LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER
VIOLAZIONI AL CODICE
DELLA STRADA
Maurangelo Rana
Esperto Tributario - Avvocato
MILANO
18/12/2015
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L’opposizione a cartella di pagamento
Gli strumenti proponibili avverso la notifica di una cartella
di pagamento, come affermato dalla Corte di Cassazione
in numerose sentenze (tra le quali, SS.UU. N. 489/2000,
491/2000, 562/2000) e successivamente confermato
dall’art. 29 del d.lgs. n. 46/99 (nuova disciplina della
riscossione a mezzo ruolo) sono:
-l’opposizione ex art. 23 della legge n. 689/81;
- l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
- l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
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L’opposizione ex art. 23 della l. n. 689/81
Tale opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella, con
preventiva iscrizione a ruolo, è emessa senza essere
preceduta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione o del
verbale di accertamento di violazione del codice della strada,
il cui contenuto sarà conosciuto per la prima volta
dall’opponente al momento della notifica di tale cartella.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione,
ponendo a carico dell'opponente le spese di procedimento o
accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o
modificandola.
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L’art. 23 della legge n. 689/81
“Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal
primo comma dell'art. 22, ne dichiara l'inammissibilità con
ordinanza ricorribile per cassazione.
Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa
l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso
ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato
di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza
fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento,
nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il
ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria,
all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e
all'autorità che ha emesso l'ordinanza. La prova scritta della
conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli
stessi (comma così sostituito all'articolo 59, comma 1, legge
n. 69 del 2009).
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L’art. 23 della legge n. 689/81
Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del
codice
di
procedura
civile.
L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono
stare in giudizio personalmente, l'autorità che ha emesso
l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente
delegati.
Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si
presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il
giudice, con ordinanza appellabile (prima era ricorribile per
cassazione), convalida il provvedimento opposto, ponendo a
carico
dell'opponente
anche
le
spese
successive
all'opposizione.
Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi
di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di
testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
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L’art. 23 della legge n. 689/81
Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a
precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa
udienza alla discussione della causa, pronunciando
subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo.
Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il
giudice, se necessario, concede alle parti un termine non
superiore a 10 giorni per il deposito di note difensive e
rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva
alla scadenza del termine per la discussione e la
pronuncia della sentenza.
Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al
dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito
dopo depositata in cancelleria.
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L’art. 23 della legge n. 689/81
A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si
provvede d'ufficio.
Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta.
Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione,
ponendo a carico dell'opponente le spese del
procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte
l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità
della sanzione dovuta. Nel giudizio davanti al giudice di
pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del
codice di procedura civile (giudizio secondo equità).
Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilità dell'opponente.”
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Risoluzione Agenzia Entrate n. 408 del 30/10/08
L'art. 26, d.lgs. n. 40 del 2006 ha abrogato l'ultimo comma
del predetto art. 23 il quale prevedeva, quale fase di
gravame, la sola ricorribilità in Cassazione della sentenza
di primo grado. La modifica normativa comporta, pertanto,
l'appellabilità della sentenza di primo grado secondo la
procedura ordinaria.
Nessuna modifica normativa, invece, e' stata apportata al
comma 10 del medesimo art. 23, il quale tuttora prevede
che "gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni
tassa e imposta".
Pertanto, l’Agenzia ritiene che nel giudizio di opposizione
all'irrogazione di sanzioni amministrative l'esenzione da
ogni tassa e imposta degli atti del processo e della
decisione si applica anche ai gradi del processo
successivi al primo.
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L’opposizione ex art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione è, invece, il rimedio
processuale da adottare quando l’opponente
contesta l’illegittimità della iscrizione a ruolo per
omessa notifica della stessa cartella, o adduce
fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del
titolo
esecutivo,
come,
ad
esempio,
la
prescrizione maturata dopo l’irrogazione della
sanzione o il pagamento di quest’ultima.
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L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Tale opposizione deve essere attivata (entro
venti giorni dalla notifica della cartella) nel
caso in cui si contesti la ritualità formale della
cartella di pagamento o si adducano vizi di
forma del procedimento di esecuzione
esattoriale, compresi i vizi strettamente
attinenti la notifica della cartella o quelli
riguardanti le successive intimazioni di
pagamento (ex avvisi di mora).
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Il fermo amministrativo
Ai sensi dell’art. 86 del d.p.r. n. 602/73, l’agente della
riscossione, decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della
cartella di pagamento, può disporre il fermo dei beni mobili
iscritti in pubblici registri appartenenti al debitore o ai
coobbligati; l’iscrizione del provvedimento di fermo nei registri
mobiliari va comunicata ad opera dell’agente della riscossione
al soggetto nei confronti del quale è disposto il fermo stesso.
Secondo l’Agenzia delle entrate “si ritiene opportuno che i
concessionari, una volta emesso il provvedimento di fermo,
ma prima dell’iscrizione dello stesso presso il competente
PRA, trasmettano al debitore una comunicazione contenente
l’invito ad effettuare, entro 20 giorni dalla data della stessa, il
versamento delle somme iscritte a ruolo” (Nota n. 57413 del
09/04/2003).
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L’iscrizione di ipoteca legale
L’art. 77 del DPR n. 602/73 prevede che decorso
inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella
di pagamento, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca
sui beni immobili del debitore e dei coobbligati. In sostanza,
quindi, all’agente di riscossione è riconosciuta una garanzia
di tipo reale mediante l’iscrizione di ipoteca legale sugli
immobili del debitore e dei coobbligati.
L’agente della riscossione è tenuto ad iscrivere ipoteca se
l’importo complessivo del credito per cui si procede non
supera il 5% del valore dell'immobile, determinato secondo
le regole per la vendita all’incanto, e può procedere solo
decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato
estinto.
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Impugnabilità del fermo e dell’iscrizione ipotecaria
Il comma 26-quinquies dell’art. 35 del Decreto Bersani
ha modificato il comma 1 dell’art. 19 del d.lgs. n.
546/92, rubricato “Atti impugnabili e oggetto del
ricorso”, prevedendo, dopo la lettera e), le seguenti
due ulteriori ipotesi per le quali è proponibile ricorso
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale:
e-bis): l’iscrizione di ipoteca sugli immobili;
e-ter): il fermo di beni mobili registrati.
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La giurisdizione nel fermo amministrativo
La competenza giurisdizionale va ripartita secondo il
seguente criterio: se il fermo amministrativo è disposto
per crediti tributari, la relativa opposizione andrà
sollevata dinanzi al Giudice Tributario; se, invece, il
credito per il quale viene disposto il fermo ha natura
“non tributaria” (es. sanzione amministrativa), il
Giudice competente sarà quello individuato secondo i
criteri normali che presiedono (ex art. 103 Cost.) al
riparto di giurisdizione: e poiché il fermo ha natura
cautelare, il Giudice dinanzi al quale proporre
l’opposizione sarà il Giudice ordinario (Vd. Ord. Cass.
SS.UU. 11/05/09 n. 10672).
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Rassegna di prassi amministrativa
Il rilascio dei certificati di proprieta' dei veicoli senza l'annotazione
del fermo amministrativo che lo stesso veicolo ha
precedentemente subito, e' soggetto all'imposta di bollo di euro
14,62 (Ris. AE n. 462 del 02/12/2008).
Tenuto conto della norma interpretativa prevista dall'art. 3,
comma 41, del d.l. n. 203 del 2005, i concessionari possono
eseguire i fermi sui veicoli a motore nel rispetto delle disposizioni
di cui al d.m. n. 503 del 1998. In ogni caso, e' opportuno che
l'iscrizione del fermo sia preceduta da un preavviso contenente
un ulteriore invito al pagamento delle somme dovute (Ris. AE n.
2 del 09/01/2006).
I concessionari della riscossione non devono applicare, nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo (o degli enti creditori, in caso
di inesigibilita'), le spese di notifica dei c.d. "preavvisi di fermo
amministrativo“ (Ris. AE n. 181 del 27/12/2005).
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Rassegna di prassi amministrativa
Al fermo amministrativo e all'iscrizione di ipoteca non si
applica quanto previsto dall‘art. 50, comma 2, del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602, il quale prevede che, se,
entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, il
concessionario non ha dato inizio alla procedura di
espropriazione forzata, la stessa non può essere
validamente esperita qualora non sia preceduta dalla
notifica di un avviso contenente l'intimazione ad
adempiere, entro cinque giorni, l'obbligo risultante dal
ruolo. L’esperibilità delle azioni cautelari del credito,
invece, sono condizionate unicamente allo scadere del
termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di
pagamento (Ris. AE n. 128 del 24/04/2002).
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L’espropriazione forzata
L’Agente della riscossione, per conseguire
quanto è dovuto per effetto dell’iscrizione a
ruolo, può fare espropriare i beni del debitore,
esercitando il diritto che, a norma di legge, è
attribuito ad ogni creditore (articolo 2910 del
codice civile).
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Il procedimento di espropriazione forzata
Può sinteticamente racchiudersi nelle seguenti fasi:
1) il pignoramento che, dalla data di notifica del relativo
avviso, comporta la sottrazione al debitore della
disponibilità giuridica del bene;
2) la vendita del bene al pubblico incanto a cura del
concessionario e quindi la materiale sottrazione al
debitore del bene stesso;
3) la soddisfazione del credito dell’ente impositore o
degli altri eventuali creditori con il ricavato della vendita.
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Modalità
Il procedimento viene eseguito secondo modalità diverse a
seconda che si tratti di espropriazione di beni mobili presso il
debitore (ad esempio, beni ubicati nella casa di abitazione),
ovvero presso terzi (ad esempio, presso il datore di lavoro per le
somme dovute a titolo di stipendio, nella misura di un quinto dello
stesso), di espropriazione di beni immobili (ad esempio, la casa
di abitazione del debitore), ovvero beni mobili registrati (ad
esempio, gli autoveicoli del debitore).
L’agente della riscossione può procedere ad espropriazione
immobiliare solo se l’importo complessivo del credito è superiore
a 8.000 euro.
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Termini
Se
l’agente
della
riscossione
non
procede
all’espropriazione forzata in una delle forme sopra
indicate nel termine di un anno dalla data di
notifica della cartella, è tenuto, prima di avviare
tali procedimenti, a notificare al debitore un atto di
intimazione ad eseguire il pagamento di quanto
dovuto nel termine di 5 giorni.
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Il Pignoramento
L’espropriazione forzata inizia con l’atto di pignoramento che
segue l'esistenza, e la notifica, di un titolo esecutivo e di un
precetto.
Si tratta di una ingiunzione notificata dall’ufficiale giudiziario al
debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla
garanzia del credito i beni che sono oggetto dell'espropriazione e
i frutti di esso.
Viene redatto dall'ufficiale giudiziario un verbale dal quale risulta,
oltre che l'ingiunzione di cui sopra, la descrizione di tutte le cose
pignorate, il loro stato (tramite rappresentazione fotografica o
audiovisiva) e la determinazione approssimativa del presumibile
valore di realizzo stabilito con l'assistenza, se ritenuta utile o
richiesta dal creditore, di un esperto stimatore scelto dall'ufficiale
giudiziario.
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Pignoramento presso terzi
Riguardo al pignoramento presso terzi la procedura "esattoriale"
presenta delle rilevanti differenze rispetto a quella generica. In
questi casi, la norma prevede infatti che il terzo debitore venga
invitato a versare direttamente all’agente della riscossione le
cifre dovute dal debitore iscritto a ruolo, entro 15 giorni dalla
notifica dell'atto di pignoramento, fino a concorrenza del credito
per cui si procede (d.p.r.602/73 art.72 bis).
Possono redigere e notificare l'atto anche i dipendenti dell'agente
della riscossione non abilitati all'esercizio di funzioni di "ufficiale
della riscossione" (novita' introdotta dalla Finanziaria 2008 art.1
commi 141/142).
In merito e' intervenuta recentemente la Corte Costituzionale
(ordinanza 393/2008) che ha dichiarato la regolarità
costituzionale della procedura e l'assenza di una rilevante
disparità di trattamento tra i diversi tipi di debitori.
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L’ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910
La procedura di riscossione tramite ingiunzione ha inizio con
l’emissione dell’atto da parte del funzionario responsabile
dell’ufficio delle entrate se l’ente locale gestisce in proprio, o dal
legale rappresentante del soggetto ex art. 53, del D.lgs. n. 446
del 1997 o dell’azienda speciale o della società mista negli altri
casi. Il contribuente ricevuto l’atto ha 30 giorni di tempo per
adempiere all’obbligazione ovvero, in alternativa, può proporre
ricorso. L’opposizione va proposta innanzi alle commissioni
tributarie ai sensi dell’ articolo 12, comma 2 della legge
28.12.2001, n. 488 (Finanziaria 2002) per le entrate tributarie e
innanzi al giudice ordinario competente per valore (giudice di
pace per importi non superiori a 5.000 euro, Tribunale per importi
superiori) per quelle aventi oggetto entrate patrimoniali. In
quest’ultimo caso, il ricorso dà luogo ad un normale giudizio di
cognizione nel quale l’opponente assume la veste di attore e ha
l’obbligo di provare i fatti a fondamento delle sue ragioni.
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La natura dell’ingiunzione fiscale
Pur essendo indiscussa la natura di titolo esecutivo,
all'ingiunzione fiscale non può essere riconosciuta, in
mancanza
di
un'espressa
previsione
normativa in tal senso, la natura di titolo per l'iscrizione di
ipoteca.
Tale importante assunto è stato precisato dall'Agenzia
del Territorio con la circolare n. 4/T/2008 del 20 maggio
2008, che individua l'esatto ambito di applicazione della
norma che attribuisce ai Comuni e ai c.d. concessionari
locali
la
possibilità
di
procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti
dall'ingiunzione fiscale secondo le disposizioni
concernenti la riscossione mediante ruolo, in quanto
compatibili.
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L’art. 1, comma 153, della finanziaria 2008
A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della
riscossione non possono svolgere attività finalizzate al
recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in
ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni
del codice della strada, per i quali la cartella di
pagamento non era stata notificata entro due anni
dalla consegna del ruolo.
Si pone, quindi, un divieto di svolgere attività di
recupero delle somme iscritte a ruolo riferite a
contravvenzioni non pagate, allorché siano trascorsi
due anni tra la consegna del ruolo e la notifica della
cartella di pagamento.
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