Stato dell’arte della disciplina
nazionale e regionale sulla
certificazione delle competenze
Giulio M. Salerno
La certificazione delle competenze
al crocevia
tra persona, istituzioni e libertà
• Dal cittadino inteso come soggetto guidato nei
suoi percorsi formativi dalle istituzioni
• Alla persona che si apre alla libera prospettiva
dell’apprendimento per tutto l’arco della vita e in
una pluralità di contesti di vita, di lavoro, del
tempo libero
• Una nuova libertà di rilievo costituzionale: la
libertà individuale all’istruzione e alla formazione
(artt. 2, 4, 30, 33, 34, 35, 41 Cost.)
Le competenze nei percorsi di
apprendimento “formali”,
“non formali” e “informali”
• Le competenze (intese come capacità di utilizzare
conoscenze e abilità in contesti reali) scaturiscono da
sempre più numerosi e diversi percorsi di
apprendimento che si svolgono attraverso le libere
scelte individuali nell’ambito dell’istruzione e della
formazione, nel campo professionale e nelle relazioni
sociali
• Ai percorsi di apprendimento formali (percorsi
strutturati del Sistema nazionale dell’Istruzione e
Formazione: scuole più IeFP) si aggiungono quelli “non
formali” (negli organismi educativi esterni al SIF, nel
privato sociale, nelle imprese, nel volontariato) e
“informali” (altre libere modalità di apprendimento di
competenze in ogni contesto di interrelazione sociale,
anche nel tempo libero)
L’obiettivo generale della validazione e
della certificazione delle competenze
• Come può la persona rendere note con
un’attestazione “ufficiale” (di rilievo pubblico, da
tutti riconosciuta, collegata a standard omogenei
e accettati) tutte le proprie competenze,
comunque acquisite?
• Attraverso la validazione delle competenze
acquisite al di fuori dei percorsi formativi
“formali”, e la certificazione delle competenze
comunque acquisite
• Mediante un procedimento “pubblico”: collegato
a standard ufficialmente accettati
I benefici “sociali” attesi
dalla certificazione
• 1) Per la persona
• Consente di avere consapevolezza del proprio
percorso formativo all’interno del sistema
nazionale di istruzione e di formazione e dei
sistemi regionali dei titoli e delle qualifiche
regionali
• Consente di avere conoscenza delle possibili
prospettive del proprio percorso formativo
rispetto agli obiettivi e alle offerte di lavoro
2) Per il mondo dell’istruzione e della
formazione
• Assicura la comparabilità delle attestazioni dei
diversi titoli, attestati, certificati etc. in relazione a
parametri e riferimenti obiettivi e comparabili (in
termini di competenze e di risultati di
apprendimento)
• Favorisce il confronto tra le diversi componenti
del sistema di istruzione e formazione: reciproco
riconoscimento dei sistemi di certificazione
• Impone l’applicazione di una logica comune:
l’apprendimento per competenze e risultati, il
riconoscimento del saper fare (che sono già
propri della IeFP, e meno presenti nella scuola)
3) Per il mondo del lavoro
• Consente di conoscere la copertura di una
certe competenze e qualificazioni
professionali
• Avvicina la domanda e l’offerta di lavoro
• E’ utilizzabile sia al momento dell’accesso al
mondo del lavoro, che nei momenti di
transizione o di debolezza (da un lavoro
all’altro, perdita di lavoro)
La certificazione
come “servizio” alla persona
• E’ un servizio che richiede oggettività,
trasparenza, comparabilità: affidamento sociale e
rilievo pubblico
• E’ offerto su richiesta individuale: principio di
libertà
• Deve essere svolto da operatori qualificati sia
nelle tecniche di valutazione che nelle specifiche
materie delle singole competenze: qualità e
collegamento “trasversale” con i mondi della
formazione (particolarmente esperti nella
valutazione delle competenze) e del lavoro
La certificazione delle competenze:
una strada doppiamente necessaria
• A livello globale (OCSE) dagli anni Novanta: per
un mercato del lavoro globalizzato
• A livello sovranazionale: l’UE richiede un sistema
nazionale di validazione degli apprendimenti
acquisiti in contesti diversi dai percorsi
dell’istruzione e della formazione, e un sistema di
tendenziale corrispondenza dei livelli delle
qualificazioni e delle competenze raggiunti in
sede nazionale: il Quadro europeo di riferimento
delle qualifiche EQF (per un mercato del lavoro
davvero “europeo”: libertà di stabilimento)
Vari atti europei (più meno vincolanti)
ma comunque nella stessa direzione
• 2002: risoluzione del Consiglio sulla promozione di una maggiore
cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale;
• 2002: la successiva Dichiarazione di Copenaghen adottata dai Ministri di
31 Paesi europei e dalla Commissione;
• 2004: La decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la
trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)»;
• 2006: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente;
• 2008: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla
costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento
permanente (EQF);
• 2009: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la
formazione professionale (ECVET)
• 2009: La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della
qualità dell'istruzione e della formazione professionale (EQAVET)
• 2012: La raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulla
convalida dell'apprendimento non formale e informale
Perché l’Italia
ne ha particolare bisogno
• Il frazionamento dei percorsi dell’istruzione e
formazione, le diverse modalità di apprendimento
“non formale” (nelle imprese, nel privato sociale, etc.)
e i molteplici percorsi informali)
• Le frazionate competenze istituzionali e funzionali in
materia di istruzione e formazione
• richiedono necessariamente un sistema nazionale di
mutuo e obiettivo riconoscimento delle competenze
acquisite (mediante i vari titoli, i diplomi, le
certificazioni professionali)
• per poter dare vita ad un mercato del lavoro davvero
nazionale
Un’esigenza comune in Europa
• Vedi lo studio ISFOL 2011: Valutazione delle
competenze da esperienza: approcci e pratiche in Italia
e in Europa
• In alcuni Paesi la certificazione degli apprendimenti
non formali o informali è consolidata (Danimarca,
Francia, Norvegia, Finlandia, Regno Unito, Spagna,
Portogallo, Islanda)
• In altri Paesi vi sono sperimentazioni o affidato alle
associazioni datoriali o sindacali o del terzo settore,
oppure da agenzie formative che attuano programmi
europei finalizzati allo sviluppo di modelli sperimentali
(Repubblica ceca, Germania, Polonia, Ungheria)
• Maggiori difficoltà si riscontrano negli ordinamenti
federali.
Alcuni punti critici in Italia
• In Italia le pratiche di validazione e certificazione si
sono sviluppate autonomamente a livello regionale in
modo differenziato e anche con alcune buone prassi
• E’ mancato un assetto unitario
• La permanente debolezza della formazione continua e
dell’educazione per gli adulti
• La lunga assenza di un quadro complessivo e
stabilizzato delle qualificazioni (titoli e relative
competenze) nazionali e regionali, referenziato rispetto
al Quadro europeo delle qualifiche (EQF)
• La pluralità delle istituzioni coinvolte a livello nazionale
(più ministeri), regionale e locale
Alcuni passi verso la certificazione
delle competenze, in anticipo rispetto
al quadro europeo
• Il decreto del Ministero del lavoro n. 174/2001
(inattuato): nel libretto formativo del cittadino
vanno riportate sinteticamente le certificazioni
delle competenze acquisite al termine dei
percorsi di formazione professionali o in esito a
percorsi di formazione parziali o in caso di
abbandono del percorso formativo, a seguito di
esperienze di lavoro e di autoformazione, per
l’ammissione ai diversi livelli di istruzione, etc.
In seguito
• Il decreto 276/2003 ha ridefinito il libretto formativo
del cittadino:
• Sono registrate le competenze acquisite durante la
formazione in apprendistato, la formazione in contratto
di inserimento, la formazione specialistica e la
formazione continua, nonché in modo non formale e
informale
• Testato e a regime in alcune Regioni
• I risultati della certificazione delle competenze dono
registrabili nel libretto formativo (vedi accordo StatoRegioni sulla certificazione delle competenze per
l’apprendistato)
Ancora
• Il tavolo unico nazionale per gli standard professionali,
di certificazione e formativi, istituito dal Ministero del
Lavoro nel 2006
• I Crediti formativi universitari (d.m. 270/2004)
• Indicazioni in vari documenti, linee-guida, libri bianchi
• Decreto MIUR 2010: certificazione dei saperi e
competenze nell’obbligo di istruzione
• Nel d.lgs. 167/2011 (t.u. sull’apprendistato) :
certificazione delle competenze acquisite
dall’apprendista possono essere certificate e registrate
nel libretto formativo del cittadino sulla base del
repertorio delle professioni previsto per l’apprendistato
Ancora
• Accordo Stato-Regioni del 19 aprile 2012 per la
definizione di un Sistema nazionale di
certificazione delle competenze per
l’apprendistato
• Nelle premesse si prevede che le Regioni
intendono che questo accordo non ha valore
limitato all’apprendistato “nelle more delle
definizione di norme che disciplinino la materia in
modo organico”: valore generale (quindi, come
vedremo, sino alla definizione e implementazione
delle linee-guida in attuazione del d.lgs. 13/2013)
La prassi della certificazione delle
competenze in sede regionale
• Alcune Regioni sono ancora in uno stadio iniziale
o sperimentale, limitandosi ad alcune filiere e
tipologie formative
• Altre Regioni hanno predisposto l’architettura
normativa, ma l’attuazione stenta
• Altre Regioni hanno disciplinato e stanno
applicando il procedimento di validazione degli
apprendimenti non formali e informali mediante
un sistema regionale di certificazione (in
particolare, Emilia-Romagna, Lombardia,
Piemonte, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta)
Una breve premessa ricostruttiva della
normativa statale
• Il d.lgs. n. 13 del 2013: decreto legislativo in
attuazione di una complessiva delega
legislativa contenuta nella cd. legge “Fornero”
n. 92 del 2012
• In particolare art. 4, commi 51-61
(apprendimento non formale e informale in
relazione all’apprendimento permanente) e
commi 64-68 (Sistema pubblico Nazionale di
Certificazione delle Competenze: SNCC)
Altri recenti interventi normativi
• Decreto legge n. 76 del 2013 (convertito con legge n.
99/2013): è istituita una nuova struttura di missione
(temporanea, fino al 2015) presso MLPS con vari
compiti tra cui:
• Art. 5, comma 2, lett. i-ter): promuovere
l'accessibilità da parte di ogni persona
interessata, nonché da parte del mandatario della
persona stessa, alle banche dati, da chiunque
detenute e gestite, contenenti informazioni sugli
studi compiuti dalla persona stessa o sulle sue
esperienze lavorative o formative.
• Diritto di accesso alle informazioni su sé stesso
Ancora,
una nuova Banca dati (centralizzata?)
- Art. 8: Nell’ambito del MLPS è costituita la Banca
dati delle politiche attive e passive (del lavoro).
- Raccoglie le informazioni concernenti i soggetti
da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati
per una loro migliore collocazione nel mercato
stesso e le opportunità di impiego.
- Vi confluiranno vari banche dati, tra cui la “dorsale
unica informativa” (vedi dopo): verso la
centralizzazione delle banche dati?
Le disposizioni nella Legge Fornero:
apprendimento permanente
(commi 51-61)
• Comma 51: Attribuzione della competenza per la la
determinazione “ a livello nazionale” delle politiche
relative all’apprendimento permanente: Intesa in
Conferenza Unificata (Stato-Regioni-enti locali), su
proposta MIUR e MLPS, sentito MISE e “parti sociali”
• Stato regionale (non centralistico), distribuzione
verticale e orizzontale delle competenze, ruolo delle
parti sociali
• Competenza statale nella determinazione dei LEP e
standard minimi in materia di istruzione e formazione
(art. 117, comma 2, Cost.) (esercitata con il d.lgs.
13/2013, adottato previa Intesa in Conferenza
Unificata)
Il punto di partenza delle politiche
nazionali per apprendimento permanente
• Art. 4, comma 51: “A partire dall’individuazione e
riconoscimento del patrimonio culturale e
professionale comunque accumulato dai cittadini
e dai lavoratori nella loro storia personale e
professionale”
• Importanza dei lemmi impiegati: individuazione e
riconoscimento, cultura e professionalità,
“comunque”, cittadini e lavoratori, storia
personale e professionale: sapere e saper fare
Come individuare e riconoscere il “proprio
patrimonio culturale e professionale”?
• La risposta del comma 51: “da documentare
attraverso la piena realizzazione di una dorsale
informativa unica mediante la interoperabilità
delle banche dati centrali e territoriali esistenti”
• Scelta non centralistica, ma non facile: unitarietà
del sistema di documentazione e riconoscimento
attraverso la cooperazione dei soggetti
competenti nella formazione delle banche dati
statali, regionali e locali (standard comuni minimi)
Commi 52, 53 e 54
• Definizione dei tre aspetti dell’apprendimento
permanente: formale, non formale, informale
• Definizioni tratte dalla normativa europea e
internazionale (con problemi definitori; vedi
documento OCSE 2007)
• Riconoscimento ufficiale di una importante
rilettura non “statalista” e “scuola-centrica” degli
art. 4, 33, 34, 35 (“lo Stato cura la formazione e
l’elezione professionale deli lavoratori”) Cost.: il
patrimonio culturale e professionale non deriva
soltanto dall’apprendimento nei percorsi formali
Apprendimento formale (comma 52)
• Formale: che si svolge nel sistema della istruzione
e formazione (SIF), e si conclude con un titolo di
studio, una qualifica o un diploma professionale
(anche in apprendistato), o una certificazione
riconosciuta, nel rispetto della legislazione
vigente (specificazione aggiunta dal d.lgs.
13/2013)
• Alcuni problemi derivano, in sede di
individuazione e riconoscimento dei titoli
conclusivi dei percorsi di apprendimento formale,
dalla frammentarietà strutturale del nostro SIF
Apprendimento non formale
(comma 53)
• Al di fuori del Sistema nazionale della Istruzione e
Formazione
• Sulla base di una scelta intenzionale della
persona in nome della libera determinazione del
proprio patrimonio culturale e professionale
• “in ogni organismo che persegua scopi educativi e
formativi, anche del volontariato, del servizio
civile nazionale e del privato sociale e nelle
imprese”
• Ulteriori problemi derivanti dalla pluralità e
differenziazione dei soggetti operanti
nell’educazione e formazione
• Il d.lgs. non aggiunge nulla
Apprendimento informale (comma 54)
• Anche a prescindere da una scelta intenzionale
• Nello svolgimento di attività nelle situazioni di
vita quotidiana e nelle interazioni che in essa
hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro,
familiare e del tempo libero (anche qui il d.lgs.
non aggiunge nulla)
• L’apprendimento è il risultato di processi che si
svolgono in ogni contesto di interrelazione
sociale: peculiarità (e specifici problemi
applicativi) delle forme di individuazione e
riconoscimento degli apprendimenti così acquisiti
Comma 55: le reti territoriali dei servizi
• Con l’intesa in Conferenza unificata “sono
definiti gli indirizzi per l’individuazione di
criteri generali e priorità per la promozione e il
sostegno alla realizzazione di reti territoriali
che comprendono l’insieme dei servizi di
istruzione, formazione e lavoro”: comprese
università, imprese, sindacati, camere di
commercio (comma 56).
• Da queste reti non possono essere escluse,
dunque, le strutture formative accreditate!
Alcune priorità
sono stabilite dalla legge:
• A) “Il sostegno alla costruzione, da parte delle
persone, dei propri percorsi di apprendimento”,
facendo emergere i “fabbisogni di competenza
delle persone in correlazione con le necessità dei
sistemi produttivi e dei territori”
• Costruire un collegamento tra libera costruzione
dei percorsi di apprendimento e necessità
esterne (soprattutto le esigenze del mondo del
lavoro)
Inoltre,
• B) il riconoscimento dei crediti formativi e la
certificazione degli apprendimenti comunque
acquisiti
• C) fruizione di servizi di orientamento lungo
tutto il corso della vita
• Ma il sistema delle reti territoriali va attuato
senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica ! (comma 57)
Comma 58: delega legislativa
• Autorizzazione all’emanazione di uno o più
decreti legislativi d’intesa con la Conferenza
Unificata (entro sei mesi: termine scaduto, ma
entro 24 mesi dai decreti, quindi gennaio 2015,
sono possibili decreti correttivi e integrativi!) per
la definizione delle norme generali e dei livelli
essenziali delle prestazioni (riferiti a tutti gli
ambiti di competenza: Stato e Regioni) per
l’individuazione e validazione degli
apprendimenti non formali e informali, con
riferimento al Sistema Nazionale di Certificazione
delle Competenze (SNCC) (commi 64-68)
Criteri direttivi nell’individuazione e validazione
degli apprendimenti non formali e informali
• E’ un servizio effettuato su richiesta
dell’interessato, sulla base di idonei riscontri e
prove, nel rispetto delle scelte individuali e pari
opportunità, sulla base di “quadri di riferimento e
regole definiti a livello nazionale in relazione ai
livelli e sistemi di referenziazione dell’UE” per la
comparabilità delle competenze certificate
sull’intero territorio nazionale
• Collegamento di questo processo con le
competenze certificabili e ai crediti formativi
riconoscibili secondo il SNCC
Ancora: il rapporto trasversale con le
esperienze lavorative, con le istituzioni
formative e con le imprese
• Riconoscimento delle esperienze di lavoro
quale parte essenziale del percorso educativo,
formativo e professionale
• Erogazione dei servizi da parte dei soggetti
istituzionalmente competenti in materia di
istruzione, formazione e lavoro, ivi incluse
imprese, loro rappresentanze, CCIAA
“Ente pubblico titolare”
(secondo il d.lgs. 13/2013)
• E’ la PA – statale o regionale - titolare della
regolamentazione dei servizi di IVCC; quindi:
• MIUR per i titoli di studio scolastici e
universitari
• Regioni per le qualificazioni rilasciate
nell’ambito delle proprie competenze
• MLPS per le qualificazioni delle professioni
non organizzate in ordini o collegi
• MISE e altre autorità per le professioni
regolamentate ai sensi del d.lgs. 206/2007
L’ente accreditato o autorizzato diventa nel
d.lgs.13/2013 “ente pubblico titolato”
• Nel d.lgs. N. 13/2013: è il soggetto, pubblico o
privato, comprese le CCIAA, che è autorizzato
o accreditato dall’”ente pubblico titolare”, o
secondo norme di legge statale o regionale
(comprese scuole e università), a erogare
servizi di Individuazione, Validazione e
Certificazione delle Competenze (IVCC)
• Non va confuso con l’Ente pubblico titolare
(definizione creata sempre con il d.lgs.)
Quindi
• La certificazione delle competenze non è un
procedimento statale, né regionale
• Separazione del momento regolatorio da quello
dell’erogazione del servizio
• E’ un procedimento rimesso alla differenziata
disciplina delle molteplici autorità competenti
sulla base di standard minimi nazionali
• E’ un procedimento attuato in base al principio di
sussidiarietà orizzontale
• Sarà assicurata la necessaria unitarietà del
sistema?
I criteri ispiratori delle procedure
• Le procedure di convalida dovranno essere
ispirate a:
• semplicità,
• trasparenza,
• garanzia della qualità
• “valorizzazione del patrimonio culturale e
professionale” della persona
Il decreto legislativo definisce standard
e criteri generali
• Gli standard di certificazione delle
competenze e “dei relativi servizi”
• I criteri per la definizione e l’aggiornamento –
almeno triennale – del Repertorio nazionale
dei titoli e delle qualificazioni (RNTQ)
• Le modalità di registrazione delle competenze
certificate “anche con riferimento al libretto
formativo e alle anagrafi del cittadino”
(comma 68)
E i costi di tale processo di
riconoscimento?
• Senza nuovi oneri per la finanza pubblica
• Facoltà per le Regioni (e Province autonome)
di stabilire la quota a carico della persona che
chiede la convalida dell’apprendimento non
formale e informale e la relativa certificazione
della competenza
Come si conclude il procedimento?
• Con il rilascio di una certificazione che
documenta formalmente l’accertamento e la
convalida delle competenze effettuati da un
ente pubblico o da un soggetto accreditato o
autorizzato (comma 65, secondo cpv.)
• Quindi il soggetto accreditato o autorizzato
svolge una funzione di rilievo pubblico in
regime di autorizzazione o accreditamento
Documenti finali dei processi come atti
pubblici
• I documenti di validazione (dopo
individuazione e validazione) e i certificati
(dopo la certificazione) sono atti pubblici
(fatto salvo il valore legale dei titoli di studio)
(art. 3, comma 4, lett. b)
• Applicabilità della disciplina legislativa sugli
atti pubblici (falso, etc.)
La certificazione delle competenze
• In riferimento a competenze acquisite in ogni
contesto di apprendimento (formale, non
formale e informale)
• Consiste in un atto pubblico finalizzato a
garantire la trasparenza e il riconoscimento
degli apprendimenti, in coerenza con indirizzi
dell’UE (comma 65, primo cpv.)
Cosa è la “competenza certificabile”
secondo la legge Fornero
• Insieme strutturato di conoscenze e abilità
acquisite nei contesti di apprendimento
formale, non formale e informale, e
riconoscibili anche come crediti formativi,
previa procedura di validazione degli
apprendimenti non formale e informale
(comma 66)
La “competenza” secondo il d.lgs.
13/2013
• E’ la “comprovata capacità di utilizzare in
situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo
professionale o personale, un insieme strutturato
di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o
informale”
• Da un insieme strutturato di conoscenze e abilità
alla comprovata (e dunque riconosciuta mediante
apposite prove) capacità di utilizzare tale insieme
nei contesti reali
Distinzione tra individuazione, validazione
e certificazione delle competenze nel d.lgs.
• Individuazione e validazione: processo che conduce, da
parte dell’ente titolato, al riconoscimento delle
competenze acquisite in contesto di apprendimento
non formale o informale, nel rispetto degli standard
minimi del d.lgs. 13/2013
• Individuazione: sono considerate anche le competenze
acquisite nei contesti formali
• Certificazione: rilascio di un certificato che riconosce
formalmente le competenze acquisite nei contesti
formali (anche in caso di interruzione del processo
formativo) o di quelle validate acquisite nei contesti
non formali o informali, nel rispetto standard minimi
del d.lgs. 13/2013
In sostanza
• Individuazione: ha per oggetto tutte le
competenze (acquisibili in ogni ambito)
• Validazione: ha per oggetto solo le
competenze acquisibili in contesti non formali
o informali
• Certificazione: ha per oggetto le competenze
acquisite in contesti formali e le competenze
acquisite in contesti non formali e informali e
che siano state validate
Nuova importante definizione:
la “Qualificazione”
La qualificazione è ogni titolo di istruzione e di
formazione, compresi quelli delle istruzione e
formazione professionale, e di qualificazione
professionale rilasciato da un ente pubblico
titolato nel rispetto delle norme generali, dei
livelli essenziali delle prestazioni e degli standard
minimi stabiliti nel d.lgs. 13/2013
Validazione e certificazione
- anche parziali - rispetto ai repertori
codificati
• L’ente titolato può individuare e validare
ovvero certificare soltanto le competenze
riferite a “qualificazioni ricomprese nei
repertori codificati a livello nazionale o
regionale secondo i criteri di referenziazione al
Quadro europeo delle qualificazione o “a parti
di qualificazioni fino al numero totale di
competenze costituenti l’intera qualificazione”
(art. 3, comma 2, d.lgs.)
Le procedure di IVCC e le altre
normative rilevanti
• Le procedure di IVCC devono essere ispirate a
semplificazione, tracciabilità, accessibilità
della documentazione e dei servizi attraverso
la dorsale informativa unica e nel rispetto del
diritto di accesso agli atti amministrativi e
della tutela della privacy (comma 65)
Come assicurare unitarietà al processo di
IVCC: le Linee guida e il Comitato Tecnico
• Il possesso delle competenze deve essere
“comprovabile attraverso riscontri e prove definiti
nel rispetto delle linee guida di cui al comma 5”
(art. 3)
• Le linee-guida per l’interoperabilità degli enti
pubblici titolari e delle relative funzioni sono
“proposte” da un apposito Comitato tecnico
nazionale e adottate con decreto
interministeriale (MLPS, MIUR, MPA, MEF, sentito
MISE), previa intesa con la Conferenza Unificata e
sentite le parti economiche e sociali
Il Comitato tecnico nazionale
• Copresieduto da rappresentanti dal MLPS MIUR,
e composto da rappresentanti del Min. pubblica
amministrazione, del MISE, del MEF, e delle altre
PA centrali e regionali “titolari”
• Verifica il rispetto dei livello di servizio del SNCC
nel rispetto principi di terzietà e indipendenza
• Organizza periodici incontri con le parti
economiche e sociali per garantire informazione e
partecipazione nell’elaborazione delle lineeguida, anche su richiesta delle parti (possibile
ruolo attivo per gli enti di formazione).
Contenuto delle Linee-guida
• Identificare gli indicatori, soglie e modalità di
controllo, valutazione e accertamento degli
standard minimi indicati nel d.lgs. (lett. a)
• Criteri per l’implementazione del Repertorio
Nazionale dei Titoli di istruzione e formazione e
delle Qualificazioni professionali (RNTQ),
nell’ambito del sistema europeo dei crediti della
IFP, e per l’aggiornamento periodico almeno
triennale (lett. b)
• Progressiva realizzazione e “raccordo funzionale”
della dorsale unica informativa (lett.c)
Rapporto con il RNTQ
e clausola di continuità
• Sono oggetto di certificazione unicamente le
competenze riferite a qualificazioni di repertori
ricompresi nel Repertorio nazionale (RNTQ), fatto
salvo quanto previsto all'articolo 11 (art. 3,
comma 3).
• Art. 11: fino alla completa implementazione del
RNTQ, e comunque per un periodo “di norma”
non superiore a 18 mesi (giugno 2014) gli enti
titolati continuano a operare “mell’ambito delle
disposizioni del proprio ordinamento” (clausola di
continuità)
Il sistema pubblico nazionale di
certificazione delle competenze (SNCC)
• Su fonda su standard minimi di servizio
omogenei sul territorio nazionale
• Nel rispetto dei principi di accessibilità,
riservatezza, trasparenza, oggettività e
tracciabilità (comma 64)
• E’ l’insieme dei servizi di Individuazione,
Validazione, Certificazione delle Competenze
(IVCC) erogati nel rispetto dei LEP e standard
indicati nel d.lgs. 13/2013 (così nel d.lgs.)
Principi del SNCC
secondo il d.lgs. 13/2013
• Necessità dell’esplicita richiesta della persona
(volontarietà)
• Semplicità, accessibilità, trasparenza,
oggettività, tracciabilità, riservatezza,
correttezza metodologica, completezza, equità
e non discriminazione (art. 3, comma 4, lett. a)
• Una funzione para-amministrativa che
richiede competenza e professionalità
La dorsale unica informativa
nel d.lgs. 13/2013
• I servizi di IVCC operano in raccordo e
mutualità e si fondano “sulla piena
realizzazione della dorsale unica informativa”
mediante la progressiva interoperabilità delle
banche dati centrali e territoriali esistenti e
l’istituzione del RNTQ (art. 3, comma 4, lett.
d).
Qualità del sistema
• I SNCC si fonda su un condiviso e progressivo
sistema di indicatori, strumenti e standard di
qualità (art. 3, comma 4, lett. e)
• Importanza della qualità del sistema per
assicurare la fiducia pubblica (delle persone
interessate, delle imprese, delle istituzioni
dell’istruzione e della formazione) nelle
certificazioni delle competenze
LEP e standard minimi di servizio:
obblighi per gli enti titolari e titolati
• Devono essere rispettati dagli enti titolari e sono
riferimento per la definizione degli standard
minimi di erogazione dei servizi da parte degli
enti titolati (art. 4, commi 3 e 4).
• Gli enti titolati, oltre le norme relative
all’autorizzazione o accreditamento, per
l’erogazione dei servizi di certificazione delle
competenze in conformità con l enorme tecniche
UNI, devono essere accreditati presso l’organismo
nazionale italiano di accreditamento (art. 4)
Standard: 1) di processo
• Standard minimi di processo che devono essere
assicurati dall’ente titolare:
• 1) articolazione nelle fasi di identificazione
(supporto alla persona), valutazione
(accertamento del possesso delle competenze: se
non formali o informali, mediante specifiche
metodologie valutative, riscontri e prove idonee)
e attestazione (rilascio dei documenti di
validazione e certificazione)
• 2) adozione di misure personalizzate di
informazione e orientamento
Standard: 2) di attestazione
• 1) presenza di alcuni elementi minimi nei documenti e
certificati
• dati anagrafici del destinatario
• dati dell’ente titolare e dell’ente titolato con riferimenti
all’autorizzazione o accreditamento
• competenze acquisite (denominazione, repertorio e
qualificazione di riferimento, denominazione
descrizione e indicazione del livello del Quadro
europeo delle qualificazioni, e la referenziazione ai
codici statistici di riferimento delle attività economiche
ATECO e della nomenclatura e classificazione delle untà
professionali CP Istat)
Ancora
• I dati relativi alle modalità di apprendimento e
alla valutazione (percorso formativo e valutazione
se formale, i dati essenziali dell’attività svolta se
non formale informale)
• La registrazione dei documenti di validazione e
dei certificati rilasciati nel sistema informativo
dell’ente pubblico titolare, in conformità al
formato del libretto formativo del cittadino, e in
interoperatività con la dorsale informativa unica
Standard minimi: 3) di sistema
• Adozione di uno o più repertori riferiti a
qualificazioni rientranti nel rispettivi ambiti di
titolarità
• Definizione di un Quadro regolamentare unitario
delle condizioni del servizio
• Adozione di misure di informazione sui servizi
• Rispetto, per il personale addetto, “di requisiti
professionali idonei al presidio degli aspetti di
contenuto curriculare, professionale e di
metodologia valutativa” (art. 7, c. 1, l. c)
Ancora, interoperabilità informatica e
altre normative rilevanti
• Un sistema informativo interoperativo
nell’ambito della dorsale informativa unica (a
fini di monitoraggio, valutazione, tracciabilità,
e conservazione degli atti rilasciati)
• Conformità delle procedure alle normative su
semplificazione, diritto di accesso e tutela
della privacy
Ancora, sugli enti titolati
• Collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza
nelle fasi di individuazione e validazione e nella
procedura di certificazione e nelle commissioni di
valutazione (art. 7, c. 1. lett. f)
• Gli enti titolari devono adottare criteri, soglie,
modalità di verifica, monitoraggio e vigilanza nei
confronti degli enti titolati (“ambiti soggettivo,
strutturale, finanziario e professionale”) per
verificare il rispetto degli standard minimi di
erogazione dei servizi
• Elenco pubblico e telematico degli enti titolati
Rapporto tra le certificazioni e gli
standard previsti
nei Repertori codificati
• Sono certificabili le competenze riferibili a
standard previsti in repertori codificati a livello
nazionale o regionale, relativi a competenze di
base e a competenze tecnico-professionali,
pubblicamente conosciuti e accessibili in
modalità telematica (Accordo Stato-regioni
aprile 2012 per la definizione di una sistema
nazionale delle certificazioni delle competenze
per l’apprendistato)
I “Repertori” codificati
• Gli standard delle qualificazioni e relative
competenze certificabili sono raccolti in
repertori “codificati a livello nazionale o
regionale”, pubblicamente riconosciuti – cioè
adottati dagli enti titolari sulla base delle
normative vigenti - e accessibili in un
Repertorio Nazionale dei Titoli di istruzione e
formazione e delle Qualificazioni professionali
(RNTQ) (comma 67)
Il Repertorio Nazionale dei Titoli e
delle Qualificazioni professionali
• E’ istituito con il d.lgs. 13/2013 (art. 8, c. 1)
• E’ il quadro di riferimento unitario per la
certificazione delle competenze, mediante la
progressiva standardizzazione degli elementi
essenziali dei titoli di istruzione e formazione
(compresa IFP) e delle qualificazioni professionali,
attraverso la loro correlabilità in un sistema
condiviso di riconoscimento di crediti formativi in
chiave europea (art. 8, c. 2)
• Il MLPS e MIUR lo rendono pubblico e accessibile
telematicamente (art. 8, c. 4)
Una struttura per sommatoria
• Costituito da tutti i repertori dei titoli di istruzione e
formazione, compresi quelli della IFP, e delle qualificazioni
professionali (anche quelle del repertorio
dell’apprendistato), codificati a livello nazionale, regionale o
di provincia autonoma (art. 8, c. 3)
• Deve trattarsi di repertori “pubblicamente riconosciuti”
(previsti dalle norme vigenti) e devono rispondere ad alcuni
standard minimi (art. 8, comma 3)
• Si pensi, ad esempio, al Repertorio nazionale dell’offerta di
IeFP (Accordo tra le Regioni del 2010): le figure articolabili
in specifici profili regionali; al Repertorio nazionale delle
figure professionali (Accordo Stato-Regioni luglio 2011)
Standard minimi dei repertori
• Identificazione dell’ente pubblico titolare
• Identificazione delle qualificazioni e delle relative
competenze
• Referenziazione delle qualificazioni “laddove
applicabile”, ai codici statistici di riferimento delle
attività economiche e della nomenclatura e
classificazione delle unità professionali (ATECO e
CP Istat)
• Referenziazione delle qualificazioni al Quadro
europeo delle qualificazioni (EQF)
Accordo Stato-Regioni sulla
referenziazione del SIF all’EQF
• 20 dicembre 2012: referenziazione del Sistema
italiano di Istruzione e Formazione al Quadro
Europeo delle Qualifiche per l’apprendimento
permanente (EQF)
• Al termine di un procedimento non facile,
anche a causa della frammentazione del SIF e
della sua costruzione senza una visione
unitaria e stabilizzata
Quadro sinottico di referenziazione delle
qualificazioni pubbliche nazionali
• Livello EQF – Qualificazione – (Autorità) - Percorso
• 1 Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di
istruzione (MIUR) Scuola secondaria di I grado
• 2 Certificato delle competenze di base acquisite in
esito all’assolvimento dell’ obbligo di istruzione
(MIUR o Regioni a seconda del canale di
assolvimento) Fine del primo biennio di licei, istituti
tecnici, istituti professionali, percorsi di IeFP triennali
e quadriennali
• 3 Attestato di qualifica di operatore professionale
(Regioni) Percorsi triennali di IeFP
Quarto livello
• 4. Diploma professionale di tecnico (Regioni) Percorsi
quadriennali di IeFP
Diploma liceale (MIUR) Percorsi quinquennali dei
licei (o apprendistato di alta formazione e ricerca)
Diploma di istruzione tecnica (MIUR) Percorsi
quinquennali degli istituti tecnici (o apprendistato di
alta formazione e ricerca)
Diploma di istruzione professionale (MIUR) Percorsi
quinquennali degli istituti professionali (o
apprendistato di alta formazione e ricerca)
Certificato di specializzazione tecnica superiore
(Regioni) Percorsi IFTS (o apprendistato di alta
formazione e ricerca)
Gli altri livelli
• 5 Diploma di tecnico superiore (MIUR) Corsi
ITS (o apprendistato di alta formazione e ricerca)
• 6 Laurea (MIUR) Percorso triennale (180
crediti - CFU) (o apprendistato di alta formazione
e ricerca)
Diploma accademico di primo livello (MIUR)
Percorso triennale (180 crediti - CFA)
• 7 Laurea Magistrale (MIUR) Percorso
biennale (120 crediti – CFU) (o apprendistato di
alta formazione e ricerca)
L’ottavo livello
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
Diploma accademico di secondo livello MIUR
Percorso biennale (120 crediti CFA)
Master universitario di primo livello
MIUR
Percorso minimo annuale (min.
60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
Diploma accademico di specializzazione (I) MIUR
Percorso minimo biennale
(120 crediti - CFA)
Diploma di perfezionamento o master (I)
MIUR
Percorso minimo annuale
(min. 60 crediti - CFA)
Dottorato di ricerca MIUR
Percorso triennale (Percorsi formativi in
apprendistato di alta formazione e ricerca)
Diploma accademico di formazione alla ricerca
MIUR
Percorso triennale
Diploma di specializzazione MIUR
Percorso minimo biennale (120 crediti CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)
Master universitario di secondo livello MIUR
Percorso minimo annuale (min.
60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca
Diploma accademico di specializzazione (II) MIUR
Percorso minimo biennale
(120 crediti - CFA)
Diploma di perfezionamento o master (II)
MIUR
Percorso minimo annuale
(min. 60 crediti - CFA)
Monitoraggio: un compito diffuso
• Tutto il SNVC è oggetto di monitoraggio e
valutazione da parte del MLPS, MIUR, e di tutti i
tutti gli enti titolari centrali, regionali e della
PP.AA., che possono avvalersi della ISFOL,
INVALSI, INDIRE, ANVUR e UnionCamere (art. 9,
co. 1).
• I risultati sono oggetto di valutazione triennale
comunicata al Parlamento (art. 9, co. 2):
formulazione forse poco chiara (chi fa che cosa?)
• Monitoraggio senza un vertice? E senza
conseguenze?
Disposizioni varie
• Le regioni a statuto speciale e le PP. AA.
Provvedono nell’ambito delle proprie
competenze
• Dal decreto legislativo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, salvo
possibilità che gli enti titolari stabiliscano per i
beneficiari costi standard da definire con le lineeguida.
• Possibili modifiche con decreti correttivi e
integrativi entro 24 mesi.
Alcune valutazioni conclusive
• Nella normativa statale vi è un ampio spettro
di previsioni di carattere sin troppo
programmatico e generale
• Molto è lasciato alle future linee-guida
• Ampia discrezionalità lasciata agli enti titolari
• Piuttosto imprecisato è il rapporto tra enti
titolari e enti titolati
Cosa occorre
• Sarebbe auspicabile in sede di linee-guida una
definizione più precisa degli aspetti operativi
(soprattutto circa gli standard minimi)
• Occorre garantire un effettivo equilibrio tra il
principio di sussidiarietà e l’unitarietà del
sistema
• Occorre assicurare un reale monitoraggio del
sistema
Infine, una domanda e un
suggerimento
• Il frazionamento dei percorsi di apprendimento
viene affrontato con una strumentazione
efficace?
• Si è dato avvio ad un processo; occorre adesso
seguire con attenzione la sua attuazione, per
evitare ulteriori rischi di “deriva” delle singole
parti del sistema di istruzione e formazione, di
autoreferenzialità di ciascuna attività – o autorità
- di certificazione, o di inefficienza complessiva
del meccanismo
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Stato dell`arte della disciplina nazionale e regionale - CIOFS-FP