Il codice dei beni culturali e
del paesaggio
L’individuazione, la protezione
e la conservazione dei beni
culturali
Il codice e le altre fonti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Il valore legislativo del codice
L’entrata in vigore (art. 183, comma 7) e la
delega per l’adozione di disposizioni correttive e
integrative (art. 10, comma 4, l. n. 137/2002)
Le norme abrogate dal codice (art. 184)
Il codice e le autonomie speciali (art. 8)
Il codice e i provvedimenti legislativi particolari
(art. 129)
Il codice e le disposizioni regolamentari
precedenti (art. 130)
Il singolare caso del d.P.R. n. 283/2000
I principi del codice e la legislazione successiva
(art. 183, comma 6)
Le disposizioni generali del codice
1.
2.
3.
4.
La struttura del codice: parti, titoli, capi
e sezioni
La tutela, la fruizione e la valorizzazione
del patrimonio culturale: i principi e i
soggetti del sistema (artt. 1 - 2)
La tutela del patrimonio culturale:
nozione; distribuzione delle funzioni
amministrative (artt. 3 - 4 - 5)
La valorizzazione del patrimonio
culturale: nozione; ruolo della
legislazione statale (artt. 6 - 7)
(rinvio alle lezioni sulla valorizzazione)
Precisazioni in merito alla tutela
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
La priorità della tutela (artt. 1, comma 6, e 6, comma 2)
La tutela “anche” attraverso provvedimenti amministrativi
(art. 3, comma 2)
La spettanza statale delle funzioni di tutela e le
perplessità sollevate dal loro possibile
conferimento alle Regioni da parte del Ministero
(art. 4)
Le funzioni regionali sui beni librari (art. 5, commi 2 - 3)
Le funzioni regionali sui beni paesaggistici (art. 5, comma
6) (rinvio alle lezioni sul paesaggio)
La cooperazione e il coordinamento tra il Ministero, le
Regioni e gli altri enti territoriali (art. 5, commi 1 e 4 - 5)
L’indirizzo, la vigilanza e i poteri sostitutivi del Ministero
nei confronti degli altri enti (art. 5, comma 7)
I beni culturali di interesse religioso
(art. 9)
1.
2.
3.
La norma è immutata rispetto
all’art. 19 del testo unico del 1999
(rinvio alla lezione precedente)
Brevi osservazioni sul concetto di
“interesse religioso”
Brevi osservazioni sull’appartenenza
dei beni
I beni culturali oggetto di tutela
(artt. 10 - 11)
1.
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4.
5.
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8.
I beni immobili e mobili di interesse culturale intrinseco
dello Stato, degli altri enti pubblici e degli enti privati non
lucrativi
Le raccolte, gli archivi e i singoli documenti dello Stato e
degli altri enti pubblici
I beni immobili e mobili di interesse culturale intrinseco
«particolarmente importante» di soggetti privati diversi
dagli enti non lucrativi
Gli archivi e singoli documenti privati di interesse storico
«particolarmente importante»
Le raccolte librarie private di «eccezionale» interesse
culturale
I beni immobili e mobili di interesse culturale estrinseco
«particolarmente importante»
Le collezioni di «eccezionale» interesse artistico o storico
I beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
Precisazioni
1.
2.
3.
4.
Insieme alle norme sull’individuazione dei beni,
le disposizioni dell'art. 10 servono a identificare
la sfera di applicazione del titolo II della parte
II del codice, dedicato alla tutela dei beni
L’art. 11 ha invece un valore ricognitivo della
sfera applicativa di specifiche disposizioni del
codice riguardanti determinati beni
L’interesse culturale intrinseco dei beni è il loro
interesse «artistico, storico, archeologico o
etnoantropologico»
L’interesse culturale estrinseco dei beni è
l’interesse «a causa del loro riferimento con la
storia politica, militare, della letteratura,
dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali
testimonianze dell'identità e della storia delle
istituzioni pubbliche, collettive o religiose»
Ulteriori precisazioni
1.
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3.
4.
5.
Le raccolte dello Stato e degli altri enti pubblici sono le
raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi, nonché le raccolte librarie delle biblioteche
Le collezioni o serie di oggetti devono essere di
eccezionale interesse artistico o storico «come
complesso», «per tradizione, fama e particolari condizioni
ambientali»
Il codice enumera alcuni particolari esempi di beni di
interesse culturale intrinseco
I beni di interesse culturale intrinseco e le collezioni di
eccezionale interesse artistico o storico non devono
essere opera di autore vivente e la loro esecuzione deve
risalire ad oltre cinquanta anni
Il codice enumera i beni oggetto di specifiche disposizioni
di tutela, per i quali non vale la regola in base alla quale i
beni non devono essere opera di autore vivente e la loro
esecuzione deve risalire ad oltre cinquanta anni
Le novità più significative rispetto al
passato
1.
2.
3.
Le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi
espositivi sono beni culturali in quanto tali se
appartengono a qualsiasi ente pubblico, non solo quindi
se appartengono allo Stato o a un altro ente territoriale
(non solo quindi se sono beni demaniali)
I beni che possono rivestire un interesse culturale
estrinseco non sono più soltanto cose immobili
Tra i beni di interesse culturale estrinseco figurano nel
codice anche le cose che sono testimonianze dell'identità
e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o
religiose (in precedenza le cose di questo tipo erano
contemplate soltanto dalle disposizioni regolamentari del
d.P.R. n. 283/2000, concernenti le alienazioni degli
immobili del demanio storico-artistico, allo scopo di
vietare le alienazioni degli immobili documentanti
«l’identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive,
ecclesiastiche»)
SEGUE: Le novità più significative
rispetto al passato
4.
5.
Tra i beni di interesse culturale intrinseco elencati a titolo
esemplificativo sono stati aggiunti i seguenti: «le pellicole
cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere,
aventi carattere di rarità e di pregio»; «le pubbliche
piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse
artistico o storico»; «i siti minerari di interesse storico od
etnoantropologico»; « le navi e i galleggianti aventi
interesse artistico, storico od etnoantropologico»; « le
tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od
etnoantropologico quali testimonianze dell'economia
rurale tradizionale»
Tra i beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela
enumerati dal codice sono stati aggiunti i seguenti: «le
opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto
d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni»; «le opere dell'architettura
contemporanea di particolare valore artistico»; «le
vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di
L’individuazione dei beni culturali
1.
2.
3.
I beni pubblici e degli enti non lucrativi di
interesse culturale intrinseco “semplice” sono
beni culturali ex lege, sebbene sia prevista la
verifica del loro interesse culturale
Le raccolte, gli archivi e i singoli documenti
dello Stato e degli altri enti pubblici sono beni
culturali ex lege, senza che sia prevista alcuna
verifica o dichiarazione del loro interesse
culturale (anche quando gli enti pubblici sono
trasformati in soggetti formalmente privati)
I beni privati o pubblici il cui interesse culturale
intinseco o estrinseco dev’essere
“particolarmente importante” o “eccezionale”
sono beni culturali in seguito alla dichiarazione
ministeriale del loro interesse culturale
La verifica dell’interesse culturale
dei beni pubblici (art. 12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L’individuazione dei beni culturali pubblici prima del
codice: il sistema degli elenchi descrittivi nel testo unico
del 1999 e nel d.P.R. n. 283/2000
Origine e ratio delle disposizioni sulla verifica
dell’interesse culturale dei beni pubblici: l’art. 27, d.l. n.
269/2003, e le dismissioni del patrimonio immobiliare
pubblico
La “presunzione generale di culturalità” dei beni pubblici
che siano opera di autori non più viventi e la cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni
La soppressione degli elenchi descrittivi
L’iniziativa del procedimento di verifica
Il procedimento di verifica: in particolare, il decreto 6
febbraio 2004
I possibili esiti del procedimento: in particolare,
il cd. silenzio-assenso
I beni degli enti pubblici trasformati in soggetti
formalmente privati
La verifica dell’interesse culturale
dei beni degli enti non lucrativi
(art. 12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
L’individuazione dei beni culturali degli enti non lucrativi
prima del codice: il sistema degli elenchi descrittivi
La giurisprudenza costituzionale e penale in materia
L’estensione delle disposizioni sulla verifica dell’interesse
culturale dei beni pubblici ai beni degli enti non lucrativi
La “presunzione generale di culturalità” dei beni degli enti
non lucrativi che siano opera di autori non più viventi e la
cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni
La soppressione degli elenchi descrittivi
L’iniziativa del procedimento di verifica
Il procedimento di verifica
I possibili esiti del procedimento: in particolare,
l’esclusione del cd. silenzio-assenso
I beni degli enti non lucrativi che mutano la propria
natura giuridica
La dichiarazione dell’interesse
culturale dei beni (artt. 13 - 14 - 15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I presupposti (v. retro)
L’inizio del procedimento e i suoi effetti
Lo svolgimento del procedimento (v.
anche l’art. 183, comma 1)
La conclusione del procedimento (la cd.
notifica) e i suoi effetti
La disciplina è sostanzialmente invariata, tolte
alcune precisazioni sul procedimento (es.: l’atto
di avvio è di competenza del soprintendente; la
notifica avviene tramite messo comunale o a
mezzo posta raccomandata con a. r.)
Le vicende relative alle notifiche effettuate a
norma della legislazione precedente (art. 128)
Il ricorso amministrativo avverso la
dichiarazione o la verifica (art. 16)
5.
Una novità importante: il ricorso al
Ministero avverso la dichiarazione, per
motivi di legittimità e di merito
La possibilità di presentare il ricorso
anche avverso la verifica
Il termine per la proposizione del ricorso
Gli effetti della proposizione del ricorso
Il procedimento (v. anche l’art. 18, comma 2,
6.
La decisione del ricorso
1.
2.
3.
4.
lett. d), del d.P.R. n. 173/2004)
Catalogazione (art. 17)
1.
2.
3.
4.
La norma sviluppa ulteriormente le disposizioni del t. u.,
soprattutto in tema di cooperazione e coordinamento tra
Ministero, Regioni e altri enti
Le procedure e le modalità della catalogazione sono
stabilite con decreto ministeriale, con la cooperazione
delle Regioni, ai fini dell’integrazione in rete delle banche
dati dello Stato (il catalogo nazionale dei beni culturali),
delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni
dell’interesse culturale dei beni deve garantire la
sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza
Una novità importante è rappresentata dalla previsione
che il Ministero e le Regioni, anche con la
collaborazione delle Università, concorrano alla
definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di metodologie di
catalogazione e inventariazione
Vigilanza e ispezioni
(artt. 18 - 19)
1.
2.
3.
4.
I poteri di vigilanza e ispezione sono poteri
generali del Ministero strumentali all’esercizio
delle funzioni di tutela dei beni culturali sia
pubblici sia privati
La vigilanza spetta sempre al Ministero, anche nei
confronti dei beni statali non tenuti in uso o in consegna
dallo stesso
Sono possibili forme di intesa e di coordinamento con le
Regioni in ordine alla vigilanza sui beni delle Regioni e
degli altri enti territoriali
Per l’esercizio dei poteri ispettivi dei
soprintendenti è previsto ora un preavviso non
inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di
estrema urgenza (nei quali il preavviso potrà
essere inferiore ovvero omesso)
Le misure di protezione e
conservazione dei beni culturali
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Gli interventi vietati (art. 20)
Gli interventi soggetti ad autorizzazione (artt.
da 21 a 27)
Le misure cautelari e preventive (art. 28)
La conservazione e gli obblighi conservativi
(artt. 29 - 30)
Gli interventi conservativi volontari (art. 31)
Gli interventi conservativi imposti (artt. 32 - 33
- 34, comma 1)
La custodia coattiva (art. 43)
Il deposito e il comodato di beni culturali (art.
44)
Le altre forme di protezione (artt. da 45 a 52)
A. Gli interventi vietati (art. 20)
1.
2.
3.
Divieto di distruzione o
danneggiamento
Divieto di usi incompatibili o
pregiudizievoli
Divieto di smembramento degli
archivi
B. Gli interventi soggetti ad
autorizzazione (artt. da 21 a 27)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
La demolizione dei beni, anche con successiva
ricostruzione
Lo spostamento anche temporaneo dei beni
(salvo il caso dello spostamento dipendente dal
mutamento di dimora o di sede del detentore e
il caso degli archivi pubblici)
Lo smembramento di collezioni, serie e raccolte
Lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e
degli archivi privati dichiarati di interesse
storico particolarmente importante
Il trasferimento ad altre persone giuridiche di
complessi organici di documentazione di archivi
pubblici e di archivi di soggetti giuridici privati
L'esecuzione di interventi edilizi sui beni
(art. 21, comma 4)
SEGUE: Precisazioni in materia di
autorizzazioni degli interventi edilizi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I termini del procedimento di autorizzazione
(art. 22)
I rapporti dell’autorizzazione con la denuncia di
inizio attività (art. 23)
Le autorizzazioni degli interventi sui beni
pubblici (art. 24)
L’autorizzazione in sede di conferenza di servizi
(art. 25)
Le autorizzazioni relative a opere da sottoporre
a valutazione di impatto ambientale (art. 26)
Gli interventi provvisori urgenti (art. 27)
C. Le misure cautelari e
preventive (art. 28)
1.
2.
3.
I presupposti
Le misure
Le misure provvisorie nei confronti
dei beni di cui non è stato ancora
verificato o dichiarato l’interesse
culturale
D. La conservazione e gli
obblighi conservativi
(artt. 29 - 30)
1.
2.
3.
4.
5.
Le nozioni di prevenzione, di manutenzione e di restauro
La definizione da parte del Ministero delle linee di
indirizzo, delle norme tecniche, dei criteri e dei modelli di
intervento, anche con il concorso delle Regioni e con la
collaborazione delle Università e degli Istituti di ricerca
competenti
L’istituzione congiunta da parte del Ministero e delle
Regioni, anche con il concorso delle Università e di altri
soggetti pubblici e privati, di centri cui affidare attività di
ricerca, sperimentazione, studio, documentazione e
attuazione di interventi di conservazione e restauro su
beni culturali, di particolare complessità
I professionisti della conservazione, la loro formazione e
la loro qualificazione (v. oltre)
Gli obblighi conservativi dei soggetti pubblici, degli enti
privati non lucrativi e degli altri soggetti privati (art. 30)
E. Gli interventi conservativi
volontari (art. 31)

Rinvio alla disciplina delle
autorizzazioni degli interventi edilizi
(v. retro)
F. Gli interventi conservativi
imposti (artt. 32 - 33 - 34,
comma 1)
1.
2.
L’imposizione degli interventi o la
diretta esecuzione degli stessi da
parte del Ministero, a carico dei
proprietari, possessori o detentori
dei beni
Il procedimento di esecuzione degli
interventi
G. La custodia coattiva (art. 43)

La norma semplifica la
corrispondente disposizione del
testo unico attraverso il rinvio
all’art. 29 del codice
H. Il deposito e il comodato di
beni culturali (art. 44)

La norma è nuova, anche se deriva
dalla disposizione del t. u. relativa al
deposito presso gli archivi di Stato,
ed è particolarmente vantaggiosa per
i soggetti privati, oltre che per la
fruizione collettiva dei beni
(comodato almeno quinquennale con
spese di conservazione e copertura
assicurativa a carico del Ministero; v.
però l’art. 183, comma 2, del codice)
I. Le altre forme di protezione
(artt. da 45 a 52)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Le prescrizioni di tutela indiretta (artt.
da 45 a 47)
L’autorizzazione per mostre ed
esposizioni (art. 48)
I manifesti e i cartelli pubblicitari (art.
49)
Il distacco di beni culturali (art. 50)
Gli studi d’artista (art. 51)
L’esercizio del commercio in aree di
valore culturale (art. 52)
SEGUE: Precisazioni sulle
prescrizioni di tutela indiretta
1.
2.
3.
4.
Le prescrizioni adottabili e la loro
finalità
L’inizio del procedimento e i suoi
effetti
La notifica e l’efficacia delle
prescrizioni (v. anche l’art. 183,
comma 1)
Il ricorso amministrativo avverso il
provvedimento contenente le
prescrizioni di tutela indiretta
SEGUE: Precisazioni
sull’autorizzazione per mostre ed
esposizioni
1.
2.
3.
La sfera di applicazione della norma
La richiesta di autorizzazione
Le condizioni per il rilascio
dell’autorizzazione (v. anche l’art.
183, comma 5)
La formazione e la qualificazione
dei restauratori
1.
2.
3.
La cooperazione tra Stato e Regioni nella
formazione dei professionisti della
conservazione (art. 29, commi da 7 a 11,
del codice)
Il regolamento sulla qualificazione dei
restauratori approvato con il decreto
ministeriale 3 agosto 2000, n. 294
In particolare, la figura del restauratore
di beni culturali (art. 7, d.m. n.
294/2000; art. 182, commi 1 - 2, del
codice)
Le sanzioni amministrative per le
violazioni
1.
2.
3.
Ordine di reintegrazione (art. 160)
Violazioni in materia di affissione
(art. 162)
Violazioni in atti giuridici (art. 164)
Le sanzioni penali per le violazioni
1.
2.
3.
4.
5.
Opere illecite (art. 169)
Uso illecito (art. 170)
Collocazione e rimozione illecita
(art. 171)
Inosservanza delle prescrizioni di
tutela indiretta (art. 172)
Inosservanza dei provvedimenti
amministrativi (art. 180)
L’intesa del 2000 su archivi e
biblioteche
1.
A.
B.
C.
D.
2.
A.
B.
C.
D.
Le disposizioni sulla conservazione e sulla
consultazione degli archivi ecclesiastici di
interesse storico
Principi generali
Interventi della Chiesa cattolica
Interventi dello Stato
Interventi in collaborazione
Le disposizioni sulla conservazione e sulla
consultazione delle biblioteche ecclesiastiche
Principi generali
Interventi della Chiesa cattolica
Interventi dello Stato
Interventi in collaborazione
La convenzione del 2002 per
l’inventario e il catalogo dei beni
culturali mobili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il ruolo dell’I.C.C.D.
La programmazione degli interventi
Gli standard metodologici
Le “campagne” di schedatura
La regolamentazione dei diritti
d’autore
Le modalità per l’integrazione delle
banche dati
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L`individuazione dei beni culturali