COMPILIAMO INSIEME IL RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1 Padova 6 novembre 2014 NORMATIVA DI RIFERIMENTO • D.P.R. 74/2013: introduce i nuovi rapporti di efficienza energetica in sostituzione degli allegati G/F previsti dal D.Lgs. 192/05 • D.M. 10/02/2014: approva i modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica (Allegati II, III, IV, V ) • La D.G.R.V. 27 maggio 2014, n. 726: adotta i modelli di Rapporto di controllo di cui il D.M. 10 febbraio 2014 MEMORANDUM PER IL MANUTENTORE Il Manutentore è tenuto a: a) compilare le parti del libretto di impianto di sua competenza; b) effettuare i controlli e le manutenzioni secondo quanto stabilito nei commi 1, 2 e 3, dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013; c) effettuare i controlli di efficienza energetica secondo quanto stabilito nei commi 1, 2, 3 e 4, dell’art. 8 del D.P.R. 74/2013; d) redigere e firmare in tre copie il pertinente rapporto di controllo efficienza energetica al termine delle operazioni di controllo (una copia va consegnata al responsabile dell’impianto, una inviata al soggetto esecutore ed una trattenuta per se); e) dichiarare esplicitamente ed in forma scritta all’utente/committente e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi: - quali sono le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; - con quale frequenza le operazioni di cui sopra vanno effettuate. Rapporto di tipo 1 gruppi termici Dati identificativi Codice catasto Responsabile impianto: se c’è il terzo responsabile indicare anche il nome dell’occupante (Amministratore) Responsabile impianto: indicare l’intestatario del contratto del gas se diverso dal responsabile impianto (PDR) PDR: punto di riconsegna del gas • viene richiesto nei nuovi libretti di impianto; • è un codice composto da 14 numeri che identifica il punto fisico sulla rete in cui il gas naturale viene consegnato dal fornitore al cliente finale; il codice PDR non cambia anche se si cambia fornitore del gas oppure nei casi si effettuino volture o subentri; esso solitamente si trova nella prima pagina della bolletta del gas . Documentazione tecnica a corredo Trattamento dell’acqua ATTENZIONE !!! Durezza totale Durezza temporanea Trattamento dell’acqua • unità di misura: gradi francesi La durezza viene generalmente espressa in gradi francesi, dove un grado rappresenta 10 mg di carbonato di calcio (CaCO3) per litro di acqua 1 °f = 10 mg/l In genere, le acque vengono classificate in base alla loro durezza come segue: • fino a 7 °f: molto dolci • da 7 °f a 14 °f: dolci • da 14 °f a 22 °f: mediamente dure • da 22 °f a 32 °f: discretamente dure • da 32 °f a 54 °f: dure • oltre 54 °f: molto dure. • norma tecnica di riferimento: UNI 8065. Trattamento dell’acqua • negli impianti termici con fluido termovettore acqua indicare se è presente un sistema di trattamento della stessa; • l’adozione di sistemi di trattamento dell’acqua è obbligatoria in caso di installazione di nuovo impianto, ristrutturazione o sostituzione di generatori di calore, avvenute dal 1 agosto 1994 per gli impianti con potenza termica al focolare nominale complessiva uguale o superiore a 350 kW e dal 11 giugno 2009 per quelli con potenza termica al focolare nominale complessiva inferiore a 350 kW. Trattamento dell’acqua Controllo dell’impianto Impianti di potenza 35< kW Gas • UNI 7129: • UNI 10738 • UNI 10845 • UNI 7131 Gasolio • Indicazioni del costruttore/installatore – riferirsi al D.M. 28/04/2005 – solo cisterna (UNI 8364) parere VVF Impianti di potenza 35>= kW Gas • D.M. 12/04/1996: • UNI 11528 • UNI 8364 Gasolio • UNI 8364 Locale di installazione Indicare sulla voce “OSSERVAZIONI” il locale di installazione caldaia Ventilazione/aerazione Aerazione e ventilazione Locale ventilato Locale aerato o aerabile Tenuta dell’impianto Controllo assenza fughe di gas • Nel caso di impianti alimentati con combustibili gassosi, il controllo va effettuato seguendo le procedure previste dalla UNI 11137. • Prima di procedere alla verifica dei requisiti di tenuta, è possibile ricorrere ad una delle prove preliminari previste dalla norma citata; qualora quest’ultime dovessero avere esito positivo (assenza di perdite o perdite rilevate di valore non maggiore di quanto stabilito dalla norma al punto 6.2), la tenuta dell’impianto può essere considerata idonea al funzionamento. • Una delle verifiche preliminari dei requisiti di tenuta consiste nella ricerca di eventuali perdite mediante lettura del totalizzatore del gas, a determinati intervalli di tempo (attendere un periodo di tempo sufficiente a determinare l’eventuale perdita e comunque non minore di 15 minuti). È possibile solo se la portata minima al contatore è < 1 dm³/h. • Nel caso di perdite maggiori al limite previsto (1 dm³/h), queste devono essere ricercate e possibilmente eliminate subito. Se ciò non è possibile, occorre prescrivere gli interventi necessari, compresa la prova di tenuta secondo la norma UNI 7129. Controllo dell’efficienza energetica Indicare, se possibile, la data di installazione Indicare SEMPRE “modalità di evacuazione fumi” ATTENZIONE !!! Per caldaie di TIPO B indicare SEMPRE il tiraggio Si consiglia di indicare il dato riscontrato ± 2 VALORI MINIMI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE • D.P.R. 74/2013 Allegato B VALORI MINIMI DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE Tiraggio • Se il tiraggio effettivo misurato è non maggiore di 1Pa non è sufficientemente garantita la corretta evacuazione dei prodotti della combustione; • Se il tiraggio misurato è maggiore o uguale a 3Pa, la condizione di funzionamento del sistema dovrebbe essere lontana dalla condizione critica di potenziale riflusso dei fumi nel locale di istallazione dell’apparecchio controllato; • Se il tiraggio misurato è maggiore di 1Pa e minore di 3Pa è consigliabile procedere ad una verifica incrociata del corretto tiraggio, secondo la misurazione indiretta riportata al punto B.2.2 della Norma UNI 10845. • La formulazione del giudizio sulla funzionalità del sistema si determina non solo sulla misurazione del tiraggio effettivo e della sua comparazione con il tiraggio minimo ammesso, ma anche su fattori aggiuntivi elencati al punto B.2.1.3. della norma sopra citata quali: – Corretta quota di sbocco (fuori dalla zona di reflusso) – Presenza o meno di comignolo antivento – Presenza o meno di dispositivo di controllo dell’evacuazione dei fumi – Temperatura esterna – Ubicazione dell’apparecchio in ambiente abitato, oppure all’esterno – Concentrazione di ossido di carbonio nei prodotti della combustione, etc. Tiraggio • il campo di misura dello strumento utilizzato per la misurazione del tiraggio effettivo (deprimometro) deve comprendere i valori normalmente attesi a seguito di tale misura: per valori di tiraggio attesi 10 Pa il deprimometro deve avere le seguenti caratteristiche: C a m p od im is u ra m in im o ris o lu z io n e p re c is io n e D a+1 0P aa–1 0P a 0 ,1P a 0 ,5P a Check - List Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011 Principali novità: • suddivisione delle attività in tre categorie: A, B, C seguendo un “principio di proporzionalità” e cioè in funzione della gravità di rischio, della dimensione o, comunque, del grado di complessità che contraddistingue l’attività stessa. • La nuova normativa individua per ogni categoria procedimenti differenziati, più semplici rispetto agli attuali procedimenti, in particolare per quanto riguarda alle attività ricondotte alle categorie A e B. Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011 CATEGORIA A • Attività a basso rischio e standardizzate • 116 kW < P 350 kW • viene eliminato il parere di conformità • si presenta direttamente la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) prima dell’inizio dell’attività • controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni): rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011 CATEGORIA B • Attività a medio rischio • 350 kW < P 700 kW • la valutazione della conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni • si richiede prima la valutazione del progetto e, a lavori ultimati, si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) • controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni): rilascio, su richiesta, di copia del verbale della visita tecnica Nuova normativa antincendio: D.P.R. 115/2011 CATEGORIA C • Attività a elevato rischio • P >700 kW • la valutazione della conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni • si richiede la valutazione del progetto e, a lavori ultimati, si presenta la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) a cui segue d’obbligo il sopralluogo per il rilascio del C.P.I. • controlli con sopralluogo (entro 60 giorni) Grazie per l’attenzione!