ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROMA
COMMISSIONE ENERGIA E IMPIANTI
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Il DPR 59 e le
Linee Guida sulla certificazione energetica
SECONDA PARTE
Ing. Luca Argentieri
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER LE NUOVE COSTRUZIONI (art. 3, c.1, l. a)
1) CALCOLO Epi (comma 2) o metodo semplificato comma 8
2) Calcolo EPe,invol
3) Verifica trasmittanze oltre Epi, se si usano generatori a biomasse
4) Prevedere trattamento acqua di reintegro e sanitaria
5) Per edifici a uso pubblico limiti ridotti del 10%
6) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra u.i. o edifici.
7) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra locali non riscaldati ed esterno
8) Valutazione puntuale dell’efficacia dei sistemi schermanti
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER LE NUOVE COSTRUZIONI (art. 3, c.1, l. a)
9) Verifica della massa o della trasmittanza termica periodica per le
pareti verticali esposte tra Est e Ovest (tranne E.5, E.6, E.7 ed E.8)
10) Verifica della trasmittanza termica periodica per le coperture (tranne
che per gli edifici E.5, E.6, E.7 ed E.8)
11) Favorire la ventilazione naturale, o ricorrere a quella meccanica
12) Obbligo di sistemi schermanti esterni o g < 0.5 ((tranne E.6 ed E.8)
13) Installazione di dispositivi di regolazione locale o di zona
14) Installazione di dispositivi di regolazione centralizzata,
cronotermostati ambiente e contabilizzazione
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER LE NUOVE COSTRUZIONI (art. 3, c.1, l. a)
15) Obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili (o assimilate) per la
produzione di energia elettrica e termica. Obbligo di fotovoltaico
16) Produzione del 50% (20% in centri storici) di acqua calda sanitaria
mediante fonti rinnovabili
17) Predisposizioni per favorire l’allaccio alle reti di teleriscaldamento
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PREDISPORRE
Relazione tecnica (ex art. 28 legge 10/91) da presentare in Comune “prima dell’ inizio dei lavori”,
a firma dei progettisti, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (indice EPi ); salvo regolamenti
comunali con ulteriori richieste.
Conformità al progetto e alle varianti, e Attestato di Qualificazione Energetica, da presentare a
firma del Direttore dei Lavori in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori. Necessario per
agibilità (dichiarazione fine lavori inefficace).
Il costruttore dovrà consegnare al proprietario o all’avente titolo l’Attestato di Certificazione
Energetica, con indicato il valore dell’indice EPi, EPacs, Epe,inv, la Classe Energetica e gli
interventi migliorativi (aggiuntivi).
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI DELL’ INVOLUCRO
EDILIZIO E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SOPRA 1000 m2 (art. 3, c.2, l. a, p. 1 e 2)
1) CALCOLO Epi (comma 2) o metodo semplificato comma 8
2) Calcolo EPe,invol
3) Verifica trasmittanze oltre Epi, se si usano generatori a biomasse
4) Prevedere trattamento acqua di reintegro e sanitaria
5) Per edifici a uso pubblico limiti ridotti del 10%
6) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra u.i. o edifici.
7) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra locali non riscaldati ed esterno
8) Verifica assenza condensa superficiale e interstiziale
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI DELL’ INVOLUCRO
EDILIZIO E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SOPRA 1000 m2 (art. 3, c.2, l. a, p. 1 e 2)
9) Valutazione puntuale dell’efficacia dei sistemi schermanti
10) Verifica della massa o della trasmittanza termica periodica per le
pareti verticali esposte tra Est e Ovest (tranne E.5, E.6, E.7 ed E.8)
11) Verifica della trasmittanza termica periodica per le coperture (tranne
che per gli edifici E.5, E.6, E.7 ed E.8)
12) Favorire la ventilazione naturale, o ricorrere a quella meccanica
13) Obbligo di sistemi schermanti esterni o g < 0.5 ((tranne E.6 ed E.8)
14) Installazione di dispositivi di regolazione locale o di zona
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER LE RISTRUTTURAZIONI INTEGRALI DELL’ INVOLUCRO
EDILIZIO E DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SOPRA 1000 m2 (art. 3, c.2, l. a, p. 1 e 2)
15) Installazione di dispositivi di regolazione centralizzata,
cronotermostati ambiente e contabilizzazione
16) Obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili (o assimilate) per la
produzione di energia elettrica e termica. Obbligo di fotovoltaico
17) Predisposizioni per favorire l’allaccio alle reti di teleriscaldamento
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PREDISPORRE
Relazione tecnica (ex art. 28 legge 10/91) da presentare in Comune “prima dell’ inizio dei lavori”,
a firma dei progettisti, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (indice EPi ); salvo regolamenti
comunali con ulteriori richieste.
Conformità al progetto e alle varianti, e Attestato di Qualificazione Energetica, da presentare a
firma del Direttore dei Lavori in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori. Necessario per
agibilità (dichiarazione fine lavori inefficace).
Il costruttore dovrà consegnare al proprietario o all’avente titolo l’Attestato di Certificazione
Energetica, con indicato il valore dell’indice EPi, EPacs, Epe,inv, la Classe Energetica e gli
interventi migliorativi (o aggiuntivi).
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER GLI AMPLIAMENTI DEGLI EDIFICI CON AUMENTO DI
VOLUMETRIA SUPERIORE DEL 20% (SOLO PARTI VARIATE) (art. 3, c.2, l. b)
1) CALCOLO Epi (comma 2) o metodo semplificato comma 8
2) Calcolo EPe,invol
3) Verifica trasmittanze oltre Epi, se si usano generatori a biomasse
4) Prevedere trattamento acqua di reintegro e sanitaria
5) Per edifici a uso pubblico limiti ridotti del 10%
6) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra u.i. o edifici.
7) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra locali non riscaldati ed esterno
8) Verifica assenza di condensazione superficiale e interstiziale
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER GLI AMPLIAMENTI DEGLI EDIFICI CON AUMENTO DI
VOLUMETRIA SUPERIORE DEL 20% (SOLO PARTI VARIATE) (art. 3, c.2, l. b)
9) Valutazione puntuale dell’efficacia dei sistemi schermanti
10) Verifica della massa o della trasmittanza termica periodica per le
pareti verticali esposte tra Est e Ovest (tranne E.5, E.6, E.7 ed E.8)
11) Verifica della trasmittanza termica periodica per le coperture (tranne
che per gli edifici E.5, E.6, E.7 ed E.8)
12) Favorire la ventilazione naturale, o ricorrere a quella meccanica
13) Obbligo di sistemi schermanti esterni o g < 0.5 ((tranne E.6 ed E.8)
14) Installazione di dispositivi di regolazione locale o di zona
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
LE REGOLE PER GLI AMPLIAMENTI DEGLI EDIFICI CON AUMENTO DI
VOLUMETRIA SUPERIORE DEL 20% (SOLO PARTI VARIATE) (art. 3, c.2, l. b)
15) Installazione di dispositivi di regolazione centralizzata,
cronotermostati ambiente e contabilizzazione
16) Obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili (o assimilate) per la
produzione di energia elettrica e termica.
17) Predisposizioni per favorire l’allaccio alle reti di teleriscaldamento
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PREDISPORRE
Relazione tecnica (ex art. 28 legge 10/91) da presentare in Comune “prima dell’ inizio dei lavori”,
a firma dei progettisti, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (indice EPi ); salvo regolamenti
comunali con ulteriori richieste.
Conformità al progetto e alle varianti, e Attestato di Qualificazione Energetica, da presentare a
firma del Direttore dei Lavori in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori. Necessario per
agibilità (dichiarazione fine lavori inefficace).
Non è richiesta la Certificazione.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
RISTRUTTURAZIONI TOTALI PER EDIFICI SOTTO I 1000 m2 (art. 3, c.2, l. c, p. 1)
1) Verifica delle trasmittanze delle pareti verticali opache, comprensive
di ponti termici (limiti nell’allegato C al DLgs)
2) Verifica delle trasmittanze delle pareti orizzontali o inclinate opache,
comprensive di ponti termici (limiti nell’allegato C al DLgs)
3) Verifica delle trasmittanze delle chiusure apribili e assimilabili (limiti
nell’allegato C al DLgs);
4) Verifica trasmittanze oltre EPi, se si usano generatori a biomasse
5) Prevedere trattamento acqua di reintegro e sanitaria
6) Per edifici a uso pubblico limiti ridotti del 10%
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
RISTRUTTURAZIONI TOTALI PER EDIFICI SOTTO I 1000 m2 (art. 3, c.2, l. c, p. 1)
7) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra u.i. o edifici.
8) Rispetto del limite di 0,8 W/(m2 K) tra locali non riscaldati ed esterno
9) Verifica dell’assenza di condensa superficiale e interstiziale
10)Valutazione puntuale dell’efficacia dei sistemi schermanti
11)Verifica della massa o della trasmittanza termica periodica per le
pareti verticali esposte tra Est e Ovest (tranne E.5, E.6, E.7 ed E.8)
12)Verifica della trasmittanza termica periodica per le coperture (tranne
che per gli edifici E.5, E.6, E.7 ed E.8)
13)Favorire la ventilazione naturale, o ricorrere a quella meccanica
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
RISTRUTTURAZIONI TOTALI PER EDIFICI SOTTO I 1000 m2 (art. 3, c.2, l. c, p. 1)
14) Obbligo di sistemi schermanti esterni o g < 0.5 ((tranne E.6 ed E.8)
15) Valutazione puntuale dei sistemi filtranti o schermanti
16) Installazione di dispositivi di regolazione locale o di zona
17) Installazione di dispositivi di regolazione centralizzata, cronotermostati
ambiente e contabilizzazione
18) Obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili (o assimilate) per la produzione di
energia elettrica e termica.
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PREDISPORRE
Relazione tecnica (ex art. 28 legge 10/91) da presentare in Comune “prima dell’ inizio dei lavori”,
a firma dei progettisti, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (trasmittanza); salvo
regolamenti comunali con ulteriori richieste.
Conformità al progetto e alle varianti, e Attestato di Qualificazione Energetica, da presentare a
firma del Direttore dei Lavori in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori. Necessario per
agibilità (dichiarazione fine lavori inefficace).
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
RISTRUTTURAZIONI PARZIALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E AMPLIAMENTI VOLUMETRICI NON COMPRESI
NEI COMMI 2.a e 2.b (SOTTO I 1000 m2 O SOTTO IL 20%) (art. 3, c.2, l. c, p. 1)
1) Verifica delle trasmittanze delle pareti verticali opache, comprensive
di ponti termici (limiti nell’allegato C al DLgs)
2) Verifica delle trasmittanze delle pareti orizzontali o inclinate opache,
comprensive di ponti termici (limiti nell’allegato C al DLgs)
3) Verifica delle trasmittanze delle chiusure apribili e assimilabili (limiti
nell’allegato C al DLgs);
4) Per edifici a uso pubblico limiti ridotti del 10%
5) Verifica dell’assenza di condensa superficiale e interstiziale
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
RISTRUTTURAZIONI PARZIALI, MANUTENZIONE STRAORDINARIA
DELL’INVOLUCRO EDILIZIO E AMPLIAMENTI VOLUMETRICI NON COMPRESI
NEI COMMI 2.a e 2.b (SOTTO I 1000 m2 O SOTTO IL 20%) (art. 3, c.2, l. c, p. 1)
6) Valutazione puntuale dei sistemi filtranti o schermanti
7) Installazione di dispositivi di regolazione locale o di zona
8) Installazione di dispositivi di regolazione centralizzata, cronotermostati
ambiente e contabilizzazione
9) Obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili (o assimilate) per la produzione di
energia elettrica e termica.
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PREDISPORRE
Relazione tecnica (ex art. 28 legge 10/91) da presentare in Comune “prima dell’ inizio dei lavori”,
a firma dei progettisti, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (trasmittanza); salvo
regolamenti comunali con ulteriori richieste.
Conformità al progetto e alle varianti, e Attestato di Qualificazione Energetica, da presentare a
firma del Direttore dei Lavori in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori. Necessario per
agibilità (dichiarazione fine lavori inefficace).
Non è richiesta la Certificazione.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN EDIFICI ESISTENTI, O
RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI (art. 3, c.2, l. c, p. 2)
1) Verifica del rendimento globale medio stagionale;
2) Sopra i 100 kW effettuare una diagnosi energetica dell’edificio (EPi);
3) Prevedere predisposizioni per permettere la contabilizzazione e la
termoregolazione per le singole unità abitative;
4) Prevedere trattamento acqua di reintegro e sanitaria;
5) Per edifici a uso pubblico limiti sul rendimento aumentati;
6) La climatizzazione invernale ed estiva deve essere centralizzata;
7) Valutazione puntuale dell’efficacia dei sistemi filtranti o schermanti
8) Installazione di dispositivi di regolazione locale o di zona;
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
NUOVA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IN EDIFICI ESISTENTI, O
RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI TERMICI (art. 3, c.2, l. c, p. 2)
9) Installazione di dispositivi di regolazione centralizzata,
cronotermostati ambiente e contabilizzazione;
10) Obbligo di ricorso alle fonti rinnovabili (o assimilate) per la
produzione di energia elettrica e termica. Obbligo di fotovoltaico
11) Produzione del 50% (20% in centri storici) di acqua calda sanitaria
mediante fonti rinnovabili
DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PREDISPORRE
Relazione tecnica (ex art. 28 legge 10/91) da presentare in Comune “prima dell’ inizio dei lavori”,
a firma dei progettisti, con riportato il rispetto dei requisiti minimi (rendimento); salvo regolamenti
comunali con ulteriori richieste.
Conformità al progetto e alle varianti, e Attestato di Qualificazione Energetica, da presentare a
firma del Direttore dei Lavori in Comune in sede di Dichiarazione di Fine lavori. Necessario per
agibilità (dichiarazione fine lavori inefficace).
Non è richiesta la Certificazione.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PER CATEGORIA (DPR 412/93)
E.1 Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili
e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a
costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell'isolamento termico;
E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per
l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DPR 59 DEL 02.04.2009
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI PER CATEGORIA (DPR 412/93)
E.4 Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5 Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di
vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6 Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6(1) piscine, saune e assimilabili;
E.6(2) palestre e assimilabili;
E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7 Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8 Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
IMPOSTAZIONE GENERALE
•
•
•
Requisito minimo globale (Ep) per nuove
costruzioni, grandi ristrutturazioni, ampliamenti
(comunque senza peggiorare involucro o impianto
rispetto alla legge 10/1991)
Livelli minimi di isolamento termico ed efficienza
per interventi parziali
Possibilità, a certe condizioni, di evitare il calcolo
globale anche nelle nuove costruzioni, rispettando
ovunque i limiti fissati per gli interventi parziali
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in kWh/m2a
PER:
• NUOVE COSTRUZIONI
• RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI EDIFICI CON SUP.
UTILE > 1000 m2
• DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIOME DI EDIFICI CON
SUP. UTILE > 1000 m2
• AMPLIAMENTI PER PIU’ DEL 20% VOLUMETRIA
EDIFICIO (solo ampliamento)
PER EDIFICI DI CLASSE E1, ESCLUSI COLLEGI,
CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in
kWh/m2a
Emilia-R.
Atto Indirizzo
Fatte salve le esclusioni di cui al punto 3.6, i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli
impianti energetici di cui all’Allegato 2 si applicano alla progettazione e realizzazione degli interventi
edilizi con i limiti e le modalità specificati nello stesso Allegato 2 e trovano:
a) una applicazione integrale nel caso di edifici di nuova costruzione ed impianti in essi installati,
demolizione totale e ricostruzione degli edifici esistenti, interventi di ristrutturazione integrale di
edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati,
b) una applicazione integrale ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che il volume a
temperatura controllata della nuova porzione di edificio risulti superiore al 20% di quello dell’edificio
esistente e comunque in tutti i casi in cui l'ampliamento sia superiore agli 80 m 2,
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso
di interventi su edifici esistenti non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) precedenti, quali:
- ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione
dell’edificio non risulti superiore al 20% di quello esistente e comunque in tutti i casi in cui
l'ampliamento sia inferiore agli 80 metri quadrati
- ristrutturazione totale o parziale di edifici esistenti di superficie utile non superiore a 1000 m 2
- manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio
- recupero di sottotetti per finalità d’uso
- nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici in edifici esistenti
- sostituzione di generatori di calore.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in
kWh/m2a
Emilia-R.
Atto Indirizzo
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del D.P.R.
412/93, nel caso di edifici di nuova costruzione e negli altri casi di cui al punto 3.1 lettera a) e b) del
presente atto, si procede in sede progettuale:
alla determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ( EPi) e per la
produzione di acqua calda sanitaria (EPacs) ed alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori
limite che sono riportati nelle pertinenti tabelle dell'allegato 3, requisito 6.1.1, (tabelle .A.1, tab.A.2, tab.
A.3, tab. A.4, tab.B.1, tab.B.2).
al calcolo del rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico ed alla verifica che lo stesso
risulti superiore al valore limite riportato in allegato 3, requisito 6.2.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in
kWh/m2a
LIGURIA
Legge 22/07
La progettazione e la realizzazione degli edifici di nuova costruzione e delle opere di ristrutturazione
degli edifici deve avvenire in modo da contenere la necessità di consumo di energia, in relazione
al progresso tecnologico ed in modo efficiente rispetto ai costi da sostenere, nel rispetto dei
requisiti minimi di rendimento e delle prescrizioni specifiche previste nel regolamento di cui
all’articolo 29 e tenuto conto dei seguenti criteri:
a) nel caso di nuova realizzazione devono essere applicati integralmente i requisiti minimi di
rendimento e le prescrizioni specifiche previste dal regolamento di cui all’articolo 29;
b) nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è prevista una applicazione integrale a tutto l’edificio
nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici di superficie superiore
a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie superiore a 1000 metri quadrati;
c) nel caso di ampliamento volumetricamente superiore al venti per cento dell’edificio esistente,
qualora dall’intervento risulti un aumento di superficie utile superiore ai 15 metri quadrati, è
prevista una applicazione integrale limitatamente al solo ampliamento dell’edificio;
d) nel caso di ristrutturazioni totali o parziali e manutenzione straordinaria dell’involucro dell’edificio
diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), l’applicazione è limitata al rispetto di specifiche
prescrizioni.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in
kWh/m2a
LIGURIA
Legge 22/07
1. Negli edifici di nuova costruzione deve essere prevista l’installazione di impianti solari
termici per la produzione di acqua calda, salvo comprovati impedimenti tecnici, nel
rispetto di quanto stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 29.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono dimensionati in modo da garantire la copertura del
fabbisogno annuo di acqua calda ad uso sanitario non inferiore al trenta per cento.
3. Per i nuovi edifici a qualunque uso adibiti è verificata in via prioritaria l’opportunità
del ricorso a fonti di energia rinnovabile per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici
per il riscaldamento, il condizionamento, l’illuminazione e la produzione di acqua calda.
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EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in
kWh/m2a
LIGURIA
Reg. 1/2009
Per tutte le categorie di edifici così come classificati in base alle destinazioni d’uso ai sensi dell’ articolo
3 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la
progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione delll’articolo 4, comma 4 della L. 9 gennaio 1991 n. 10)
nel caso di edifici di nuova costruzione, nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti e di ampliamento
previsti all’articolo 26 della l.r. 22/2007, comma 1, lettere a), b) e c) devono essere verificati i seguenti
valori limite:
a) trasmittanza termica (U): per le pareti opache, il valore di U deve essere uguale o inferiore a
quello riportato nei paragrafi B.1, B.2, B.3 e B.4 dell’allegato B al presente regolamento nel caso di ponte
termico corretto. Ove tale condizione non fosse verificata, occorre riferirsi alla trasmittanza termica
media della parete (parete corrente più ponte termico). Per le superfici vetrate, il valore di U deve essere
uguale o inferiore a quello riportato nei paragrafi B.5 e B.6. Inoltre, per valori della superficie vetrata
maggiori del 25% della superficie verticale perimetrale dell’immobile, i requisiti minimi richiesti per U
sono ridotti e riportati nelle tabelle B.7 e B.8 dell’allegato B al presente regolamento;
b) indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) : uguale o inferiore a quello
limite EPLi riportato nelle tabelle C.1, C.2, C.3 e C.4 dell’allegato C al presente regolamento;
c) rendimento globale medio stagionale degli impianti per la climatizzazione invernale: uguale o
superiore a quello riportato nel paragrafo D.1 dell’allegato D del presente regolamento;
26
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in
kWh/m2a
LIGURIA
Reg. 1/2009
I requisiti minimi relativamente agli ambiti di cui alle lettere a) e b) sono:
a) per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici di
nuova costruzione si adottano i valori limite, di cui all’allegato B, che a livello
nazionale sono previsti solo dopo il 1° gennaio del 2010;
b) per il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale degli edifici
esistenti si adottano i livelli di prestazione energetica limite previsti dal d.lgs
192/2005 e successive modificazioni che entreranno in vigore gradualmente
rispettivamente dal 1° gennaio 2008 e dal 1° Gennaio 2010 di cui all’allegato B;
c) per le caratteristiche costruttive dell’involucro edilizio si adottano i valori di
trasmittanza limite indicati nell’allegato C del presente regolamento;
d) per le prestazioni degli impianti si adottano i limiti previsti dall’allegato D) del d.lgs
192/2005 e successive modificazioni.
27
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim
in kWh/m2a
LIGURIA
PER EDIFICI SENZA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SI ESEGUONO I CALCOLI
ASSUMENDO CHE VENGA RISCALDATO ELETTRICAMENTE
Art-. 5 Comma 1
a) per la climatizzazione invernale: si valuta dapprima il fabbisogno di energia
termica dell’edificio (UNI/TS 11300-1) e successivamente l’energia primaria
presumendo che le condizioni di comfort invernale siano raggiunte mediante
l’utilizzo di apparecchi alimentati dalla rete elettrica (il fabbisogno netto ideale di
energia termica per il riscaldamento così come definito nella norma UNI/TS
11300-1 deve essere corretto mediante il fattore di conversione fp,el dell’energia
primaria in energia elettrica);
28
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
LIMITI NAZIONALI - Iniziative formalizzate entro il 31/12/2007
ZONA CLIMATICA
RAPPORTO DI
FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
A
B
C
D
E
F
FINO
A 600
GG
DA
601
GG
A
900
GG
DA
901
GG
A
1400
GG
DA
1401
GG
A
2100
GG
DA
2101
GG
A
300
0
GG
OLTRE
3000
GG
 0,2
10
10
15
15
25
25
40
40
55
55
 0,9
45
45
60
60
85
85
110
110 145
145
29
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
LIMITI NAZIONALI - Iniziative formalizzate entro il 31/12/2009
ZONA CLIMATICA
DAL 1 GENNAIO 2008
RAPPORTO DI
FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
 0,2
 0,9
A
B
C
D
E
F
FINO
A 600
GG
DA
601
GG
A
900
GG
DA
901
GG
A
1400
GG
DA
1401
GG
A
2100
GG
DA
2101
GG
A
3000
GG
OLTRE
3000
GG
9,5
9,5
14
14
23
23
37
37
52
52
41
41
55
55
78
78
100
100
133
133
30
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Limiti obbligatori dal 1° gennaio 2008 in Lombardia (2009 Liguria)
DAL 1 GENNAIO 2010
RAPPORTO DI
FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
 0,2
 0,9
A
B
ZONA CLIMATICA
C
D
E
F
FINO A
600 GG
DA
601
GG
A 900
GG
DA
901
GG
A
1400
GG
DA
1401
GG
A
2100
GG
DA
2101
GG
A
3000
GG
OLTRE
3000
GG
8,5
8,5
12,8
12,8
21,3
21,3
34
34
46,8
46,8
36
36
48
48
68
68
88
88
116
116
31
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
EMILIA ROMAGNA: NUOVE COSTRUZIONI
DAL 1 GENNAIO 2009: VALIDI ANCHE PER IMPIANTI CON PRODUZIONE DI A.C.S.
RAPPORTO DI FORMA
DELL’EDIFICIO
ZONA CLIMATICA
S/V
D
E
F
(da ricordare che in S, a
differenza del 192 ci sono
anche i divisori con altri
appartamenti)
DA 1401
GG
A 2100
GG
DA 2101
GG
A 3000
GG
OLTRE
3000 GG
 0,2
21,3
34
34
46,8
46,8
 0,7 !!!!!!!!!!
54,8
72,6
72,6
96,2
96,2
32
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
EMILIA ROMAGNA: ALTRI TIPI DI INTERVENTO
DAL 1 GENNAIO 2009: VALIDI ANCHE PER IMPIANTI CON PRODUZIONE DI A.C.S.
RAPPORTO DI FORMA
DELL’EDIFICIO
ZONA CLIMATICA
S/V
D
E
F
(da ricordare che in S, a
differenza del 192 ci sono
anche i divisori con altri
appartamenti)
DA 1401
GG
A 2100
GG
DA 2101
GG
A 3000
GG
OLTRE
3000 GG
 0,2
21,3
34
34
46,8
46,8
 0,9
68
88
88
116
116
33
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
EPi ≤ EPi lim in kWh/m3a
PER :
• NUOVE COSTRUZIONI
• RISTRUTTURAZIONE COMPLETA DI EDIFICI CON SUP.
UTILE > 1000 m2
• DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIOME DI EDIFICI CON SUP.
UTILE > 1000 m2
• AMPLIAMENTI PER PIU’ DEL 20% VOLUMETRIA EDIFICIO
(solo ampliamento)
• PER TUTTI ALTRI GLI EDIFICI (NON E.1) DI QUALUNQUE
CATEGORIA E DESTINAZIONE D’USO
34
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
LIMITI NAZIONALI - Iniziative formalizzate entro il 31/12/2007
ZONA CLIMATICA
RAPPORTO DI
FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
 0,2
 0,9
A
B
C
D
E
F
FINO
A 600
GG
DA
601
GG
A
900
GG
DA
901
GG
A
1400
GG
DA
1401
GG
A
2100
GG
DA
2101
GG
A
3000
GG
OLTRE
3000
GG
2,5
2,5
4,5
4,5
7,5
7,5
12
12
16
16
11
11
17
17
23
23
30
30
41
41
35
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
LIMITI NAZIONALI - Iniziative formalizzate entro il 31/12/2009
DAL 1 GENNAIO 2008
RAPPORTO DI
FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
A
B
ZONA CLIMATICA
C
D
E
F
FINO
A 600
GG
DA
601
GG
A
900
GG
DA
901
GG
A
1400
GG
DA
1401
GG
A
2100
GG
DA
2101
GG
A
3000
GG
OLTRE
3000
GG
 0,2
2,5
2,5
4,5
4,5
6,5
6,5
10,5
10,5
14,5
14,5
 0,9
9
9
14
14
20
20
26
26
36
36
36
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
Limiti obbligatori dal 1° gennaio 2008 in Lombardia (2009 Liguria)
ZONA CLIMATICA
DAL 1 GENNAIO 2010
RAPPORTO DI
FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
A
B
C
D
E
F
FINO A
600
GG
DA
601
GG
A
900
GG
DA
901
GG
A
1400
GG
DA
1401
GG
A
2100
GG
DA
2101
GG
A
3000
GG
OLTRE
3000 GG
 0,2
2,0
2,0
3,6
3,6
6
6
9,6
9,6
12,7
12,7
 0,9
8,2
8,2
12,8
12,8
17,3
17,3
22,5
22,5
31
31
37
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
EMILIA ROMAGNA: NUOVE COSTRUZIONI
RAPPORTO DI FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
ZONA CLIMATICA
DAL 1 GENNAIO 2009
D
E
F
(da ricordare che in S, a
differenza del 192 ci sono
anche i divisori con altri
appartamenti)
DA 1401
GG
A 2100
GG
DA 2101
GG
A 3000 GG
OLTRE 3000
GG
 0,2
6
9,6
9,6
12,7
12,7
 0,7 !!!!!!!!!!
14,1
18,8
18,8
25,8
25,8
38
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
FABBISOGNO ENERGETICO PER LA CLIMATIZZAZIONE INVERNALE
EMILIA ROMAGNA: GLI ALTRI TIPI DI INTERVENTO
DAL 1 GENNAIO 2009
ZONA CLIMATICA
RAPPORTO DI FORMA
DELL’EDIFICIO
S/V
D
E
F
(da ricordare che in S, a
differenza del 192 ci sono
anche i divisori con altri
appartamenti)
DA 1401
GG
A 2100
GG
DA 2101
GG
A 3000
GG
OLTRE
3000 GG
 0,2
6
9,6
9,6
12,7
12,7
 0,9 !!!!!!!!!!
17,3
22,5
22,5
31,0
31,0
39
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI NUOVI
NON PIU’ PREVISTI DAL DPR 02.04.2009: SOLO CALCOLO DI EPi
2° REQUISITO: PRESTAZIONALE
hg  (65 + 3 log Pn) %
3° REQUISITO: PRESCRITTIVO
U ≤ Ulim + 30% Ulim
In Lombardia e in Emilia Romagna è stato soppresso. In
Liguria non c’è la tolleranza del 30%!!!!!
40
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
EDIFICI NUOVI OD ESISTENTI?
Il punto discriminante è individuato dalla legge nell’atto di
richiesta del permesso di costruire, nella presunzione
che chi chiede il permesso abbia ben chiaro cosa vuol
fare, e lo abbia progettato sulla base delle leggi e norme
vigenti. In quell’istante si congela la normativa, e si
acquisisce il diritto di realizzare l’opera in quel modo.
Eventuali richieste di variante in corso d’opera, se
rilevanti ai fini dell’efficienza energetica, potrebbero
essere legittimamente considerate alla stregua di
interventi su un edificio esistente, imponendo, su tutto
quanto interessato alla variante, il rispetto delle norme
entrate in vigore nel frattempo.
41
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
INTERVENTI PARZIALI SULL’INVOLUCRO EDILIZIO
PER
• RISTRUTTURAZIONE TOTALI O PARZIALI
NON RICADENTI NEL CASO PRECEDENTE
• AMPLIAMENTI PER MENO DEL 20%
VOLUMETRIA EDIFICIO
VERIFICA SOLO DELLE TRASMITTANZE
IN LIGURIA NON E’ CHIARO SE SI DEBBANO RISPETTARE LE TRASMITTANZE, O IL LIMITE
SULL’ENERGIA PRIMARIA. IN LOMBARDIA (SOPRA IL 25% DI AMPLIAMENTO) E’ AMMESSO IN
ALTERNATIVA IL RISPETTO DELL’ENERGIA PRIMARIA (!!!). SOTTO IL 25%: RISPETTO DELLE
TRASMITTANZE CON IL 30% DI TOLLERANZA.
42
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LIMITI ALLE TRASMITTANZE PER CHIUSURE VERTICALI OPACHE
U ≤ Ulim (a ponte termico corretto o Umedio)
Tabella 2.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture
opache verticali espressa in W/m2K
Te
Ti
Zona
climat.
Dall’ 1 gennaio
2006
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2008
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2010
U (W/m2K)
A
0,85
0,72
0,62
B
0,64
0,54
0,48
C
0.57
0.46
0.40
D
0,50
0,40
0,36
E
0,46
0,37
0,34
F
0,44
0,35
0,33
IN LIGURIA SONO STATE ACCORPATE LE ZONE C-D-E, ADOTTANDO I VALORI DELLA ZONA D
43
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LIMITI ALLE TRASMITTANZE DELLE COPERTURE
U ≤ Ulim (a ponte termico corretto o Umedio)
Tabella 3.1 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture
opache orizzontali di copertura espressa in W/m2K
Te
Ti
Zona
climat.
Dall’ 1 gennaio
2006
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2008
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2010
U (W/m2K)
A
0,80
0,42
0,38
B
0,60
0,42
0,38
C
0,55
0.42
0.38
D
0,46
0,35
0,32
E
0,43
0,32
0,30
F
0,41
0,31
0,29
ESCLUSI EDIFICI DICATEGORIA E.8
IN LIGURIA SONO STATE ACCORPATE LE ZONE C-D-E, ADOTTANDO I VALORI DELLA ZONA D
44
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LIMITI ALLE TRASMITTANZE DELLE CHIUSURE ORIZZONTALI
U ≤ Ulim (a ponte termico corretto o Umedio)
Tabella 3.2 Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture
opache orizzontali di pavimento espressa in W/m2K
Ti
Tg
Zona
climatica
Dall’ 1 gennaio
2006
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2008
U (W/m2K)
Dall’ 1 luglio
2010
U (W/m2K)
A
0,80
0,74
0,65
B
0,60
0,55
0,49
C
0,55
0,49
0.42
D
0,46
0,41
0,36
E
0,43
0,38
0,33
F
0,41
0,36
0,32
ESCLUSI EDIFICI DICATEGORIA E.8
IN LIGURIA SONO STATE ACCORPATE LE ZONE C-D-E, ADOTTANDO I VALORI DELLA ZONA D
45
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LIMITI ALLE TRASMITTANZE DELLE CHIUSURE TRASPARENTI
Uw ≤ Uwlim
Tabella 4. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure
trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K
Zona
climatica
Dall’ 1 gennaio
2006
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2008
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2010
U (W/m2K)
A
5,5
5,0
4,6
B
4,0
3,6
3,0
C
3,3
3,0
2.6
D
3,1
2,8
2,4
E
2,8
2,4
2,2
F
2,4
2,2
2,0
ESCLUSI EDIFICI DICATEGORIA E.8
IN LIGURIA I LIMITI SONO DIFFERENZIATI IN RELAZIONE AL PESO (25%) DELLE CHIUSURE
46
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LIMITI ALLA TRASMITTANZA TERMICA DEI VETRI
UG ≤ UGlim
Tabella 4. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure
trasparenti comprensive degli infissi espressa in W/m2K
Zona
climatica
Dall’ 1 gennaio
2006
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2008
U (W/m2K)
Dall’ 1 gennaio
2011
U (W/m2K)
A
5,0
4,5
3,7
B
4,0
3,4
2,7
C
3,0
2,3
2.1
D
2,6
2,1
1,9
E
2,4
1,9
1,7
F
2,3
1,7
1,3
ESCLUSI EDIFICI DICATEGORIA E.8
47
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
I LIMITI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI
NUOVA INSTALLAZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI
TERMICI IN EDIFICI ESISTENTI: MIGLIORARE I RENDIMENTI
RENDIMENTO STAGIONALE
DEL SISTEMA:
hg  (75 + 3 log Pn) %
(Pn è la potenza nominale della caldaia)
Sopra Pn 100 kW => diagnosi
energetica dell’edificio, anche per
distacco di singoli appartamenti
Le decisioni condominiali a maggioranza semplice della legge 10/91
sono valide solo sulla base di una certificazione o diagnosi energetica
dell’edificio, ma anche per interventi su singoli appartamenti
48
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
I LIMITI NELLA RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMPIANTI
MERA SOSTITUZIONE DEL GENERATORE DI CALORE:
MIGLIORARE I RENDIMENTI
a) Installare generatori con hu ≥ 90 + 2 log Pn (~3 STELLE), a meno
che sia impossibile per motivi di sicurezza. In tal caso si può
derogare, motivando e comunque installando un generatore con
certe caratteristiche
b) Eventuali pompe di calore con hu = 90 + 3 log Pn
c) Adeguata termoregolazione, sul generatore ed in singole aree o
locali
d) Motivare aumenti di potenza e verificare dimensionamento
e) Corretta equilibratura del sistema di distribuzione, in caso di
impianti per più unità immobiliari.
f) Se Pn< 35 kW, possibile esenzione da relazione tecnica
49
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PERCORSO ALTERNATIVO PER EDIFICI NUOVI O RICOSTRUITI
SE
Suptrasparente / Suputile < 0,18
U ≤ Ulim (limiti per interventi parziali, qui validi anche per E.8)
ηtu(Pn) ≥ (X + 2 log Pn) %
X = 90 ZONE A,B,C
X = 93 ZONE D,E,F
TEMPERATURA MEDIA FLUIDO < 60 °C
UNA CENTRALINA PROGRAMMABILE
E VALVOLE TERMOSTATICHE OVE OPPORTUNO
EPI = EPI lim
SI PUO’ PORRE
50
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
ULTERIORI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
DIVISORI TRA ALLOGGI O UNITA’ CONFINANTI
ZONE CLIMATICHE C, D, E, F
EDIFICI NON DI CATEGORIA E.8
U ≤ 0.8
2
W/m K
DIVISORI CON AMBIENTI
NON RISCALDATI, E TRA
AMBIENTI NON RISCALDATI
E L’ESTERNO
51
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
ULTERIORI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
VERIFICA TERMOIGROMETRICA PARETI
CONDENSA SUPERFICIALE ED INTERSTIZIALE
PER TUTTI GLI EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI AD
ECCEZIONE DELLA CAT.
52
E8
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
PER TUTTI GLI EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI (TRANNE CAT. E6 ED E8)
VALUTARE E DOCUMENTARE L’EFFICACIA DEI SISTEMI
SCHERMANTI DELLE SUPERFICI VETRATE
MASSA SUPERFICIALE PARETI Ms > 230 Kg/m2 PER
LOCALITA’ CON IRRADIANZA SUL PIANO ORIZZONTALE
Im,s > 290 W/m2 NEL MESE A MAX INSOLAZIONE
PER TUTTE LE ZONE CLIMATICHE TRANNE LA F.
MODIFICATO DAL DPR 02.04.2009 con la verifica
alternativa della TRASMITTANZA TERMICA PERIODICA
FAVORIRE LA VENTILAZIONE NATURALE O RICORRERE A
VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
53
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
ALTRI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
OBBLIGO DI SISTEMI SCHERMANTI DELLE SUPERFICI
VETRATE, PER EDIFICI DI SUPERFICIE UTILE > 1000 m2
MODIFICATO DAL DPR 59 del 02.04.2009:
Eliminato il limite dei 1000 m2
54
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
ALTRI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
PER TUTTI GLI EDIFICI ED IMPIANTI TERMICI
NUOVI E RISTRUTTURATI
DISPOSITIVI PER LA REGOLAZIONE
AUTOMATICA DELLA TAMB NEI SINGOLI LOCALI
O ZONE CON CARATTERISTICHE D’USO ED
ESPOSIZIONE UNIFORMI ONDE EVITARE
SOVRARISCALDAMENTO PER EFFETTO DEGLI
APPORTI GRATUITI E SOLARI
55
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
ALTRI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
OBBLIGO DI
PRODUZIONE DI ENERGIA
TERMICA
ED
ELETTRICA
DA
FONTI
RINNOVABILI (IMPIANTI SOLARI TERMICI, ma
non solo, IN GRADO DI COPRIRE ALMENO IL
50% (20 nei centri storici) DEL FABBISOGNO
ANNUO DI ACS
PER TUTTI GLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI
NUOVI E PER IMPIANTI TERMICI NUOVI O
RISTRUTTURATI
MODALITA’ DA DEFINIRE CON DM ART. 4
NON
DEFINITE
DAL
DPR
59
(02.04.2009), che ribadisce l’obbligo del
fotovoltaico senza regole applicative.
56
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
DAL 1 LUGLIO 2007, TUTTI I CONTRATTI, NUOVI O
RINNOVATI, RELATIVI ALLA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI O DI CLIMATIZZAZIONE DEGLI
EDIFICI PUBBLICI, O NEI QUALI FIGURA COMUNQUE
COME COMMITTENTE UN SOGGETTO PUBBLICO,
DEBBONO
PREVEDERE
LA PREDISPOSIZIONE
DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
DELL’EDIFICIO
O
DELL’UNITÀ
IMMOBILIARE
INTERESSATA ENTRO I PRIMI SEI MESI DI VIGENZA
CONTRATTUALE,
CON
PREDISPOSIZIONE
ED
ESPOSIZIONE
AL
PUBBLICO
DELLA
TARGA
ENERGETICA.
57
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
L’ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA
Documento di contenuto sostanzialmente identico
alla certificazione, predisposto ed asseverato da
un professionista abilitato, anche non estraneo
alla
proprietà,
alla
progettazione
o
alla
realizzazione dell’edificio.
Allegato obbligatorio alla dichiarazione di fine
lavori, l’attestato di qualificazione energetica è
altrimenti facoltativo, finalizzato a semplificare e a
ridurre l’onere del successivo rilascio della
certificazione energetica.
58
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DM INTERMINISTERIALE DEL 26.06.09
DM del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
con il Ministero delle Infrastrutture
ARTICOLO 1
Ambito di
intervento e finalità
Il decreto definisce:
1) Le Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica
2)Strumenti di raccordo/concertazione/cooperazione Stato-Regioni
ARTICOLO 2
Definizioni
Si usano quelle del DLgs 192 (testo e allegato A) e dei suoi decreti
attuativi (trasmittanza termica periodica, coperture a verde)
ARTICOLO 3
Linee guida
nazionali
Le linee guida sono contenute nell’allegato A e negli allegati da 1 a 7.
ARTICOLO 4
Attuazione delle
procedure di
certificazione e
raccordo Regioni
Ai sensi dell’articolo 9 del DLgs le Regioni possono definire o
consentire metodologie diverse purché i risultati siano entro il 5%.
Elementi fondamentali delle LG sono i metodi di calcolo e i sistemi
di classificazione degli edifici
Possono ampliare le classi oltre i limiti previsti, o inserire delle
sottoclassi interne, con la stessa rappresentazione grafica.
59
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DM INTERMINISTERIALE DEL 26.06.09
DM del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
con il Ministero delle Infrastrutture
Istituzione di un tavolo di confronto e coordinamento con
partecipazione dei 3 Ministeri, delle Regioni, delle Province, dei
Comuni, del CNR, del CTI, dell’ENEA, del CNCU, di ITACA, e Ecolabel
ARTICOLO 5
Coordinamento
Stato-Regioni-P.Aut.
ARTICOLO 6
Disposizioni finali
Finalità: monitoraggio della normativa, realizzazione sistema
informativo per la raccolta dei dati; formulazione proposte per
l’adeguamento delle norme vigenti; informazione; indicazione di
costi informativi non vincolanti (?); coordinamento con certificazioni
e marchi volontari di qualità energetico-ambientale.
ACE avranno validità decennale, non inficiata da modifiche
normative, ma solo da modifiche a edificio o impianti o da mancata
effettuazione delle operazioni di manutenzione e controllo.
I libretti di impianto o di centrale sono allegati all’ACE
Per l’accesso a incentivi nazionali che hanno come riferimento EP, si
ricorrerà al metodo di progetto o a quello da rilievo.
60
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DM INTERMINISTERIALE DEL 26.06.09
GLI ALLEGATI
ALLEGATO A (art.3)
Linee guida nazionali per la
certificazione energetica
Tabella riepilogativa sull’utilizzo delle
metodologie di calcolo in relazione agli
ALLEGATO B (art. 3 e 6)
Norme tecniche di riferimento
edifici interessati e ai servizi
energetici da valutare ai fini della
certificazione energetica.
Indicazioni per il calcolo della
prestazione energetica di edifici NON
dotati di impianto
Le classi e i valori limite (sulla
falsariga della UNI EN 15217)) con
valore di base posto sul EPi 2010 (C-D)
Valori invernali, acs, e combinati
Schema di procedura semplificata
per la determinazione dell’indice di
prestazione energetica per la
climatizzazione invernale (tipo quello
presente in finanziaria)
Format grafico dell’attestato di
qualificazione
Format grafico del certificato (resid.)
61
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DM INTERMINISTERIALE DEL 26.06.09
DM del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
con il Ministero delle Infrastrutture – L’ALLEGATO A
Finalità delle Linee Guida:
ARTICOLO 1
Finalità
Informazioni sulla qualità energetica – Applicazione omogenea e
coerente della certificazione, mediante classificazione, metodi di
calcolo, metodi semplificati
ARTICOLO 2
Campo di
applicazione
Tutti gli edifici delle categorie del DPR 412/93, indipendentemente
dalla presenza degli impianti, in armonia con il DLgs 192
ARTICOLO 3
Prestazione
energetica
Prestazione globale EPgl, comprendente riscaldamento, acs, estivo
e illuminazione. I contributi da fonti rinnovabili sono valutati con
metodologie a parte (11300-4....)
ARTICOLO 4
Metodologie per la
determinazione
della prestazione
Metodo di progetto: si usano i dati di progetto come costruito, e
degli impianti come realizzati, per nuove costruzioni e per
ristrutturazioni complete.
Metodo di calcolo da rilievo: dati rilevati da indagini anche
strumentali o per analogia costruttiva (integrati da abachi)
62
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DM INTERMINISTERIALE DEL 26.06.09
DM del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
con il Ministero delle Infrastrutture – L’ALLEGATO A
ARTICOLO 5
Metodi di calcolo:
Progetto / Rilievo
ARTICOLO 6
Valutazione
qualitativa estiva
ARTICOLO 7
Metodologia di
classificazione
Utilizzo delle 11300, o di altre metodologie (compresi i software
commerciali) per i metodi da progetto o rilievo che non si discostino
del 5%: controllo da CTI.
Utilizzo DOCET per calcolo da rilievo per residenzali esistenti fino a
3000 mq. Altri software utilizzabili purché entro 5%: controllo CNR
Valutazione dell’energia del solo involucro (già il DPR 59 pone dei
limiti in fase progettuale), e relativa classificazione qualitativa (da I,
ottime a V, cattive) o calcolo di sfasamento e attenuazione e relativa
classificazione.
Spiegazione della classificazione e sul senso.
Indicazione per certificazione di casi particolari (singole u.i.
condominiali)
63
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA STRUTTURA DEL DM INTERMINISTERIALE DEL 26.06.09
DM del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e
con il Ministero delle Infrastrutture – L’ALLEGATO A
Chi fa cosa. Differenze tra AQE e ACE; importanza di utilizzare gli
stessi dati.
ARTICOLO 8
Procedura di
certificazione
ARTICOLO 9
Autodichiarazione
Il certificatore trasmette copia del certificato alla Regione.
Verifiche in corso d’opera nel caso di nuove costruzioni, in caso di
incentivi o premi (bonus volumetrici), da normare a cura dell’Ente
che legifera in merito.
Se è rimasto, prevedeva che sotto i 1000 mq e in caso di vendita,
l’alienante potesse dichiarare la scarsa qualità energetica
dell’immobile (classe G), lo scadente comfort ambientale, che i costi
di gestione sono alti, ma evitare le spese per ACE
64
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI
- VALIDITA’ SULLE REGIONI PRIVE DI LEGISLAZIONE IN MATERIA
- TALE VALIDITA’ FINISCE QUANDO LE REGIONI EMANERANNO PROPRIE LEGGI
- IN TALI LEGGI LE REGIONI DOVRANNO SEGUIRE IL 192, LA DIRETTIVA EPBD E
L’ARTICOLO 4 DELLE L.G.
- LE REGIONI CHE HANNO GIA’ LEGIFERATO DEVONO RIALLINEARSI
E QUANDO ARRIVERA’ LA NUOVA DIRETTIVA?
65
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI
DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI “ESSENZIALI” DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE:
I DATI INFORMATIVI
I VALORI LIMITI DI LEGGE
I SUGGERIMENTI E LE INDICAZIONI IN MERITO AGLI INTERVENTI PIU’ SIGNIFICATIVI
ED ECONOMICAMENTE CONVENIENTI
66
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI
ALTRI ELEMENTI “ESSENZIALI” DEL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE:
NORME TECNICHE
METODOLOGIE DI CALCOLO
I REQUISITI PROFESSIONALI E I CRITERI PER L’INDIPENDENZA DEI SOGGETTI
PREPOSTI
LA VALIDITA’ TEMPORALE
LE PRESCRIZIONI SULLA NECESSITA’ DI AGGIORNAMENTO DELL’ATTESTATO
67
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI
CLAUSOLE SULLA VALIDITA’ DEL CERTIFICATO:
VALIDITA’ DECENNALE NON INTACCATA DA NOVITA’ (ILLUMINAZIONE, CLIMATIZZ.)
RISPETTARE LE SCADENZE PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI
ALLEGARE IL LIBRETTO DI IMPIANTO O DI CENTRALE (> 35 Kw)
AGGIORNARLO IN CONCOMITANZA CON INTERVENTI SULL’INVOLUCRO (SOPRA IL
25%) O SUGLI IMPIANTI CHE POSSONO RIDURRE
68
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI
PREMIO SUGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI:
PER DETERMINARE I CONSUMI PRIMA E DOPO GLI INTERVENTI VA USATO IL
METODO DI CALCOLO DI PROGETTO (vedere allegato A)
ATTENZIONE: CON UN BLITZ I MINISTERI DELL’ECONOMIA E DELLO SVILUPPO
HANNO NEGATO IL 55% SU TALI INTERVENTI (decreto 6 agosto 2009, G.U. 224 del 26
settembre 2009, validità a partire dall’ 11 ottobre 2009)
69
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
AMPLIATO IL CAMPO DI APPLICAZIONE?
LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA SI APPLICA A TUTTI GLI EDIFICI
INDIPENDENTEMENTE DALLA PRESENZA O MENO DI UNO O PIÙ IMPIANTI TECNICI
ESPLICITAMENTE OD EVIDENTEMENTE DEDICATI AD UNO DEI SERVIZI ENERGETICI
“AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO”
QUALORA NON FOSSE TECNICAMENTE POSSIBILE TRATTARE SEPARATAMENTE
LE DIVERSE ZONE TERMICHE, L’EDIFICIO È VALUTATO E CLASSIFICATO IN BASE
ALLA DESTINAZIONE D’USO PREVALENTE IN TERMINI DI VOLUME RISCALDATO.
70
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
NELLA FASE DI AVVIO SI VALUTERANNO SOLO CLIMA INVERNALE E ACS. CLIMA
ESTIVO VALUTATO QUALITATIVAMENTE; ILLUMINAZIONE NO, E IN OGNI CASO MAI
PER IL RESIDENZIALE.
71
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
DUE METODI DI CALCOLO PER FARE CERTIFICAZIONE:
A PROGETTO (SI USANO I DATI DEI PROGETTI) – OBBLIGO DELLE 11300
DI RILIEVO O STANDARD. I DATI VANNO RILEVATI :
2i STRUMENTALMENTE – 11300 O METODI SEMPLIFICATI
2ii PER ANALOGIA – DOCET (11300) E FINO A 3000 m2
2iii SULLA BASE DEI PRINCIPALI DATI – SEMPLIFICATO (+ 11330 PER ACS)
FINO A 1000 m2
TABELLA CHIARIFICATRICE NELL’ ALLEGATO 3
72
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA CERTIFICAZIONE ITALIANA
ALLEGATO 3
L.G.
Calcolo a
progetto
5.1
Calcolo da
rilievo
5.2, p.to 1
Calcolo da
rilievo
5.2, p.to 2
Calcolo da rilievo
5.2, p.to 3
Residenziali
esistenti con
S< 1000 m2
Quali edifici?
TUTTI
TUTTI
Residenziali
esistenti con
S< 3000 m2
Involucro
invernale
UNI/TS
11300
UNI/TS
11300
DOCET
Semplificato (allegato
2)
EPi
UNI/TS
11300
UNI/TS
11300
DOCET
Semplificato (allegato
2)
EPacs
UNI/TS
11300
UNI/TS
11300
DOCET
UNI/TS 11300
Involucro
estivo
UNI/TS
11300
UNI/TS
11300
DOCET
11300, DOCET o par.
6.2 [facolt.<200m2]
73
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA CERTIFICAZIONE EUROPEA
UNI EN 15603:2008
INDICATORI ENERGETICI:
Dati in ingresso
Definizione
dell’
indicatore
Utilizzo
Clima
Strutture
e impianti
Progetto
Standard
Standard
Progetto
Permessi o
certificazione*
Standard
Standard
Standard
Reali
Certificazione
Reali
Ottimizzazione
Riqualificazione
Reali
Certificazione
Procedura
Calcolo
Diagnosi
Misura
Operativo
Dipende dallo scopo
Reali
Reali
74
Utilizzo del
metodo
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
VALUTAZIONE ESTIVA
LA VALUTAZIONE ESTIVA (QUALITATIVA) VA ESEGUITA ANCHE NELL’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE DA PARTE DEL D.L. PER TUTTI GLI INTERVENTI, NUOVI O
SULL’ESISTENTE, NEI CASI IN CUI E’ NECESSARIO PRODURRE LA RELAZIONE
PROGETTUALE (L.10). ECCEZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI SOTTO I 200 m2 SE
VIENE USATO IL METODO SEMPLIFICATO; IN QUESTO CASO VIENE APPLICATO IL
LIVELLO “V”.
LA VALUTAZIONE ESTIVA SI APPLICA AL VOLUME CLIMATIZZATO!!! E SI VALUTA
RISPETTO AI m2 DI SUPERFICIE DEI LOCALI.
75
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
Prestazioni
Qualità
prestazionale
EPe,invol < 10
OTTIME
I
10< EPe,invol < 20
buone
II
20< EPe,invol < 30
medie
III
30< EPe,invol < 40
sufficienti
IV
EPe,invol > 40
mediocri
V
EPe,invol
[kWh/(m2 anno)]
76
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
VALUTAZIONE ESTIVA
METODO ALTERNATIVO AL CALCOLO COMPLETO DELL’INVOLUCRO, BASATO SU
PARAMETRI PRESTAZIONALI DELLE SINGOLE PARETI (ATTENUAZIONE E
SFASAMENTO).
MA QUALI SONO LE PARETI DA CONTROLLARE. ANCHE QUELLE
OMBREGGIATE? ANCHE QUELLE A NORD? E I VETRI?
E’ APPLICABILE TALE METODO?
77
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
CLASSIFICAZIONE
IL LIMITE TRA LA CLASSE C E LA D E’ PRESO SUL PARAMETRO LIMITE DA
RISPETTARE A PARTIRE DAL 2010.
UN EDIFICIO CHE E’ STATO REALIZZATO NEL 2008 POTREBBE ESSERE IN
CLASSE “D”. RESTA INOLTRE L’INFLUENZA DEL FATTORE S/V E QUELLA
DELLE DESTINAZIONI D’USO
78
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LA CERTIFICAZIONE EUROPEA
UNI EN 15217
1) Class A if EP < 0,5 Rr
2) Class B if 0,5 Rr ≤ EP < Rr
3) Class C if Rr ≤ EP < 0,5(Rr + Rs)
4) Class D if 0,5 (Rr + Rs) ≤ EP < Rs
5) Class E if Rs ≤ EP < 1,25 Rs
6) Class F if 1,25 Rs ≤ EP < 1,5 Rs
7) Class G if 1,5 Rs ≤ EP
Rr: Valore limite imposto da regolamenti vigenti
Rs: Valore di riferimento del parco immobiliare
(mediano: 50% degli edifici esistenti)
79
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
I PUNTI FONDAMENTALI DELL’ALLEGATO A
VALUTAZIONE ESTIVA
METODO ALTERNATIVO AL CALCOLO COMPLETO DELL’INVOLUCRO, BASATO SU
PARAMETRI PRESTAZIONALI DELLE SINGOLE PARETI (ATTENUAZIONE E
SFASAMENTO).
MA QUALI SONO LE PARETI DA CONTROLLARE. ANCHE QUELLE
OMBREGGIATE? ANCHE QUELLE A NORD? E I VETRI?
E’ APPLICABILE TALE METODO?
80
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
PER CONCLUDERE: GLI ELEMENTI INNOVATIVI
ANCHE GLI EDIFICI PRIVI DI IMPIANTO DI RISCALDAMENTO O DI ACS VANNO CERTIFICATI
AL CERTIFICATO VA ALLEGATO IL LIBRETTO DI CENTRALE O DI IMPIANTO
IL CERTIFICATO PUO’ DECADERE PER INADEMPIENZA NEI CONTROLLI
PER LE UNITA’ IMMOBILIARI INSERITE IN CONDOMINI CON IMPIANTI CENTRALIZZATI L’
AMMINISTRATORE DEVE FORNIRE I RENDIMENTI (COMUNI) DEGLI IMPIANTI E S/V
IL DOCET PUO’ ESSERE USATO PER RESIDENZIALE ESISTENTE FINO A 3000 m2
IL CALCOLO ESTIVO PUO’ ESSERE OMESSO PER RESIDENZIALE ESISTENTE FINO A 200 m2
AUTODICHIARAZIONE DELLA CLASSE G PER EDIFICI SOTTO I 1000 m2 SALVO OBBLIGHI
81
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
PER CONCLUDERE: GLI ELEMENTI INNOVATIVI
LA VALUTAZIONE ESTIVA (QUALITATIVA) VA ESEGUITA ANCHE NELL’ATTESTATO DI
QUALIFICAZIONE DA PARTE DEL D.L. PER TUTTI GLI INTERVENTI, NUOVI O SULL’ESISTENTE,
NEI CASI IN CUI E’ NECESSARIO PRODURRE LA RELAZIONE PROGETTUALE (L.10).
ECCEZIONE PER GLI EDIFICI RESIDENZIALI SOTTO I 200 m2 SE VIENE USATO IL METODO
SEMPLIFICATO; IN QUESTO CASO VIENE APPLICATO IL LIVELLO “V”.
LA VALUTAZIONE ESTIVA SI APPLICA AL VOLUME CLIMATIZZATO!!! E SI VALUTA RISPETTO
AI m2 DI SUPERFICIE DEI LOCALI.
82
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
PER CONCLUDERE: GLI ELEMENTI IMPORTANTI
IL CERTIFICATORE DEVE EFFETTUARE UNA DIAGNOSI O UNA VERIFICA DI PROGETTO
IL CERTIFICATORE E’ TENUTO AD UTILIZZARE E VALORIZZARE I DATI DI AQE O DIAGNOSI
CHE GLI VENGONO DATI DAL COMMITTENTE
PER NUOVE COSTRUZIONI O PER RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI IL CERTIFICATORE
DEVE ESSERE NOMINATO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI, E PUO’ SVOLGERE VERIFICHE
SUL CANTIERE, AVVERTITO DAL D.L.
RIBADITA PIU’ VOLTE L’IMPORTANZA DI INDIVIDUARE GLI INTERVENTI MIGLIORATIVI, PER
L’IMMEDIATA COMPRENSIONE DELLA CONVENIENZA AD EFFETTUARE LE MIGLIORIE
83
EFFICIENZA E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
LEGISLAZIONE: I DECRETI NAZIONALI IN DETTAGLIO
LE LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA
D.M. 26.06.09 PER LA DEFINIZIONE DI:
a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione Stato/Regioni
PER CONCLUDERE: GLI ELEMENTI IMPORTANTI
IN EDIFICI CON DIVERSE DESTINAZIONI (AI SENSI DEL DPR 412/93) E QUANDO NON E’
POSSIBILE TRATTARE SEPARATAMENTE LE ZONE TERMICHE LA CLASSIFICAZIONE VA
LEGATA ALLA VOLUMETRIA MAGGIORE.
NELLA FASE DI AVVIO SI VALUTERANNO SOLO CLIMA INVERNALE E ACS. CLIMA ESTIVO
VALUTATO QUALITATIVAMENTE; ILLUMINAZIONE (NO RESIDENZIALE) NO.
IL CERTIFICATORE DEVE TRASMETTERE I LCERTIFICATO ALLA REGIONE, ENTRO 15
GIORNI DALL’EMISSIONE AL COMMITTENTE (Lazio: Direzione Regionale Piani e Programmi Edilizia
Residenziale - Via Capitan Bavastro 108 - 00154 Roma).
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a) Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici