UNICO 2012: aspetti procedurali
CASI PARTICOLARI SOC. DI PERSONE
scioglimento
senza
liquidazione
perdita
della
pluralita’
dei soci
utilizzo i normali termini fissi di
presentazione, in quanto non scatta la
previsione del termine “mobile”
previsto per le operazioni
straordinarie
rappresenta una ipotesi di cessazione
della attivita’, con presentazione in
termine fisso
Ris. 157/08 dichiarazione in caso di decesso del socio
UNICO 2012: aspetti procedurali
SCELTA DEL MODELLO
soggetti IRES
1) Periodo d’imposta che comprende il 31 dicembre 2011
 Il modello è UNICO 2012
2) Periodo d’imposta che NON comprende il 31 dicembre 2011
 Il modello è UNICO 2011
 problema: modello non aggiornato
UNICO 2012: aspetti procedurali
SCELTA DEL MODELLO
soggetti IRPEF
1) Periodo d’imposta coincidenti con l’anno solare
 Il modello è UNICO 2012
2) Periodo d’imposta non coincidenti con l’anno solare : possibili solo con
riferimento a operazioni straordinarie
 Il modello è UNICO 2012
 Sempre modelli nuovi (si utilizzano i vecchi solo se alla scadenza i
nuovi non sono ancora disponibili)
UNICO 2012: aspetti procedurali
UNIFICAZIONE
soggetti IRES / IRPEF
1) Periodo di imposta coincidente con l’anno solare**
 La dichiarazione va UNIFICATA
2) Periodo di imposta non coincidente con l’anno solare**
 La dichiarazione NON va UNIFICATA
**  termina 31.12 e non supera 365 gg.
UNICO 2012: aspetti procedurali
IRAP  NO unificazione
TERMINI
Entro il medesimo termine previsto per la
dichiarazione dei redditi.
IVA – possibilità di separazione
TERMINI
30 settembre 2012
CM 1/E/10  scorporo possibile solo per Dr.IVA a credito
CM 1/E/11  scorporo possibile anche per Dr.IVA a debito
UNICO 2012: aspetti procedurali
VERSAMENTO IMPOSTE
Approvazione entro
120 giorni
Entro il giorno 16 del sesto mese successivo la
chiusura del periodo d’imposta
Approvazione entro
180 giorni
Entro il giorno 16 del mese successivo quello
di approvazione del bilancio
entro il 31 maggio
Versamento entro 16 giugno
entro il 30 giugno
Versamento entro 16 luglio
Approvazione oltre il
termine stabilito
Versamento entro il giorno 16 del
mese successivo quello stabilito per
l’approvazione (16 luglio)
UNICO 2012: aspetti procedurali
Approvazioni “alternative”
 effetti sui versamenti
Approvazione in seconda
convocazione
CM 54/E/02
Per il versamento rileva la data della
prima convocazione
I conv. - 30 aprile
II conv. – 10 giugno
Versamento imposte – 16 giugno
Approvazione con
consultazione scritta
Comunque versamento imposte entro
il 16 giugno
L’approvazione oltre i 120 giorni avviene senza
azionare la disposizione dei 180 giorni  non si
applica la proroga dell’art. 17 DPR 435/01
UNICO 2012: aspetti procedurali
LIQUIDAZIONE
VERIFICARE LA CORRETTA DATA DI EFFETTO
Società di capitali
Vale la data di iscrizione
al Registro Imprese
Società di persone
Vale la data delle
deliberazione
UNICO 2012: aspetti procedurali
D.L. 16/12 – DR liquidazione
Norma precedente
Norma vigente
“… la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui ha effetto la
deliberazione di messa in liquidazione
entro l'ultimo giorno del nono mese
successivo a tale data in via telematica.”
“… la dichiarazione relativa al periodo
compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui si determino
gli effetti dello scioglimento della
società ai sensi degli articoli 2484 e
2485 del codice civile, ovvero per le
imprese individuali la data indicata
nella dichiarazione di cui all'articolo 35
del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
entro l'ultimo giorno del nono mese
successivo a tale data in via telematica.”
UNICO 2012: aspetti procedurali
D.L. 16/12 – DR liquidazione
REVOCA liquidazione  aggiunto comma 3-bis all’art. 5 DPR 322/98
“In caso di revoca dello stato di liquidazione quando gli
effetti, anche ai sensi del secondo comma dell'articolo 2487-ter del
codice civile, si producono prima del termine di presentazione delle
dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il
liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, non è tenuto a
presentare le medesime dichiarazioni ….”
Liquidazione 15 ottobre 2011  scadenza DR: 31 luglio 2012
Revoca 15 marzo 2012  nessun obbligo dichiarativo dalla liquidaz.
UNICO 2012: aspetti procedurali
“… Restano in ogni caso fermi gli effetti delle dichiarazioni già presentate
ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto
la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la
revoca abbia effetto prima della presentazione della dichiarazione relativa
alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della
liquidazione.”
1. REGOLA
 La liquidazione delle imposte nelle DR presentate è definitiva
2. ECCEZIONE
Liquid: 15.10.11
 DR 1.1.2011 – 14.10.11 entro 31.07.2012
 DR 15.10.11 – 31.12.11 entro 30.09.2012
Revoca:12.08.12  entro 30.09.12 DR relativa a tutto 2011
(con scomputo imposte periodo 1.1.11 – 14.10.11)
UNICO 2012: aspetti procedurali
La dichiarazione finale assorbe la dichiarazione per
l’ultima frazione di liquidazione (non si considera
periodo intermedio)
RM 66/E
6.7.2010
 iscrizione della delibera di liquidazione 28.09.2008
Cancellazione 24.12.2010
1° modello
 01.01.09 – 27.09.08
2° modello
 28.09.08 – 31.12.08 (provvisorio)
3° modello
 01.01.09 – 31.12.09 (provvisorio)
4° modello
 28.09.08 – 24.12.10 RIEPILOGATIVA
Attenzione  NO conguaglio finale per l’IRAP (RM 66/E/10 – CM 263/E/98)
UNICO 2012: aspetti procedurali
Termine …
Dichiarazione ante
liquidazione
“entro la fine del nono mese successivo”
Dichiarazioni
intermedie
“entro la fine del nono mese successivo”
Dichiarazione finale
“entro nove mesi”
Art. 182 TUIR  riferimento alla chiusura della liquidazione
Art. 5 DPR 633/72  entro nove mesi deposito bilancio finale
Non presente in dispensa
Dichiarazione per operazioni
straordinarie
• Fusione e scissione totale senza effetto retroattivo
con estinzione del soggetto dante causa:
• Incorporante o beneficiaria designata presenta
dichiarazione ( redditi/Irap) per il soggetto dante
causa entro ultimo giorno del nono mese
successivo data di effetto ( 2504 bis e 2506
quater)
•In caso di retrodatazione ( per scissione possibile solo per “totale”) all’inizio
dell’esercizio non si ha dichiarazione del soggetto dante causa
Non presente in dispensa
Dichiarazione per operazioni
straordinarie effetti IVA
• Istr. Par.3.3 Se vi e’ estinzione del soggetto dante
causa la dichiarazione Iva per le operazioni del
dante causa viene presentata dall’avente causa
tramite esposizione su due moduli ( operazioni
proprie ed operazioni del dante causa)
• Se l’operazione e’ avvenuta nel 2012 prima della
scadenza dell’invio della dichiarazione
quest’ultima viene presentata dall’avente causa
con codice carica 9
Non presente in dispensa
Dichiarazione per operazioni straordinarie
conferimento azienda
• Ciascun soggetto presenta la propria
dichiarazione ( redditi/irap)
• Per dich. Iva come slide precedente (Istr.
Par.3.3 )Se
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7_aspetti procedurali UNICO 2012 definitivo