NOTE ESPLICATIVE
RIGUARDANTI LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PRATICANTI
E ALLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PROFESSIONALE
Il tirocinio professionale è regolamentato dall’art. 6 del D.P.R. 7 agosto 2012 , n. 137
“Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali”, a norma dell'articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148.
Il tirocinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è
finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa
della professione.
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha regolamentato il tirocinio per
l’accesso all’ Esame di Stato per la libera professione di Geometra con la Direttiva sul
Praticantato del settembre 2014.
1.
DURATA DEL TIROCINIO
(art. 6 Dpr N. 137/2012)
Il tirocinio professionale è obbligatorio, ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una
durata massima di diciotto mesi.
Per coloro che frequentano o hanno già conseguito diploma ITS o IFTS o diploma di Laurea nelle
classi previste il tirocinio obbligatorio è di sei mesi .
2.
REQUISITI DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
(art. 4 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)
La domanda di iscrizione al Registro dei Praticanti è rivolta al Presidente del Collegio Geometri e
Geometri Laureati nella cui circoscrizione il richiedente svolge il praticantato. L’iscrizione è prevista
nel Registro Praticanti di un solo Collegio.
a. La domanda deve essere compilata sull’apposito stampato predisposto dal Collegio. La
decorrenza del periodo di praticantato coincide con la data di acquisizione della domanda
al protocollo del Collegio.
b. La domanda va preceduta da una attenta lettura delle norme sullo svolgimento del
praticantato, dovendo dichiarare di esserne a precisa conoscenza.
c. Alla domanda va allegata l’attestazione di versamento della tassa di iscrizione una tantum
al Registro Praticanti.
Per le iscrizioni ordinarie con 18 mesi di tirocinio l’importo è pari a € 270,00 (Delibera
Consiglio Direttivo del 27.11.2015 punto 7 Odg), eseguito con bonifico bancario.
Per le iscrizioni per le quali è previsto tirocinio di 6 mesi (ITS – RED, Lauree triennali etc.)
l’importo è pari a € 100,00 (Delibera Consiglio Direttivo 27.11.2015 punto 7 dell’Odg),
eseguito con bonifico bancario.
Aggiornato 03/02/2016
d.
Per coloro che si trasferiscono dal Registro Praticanti di un altro Collegio sono dovuti solo i
diritti di segreteria di € 50,00 da versarsi con bonifico bancario.
La tassa di iscrizione una tantum al Registro Praticanti va versata in unica soluzione all’atto
dell’iscrizione. Non potrà quindi essere “frazionata” in funzione del periodo di tirocinio
effettivamente svolto.
3. DECORRENZA DEL PERIODO DI PRATICA
(art. 5 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)
Il periodo di praticantato decorre dalla data di assunzione al protocollo del Collegio della
domanda di iscrizione al Registro Praticanti.
Il Consiglio, qualora riscontri la carenza dei requisiti, rigetta la domanda, dandone immediata
comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al richiedente che al
professionista- tutor. Da ciò consegue che la domanda non può essere presentata prima
dell’effettivo inizio del praticantato.
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
(art. 11 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)
Il periodo di praticantato deve essere effettivo e continuativo.
La pratica è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.
Sul “Libretto di Tirocinio” devono essere annotati gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e
redazione il Praticante ha partecipato, nonché le questioni professionali di maggior interesse
alla cui trattazione ha assistito e collaborato.
Il Praticante, entro i 10 GIORNI successivi alla scadenza di Ciascun semestre di tirocinio o nel
termine più breve in caso di interruzione, deve depositare in Segreteria del Collegio il “Libretto
di Tirocinio” con la relazione del Professionista e l’Attestazione di regolare frequenza,
controfirmate dal Professionista e dal Praticante. Dopo la verifica e l’apposizione del Visto del
Presidente o di un suo delegato, il “Libretto di Tirocinio” viene riconsegnato al Praticante in un
incontro organizzato dal Collegio, nel quale vengono esaminate e valutate le problematiche
eventualmente verificatesi sul corso dello svolgimento del tirocinio e sono illustrate le
principali leggi riguardanti la Libera Professione. E’ importante pertanto la partecipazione del
geometra praticante a questo incontro.
Il Praticante è sottoposto alle medesime norme disciplinari cui sono sottoposti gli iscritti
all’Albo. Il Presidente del Collegio, o un suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della
pratica professionale. Nel caso in cui emergano gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci,
viene disposta l’apertura di procedimento disciplinare a carico del Praticante e del
tutor/professionista.
5. CAMBIAMENTO DELLO STUDIO PROFESSIONALE
(art. 6 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)
In caso di cambiamento dello studio in cui si svolge il tirocinio, l'intervallo tra la data di
cessazione e di prosecuzione del tirocinio non può essere superiore a tre mesi.
Il professionista-tutor (dal quale si cessa) deve rilasciare al Praticante una dichiarazione con la
data di cessazione del tirocinio e relazione sulla regolare frequenza e sul profitto riportata sul
“Libretto di Tirocinio”.
Il professionista-tutor (dal quale si riprende) deve rilasciare al Praticante la dichiarazione di
prosecuzione del tirocinio, sulla base del fac-simile fornito dal Collegio.
Il praticante deve dare tempestiva comunicazione del cambiamento dello studio
comunicazione al Collegio producendo le anzidette due dichiarazioni.
6. INTERRUZIONE DEL PRATICANTATO
(art. 13 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)
Aggiornato 03/02/2016
Il Professionista ed il Praticante devono dare tempestiva e disgiunta comunicazione al Collegio
mediante raccomandata A.R. o PEC, di qualunque interruzione della pratica di durata
superiore a mesi tre. Tale periodo di sospensione non concorre al raggiungimento del periodo
di praticantato. Il Praticante che intende proseguire la pratica deve, nei successivi 30gg.
dall’invio della comunicazione di cui sopra, dare idonea giustificazione al Presidente del
Collegio. In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte del Praticante nei
tempi previsti, il Consiglio del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal
Registro Praticanti.
Sospensione del periodo di tirocinio: art. 14 per malattia o gravi motivi; art. 15 per servizio
civile; art. 16 per gravidanza e congedo parentale.
7. ALTRI PERCORSI FORMATIVI
(art. 19 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)
Ai fini della durata del tirocinio possono essere riconosciuti anche corsi di formazione
integrata superiore. Il riconoscimento è di competenza del Collegio sulla base del rapporto 100
ore di corso pari ad un mese di tirocinio.
8. FORMALITA' CONCLUSIVE DEL TIROCINIO
Il Professionista deve rilasciare al Praticante una dichiarazione contenente la data di
conclusione del periodo di tirocinio e una relazione finale sulla regolare frequenza e sul
profitto da riportare sul “Libretto di Tirocinio”.
9. CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO
(art. 6 Dpr N. 137/2012; art. 10 Direttive sul Praticantato - Delibera CNG settembre 2014)
Il Consiglio del Collegio presso il quale è compiuto il tirocinio, al completamento dello stesso,
rilascia il certificato di compiuto tirocinio. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni
senza che segua il superamento dell'esame di Stato e il Consiglio del Collegio provvede alla
cancellazione del soggetto dal Registro Praticanti.
CASSA DI PREVIDENZA GEOMETRI: RICHIESTA VOLONTARIA DI ISCRIZIONE
Dal 1° gennaio 2003 sono state apportate importanti modifiche regolamentari e statutarie, tra le
quali l'introduzione della possibilità di iscrizione volontaria per i Praticanti regolarmente iscritti
negli appositi Registri tenuti dai Collegi, con particolari agevolazioni per il pagamento della dovuta
contribuzione, fissata in 1/4 della contribuzione soggettiva minima e cioè per l’anno 2016 pari a €
750,00. L'iscrizione costituirà anzianità di contribuzione ai fini della pensione.
Per i Praticanti che non si iscrivono anticipatamente, vi è la possibilità di riscatto del periodo di
pratica, prevedendo la possibilità del versamento, anche rateizzato, della riserva matematica, da
calcolarsi in conformità al principio di cui all'art.13 della legge 1338/62 rapportata alla
contribuzione dell'anno di riferimento prevista per i neo-diplomati.
ART. 48 REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE - Riscatto periodo iscrizione Registro Praticanti
La domanda per il riscatto del periodo di iscrizione al Registro praticanti deve essere debitamente
documentata e presentata comunque prima della liquidazione del trattamento previdenziale.
Il riscatto si compie con il versamento di un onere pari, per ciascun anno, alla riserva matematica
da calcolarsi in conformità del principio di cui all’art. 13 della legge 1338/62 rapportata alla
contribuzione dell’anno di riferimento prevista per i neodiplomati.
Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni decorrenti dalla comunicazione da parte della
Cassa dell’onere da pagare.
E’ prevista la possibilità di rateizzare il pagamento dell’onere dovuto con la maggiorazione degli
interessi nella misura stabilita per le imposte dirette.
Aggiornato 03/02/2016
Scarica

Informazioni per la compilazione delle domande