Le novità in materia di
imposta unica comunale (Iuc)
di Luigi Giordano
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Le novità in materia di imposta
municipale propria (Imu)
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La proroga della scadenza del
saldo Imu 2013
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La proroga della scadenza del saldo Imu 2013
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Articolo 1, comma 728
La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la
differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’Imu
2014
Decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 convertito dalla legge 29 gennaio 2014,
n. 5
Articolo 1, comma 12bis
La disposizione prevede che non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell’Imu 2013, qualora la
differenza sia versata entro il 24 gennaio 2014
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Art. 2, comma 1bis
La disposizione abroga il comma 12bis dell’art. 1 del decreto legge n. 133 del
2013
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Imu: il pagamento degli immobili
oggetto di multiproprietà
Pagina 5
Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
Art. 69, comma 1, lettera a)
“contratto di multiproprietà”: un contratto di durata superiore a un anno
tramite il quale un consumatore acquisisce a titolo oneroso il diritto di
godimento su uno o più alloggi per il pernottamento per più di un
periodo di occupazione
ICI
Versamento (legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Art. 19): effettuato
dall'amministratore
del
condominio
o
della
comunione.
L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al
pagamento dell'ICI dalle disponibilità finanziarie del condominio
attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel
rendiconto annuale
Dichiarazione (decreto 12 maggio 2009):
• vi è l’obbligo
• deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti
… segue
Pagina 6
Il pagamento degli immobili oggetto di multiproprietà
IMU 2012
Versamento: dai singoli titolari dei diritti
Dichiarazione (decreto 30 settembre 2012):
• vi è l’obbligo
• deve essere presentata dai singoli titolari dei diritti
IMU dal 2013
Decreto legge 6/03/2014, n.16 convertito dalla legge 2/05/2014, n.68
Articolo 1, comma 1, lettera c-bis)
Versamento (a decorrere dall’anno d’imposta 2013): effettuato da
chi amministra il bene. L'amministratore è autorizzato a
prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMU dalle
disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo
titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale
Pagina 7
Imu: i terreni agricoli nei Comuni
montani o di collina
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I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
Art. 7, comma 1
Sono esenti i:
h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi
dell’art.15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 (vedi circolare Ministero
delle finanze 14 giugno 1993, n. 9)
La legge n. 984 del 1977 non è applicabile alla Regione Friuli Venezia Giulia
e alle Province autonome di Trento e Bolzano (Corte Costituzionale 15
dicembre 1983, n. 340)
Nel Friuli Venezia Giulia probabilmente si può applicare la legge regionale
n. 33 del 2002 che, ancorché non fa riferimento all’aspetto fiscale,
individua i Comuni montani e quelli parzialmente montani provvedendo
anche, per questi ultimi, alla loro delimitazione
… segue
Pagina 9
I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9
•
Elenca i Comuni totalmente o parzialmente montani o di collina
•
Nei Comuni totalmente montani o di collina l’esenzione spetta per tutti i
terreni
•
Nei Comuni parzialmente delimitati (PD) l’esenzione opera
limitatamente ad una parte del territorio comunale; per l’esatta
individuazione bisogna rivolgersi agli uffici regionali competenti ovvero
ai locali uffici Scau (Servizio Contributi Agricoli Unificati)
•
Per i Comuni compresi nei territori delle Province autonome di Trento e
Bolzano e della Regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali
leggi di dette Province o Regione che delimitino le zone agricole in
modo diverso da quello risultante dall’elenco allegato alla circolare
… segue
Pagina 10
I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito dalla legge 26 aprile
2012, n. 44
art. 4, comma 5bis
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, possono essere individuati i comuni nei quali si
applica l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della
altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani predisposto
dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente,
anche sulla base della redditività dei terreni
… segue
Pagina 11
I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge ____________
Art. 22, comma 2
Sostituisce il comma 5bis dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012 con il seguente:
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell’interno, sono
individuati i comuni nei quali, a decorrere dall’anno di imposta 2014, si applica
l’esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, sulla base dell’altitudine riportata nell’elenco dei comuni italiani
predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), diversificando eventualmente tra
terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo
1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri
ed in maniera tale da ottenere un maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350
milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito,
come risultante per ciascun comune a seguito dell’adozione del decreto di cui al periodo
precedente, è operato, per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni
Siciliana e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del
comma 17 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
… segue
Pagina 12
I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge ____________
Art. 22, comma 2
La disposizione apporta le seguenti modifiche:
• l’individuazione dei Comuni nei quali si applica l’esenzione non è più
facoltativa bensì obbligatoria
• è prevista l’applicazione dal 2014
• è prevista la eventuale diversificazione per i terreni posseduti dai coltivatori
diretti e dagli iap, rispetto agli altri terreni
• non è più previsto l’eventuale criterio della redditività dei terreni;
• è previsto che bisogna ottenere un maggiore gettito Imu annuo, a decorrere
dal 2014, non inferiore a 350 milioni di euro
• per i Comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e
Sardegna, detto maggiore gettito è trattenuto dal Ministero dell’interno dalle
somme da erogare, a qualsiasi titolo, a ciascun Comune ovvero, in caso di
incapienza, dall’Agenzia delle entrate sui riversamenti Imu da F24 o
bollettino postale
• per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, il recupero avviene in sede di
compartecipazione ai tributi erariali
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I terreni agricoli nei Comuni montani o di collina
Mef – Risposta a Faq n. 6 del 3 giugno 2014
Se il decreto non viene emanato in tempi utili per il
versamento della prima rata dell’IMU 2014, i
contribuenti applicano le norme attualmente in vigore
e, quindi, ci si deve continuare a riferire all’elenco
allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993, così
come previsto dalla circolare del MEF n. 3 del 2012
Pagina 14
Imu: la verifica del gettito 2013
relativo ai fabbricati “D” e la
rideterminazione del Fondo di
solidarietà comunale
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Verifica gettito IMU anno 2013
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Articolo 7
La norma prevede che entro il 31 marzo 2014:
• il Ministero dell’economia e delle finanze verifica il gettito Imu
anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli
incassi dei fabbricati di categoria D
• il Ministero dell’Interno determina le variazioni delle
assegnazioni del fondo di solidarietà comunale per l’anno 2013
derivanti dalla predetta verifica
I Comuni interessati dalle suddette variazioni possono approvare il
rendiconto 2013 entro il 30/06/2014 anziché entro il 30/04/2014
Se il Comune deve versare ulteriori importi al Fondo di solidarietà
comunale, in assenza di impegni di spesa già contabilizzati a
tale titolo, l’impegno di spesa può essere assunto sull’annualità
2014
Pagina 16
La contabilizzazione dell’Imu
Pagina 17
Contabilizzazione dell’IMU
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Articolo 6
1. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui
all’articolo 1, comma 380-ter, lettera a) della legge 24 dicembre
2012, n. 228, i Comuni iscrivono la quota dell’imposta municipale
propria al netto dell’importo versato all’entrata del bilancio dello
Stato. Per uniformarsi a tale principio, i comuni possono effettuare
eventuali rettifiche contabili per l’esercizio 2013, in sede di
approvazione del rendiconto di cui all’articolo 227 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Pagina 18
Le novità Imu per i soggetti
iscritti all’Aire
Pagina 19
L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214
Articolo 13, comma 2, settimo periodo
I comuni possono considerare direttamente adibita ad
abitazione principale (omissis) l'unita' immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata, (omissis)
Pagina 20
L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio
2014, n. 80
Articolo 9-bis
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta
dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono
soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati
nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto
in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato
d'uso».
… segue
Pagina 21
L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
La disposizione abroga, a decorrere dal 2014, la possibilità
di assimilazione all’abitazione principale da parte del
Comune e la sostituisce, a partire dal 2015, con
l’assimilazione prevista direttamente dalla legge,
ancorché con criteri differenti
Rispetto alla precedente formulazione è previsto che:
• deve trattarsi di una sola unità immobiliare
• è necessaria la iscrizione all’Aire
• il contribuente deve essere pensionato nel Paese di
residenza
• l’immobile non deve risultare né locato né concesso in
comodato d’uso
… segue
Pagina 22
L’Imu per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23
maggio 2014, n. 80
Articolo 9-bis
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2
milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei
Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Pagina 23
Le novità in materia di tributo
sui servizi indivisibili (Tasi)
Pagina 24
La nuova definizione del
presupposto della Tasi
Pagina 25
Tasi: presupposto
•
Presupposto
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 669
prima dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del
2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
– è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini
dell’IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a
qualsiasi uso adibiti
dopo l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
– è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati,
ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili,
come definiti ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso,
dei terreni agricoli
… segue
Pagina 26
Tasi: presupposto
•
Presupposto
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 669
prima dell’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
– è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’IMU,
di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso
adibiti
dopo l’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto legge n. 16 del 2014
convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
– è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi
compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come
definiti ai sensi dell’Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni
agricoli
Pagina 27
Tasi: presupposto
•
Presupposto
Mef – Risposta a Faq n. 13 del 3 giugno 2014
Nel caso di abitazione locata, si applica l’aliquota Tasi prevista per i
fabbricati locati senza rilevare che il locatario lo utilizza come abitazione
principale.
Il Comune può, comunque, prevedere detrazioni a favore dell’occupante
Mef – Risposta a Faq n. 9 del 3 giugno 2014
Sono escluse dalla TASI le aree edificabili possedute dai coltivatori diretti e
dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’art. 1 del D. Lgs n. 99 del
2004, iscritti alla previdenza agricola e condotti dagli stessi soggetti, sui
quali persiste l’esercizio delle attività agricole, in quanto sono considerati
terreni agricoli
Pagina 28
Tasi: esclusioni
•
Esclusioni:
– aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a
locali imponibili
– aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice
civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva
(tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non
occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.)
Disposizione abrogata dall’art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto
legge n. 16 del 2014 convertito
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Pagina 29
La base imponibile della Tasi
Pagina 30
Tasi: base imponibile
è quella prevista per l’applicazione dell’IMU
Mef – Risposta a Faq n. 8 del 3 giugno 2014
Il comma 675 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014,
prevede che la base imponibile della TASI è quella
stabilita per l’applicazione dell’IMU; pertanto, si
ritiene che si debbano applicare tutte le disposizioni
concernenti la determinazione della base imponibile
IMU, comprese quelle attinenti agli immobili di
interesse storico artistico e ai fabbricati inagibili o
inabitabili
Pagina 31
La periodicità della Tasi
Pagina 32
Tasi: periodicità
La norma non disciplina la periodicità del
tributo
Mef – Risposta a Faq n. 4 del 3 giugno 2014
Si ritiene si possa applicare la medesima periodicità
(mensile) dell’Imu
Mef – Risposta a Faq n. 5 del 3 giugno 2014
Se il contribuente ha acquistato il fabbricato a
maggio, l’acconto deve essere calcolato in ragione
del 50% dell’imposta dovuta su 8/12
Pagina 33
L’extra leva fiscale prevista per la
Tasi
Pagina 34
Tasi: aliquote
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 676-678
a) l’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille
b) il Comune, con il regolamento, può ridurre l’aliquota fino
all’azzeramento
c) il Comune, con il medesimo regolamento, può determinare l’aliquota
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non
sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per
l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori
aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili:
a) abitazione principale: 6 per mille
b) fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola: 2 per mille
c) altri immobili: 10,6 per mille
d) per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille
e) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota massima della TASI
non può comunque eccedere l’1 per mille
… segue
Pagina 35
Tasi: aliquote
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera a)
(aggiunge un periodo al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 147
del 2013)
• per lo stesso anno 2014, possono essere superati i limiti
stabiliti nelle precedenti lettere c) e d), per un ammontare
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione
che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e
alle unità immobiliari ad esse equiparate, ex comma 2 dell’art.
13 del decreto legge n. 201 del 2011, detrazioni d’imposta o
altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento
all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche
tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 13 del citato
decreto legge n. 201 del 2011
Pagina 36
La nuova definizione del
trasferimento compensativo della
perdita di gettito Tasi
Pagina 37
Tasi: trasferimento compensativo
•
•
•
•
•
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 731
riferimento all’anno 2014
contributo ai Comuni di 500 milioni di euro
finalizzato a finanziare detrazioni Tasi a favore di:
– abitazione principale e relative pertinenze
– dei familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente
nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
– possibilità di finanziare detrazioni Tasi in favore dei cittadini italiani
iscritti all’AIRE
ripartizione contributo:
– con decreto del Mef, da adottare entro il 28 febbraio 2014
– tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e del gettito
standard della Tasi, relativi all'abitazione principale, e della prevedibile
dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun Comune
il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in proporzione del
gettito della Tasi relativo all’abitazione principale dei Comuni che hanno
introdotto le detrazioni nel 2013 (?), entro il 28 febbraio 2014 (?)
… segue
Pagina 38
Tasi: trasferimento compensativo
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera d)
(sostituisce il comma 731 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
•
•
riferimento all’anno 2014
contributo ai Comuni di 625 milioni di euro
senza vincolo di destinazione
ripartizione contributo:
– con decreto del Mef, senza termine per l’adozione
– tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’Imu e
della Tasi
Pagina 39
Le nuove esenzioni Tasi
Pagina 40
Tasi: esenzioni
•
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Art. 1, comma 3
sono esenti dalla Tasi:
– gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel
proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle
comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli
enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali
– sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i
bivacchi
– fabbricati classificati o classificabili nelle categoria catastale E
– fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art.5-bis del DPR
29.09.73, n.601
– fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto
– fabbricati di proprietà della Santa Sede
– fabbricati appartenenti agli Stati esteri ad alle organizzazioni
internazionali che sono esentati dal pagamento dell’ILOR sui fabbricati
… segue
Pagina 41
Tasi: esenzioni
•
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
Art. 1, comma 3
sono esenti dalla TASI:
– gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, fatta eccezione per gli
immobili posseduti da partiti politici, destinati esclusivamente allo
svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali,
previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’articolo 16,
lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222
• resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 91-bis
del decreto legge n. 1 del 2012
Per la Tasi non è stata prevista la disposizione, vigente per l’Imu, contenuta nel
comma 6-quinquies dell’art. 9 del decreto legge n. 174 del 2012, secondo la
quale l’esenzione ex lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo
n. 504 del 1992 in ogni caso non si applica alle fondazioni bancarie di cui al
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153
Pagina 42
La riduzione Tasi per i soggetti
iscritti all’Aire
Pagina 43
La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80
Articolo 9-bis
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono
soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso».
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
… segue
Pagina 44
La riduzione Tasi per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23
maggio 2014, n. 80
Articolo 9-bis
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2
milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei
Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Pagina 45
Il versamento della Tasi
Pagina 46
Tasi: versamento
Modalità:
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale
• tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 1n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale (il bollettino è
stato approvato con decreto interministeriale del 23 maggio 2014)
… segue
Pagina 47
Tasi: versamento
Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E
Codice
Denominazione
TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e
relative pertinenze – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3959
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3960
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
3961
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639,
L. n. 147/2013 e succ. modif.
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all’imposta
• Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti
a seguito dell’attività di controllo.
Codice
Denominazione
3958
3962
3963
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – INTERESSI
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – SANZIONI
Pagina 48
Tasi: versamento
•
•
•
•
•
•
•
Codici F24 Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 46/E
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme
indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti
indicazioni:
nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune
nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it;
nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
nello spazio “Acc”, barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;
nello spazio “Saldo”, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento
è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
nello spazio “Numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3
cifre);
nello spazio “Anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il
pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui
l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
Pagina 49
Tasi: versamento
Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Codice
Denominazione
374E
TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso
strumentale – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili – art. 1, c.
639, L. n. 147/2013 e succ. modif.
TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati – art. 1, c. 639,
L. n. 147/2013 e succ. modif.
375E
376E
In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente
all’imposta
•
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti
a seguito dell’attività di controllo.
Codice
Denominazione
377E
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – INTERESSI
TASI – tributo per i servizi indivisibili - art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 e
succ. modif. – SANZIONI
378E
Pagina 50
Tasi: versamento
Codici F24EP Tasi - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Compilazione del modello F24
•
•
•
•
•
In sede di compilazione del modello F24EP, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “IMU-TASI” (valore G), con l’indicazione:
nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono
situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it.;
nel campo“estremi identificativi”, nessun valore;
nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, di
un valore a scelta tra “A” (acconto), “S” (saldo), “U” (unica soluzione); nel
secondo carattere, di un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N”
(no ravvedimento); nel terzo carattere, di un valore a scelta tra “V” (immobili
variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del
numero degli immobili, da 001 a 999;
nel campo “riferimento B”, dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento,
nel formato “AAAA”.
Pagina 51
Tasi: versamento
Termini:
•
•
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze,
consentendo di norma almeno due rate a scadenza
semestrale e in modo anche differenziato rispetto alla
TARI
è comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
… segue
Pagina 52
Tasi: versamento
Termini:
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
il versamento della TASI è effettuato per l’anno in corso in due
rate, di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda
il 16 dicembre
è consentito il pagamento della TASI in un'unica soluzione
entro il 16 giugno di ciascun anno
… segue
Pagina 53
Tasi: versamento
Termini:
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
•
prima rata: sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici
mesi dell’anno precedente
rata a saldo: conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito
Mef alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal
fine il comune è tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in
via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote
e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21
ottobre dello stesso anno
in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28
ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente
… segue
Pagina 54
Tasi: versamento
Termini :
Disciplina per il 2014
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
immobili diversi dall’abitazione principale:
– versamento della prima rata con riferimento all’aliquota di
base (1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato
una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014
– versamento della rata a saldo: a conguaglio sulla base delle
deliberazioni del consiglio comunale
… segue
Pagina 55
Tasi: versamento
Termini:
Disciplina per il 2014
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
immobili adibiti ad abitazione principale:
– versamento in un’unica rata, entro il termine del 16
dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio
2014 sia pubblicata nel sito del Mef la deliberazione di
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando
in questo caso le relative modalità ed aliquote
ai fini di quanto previsto dai due periodi precedenti, il comune è
tenuto ad effettuare l’invio, esclusivamente in via telematica,
della predetta deliberazione, entro il 23 maggio 2014
… segue
Pagina 56
Tasi: versamento
Mef – Risposta a Faq n. 3 del 3 giugno 2014
Ai fini del calcolo dell’acconto sono state considerate soltanto le
delibere trasmesse entro il 23 maggio 2014 e non anche quelle
trasmesse successivamente, ancorché entro il 31 maggio 2014
Pagina 57
La riscossione e l’accertamento
della Tasi
Pagina 58
Tasi: riscossione e accertamento
•
•
•
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 690 e 691
è applicata è riscossa dal Comune
i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto
legislativo
n.
446 del
1997, affidare la
gestione
dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai
quali, nel medesimo anno, risulta attribuito il servizio di
accertamento e riscossione dell'IMU
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2
maggio 2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera c)
(modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
non è più prevista la possibilità dell’affidamento diretto delle
attività di riscossione e di accertamento della Tasi
Pagina 59
I soggetti passivi e la modalità di
determinazione della Tasi
Pagina 60
TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi da 671 a 674 e 681
Soggetti passivi:
• chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, le predette unità immobiliari
• in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere
dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del
contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente
dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore,
comprovata dal verbale di consegna
• in caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso
dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei
locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie
• nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il
soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del
tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le
aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi
restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal
rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo
… segue
Pagina 61
TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
•
•
•
nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso
dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e
l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria
l’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel
regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare
complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del
diritto reale sull’unità immobiliare:
– occupante: minimo 10% e massimo 30%
– titolare del diritto reale: minimo 70% e massimo 90%
in caso pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria
Mef – Risposta a Faq n. 14 del 3 giugno 2014
Nel caso in cui il Comune non indichi nella delibera la percentuale di
riparto tra il titolare del diritto reale e l’occupante, L’occupante deve
versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene
che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba
essere espressamente deliberata dal comune stesso
Pagina 62
TASI: soggetti passivi e determinazione del debito
Mef – Risposta a Faq n. 17 del 3 giugno 2014
Nel caso di abitazione principale parzialmente locata (ad es. viene
locata una camera), l’imposta deve essere calcolata come
abitazione principale e deve essere ripartita tra il proprietario e
l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune
Pagina 63
Esempi di calcolo della Tasi
Pagina 64
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
0,8 per
mille
80
40
(100.000*0,0008*50%)
40
(80-40)
Pagina 65
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 1 – Aliquota 1 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
1 per
mille
100
50
(100.000*0,001*50%)
50
(100-50)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 2 – Aliquota 1,2 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
1,2 per
mille
120
50
(100.000*0,001*50%)
70
(120-50)
Pagina 66
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 3 – Aliquota 0,8 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
0,8 per
mille
80
50
(100.000*0,001*50%)
30
(80-50)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è anche
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004
Caso 4 – Aliquota 0,3 per mille
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
0,3 per
mille
30
50
(100.000*0,001*50%)
- 20
(30-50)
Pagina 67
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8 per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
28
(100.000*0,0008
*50%*70%)
12
(100.000*0,000
8*50%*30%)
28
(80*70%-28)
12
(80*30%-12)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8 per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
36
(100.000*0,000
8*50%*90%)
4
(100.000*0,0008
*50%*10%)
36
(80*90%-36)
8
(80*10%-0)
Pagina 68
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 1 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1 per
mille
100
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
35
(100*70%-35)
30
(100*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 2 – Aliquota 1 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1 per
mille
100
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
55
(100*90%-35)
10
(100*10%-0)
Pagina 69
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 3 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1,2
per
mille
120
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
49
(120*70%-35)
36
(120*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 4 – Aliquota 1,2 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
1,2
per
mille
120
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
73
(120*90%-35)
12
(120*10%-0)
Pagina 70
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 5 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8
per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
21
(80*70%-35)
24
(80*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 6 – Aliquota 0,8 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,8
per
mille
80
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
37
(80*90%-35)
8
(80*10%-0)
Pagina 71
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 7 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 70% e 30%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,3
per
mille
30
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*5
0%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
- 14
(30*70%-35)
9
(30*30%-0)
Fabbricato diverso dall’abitazione principale – Il possessore è diverso dal
detentore – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il 23/05/2004 –
Caso 8 – Aliquota 0,3 per mille – Ripartizione 90% e 10%
Base
imponibile
Aliq.
Tasi
100.000
0,3
per
mille
30
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
Possessore
Detentore
Possessore
Detentore
35
(100.000*0,001*
50%*70%)
5
(100.000*0,001*5
0%*10%)
-8
(30*90%-35)
3
(30*10%-0)
Pagina 72
Esempi di calcolo Tasi 2014
Abitazione principale - Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro il
23/05/2004
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
2 per
mille
200
100
(100.000*0,002*50%)
100
(200-100)
Abitazione principale - Il Comune non ha pubblicato l’aliquota entro il
23/05/2004
Base
imponibile
Aliquota
Tasi
Acconto
(16/06/2014)
Saldo
(16/12/2014)
100.000
2 per
mille
200
0
200
(100.000*0,002) 0
Pagina 73
Esempi di calcolo Tasi 2014
Fabbricato posseduto da A (60%) e B (40%)
Il fabbricato ha una base imponibile di € 100.000,00
Il fabbricato è adibito da B ad abitazione principale
L’aliquota per l’abitazione principale è il 2 per mille (detrazione € 50)
L’aliquota per gli altri fabbricati è l’1,2 per mille
•
•
Calcolo quota di A: (€ 100.000*0,0012*60%) = € 72
Calcolo quota di B: (€ 100.000*0,002*40%) - € 50 = € 30 (€ 60 se
detrazione in ragione della quota di possesso)
Tasi totale € 102 (€ 132). Importo dovuto in solido da A e B
Mef – Risposta a Faq n. 11 del 3 giugno 2014
Ognuno dei possessori paga in base alla propria quota e applica l’aliquota
relativa alla propria condizione soggettiva.
La solidarietà consente al comune di rivolgersi indifferentemente all’uno o
all’altro soggetto coobbligato per la riscossione dell’intero debito
tributario.
La solidarietà prevista dalla norma non incide, quindi, sulla
determinazione del tributo
Pagina 74
Esempi di calcolo Tasi 2014
Interpretazione 1 – Rate – Il Comune ha pubblicato l’aliquota entro
il 23/05/2004
Tasi totale € 102 (€ 132):
• Acconto € 51 (€ 66)
• Saldo € 51 (€ 66)
Interpretazione 1 – Rate – Il Comune non ha pubblicato l’aliquota
entro il 23/05/2004
Tasi totale € 102 (€ 132):
• Acconto (€ 100.000*0,001*60%*50%) = € 30
• Saldo (€ 100.000*0,0012*60%) - € 30 + (€ 100.000*0,002*40%) - €
50 = € 72 (€ 102 se detrazione in ragione della quota di
possesso)
Pagina 75
Esempi di calcolo Tasi 2014
Casi particolari
(fabbricati equiparati all’abitazione principale)
•
Cooperativa edilizia a proprietà indivisa (abitazione occupata
dal socio)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed
occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre
2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il
23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 76
Esempi di calcolo Tasi 2014
Casi particolari
(fabbricati equiparati all’abitazione principale)
Mef – Risposta a Faq n. 19 del 3 giugno 2014
Nelle ipotesi di assimilazione all’abitazione principale per legge o
per regolamento, l’obbligo di versamento TASI ricade interamente
sul proprietario e non sull’occupante.
Ad esempio, l’imposta, in capo alla cooperativa edilizia a proprietà
indivisa deve essere calcolata applicando:
l’aliquota prevista dal Comune per l’abitazione principale;
la detrazione eventualmente prevista dal Comune per
l’abitazione principale.
Nulla è dovuto dal socio.
Pagina 77
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
Uso gratuito: proprietario diverso dall’occupante
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione
€ 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed
occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16
dicembre 2014 se il Comune non ha pubblicato le
aliquote entro il 23/05/14, diversamente in due rate
(acconto e saldo)
… segue
Pagina 78
Esempi di calcolo Tasi 2014
Mef – Risposta a Faq n. 23 del 3 giugno 2014
In ipotesi di assimilazione all’abitazione principale dell’unità immobiliare concessa in
uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, nei limiti di € 500,00 di rendita
catastale, trattandosi in sostanza di un’equiparazione all’abitazione principale, si
ritiene che in tali ipotesi le disposizioni si estendano anche alle pertinenze, nei limiti
previsti per l’abitazione principale dal comma 2 dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011
per l’IMU.
Ciò vale sia per l’IMU sia per la TASI.
Si deve, inoltre, precisare che l’assimilazione effettuata dal comune nel caso
prospettato opera come una franchigia; per cui si deve prima di tutto sommare la
rendita dell’abitazione principale e quella delle pertinenze e poi:
• IMU per le abitazioni diverse da quelle classificate in A/1, A/8 e A/9:
esenzione fino al valore di 500 euro della rendita catastale;
versamento dell’IMU con aliquota ordinaria per la quota eccedente il valore di 500
euro.
• IMU per le abitazioni classificate in A/1, A/8 e A/9 (cosiddette di lusso) il contribuente
calcola l’imposta nel seguente modo:
fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione prevista per l’abitazione
principale;
per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
• TASI il contribuente calcola l’imposta nel seguente modo:
fino al valore di 500 euro applica l’aliquota e la detrazione, eventualmente prevista
dal comune, per l’abitazione principale;
Pagina 79
per la quota eccedente il valore di 500 euro applica l’aliquota ordinaria.
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Casa ex coniugale (non contitolari)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante €
45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
Casa ex coniugale (contitolari):
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i
contitolari
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 80
Esempi di calcolo Tasi 2014
Mef – Risposta a Faq n. 22 del 3 giugno 2014
In ipotesi di assegnazione della casa ex coniugale, il coniuge
assegnatario, al pari dell’Imu, è titolare del diritto di abitazione e,
indipendentemente dalla quota di possesso dell’immobile, è il
solo che paga la TASI con l’aliquota e la detrazione,
eventualmente prevista, per l’abitazione principale
Pagina 81
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Anziani e/o disabili (abitazione non occupata)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
Anziani e/o disabili (abitazione occupata da un contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i
contitolari
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 82
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
Anziani e/o disabili (abitazione occupata da un soggetto non
contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed
occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre
2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il
23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 83
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Alloggi sociali (abitazione non occupata)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
Alloggi sociali (abitazione occupata da soggetto diverso dal
proprietario)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed occupante €
45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 84
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
•
Alloggio del militare (abitazione non occupata)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
Alloggio del militare (abitazione occupata da un contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– è un’unica obbligazione tributaria e rispondono in solido i
contitolari
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 se il
Comune non ha pubblicato le aliquote entro il 23/05/14,
diversamente in due rate (acconto e saldo)
… segue
Pagina 85
Esempi di calcolo Tasi 2014
•
Alloggio del militare (abitazione occupata da un soggetto non
contitolare)
– base imponibile: € 100.000,00
– aliquota abitazione principale: 2 per mille (detrazione € 50)
– aliquota altri fabbricati: 1,2 per mille
– Tasi: (€ 100.000*0,002) – € 50 = € 150
– ripartizione (ipotesi 70% e 30%): proprietario € 105 ed
occupante € 45
– versamento in una unica soluzione entro il 16 dicembre
2014 se il Comune non ha pubblicato le aliquote entro il
23/05/14, diversamente in due rate (acconto e saldo)
Pagina 86
Esempi di calcolo Tasi 2014
Mef – Risposta a Faq n. 18 del 3 giugno 2014
La detrazione TASI, eventualmente deliberata dal comune, deve essere
ripartita in parti uguali tra i comproprietari, nel caso in cui questi utilizzano
l’immobile come abitazione principale.
Si prenda, ad esempio, un immobile il cui valore ai fini TASI è di € 84.000
(rendita catastale base = 500, rivaluta del 5% = 525 x coefficiente 160 =
84.000 IMPONIBILE TASI) di cui sono comproprietari A e B.
A è proprietario del 30% e B è proprietario del 70%.
Il Comune ha deliberato per l’abitazione principale l’aliquota TASI del 2,8
per mille e una detrazione di € 200
Nel caso in cui A e B hanno entrambi adibito ad abitazione principale
l’immobile:
A calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso
(84.000 x 30% = 25.200 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal
Comune per l’abitazione principale (25.200 : 1.000 x 2,8 = 70,56) dal
risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (70,56 – 100).
A non paga, quindi, la TASI essendo la detrazione superiore all’imposta;
B calcola l’imposta in relazione alla propria percentuale di possesso
(84.000 x 70% = 58.800 Imponibile TASI) con l’aliquota deliberata dal
Comune per l’abitazione principale (58.800 : 1.000 x 2,8 = 164,64)
dal
Pagina 87
risultato ottenuto detrae il 50% dell’importo della detrazione (164,64 – 100).
B paga la TASI per € 64,64.
Le novità in materia di tassa sui
rifiuti (Tari)
Pagina 88
Le superfici di produzione di
rifiuti speciali escluse dalla
determinazione della base
imponibile Tari
Pagina 89
Tari: le superfici escluse dalla base imponibile
Tares
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
Art. 14, comma 10
Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene
conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a
condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 649, primo periodo
nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di
essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi
produttori, a condizione che ne dimostri l’avvenuto trattamento in
conformità alla normativa vigente
… segue
Pagina 90
Tari: le superfici escluse dalla base imponibile
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 2, comma 1, lettera e)
(aggiunge un terzo periodo al comma 649 dell’art. 1 della legge n.
147 del 2013)
con il proprio regolamento il comune individua le aree di
produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di
materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente
collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si
estende il divieto di assimilazione
Pagina 91
La modifica dell’agevolazione Tari
per i rifiuti speciali assimilati agli
urbani avviati al riciclo
Pagina 92
Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Tares
Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
Art. 14, comma 18
Alla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 649, secondo periodo:
per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione
della TARI, il Comune, con proprio regolamento, può prevedere
riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori
stessi dimostrino di avere avviato al recupero
Art. 1, comma 661:
Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero
… segue
Pagina 93
Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Ministero dell’Ambiente – Circolare 13 febbraio 2014, n. 1
Nell’attesa di chiarimenti normativi, si applica il comma 649
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 2, comma 1, lettera e)
Sopprime il secondo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147/2013
Legge 2 maggio 2014, n.68, di conversione del decreto legge 6 marzo 2014, n.16
• Introduce la lettera e-quater) con la quale si abroga il comma 661 dell’art. 1
della legge n. 147 del 2013
• Sostituisce la predetta lettera e) del comma 1 dell’art. 2 del decreto legge n.
16 del 2014 stabilendo che:
– per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella
determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio
regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle
quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver
avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati
… segue
Pagina 94
Tari: rifiuti assimilati avviati al riciclo
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Articolo 183
(Definizioni)
1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori
definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:
omissis
t) "recupero": qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai
rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati
altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad
assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non
esaustivo di operazioni di recupero.;
u) "riciclaggio": qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati
per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il
recupero di energia ne' il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare
quali combustibili o in operazioni di riempimento;
omissis
Pagina 95
La modifica alla copertura della
perdita di gettito relativa alle
agevolazioni “sociali” Tari
Pagina 96
Tari: agevolazioni sociali
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
Art. 14, comma 19
Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle
previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può
essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei
contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del
servizio.
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 660
Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato
decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a
quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura
può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non
possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del
servizio. In questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.
… segue
Pagina 97
Tari: agevolazioni sociali
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2
maggio 2014, n. 68
Art. 2, comma 1, lettera e-ter
•
Elimina il suddetto limite del 7% per il finanziamento
dell’agevolazione con risorse diverse dalla TARI
Pagina 98
I coefficienti per la
determinazione delle tariffe Tari
Pagina 99
Tari: tariffa
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214
Art. 14, comma 9
La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di
rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla
tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1999, n. 158.
… segue
Pagina 100
Tari: tariffa
•
•
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 651 e 652
Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri
determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del
principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità
medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli
usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui
rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono
determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno
o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
… segue
Pagina 101
Tari: tariffa
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 2, comma 1, lettera e-bis)
Aggiunge al comma 652 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 un ultimo periodo che dispone che per gli anni 2014 e 2015:
• si può non considerare il coefficiente Ka
• i limiti minimi e massimi dei coefficienti Kb, Kc e Kd possono
essere derogati nella misura del 50%
Pagina 102
La riduzione Tari per i soggetti
iscritti all’Aire
Pagina 103
La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80
Articolo 9-bis
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)
1. All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al
settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono
soppresse e dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «A partire
dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione
principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini
italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli
italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di
residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata o data in comodato d'uso».
2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e
TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
… segue
Pagina 104
La riduzione Tari per i soggetti iscritti all’Aire
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito dalla legge 23
maggio 2014, n. 80
Articolo 9-bis
(IMU per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)
3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, di cui 2
milioni di euro annui a copertura delle minori entrate dei
Comuni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2014 allo scopo utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
Pagina 105
Il versamento della Tari
Pagina 106
Tari: versamento
Modalità:
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214
Art. 14, comma 35
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale
• tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• con il modello F24
• tramite apposito bollettino di conto corrente postale
• tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di
incasso e di pagamento interbancari
… segue
Pagina 107
Tari: versamento
Modalità:
•
•
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
la disposizione non deroga più l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997
non è più previsto il bollettino di conto corrente postale
Legge 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del decreto legge 6 marzo 2014,
n. 16
Art. 1, comma 1, lettera b)
(modifica il comma 688 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
•
la disposizione non deroga più l’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del
1997
reintroduce la previsione del bollettino di conto corrente postale
… segue
Pagina 108
Tari: versamento
Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E
Codice
Denominazione
3944
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – INTERESSI
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – SANZIONI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – INTERESSI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – SANZIONI
3945
3946
3950
3951
3952
Tali codici tributo possono essere utilizzati anche per il versamento dei
tributi dovuti a seguito dell’attività di controllo.
Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento,
le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa.
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Tari: versamento
Codici F24 Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 45/E
Compilazione del modello F24
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In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme
indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”. In particolare:
nello spazio “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune
nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito
internet www.agenziaentrate.gov.it;
nello spazio “Ravv.”, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
nello spazio “numero immobili”, indicare il numero degli immobili (massimo 3
cifre);
nello spazio “rateazione/mese rif”, indicare il numero della rata nel formato
“NNRR” dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il
numero complessivo delle rate. Si precisa che, in caso di pagamento in un’unica
soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”;
nello spazio “anno di riferimento”, indicare l’anno d’imposta cui si riferisce il
pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui
l’imposta avrebbe dovuto essere versata.
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Tari: versamento
Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Codice
Denominazione
365E
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – INTERESSI
TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013 - TARES - art.
14 DL n. 201/2011 – SANZIONI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – INTERESSI
TARIFFA – art. 1, c. 668, L. n. 147/2013 - art. 14, c. 29, DL n.
201/2011 – SANZIONI
366E
367E
368E
369E
370E
Tali codici possono essere utilizzati anche per il versamento dei tributi dovuti a
seguito dell’attività di controllo.
Diversamente dalla Tasi e dall’Imu, non è indicato che in caso di ravvedimento, le
sanzioni e gli interessi sono versati unitamente alla tassa.
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Tari: versamento
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Codici F24EP Tari - Risoluzione 24 aprile 2014, n. 47/E
Compilazione del modello F24
In sede di compilazione del modello F24 EP, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “TARES-TARI” (valore 5), con l’indicazione:
nel campo “codice”, del codice catastale del Comune nel cui territorio sono
situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it. ;
nel campo “estremi identificativi”, nessun valore;
nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri,
di un valore a scelta tra “RA” (versamento a titolo di ravvedimento) e “00”
(versamento ordinario); nei successivi quattro caratteri, dell’anno di
riferimento, nel formato “AAAA”;
nel campo “riferimento B” (composto da sei caratteri), nei primi due caratteri,
del numero di rata in pagamento, nel formato “NN”, nei successivi due
caratteri, del numero di rate totali, nel formato “RR”. In caso di pagamento in
un’unica soluzione, tale campo, per i primi quattro caratteri, è valorizzato
con “0101”, per gli ultimi due caratteri, è valorizzato da 01 a 99 in base al
numero degli immobili a cui si riferisce il versamento.
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Tari: versamento
Termini:
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Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214
Art. 14, comma 35
4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre
il Comune può variare le scadenze ed il numero delle rate
è consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, comma 688
il Comune stabilisce il numero di rate e le scadenze, consentendo di norma
almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato
rispetto alla TASI
è comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16
giugno di ciascun anno
La disposizione è confermata dall’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legge n.
16 del 2014 convertito dalla legge 2 maggio 2014, n. 68
… segue
Pagina 113
Tari: versamento
Termini:
Nota del Mef prot. n. 5648 del 24 marzo 2014
Anche in assenza di una apposita disposizione legislativa, il
Comune può riscuotere un acconto della Tari 2014
commisurandolo a quanto dovuto per il tributo sui rifiuti
(Tares, Tarsu, Tia 1 o Tia2) relativo all’anno 2013
… segue
Pagina 114
La riscossione e l’accertamento
della Tari
Pagina 115
Tari: riscossione e accertamento
Riscossione e accertamento:
Tares
Decreto legge 6/12/2011, n.201 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 214
Art. 14, comma 35
In deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:
• versamento esclusivamente ai Comuni
• i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione ai soggetti che,
alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di
gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o
della TIA 2.
Tari
Legge 27 dicembre 2013, n. 147
Art. 1, commi 690 e 691
• è applicata è riscossa dal Comune (non è più prevista la deroga all’art. 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997)
• i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
affidare l’accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risulta
attribuito nell’anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti
… segue
Pagina 116
Tari: riscossione e accertamento
Riscossione e accertamento:
Decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito dalla legge 2 maggio
2014, n. 68
Art. 1, comma 1, lettera c)
(modifica il comma 691 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013)
•
i Comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la
gestione dell’accertamento e della riscossione della TARI, ai soggetti ai
quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di
gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione della TARES
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abitazione principale