Le novità del fisco federale municipale sul comparto delle locazioni immobiliari 1 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI 2 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI FEDERALISMO FISCALE MUNICIPALE FASE PRELIMINARE E/O TRANSITORIA 3 1. la devoluzione ai Comuni della FISCALITÀ IMMOBILIARE (art. 2 del decreto in materia di FFM) → DEVOLUZIONE 2. la compartecipazione al gettito dell’IVA, la cui percentuale, fissata da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in attesa di pubblicazione (art. 2, comma 4, del decreto in materia di FFM), determina comunque un importo complessivo ragguagliato al 2% della compartecipazione IRPEF e vale, nel 2011, per l’intero comparto 2.889 milioni → COMPARTECIPAZIONE 3. l’istituzione della c.d. “CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI” (art. 3 del decreto in materia di FFM) 4. l’introduzione di misure dirette a rafforzare la capacità di gestione delle entrate comunali e ad incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario (art. 2, comma 10, del decreto in materia di FFM) 5. la creazione del c.d. “FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO” (FSR; art. 2, comma 3, del decreto in materia di FFM) che, per il 2011 vale 8.376 milioni 6. la soppressione dei trasferimenti erariali che, per il 2011 valgono complessivi 11.265 milioni Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI Struttura del FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 4 Il detto Fondo si alimenterà: I. 30% imposte di registro e di bollo sugli atti traslativi, a titolo oneroso, di immobili e diritti reali immobiliari di godimento; II. 30% imposta ipotecaria e catastale; III. 30% tasse ipotecarie; IV. 30% tributi speciali catastali; V. 100% imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione immobiliare; VI. 100% IRPEF relativa ai redditi fondiari (escluso il reddito agrario); VII. 21,7% per il 2011 e 21,6% a decorrere dal 2012 cedolare secca sugli affitti ; Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA NUOVA FINANZA DEGLI ENTI LOCALI L’ISTITUZIONE DELLA CEDOLARE SECCA SUGLI AFFITTI (art. 3 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011) 5 Si tratta di una nuova imposta “piatta” (perché applicata con una bassa aliquota: 21 % sul canone di locazione annuo; 19% per i contratti a canoni concordati) sugli affitti residenziali (sono infatti escluse da tale regime le locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni o da enti non commerciali) sostituirà l’IRPEF e le relative addizionali, nonché l’imposta di registro e l’imposta di bollo sul contratto di locazione è operativa, ma su base volontaria (il locatore persona fisica, infatti, può scegliere se assoggettare il canone annuale riscosso al predetto tributo o se mantenere il regime ordinario vigente per la determinazione, ai fini IRPEF, del reddito fondiario), già a partire dal 2011 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA INDICAZIONI OPERATIVE E CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA SOSTITUTIVA 6 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI L’applicazione del nuovo sistema di tassazione è opzionale; Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio usufrutto, diritto di abitazione) su unità immobiliari abitative locate; L’opzione non può essere effettuata nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni; nel qual caso la tassazione resta quella tradizionale (IRPEF e rispettive addizionali); Non possono aderire al nuovo regime le società e gli enti non commerciali proprietari di immobili adibiti ad uso abitativo. 7 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Contitolarità In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione. Inoltre, in caso di opzione anche di un solo contitolare, sono preclusi gli aggiornamenti del canone per tutti gli altri, fino alla durata dell’opzione. L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta. 8 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuna unità immobiliare ad uso abitativo e alle relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione. Sono interessate, quindi, soltanto: le unità abitative accatastate nelle categorie da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati) le relative pertinenze (anche se locate non congiuntamente all’abitazione; in questa ipotesi è necessario riportare nel contratto un richiamo specifico al contratto relativo all’unità abitativa principale). La nuova tassazione sostitutiva non si applica agli immobili strumentali o relativi all’attività di impresa o di arti e professioni. 9 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Contratti misti Se il contratto di locazione ha ad oggetto unità immobiliari abitative per le quali viene esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca e altri immobili per i quali non è esercitata l’opzione, l’imposta di registro è calcolata: - sui soli canoni riferiti agli immobili per i quali non è stata esercitata l’opzione - sulla parte di canone imputabile a ciascun immobile proporzione alla rendita, se il canone è stato pattuito unitariamente. 10 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab in lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Rapporti con il conduttore (affittuario): Il locatore (proprietario) che decide di avvalersi del nuovo regime deve darne comunicazione al conduttore (affittuario). La comunicazione va effettuata con raccomandata e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente. Attenzione: la comunicazione è obbligatoria e deve essere inviata prima di esercitare l'opzione. Il mancato invio rende inefficace l'opzione stessa (articolo 3, comma 11 del dlgs 23/2011). 11 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 Fac-simile raccomandata (A/R) (dati locatore) Preg.mo (dati conduttore) Oggetto: comunicazione opzione “cedolare secca”, contratto di locazione immobile sito a ……………… in via ………………, stipulato in data ……….. Il sottoscritto ……………………., in qualità di locatore dell’immobile in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 1, D.Lgs. N. 23/2011 COMUNICA CHE - dal ……… intende optare per la tassazione ad imposta sostitutiva, c.d. “cedolare secca”, del canone di l locazione; - per effetto di tale opzione non si rende più dovuta l’imposta di registro annuale sul contratto stesso; - il sottoscritto rinuncia, per tutto il periodo di validità dell’opzione stessa, alla richiesta dell’aggiornamento del canone prevista contrattualmente. In caso di revoca della suddetta opzione si renderà dovuta l’imposta di registro annuale e il sottoscritto potrà richiedere l’aggiornamento del canone previsto contrattualmente. Verificandosi tale situazione, sarà premura dare apposita comunicazione. Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. Luogo e data ……………… 12 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab Il locatore -------------------------- lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI BASE IMPONIBILE: L’imponibile preso a base di calcolo per l’applicazione della tassazione da cedolare secca è pari al 100% del canone di locazione annuo percepito, senza quindi beneficiare della deduzione del 15% concessa sulle locazioni assoggettate ad IRPEF (il sistema “tradizionale” prevede la tassazione sull’85% del canone annuo percepito). 13 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI ALIQUOTE: L’ importo della “cedolare secca” si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti. E’ prevista, inoltre, un’aliquota ridotta del 19% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate: - nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, lettera a) e b) del dl 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché gli altri comuni capoluogo di provincia; - nei comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe). 14 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI VERSAMENTO: La cedolare deve essere versata entro il termine stabilito per il versamento Irpef (acconto e saldo). Per il 2011, l’acconto deve essere versato nella misura dell’85% e, a partire dal 2012, nella misura del 95%. Il versamento dell’acconto deve essere effettuato con gli stessi criteri di versamento dell’acconto Irpef, e quindi in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l’importo è inferiore a euro 257,52. Se l’importo dovuto è superiore a euro 257,52, si versa in due rate, di cui: - la prima, del 40%, entro il 16 giugno 2011 oppure entro il 18 luglio 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse (salvo proroghe disposte) - la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011. 15 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI L’acconto non è dovuto se il contratto è stipulato nel mese in cui cade il termine del versamento. In particolare: - l’acconto da versare entro il 16 giugno è dovuto per i contratti stipulati entro il 31 maggio e non è dovuto per i contratti stipulati a partire dal 1° giugno; - l’acconto da versare entro il 30 novembre è dovuto se il contratto è stipulato entro il 31 ottobre; - l’acconto non deve essere versato per i contratti stipulati a partire dal 1° novembre. 16 A partire dal 2012 l’acconto (pari al 95%) potrà essere calcolato anche con il metodo storico, sulla cedolare secca dell’anno precedente. Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 • la circolare dell’Agenzia n. 26/E ha precisato che chi opta per l’applicazione della cedolare, nel calcolare gli acconti Irpef e le relative addizionali dovute sugli altri redditi soggetti alla tradizionale Irpef, può togliere dal monte imponibile l’incidenza del canone di locazione assoggettato a cedolare (precisamente la quota relativa al reddito fondiario prodotto nel 2010), senza incorrere in sanzioni, anche nei casi in cui la propria situazione reddituale sia modificata in aumento da minori detrazioni e/o oneri, ovvero maggiori imponibili, relativi a redditi diversi da quelli assoggettati a cedolare; 17 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Per versare la cedolare secca occorre avvalersi del modello F24, indicando nella sezione erario i seguenti codici tributi: - 1840 per la prima rata di acconto; - 1841 per la seconda rata di acconto; - 1842 per il saldo; L’anno da indicare coincide con il periodo d’imposta cui si riferisce il versamento. esempio: chi deve versare entro il 6 luglio (la scadenza naturale del 16 giugno per quest’anno è stata prorogata) il primo acconto della cedolare secca, dovrà indicare nel modello F24 il codice tributo 1840 e l’anno 2011. Il pagamento, se esistono crediti derivanti da altre imposte, può essere compensato con lo stesso modello F24; 18 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI SANZIONI: Nel citato decreto legislativo n. 23/2011, si stabilisce, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per la cedolare secca, un forte inasprimento del sistema sanzionatorio, con effetti anche sugli aspetti giuridici del contratto. aspetti sanzionatori di natura tributaria: - violazione per omessa dichiarazione, dal 240 al 480% dell’ammontare delle imposte dovute, con il minimo di 516 euro; - violazione per infedele dichiarazione, per effetto della mancata indicazione del reddito immobiliare, dal 200 al 400% della maggiore imposta dovuta; - violazione per omessa registrazione del contratto, dal 120 al 240% dell’imposta dovuta; 19 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 - la norma stabilisce anche che, nel caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, o di rinuncia del contribuente all'impugnazione dell'accertamento, si applicano, senza riduzione, le sanzioni che sono previste dall'articolo 1, comma 1 (sanzione dal 120 al 240% o sanzione da 258 a 1.032 euro, se non ci sono imposte da pagare) e comma 2 (sanzione dal 100 al 200%), e dall'articolo 13, comma 1 (sanzione del 30% sui ritardati o omessi versamenti) del Dlgs 471 del 18 dicembre 1997; 20 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI aspetti sanzionatori di natura civilistica: Ai contratti ad uso abitativo, che ricorrendone i presupposti non sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: - durata di 4 anni del contratto a decorrere dalla data di registrazione volontaria o d’ufficio; - rinnovo per ulteriori 4 anni; - fissazione del canone annuo pari al triplo della rendita catastale + adeguamento al 75% indice Istat, salvo che non sia stato stabilito tra le parti un canone inferiore. 21 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI la suddetta disciplina si applica anche se vi sia: - un importo dichiarato in sede di registrazione inferiore a quello effettivo; - un comodato d’uso fittizio. la detta disciplina sanzionatoria, che riguarda anche i vecchi rapporti locativi in essere, non si applicava se la registrazione veniva effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (6 giugno 2011) 22 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Modalità di esercizio dell’opzione: Chi intende avvalersi del regime della cedolare secca può esercitare l’opzione in sede di registrazione del contratto, compilando il modello semplificato SIRIA - telematico (approvato con provvedimento del 07/04/2011) oppure il modello 69 - cartaceo (rivisto nella sue veste). 23 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Modello semplificato Siria Il modello semplificato Siria può essere utilizzato solo se: il numero dei locatori (proprietari) e dei conduttori (affittuari) non è superiore a tre; tutti i locatori esercitano l’opzione per la cedolare secca; si è in presenza di una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre; tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita; il contratto contiene esclusivamente il rapporto di locazione. 24 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Il modello semplificato Siria deve essere presentato dal locatore se abilitato ai servizi telematici o tramite un intermediario abilitato esclusivamente in via telematica utilizzando il software di compilazione messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il modello deve essere presentato entro i termini previsti per la registrazione del contratto di locazione, cioè entro 30 giorni dalla data della stipula del contratto. Se la data di decorrenza è anteriore alla data della stipula, la denuncia (il modello Siria) deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di decorrenza. Per la registrazione tardiva del contratto di locazione è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia. ☺ Utilizzando tale modalità di registrazione non è necessario allegare il contratto di locazione, che va conservato dalle parti per eventuali controlli da parte dell’Ufficio. 25 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Modello 69 Il modello 69 deve essere utilizzato, invece, quando non ricorrono i requisiti per utilizzare quello semplificato (SIRIA telematico), o anche in alternativa allo stesso. Il modello 69 va compilato per le proroghe, risoluzioni anticipate, ecc.; quindi, se si ritiene di revocare per l’annualità successiva o in fase di proroga, l’opzione fatta oggi con il modello telematico SIRIA, bisogna utilizzare unicamente il detto modello cartaceo. ☺ Si rammenta che il modello 69 può sostituire il modello CDC, “Comunicazione Dati Catastali” per gli adempimenti ad esso connessi previsti dal Provvedimento Agenzia Entrate del 25.6.2010. 26 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Per i contratti per i quali non c’è l’obbligo di registrazione in termine fisso (locazioni “brevi”), il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è prodotto il reddito oppure esercitare l’opzione in sede di registrazione in caso d’uso o di registrazione volontaria del contratto. Se, in sede di registrazione, il locatore non effettua l’opzione nella prima annualità del contratto può comunque esercitarla per le annualità successive utilizzando il modello 69 entro il termine per il versamento dell’imposta di registro. L’opzione va esercitata nello stesso modo in caso di proroga, anche tacita, del contratto di locazione. 27 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI L’opzione vincola il locatore all’applicazione del regime della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il residuo periodo nei casi in cui l’opzione viene esercitata per le annualità successive. In ogni caso, comunque è data facoltà al locatore di revocare l’opzione durante ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata l’opzione. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell’imposta di registro relativa all’annualità di riferimento e obbliga al versamento della stessa imposta. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive 28 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Precisazioni ai fini dichiarativi del reddito Il reddito assoggettato a cedolare è escluso dal reddito complessivo; Sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni; Il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico). 29 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI Aspetti operativi di immediata applicazione: La cedolare secca si applica, per il periodo di imposta 2011, ai contratti in corso nell’anno 2011, anche se scaduti ovvero oggetto di risoluzione volontaria prima del 7 aprile 2011. Per i contratti scaduti, anche a seguito di risoluzione volontaria, prima del 7 aprile 2011, nonché per i contratti ancora in corso al 7 aprile 2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione, e per i contratti prorogati per i quali è già stata effettuato il pagamento dell’imposta di registro, il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da presentare nell’anno 2012. In tal caso non si rimborsano le imposte di registro e di bollo versate e il locatore è tenuto per il periodo d’imposta 2011 al versamento dell’acconto della cedolare secca, ove dovuto. 30 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI L’applicazione della cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi da presentare nell’anno 2012 ha effetto anche per l’annualità contrattuale decorrente dall’anno 2011. Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011, l’opzione si esercita in sede di registrazione con gli appositi modelli. Per i contratti prorogati per i quali il termine per il pagamento dell’imposta di registro non è ancora scaduto alla data del 7 aprile 2011, l’opzione si esercita con il modello 69. 31 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI 32 In ogni caso, al fine di consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza del funzionamento della cedolare, l’Agenzia ha previsto specifici termini per la registrazione e l’esercizio dell’opzione. In particolare per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini dell’opzione, può essere effettuata entro il 6 giugno 2011. In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla stessa data, non è scaduto il termine per il pagamento dell’imposta di registro, l’opzione per la cedolare secca si può esprimere entro il termine di versamento dell’imposta di registro per la risoluzione, mediante il modello 69, e ha effetto per l’applicazione della cedolare secca relativa all’anno 2011. L’opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente di non versare l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulla risoluzione stessa e il locatore è tenuto al versamento dell’acconto, se dovuto, della cedolare secca relativa al periodo d’imposta 2011. Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 Casi particolari chiariti nella circolare 26/E del 01 giugno 2011 da parte dell’Agenzia delle Entrate esclusi dall’applicazione della norma gli immobili che, nonostante accatastati come abitativi, vengono di fatti locati per uso ufficio o promiscuo; sono sono compresi nell’applicazione della norma i contratti conclusi con enti pubblici o provati non commerciali, purché locati ad uso abitativo; sono comprese le locazioni di immobili uso abitativo, nelle quali interviene un agenzia che operi esclusivamente come mero intermediario tra locatore e conduttore; è possibile optare per il nuovo regime anche per una sola o più porzioni dell’immobile abitativo, In questo caso anche la locazione delle ulteriori porzioni deve essere assoggettata allo stesso regime impositivo; un caso pratico può essere quello della locazione a studenti universitari, dove l’opzione sulla locazione della prima porzione di fabbricato, condiziona le successive porzioni, fino alla scadenza contrattuale e/o revoca del regime stesso; 33 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 le pertinenze relative all’immobile abitativo possono essere locate anche con un contratto a parte, sempreché il contratto intercorra tra le medesime parti contrattuali e che, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al contratto di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata. Non emergono limitazioni circa il numero delle pertinenze, sempreché sussista un effettivo rapporto di pertinenzialità con l’immobile abitativo locato e tale rapporto sia evidenziato nel contratto di locazione. non è possibile l’applicazione della cedolare nell’ipotesi di sublocazione; nei casi di contitolarità, l’opzione esercitata da parte anche di uno solo dei comproprietari, comporta la rinuncia agli aggiornamenti del canone anche da parte dei comproprietari che non hanno optato per la cedolare secca; 34 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 si può verificare che sullo stesso immobile abitativo, locato in base a due diversi contratti, nel corso dello stesso periodo di imposta, si applica la cedolare ed il sistema tradizionale Irpef di tassazione, secondo le rispettive scelte operate dal locatore, rilevando che l’opzione effettuata vale per l’annualità contrattuale e non per il periodo di imposta; anche per il nuovo sistema di tassazione vale il principio normativo, secondo il quale i canoni di locazione non percepiti vanno comunque assoggettati a tassazione, salvo che entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi non si sia concluso il procedimento giudiziale di convalida di sfratto per morosità del conduttore; 35 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 riguardo alla comunicazione da inviare al conduttore per raccomandata, circa la volontà di optare per l’applicazione della cedolare secca, la stessa, per i contratti già in corso alla data del 7 aprile 2011, deve essere inviata prima del versamento del primo acconto dovuto, che può essere il 6 luglio 2011 se l’acconto è dovuto in due rate, oppure il 30 novembre 2011 se l’acconto è dovuto in unica rata, ovvero se non è dovuto acconto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; a seguito dell’opzione, la cui decorrenza a valore dal 01/01/2011, vanno restituiti all’inquilino gli adeguamenti del canone percepiti dal proprietario, maturati ed incassati dalla detta data; per i nuovi contratti di locazione, per i quali sussiste comunque l’obbligo di comunicazione al conduttore dell’opzione per la cedolare secca, il presupposto può essere assolto anche con la rinuncia espressa in contratto agli aggiornamenti del canone; quindi in questi casi non è necessario inviare al conduttore la raccomandata in questione; 36 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 casi relativi ai soggetti che utilizzano il modello 730 per il 2011 i contribuenti che ricorrono all’assistenza fiscale (mod. 730), non potendosi avvalere di tale assistenza per il pagamento degli acconti della cedolare secca, devono effettuare il relativo versamento con il modello F24, entro i termini ordinari previsti per l’acconto Irpef (prorogato al 6 luglio 2011); gli stessi contribuenti possono effettuare un minore acconto Irpef, mediante indicazione nel modello 730 dei minori importi che intendono effettuare; coloro che già hanno presentato il modello 730, possono avvalersi della riduzione del primo acconto Irpef, presentando al sostituto d’imposta, tempestivamente, una apposita comunicazione contenente l’indicazione degli importi dei minori acconti che si intendono effettuare; 37 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015 Calcolo indicativo della convenienza Tipologia di canone Canone libero Canone concordato 38 Regime ordinario Fascia di reddito Canone e adeguamento Cedolare secca Imposte Canone netto Canone Imposte Canone netto Differenza Fino a 15.000 4.122 911 3.211 4.000 840 3.160 -51 Tra 15.000 e 28.000 4.122 1.051 3.071 4.000 840 3.160 89 Tra 28.000 e 55.000 4.122 1.437 2.685 4.000 840 3.160 475 Tra 55.000 e 75.000 4.122 1.542 2.580 4.000 840 3.160 580 Oltre 75.000 4.122 1.612 2.510 4.000 840 3.160 650 Fino a 15.000 4.122 642 3.480 4.000 760 3.240 -240 Tra 15.000 e 28.000 4.122 740 3.382 4.000 760 3.240 -142 Tra 28.000 e 55.000 4.122 1.010 3.112 4.000 760 3.240 128 Tra 55.000 e 75.000 4.122 1.084 3.038 4.000 760 3.240 202 Oltre 75.000 4.122 1.133 2.989 4.000 760 3.240 251 Vi ringraziamo per l’attenzione e, buon proseguimento dei lavori .......... 39 Paolo Tarantino - Segretario Commissione Enti Locali ODCEC Napoli Associato Entilab lunedì 21 dicembre 2015