Circolare del 31 ottobre 2014 P a g . 1 di 5 Informativa 37/2014 Oggetto CHIARIMENTI LAST MINUTE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L’OBBLIGO DI ANNOTAZIONE DEGLI UTILIZZATORI ABITUALI IN CARTA DI CIRCOLAZIONE. DAL 3 NOVEMBRE 2014 OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE DEGLI UTILIZZATORI ABITUALI DEI VEICOLI. DISCIPLINA PECULIARE PER I VEICOLI AZIENDALI. Sommario La norma prevede l’obbligo, in capo all’utilizzatore, di comunicare alla Motorizzazione il nome di chi non è intestatario di un veicolo ma ne ha la disponibilità per più di 30 giorni. Con finalità di semplificazione, la norma riserva una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli aziendali. Con la circolare del 27.10.2014 n. 23743 il MIT ha fornito alcuni importanti chiarimenti con riferimento ai veicoli aziendali, limitando significativamente l’ambito applicativo dell’obbligo in commento. Contenuto Con l’emanazione della Circolare 10.07.2014 n. 15513 il MIT – Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti – ha comunicato l’attuazione della riformata disciplina del Codice della strada contenuta nel D.Lgs. 285/92. La legge 120/2010 ha, infatti, introdotto all’art. 94 del citato decreto il nuovo comma 4-bis che dispone in determinati casi l’obbligo, in capo all’utilizzatore del veicolo, di comunicare alla Motorizzazione richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione - gli eventi che comportino variazioni dell’intestatario della carta di circolazione, o le variazioni della disponibilità del veicolo per peridi superiori a 30 giorni in favore di soggetti diversi dall’intestatario. Con l’emanazione della Circolare del 27.10.2014 n. 23743 il MIT ha chiarito alcuni rilevanti dubbi sul tema, integrando e precisando i concetti espressi nella precedente circolare di luglio 2014. DI SEGUITO L’INDICE: RATIO DELLA NORMA ............................................................................................................................................. 2 DECORRENZA .......................................................................................................................................................... 2 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE .............................................................................................................. 2 SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E ALL’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. ........................................................................... 2 REGIME PARTICOLARE APPLICABILE AI VEICOLI AZIENDALI PER L’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ..................................................................... 4 IMPRESE ESERCENTI LA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE .............................................................................. 5 IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE ............................................................................................ 5 SANZIONI ................................................................................................................................................................. 5 Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] P a g . 2 di 5 Circolare del 31 ottobre 2014 RATIO DELLA NORMA La ratio della norma è legata all’esigenza di rendere maggiormente certa l’identificazione dei responsabili della circolazione dei veicoli. PERTANTO L’ANNOTAZIONE DELL’INTESTAZIONE TEMPORANEA PRESUPPONE L’USO ESCLUSIVO E PERSONALE DEL VEICOLO IN CAPO ALL’UTILIZZATORE. Si fa presente inoltre che il nuovo adempimento non ha natura fiscale. DECORRENZA Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3 novembre 2014. Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, ed in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che è comunque possibile comunicarli, ma l’eventuale omissione non è sanzionabile. L’indicazione del MIT porta a concludere che nulla debba essere fatto con riguardo alle autovetture attualmente in uso assegnate prima del 3 novembre 2014. AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE La nuova procedura al momento trova applicazione esclusivamente con riferimento alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi con massa complessiva inferiore ai 3,5 t. SOGGETTI OBBLIGATI ALL’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI E ALL’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE. L’art. 94 comma 4-bis D.Lgs. 285/92 subordina gli obblighi di comunicazione, finalizzati all’aggiornamento dell’ANV e della carta di circolazione, all’utilizzo di veicoli per un periodo superiore a 30 giorni da parte di soggetti diversi dagli intestatari. L’obbligo pertanto ricade sull’”avente causa”, che deve intendersi: il comodatario, l’affidatario, nel caso di custodia giudiziale, il locatario o sublocatario, in caso di locazione senza conducente, l’erede, l’utilizzatore, nel caso di “contratto rent to buy”. Anche in caso di veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a darne comunicazione al competente ufficio della motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] P a g . 3 di 5 Circolare del 31 ottobre 2014 La recente circolare MIT 23743/2014 specifica che: il periodo di 30 giorni va computato in giorni naturali e consecutivi; non rileva la circostanza che si esaurisca nell’arco di un unico anno solare, ovvero si protragga a cavallo di due o più anni solari; gli eventuali obblighi di comunicazione devono essere adempiuti entro 30 giorni (anche in caso di proroga o cessazione anticipata). Da ciò consegue che NON È FATTO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE: QUALORA VENGA PROROGATO L’ATTO, che ha dato luogo all’annotazione, PER UN PERIODO INFERIORE A 30 GIORNI; PER I NUOVI ATTI CHE PREVEDANO UNA DURATA INFERIORE O PARI A 30GIORNI; QUALORA UN MEDESIMO VEICOLO SIA CONTEMPORANEAMENTE INTESTATO, IN VIA TEMPORANEA, A NOME DI DUE O PIÙ UTILIZZATORI. Sono inoltre ESONERATI DALL’OBBLIGO: I FAMILIARI CONVIVENTI (ferma restando la possibilità per gli stessi di chiedere l’aggiornamento della carta di circolazione); i VEICOLI IN DISPONIBILITÀ AI SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO, sulla base di: - iscrizione REN o all’albo trasportatori, - licenza di trasporto di cose in conto proprio, - autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente). Con riferimento a quest’ultimi veicoli saranno emanate apposite disposizioni. Fattispecie da cui scaturisce l’obbligo di Decorrenza dei 30 giorni comunicazione Data di stipula del contratto (in forma scritta / verbale) Comodato Variazione della denominazione / ragione Data in cui l’atto che ha dato luogo alla variazione inizia a sociale dell’ente intestatario della carta di produrre effetto circolazione Variazione delle generalità della persona • data di notifica all’interessato del Provvedimento fisica intestataria della carta di circolazione dell’Autorità giudiziaria/Uffici anagrafici con cui è stata disposta la variazione, ovvero • data di comunicazione alla stessa persona fisica, ovvero • data in cui viene resa nota alla generalità dei cittadini Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] P a g . 4 di 5 Circolare del 31 ottobre 2014 interessati una variazione della toponomastica Custodia giudiziale Data di notifica all’affidatario del Provvedimento che dispone la custodia Locazione senza conducente • data di stipula del contratto, ovvero • data di immatricolazione del veicolo se successiva alla stipula del contratto Veicolo intestato al de cuius Data del decesso Contratto “rent to buy” Data di stipula del contratto REGIME PARTICOLARE APPLICABILE AI VEICOLI AZIENDALI PER L’ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI Con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati): - detenuti a titolo di proprietà - usufrutto - leasing - locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio; - concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni; la più recente circolare MIT 23743/2014 specifica che: il comodato è per sua natura a titolo gratuito, pertanto è da escludere la sussistenza di un comodato ogni qual volta la disponibilità del veicolo costituisca in tutto o in parte un corrispettivo; che nel comodato di veicoli aziendali deve sussistere l’uso esclusivo e personale del veicolo in capo all’utilizzatore. PERTANTO NON È DOVUTA COMUNICAZIONE NEI SEGUENTI CASI: UTILIZZO DEI VEICOLI AZIENDALI IN DISPONIBILITÀ DEL DIPENDENTE (SOCIO, AMMINISTRATORE O COLLABORATORE) A TITOLO DI “FRINGE – BENEFIT” (viene meno il carattere di gratuità); L’UTILIZZO PROMISCUO DI VEICOLI AZIENDALI, ovvero veicoli impiegati per l’esercizio di attività lavorative ed utilizzati dal dipendente (socio, amministratore, collaboratore) anche per raggiungere la sede di lavoro, o la propria abitazione e nel tempo libero (viene meno l’uso esclusivo e personale); QUALORA PIÙ DIPENDENTI SI ALTERNINO ALL’UTILIZZO DEL MEDESIMO VEICOLO (viene meno l’uso esclusivo e personale). Il ministero precisa inoltre che la norma è applicabile: oltre che ai dipendenti, a soci, amministratori e collaboratori; Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected] P a g . 5 di 5 Circolare del 31 ottobre 2014 ai veicoli intestati a nome dell’imprenditore individuale, ma solo a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell’impresa, ovvero: - se il veicolo costituisce bene strumentale dell’impresa, il relativo comodato da luogo ala necessità di aggiornamento dei dati d’archivio e non anche alla carta di circolazione, - se il veicolo costituisce bene personale dell’imprenditore il relativo comodato da luogo anche alla necessità dell’aggiornamento della carta di circolazione; ai veicoli concessi in comodato a soggetti diversi dalle persone fisiche quali aziende, enti ed organizzazioni. Resta esclusa l’annotazione dei sub-comodanti. IMPRESE ESERCENTI LA LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE Nell’ipotesi di locazione e di una o più sub-locazione, l’avente causa (locatario o sub-locatario finale) dovrà procedere alla richiesta di annotazione, senza necessità di tracciatura dei contratti di locazione e sublocazione intermedi (con corresponsione di un’unica tariffa di € 9). IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI MOTORIZZAZIONE All’istanza deve essere allegata, oltre alla delega del comodatario, copia dei seguenti versamenti: • € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028; • € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001. IN CASO DI PIÙ VEICOLI CONCESSI IN COMODATO È AMMESSA LA PRESENTAZIONE DI UN’ISTANZA CUMULATIVA. Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio, per procedere all’annotazione, non occorre il preventivo assenso del locatore o venditore. Nel caso in cui i veicoli aziendali siano in disponibilità del comodante a titolo di locazione senza conducente ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore. A fronte della presentazione dell’istanza viene rilasciata UN’ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ANNOTAZIONE NELL’ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI. L’attestazione ai fini della regolarità della circolazione non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale, ovvero la relativa assenza non è quindi sanzionabile. SANZIONI La violazione dei suddetti obblighi è sanzionata con una multa pari di € 705 e con il ritiro della carta di circolazione. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Studio Brunello e Partner Cordiali saluti. Riproduzione vietata www.studiobrunello.it [email protected]