UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE
DISPOSIZIONI PER LA VERBALIZZAZIONE
DEGLI ESAMI E
DELLE ALTRE PROVE DI VERIFICA DEL PROFITTO
Disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto
Art. 1 – Finalità e oggetto
Le presenti disposizioni sono volte a regolamentare le procedure che gli studenti, il personale della
Segreteria studenti, della Segreteria didattica e i docenti dell’Università degli Studi di Scienze
Gastronomiche sono tenuti a rispettare nelle diverse fasi del processo che si apre con l’iscrizione degli
studenti all’appello di esame e si chiude con il suo sostenimento e la conseguente verbalizzazione del
relativo esito.
Art. 2 – Studenti abilitati all’iscrizione agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del
profitto.
Possono iscriversi agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto:
- gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati dall’Ateneo:
o in regola con il pagamento della retta universitaria e delle quote di contribuzione
eventualmente dovute per le Case dello studente o per la mensa,
o in possesso di regolare permesso di soggiorno, se studenti extra-europei;
- gli studenti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari di cui all’art. 10.1 lettere c), d), e), f) del
Regolamento studenti e iscrizioni;
- gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche che, al termine del I anno di corso –
sessione straordinaria usualmente fissata nei mesi di febbraio/marzo – abbiano superato
positivamente l’esame di lingua inglese o l’esame di lingua italiana per stranieri previsti dal piano di
studi. (dall’AA 2011-2012).
- gli studenti comunitari non italiani che abbiano richiesto la residenza (dall’AA 2011-2012).
In mancanza di uno dei suddetti requisiti, lo studente non può essere ammesso al sostenimento
dell’esame o di altra prova di verifica del profitto.
Art. 3 – Modalità di iscrizione agli appelli di esame e alle altre prove di verifica del profitto.
Lo studente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, che intenda iscriversi agli appelli
d’esame e alle altre prove di verifica del profitto, è tenuto a seguire la seguente procedura
informatizzata, disponibile all’indirizzo http://unisg.esse3.cineca.it/Start.do:
-
Iscrizione agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto per gli insegnamenti
obbligatori previsti dal piano di studi Portale Esse3
• Effettuare login nell’Area riservata – nome utente e password
• Esami
• Selezionare l’insegnamento cliccando sull’icona a sinistra “libretto blu”.
• Cliccare su “prenotati all’appello”
• Cliccare su “procedi”
• Cliccare su “prenotazione”.
Per ritirare l’iscrizione all’appello d’esame e ad altra prova di verifica del profitto:
• Bacheca prenotazioni
• Cliccare su “cancella”
• Cliccare su “conferma”.
-
Iscrizione agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto per gli insegnamenti
opzionali (non presenti sul libretto esse3):
• Caricare il corso scelto sul suo libretto esse3
• Procedere con l’iscrizione esami sopra esposto.
Lo studente è tenuto a iscriversi all’appello d’esame e alle altre prove di verifica del profitto almeno 2
giorni prima della data fissata per l’appello.
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
1
Disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto
In caso di mancata iscrizione all’appello d’esame e alle altre prove di verifica del profitto secondo la
procedura sopra esposta, l’eventuale ammissione dello studente alla prova stessa è a totale discrezione
del docente.
Nel giorno fissato per il sostenimento dell’esame o di altra prova di verifica del profitto, la Segreteria
Didattica comunica ai docenti i nominativi degli studenti che non siano in possesso dei requisiti di cui
all’art. 2 delle presenti Disposizioni e che non potranno pertanto in alcun modo sostenere l’esame
stesso.
Art. 4 – Commissioni d’esame
In conformità a quanto stabilito dall’art. 22, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, “le
Commissioni di esame e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore. Tali
Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso
di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo è un altro docente,
ricercatore o un cultore della materia o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro docente al
quale la Facoltà riconosca le competenze necessarie. I cultori della materia devono essere in possesso di
Laurea Magistrale o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti l’applicazione del D.M.
509/99, e sono nominati dal Rettore su richiesta del Consiglio di Facoltà e su suggerimento del titolare
del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facoltà. Il Presidente della Commissione cura
il corretto svolgimento delle prove di esame.”
Art. 5 – Libretto universitario
Ai sensi dell’art. 10.5 del Regolamento studenti e iscrizioni “Il libretto universitario è un documento
ufficiale; tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con le informazioni in possesso dall’Università.
Eventuali falsificazioni, contraffazioni, alterazioni dei dati riportati sul libretto comportano sanzioni
disciplinari e l’obbligo per l’Amministrazione universitaria a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria.
Il libretto deve essere esibito dallo studente, a richiesta del docente, al momento del sostenimento di un
esame o della registrazione del voto di un esame o dell’esito di altra attività didattica. In caso di mancata
esibizione del libretto, è a discrezione del docente non ammettere lo studente all’esame o non
procedere alla registrazione del voto.”
Art. 6 – Verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto
Lo studente è tenuto a presentarsi all’esame munito di libretto universitario.
a) Insegnamenti non articolati in moduli
Verbalizzazione esami orali
Nel caso l’esame consista in una prova di verifica orale, il docente è tenuto a verbalizzarne
l’esito al termine del sostenimento della prova stessa da parte dello studente, secondo la
seguente procedura;
• la compilazione del verbale d’esame da parte del docente,
• la firma del verbale d’esame da parte della Commissione,
• la firma del verbale d’esame da parte dello studente.
Contestualmente il risultato dell’esame viene registrato sul libretto dello studente e firmato dal
docente.
Verbalizzazione esami scritti
Nel caso l’esame consista in una prova di verifica scritta, lo studente che accetti la valutazione
attribuita dal docente è tenuto a registrarla nelle date e secondo le indicazioni fornite dal
docente stesso e comunque entro l’appello successivo, pena la decadenza della stessa.
b) Insegnamenti articolati in più moduli (UD – unità didattiche)
- La segreteria istituisce un solo registro dell’insegnamento (di seguito AD – attività didattica);
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
2
Disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto
-
al registro AD allega tanti elenchi con i nomi degli studenti che devono sostenere l'esame
quante sono le UD;
il docente registra l'esito dell'esame UD sugli elenchi di cui sopra e può verificare se lo
studente ha già superato tutte le UD;
al superamento da parte dello studente dell’ultima delle UD in cui è articolato un
insegnamento, il docente verbalizza il voto (con la media ponderata) sul registro AD e sul
libretto dello studente, secondo le modalità di cui al precedente punto a).
Art. 7 – Decadenza della validità del esito dell’esame
La mancata registrazione dell’esito di un esame nei termini e secondo le modalità sopra esposte
comporta la decadenza dello stesso.
In tal caso, lo studente è tenuto a ripetere l’iscrizione all’esame o alla prova di verifica del profitto e a
sostenere nuovamente l’esame.
Art. 8 – Verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sostenute, ma non
superate positivamente
Gli esami e le altre prove di verifica del profitto sostenute dallo studente e concluse con esito negativo
o con il ritiro da parte dello studente stesso sono comunque verbalizzate, seguendo le medesime
procedure di cui sopra, pur non rientrando nel calcolo della media complessiva.
Art. 9 – Archiviazione verbali d’esame e prove scritte
I verbali d’esame e delle altre prove di verifica del profitto sono archiviati presso la Segreteria Studenti.
Le prove scritte sono archiviate presso la Segreteria Didattica.
Art. 10 – Verifica della regolarità della carriera degli studente
Al fine di rilevare tempestivamente eventuali criticità nella carriera complessiva degli studenti,
ovviandovi opportunamente, è istituita una Commissione di docenti incaricata di verificare, almeno due
mesi prima della data della sessione di laurea scelta dallo studente, il suo curriculum accademico con gli
esami sostenuti e i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti.
Art. 11 – Soluzione delle controversie
In caso di problematiche o controversie relative all’iscrizione agli esami o alle altre prove di verifica del
profitto e alla verbalizzazione del loro esito, competente a decidere in merito è unicamente il docente
che ha tenuto l’insegnamento; la sua decisione in merito è inappellabile.
Art. 12 – Validità delle presenti disposizioni
Le presenti disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto
entrano in vigore a decorrere dal 23 maggio 2011.
La verbalizzazione degli esami sostenuti in precedenza va regolarizzata entro e non oltre il 20 maggio
2011.
Università degli Studi di Scienze Gastronomiche
3
Scarica

università degli studi di scienze gastronomiche disposizioni per la