Decorrenza
1 novembre 2009
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Foglio Informativo
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO
CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO
DESCRIZIONE
RISCHI TIPICI
Si tratta di deposito a risparmio rappresentato dal Libretto di Deposito a Risparmio. Il depositante consegna una
somma di denaro alla Banca la quale rilascia un libretto sul quale vengono annotate tutte le operazioni. Le
annotazioni sul libretto, firmate da un operatore della Banca, fanno piena prova tra banca e depositante. La
restituzione delle somme depositate può avvenire a richiesta del depositante (depositi liberi), o al termine di
periodi di tempo prefissati (depositi vincolati).
I libretti di deposito a risparmio possono essere nominativi o al portatore. Il saldo massimo dei libretti al Portatore
non può essere pari o superiore a € 12.500,00 D.Lgs.21 novembre 2007 n.231 e successive modifiche (D.L. 25
giugno 2008 n.112).
La movimentazione delle somme (versamenti e prelevamenti) avvengono esclusivamente mediante la
presentazione del libretto.
I tassi di interesse applicati possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione all'andamento dei
tassi di mercato.
In caso di smarrimento o sottrazione, può verificarsi il loro utilizzo fraudolento, con possibilità di prelievo della
somma e degli interessi da parte di persona apparentemente legittimata.
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO
N.B.: le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente),
sono valide fino a nuovo avviso e non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi o previste da
specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi
saranno oggetto di recupero integrale a parte.
- TASSO ANNUO NOMINALE (T.A.N.)
- TASSO EFFETTIVO NOMINALE ANNUO LORDO
- TASSO EFFETTIVO NOMINALE ANNUO NETTO
- RITENUTA FISCALE
- VALUTA SUI VERSAMENTI
- VALUTA SUI PRELEVAMENTI
- PERIODICITA’ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI
- MODALITA’ DI CALCOLO
- SPESE PER OGNI REGISTRAZIONE
- Con minimo
- Massimo
- N.B.: l’ammontare complessivo delle spese non può superare
il 75% degli interessi netti maturati
- IMPOSTA DI BOLLO (percepita al momento dell’accensione)
- SPESE DI LIQUIDAZIONE
- SPESE DI COMUNICAZIONE VARIAZIONE CONDIZIONI
- SPESE PER EMISSIONE DI DUPLICATO
- minimo
- massimo
- COSTO DEL LIBRETTO (stampato)
- SPESE PER COMUNICAZIONI
0,050%
0,050%
0,037%
27,000 %
data dell’operazione
data dell’operazione
annuale
anno civile
€
0,75
€
8,50
€ 150,00
nella misura prevista dalla Legge
€ 1,50
€
2,00
2,000 %
€
0,60
€
3,20
€
3,00
€
2,00
SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO
- Il libretto può essere, a scelta del depositante, al portatore oppure nominativo.
E’ vietata l'apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia. Il saldo del libretto al portatore non può essere pari o superiore a euro 12.500,00
o al diverso limite che dovesse risultare vigente. La Banca dovrà legittimamente respingere qualsiasi richiesta di operazioni sul medesimo da parte del depositante
che comportino il superamento dei suddetti limiti di saldo creditore. In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente è tenuto, entro trenta giorni, a darne
comunicazione alla Banca, specificando i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento medesimo.
- I versamenti ed i prelevamenti sono da effettuarsi in contanti su presentazione del libretto presso la filiale emittente., la quale provvede alle relative annotazioni.
Tuttavia i versamenti possono essere effettuati anche presso sportelli diversi, i quali, in tal caso provvederanno ad annotarli sul libretto.
- Se il libretto è al portatore, la Banca, considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso ai sensi dell'art. 1836 del Codice Civile. Essa non ha
alcun obbligo di fare indagini circa la legittimità del possesso.
- Se il libretto è nominativo, i rimborsi vengono fatti all'intestatario del libretto o al suo rappresentante debitamente legittimato.
E' ammessa l'intestazione del libretto nominativo a più persone, anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale €4.502.410.157,20 Riserve € 9.653.947.587,95
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DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO
In questo caso, per il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale, la riscossione dei predetti importi potrà essere effettuata da ciascun intestatario, o dal suo
rappresentante debitamente legittimato, separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Nel caso di morte o
sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del libretto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di esigere separatamente il pagamento degli
interessi ed il rimborso del capitale fatti salvi gli adempimenti previsti dalle disposizioni fiscali in materia. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che
saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell’interdetto o inabilitato. Nei casi di cui al precedente capoverso la Banca deve però
pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi e del legale rappresentante dell’incapace, quando da uno di essi gli sia notificata opposizione anche
solo con lettera raccomandata.
- Qualora la Banca lo consenta, il libretto nominativo può essere sottoposto a particolari condizioni di vincolo a richiesta del depositante. Il vincolo deve essere
annotato sul libretto a cura della Banca.
- Gli interessi sono capitalizzati annualmente ed annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la capitalizzazione; sono altresì liquidati in occasione
dell'estinzione del libretto.
La Banca invierà annualmente la comunicazione periodica nel rispetto degli artt.119 e 161, secondo comma, del D. Lgs. 1.9.93, n. 385 e delle relative disposizioni di
attuazione.
Per i libretti al portatore, la comunicazione periodica annuale relativa all'anno di riferimento, è messa a disposizione degli esibitori che debbono ritirarla, presso la
filiale emittente, entro il 30 gennaio dell'anno successivo. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo creditore non superiore
a euro 258,23 la Banca cessa di corrispondere interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la comunicazione periodica annuale.
- Il presente rapporto rientra nell'ambito di applicazione del D.P.R. 116/07, che disciplina i c.d. "rapporti dormienti". Pertanto, ai sensi della richiamata normativa per i
rapporti con saldo di importo superiore ad euro 100,00, trascorsi dieci anni dalla data di libera disponibilità delle somme, e senza che vi siano state movimentazioni, la
Banca sarà tenuta ad inviare al depositante la comunicazione o a fare le pubblicazioni prescritte; trascorsi 180 giorni dalla ricezione della comunicazione o dalla data
delle pubblicazioni, in mancanza di disposizioni, il rapporto sarà estinto e le somme e valori ad esso relativi devoluti al fondo di cui alla L. 266/05 art. 1, comma 343.
- In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione del libretto, il possessore per i libretti al portatore, l'intestatario o chiunque dimostri di avervi diritto per i libretti
nominativi, devono farne denuncia scritta alla filiale emittente, conformandosi alle disposizioni delle vigenti leggi per l’espletamento della procedura di ammortamento.
Se la somma risultante dal libretto non supera € 516,46, si applica anche per il libretto al portatore la procedura semplificata disposta per i libretti nominativi dalla
legge 30.7.1951, n° 948 e successive modificazioni.
- Il libretto presentato per l'estinzione o per il rinnovo è ritirato dalla Banca.
- La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facoltà di modificare le condizioni contrattuali relative al presente rapporto ai sensi dell'art. 118 del
T.U.B..
Qualsiasi modifica unilaterale delle condizioni contrattuali verrà resa nota al cliente mediante comunicazione scritta nella quale verrà evidenziata la formula "Proposta
di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo di 30 giorni. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni, senza
penalità e senza spese di chiusura e con l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per invio al domicilio del Cliente di lettere contabili, estratti conto, rendiconti periodici ed ogni altra
comunicazione inerente i rapporti in essere; l’importo del recupero è pari alle spese effettivamente sostenute dalla Banca per ogni invio in base alle tariffe vigenti
tempo per tempo.
- Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il cliente può rivolgersi all’Ufficio Reclami e ove ne ricorrano i presupposti, all’Ombusman
Giurì Bancario, seguendo le modalità indicate nell’apposito regolamento il cui testo è allegato al presente contratto.
- Per ogni controversia che potesse insorgere tra le parti in relazione al presente contratto, il Foro Competente è quello previsto dalla legge italiana.
PROCEDURE DI RECLAMO E DI COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 1)
Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000,00, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Sede Legale e Amministrativa in Siena, Piazza Salimbeni 3 - www.mps.it
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscrizione all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia n. 5274
Codice Fiscale, Partita IVA e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 00884060526
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - Capitale Sociale € 4.502.410.157,20 Riserve € 9.653.947.587,95
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1) Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2) Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
LEGENDA
. Tasso effettivo nominale annuo netto: corrisponde al tasso di interesse effettivamente percepito dal cliente ed è pari al T.A.N. (tasso annuo
nominale) diminuito della ritenuta fiscale.
. Valuta: si intende la data di decorrenza della maturazione degli interessi; viene determinata aggiungendo giorni lavorativi bancari (L) o giorni di
calendario (C) alla data dell'operazione.
. Spese di liquidazione: vengono percepite ad ogni liquidazione periodica (capitalizzazione degli interessi), compresa la liquidazione per estinzione.
. Spese per ogni registrazione : importo percepito a carico del cliente per ogni operazione effettuata sul libretto.
. Spese per emissione di duplicato: spese previste per la pratica da istruire in caso di smarrimento, distruzione o furto del libretto.
Da compilare per l’offerta fuori sede
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
Data
Firma
_________
LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI € 1,50 A TITOLO DI
RIMBORSO SPESE
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