Le novità del fisco federale
municipale sul comparto
delle locazioni immobiliari
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LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
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LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE
FASE PRELIMINARE E/O TRANSITORIA
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1.
la devoluzione ai Comuni della FISCALITÀ IMMOBILIARE (art. 2 del decreto in materia di FFM) →
DEVOLUZIONE
2.
la compartecipazione al gettito dell’IVA, la cui percentuale, fissata da un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri in attesa di pubblicazione (art. 2, comma 4, del decreto in materia di FFM), determina comunque un
importo complessivo ragguagliato al 2% della compartecipazione IRPEF e vale, nel 2011, per l’intero comparto
2.889 milioni → COMPARTECIPAZIONE
3.
l’istituzione della c.d. “CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI” (art. 3 del decreto in materia di FFM)
4.
l’introduzione di misure dirette a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la
partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario (art. 2, comma 10, del decreto in materia di
FFM)
5.
la creazione del c.d. “FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO” (FSR; art. 2, comma 3, del decreto in materia
di FFM) che, per il 2011 vale 8.376 milioni
6.
la soppressione dei trasferimenti erariali che, per il 2011 valgono complessivi 11.265 milioni
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LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
Struttura del
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO

4
Il detto Fondo si alimenterà:
I.
30% imposte di registro e di bollo sugli atti traslativi, a titolo oneroso, di immobili e diritti reali immobiliari di
godimento;
II.
30% imposta ipotecaria e catastale;
III.
30% tasse ipotecarie;
IV.
30% tributi speciali catastali;
V.
100% imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione immobiliare;
VI.
100% IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario);
VII.
21,7% per il 2011 e 21,6% a decorrere dal 2012 cedolare secca sugli affitti ;
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LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI
L’ISTITUZIONE DELLA CEDOLARE
SECCA SUGLI AFFITTI
(art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011)
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
Si tratta di una nuova imposta “piatta” (perché applicata con una bassa aliquota: 21 % sul canone
di locazione annuo; 19% per i contratti a canoni concordati) sugli affitti residenziali (sono
infatti escluse da tale regime le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate
nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni o da enti non commerciali)

sostituirà l’IRPEF e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul
contratto di locazione

è operativa, ma su base volontaria (il locatore persona fisica, infatti, può scegliere se
assoggettare il canone annuale riscosso al predetto tributo o se mantenere il regime ordinario
vigente per la determinazione, ai fini IRPEF, del reddito fondiario), già a partire dal 2011
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LA CEDOLARE SECCA
INDICAZIONI OPERATIVE E CASI
PRATICI DI APPLICAZIONE DELLA
NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA
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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
 L’applicazione del nuovo sistema di tassazione è opzionale;
 Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche
titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per
esempio usufrutto, diritto di abitazione) su unità immobiliari abitative
locate;
 L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o
di arti e professioni; nel qual caso la tassazione resta quella tradizionale
(IRPEF e rispettive addizionali);
 Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non
commerciali proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo.
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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
Contitolarità
 In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata
distintamente da ciascun locatore.
 I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al
versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di
locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere
comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. Inoltre, in
caso di opzione anche di un solo contitolare, sono preclusi gli
aggiornamenti del canone per tutti gli altri, fino alla durata dell’opzione.
 L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito
nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.
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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità
immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate
congiuntamente all’abitazione.
Sono interessate, quindi, soltanto:
le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o
studi privati)
 le relative pertinenze (anche se locate non congiuntamente all’abitazione; in
questa ipotesi è necessario riportare nel contratto un richiamo specifico al
contratto relativo all’unità abitativa principale).

La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili
strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.
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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
Contratti misti
 Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per
le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare
secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione, l’imposta di
registro è calcolata:
- sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata
l’opzione
- sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile
proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente.
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in
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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
Rapporti con il conduttore (affittuario):
 Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve
darne comunicazione al conduttore (affittuario).
 La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la
rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione,
l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel
contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno
precedente.
 Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata
prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione
stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011).
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 Fac-simile raccomandata (A/R)
(dati locatore)
Preg.mo
(dati conduttore)
Oggetto: comunicazione opzione “cedolare secca”, contratto di locazione immobile sito a
……………… in via ………………, stipulato in data ………..
Il sottoscritto ……………………., in qualità di locatore dell’immobile in oggetto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. N. 23/2011
COMUNICA CHE
- dal ……… intende optare per la tassazione ad imposta sostitutiva, c.d. “cedolare secca”, del canone di l
locazione;
- per effetto di tale opzione non si rende più dovuta l’imposta di registro annuale sul contratto stesso;
- il sottoscritto rinuncia, per tutto il periodo di validità dell’opzione stessa, alla richiesta dell’aggiornamento del
canone prevista contrattualmente.
In caso di revoca della suddetta opzione si renderà dovuta l’imposta di registro annuale e il sottoscritto potrà
richiedere l’aggiornamento del canone previsto contrattualmente. Verificandosi tale situazione, sarà premura
dare apposita comunicazione.
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
Luogo e data ………………
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Il locatore
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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
BASE IMPONIBILE:
L’imponibile preso a base di calcolo per l’applicazione della tassazione
da cedolare secca è pari al 100% del canone di locazione annuo
percepito, senza quindi beneficiare della deduzione del 15% concessa
sulle locazioni assoggettate ad IRPEF (il sistema “tradizionale” prevede
la tassazione sull’85% del canone annuo percepito).
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ALIQUOTE:
 L’ importo della “cedolare secca” si calcola applicando un’aliquota del
21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.
 E’ prevista, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione
a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:
- nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a)
e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna,
Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e
Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni
capoluogo di provincia;
- nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).
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VERSAMENTO:

La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef
(acconto e saldo).

Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal
2012, nella misura del 95%.

Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di
versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30
novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è
superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui:
- la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la
maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (salvo proroghe disposte)
- la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.
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
L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine
del versamento.
In particolare:
- l’acconto da versare entro il 16 giugno è dovuto per i contratti stipulati entro il
31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno;
- l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato
entro il 31 ottobre;
- l’acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1°
novembre.

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A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il
metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente.
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•
la circolare dell’Agenzia n. 26/E ha precisato che chi opta per l’applicazione della
cedolare, nel calcolare gli acconti Irpef e le relative addizionali dovute sugli altri
redditi soggetti alla tradizionale Irpef, può togliere dal monte
imponibile
l’incidenza del canone di locazione assoggettato a cedolare (precisamente la
quota relativa al reddito fondiario prodotto nel 2010), senza incorrere in
sanzioni, anche nei
casi
in
cui
la
propria
situazione reddituale sia
modificata in aumento da minori detrazioni e/o oneri, ovvero maggiori
imponibili, relativi a redditi diversi da quelli assoggettati a cedolare;
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Per versare la cedolare secca occorre avvalersi del modello F24, indicando nella
sezione erario i seguenti codici tributi:
- 1840 per la prima rata di acconto;
- 1841 per la seconda rata di acconto;
- 1842 per il saldo;
L’anno da indicare coincide con il periodo d’imposta cui si riferisce il versamento.
esempio: chi deve versare entro il 6 luglio (la scadenza naturale del 16
giugno per quest’anno è stata prorogata) il primo acconto della cedolare
secca, dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 1840 e l’anno 2011. Il
pagamento, se esistono crediti derivanti da altre imposte, può essere
compensato con lo stesso modello F24;
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SANZIONI:
Nel citato decreto legislativo n. 23/2011, si stabilisce, indipendentemente
dall’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, un forte inasprimento del
sistema sanzionatorio, con effetti anche sugli aspetti giuridici del contratto.
 aspetti sanzionatori di natura tributaria:
- violazione per omessa dichiarazione, dal 240 al 480% dell’ammontare delle
imposte dovute, con il minimo di 516 euro;
- violazione per infedele dichiarazione, per effetto della mancata indicazione del
reddito immobiliare, dal 200 al 400% della maggiore imposta dovuta;
- violazione per omessa registrazione del contratto, dal 120 al 240% dell’imposta
dovuta;
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- la norma stabilisce anche che, nel caso di definizione dell'accertamento con
adesione del contribuente, o di rinuncia del contribuente all'impugnazione
dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni che sono previste
dall'articolo 1, comma 1 (sanzione dal 120 al 240% o sanzione da 258 a 1.032
euro, se non ci sono imposte da pagare) e comma 2 (sanzione dal 100 al 200%),
e dall'articolo 13, comma 1 (sanzione del 30% sui ritardati o omessi versamenti)
del Dlgs 471 del 18 dicembre 1997;
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 aspetti sanzionatori di natura civilistica:
Ai contratti ad uso abitativo, che ricorrendone i presupposti non sono
registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente
disciplina:
- durata di 4 anni del contratto a decorrere dalla data di registrazione
volontaria o d’ufficio;
- rinnovo per ulteriori 4 anni;
- fissazione del canone annuo pari al triplo della rendita catastale +
adeguamento al 75% indice Istat, salvo che non sia stato stabilito tra le
parti un canone inferiore.
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la suddetta disciplina si applica anche se vi sia:
- un importo dichiarato in sede di registrazione inferiore a quello
effettivo;
- un comodato d’uso fittizio.
la detta disciplina sanzionatoria, che riguarda anche i vecchi rapporti
locativi in essere, non si applicava se la registrazione veniva effettuata
entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (6 giugno 2011)
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Modalità di esercizio dell’opzione:
Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare
l’opzione in sede di registrazione del contratto, compilando il modello
semplificato SIRIA - telematico (approvato con provvedimento del
07/04/2011) oppure il modello 69 - cartaceo (rivisto nella sue veste).
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Modello semplificato Siria
Il modello semplificato Siria può essere utilizzato solo se:
 il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è
superiore a tre;
 tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca;
 si è in presenza di una sola unità abitativa e un numero di
pertinenze non superiore a tre;
 tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita;
 il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione.
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 Il modello semplificato Siria deve essere presentato dal locatore se
abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato
esclusivamente in via telematica utilizzando il software di compilazione
messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
 Il modello deve essere presentato entro i termini
previsti per la
registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data
della stipula del contratto. Se la data di decorrenza è anteriore alla data
della stipula, la denuncia (il modello Siria) deve essere trasmessa entro
30 giorni dalla data di decorrenza.
 Per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario
recarsi presso un ufficio dell’Agenzia.
☺ Utilizzando
tale modalità di registrazione non è necessario allegare il contratto di
locazione, che va conservato dalle parti per eventuali controlli da parte dell’Ufficio.
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Modello 69
 Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando non ricorrono i
requisiti per utilizzare quello semplificato (SIRIA telematico), o anche in
alternativa allo stesso.
Il modello 69 va compilato per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc.;
quindi, se si ritiene di revocare per l’annualità successiva o in fase di
proroga, l’opzione fatta oggi con il modello telematico SIRIA, bisogna
utilizzare unicamente il detto modello cartaceo.
☺ Si rammenta che il modello 69 può sostituire il modello CDC, “Comunicazione
Dati Catastali” per gli
adempimenti ad esso connessi previsti dal Provvedimento Agenzia Entrate del 25.6.2010.
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 Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso
(locazioni “brevi”), il locatore può applicare la cedolare secca
direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta
nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l’opzione in sede di
registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto.
 Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l’opzione nella prima
annualità del contratto può comunque esercitarla per le annualità
successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento
dell’imposta di registro. L’opzione va esercitata nello stesso modo in
caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione.
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 L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare
secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il
residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità
successive. In ogni caso, comunque è data facoltà al locatore di
revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a
quella in cui è stata esercitata l’opzione.
 La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il
pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e
obbliga al versamento della stessa imposta.
 Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive
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Precisazioni ai fini dichiarativi del reddito
 Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo;
 Sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non
possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni;
 Il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai
fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di
deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso
di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del
reddito per essere considerato a carico).
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Aspetti operativi di immediata applicazione:
 La cedolare secca si applica, per il periodo di imposta 2011, ai contratti
in corso nell’anno 2011, anche se scaduti ovvero oggetto di risoluzione
volontaria prima del 7 aprile 2011.
 Per i contratti scaduti, anche a seguito di risoluzione volontaria, prima
del 7 aprile 2011, nonché per i contratti ancora in corso al 7 aprile 2011,
per i quali è già stata eseguita la registrazione, e per i contratti prorogati
per i quali è già stata effettuato il pagamento dell’imposta di registro, il
locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione
relativa ai redditi 2011 da presentare nell’anno 2012. In tal caso non si
rimborsano le imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto
per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della cedolare
secca, ove dovuto.
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 L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei
redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità
contrattuale decorrente dall’anno 2011.
 Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011,
l’opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli.
 Per i contratti prorogati per i quali il termine per il pagamento
dell’imposta di registro non è ancora scaduto alla data del 7 aprile
2011, l’opzione si esercita con il modello 69.
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LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
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
In ogni caso, al fine di consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza
del funzionamento della cedolare, l’Agenzia ha previsto specifici termini per la
registrazione e l’esercizio dell’opzione. In particolare per i contratti per i quali il
termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 la registrazione,
anche ai fini dell’opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011.

In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile
2011 o di risoluzione per la quale, alla stessa data, non è scaduto il termine per il
pagamento dell’imposta di registro, l’opzione per la cedolare secca si può
esprimere entro il termine di versamento dell’imposta di registro per la
risoluzione, mediante il modello 69, e ha effetto per l’applicazione della cedolare
secca relativa all’anno 2011.

L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente di non versare
l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e il
locatore è tenuto al versamento dell’acconto, se dovuto, della cedolare secca
relativa al periodo d’imposta 2011.
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Casi particolari chiariti nella circolare 26/E del 01 giugno 2011
da parte dell’Agenzia delle Entrate
esclusi dall’applicazione della norma gli immobili che, nonostante
accatastati come abitativi, vengono di fatti locati per uso ufficio o promiscuo;
 sono
 sono compresi nell’applicazione della norma i contratti conclusi con enti pubblici
o provati non commerciali, purché locati ad uso abitativo;
 sono comprese le locazioni di immobili uso abitativo, nelle quali interviene un
agenzia che operi esclusivamente come mero intermediario tra locatore e
conduttore;
 è possibile optare per il nuovo regime anche per una sola o più porzioni
dell’immobile abitativo, In questo caso anche la locazione delle ulteriori porzioni
deve essere assoggettata allo stesso regime impositivo; un caso pratico può
essere quello della locazione a studenti universitari, dove l’opzione sulla
locazione della prima porzione di fabbricato, condiziona le successive porzioni,
fino alla scadenza contrattuale e/o revoca del regime stesso;
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 le pertinenze relative all’immobile abitativo possono essere locate anche con un
contratto a parte, sempreché il contratto intercorra tra le medesime parti
contrattuali e che, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento
al contratto di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza
del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. Non emergono limitazioni
circa il numero delle pertinenze, sempreché sussista un effettivo rapporto di
pertinenzialità con l’immobile abitativo locato e tale rapporto sia evidenziato nel
contratto di locazione.
 non è possibile l’applicazione della cedolare nell’ipotesi di sublocazione;
 nei casi di contitolarità, l’opzione esercitata da parte anche di uno solo dei
comproprietari, comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone anche da
parte dei comproprietari che non hanno optato per la cedolare secca;
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 si può verificare che sullo stesso immobile abitativo, locato in base a due diversi
contratti, nel corso dello stesso periodo di imposta, si applica la cedolare ed il
sistema tradizionale Irpef di tassazione, secondo le rispettive scelte operate dal
locatore, rilevando che l’opzione effettuata vale per l’annualità contrattuale e non
per il periodo di imposta;
 anche per il nuovo sistema di tassazione vale il principio normativo, secondo il
quale i canoni di locazione non percepiti vanno comunque assoggettati a
tassazione, salvo che entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi non si sia concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per
morosità del conduttore;
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 riguardo alla comunicazione da inviare al conduttore per raccomandata, circa la
volontà di optare per l’applicazione della cedolare secca, la stessa, per i contratti
già in corso alla data del 7 aprile 2011, deve essere inviata prima del versamento
del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in
due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto è dovuto in unica rata, ovvero
se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi;
 a seguito dell’opzione, la cui decorrenza a valore dal 01/01/2011, vanno restituiti
all’inquilino gli adeguamenti del canone percepiti dal proprietario, maturati ed
incassati dalla detta data;
 per i nuovi contratti di locazione, per i quali sussiste comunque l’obbligo di
comunicazione al conduttore dell’opzione per la cedolare secca, il presupposto
può essere assolto anche con la rinuncia espressa in contratto agli
aggiornamenti del canone; quindi in questi casi non è necessario inviare al
conduttore la raccomandata in questione;
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casi relativi ai soggetti che utilizzano il modello 730
per il 2011 i contribuenti che ricorrono all’assistenza fiscale (mod. 730), non
potendosi avvalere di tale assistenza per il pagamento degli acconti della cedolare
secca, devono effettuare il relativo versamento con il modello F24, entro i termini
ordinari previsti per l’acconto Irpef (prorogato al 6 luglio 2011);
gli stessi contribuenti possono effettuare un minore acconto Irpef, mediante
indicazione nel modello 730 dei minori importi che intendono effettuare;
coloro che già hanno presentato il modello 730, possono avvalersi della riduzione del
primo acconto Irpef, presentando al sostituto d’imposta, tempestivamente, una
apposita comunicazione contenente l’indicazione degli importi dei minori acconti che
si intendono effettuare;
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Calcolo indicativo della convenienza
Tipologia di
canone
Canone libero
Canone
concordato
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Regime ordinario
Fascia
di
reddito
Canone e
adeguamento
Cedolare secca
Imposte
Canone
netto
Canone
Imposte
Canone netto
Differenza
Fino a
15.000
4.122
911
3.211
4.000
840
3.160
-51
Tra
15.000 e
28.000
4.122
1.051
3.071
4.000
840
3.160
89
Tra
28.000 e
55.000
4.122
1.437
2.685
4.000
840
3.160
475
Tra
55.000 e
75.000
4.122
1.542
2.580
4.000
840
3.160
580
Oltre
75.000
4.122
1.612
2.510
4.000
840
3.160
650
Fino a
15.000
4.122
642
3.480
4.000
760
3.240
-240
Tra
15.000 e
28.000
4.122
740
3.382
4.000
760
3.240
-142
Tra
28.000 e
55.000
4.122
1.010
3.112
4.000
760
3.240
128
Tra
55.000 e
75.000
4.122
1.084
3.038
4.000
760
3.240
202
Oltre
75.000
4.122
1.133
2.989
4.000
760
3.240
251
Vi ringraziamo per l’attenzione e,
buon proseguimento dei lavori ..........
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La cedolare secca - Ordine dei Dottori Commercialisti e degli