UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE DISPOSIZIONI PER LA VERBALIZZAZIONE DEGLI ESAMI E DELLE ALTRE PROVE DI VERIFICA DEL PROFITTO Disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto Art. 1 – Finalità e oggetto Le presenti disposizioni sono volte a regolamentare le procedure che gli studenti, il personale della Segreteria studenti, della Segreteria didattica e i docenti dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche sono tenuti a rispettare nelle diverse fasi del processo che si apre con l’iscrizione degli studenti all’appello di esame e si chiude con il suo sostenimento e la conseguente verbalizzazione del relativo esito. Art. 2 – Studenti abilitati all’iscrizione agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto. Possono iscriversi agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto: - gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio attivati dall’Ateneo: o in regola con il pagamento della retta universitaria e delle quote di contribuzione eventualmente dovute per le Case dello studente o per la mensa, o in possesso di regolare permesso di soggiorno, se studenti extra-europei; - gli studenti che non siano incorsi in sanzioni disciplinari di cui all’art. 10.1 lettere c), d), e), f) del Regolamento studenti e iscrizioni; - gli studenti del Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche che, al termine del I anno di corso – sessione straordinaria usualmente fissata nei mesi di febbraio/marzo – abbiano superato positivamente l’esame di lingua inglese o l’esame di lingua italiana per stranieri previsti dal piano di studi. (dall’AA 2011-2012). - gli studenti comunitari non italiani che abbiano richiesto la residenza (dall’AA 2011-2012). In mancanza di uno dei suddetti requisiti, lo studente non può essere ammesso al sostenimento dell’esame o di altra prova di verifica del profitto. Art. 3 – Modalità di iscrizione agli appelli di esame e alle altre prove di verifica del profitto. Lo studente in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, che intenda iscriversi agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto, è tenuto a seguire la seguente procedura informatizzata, disponibile all’indirizzo http://unisg.esse3.cineca.it/Start.do: - Iscrizione agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto per gli insegnamenti obbligatori previsti dal piano di studi Portale Esse3 • Effettuare login nell’Area riservata – nome utente e password • Esami • Selezionare l’insegnamento cliccando sull’icona a sinistra “libretto blu”. • Cliccare su “prenotati all’appello” • Cliccare su “procedi” • Cliccare su “prenotazione”. Per ritirare l’iscrizione all’appello d’esame e ad altra prova di verifica del profitto: • Bacheca prenotazioni • Cliccare su “cancella” • Cliccare su “conferma”. - Iscrizione agli appelli d’esame e alle altre prove di verifica del profitto per gli insegnamenti opzionali (non presenti sul libretto esse3): • Caricare il corso scelto sul suo libretto esse3 • Procedere con l’iscrizione esami sopra esposto. Lo studente è tenuto a iscriversi all’appello d’esame e alle altre prove di verifica del profitto almeno 2 giorni prima della data fissata per l’appello. Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 1 Disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto In caso di mancata iscrizione all’appello d’esame e alle altre prove di verifica del profitto secondo la procedura sopra esposta, l’eventuale ammissione dello studente alla prova stessa è a totale discrezione del docente. Nel giorno fissato per il sostenimento dell’esame o di altra prova di verifica del profitto, la Segreteria Didattica comunica ai docenti i nominativi degli studenti che non siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 delle presenti Disposizioni e che non potranno pertanto in alcun modo sostenere l’esame stesso. Art. 4 – Commissioni d’esame In conformità a quanto stabilito dall’art. 22, comma 8, del Regolamento didattico di Ateneo, “le Commissioni di esame e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Rettore. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali è di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione, il secondo è un altro docente, ricercatore o un cultore della materia o di materia affine, oppure, ove necessario, da altro docente al quale la Facoltà riconosca le competenze necessarie. I cultori della materia devono essere in possesso di Laurea Magistrale o di Laurea, conseguita in base alle normative previgenti l’applicazione del D.M. 509/99, e sono nominati dal Rettore su richiesta del Consiglio di Facoltà e su suggerimento del titolare del corso, in base a criteri predefiniti dai Regolamenti di Facoltà. Il Presidente della Commissione cura il corretto svolgimento delle prove di esame.” Art. 5 – Libretto universitario Ai sensi dell’art. 10.5 del Regolamento studenti e iscrizioni “Il libretto universitario è un documento ufficiale; tutti i dati in esso contenuti devono coincidere con le informazioni in possesso dall’Università. Eventuali falsificazioni, contraffazioni, alterazioni dei dati riportati sul libretto comportano sanzioni disciplinari e l’obbligo per l’Amministrazione universitaria a denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria. Il libretto deve essere esibito dallo studente, a richiesta del docente, al momento del sostenimento di un esame o della registrazione del voto di un esame o dell’esito di altra attività didattica. In caso di mancata esibizione del libretto, è a discrezione del docente non ammettere lo studente all’esame o non procedere alla registrazione del voto.” Art. 6 – Verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto Lo studente è tenuto a presentarsi all’esame munito di libretto universitario. a) Insegnamenti non articolati in moduli Verbalizzazione esami orali Nel caso l’esame consista in una prova di verifica orale, il docente è tenuto a verbalizzarne l’esito al termine del sostenimento della prova stessa da parte dello studente, secondo la seguente procedura; • la compilazione del verbale d’esame da parte del docente, • la firma del verbale d’esame da parte della Commissione, • la firma del verbale d’esame da parte dello studente. Contestualmente il risultato dell’esame viene registrato sul libretto dello studente e firmato dal docente. Verbalizzazione esami scritti Nel caso l’esame consista in una prova di verifica scritta, lo studente che accetti la valutazione attribuita dal docente è tenuto a registrarla nelle date e secondo le indicazioni fornite dal docente stesso e comunque entro l’appello successivo, pena la decadenza della stessa. b) Insegnamenti articolati in più moduli (UD – unità didattiche) - La segreteria istituisce un solo registro dell’insegnamento (di seguito AD – attività didattica); Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 2 Disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto - al registro AD allega tanti elenchi con i nomi degli studenti che devono sostenere l'esame quante sono le UD; il docente registra l'esito dell'esame UD sugli elenchi di cui sopra e può verificare se lo studente ha già superato tutte le UD; al superamento da parte dello studente dell’ultima delle UD in cui è articolato un insegnamento, il docente verbalizza il voto (con la media ponderata) sul registro AD e sul libretto dello studente, secondo le modalità di cui al precedente punto a). Art. 7 – Decadenza della validità del esito dell’esame La mancata registrazione dell’esito di un esame nei termini e secondo le modalità sopra esposte comporta la decadenza dello stesso. In tal caso, lo studente è tenuto a ripetere l’iscrizione all’esame o alla prova di verifica del profitto e a sostenere nuovamente l’esame. Art. 8 – Verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sostenute, ma non superate positivamente Gli esami e le altre prove di verifica del profitto sostenute dallo studente e concluse con esito negativo o con il ritiro da parte dello studente stesso sono comunque verbalizzate, seguendo le medesime procedure di cui sopra, pur non rientrando nel calcolo della media complessiva. Art. 9 – Archiviazione verbali d’esame e prove scritte I verbali d’esame e delle altre prove di verifica del profitto sono archiviati presso la Segreteria Studenti. Le prove scritte sono archiviate presso la Segreteria Didattica. Art. 10 – Verifica della regolarità della carriera degli studente Al fine di rilevare tempestivamente eventuali criticità nella carriera complessiva degli studenti, ovviandovi opportunamente, è istituita una Commissione di docenti incaricata di verificare, almeno due mesi prima della data della sessione di laurea scelta dallo studente, il suo curriculum accademico con gli esami sostenuti e i crediti formativi universitari (CFU) acquisiti. Art. 11 – Soluzione delle controversie In caso di problematiche o controversie relative all’iscrizione agli esami o alle altre prove di verifica del profitto e alla verbalizzazione del loro esito, competente a decidere in merito è unicamente il docente che ha tenuto l’insegnamento; la sua decisione in merito è inappellabile. Art. 12 – Validità delle presenti disposizioni Le presenti disposizioni per la verbalizzazione degli esami e delle altre prove di verifica del profitto entrano in vigore a decorrere dal 23 maggio 2011. La verbalizzazione degli esami sostenuti in precedenza va regolarizzata entro e non oltre il 20 maggio 2011. Università degli Studi di Scienze Gastronomiche 3