L A M A N OV R A M O N T I Mercoledì 21 Dicembre 2011 Mercoled 35 Proprietari immobiliari alle prese con la tracciabilità dei pagamenti da mille euro in su Affitti, libretti postali da rifare Spazio a strumenti nominativi o alla fideiussione bancaria DI L ANTONIO CICCIA a tracciabilità dei pagamenti da mille euro in su non mette fuori gioco le cauzioni degli affitti. Se in genere si ricorre a libretti al portatore, non è l’unico sistema utilizzabile. E quindi per costituire la cauzione di importo pari o superiore a mille euro ci sono valide alternative. Dal libretto nominativo alla fideiussione bancaria. E per i libretti già esistenti con saldo superiore bisogna regolarizzare e sostituire la cauzione con altre forme consentite dalla legge. Vediamo come sistemare la questione, e quindi come regolarizzare i libretti già consegnati e diventati illegittimi con la manovra Monti. Il problema, tra l’altro, si era già posto in relazione alla diminuzione del limite a 5 mila euro e poi a 2.500 euro. Il libretto al portatore è uno strumento che serve per conservare la somma di denaro fruttifera. Il libretto nella prassi viene consegnato al locatore, che lo restituisce a fine locazione. Tuttavia il libretto non è altro che lo strumento utilizzato per consegnare il denaro. I libretti al portatore sono disciplinati ai fini antiriciclaggio dall’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007. In base a questa disposizione il saldo dei libretti non può essere pari o superiore a 2.500 euro, e la cifra è abbassata a 1.000 euro dal decreto legge «salva Italia». Peraltro, stando al decreto Monti la violazione alle disposizioni sul saldo del libretto commessa nel periodo dal 6 dicembre 2011 al 31 gennaio 2012 non costituisce infrazione sanzionabile. Lo diventerà al momento della scadenza del termine e bisogna prepararsi, innanzitutto regolarizzando i libretti. Ma se l’importo eccede la soglia di mille euro, si può innanzi tutto pensare a un libretto nominativo. Il conduttore, dunque, apre un libretto, anziché al portatore, intestandolo a nome del locatore. Al momento della finita locazione il locatore non dovrà restituire il libretto, ma dovrà riconoscere al conduttore l’importo della cauzione e degli interessi maturati. Un’altra soluzione potrebbe essere quella della fideiussione, cioè della garanzia personale pre- stata da un terzo. Esistono alcuni istituti di credito che hanno un prodotto apposito per garantire il proprietario. Di regola la fideiussione è applicabile a tutte le tipologie di contratto di locazione e la durata è collegata alla lunghezza del contratto d’affitto. Ad esempio un prodotto di questo tipo è stato studiato dalla Confedilizia per i suoi soci. La fideiussione svincola dall’obbligo di versare una somma di denaro (a volte si tratta di importi di una certa onerosità per le tasche dell’inquilino) e può coprire per importi anche superiori alle tre mensilità. Altre possibilità consistono nel puro versamento della somma della cauzione al proprietario, che ne diventa proprietario (come tra l’altro previsto dalle disposizioni del codice civile sul contratto di deposito). Naturalmente deve trattarsi di versamenti conformi alla normativa antiriciclaggio. Si deve, infatti, ricordare che è vietato il trasferimento di contanti oltre la soglia di legge, che con il decreto Monti è portata a mille euro. Quindi la cauzione potrà essere versata con un assegno, circolare o bancario, con clausola di intrasferibilità; e di tutto ciò si dovrà dare conto nel contratto di locazione, che preciserà l’obbligo di restituzione della somma a carico del proprietario a fine locazione. Se in relazione al contratto di locazione esistente, vi è stata consegna di un libretto con saldo superiore alla soglia, il libretto potrà essere sostituito con altro libretto nominativo o con le altre forme viste sopra. Il libretto al portatore con saldo superiore a quello di legge già esistenti devono essere estinti dal portatore o il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012. Bisogna comunque fare attenzione al fatto che la legge prevede che in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente deve comunicare, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane Spa, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. © Riproduzione riservata PERTINENZE, NOVITÀ DAL 2012 Garage e cantine, ristrutturazioni in autonomia Il 36% su unità diverse dalle residenziali e a prescindere da interventi sull’immobile principale P ertinenze, dal 2012 via libera al 36% in maniera autonoma. Chi deve ristrutturare il garage o la cantina deve aspettare l’anno nuovo per avere i benefici fiscali. Torna infatti l’agevolazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio anche su unità diverse da quelle residenziali ed a prescindere dagli interventi effettuati sull’unità stessa. Rebus sul limite di spesa in caso di interventi sia sull’unità residenziale che sulla pertinenza se autonomamente accatastata. La nuova disposizione di cui all’articolo 16-bis del Tuir, con cui si inserisce a regime la detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, nel confermare, in sostanza, l’assetto già noto, fatta eccezione per la non previsione di una diversa «tempistica» di rateazione per i soggetti anziani (pertanto è previsto un unico metodo di rateazione decennale), presenta una novità interessante per quanto concerne le pertinenze, che dovrà essere adeguatamente analizzata in sede interpretativa da parte dell’amministrazione finanziaria. Fino al 30 settembre 2006 gli interventi di recupero erano agevolati sia se riferiti all’unità residenziale, sia che riguardassero le relative pertinenze, anche in via autonoma. Inoltre, se gli interventi in questione erano effettuati contemporaneamente sull’unità residenziale e sulla pertinenza, autonomamente accatastate, i limiti di spesa (all’epoca peraltro riferiti ai contribuenti aventi diritto e non ad immobile), erano da conteggiare in maniera separata (in pratica, in presenza di un solo avente diritto e autonomo accatastamento, si aveva una soglia di 48 mila euro per l’immobile abitativo e un’ulteriore soglia di 48 mila per la pertinenza). A seguito delle modifiche normative intervenute con la manovra estiva del 2006, la detrazione «in via autonoma» per la pertinenza è stata eliminata (almeno per quanto concerne la posizione dell’Agenzia delle entrate). In particolare, è necessario riferirsi alla risoluzione 124 del 2007 laddove è precisato che a decorrere dal 1° ottobre 2006, atteso il riferimento normativo del limite di spesa «alla singola abitazione», la detrazione non è più fruibile per le spese sostenute in riferimento alle pertinenze autonomamente accatastate. La stessa presa di posizione è stata ribadita con la risoluzione n. 167 del 2007 e con la risoluzione n.181 del 2008, ancorché in occasione delle proroghe dal 2007 in poi il legislatore abbia nuovamente fatto riferimento alle unità immobiliari in senso generico e non «alla singola abitazione». Ad ogni buon conto, secondo l’amministrazione finanziaria, lo scenario riguardante le pertinenze è il seguente: • fino al 30 settembre 2006, nel caso di abitazione e pertinenza separatamente accatastate, il limite di spesa è riferito in maniera separata ad ogni singola unità immobiliare; • dal 1° ottobre 2006 e fino al 31 di- cembre 2011, il limite di 48 mila è riferibile solo alla abitazione. La pertinenza può essere oggetto di interventi solo se è accatastata unitamente all’abitazione e in tal caso comunque il limite di 48 mila euro è «complessivo». Non può invece più aversi l’agevolazione nel caso di intervento di ristrutturazione in maniera autonoma sulla pertinenza separatamente accatastata. Sul punto interviene il nuovo articolo 16-bis del Tuir, che disciplina l’agevolazione dal prossimo 1° gennaio 2012. La norma è chiara per quanto riguarda la tipologia degli immobili oggetto dell’agevolazione: la lettera b) del comma 1 chiaramente precisa che per quanto riguarda gli «immobili privati» gli interventi agevolati possono essere effettuati «sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze». Le pertinenze, pertanto, sono nuovamente agevolabili e non sembra ci siano dubbi sulla circostanza che possano essere direttamente oggetto di interventi di recupero, a prescindere dall’effettuazione di interventi sull’immobile di riferimento. Chi deve effettuare dei lavori sulle pertinenze ha convenienza ad attendere il prossimo 1° gennaio, dal momento che fino al 31 dicembre l’agevola- Colosimo lascia il gabinetto Mipaaf Antonello Colosimo lascia la poltrona di capo di gabinetto presso il ministero delle politiche agricole. A dare l’annuncio lo stesso ministro, Mario Catania, a cui Colosimo «aveva assicurato la sua disponibilità per un periodo temporale limitato, e solo dopo forti insistenze». Colosimo era stato nominato capo di gabinetto Mipaaf dall’ex ministro alle politiche agricole, Saverio Romano. zione non opera, salvo che i lavori oltre a riguardare la pertinenza siano effettuati anche sull’immobile. Ciò posto, la norma è però equivoca nello stabilire il limite di spesa. Testualmente, l’alinea del comma 1 del nuovo articolo 16-bis in questione ci dice che la detrazione spetta fino a un ammontare complessivo delle spese «non superiore a 48 mila euro per unità immobiliare», mentre non è effettuata alcuna precisazione circa le pertinenze. La domanda spontanea concerne l’esatto significato della locuzione utilizzata. In sincerità sembra che l’intento del legislatore sia stato di ribadire che una volta effettuati i lavori il limite di spesa sia da riferire alla singola unità immobiliare autonomamente accatastata e dunque se i lavori sono effettuati direttamente sulla pertinenza è evidente che il limite di spesa resta fisso a 48 mila euro. Il problema però si pone nel caso di lavori che sono effettuati sia sull’unità immobiliare che sulla relativa pertinenza autonomamente accatastata proprio in quanto il mancato «richiamo» anche delle pertinenze si presta a degli equivoci, che dovranno essere chiariti dall’amministrazione finanziaria. In particolare è necessario comprendere se il limite di 48 mila euro è vincolante, ossia debba intendersi nel senso che comunque non sia possibile calcolare la detrazione oltre tale ammontare (quasi a voler intendere quale blocco «unico» l’immobile e la pertinenza), ovvero è riferito a ogni «autonomo accatastamento» e dunque come nel passato in tale circostanza il contribuente ha un doppio limite di 48 mila euro. Maurizio Tozzi © Riproduzione riservata