei due processi inequivocabilmente disposto con la soppressione del vecchio art. 3 del codice di procedura penale che, a suggello di tale concetto ha, posto proprio l’abrogazione dell'istituto dell’obbligatoria sospensione del giudizio di responsabilità in pendenza di procedimento penale, potendo il giudice contabile disporre accertamenti istruttori per acquisire gli atti ritenuti necessari per la definizione del giudizio davanti a sé pendente. Altrettanto dicasi, con riferimento alle restanti Autorità Giudiziarie Ordinarie, riconosciuti alle Regioni ed agli enti locali dal nuovo titolo V della Costituzione; l’espressa previsione normativa dell’obbligo di denuncia a carico di altri soggetti pubblici e la sopravvenuta modifica di alcune norme; l’entrata - in vigore gli ulteriori sistemi di raccordo fra il P.M. presso il giudice contabile e le autorità giudiziarie ordinarie”. 4 La legge 3 ottobre 2009, n. 141 – di conversione del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, a sua volta, correttivo del decreto-legge c.d. anticrisi 1 luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102 – all’art. 1, lett. c) statuisce, tra le altre, che “ Le procure della Corte dei conti possono iniziare l’attività istruttoria ai fini dell’esercizio dell’azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge”. 13 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 Amministrative e Tributarie che costantemente e con concreto spirito collaborativo, curano l’invio delle proprie pronunce a questa Procura onde consentirle di intervenire nelle ipotesi di presunto danno erariale nelle stesse fattispecie sulle quali hanno giudicato con riferimento a fatti che concretizzano reati e/o illeciti amministrativi rientranti nella propria competenza istituzionale. Anche qui, valga ad esempio un’altra fattispecie di cui si è occupato questo ufficio, scaturente da un giudizio civile instaurato nei confronti di un Comune dai genitori di un bambino feritosi camminando a piedi nudi durante un campo estivo organizzato dall’Ente medesimo. Il rifiuto del Comune di accogliere la richiesta dei genitori del piccolo di risarcimento del danno subito della lesione del tendine flessore del 4 dito – sull’assunto che tali doglianze dovevano essere dirette alla Soc. Coop. con cui era stata stipulata apposita convenzione comprensiva anche di una polizza per responsabilità civile da parte degli operatori nei confronti degli utenti – conduceva ad un contenzioso giudiziario che si concludeva con una condanna fondata sulla mancata prova da parte del Comune in merito alla colpevolezza del personale addetto alla vigilanza e controllo degli allievi che comportava l’esborso, da parte del Comune di complessivi €.7.856,24 in favore del minore danneggiato. La responsabilità è stata imputata alla Responsabile dell’Area Sviluppo Economico Sociale, che ha dovuto disporre la liquidazione a favore del soggetto danneggiato, della somma riconosciuta in sentenza, senza avvalersi delle possibilità siccome sottoscritte in prima persona con la Cooperativa appaltatrice, in rappresentanza dell’Ente come da apposita deliberazione di Giunta Municipale. In chiara controtendenza, invece, a quanto testè rilevato circa la consapevolezza della portata cogente dell’art. 53 del R.D. n. 1214 del 1934, si rinvengono le regolari e persistenti segnalazioni delle fattispecie causative di danno alle casse erariali, rappresentate dai MANCATI VERSAMENTI DEI PROVENTI DEL GIOCO DEL LOTTO che, di sovente, provengono dall’Ufficio Regionale del Ministero dell’Economia e Finanze. Numerose sono le fattispecie di tal genere, per danno erariale causato dalla gestione tenuta dai ricevitori. Nonostante la formale intimazione ad adempiere ed i ripetuti solleciti per le vie brevi 14 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 da parte dell’ufficio finanziario, i ricevitori non provvedono ad adempiere ai propri obblighi omettendo di versare quanto di competenza dell’Erario, tanto da determinare l’emissione di un provvedimento di revoca della ricevitoria. Gli omessi versamenti dovuti all’Erario sono relativi alle varie settimane contabili e spaziano, a seconda dei soggetti, da poche migliaia di euro a diverse centinaia. Di solito, i convenuti conseguono la condanna a rifondere l’intera somma contestata, corrispondente a quella indebitamente sottratta alle casse erariali a cui vanno ad aggiungersi le spese accessorie, ovvero gli interessi per tardivo versamento calcolati in ragione di una volta e mezzo il tasso legale In un caso, però, il convenuto si è differenziato non soltanto per la cifra sottratta, ammontante a ben 150.000,00 euro, ma perché a seguito di invito a dedurre, ha ritenuto di dichiararsi disposto al rimborso della somma, perfino liquidando una polizza assicurativa personale ed accedendo ad un prestito bancario. Ulteriore esempio di risultato positivo di fattiva collaborazione seguita a contatti esplicativi della corretta impostazione dei rapporti tra Amministrazioni pubbliche e Procura contabile, si è registrata in materia di SANITÀ, anche se le sollecitazioni operate da questa Procura hanno sortito effetti quasi con esclusivo riferimento ad un aspetto peculiare, piuttosto che all’intero ambito amministrativo, appalesandosi, così, come un intervento limitato. Purtuttavia, si ritiene apprezzabile e particolarmente significativa sotto l’aspetto della collaborazione istituzionale la risposta in un settore talmente nevralgico della Pubblica Amministrazione per il bene che amministra, da essere addirittura costituzionalmente tutelato, quale quello alla salute pubblica. In questo campo, infatti, numerosissime fattispecie hanno rappresentato casi di c.d. “malasanità”, che hanno comportato conseguenti citazioni per il danno causato alla struttura sanitaria dalle condotte poste in essere da medici, soprattutto durante l’esecuzione di interventi chirurgici, da cui è scaturito il risarcimento in favore dei pazienti danneggiati che, per ricadere nella c.d. franchigia della polizza assicurativa, sono stati erogati direttamente dall’amministrazione sanitaria. Tali fattispecie spaziano dal danno causato al paziente in occasione di un intervento chirurgico, ma non a causa di esso (come nel caso dell’ustione di II e III grado al piede riportata dalla paziente per un non corretto posizionamento dell’elettrobisturi dopo 15 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 l’utilizzo nell’intervento chirurgico per occlusione intestinale da briglie addominali); a quelli subiti dal paziente in conseguenza degli errori commessi direttamente dal chirurgo che aveva eseguito l’intervento, il quale era stato costretto per i gravi esiti lesivi registrati, a subire, nell’immediato, un secondo intervento d’urgenza ed a registrare gravi deficit permanenti (come un grave deficit respiratorio e totale disfonia; la perforazione di altro organo adiacente; polmonite con sospetto di embolia polmonare a cui seguivano complicanze collaterali, più o meno, ricollegabili quali scabbia ed uno stato depressivo generico che comportava l’assunzione di farmaci ansiolitici). In un caso, ancora, l’Amministrazione sanitaria ha dovuto erogare un risarcimento di € 214.215,64, ai genitori di una neonata deceduta nei giorni immediatamente successivi al parto per difficoltà respiratorie causate da una malformazione cardiaca congenita di cui gli stessi non erano stati messi al corrente durante la gravidanza. In tutti i casi i danneggiati hanno richiesto alla struttura sanitaria, il risarcimento del danno subito, evocandola in giudizio avanti al locale Tribunale civile il cui operato molto spesso non ha visto la conclusione in quanto la proposta di transazione, medio tempore intervenuta, chiudeva il contenzioso in atto con l’erogazione di un importo ritenuto soddisfacente per le parti che veniva corrisposto dalla società di liquidazione ma successivamente rimborsato dall’Azienda, atteso che tale pagamento rientrava nella franchigia annuale aggregata prevista nel contratto assicurativo. Così come ho ringraziato la stampa, mi preme, Sig. Presidente, ringraziare, anche tutte le Forze dell’Ordine che non elenco partitamente per timore di tralasciarne ingenerosamente qualcuna, posto che, a causa della notoria assenza presso la Procura Contabile di un Corpo di Polizia Giudiziaria dedicato, sull’esempio delle Procure Ordinarie presso i Tribunali, tutti i Corpi di Polizia possono essere chiamati dal Pubblico Ministero contabile a collaborare nell’esecuzione della propria attività di indagine. E nell’anno appena trascorso numerose sono state le deleghe istruttorie rilasciate dall’intera Procura contabile alle varie Forze dell’Ordine presenti sul territorio umbro, a cui tutte indistintamente hanno sempre adempiuto con la massima solerzia, puntualità e professionalità – financo quelle che, per estrazione professionale, minore affinità presentano con l’attività contabile. Ne sono un esempio, la vicenda relativa all’Università per Stranieri di Perugia e alla 16 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 decisione da questa assunta di acquisire in locazione passiva un immobile da destinare a sede di attività che l’Ateneo stesso avrebbe poi affidato a un soggetto esterno, nonchè le indebite percezioni di contributi pubblici. Nel primo caso, è stato ravvisato un danno ingiusto nella spesa sostenuta per i canoni di locazione in quanto: a) l’immobile in questione non aveva le caratteristiche funzionali alle esigenze istituzionali indicate nella motivazione della delibera, b) il procedimento di stipula del contratto passivo non era stato temporalmente coordinato con quello di aggiudicazione del servizio al soggetto terzo, con il quale stipulare un contratto di sublocazione dello stesso immobile; ciò ha comportato il mancato utilizzo dell’immobile per circa due anni, con contemporaneo esborso dei canoni di locazione passiva alla società proprietaria dell’immobile. Con riferimento a questa voce di danno, è stata ravvisata la responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione che votarono a favore della stipula del contratto di locazione passiva dell’immobile in questione. Una ulteriore voce di danno è stata ravvisata nella quantificazione del canone dovuto dal soggetto che, in forza del contratto di sublocazione, avrebbe gestito l’immobile fornendo anche servizi nell’interesse dell’Ateneo. La particolare successione temporale degli atti adottati ha fatto ritenere non congrua la somma posta a base della gara e sostanzialmente coincidente con quella offerta dal soggetto aggiudicatario: infatti, detto importo era ingiustificatamente inferiore rispetto a quello corrisposto dall’Ateneo alla proprietà dell’immobile. Tale voce di danno è stata addebitata al Rettore pro-tempore che adottò l’atto urgente di approvazione del bando di gara contenente la fissazione del canone richiesto e al Direttore Amministrativo che curò la relativa attività istruttoria. Nel secondo caso, le distinte fattispecie di indebite percezioni di contributi pubblici hanno interessato: a) fondi erogati dalla Regione Umbria a titolo di sostegno economico a favore delle imprese particolarmente incentrate sui temi dell’innovazione e della competitività di sistema, ove si è, invece, riscontrato: acquisto di materiale usato ovvero privo dello status di “beni nuovi di fabbrica” preveniente da azienda con lo status di evasore fiscale; acquisto di attrezzature provenienti da aziende con lo status di evasori totali; acquisto di materiale non utilizzato. 17 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 Alla luce degli accertamenti è, altresì, emerso che il soggetto, consapevolmente, ha comunicato e presentato alla Regione Umbria notizie e documenti non veritieri inerenti l’investimento, posto che la ditta al medesimo intestata, ha utilizzato fatture per operazioni inesistenti, ha utilizzato beni usati ed, infine, ha distratto dall’uso produttivo dell’impresa individuale i beni e i servizi. b) Ma anche di finanziamenti concessi nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei erogati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia relativi ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola per lo sviluppo rurale ove l’operatore del CAA addetto all’istruzione delle domande, non ha valutato la mancanza dei dati del dichiarante, né ha fatto compilare la domanda al richiedente alla sua presenza, pur attestando fatti, dati e situazioni analiticamente riportati in calce alle istanze, consentendo, così agli eredi di fruire irregolarmente di detti contributi. Più precisamente, la domanda è risultata priva della sottoscrizione del responsabile dell’ufficio CAA, necessaria per attestare la presentazione del produttore presso gli uffici e la correlativa identificazione; il controllo dell’acclusione degli allegati alla domanda; la firma del produttore, nonché l’attestazione che la domanda ed i relativi allegati risultano affidati all’ufficio medesimo. c) E, ancora, di contributo pubblico erogato dalla Regione Umbria e non utilizzato dal percettore secondo le finalità per le quali lo stesso era stato concesso – ovvero per l’acquisto di autobus da destinare al T.P.L. – il quale, a fronte dell’impegno preso a non alienarli per un determinato periodo ed a rispettarne la destinazione d’uso per almeno dieci anni, nella realtà, non onorava tali vincoli e, conseguentemente, il Tribunale Civile di Perugia, su richiesta della Regione Umbria, emetteva nei confronti del percettore un decreto ingiuntivo, per il pagamento in favore dell’Amministrazione regionale dell’importo erogato, oltre spese ed interessi e, per la riconosciuta colpevolezza del reato a lui ascritto di malversazione a danno dello Stato, condannato alla pena di mesi otto di reclusione. d) In una quarta ipotesi – in cui la stessa Regione erogante si è costituita parte civile nel relativo processo in sede giurisdizionale ordinaria – si è registrata l’elargizione di un contributo a favore di una società per la realizzazione di un campo di calcio, che, è risultato invece utilizzato, per finalità del tutto difformi, da parte del rappresentante legale della società, il quale avrebbe distratto la somma percepita per 18 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 effettuare pagamenti diversi rispetto all’oggetto ed allo scopo naturale dei fondi assegnati. La responsabilità si è riscontrata anche in capo al Dirigente Regionale, che con le proprie omissioni e/o negligenze ha permesso a terzi di beneficiare di un ingiusto vantaggio economico, così determinando un mancato utilizzo dei contributi medesimi da parte di altri soggetti che ne avrebbero avuto diritto, in quanto facenti parte di una specifica graduatoria in cui erano stati inseriti altri progetti presentati all’epoca dei fatti e ritenuti meritevoli. L’impiego delle Forze dell’Ordine ha consentito, altresì, di addivenire in tempi più che ragionevoli a rendere quella giustizia che solo se esercitata in tempi brevi, può, a buon diritto, fregiarsi di tale titolo. Ed i tempi dei nostri processi, sig. Presidente, sono un altro dato rilevante e qualificante della nostra giurisdizione su cui bisogna soffermarsi, fermamente convinti che non c’è bisogno di scomodare il Montesquieu per ritenere che una “Giustizia ritardata, è Giustizia negata”. Soltanto, infatti, una giustizia rapida è capace di assolvere al proprio compito e con riferimento a quella contabile si può ad alta voce, senza tema di smentita, affermarne l’assonanza con la celerità. I nostri processi raramente conoscono le lungaggini tipiche che purtroppo accompagnano quelli che si celebrano in altre sedi giudiziarie ed è un valore di cui andar fieri, ma soprattutto da divulgare onde richiamare l’attenzione di quella comunità amministrata in nome della quale il PM contabile, prima, ed il suo giudice, poi, agiscono, affinché prenda piena coscienza della funzione di baluardo a difesa delle risorse comuni che gli stessi quotidianamente svolgono. Altro aspetto da non sottovalutare del nostro processo è il carattere deflattivo del contenzioso rivestito dall’invito a dedurre e dal c.d. procedimento monitorio. Come nel caso di una fattispecie ancora caduta sotto la lente della Procura – che li ha ricompresi entrambi – avente ad oggetto lo svolgimento di attività esterna all’amministrazione di appartenenza svolta da un docente presso l’Istituto d’Arte senza la prescritta autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza, così come prevede la legge. Più precisamente, il soggetto è risultato far parte o aver costituito, a far data dall’anno 19 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 1984, società e/o ditte utilizzando di volta in volta prestanomi, familiari o congiunti, senza mai richiedere l’autorizzazione alla Pubblica Amministrazione. Ai sensi dell’art. 53, comma 7 del d.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, l’inosservanza del divieto di svolgere attività al di fuori dei propri compiti istituzionali, comporta il versamento delle corrispondenti somme nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza e destinato, come tale, ad incrementare il fondo di produttività o simili. A seguito del ricevimento dell’invito a dedurre che, sulla base della documentazione in possesso della Procura, ha totalizzato un danno erariale di €. 10.000,00, il convenuto ha prodotto atti e chiarimenti non conosciuti che hanno manifestato una valenza parzialmente emendante della propria posizione, che pur restando sempre di difetto, gli ha consentito di procedere al rimborso della somma che rimaneva (sia pure ridotta a seguito delle condivisibili argomentazioni e carteggio) a suo carico, evitando, così, il pubblico processo che ben diverse e maggiormente gravose conseguenze era atto a comportargli tanto in termini strettamente economici quanto di implicazioni di natura psicologica. La possibilità di addivenire ad una composizione del contenzioso fuori della fase prettamente processuale – con il metodo monitorio o più semplicemente con la possibilità di fornire chiarimenti a seguito del ricevimento dell’invito a dedurre – è un'altra peculiarità che connota, mi si lasci dirlo, il nostro procedimento in vista del raggiungimento di quel più “generale interesse al corretto esercizio, da parte dei pubblici dipendenti, delle funzioni amministrative e contabili e, cioè l’interesse direttamente riconducibile al rispetto dell’ordinamento giuridico nei suoi aspetti generali ed indifferenziati” affidato al Pubblico Ministero contabile, come ha da tempo ricordato anche il Giudice delle leggi (Corte C.le 104 del 9 marzo 1989) affermando che questi “nella promozione dei giudizi, agisce nell’esercizio di una funzione obiettiva e neutrale”. Un cenno, accanto ai ben più numerosi giudizi di responsabilità amministrativa, deve farsi anche a quelli per responsabilità contabile come nel caso del danno subito dall’Amministrazione postale, ammontante ad €.598.170,00, commesso scientemente ed in maniera continuativa da una propria dipendente mediante intervento nel sistema informatico dell’Ente medesimo cui aveva disponibilità di accesso per motivi di servizio 20 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 per effettuare indebiti prelevamenti, appropriarsene e, quindi, farne un uso esclusivamente personale come pagamenti di gran lunga superiori alle proprie possibilità economiche, come attestano spese per abbigliamento di lusso; viaggi intorno al mondo; elettrodomestici costosi; quote di affitto per la figlia, ecc…… La dinamica delle indebite appropriazioni, siccome ricostruita avveniva tramite: prelievi illeciti dei risparmi; omesso versamento del danaro ricevuto; apertura di buoni fruttiferi falsi; nonché accensione di nuovi libretti postali. Questo ufficio requirente procedeva dopo essere venuto a conoscenza della presentazione di una serie di denunce/querele ai Carabinieri della Stazione di Colfiorito da parte di privati cittadini titolari di libretti postali (al portatore) di deposito che ivi avevano collocato i risparmi di una vita, i quali accertavano un consistente numero di ammanchi presso la filiale di Verchiano dell’Ufficio Postale di Foligno. Più specificamente, costoro, che inizialmente erano in numero di 5, dichiaravano di aver subito il “prosciugamento” dei libretti medesimi per un totale complessivo di €. 321.000,00. Dagli atti di causa emerge che l’esecuzione del decreto di perquisizione, successivamente disposto dal PM penale il quale frattanto aveva iniziato la relativa azione, dava esito positivo, consentendo di rinvenire all’interno dell’abitazione della dipendente dell’ufficio postale una serie di inequivocabili elementi comprovanti il contenuto delle denunce, ovvero: timbri delle poste italiane; libretti postali; documentazioni contabili varie; svariate fatture di pagamento in negozi di lusso e non; svariate ricevute di pagamento di prestiti personali, finanziamenti, ecc….; fotografie in formato “informatico/file” ed altro specificamente indicato nel verbale di sequestro presente agli atti. Nel corso delle indagini emergevano ulteriori casi illeciti di identico tenore correlati ad altrettante denunce/querele contro, sempre, la medesima dipendente, da parte di altri n. 14 titolari (alcuni contitolari) di altrettanti libretti di risparmio e c/c, per un ulteriore ammanco totale di €. 267.820,00. Con particolare riferimento ad uno dei querelanti, oltre ad un ammanco sul c/c postale di €. 10.000,00, si è registrato un ammanco sul libretto postale di €. 3.000,00 + un acquisto buono fruttifero falso di €. 60.000,00 + un libretto postale disconosciuto. Per un altro querelante ancora, la situazione si caratterizzava diversamente in quanto, 21 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 a seguito della querela per ammanco di €. 16.350,00 depositati su un libretto tipo vecchio di colore verde mod. A 1439, questo veniva dichiarato smarrito all’insaputa dei clienti (e rinvenuto dai militari dell’Arma in casa della dipendente e confiscato in occasione del sequestro) per poi, tramite una frode on-line che permetteva l’apertura di un nuovo libretto, versare le somme asportate dal primo. Agli atti di causa sono state allegate anche copie della documentazione “conto spese” acquisite presso una boutique di Foligno ed effettuate dalla dipendente che, a parere dei militari operanti, proprio per la cospicuità delle somme relative che richiederebbe una disponibilità economica ben differente da quella ufficialmente posseduta dalla stessa, dimostrerebbero l’utilizzo delle somme illecitamente sottratte. Veniva, quindi, ricostruita anche la dinamica del comportamento delittuoso di cui nella presente sede si è chiesto conto, che è stata delineata con le seguenti modalità: PRELIEVO ILLECITO DEI RISPARMI: avendo libero accesso ai terminali dei sistemi informatici delle Poste, con particolare riferimento a quelli per la gestione informatizzata dei libretti di deposito al portatore e c/c postali degli uffici ove era impiegata, effettuava operazioni di prelievo illecite – di vari importi, da un minimo di 740 euro fino a 97.000,00 euro – all’insaputa dei titolari dei libretti. Tali operazioni venivano registrate “informaticamente” nei server delle Poste Italiane, ma non venivano annotate nei libretti al portatore, sui quali rimaneva stampato il saldo “integro”, OMESSO VERSAMENTO DEL DANARO RICEVUTO: talvolta, all’atto del versamento di denaro contante da parte di titolare di libretto postale, intascava personalmente la somma ricevuta senza effettuare il giusto aggiornamento del saldo contabile a livello informatico, ma registrando le stesse operazioni “a penna” direttamente (e quindi irregolarmente), sui libretti personali. In tal modo, il nuovo saldo non era allineato con il saldo reale evidenziato nei sistemi informatici delle Poste Italiane. APERTURA DI BUONI FRUTTIFERI FALSI: proponeva alla clientela di investire i propri risparmi depositati nei libretti in acquisto “buoni fruttiferi” a medio/lungo termine. Il cliente che aderiva all’investimento prelevava le somme di danaro dal proprio libretto per l’acquisto del nuovo titolo ricevendo, al posto del titolo ORIGINALE 22 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 “buono fruttifero”, un foglio formato A4 fotocopiato (falso), ACCENDEVA NUOVI LIBRETTI regolari intestandoli a nome di altre persone, a lei note ma non a conoscenza della manovra posta in atto, utilizzandoli, per così dire, per “parcheggiare in modo sicuro” le somme di danaro illecitamente asportate. Le indagini condotte hanno portato alla luce un numero di operazioni di tal fatta, corrispondenti ad un ammanco di €. 598.170,00, tutte effettuate dalla dipendente dell’ufficio postale di Foligno, filiale di Verchiano nelle cui mani alcuni clienti versavano materialmente le somme. In ultimo, non certo per ordine di importanza, quanto al contrario per tributargli il riconoscimento che merita, desidero ringraziare il personale dell’ufficio, anche se gli interventi ai quali mi sto riferendo, afferiscono più all’anno appena iniziato. Ciononostante, meritano menzione per i risvolti favorevoli che già stanno sortendo per l’intera attività di Procura che si auspica prenderà un nuovo corso. Mi riferisco in particolare al procedimento di digitalizzazione dei fascicoli di Procura ed all’uso della Posta Elettronica Certificata. In proposito mi preme rilevare che nell’arco temporale di poco più di un mese, sono stati “scannerizzati” n. 700 fascicoli – alcuni dei quali di dimensioni decisamente considerevoli – con correlativa possibilità di totale eliminazione di quelli cartacei a tutto vantaggio della funzionalità interna dell’ufficio di Procura e correlativamente della fruibilità da parte dell’utenza. È una tappa importante e quantitativamente significativa di quel traguardo che ora ci si è prefissi di raggiungere a breve, il cui percorso ha visto languire per lungo tempo i tentativi a ciò finalizzati che hanno partorito esclusivamente la digitalizzazione dei fascicoli di data più recente e, tra questi, soltanto quelli che hanno portato all’emissione di un invito a dedurre, escludendo tutti i restanti che sono rimasti in carico esclusivamente in formato cartaceo. Attraverso l’attivazione della procedura di scannerizzazione della documentazione contenuta nelle istruttorie aperte ed ancora in fase di lavorazione, la Procura intende ultimare il processo di completa digitalizzazione del fascicolo di Procura, raggiungendo, così, l’obiettivo di consentire la consultazione degli atti di ogni singolo giudizio, depositato nell’anno in corso, direttamente attraverso l’ausilio di strumenti informatici. Tuttavia, accanto alla necessità, ancora purtroppo attuale, di mantenere in forma 23 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 cartacea una parte considerevole del fascicolo processuale, la segreteria si è comunque organizzata allo scopo di operare, quasi in tempo reale, un’immediata lavorazione degli atti consistente nella protocollazione, scannerizzazione ed archiviazione degli stessi, nonché nella loro trasmissione ai Magistrati, i quali, anche da postazioni c.d. “da remoto”, sono in grado di consultare gli incartamenti relativi sia alla fase istruttoria e all’Invito a dedurre, sia alla fase successiva al deposito dell’atto di citazione. Quanto sopra descritto, troverà, in un futuro molto prossimo, un efficace utilizzo anche in occasione di eventuale proposizione di Appello. L’archivio “digitale” di ogni Giudizio di I grado consentirà, infatti, la masterizzazione su supporto informatico (CD) dell’intera documentazione presente nelle “Note deposito atti”, evitando quindi la spedizione, presso la Procura Generale, di quantitativi ingenti di materiale cartaceo. E’ intuibile come tali operatività, consentiranno di espletare molte funzioni proprie dell’attività di Procura attuando, da subito, una significativa riduzione dei costi ed, in chiave evolutiva, perseguendo l’obiettivo di dotare l’ufficio degli strumenti e delle conoscenze necessarie all’attuazione di una sempre più massiva “dematerializzazione”. E’ soddisfacente rilevare come, in quest’ultime performance, la Procura dell’Umbria si porrebbe in largo anticipo rispetto ai tempi medi degli standard già raggiunti al riguardo da altri Uffici regionali. Con riferimento all’uso della Posta Elettronica Certificata, invece, va rilevato come sia diventato un metodo di trasmissione in continua espansione rispetto agli standard precedentemente adottati. Superate, infatti, le difficoltà iniziali, dovute essenzialmente ad una prima fase di necessario assestamento organizzativo da parte degli utenti del servizio, ad oggi si rileva che circa l’85% della posta in uscita e circa il 55% di quella in entrata, viene gestita attraverso la trasmissione telematica. Rimane necessario comunque, in alcuni casi, provvedere alla stampa di quella parte di documentazione destinata a confluire all’interno dei fascicoli processuali che, come già detto, rimangono ancora in forma cartacea, almeno nella loro versione originale. L’ufficio è, comunque, attivo nel sensibilizzare i propri interlocutori all’utilizzo sempre più massivo della PEC, in linea con le più recenti innovazioni legislative ed in conformità alle disposizioni impartite al riguardo dal Segretario Generale della Corte 24 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 dei conti. Da non sottovalutare, infine, l’AMMONTARE dei RECUPERI operati nell’arco dell’anno trascorso che è pari ad €. 157.001,47 a cui deve aggiungersi l’importo derivante dalle sentenze di condanna emesse dalla Sezione Giurisdizionale nel medesimo periodo che ammonta ad €. 261.589,06, con un recupero extragiudiziale pari ad €. 219,361. Sull’ammontare, tuttavia, incide l’effetto sospensivo della condanna in primo grado che esplica la proposizione dell’appello la quale, in tutti i casi che si sono registrati, si è risolta, in buona sostanza, esclusivamente in una procrastinazione dell’erogazione della somma dovuta, atteso che sono state appellate sentenze emesse dalla Sezione Giurisdizionale in n. 5 casi che hanno registrato, in disparte una dichiarazione di estinzione del giudizio, altrettante conferme delle pronunce di prime cure, con correlativa corresponsione della sanzione. Le restanti tematiche trattate nell’anno appena trascorso, oltre a quelle già citate, si possono individuare, essenzialmente nelle seguenti: a) DANNI AMBIENTALI. In questo campo, si sono registrati interventi, soprattutto sotto forma di Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti. Hanno formato oggetto di citazione vari casi di danno derivante dall’attività di stoccaggio e recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio di diversi Comuni che ha portato alla chiamata in giudizio del Sindaco e del Responsabile della materiale gestione dell’isola ecologica, posto che dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri del NOE è emerso il deposito al suolo e senza alcuna impermeabilizzazione, di rifiuti di vetro, contenuti all’interno di fusti in ferro; rifiuti metallici, depositati all’interno di un cassone scarrabile; rifiuti provenienti dall’attività di demolizione; pneumatici fuori uso; frigoriferi e televisori; batterie di piombo e materiali da demolizione contenenti amianto. Conseguentemente sussisteva il grave pericolo di inquinamento della falda acquifera sottostante, trattandosi di rifiuti pericolosi (frigoriferi e televisori; batterie di piombo e materiali contenenti amianto) e non pericolosi, raccolti in parte in modo non omogeneo ed in parte depositati in modo incontrollato e per i quali non era stato attivato alcun 25 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 registro di carico e scarico, siccome emerso dagli accertamenti del NOE. Un’inutile dissipazione di danaro pubblico, posto che il danno così subito dalle casse erariali grava direttamente sull’intera collettività, dal momento che gli Enti hanno dovuto bonificare il sito per gravissima colpa dei propri amministratori. b) MANCATA MANUTENZIONE TRATTI STRADALI Diverse citazioni hanno visto la chiamata in giudizio di dipendenti ANAS per la mancata manutenzione – che spaziano dalla non corretta attenzione alle riparazioni del manto stradale in senso stretto, alla mancanza di segnaletica adeguata – di tratti di strada di competenza dell’Ente che ha causato sinistri stradali. I privati cittadini danneggiati nella salute e nei veicoli hanno citato in giudizio l’ANAS che, condannata, ha dovuto risarcirli, mentre in sede contabile si è proceduto nei confronti dei dipendenti (essenzialmente cantonieri e capi nucleo) i quali sono venuti meno alle rispettive incombenze di cui al DPR n.1126/81. c) BORSE DI STUDIO Una fattispecie ha avuto ad oggetto l’indebita percezione, da parte di un dottorando presso l’Università degli Studi di Perugia, della retribuzione prevista dalla legge a titolo di borsa di studio per i vincitori del bando di concorso per l’ammissione ai relativi corsi (nello specifico: XXIV ciclo – a.a. 2008/2009, tra cui quello in "Diritto Pubblico" per n. 4 posti, di cui n. 2 con borsa di studio, approvati con successivo Decreto Rettorale n. 139 del 27 gennaio 2009). Ciò in quanto il dottorando individuato è risultato, non soltanto contemporaneamente iscritto, per il triennio 2009/2010/2011 presso l’Ateneo perugino e quello veronese, ma risultava, altresì, dipendente pubblico (del Ministero della Difesa), nonostante una dichiarazione negativa in tal senso rilasciata all’atto dell’iscrizione. Il danno ammonta complessivamente ad € 14.539,44. d) REATI COMMESSI DA PUBBLICI DIPENDENTI A seguito di un procedimento penale del Tribunale di Terni, che condannava due dipendenti pubblici per il reato di abuso di ufficio di cui all’ art. 323 c. p., veniva istruita apposita indagine dalla quale risultava, inconfutabilmente, l’esistenza di un 26 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 danno erariale, con conseguente citazione in giudizio dei presunti responsabili in quanto i due dipendenti del centro per l’impiego della Provincia di Terni, in violazione di norme di legge ed, in particolare, della normativa sull’avviamento al lavoro per i disabili, favorivano l’assunzione presso una banca del figlio di una delle dipendenti coinvolte, procurandole un ingiusto vantaggio patrimoniale, a danno di altri soggetti che avrebbero avuto diritto a ricoprire la mansione richiesta. Il Danno erariale ammonta ad € 92.050,00 e) CONFERIMENTO DI INCARICHI All’esito della verifica sulla sana gestione finanziaria del Comune di Spoleto per l’anno 2009 eseguita dalla locale Sezione Regionale di Controllo, sono emerse una serie di irregolarità sulle procedure utilizzate per l’affidamento di incarichi che ha reso necessario la citazione in giudizio dei Responsabili dei procedimenti di conferimento degli incarichi stessi. Le violazioni hanno riguardato una serie di provvedimenti tra i quali, in particolare, la liquidazione del corrispettivo, che in caso di omessa pubblicazione costituisce illecito e comporta responsabilità erariale, l’affidamento di incarichi in violazione delle disposizioni di legge, che costituisce anch’esso illecito con conseguente rilievo di responsabilità erariale ed infine il ricorso a contratti di collaborazione per lo svolgimento di funzioni ordinarie, per il quale si configura una responsabilità amministrativa a carico del dirigente che ha stipulato i contratti. Il Danno erariale ammonta ad €. 234.000,00. f) CONTENZIOSO Atto di citazione emesso a seguito di un contenzioso tra il Comune di Terni ed un’impresa edile. Quest’ultima, aggiudicataria di alcuni lotti di terreno, si era impegnata nella costruzione di alloggi di edilizia popolare (Peep). A causa di alcune problematiche manifestatesi nel corso della realizzazione dei lavori, tra il Comune di Terni ed una delle ditte assegnatarie dei lotti edificabili insorgevano delle controversie, dovute in particolar modo alla mancata bonifica ambientale del sito in cui tali alloggi dovevano sorgere. 27 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 Da ciò scaturivano una serie di confronti e controversie legali, a seguito delle quali il Comune di Terni decideva di accordarsi con la ditta, prima del giudizio del Tribunale di Terni, con un atto di transazione deliberato dai componenti della Giunta Comunale. Dagli accertamenti eseguiti risulta del tutto evidente che l’Amministrazione Comunale considerava probabile l’eventualità di soccombere in giudizio, il che testimonia che la condotta tenuta dall’articolazione competente (Direzione Patrimonio) non veniva ritenuta del tutto impeccabile. Ciò nonostante, non risulta che sia stata promossa, da parte dell’Ente Comunale, una qualsiasi azione di rivalsa (sia a livello disciplinare che erariale) nei confronti dei dipendenti ritenuti, eventualmente, responsabili di inadempienze e negligenze. Il danno erariale per un ammontare di € 451.480,22, è stato contestato ai componenti della Giunta Comunale che hanno deliberato l’atto di transazione ed al Vice Segretario Generale, che ha sottoscritto ed approvato tale delibera. g) INDEBITA FRUIZIONE DI PERMESSI LEGGE 104/92. Indebita fruizione da parte di dipendenti comunali dei permessi di cui all’art. 33 della legge n. 104/1992, senza averne diritto. Più precisamente, si è verificato che i soggetti individuati avevano presentato a tal fine domande corredate di documentazione (in particolare atti notori) che attestavano falsamente il diritto di usufruire dei benefici di cui alla presente legge, per sé stessi o per propri familiari. L’amministrazione Comunale accortasi dell’insussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti dei presupposti per la fruizione dei benefici in questione, anziché sospendere e recuperare gli emolumenti versati, ha proceduto soltanto alla sospensione immediata degli stessi nei confronti di n. 5 dipendenti, dandone comunicazione personale, nonché ai competenti uffici comunali (Responsabile dell’Area tecnica, dell’Area Governo del Territorio ed al Sindaco) in quanto, complessivamente, si era registrato un esborso indebito di €. 29.446,03. Successivamente, però, a fronte di richieste dei dipendenti interessati volte a detrarre dal monte ferie i giorni fruiti a titolo di legge 104/1992, la Dirigente Responsabile dell’Area Servizi Finanziari del Comune di Nocera Umbra, procedeva all’accoglimento di queste ed alla rideterminazione del quantum dovuto. 28 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 h) RICOVERI FITTIZI. Presunta truffa e falso da parte di un consistente numero di dipendenti dell’Ospedale per ricoveri fittizi ed esami ematochimici effettuati senza il prescritto pagamento del ticket, a favore di pazienti personalmente conosciuti per i quali anche la Procura della Repubblica procedeva al rinvio a giudizio dei soggetti indagati. Chiedo, pertanto, sig. Presidente di dichiarare, alla fine della presente udienza, l’apertura dell’anno giudiziario 2015. 29 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 DATI STATISTICI 30 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 31 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 32 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 33 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 34 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015 VIA MARTIRI DEI LAGER, 77 – [email protected] 35 Corte dei conti Procura reginale Umbria | Inaugurazione A.G. 2015