TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Ufficio Esecuzioni Mobiliari
Procedura esecutiva mobiliare N. ……………………………………….. R.G. Esecuzioni
Promossa
da:
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….…………….
contro:
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………
..
con
l’intervento
di:…….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………..
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………
……………
…………………….…………………….…………………….…………………….…………………….……………………
……………
IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE
-
vista l’istanza di vendita,
-
esaminata la documentazione in atti e, in particolare, la perizia di stima,
-
ritenuto opportuno procedere alla vendita a mezzo commissionario, disciplinando le
modalità della stessa,
visti l’art. 530 c.p.c. e il D.M. 11/2/1997 n. 109,
ORDINA
la vendita dei beni descritti nel verbale di pignoramento e nella perizia di
stima affidandone l’esecuzione al commissionario Istituto Vendite Giudiziarie
del Tribunale di Reggio Emilia.
La vendita dei beni pignorati è disciplinata dalle seguenti condizioni:
A) la vendita si svolgerà il giorno …………………../…………………../………………….. alle ore
16.00 e seguenti presso i locali dell’Istituto Vendite Giudiziarie – via Saragat 19 –
Reggio Emilia
B) il prezzo base per le offerte per ciascun lotto è pari a quello indicato nella perizia
C) entro le ore 12.00 della data sopra indicata, ogni offerente (esclusi il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita) dovrà far pervenire all’Istituto Vendite
Giudiziarie (all’indirizzo suddetto) una busta chiusa (compilata come nel fac-simile)
contenente:
Modello 1.1 – Decreto di vendita (piccola espropriazione)
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 modulo prestampato predisposto dall’Ufficio con l’offerta di acquisto e il prezzo
offerto (il modulo è disponibile presso la Cancelleria Esecuzioni Mobiliari e l’Istituto
Vendite Giudiziarie)
 assegno circolare trasferibile intestato all’Istituto Vendite Giudiziarie per un importo
pari al 10% del prezzo offerto (a titolo di caparra confirmatoria)
D) alla data sopra fissata saranno aperte le buste alla presenza degli offerenti:
 in caso di unica offerta valida, il bene sarà venduto all’unico offerente;
 in caso di pluralità di offerte, si svolgerà una gara tra gli offerenti (con prezzo-base
corrispondente all’offerta più alta) e il bene sarà venduto al miglior offerente.
Il pagamento potrà essere effettuato (a scelta dell’aggiudicatario):
 tramite bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno (lavorativo) successivo
all’aggiudicazione (con valuta al primo giorno successivo all’effettuazione del bonifico);
 mediante carta di credito (in tal caso sarà addebitata all’aggiudicatario anche la
relativa commissione pari al 2,5%);
 mediante bancomat (in tal caso sarà addebitata all’aggiudicatario anche la relativa
commissione pari all’1,5%);
 tramite assegno circolare (non trasferibile, intestato ad I.V.G.) da depositare presso
la sede dell’I.V.G. entro il giorno (lavorativo) successivo al termine della gara;
 sino al limite massimo di Euro 4.999,99, immediatamente e tramite contanti.
E) I beni saranno consegnati agli acquirenti soltanto dopo l’avvenuto integrale pagamento
del prezzo, degli oneri fiscali e della commissione e, nel caso di beni registrati,
dell’avvenuto perfezionamento delle formalità relative al trasferimento di proprietà (a
cura dell’aggiudicatario); ai fini dell’art. 1193 c.c., è stabilito che qualunque somma
versata (compresa la caparra) sarà imputata prima alle spese e poi al prezzo.
In caso di pagamento non integrale o di mancato pagamento, la caparra sarà acquisita
dal commissionario e i beni saranno rimessi in vendita alle medesime condizioni qui
indicate.
L’acquirente deve provvedere al ritiro entro 5 giorni dall’aggiudicazione o dal
compimento delle formalità per il trasferimento di proprietà (le quali devono iniziare
entro 5 giorni dall’aggiudicazione). In caso di mancato ritiro dei beni acquistati nei
termini suddetti, l’acquirente è tenuto, per ogni giorno di ritardo, a corrispondere
Modello 1.1 – Decreto di vendita (piccola espropriazione)
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all’I.V.G. il corrispettivo per il deposito previsto dal D.M. 15/5/2009 n.80. Decorsi
ulteriori 10 giorni, l’I.V.G. provvederà alla vendita dei beni non ritirati ai sensi degli
artt. 2756, comma 3°, e 2797 c.c.
La caparra sarà immediatamente restituita (tramite girata dell’assegno circolare da
parte dell’I.V.G.) agli offerenti non resisi acquirenti.
F) nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito la
vendita
dei
beni
pignorati
si
svolgera
il
giorno
…………………../…………………../………………….. alle ore 16.00.
Tale vendita sarà disciplinata dalle condizioni sopra indicate, fatta eccezione per il
prezzo-base per le offerte che dovrà essere ridotto del 20%.
G) nel caso in cui non siano proposte valide offerte d’acquisto entro il termine stabilito
anche per questo secondo esperimento di vendita (di cui alla lettera F), l’Istituto
Vendite Giudiziarie è autorizzato a vendere i beni invenduti con le modalità suindicate
con prezzo-base inferiore del 30% a quello stabilito al secondo esperimento.
ORDINA
al creditore procedente di versare – entro 15 giorni – all’Istituto Vendite
Giudiziarie:
 il versamento forfettario previsto dall’art. 31 del D.M. 109/1997
 le somme necessarie per la realizzazione della pubblicità (nella misura
prevista dallo standard dell’Ufficio), oltre a Euro 20,00 per spese di apertura
del libretto
 le somme necessarie al trasporto dei beni (nella misura indicata nella
perizia)
Entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il creditore
procedente potrà richiedere al Giudice dell’Esecuzione la custodia nel luogo
in cui si trovano dei beni difficilmente trasportabili e di essere dispensato dal
versamento delle spese di trasporto.
In caso di inottemperanza all’ordine di versamento, verrà concesso un solo
ulteriore termine per provvedere (ai sensi dell’art. 154 c.p.c., il quale non
consente di prorogare per più di una volta il termine ordinatorio) e il mancato
versamento potrà essere considerato come inattività della parte idonea a
Modello 1.1 – Decreto di vendita (piccola espropriazione)
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giustificare un provvedimento di improseguibilità; in ogni caso, non si
procederà alla vendita in mancanza del versamento predetto (anche ai sensi
degli artt. 22 e 31 del D.M. 109/1997)
RITENUTA
l’opportunità di designare un Istituto di Credito ai fini del deposito delle somme necessarie
allo spedito svolgimento del processo esecutivo e delle somme rinvenienti dalla vendita dei
beni pignorati;
DESIGNA
 la banca Credito Emiliano - agenzia 9 di Reggio Emilia via Livatino
 la Banca Reggiana - agenzia di Reggio Emilia via Adua
 la Banca Nazionale del Lavoro - agenzia di Reggio Emilia c/o Palazzo di Giustizia
 la banca Cariparma - agenzia di Reggio Emilia via Emilia all’Angelo
quale Istituto di Credito presso cui l’Istituto Vendite Giudiziarie dovrà versare le
somme predette (escluso il versamento forfettario) dando comunicazione dei dettagli
del libretto alla Cancelleria.
NOMINA
l’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia custode dei beni pignorati e
DISPONE
che lo stesso Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia provveda:
1) entro 30 giorni al trasporto dei beni pignorati presso la propria sede o in altri
locali nella disponibilità dell’Istituto, previo invio di comunicazione scritta al debitore
contenente la data e l’orario approssimativo dell’accesso (avvertendo altresì il debitore
che i beni potranno essere prelevati anche con apertura forzata e con l’intervento della
forza pubblica)
2) ad avanzare tempestiva istanza al Giudice dell’Esecuzione per la vendita in loco, in caso
di intrasportabilità o di eccessiva onerosità del trasporto dei cespiti pignorati;
3) a curare l’amministrazione dei beni, segnalando eventuali necessità che comportino
provvedimenti urgenti;
4) a fornire ogni utile informazione (anche telefonica) agli interessati sulle modalità di
vendita, sulle caratteristiche e sulla consistenza del/i bene/i e, in genere, sulla vendita
giudiziaria, anche formando e ad inviando agli interessati (anche tramite e-mail o fax),
copia/e dell’ordinanza di vendita e della perizia di stima;
Modello 1.1 – Decreto di vendita (piccola espropriazione)
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5) a mostrare agli interessati i beni offerti in vendita;
6) a fornire agli interessati il modulo prestampato per la formulazione dell’offerta di
acquisto;
7) a versare sul libretto il ricavato dalla vendita
DISPONE
 che a cura dell’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia sia curata l’affissione
dell’avviso di vendita (riportando gli elementi essenziali desumibili dalla perizia)
nell’albo del Tribunale di Reggio Emilia (per 3 giorni continui)
 che l’Istituto Vendite Giudiziarie di Reggio Emilia provveda, secondo il vigente
standard dell’Ufficio per le vendite mobiliari, alla pubblicità commerciale ex art. 490
c.p.c.,
ivi
compresa
la
pubblicazione
sul
sito
Internet
www.reggioemilia.astagiudiziaria.com del testo integrale dell’avviso di vendita, di questa
ordinanza, della perizia di stima e del recapito del custode giudiziario.
LIQUIDA
a favore dell’I.V.G.:
 i compensi previsti dalla tariffa ministeriale per le attività di custodia e di vendita, da
prelevarsi dal libretto dopo la vendita
 le spese necessarie alla pubblicità (secondo lo standard dell’Ufficio), da prelevarsi dal
libretto dopo l’esecuzione della pubblicità
 le spese necessarie al trasporto dei beni pignorati (nella misura indicata nella perizia di
stima), da prelevarsi dal libretto dopo l’esecuzione del trasporto
AVVERTE
le parti che i compensi per le attività di custodia e i rimborsi delle spese già sostenute
dovranno essere corrisposti anche in caso di estinzione anticipata della procedura
esecutiva.
FISSA
innanzi a sé l’udienza del ….................…………. alle ore ................ per il
rendiconto del custode, per la distribuzione del ricavato (in caso di esito
positivo della vendita) o per l’adozione di ulteriori provvedimenti per il
prosieguo della procedura (in caso di esito negativo degli esperimenti di
vendita)
Modello 1.1 – Decreto di vendita (piccola espropriazione)
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DISPONE
che la Cancelleria dia comunicazione del presente provvedimento all’Istituto Vendite
Giudiziarie di Reggio Emilia per gli adempimenti di competenza e alle parti.
Reggio Emilia, …………………………………..
dell’Esecuzione
Modello 1.1 – Decreto di vendita (piccola espropriazione)
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Il
Giudice
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