DI COMO - LECCO - SONDRIO
NORME PER LA CIRCOLAZIONE DI MACCHINE AGRICOLE E TRATTORI
Pensiamo ci sia molta confusione in materia di normativa vigente per la circolazione dei mezzi agricoli,
è necessaria innanzitutto la classificazione, ci sono delle sagome limitate, il carico deve essere
sistemato in determinato modo, i traini possibili, quali sono i documenti necessari alla circolazione e la
copertura assicurativa.
Classificazione delle macchine
agricole
(art.57 C.d.S.)
Pannelli di segnalazione
Sagome e masse limite
(art.265/266 C.d.S.)
(art. 104 C.d.S.)
Ai fini della circolazione su strada le
macchine agricole si suddividono in:
Semoventi:
Trattrici agricole:
Macchine a motore con o senza piano
di carico, atte alla trazione eventualmente equipaggiate con attrezzature portate o semiportate
Macchine operatrici agricole a 2 o
più assi:
macchine munite o predisposte per
l'applicazione di apparecchiature
(mietitrebbie, raccogli mais...)
Macchine agricole ad 1 asse:
Macchine guidabili da conducente a
terra, che possono essere equipaggiate
con carrello separabile destinato
esclusivamente al trasporto del
conducente
Trainate:
Macchine agricole operatrici:
Macchine per l'esecuzione di operazioni agricole e per il trasporto di
attrezzature e di accessori funzionali
per le lavorazioni meccanico-agrarie,
trainabili dalle macchine agricole
semoventi
Rimorchi agricoli:
Veicoli destinati al carico e trainabili
dalle trattrici agricole, possono eventualmente essere muniti di apparecchiature per lavorazioni agricole;
qualora la massa complessiva a pieno carico non sia superiore a l,5 t,
sono considerati parte integrante
della trattrice traente.
Le macchine agricole eccezionali e
quelle equipaggiate con attrezzature
portate o semiportate devono essere
dotate di:
Pannelli di segnalazione a strisce
bianche/rosse di dimensioni 50x50 cm
da collocare nella parte posteriore del
veicolo.
Pannelli rettangolari a strisce gialle/
rosse che segnalano la presenza di
attrezzi portati o semiportati
Dispositivo supplementare di luce
gialla o arancione posto nel punto più
alto del mezzo e può essere amovibile.
Lo stesso deve essere in funzione
anche quando non è obbligatorio l'uso
della fanaleria. L'uso improprio è
sanzionabile.
La circolazione di macchine agricole
con fanaleria alterata, danneggiata o
mancante, comporta oltre ad una
sanzione pecuniaria, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione (art. 112).
Alle macchine agricole semoventi e a
quelle trainate che circolano su strada,
si applicano, per la sagoma limite, le
norme stabilite dall'art.61 del C.d.S.
rispettivamente per i veicoli in
generale e per i rimorchi.
Ogni veicolo compreso il suo carico
non deve superare:
- metri 2,55 in larghezza
- metri 4,00 in altezza
- metri 12,00 in lunghezza
- metri 16,50 se complessi - macchina
agricola semovente e trainata (art. 105
com. l )
Le trattrici agricole per circolare su
strada con attrezzature di tipo portato
o semiportato devono rispondere alle
seguenti condizioni
- sbalzo anteriore non deve essere
superiore al 60% della trattrice non
zavorrata
- sbalzo posteriore non deve essere
superiore al 90% della lunghezza della
trattrice non zavorrata
- lunghezza complessiva dell'insieme data dalla somma dei due sbalzi e
del passo della trattrice agricola, non
deve superare il doppio di quella della trattrice non zavorrata
- sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60 mt. dal piano mediano
verticale longitudinale della trattrice
e in ogni caso, nei limiti previsti in
mt. 2,55.
Le macchine agricole che per necessità hanno sagome oppure masse superiori a quelle sopraindicate, sono
considerate "eccezionali", pertanto per circolare su strada devono essere munite di autorizzazione valida
un anno e rinnovabile (rilasciata dall'Anas per le strade statali e la Provincia per le altre strade).
Nel caso in cui sia prevista la scorta (larghezza oltre i mt. 3,20) la stessa dovrà precedere il veicolo ad una
distanza non inferiore a 75 mt. e non superiore a 150 mt.
Le macchine eccezionali sia per dimensioni che per peso (superiore ai 75 q.li) necessitano inoltre di un
permesso rilasciato dalla Prefettura, quando circolano su strade statali nei giorni festivi ed in altri particolari
giorni segnalati dalla Prefettura stessa. Il permesso dura 3 mesi.
Traino di macchine agricole
(art. 105 C.d.S.)
Documenti di circolazione
(art. 108/110 C.d.S.)
Copertura assicurativa
(art. 193 C.d.S.)
I convogli formati da macchina agricola semovente e macchina agricola
trainata non possono superare la lunghezza di mt. 16,50.
Nel limite dei mt. 16,50 le trattrici
possono trainare un solo rimorchio e
non più di due macchine operatrici
agricole, se munite di dispositivi di
frenatura comandati dalla motrice.
Alle trattrici con attrezzi portati anteriormente, è fatto divieto di traino di
macchine agricole rimorchiate,
sprovviste di dispositivo di frenatura,
anche se considerate parte integrante
del veicolo traente.
Per poter effettuare il traino occorre
che:
- la massa del veicolo trainato non
superi la massa rimorchiabile del
trattore
- sia rispettato il rapporto di
rimorchiabilità
- gli organi di traino (timone, gancio,
occhioni) siano di tipo approvato e tra
loro compatibili.
Le macchine agricole per poter circolare devono essere munite di carta
di circolazione o del certificato di
idoneità tecnica alla circolazione.
La carta di circolazione è prevista
per:
- le trattrici agricole
- le operatrici semoventi a due o più
assi (mietitrebbiatrici....)
- i rimorchi agricoli di massa complessiva superiore a 1,5 t.
Il certificato d'idoneità tecnica è
previsto per:
- le operatrici semoventi ad un asse (se
munite di conformità del costruttore)
- le operatrici agricole trainate
- rimorchi agricoli di massa complessiva inferiore a 1,5 t.
Sono privi di documenti di circolazione i seguenti veicoli:
- le attrezzature portate o semiportate
(in quanto fanno parte integrante della
trattrice sulla quale sono montate)
- gli aratri, gli erpici e le seminatrici
Sanzioni:
In caso di circolazione su strada di
mezzi privi documenti (carta di circolazione o certificato di idoneità) è
prevista una sanzione di Euro 131,20.
La circolazione su strada delle macchine agricole è soggetta all'obbligo
della copertura assicurativa per la
responsabilità civile verso terzi (ai
sensi dell'art. 193 del CdS).
Pertanto tutte le macchine agricole
collaudate e dotate di targa e libretto
di circolazione devono essere assicurate. Gli attrezzi portati facendo
parte della trattrice sono quindi esenti
da qualsiasi assicurazione singola. I
rimorchi agricoli superiori a 15 q.li di
portata complessiva, quando agganciati alla trattrice, sono coperti
dalle polizze dall'assicurazione della
trattrice (verificare che la polizza
preveda l'estensione al traino).
Si consiglia comunque sempre
un'autonoma assicurazione anche per
la copertura del rischio statico.
Sanzioni:
In caso di circolazione su strada di
mezzi privi di copertura assicurativa
verso terzi è prevista una sanzione di
Euro 655,90, con il sequestro del
mezzo ed eventuale confisca nel caso
del mancato pagamento entro 60 gg. e
copertura assicurativa. Se
l'assicurazione viene attivata tra il 16°
ed il 30° giorno dalla scadenza della
polizza, la sanzione è ridotta ad un
quarto.
Alle macchine agricole non soggette ad immatricolazione, ma al solo certificato di idoneità, e le macchine
operatrici agricole a due o più assi (escluse le mietitrebbie) ed `i rimorchi inferiori a 15 q.li già in
circolazione alla data del 06.05.97 sprovviste di documenti di circolazione, si applicano le norme previgenti
per le quali non era previsto alcun documento di circolazione (D.M. 4/9/96 n.568). La circolazione su strada
di detti veicoli non soggetti a documenti di circolazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione,
datata e firmata dal proprietario del veicolo stesso, riportante la fabbrica, il tipo ed il numero di telaio del
mezzo, nella quale sia attestato che l'immissione in circolazione è avvenuta in vigenza del D.P.R. 393/59
(previgente codice della strada) ovvero, entro la data del 06.05.97 in quanto conforme alle norme al
riguardo prescritte. Per le macchine soggette ad immatricolazione, il trasferimento di proprietà o di
residenza del titolare vanno inoltrate entro 30 giorni all'UMA (Utenti Motori Agricoli) per la relativa
variazione sulla carta di circolazione.
Sistemazione carico
(art. 164 C.d.S.)
Targhe e targhe ripetitrici
Uffici U.M.A.
i
Il carico sui veicoli deve essere
sistemato in modo tale da evitare la
caduta o la dispersione dello stesso. La
sistemazione del carico deve essere
fatta in modo che:
- sia assicurata al conducente la piena
visibilità
- sia garantita la piena libertà di guida
- sia evitato il pericolo di caduta
- sia evitato l'occultamento della
fanaleria e delle targhe dei mezzi
- il carico deve essere contenuto entro
il perimetro del mezzo
- fermo restando i limiti di sagoma di
cui all'art.61/1 possono essere
trasportate cose che sporgono fuori
della sagoma del veicolo, purché la
sporgenza non superi 30 cm di distanza dalle luci di posizioni anteriori
e posteriori.
- il carico non può sporgere nella
parte anteriore del veicolo
- Posteriormente può sporgere entro i
3/10 della lunghezza del veicolo e
comunque, non oltre i limiti di sagoma
previsti per quella categoria di
veicolo. Tale sporgenza deve essere
segnalata con uno o due pannelli posti
all'estremità di cm50x50 a strisce
bianche e rosse.
- La merce non deve strisciare sul
terreno
Le macchine agricole semoventi
(trattrici e macchine operatrici agricole) ed i rimorchi agricoli di massa
complessiva superiore a 1,5 t, per
circolare su strada devono essere
muniti di una targa contenente i dati
d'immatricolazione.
In caso di variazione di residenza del
proprietario o di proprietà del veicolo,
anche se fuori provincia, il numero di
targa di prima immatricolazione non
cambia. In caso di smarrimento delle
targhe si procede sempre alla
reimmatricolazione del veicolo, in
caso di smarrimento del libretto di
circolazione, si procede alla richiesta
di duplicato, dopo aver denunciato lo
stesso alle Sedi competenti delle Forze
dell'Ordine.
L'ultimo elemento del convoglio
dev'essere individuato con la targa
ripetitrice della macchina agricola
trainante.
La targa di immatricolazione deve
essere installata in prossimità del
margine destro del lato posteriore del
veicolo.
Sanzioni
In caso di circolazione su strada di
mezzi privi di targa di
immatricolazione è prevista una
sanzione di Euro 65,60. Se la targa
non è chiaramente leggibile la
sanzione è di Euro 32,80. Se la targa è
contraffatta o non appartiene al
veicolo circolante la sanzione varia da
Euro 1.550 a 6.200 con il sequestro
del mezzo e la confisca.
L'Ente UMA (Utenti Motori Agricoli)
è preposto all'espletamento di tutte le
pratiche relative al mondo
dell'agricoltura, funziona come il
Pubblico Registro.
Rilascia targhe, libretti di circolazione,
passaggi di proprietà, l'assegnazione
del gasolio agricolo agevolato e
quant'altro riguarda il mondo agricolo.
I soggetti beneficiari del carburante
agevolato sono i coltivatori diretti,
imprenditori agricoli iscritti alla
CCIAA, cooperative agricole,
consorzi di bonifica e irrigazione,
imprese agromeccaniche iscritte al
registro imprese (contoterzisti).
Patente di guida macchine agricole
Per guidare le macchine agricole, escluse quelle con conducente a terra, occorre aver ottenuto una delle
seguenti tipologie di patente:
Categoria A
per macchine agricole e loro complessi che non superano 140 km/h, che non trasportino altre persone oltre
il conducente e che non eccedano i seguenti limiti di massa e sagoma:
Larghezza mt. 1,60 - Lunghezza mt. 4,00 - Altezza mt. 2,50 - Massa massima t. 2,50
Categoria B
per tutte le macchine agricole e/o i complessi di veicoli comprese le macchine agricole eccezionali e le
macchine operatrici di qualsiasi massa.
Categoria C
per le macchine operatrici eccezionali
Scarica

norme per la circolazione di macchine agricole