DEFINIZIONE DI
ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
Circ. 12 maggio 1998, n. 124/E
Sono considerate tali le
Associazioni:
senza scopo di lucro
affiliate al Coni, alle Federazioni Sportive
Nazionali o agli Enti di Promozione Sportiva
che svolgono attività sportive dilettantistiche
(come definite alla normativa regolamentare
dei soggetti di cui al punto precedente)
I soggetti che svolgono attività
sportiva dilettantistica
possono assumere la forma di
associazioni non riconosciute (artt.
36 e seguenti del codice civile)
associazioni riconosciute (DPR 10
febbraio 2000, n. 361)
società di capitali o cooperativa
senza scopo di lucro
Art. 90, comma 17, L.n. 289/2002
(Finanziaria 2003)
Le altre agevolazioni dell’art. 90 per
società ed associazioni sportive
Sono esenti in modo assoluto dall’imposta di
bollo gli atti posti in essere o richiesti dalle
federazioni sportive ed enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni (comma 6)
Sono esenti dalle tasse sulle concessioni
governative gli atti e i provvedimenti
concernenti le società e associazioni
sportive dilettantistiche (comma 7)
Le indennità ed i rimborsi corrisposti agli
atleti dilettanti nell’ambito dell’attività
commerciale non sono soggetti ad Irap sia
che il soggetto erogatore applichi il regime
di cui alla legge numero 398/1991 (comma
10) sia che si trovi in regime “normale” (art.
5, comma 2, L. n. 289/2002)
Non si applicano le disposizioni sulla perdita
di qualifica di ente non commerciale
(comma 11)
Le altre agevolazioni dell’art. 90 per
società ed associazioni sportive
Il Coni, le Federazioni sportive nazionali e gli
enti di promozione sportiva riconosciuti dal
Coni non sono obbligati ad operare la
ritenuta del 4% di cui all’art. 28 del DPR
600/73 a titolo di acconto sui contributi
erogati alle società ed associazioni sportive
dilettantistiche (comma 4)
Si applica l’imposta di registro in misura
fissa sugli atti costitutivi e di trasformazione
delle società e associazioni sportive
dilettantistiche, nonché delle Federazioni
sportive e degli enti di promozione sportiva
riconosciuti dal Coni direttamente connessi
allo svolgimento dell’attività sportiva
(comma 5)
Art. 90, comma 8, L. n. 289/2002
sponsorizzazioni
Il corrispettivo in denaro o in
natura in favore di:
Società, associazioni sportive dilettantistiche
Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche
Associazioni sportive scolastiche che
svolgono attività nei settori giovanili
riconosciuta dalle Federazioni sportive
nazionali o da enti di promozione sportiva
costituisce, per il soggetto erogante, fino
a un importo annuo complessivamente
non superiore a 200.000 euro, spesa di
pubblicità, volta alla promozione
dell’immagine o dei prodotti del soggetto
erogante mediante una specifica attività
del beneficiario
REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA
LEGGE 16 DICEMBRE 1991, n. 398
REQUISITO SOGGETTIVO
Associazioni sportive dilettantistiche
Associazioni senza scopo di lucro e pro loco
(art. 9-bis del DL 30 dicembre 1991, n. 417
aggiunto dalla Legge di conversione 6
febbraio 1992, n. 66)
Società sportive dilettantistiche costituite
in società di capitali senza scopo di lucro
(art. 90, comma 1, Finanziaria 2003)
REQUISITO OGGETTIVO
Limite dei proventi derivanti da attività
commerciali non superiori a 250.000 euro
(art. 90, comma 2, Finanziaria 2003)
Accesso al regime L.
398/91 (art.9, c. 2, D.P.R.
544/1999)
Mediante opzione
alla SIAE
prima dell'inizio dell'anno solare nel quale
si intende usufruire del trattamento di
favore
all'ufficio delle entrate
secondo le disposizioni del D.P.R. 10
novembre 1997, n. 442
l'opzione ha effetto fino a quando
non è revocata ed è comunque
vincolante per un quinquennio
Accesso al regime L. 398/91
(art.9, c. 2, D.P.R. 544/1999)
Dal 2002 l’opzione può
essere espressa allegando al
modello UNICO il quadro VO
della dichiarazione Iva
novità introdotta dal DPR 404/2001
REGIME FORFETARIO DI CUI ALLA
LEGGE 16 DICEMBRE 1991, n. 398
CONSEGUENZE
Esonero dall’obbligo di tenuta dei registri
contabili, dalla certificazione dei corrispettivi e
dalla presentazione della dichiarazione IVA
Obbligo di conservare e numerare
progressivamente le fatture di acquisto
Obbligo di annotare i corrispettivi e i
proventi commerciali, una volta al mese,
entro il 15 del mese successivo a quello di
riferimento nel modello di cui al
D.M. 11 febbraio 1997
Obbligo di presentazione della dichiarazione
dei redditi e IRAP
Assoggettamento a tutte le altre imposte
indirette
Regime vigente
Reddito imponibile ai fini IRES
è determinato applicando all’ammontare dei
proventi commerciali il coefficiente di
redditività del 3% e aggiungendo le
plusvalenze patrimoniali
Detrazione dell’IVA forfettizzata:
50% dell’imposta sulle operazioni attive
(compresa la pubblicità)
1/10 per le sponsorizzazioni
1/3 per la cessione o concessione di diritti
di ripresa televisiva e di trasmissione
radiofonica
Dal 1° gennaio 2000 l’IVA viene versata trimestralmente
mediante delega unica di pagamento (modello F24)
entro il giorno 16 del secondo mese successivo al
trimestre di riferimento
Associazioni Sportive dilettantistiche
L. 398/91
Non concorrono alla
formazione del reddito
imponibile:
A) i proventi derivanti dallo svolgimento
di attività commerciali connesse agli
scopi istituzionali
B) i proventi realizzati a seguito di
raccolte di fondi effettuate in conformità
all’art. 143, comma 3, lett. a) del TUIR
Per non più di due eventi all’anno e per
un importo non superiore a 51.645,69
euro (DM 10 novembre 1999)
Agevolazioni per le società di capitali e
cooperative sportive dilettantistiche
Testo normativo
Le disposizioni della legge 16 dicembre
1991, n. 398, e successive modificazioni, e
le altre disposizioni tributarie riguardanti le
associazioni sportive dilettantistiche si
applicano anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali
senza fine di lucro (art. 90, comma 1, L. n.
289/2002)
Agevolazioni per le società di capitali e
cooperative sportive dilettantistiche
Secondo l’Agenzia delle Entrate (circ. n.
21/E del 22 aprile 2003), per beneficiare
di detta norma agevolativa le società
sportive dilettantistiche, al pari delle
associazioni sportive dilettantistiche,
devono integrare le clausole statutarie …
con quelle previste dal comma 4
quinquies dello stesso articolo 111 …..”
(ora art. 148 comma VI).
Alla sopra citata condizione, anche per le
società di capitali e cooperative non
rilevano i corrispettivi specifici versati
dagli associati e dagli altri soggetti
menzionati nell'art. 111 (ora 148) del
TUIR
Agevolazioni per le società di capitali e
cooperative sportive dilettantistiche
Le società sportive dilettantistiche
“mantengono, dal punto di vista fiscale, la
natura commerciale e sono riconducibili, in
quanto società di capitali, nell'ambito
dell'art. 87 (ora 73), comma 1, lettera a) del
TUIR. .... Il reddito delle società sportive
dilettantistiche è, pertanto, determinato, in
via di principio, secondo le disposizioni ...
del TUIR relative alle società e agli enti
commerciali. Nei confronti delle società
sportive dilettantistiche non possono, quindi,
trovare applicazione le disposizioni relative
agli enti non commerciali, recate dagli
articoli 108 (ora 143) e seguenti del TUIR,
ivi comprese quelle contenute nell'art. 111
concernente gli enti non commerciali di tipo
associativo
Per tutte le società ed associazioni
sportive dilettantistiche (art. 37 L.
342/2000)
Obblighi di documentazione
Pagamenti a favore e Versamenti
effettuati dalle associazioni
sportive dilettantistiche
di importo superiore o uguale
a 516,46 euro
Devono essere eseguiti tramite conti correnti
bancari o postali ovvero secondo idonee
modalità per consentire i controlli da parte
dell’Amministrazione finanziaria
Associazioni e Società Sportive
dilettantistiche
EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO
Persone fisiche e
soggetti IRES
DETRAZIONE DALL’IMPOSTA LORDA PARI AL
19% DELL’EROGAZIONE LIBERALE PER UN
IMPORTO NON SUPERIORE A 1.500 euro
(a condizione che il versamento sia effettuato
tramite banca o posta)
Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR
(redditi diversi)
Compensi corrisposti nell’esercizio di
attività sportiva dilettantistica
Presupposto soggettivo (1): chi
eroga i compensi?
 CONI
 Federazioni Sportive Nazionali
 UNIRE
 Enti di promozione sportiva
 Qualunque organismo,
comunque denominato, che
persegua finalità sportive
dilettantistiche e che da essi sia
riconosciuto
Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR
(redditi diversi)
Compensi corrisposti nell’esercizio di
attività sportiva dilettantistica
Presupposto soggettivo (2): chi
riceve i compensi?
 Chi li consegue nell’esercizio
diretto di attività sportiva
dilettantistica (cfr. ris. n. 34 del 26
marzo 2001)
Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR
(redditi diversi)
Compensi corrisposti nell’esercizio di
attività sportiva dilettantistica
 Presupposto oggettivo: che tipo
di compensi sono?
 Indennità di trasferta
 Rimborsi forfetari di spesa
 Premi
 Compensi
Art. 67, comma 1, lett. m), TUIR
(redditi diversi)
Compensi corrisposti per attività artistiche
(novità Finanziaria 2007)
 Le regole previste per i compensi
relativi alle prestazioni sportive
dilettantistiche si applicano anche a:
 Direttori artistici ed ai collaboratori
tecnici
 Per prestazioni di natura non
professionale da parte di cori, bande
musicali e filodrammatiche che
perseguono finalità dilettantistiche
Per società ed associazioni sportive
dilettantistiche
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni “nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche”
Non costituiscono reddito per il percipiente
le somme fino a 7.500 euro annui (senza
alcuna franchigia giornaliera)
La parte eccedente deve essere assoggettata
a ritenuta IRPEF (23%) a titolo di imposta,
maggiorata delle
addizionali di compartecipazione all’IRPEF
Per società ed associazioni sportive
dilettantistiche
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni “nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche”
Non concorrono a formare il reddito i rimborsi
di spese documentate relative al vitto,
all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute
in occasione di prestazioni effettuate fuori dal
territorio comunale
Compensi agli atleti:
oneri
L’aliquota della ritenuta da applicare a
titolo di addizionale di compartecipazione
all’Irpef è attualmente solo quella relativa
all’addizionale Irpef del 0,9%;
non sono infatti mai stati emanati i decreti
di attuazione del comma 2 dell’art. 1 del
D.Lgs. n. 360/1998, secondo il quale, entro
il 15 dicembre di ogni anno deve essere
stabilito
l’importo
dell’aliquota
di
compartecipazione per l’anno successivo.
Compensi agli atleti:
oneri
La ritenuta operata sulle somme erogate
per prestazioni sportive dilettantistiche,
deve essere versata, con il modello F24
(solo modello on-line per chi ha partita Iva),
entro il giorno 16 del mese successivo a
quello del pagamento con i seguenti codici:
1040 per le ritenute Irpef (sia a titolo di
acconto sia a titolo d’imposta);
3802 per le ritenute dell’addizionale
regionale
Compensi agli atleti:
oneri
All’atto di ogni pagamento, la società o
associazione sportiva dilettantistica deve farsi
rilasciare dal percipiente:
una dichiarazione in cui si attesti l’importo
percepito e se questo ha superato o meno il
limite di “franchigia” fiscale
Compensi agli atleti:
oneri
La
società/associazione
sportiva
dilettantistica che, nel corso dell’anno, ha
erogato compensi per attività sportiva
dilettantistica deve:
Rilasciare ai percipienti una specifica
certificazione;
Compilare e trasmettere all’Agenzia delle
Entrate la dichiarazione di sostituto
d’imposta, mod. 770 semplificato
Compensi agli atleti:
oneri
La certificazione dei compensi ai
soggetti che svolgono attività sportiva
dilettantistica:
Va rilasciata in carta libera e deve
contenere i dati anagrafici del percipiente,
il totale del compenso lordo che gli è stato
riconosciuto nell’anno di riferimento e
l’ammontare della ritenuta operata (art. 4,
comma 6-ter, D.P.R. n. 322/1998);
Deve essere consegnata all’interessato
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a
quello in cui le somme e i valori sono stati
corrisposti.
Compensi agli atleti:
oneri
Il modello 770/semplificato:
Deve essere compilato per quanto
riguarda la comunicazione dei dati delle
certificazioni
di
lavoro
autonomo,
provvigioni e redditi diversi, indicando tutte
le somme corrisposte, anche al di sotto di
7.500 euro, con esclusione delle somme
erogate a titolo di rimborso delle spese;
Deve essere trasmesso esclusivamente in
via telematica entro il 31 marzo dell’anno
successivo a quello di erogazione (per il
2008 il termine è fissato al 31 maggio).
Il regime dei compensi agli atleti
dilettanti
Superato il limite di 7.500 euro
annui la ritenuta è
A titolo di imposta fino ad ulteriori 20.658,28
euro
A titolo di acconto oltre 28.158,28 euro annui
In base alla ris. n. 39/E
del 3 aprile 2001 chi
ha percepito solo compensi
da attività sportiva dilettantistica
inferiori, nell’anno,a 28.158,28 euro
non è tenuto alla
compilazione del mod. UNICO
Per società ed associazioni sportive
dilettantistiche
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni “nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche”
Ai soli fini della determinazione delle aliquote
per scaglioni di reddito di cui all’art. 11 del
TUIR, la parte dell’imponibile assoggettata a
ritenuta a titolo d’imposta concorre alla
formazione del reddito complessivo (art. 25,
comma 1, ultima parte, L. 13 maggio 1999, n.
133)
Per società ed associazioni sportive
dilettantistiche
Trattamento delle somme erogate dalle
associazioni “nell’esercizio diretto
di attività sportive dilettantistiche”
Il trattamento tributario non si modifica se il
soggetto percettore dei compensi è non
residente in Italia (agenzia delle Entrate,
risoluzione n. 142/E del 1° ottobre 2001)
Il regime dei compensi agli atleti
dilettanti si applica anche (art. 90,
commi 3 e 23 della Finanziaria 2003)
ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa di
carattere amministrativo-gestionale
di natura non professionale resi in
favore di società e associazioni
sportive dilettantistiche (non
soggetti a contributo INPS, circ. n.
42/2003)
ai dipendenti pubblici che prestano
attività, nell’ambito delle società ed
associazioni sportive
dilettantistiche, fuori dall’orario di
lavoro, purché a titolo gratuito e fatti
salvi gli obblighi di servizio, previa
comunicazione all’amministrazione
di appartenenza
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Compensi agli atleti: oneri