Intermediazioni
su beni mobili
Nuova disciplina I.V.A.
a decorrere dal 1.1.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)
e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
1
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
- cessione di beni all’esportazione
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di cessioni di beni all’esportazione
l’agente emette fattura senza applicare l’IVA in regime di non imponibilità
ai sensi dell’art 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972.
Note
Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l’intermediazione si riferisca
ad importazioni di beni.
2
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
cessione di beni da un Paese extracee
ad un altro Paese extracee
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di cessioni di beni esistenti all’estero e movimentati all’estero (“estero
su estero”), l’agente emette fattura senza applicare l’I.V.A. in regime di non
imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972 (come modificato)
Note
Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni “estero su estero” pare
incoerente con l’attuale disciplina delle intermediazioni; l’art. 153 della direttiva n.
2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per considerare fuori
campo I.V.A. le relative intermediazioni.
3
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano
(soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
- cessioni di beni in Italia
- cessioni di beni dall’Italia ad uno
Stato membro UE
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di cessioni di beni interne o intracomunitarie,
il committente emette “autofattura”, ex artt 17, comma 2 e 21, comma 5, del
D.P.R. n. 633/1972, applicando l’IVA nazionale (reverse charge obbligatorio).
Note
E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od
extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui
l’intermediazione si riferisca ad acquisti interni od intracomunitari.
4
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano
(soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
cessione di beni all’esportazione
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di cessioni di beni all’esportazione,
il committente emette “autofattura”, ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del
D.P.R. n. 633/1972, applicando l’IVA in regime di non imponibilità ai sensi dell’art.
9, comma 1, n. 7 del D.P.R. n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio).
Note
E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od
extracomunitario. Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui
l’intermediazione si riferisca ad importazioni di beni.
5
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
cessioni di beni da un Paese extracee
ad un altro Paese extracee
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di cessioni di beni esistenti all’estero e movimentati all’estero (“estero
su estero”), il committente emette “autofattura”, ex artt 17, comma 2 e 21,
comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare l’IVA in regime di non
imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 633/1972 come modificato
(reverse charge obbligatorio).
Note
E’ indifferente che l’agente soggetto I.V.A. sia comunitario od
extracomunitario. Il regime di non imponibilità applicato alle operazioni “estero su
estero” pare incoerente con l’attuale disciplina delle intermediazioni; l’art. 153
della direttiva n. 2006/112/CE poteva già costituire il riferimento normativo per6
considerare fuori campo I.V.A. le relative intermediazioni.
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: comunitario o
extracee (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
- cessioni di beni in Italia
- cessioni intracomunitarie
- cessioni all’esportazione
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in
quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del
territorio dello Stato.
Adempimenti
L’agente emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo del D.P.R. n.
633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di servizi fuori
campo I.V.A. (1) (2).
7
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: comunitario o
extracee (soggetto IVA)
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
- cessioni di beni in Italia
- cessioni intracomunitarie
- cessioni all’esportazione
Note
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di
fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette
all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.
(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori
economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce
della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia
delle Entrate.
(3) Le stesse conclusioni valgono anche nel caso in cui l’intermediazione si
riferisca ad acquisti interni od intracomunitari, nonché ad importazioni.
(4) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 7, del D.P.R. n.
633/1972, per le esportazioni ed importazioni, non viene considerato in quanto
l’intermediazione non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art.
7-ter del medesimo decreto.
8
Intermediazioni su beni mobili
AGENTE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano,comunitario
o extracee (privato)
Regola applicabile
Territorialità
OPERAZIONE DI RIFERIMENTO:
cessioni o acquisti di beni non
effettuati nel territorio dello Stato
(effettuati in Stato UE o extracee)
Deroga alla regola generale B2B (art. 7-sexies,
comma 1, lett. a)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia),
sebbene resi a committente non soggetto passivo
da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla
regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)
Adempimenti
L’agente non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni
fuori campo I.V.A.; la norma dell’art.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n.
633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non
soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.
Note
La regola generale B2C, con rilevanza dell’intermediazione in Italia e conseguente
assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le operazioni oggetto
dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato. 9
Trasporti di beni
Nuova disciplina I.V.A.
a decorrere dal 1.1.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)
e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
10
Trasporti di beni
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto intracomunitario di beni
(da Stato UE ad altro Stato UE)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.
Note
Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al
31.12.2009 in applicazione dell’art. 40, commi 5 e 7, del D.L. n. 331/1993.
11
Trasporti di beni
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto nazionale di beni
(movimentati in Italia)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.
Note
Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al
31.12.2009 in applicazione dell’art. 7, comma 4 lett. c), del D.P.R. n. 633/1972.
12
Trasporti di beni
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto internazionale di beni (in
esportazione, in transito, in temporanea
importazione e in importazione definitiva
con corrispettivi assoggettati ad
I.V.A. in Dogana ex art. 69, DPR n.
633/1972)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di trasporti internazionali, il vettore italiano emette fattura senza
applicare l’I.V.A. in regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 2) del
D.P.R. n. 633/1972 – Se il trasporto comprende tratte non tassate in dogana
obbligo di applicazione dell’IVA al 20%
Note
Il regime di non imponibilità viene applicato all’intera tratta, non essendo più
rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al 31.12.2009, ex art. 7,
comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la
13
tratta esterna al territorio dello Stato.
Trasporti di beni
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto di beni svolto all’estero
(fra Paesi extracee, in un Paese
extracee o in uno Stato UE)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di trasporti interamente svolti all’estero, non trova applicazione il
regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e,
quindi, il vettore italiano emette fattura applicando l’I.V.A. nazionale.
Note
L’applicazione dell’I.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto all’estero non
pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non
imponibilità previsto per i trasporti internazionali.
14
Trasporti di beni
VETTORE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto intracomunitario di beni
(da Stato UE ad altro Stato UE)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di trasporti intracomunitari di beni, il committente emette
“autofattura”, ex artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972,
applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio).
Note
Non si applica il regime di non imponibilità riservato ai trasporti internazionali ex
art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972.
E’ indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od
extracomunitario.
15
Trasporti di beni
VETTORE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto nazionale di beni
(movimentati in Italia)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di trasporti interni di beni, il committente emette “autofattura”, ex
artt. 17 comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’I.V.A.
nazionale (reverse charge obbligatorio).
Note
Di fatto, non vi sono differenze rispetto al regime di tassazione vigente fino al
31.12.2009 in applicazione dell’art. 7, comma 4, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972.
E’ indifferente che il vettore soggetto I.V.A. sia comunitario od
extracomunitario.
16
Trasporti di beni
VETTORE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto internazionale di beni (in
esportazione, in transito, in temporanea
importazione e in importazione definitiva
con corrispettivi assoggettati ad
I.V.A. ex art. 69, DPR n. 633/1972)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di trasporti internazionali di beni, il committente emette “autofattura”
ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, senza applicare
l’I.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 2) del D.P.R.
n. 633/1972 (reverse charge obbligatorio) – Se vi sono tratte non tassate in Dogana
obbligo di emissione di autofattura con IVA al 20%
Note
Il regime di non imponibilità viene applicato all’intera tratta, non essendo più
rilevante il criterio di territorialità proporzionale vigente fino al 31.12.2009, ex art. 7,
comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A.17la
tratta esterna al territorio dello Stato.
Trasporti di beni
VETTORE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
trasporto di beni svolto all’estero
(fra Paesi extracee, in un Paese
extracee o in uno Stato UE)
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di trasporti interamente svolti all’estero, non trova applicazione il
regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972 e,
quindi, il committente emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma 5,
del DPR n. 633/1972, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio)
Note
L’applicazione dell’I.V.A. al servizio di trasporto interamente svolto all’estero non
pare coerente con il sistema, se messa in relazione con il regime di non
imponibilità previsto per i trasporti internazionali.
18
Trasporti di beni
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
- trasporto intracomunitario di beni
- trasporto nazionale di beni
- trasporto internazionale di beni
- trasporto di beni svolto all’estero
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Il vettore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del D.P.R.
n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di servizi
fuori campo I.V.A. (1) (2).
19
Trasporti di beni
VETTORE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: comunitario o
extracee (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
- trasporto intracomunitario di beni
- trasporto nazionale di beni
- trasporto internazionale di beni
- trasporto di beni svolto all’estero
Note
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di
fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette
all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.
(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori
economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce
della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia
delle Entrate.
(3) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 2, del D.P.R. n.
633/1972, per i trasporti internazionali di beni, non viene considerato in quanto
il trasporto non è rilevante nel territorio dello Stato ai sensi dell’art.
7-ter del medesimo decreto.
20
Trasporti di beni
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: italiano, comunitario o
extracee (privato)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
Trasporti di beni diversi di trasporti
comunitari (nazionali,
internazionali o interamente svolti
all’estro)
Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma
1, lett. b)
Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato
(Italia), in proporzione alla distanza percorsa nel
territorio dello Stato
Adempimenti
Il vettore italiano deve considerare territorialmente rilevante la sola tratta
“interna”, analogamente al regime di tassazione vigente fino al 31.12.2009 ex art.
7, comma 4, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, in virtù del quale è fuori campo I.V.A. la
tratta esterna al territorio dello Stato.
- trasporto nazionale  fattura con I.V.A. nazionale
- trasporto internazionale  fattura non imponibile ex art. 9, c. 1, n. 2) del D.P.R.
n. 633/1972 per la tratta interna e fuori campo I.V.A.
per la tratta “esterna”
21
- trasporto svolto interamente all’estero  fattura fuori campo I.V.A.
Trasporti di beni
VETTORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: italiano, comunitario o
extracee (privato)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI TRASPORTO:
Trasporti intracomunitari di beni
(da Stato UE ad altro Stato UE)
Deroga alla regola generale B2B (art. 7-ter, comma
1, lett. c)
Servizi considerati effettuati nel territorio dello Stato
quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio
dello Stato
Adempimenti
Il vettore italiano emette fattura
- con addebito I.V.A.
- senza addebito I.V.A.
 per l’intero percorso, se il trasporto dei beni ha
inizio in Italia
 per l’intero percorso, se il trasporto non ha
inizio in Italia, trattandosi di servizio fuori campo
applicativo dell’imposta
22
Lavorazioni
su beni mobili
Nuova disciplina I.V.A.
a decorrere dal 1.1.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)
e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
23
Lavorazioni su beni mobili
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
- su beni esistenti in Italia
- su beni esistenti in Italia e destinati
a Stato UE
- su beni giunti in Italia da Stato UE
che rimangono in Italia
- su beni giunti in Italia da Stato UE
e destinati a Stato UE
- su beni esistenti in uno Stato UE
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Il prestatore italiano emette fattura con l’I.V.A. nazionale.
24
Lavorazioni su beni mobili
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: italiano (soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
- su beni esistenti in Italia
- su beni esistenti in Italia e destinati
a Stato UE
- su beni giunti in Italia da Stato UE
che rimangono in Italia
- su beni giunti in Italia da Stato UE
e destinati a Stato UE
- su beni esistenti in uno Stato UE
Note
A differenza di quanto previsto dalla normativa vigente fino al 31.12.2009 di cui
all’art. 7, comma 4, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972 e all’art. 40, comma 4-bis, del
D.L. n. 331/1993, il servizio è rilevante in Italia, indipendentemente dal luogo
(Italia o Stato UE) in cui le lavorazioni sono eseguire e senza la condizione
specifica che i beni, ultimata la prestazione, siano spediti in uno Stato UE
diverso da quello in cui è avvenuta la lavorazione.
Si tratta di un’effettiva semplificazione del regime di tassazione.
25
Lavorazioni di beni mobili
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
lavorazioni rientrani fra i servizi
internazionali di cui all’art. 9,
comma 1, n. 9), del DPR n. 633/72
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
In presenza di lavorazioni su beni mobili rappresentate dai trattamenti di cui all’art.
176 TULD, rientranti fra i servizi internazionali, il prestatore emette fattura senza
applicare l’I.V.A. in regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 9, comma 1, n. 9),
del D.P.R. n. 633/1972.
Note
L’applicazione dell’I.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite all’estero, in un
Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione
con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate sui beni di
provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di
26
committenti residenti.
Lavorazione di beni mobili
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
- su beni esistenti in un Paese extracee
- su beni movimentati tra Paesi
extracee
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Trattandosi di lavorazioni eseguite su beni esistenti o movimentati esclusivamente
all’estero, non trova applicazione il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma
1, n. 9), del D.P.R. n. 633/1972 e, quindi, il prestatore italiano emette fattura
applicando l’I.V.A. nazionale.
Note
L’applicazione dell’I.V.A. alle lavorazioni interamente eseguite all’estero, in un
Paese extracomunitario, non pare coerente con il sistema, se messa in relazione
con il regime di non imponibilità previsto per le lavorazioni effettuate su beni di
provenienza estera, non ancora definitivamente importati, a favore di
27
committenti residenti.
Lavorazioni di beni mobili
PRESTATORE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
- su beni esistenti in Italia
- su beni esistenti in Stati UE o in Paesi
extracee
- su beni movimentati in Stati UE o in
Paesi extracee
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Il committente italiano emette “autofattura”, ex art. 17, comma 2 e 21, comma 5,
del D.P.R. n. 633/1972, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge obbligatorio).
Note
(1) L’applicazione del regime di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 9), del
D.P.R. n. 633/1972, è limitata, in presenza di committente italiano ai casi di
lavorazioni effettuate su beni di provenienza estera non ancora definitivamente
importati.
(2) E’ indifferente che il prestatore soggetto I.V.A. sia comunitario od
extracomunitario.
28
Lavorazioni su beni mobili
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
qualsiasi tipologia di lavorazione su
beni mobili, ovunque esistenti ed
ovunque movimentati, anche in Italia
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia), in
quanto resi a soggetto passivo stabilito fuori del
territorio dello Stato
Adempimenti
Il prestatore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del
D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di
servizi fuori campo I.V.A. (1) (2).
29
Lavorazioni su beni mobili
PRESTATORE: Italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: comunitario o extracee
(soggetto IVA)
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
qualsiasi tipologia di lavoraizone su
beni mobili, ovunque esistenti ed
ovunque movimentati, anche in Italia
Note
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di
fatturazione per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi
stabiliti nel territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette
all’imposta ai sensi dell’art. 7-ter”.
(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori
economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce
della nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia
delle Entrate.
(3) Il regime di non imponibilità di cui all’art. 9, comma 1, n. 9), del D.P.R. n.
633/1972, per le lavorazioni rientranti tra i servizi internazionali,, non viene
considerato in quanto la lavorazione non è rilevante nel territorio dello Stato
ai sensi dell’art.7-ter del medesimo decreto.
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Lavorazione di beni mobili
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: italiano, comunitario o
extracee (privato)
Regola applicabile
Territorialità
TIPOLOGIA DI LAVORAZIONI:
lavorazioni non eseguite nel territorio
dello Stato (in Stato UE o Paese
extracee)
Deroga alla regola generale B2C (art. 7-sexies,
comma 1, lett. d)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia),
sebbene resi a committente non soggetto passivo
da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla
regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)
Adempimenti
Il prestatore non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di operazioni
fuori campo I.V.A.; la norma dell’art.21, comma 6, prima parte, del D.P.R. n.
633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i servizi non
soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.
Note
La regola B2C, con rilevanza della lavorazione in Italia e conseguente
assoggettamento ad I.V.A., si applica nel solo caso in cui le prestazioni sono
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eseguite nel territorio dello Stato.
Servizi pubblicitari
Nuova disciplina I.V.A.
a decorrere dal 1.10.2010
(Norme di riferimento – Artt. 7 ter lett. a) e b)
e 7 septies comma 1 lett. b) D.P.R. 633/72)
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Servizi pubblicitari
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Italiano (soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
UTILIZZO DEL SERVIZIO:
ovunque, in Italia, in uno Stato
UE o in un Paese extracee
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Il prestatore italiano emette fattura applicando l’IVA nazionale,
ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.
Note
A differenza di quanto previsto nell’art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972,
vigente fino al 31.12.2009, non è più rilevante il luogo di utilizzo del servizio e,
quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello Stato anche se
utilizzata fuori della UE.
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Servizi pubblicitari
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Comunitario o extracee
(soggetto IVA)
Regola applicabile
Territorialità
UTILIZZO DEL SERVIZIO:
ovunque, in Italia, in uno Stato
UE o in un Paese extracee
Regola generale B2B (art. 7-ter, comma 1, lett. a) e b)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia),
in quanto resi a soggetti passivi stabiliti fuori del
territorio dello Stato
Adempimenti
Il prestatore emette fattura, ai sensi dell’art. 21, comma 6, primo periodo, del
D.P.R. n. 633/1972 (come modificato), senza applicare l’I.V.A., trattandosi di
servizio fuori campo I.V.A. (1) (2), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.
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Servizi pubblicitari
PRESTATORE: italiano (soggetto IVA)
COMMITTENTE: Comunitario o extracee
(soggetto IVA)
UTILIZZO DEL SERVIZIO:
ovunque, in Italia, in uno Stato
UE o in un Paese extracee
Note
(1) In effetti, la disposizione dell’art. 21, comma 6, prevede l’obbligo di fatturazione
per le prestazioni di servizi “rese a committenti soggetti passivi stabili nel
territorio di un altro Stato membro della Comunità, non soggette all’imposta ai
sensi dell’art. 7-ter”
(2) Nel novero dei soggetti passivi sono stati ricompresi anche gli operatori
economici stabiliti in Paesi extracee; tale interpretazione, anche alla luce della
nota (1), è opportuno che venga ufficialmente confermata dall’Agenzia delle
Entrate.
(3) Il non assoggettamento ad I.V.A. del servizio reso a committenti comunitari,
indipendentemente dal luogo di utilizzo, è previsto anche dalla norma in vigore
fino al 31.12.2009 (art. 7, comma 4. lett. e); cambia,invece, il regime applicabile
ai servizi resi a soggetti extracomunitari che, ai sensi della norma in vigore
fino al 31.12.2009 (art. 7, comma 4, lett. f) sono considerati effettuati nel
territorio dello Stato quando sono ivi utilizzati.
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Servizi pubblicitari
PRESTATORE: comunitario o extracee
(soggetto I.V.A.)
COMMITTENTE: italiano (soggetto I.V.A.)
Regola applicabile
Territorialità
UTILIZZO DEL SERVIZIO:
ovunque, in Italia, in uno Stato
UE o in un Paese extracee
Regola generale B2B (art. 7-ter, c.1, lett. a)
Servizi effettuati nel territorio dello Stato (Italia), ove è
stabilito il committente soggetto passivo
Adempimenti
Il committente italiano emette “autofattura” ex artt. 17, comma 2 e 21, comma
5, del D.P.R. n. 633/1072, applicando l’I.V.A. nazionale (reverse charge
obbligatorio), ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.
Note
(1) A differenza di quanto previsto nell’art. 7, comma 4, lett. d), del D.P.R. n.
633/1972, vigente fino al 31.12.2009, non è più rilevante il luogo di utilizzo
del servizio e, quindi, la prestazione pubblicitaria è rilevante nel territorio dello
Stato anche se utilizzata fuori della UE.
(2) E’ indifferente che il prestatore sia comunitario od extracomunitario. 36
Servizi pubblicitari
PRESTATORE: italiano (soggetto I.V.A.)
COMMITTENTE: extracee (privato)
Regola applicabile
Territorialità
UTILIZZO DEL SERVIZIO:
ovunque, in Italia, in uno Stato
UE o in un Paese extracee
Deroga alla regola generale B2C (art. 7-septies, c.1, lett. b)
Servizi non effettuati nel territorio dello Stato (Italia),
sebbene resi a committente non soggetto passivo
da soggetto passivo stabilito in Italia (deroga alla
regola generale dell’art. 7-ter, comma 1, lett. b)
Adempimenti
Il prestatore italiano non ha adempimenti obbligatori ai fini I.V.A., trattandosi di
operazione fuori campo I.V.A.; la norma dell’art. 21, comma 6, prima parte, del
D.P.R. 633/1972, infatti, prevede l’obbligo di emissione della fattura solo per i
servizi non soggetti ad I.V.A. resi a committenti soggetti passivi.
Note
La regola B2C, con rilevanza della prestazione pubblicitaria in Italia e conseguente
assoggettamento ad I.V.A., si applica, invece,ai servizi resi a privati italiani e
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comunitari, ovunque il servizio pubblicitario venga utilizzato.
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Trasporti di beni COMMITTENTE