COMPILIAMO INSIEME IL RAPPORTO DI
CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1
Padova 6 novembre 2014
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• D.P.R. 74/2013: introduce i nuovi rapporti di efficienza
energetica in sostituzione degli allegati G/F previsti dal D.Lgs.
192/05
• D.M. 10/02/2014: approva i modelli di Libretto di impianto
e di Rapporto di controllo di efficienza energetica (Allegati II,
III, IV, V )
• La D.G.R.V. 27 maggio 2014, n. 726: adotta i modelli di
Rapporto di controllo di cui il D.M. 10 febbraio 2014
MEMORANDUM PER IL MANUTENTORE
Il Manutentore è tenuto a:
a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza;
b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3,
dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013;
c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1,
2, 3 e 4, dell’art. 8 del D.P.R. 74/2013;
d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza
energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al
responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per
se);
e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all’utente/committente e facendo
riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante
degli apparecchi:
- quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per
garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate.
Rapporto di tipo 1
gruppi termici
Dati identificativi
Codice catasto
Responsabile impianto:
se c’è il terzo
responsabile indicare
anche il nome
dell’occupante
(Amministratore)
Responsabile impianto:
indicare l’intestatario
del contratto del gas se
diverso dal responsabile
impianto (PDR)
PDR: punto di riconsegna del gas
• viene richiesto nei nuovi libretti di impianto;
• è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico sulla
rete in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore al cliente
finale; il codice PDR non cambia anche se si cambia fornitore del gas
oppure nei casi si effettuino volture o subentri; esso solitamente si
trova nella prima pagina della bolletta del gas .
Documentazione
tecnica a corredo
Trattamento dell’acqua
ATTENZIONE !!!
Durezza totale

Durezza temporanea
Trattamento dell’acqua
• unità di misura: gradi francesi
La durezza viene generalmente espressa in gradi francesi, dove un grado
rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO3) per litro di acqua
1 °f = 10 mg/l
In genere, le acque vengono classificate in base alla loro durezza come segue:
• fino a 7 °f: molto dolci
• da 7 °f a 14 °f: dolci
• da 14 °f a 22 °f: mediamente dure
• da 22 °f a 32 °f: discretamente dure
• da 32 °f a 54 °f: dure
• oltre 54 °f: molto dure.
•
norma tecnica di riferimento: UNI 8065.
Trattamento dell’acqua
• negli impianti termici con fluido termovettore acqua indicare se è
presente un sistema di trattamento della stessa;
• l’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua è obbligatoria in caso di
installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di
generatori di calore, avvenute dal 1 agosto 1994 per gli impianti con
potenza termica al focolare nominale complessiva uguale o superiore a
350 kW e dal 11 giugno 2009 per quelli con potenza termica al focolare
nominale complessiva inferiore a 350 kW.
Trattamento dell’acqua
Controllo dell’impianto
Impianti di potenza 35< kW
Gas
• UNI 7129:
• UNI 10738
• UNI 10845
• UNI 7131
Gasolio
• Indicazioni del costruttore/installatore – riferirsi al D.M. 28/04/2005 – solo cisterna
(UNI 8364) parere VVF
Impianti di potenza 35>= kW
Gas
• D.M. 12/04/1996:
• UNI 11528
• UNI 8364
Gasolio
• UNI 8364
Locale di installazione
Indicare sulla voce
“OSSERVAZIONI” il locale di
installazione caldaia
Ventilazione/aerazione
Aerazione e ventilazione
Locale ventilato
Locale aerato o aerabile
Tenuta dell’impianto
Controllo assenza fughe di gas
• Nel caso di impianti alimentati con combustibili gassosi, il controllo va effettuato
seguendo le procedure previste dalla UNI 11137.
• Prima di procedere alla verifica dei requisiti di tenuta, è possibile ricorrere ad una
delle prove preliminari previste dalla norma citata; qualora quest’ultime
dovessero avere esito positivo (assenza di perdite o perdite rilevate di valore non
maggiore di quanto stabilito dalla norma al punto 6.2), la tenuta dell’impianto
può essere considerata idonea al funzionamento.
• Una delle verifiche preliminari dei requisiti di tenuta consiste nella ricerca di
eventuali perdite mediante lettura del totalizzatore del gas, a determinati
intervalli di tempo (attendere un periodo di tempo sufficiente a determinare
l’eventuale perdita e comunque non minore di 15 minuti). È possibile solo se la
portata minima al contatore è < 1 dm³/h.
• Nel caso di perdite maggiori al limite previsto (1 dm³/h), queste devono essere
ricercate e possibilmente eliminate subito. Se ciò non è possibile, occorre
prescrivere gli interventi necessari, compresa la prova di tenuta secondo la
norma UNI 7129.
Controllo dell’efficienza
energetica
Indicare, se possibile, la data
di installazione
Indicare SEMPRE “modalità
di evacuazione fumi”
ATTENZIONE !!!
Per caldaie di TIPO B indicare
SEMPRE il tiraggio
Si consiglia di indicare il dato
riscontrato ± 2
VALORI MINIMI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
• D.P.R. 74/2013 Allegato B
VALORI MINIMI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
Tiraggio
• Se il tiraggio effettivo misurato è non maggiore di 1Pa non è sufficientemente
garantita la corretta evacuazione dei prodotti della combustione;
• Se il tiraggio misurato è maggiore o uguale a 3Pa, la condizione di funzionamento
del sistema dovrebbe essere lontana dalla condizione critica di potenziale riflusso
dei fumi nel locale di istallazione dell’apparecchio controllato;
• Se il tiraggio misurato è maggiore di 1Pa e minore di 3Pa è consigliabile
procedere ad una verifica incrociata del corretto tiraggio, secondo la misurazione
indiretta riportata al punto B.2.2 della Norma UNI 10845.
• La formulazione del giudizio sulla funzionalità del sistema si determina non solo
sulla misurazione del tiraggio effettivo e della sua comparazione con il tiraggio
minimo ammesso, ma anche su fattori aggiuntivi elencati al punto B.2.1.3. della
norma sopra citata quali:
– Corretta quota di sbocco (fuori dalla zona di reflusso)
– Presenza o meno di comignolo antivento
– Presenza o meno di dispositivo di controllo dell’evacuazione dei fumi
– Temperatura esterna
– Ubicazione dell’apparecchio in ambiente abitato, oppure all’esterno
– Concentrazione di ossido di carbonio nei prodotti della combustione, etc.
Tiraggio
• il campo di misura dello strumento utilizzato per la misurazione del tiraggio
effettivo (deprimometro) deve comprendere i valori normalmente attesi a seguito
di tale misura:
per valori di tiraggio attesi  10 Pa il deprimometro deve avere le seguenti
caratteristiche:
C
a
m
p
od
im
is
u
ra
m
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o
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o
lu
z
io
n
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p
re
c
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io
n
e
D
a+1
0P
aa–1
0P
a
0
,1P
a
0
,5P
a
Check - List
Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011
Principali novità:
• suddivisione delle attività in tre categorie: A, B, C seguendo un “principio di
proporzionalità” e cioè in funzione della gravità di rischio, della dimensione o,
comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa.
• La nuova normativa individua per ogni categoria procedimenti differenziati, più
semplici rispetto agli attuali procedimenti, in particolare per quanto riguarda alle
attività ricondotte alle categorie A e B.
Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011
CATEGORIA A
• Attività a basso rischio e standardizzate
• 116 kW < P  350 kW
• viene eliminato il parere di conformità
• si presenta direttamente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) prima
dell’inizio dell’attività
• controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni): rilascio, su richiesta, di
copia del verbale della visita tecnica
Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011
CATEGORIA B
• Attività a medio rischio
• 350 kW < P  700 kW
• la valutazione della conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si
dovrà ottenere entro 60 giorni
• si richiede prima la valutazione del progetto e, a lavori ultimati, si presenta la SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
• controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni): rilascio, su richiesta, di
copia del verbale della visita tecnica
Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011
CATEGORIA C
• Attività a elevato rischio
• P >700 kW
• la valutazione della conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si
dovrà ottenere entro 60 giorni
• si richiede la valutazione del progetto e, a lavori ultimati, si presenta la SCIA
(Segnalazione Certificata di Inizio Attività) a cui segue d’obbligo il sopralluogo per
il rilascio del C.P.I.
• controlli con sopralluogo (entro 60 giorni)
Grazie per l’attenzione!
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