Circolare del 31 ottobre 2014
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Informativa
37/2014
Oggetto
CHIARIMENTI LAST MINUTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER
L’OBBLIGO DI ANNOTAZIONE DEGLI UTILIZZATORI ABITUALI IN CARTA DI CIRCOLAZIONE.
DAL 3 NOVEMBRE 2014 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE DEGLI
UTILIZZATORI ABITUALI DEI VEICOLI. DISCIPLINA PECULIARE PER I VEICOLI AZIENDALI.
Sommario
La norma prevede l’obbligo, in capo all’utilizzatore, di comunicare alla
Motorizzazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha
la disponibilità per più di 30 giorni. Con finalità di semplificazione, la
norma riserva una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli aziendali.
Con la circolare del 27.10.2014 n. 23743 il MIT ha fornito alcuni
importanti chiarimenti con riferimento ai veicoli aziendali, limitando
significativamente l’ambito applicativo dell’obbligo in commento.
Contenuto
Con l’emanazione della Circolare 10.07.2014 n. 15513 il MIT – Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti –
ha comunicato l’attuazione della riformata disciplina del Codice della strada contenuta nel D.Lgs. 285/92.
La legge 120/2010 ha, infatti, introdotto all’art. 94 del citato decreto il nuovo comma 4-bis che dispone in
determinati casi l’obbligo, in capo all’utilizzatore del veicolo, di comunicare alla Motorizzazione richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione - gli eventi che comportino variazioni
dell’intestatario della carta di circolazione, o le variazioni della disponibilità del veicolo per peridi superiori a
30 giorni in favore di soggetti diversi dall’intestatario.
Con l’emanazione della Circolare del 27.10.2014 n. 23743 il MIT ha chiarito alcuni rilevanti dubbi sul tema,
integrando e precisando i concetti espressi nella precedente circolare di luglio 2014.
DI SEGUITO L’INDICE:
RATIO DELLA NORMA ............................................................................................................................................. 2
DECORRENZA .......................................................................................................................................................... 2
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE .............................................................................................................. 2
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI
E ALL’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. ........................................................................... 2
REGIME PARTICOLARE APPLICABILE AI VEICOLI AZIENDALI
PER L’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ..................................................................... 4
IMPRESE ESERCENTI LA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE .............................................................................. 5
IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE ............................................................................................ 5
SANZIONI ................................................................................................................................................................. 5
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RATIO DELLA NORMA
La ratio della norma è legata all’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili
della circolazione dei veicoli.
PERTANTO L’ANNOTAZIONE DELL’INTESTAZIONE TEMPORANEA PRESUPPONE L’USO ESCLUSIVO E
PERSONALE DEL VEICOLO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE.
Si fa presente inoltre che il nuovo adempimento non ha natura fiscale.
DECORRENZA
Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014.
Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, ed in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al
2.11.2014, il Ministero precisa che è comunque possibile comunicarli, ma l’eventuale omissione non è
sanzionabile.
L’indicazione del MIT porta a concludere che nulla debba essere fatto con riguardo alle autovetture
attualmente in uso assegnate prima del 3 novembre 2014.
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La nuova procedura al momento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di
circolazione relative agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa complessiva inferiore ai 3,5 t.
SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI
E ALL’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE.
L’art. 94 comma 4-bis D.Lgs. 285/92 subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento
dell’ANV e della carta di circolazione, all’utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni da parte di
soggetti diversi dagli intestatari. L’obbligo pertanto ricade sull’”avente causa”, che deve intendersi:
il comodatario,
l’affidatario, nel caso di custodia giudiziale,
il locatario o sublocatario, in caso di locazione senza conducente,
l’erede,
l’utilizzatore, nel caso di “contratto rent to buy”.
Anche in caso di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 6 t immatricolati in uso
proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a darne
comunicazione al competente ufficio della motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di
circolazione.
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La recente circolare MIT 23743/2014 specifica che:
il periodo di 30 giorni va computato in giorni naturali e consecutivi;
non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare, ovvero si protragga a
cavallo di due o più anni solari;
gli eventuali obblighi di comunicazione devono essere adempiuti entro 30 giorni (anche in caso di
proroga o cessazione anticipata).
Da ciò consegue che NON È FATTO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE:
QUALORA VENGA PROROGATO L’ATTO, che ha dato luogo all’annotazione, PER UN PERIODO
INFERIORE A 30 GIORNI;
PER I NUOVI ATTI CHE PREVEDANO UNA DURATA INFERIORE O PARI A 30GIORNI;
QUALORA UN MEDESIMO VEICOLO SIA CONTEMPORANEAMENTE INTESTATO, IN VIA
TEMPORANEA, A NOME DI DUE O PIÙ UTILIZZATORI.
Sono inoltre ESONERATI DALL’OBBLIGO:
I FAMILIARI CONVIVENTI (ferma restando la possibilità per gli stessi di chiedere l’aggiornamento
della carta di circolazione);
i VEICOLI IN DISPONIBILITÀ AI SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO, sulla base di:
-
iscrizione REN o all’albo trasportatori,
-
licenza di trasporto di cose in conto proprio,
-
autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture
in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).
Con riferimento a quest’ultimi veicoli saranno emanate apposite disposizioni.
Fattispecie da cui scaturisce l’obbligo di
Decorrenza dei 30 giorni
comunicazione
Data di stipula del contratto (in forma scritta / verbale)
Comodato
Variazione della denominazione / ragione Data in cui l’atto che ha dato luogo alla variazione inizia a
sociale dell’ente intestatario della carta di produrre effetto
circolazione
Variazione delle generalità della persona • data di notifica all’interessato del Provvedimento
fisica intestataria della carta di circolazione
dell’Autorità giudiziaria/Uffici anagrafici con cui è stata
disposta la variazione, ovvero
• data di comunicazione alla stessa persona fisica, ovvero
• data in cui viene resa nota alla generalità dei cittadini
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interessati una variazione della toponomastica
Custodia giudiziale
Data di notifica all’affidatario del Provvedimento che
dispone la custodia
Locazione senza conducente
• data di stipula del contratto, ovvero
• data di immatricolazione del veicolo se successiva alla
stipula del contratto
Veicolo intestato al de cuius
Data del decesso
Contratto “rent to buy”
Data di stipula del contratto
REGIME PARTICOLARE APPLICABILE AI VEICOLI AZIENDALI
PER L’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI
Con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):
-
detenuti a titolo di proprietà - usufrutto - leasing - locazione senza conducente ovvero acquistati con
patto di riservato dominio;
-
concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni;
la più recente circolare MIT 23743/2014 specifica che:
il comodato è per sua natura a titolo gratuito, pertanto è da escludere la sussistenza di un
comodato ogni qual volta la disponibilità del veicolo costituisca in tutto o in parte un corrispettivo;
che nel comodato di veicoli aziendali deve sussistere l’uso esclusivo e personale del veicolo in
capo all’utilizzatore.
PERTANTO NON È DOVUTA COMUNICAZIONE NEI SEGUENTI CASI:
UTILIZZO DEI VEICOLI AZIENDALI IN DISPONIBILITÀ DEL DIPENDENTE (SOCIO, AMMINISTRATORE O
COLLABORATORE) A TITOLO DI “FRINGE – BENEFIT” (viene meno il carattere di gratuità);
L’UTILIZZO PROMISCUO DI VEICOLI AZIENDALI, ovvero veicoli impiegati per l’esercizio di attività
lavorative ed utilizzati dal dipendente (socio, amministratore, collaboratore) anche per raggiungere
la sede di lavoro, o la propria abitazione e nel tempo libero (viene meno l’uso esclusivo e
personale);
QUALORA PIÙ DIPENDENTI SI ALTERNINO ALL’UTILIZZO DEL MEDESIMO VEICOLO (viene meno l’uso
esclusivo e personale).
Il ministero precisa inoltre che la norma è applicabile:
oltre che ai dipendenti, a soci, amministratori e collaboratori;
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ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi
siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa, ovvero:
- se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato da luogo ala necessità
di aggiornamento dei dati d’archivio e non anche alla carta di circolazione,
- se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato da luogo anche alla
necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione;
ai veicoli concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali aziende, enti ed
organizzazioni.
Resta esclusa l’annotazione dei sub-comodanti.
IMPRESE ESERCENTI LA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE
Nell’ipotesi di locazione e di una o più sub-locazione, l’avente causa (locatario o sub-locatario finale) dovrà
procedere alla richiesta di annotazione, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione e
sublocazione intermedi (con corresponsione di un’unica tariffa di € 9).
IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE
All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del comodatario, copia dei seguenti versamenti:
• € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
• € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.
IN CASO DI PIÙ VEICOLI CONCESSI IN COMODATO È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI UN’ISTANZA
CUMULATIVA.
Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con
patto di riservato dominio, per procedere all’annotazione, non occorre il preventivo assenso del locatore
o venditore.
Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di locazione senza
conducente ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.
A fronte della presentazione dell’istanza viene rilasciata UN’ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ANNOTAZIONE
NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI. L’attestazione ai fini della regolarità della circolazione non deve
essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale, ovvero la relativa assenza non è quindi
sanzionabile.
SANZIONI
La violazione dei suddetti obblighi è sanzionata con una multa pari di € 705 e con il ritiro della carta di
circolazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Studio Brunello e Partner
Cordiali saluti.
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