V FOCUS SEMESTRALE
SULL’AZIONE GIUDIZIARIA NELLA RESPONSABILITA’
PROFESSIONALE SANITARIA
Milano 21 marzo 2013
La sorte del danno morale e del danno esistenziale alla luce
dell’applicazione cogente degli artt. 138 e 139 Cod.Ass. al
risarcimento del danno da colpa medica
Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 20292 del 20
novembre 2012
Avv. Filippo Martini
STUDIO LEGALE
MARTINI RODOLFI VIVORI
DANNO NON PATRIMONIALE
PRINCIPI SEZIONI UNITE NOVEMBRE 2008
1) IL DANNO NON PATRIMONIALE, OLTRE CHE NEI CASI PREVISTI DALLA
LEGGE (art. 185 c.p., legge sulla privacy, ecc.) VIENE RICONOSCIUTO SE
SIA ACCERTATA LA LESIONE DI UN DIRITTO INVIOLABILE DELLA
PERSONA:
DEVE
SUSSISTERE
UNA
“INGIUSTIZIA
COSTITUZIONALMENTE QUALIFICATA”
2) ESCLUSA LA RISARCIBILITA’ DEI DANNI NON PATRIMONIALI C.D.
BAGATELLARI, I PREGIUDIZI CONSISTENTI IN DISAGI, FASTIDI,
DISAPPUNTI, ANSIE, ECC.. BISOGNA SUPERARE IL FILTRO DELLA
GRAVITA’ DELLA LESIONE (DELL’OFFESA) E DELLA SERIETA’ DEL
DANNO (DEL PREGIUDIZIO). DEVE ESSERE SUPERATO IL LIVELLO DI
TOLLERABILITA’ ED IL PREGIUDIZIO (IL DANNO) NON DEVE ESSERE
FUTILE
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DANNO NON PATRIMONIALE
PRINCIPI SEZIONI UNITE NOVEMBRE 2008:
3) DI DANNO ESISTENZIALE NON E’ PIU’ DATO DISCORRERE
4) INTEGRALE RISARCIMENTO DANNO NON PATRIMONIALE (MA NON
OLTRE)
5) PERSONALIZZAZIONE DEL DANNO
6) ALLEGAZIONI E
PROVA DEL DANNO
7) NO A DUPLICAZIONI RISARCITORIE
(DANNO MORALE % DANNO
BIOLOGICO, SOFFERENZA FISICA o PSICHICA, DANNO ALLA VITA DI
RELAZIONE, PERDITA O COMPROMISSIONE SESSUALITA’, DANNO
ESTETICO, PREGIUDIZI ESISTENZIALI)
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PERSONALIZZAZIONE
DANNI NON PATRIMONIALI
NO A LIQUIDAZIONI PRESUNTIVE E SEMPLICISTICHE
“La liquidazione del danno morale operata mediante il
meccanismo semplificativo del riferimento ad una mera
frazione di quanto liquidato a titolo di risarcimento del
danno biologico non consente di cogliere quale sia stato il
punto di riferimento dai giudici di merito in concreto preso
in considerazione ai fini della debita personalizzazione
della liquidazione del danno morale ai cui fini, per potersi
considerare congrua ed adeguata risposta satisfattiva alla
lesione della dignità umana, è necessario che possa
evincersi in quali termini si sia tenuto conto della gravità
del fatto, delle condizioni soggettive della persona,
dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento dello
stato d'animo” (Cass. Sez. III^ Rel. Scarano, 16.02.2012
n. 2228. Cassata sentenza che aveva liquidato il danno
morale “in ragione della metà del danno biologico”)
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PERSONALIZZAZIONE
DANNI NON PATRIMONIALI
NO A LIQUIDAZIONI PRESUNTIVE E SEMPLICISTICHE
Con successiva pronuncia la Corte afferma che:
“Occorre invece provvedere all’integrale riparazione
secondo un criterio di personalizzazione del danno, che,
escluso ogni semplicistico meccanismo di liquidazione di
tipo automatico, tenga conto, pur nell’ambito di criteri
predeterminati, delle condizioni personali e soggettive
del danneggiato, della gravità delle conseguenze
pregiudizievoli e delle particolarità del caso concreto, al
fine di valutare in termini il più possibile equilibrati e
realistici, l’effettiva entità del danno”.
(Cass. Civ. Sez. III, 13.12.2012, n. 22909)
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DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
Di recente, in merito al ricorso proposto avverso
a sentenza della Corte territoriale per omessa
liquidazione del danno esistenziale, la Suprema
Corte ha sancito che: “quanto al danno
esistenziale, invece, considerato che affinché il
giudice ne debba tenere conto, è necessario che
l’attore specifichi, nel corso del giudizio, gli
aspetti che tale profilo di pregiudizio abbia
assunto in concreto”.
(Cass. Civ. Rel. Amendola, 6.11.2012, n. 19161)
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PERSONALIZZAZIONE
DANNI NON PATRIMONIALI
“Nei casi simili a quello in esame, in cui il fatto illecito ha causato un
danno biologico, all’importo determinato in risarcimento di tale
voce di danno deve essere aggiunta una somma idonea a
compensare le eventuali conseguenze non patrimoniali ulteriori,
ove ricorrano gli estremi del pregiudizio morale, esistenziale,
estetico, ecc. sempre che tali aspetti possano considerarsi
provati o risultino anche presuntivamente provati o comunque
attendibili.
Nello specifico i giudici di merito hanno liquidato il danno biologico
nella misura corrispondente esclusivamente alla malattia
accertata dal c.t.u., ma non hanno personalizzato il danno
riportato dai genitori della vittima con la valutazione dell’altra
‘voce’ del danno biologico, al quale va riconosciuta portata
tendenzialmente omnicomprensiva”. (Cass. Civ. Sez. III, Rel.
Armano, 28.09.12, n. 16516)
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DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
CASS. n. 20292 del 28.11.2012, Rel. Travaglino
 Fatto: Danno ai congiunti di vittima deceduta.
 Doglianze dei congiunti del de cuius circa la
mancata liquidazione del danno alla serenità
familiare, alla vita di relazione e del danno
edonistico.
 Ricorso incidentale impresa per liquidazione
danno morale e danno esistenziale
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DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
CASS. n. 20292 del 28.11.2012, Rel. Travaglino
La S.C. respinge le doglianze dei congiunti del de
cuius circa la mancata liquidazione del danno
alla serenità familiare, alla vita di relazione e del
danno edonistico.
Richiamando la sentenza impugnata, nonché il
dictum delle sezioni unite della stessa corte si
afferma che: “è stata ricondotta a formale unità
la categoria del pregiudizio non patrimoniale di
cui all’art. 2059 c.c.”
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DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
Pertanto: “si è dunque escluso tout court che una stessa
tipologia di danno possa frammetarsi in singole sottovoci
(quelle oggi rappresentate a questa corte dai ricorrenti) onde
evitare che tale frammentazione si risolva, in realtà, in una
illegittima moltiplicazione delle poste risarcitorie.
Il principio appare predicabile, in particolare, con riferimento alle
fattispecie della serenità familiare, della vita di relazione , del
danno edonistico oggi evocate in ricorso e tanto è da dirsi non
perché tali aspetti e tali dimensioni della sfera personale non
abbiano una propria autonomia e una propria dignità
ontologica, o perché non rilevino in diritto, ma perché
destinate ad una sintesi ex iure caratterizzata da una
dimensione risarcitoria ‘funzionale’ sostanzialmente unitaria”.
(Cass. Civ. n. 20292 del 28.11.2012, Rel. Travaglino)
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DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE

La mancanza di "danno" (conseguenza dannosa)
biologico, non esclude, in astratto, la configurabilità di
un danno morale soggettivo (da sofferenza interiore) e di
un possibile danno "dinamico-relazionale", sia pur
circoscritto nel tempo.
 Ciò in quanto "esistenziale" è quel danno che, in caso di
lesione della stessa salute, si colloca e si dipana nella
sfera dinamico relazionale del soggetto, come
conseguenza autonoma, della lesione medicalmente
accertabile.
(Cass. Civ. n. 20292 del 28.11.2012, Rel. Travaglino)
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DANNO MORALE E DANNO
ESITENZIALE

Le norme di cui agli artt. 138 e 139 del codice
delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209 del
2005), calate in tale realtà interpretativa, non
consentivano (nè tuttora consentono), pertanto,
una lettura diversa da quella che predicava la
separazione tra i criteri di liquidazione del danno
biologico in esse codificati e quelli funzionali al
riconoscimento del danno morale: in altri termini,
la "non continenza", non soltanto ontologica, nel
sintagma "danno biologico" anche del danno
morale.
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DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
“Queste
considerazioni confermano la bontà di una lettura delle sentenze delle
sezioni unite del 2008 condotta, prima ancora che secondo una logica
interpretativa di tipo formale-deduttivo, attraverso una ermeneutica di tipo
induttivo che, dopo aver identificato l'indispensabile situazione soggettiva protetta
a livello costituzionale (il rapporto familiare e parentale, l'onore, la reputazione, la
libertà religiosa, il diritto di autodeterminazione al trattamento sanitario, quello
all'ambiente, il diritto di libera espressione del proprio pensiero, il diritto di difesa, il
diritto di associazione e di libertà religiosa ecc.), consenta poi al giudice del merito
una rigorosa analisi ed una conseguentemente rigorosa valutazione tanto
dell'aspetto interiore del danno (la sofferenza morale) quanto del suo impatto
modificativo in pejus con la vita quotidiana (il danno esistenziale)”
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DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE
 “A
conferma del danno esistenziale” –
P.Ziviz, Persona e Danno
(Cass. Civ. n.
Travaglino)
20292
del
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28.11.2012,
Rel.
DANNO MORALE E DANNO ESITENZIALE

“Il difficile equilibrio del Giudice Travaglino tra
fedeltà alle Sezioni Unite e determinazione del
danno mediante le tabelle” – Ponzanelli DeR
2/2013

“Il giudice rottamatore” e l’enfant préjudice” –
Cacace DeR 2/2013
(Cass. Civ. n. 20292 del 28.11.2012, Rel. Travaglino)
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NON SOLO TRAVAGLINO
Cass. Civ. Sez. III, Rel Cirillo, Sent. 12.02.2013, n. 3290
Il ricorrente osserva che la sentenza sarebbe errata nella
parte in cui ha omesso di liquidare il danno esistenziale
conseguente al sinistro.
Sostiene al riguardo di aver concretamente dimostrato il
proprio desiderio di entrare a far parte della Polizia di
Stato, desiderio rimasto frustrato proprio a causa delle
menomazioni patite.
Precisa, inoltre, che la giurisprudenza riconosce il diritto al
risarcimento di siffatto danno a prescindere dalla prova
circostanziata del concreto pregiudizio subito.
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NON SOLO TRAVAGLINO
La suprema Corte ribadisce tuttavia che: “La giurisprudenza di
questa Corte…ha affermato che nel nostro ordinamento non
esiste l’autonoma categoria del ‘danno esistenziale’, in
quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi che
scaturiscono dalla lesione di interessi di rango costituzionale
della persona, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già
risarcibili ai sensi dell’art. 2059 cod. civ., con la conseguenza
che la liquidazione di una ulteriore voce di danno si
risolverebbe in una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i
pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale
categoria sarebbe illegittima, stante la non risarcibilità di simili
pregiudizi in base al menzionato art. 2059”.
(Cass. Civ. Sez. III, Rel Cirillo, Sent. 12.02.2013, n. 3290)
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CODICE DELLE ASSICURAZIONI: PROCEDURE