LA RISCOSSIONE
LEZIONI DEL 9-10
NOVEMBRE 2011
1
ATTUAZIONE DEL TRIBUTO


2
ACCERTAMENTO: atti e attività del
contribuente e del fisco riferiti alla
ricognizione, qualificazione e misurazione del
presupposto d’imposta
RISCOSSIONE: atti applicativi finalizzati a
dare attuazione alla pretesa erariale
Il testo fondamentale della
riscossione è il Dpr 29 settembre
1973, n. 602, dettato per le
imposte sui redditi e
successivamente esteso alla
riscossione dell’Iva e delle altre
imposte sui redditi.
3

4
Dal 1° ottobre 2006 le funzioni relative alla
riscossione sono state pubblicizzate e
affidate alla Agenzia delle entrate, che le
esercita per il tramite della società Equitalia
spa (prima Riscossione spa).
Riscossione spontanea (c.d.
autoliquidazione)
 Riscossione in base ad atti emessi
dalla Amministrazione finanziaria

5

6
L’adempimento dell’obbligazione tributaria
avviene in forme tipiche, dunque solamente
secondo le modalità previste dalla legge
(principio di vincolatezza che ispira la fase
di attuazione del tributo)
Le fattispecie della riscossione





7
acconti d’imposta
ritenute alla fonte
dichiarazione
accertamento
decisioni giurisdizionali
Modalità della riscossione



8
Ritenuta diretta
Versamenti diretti all’agente della
riscossione e alla Tesoreria provinciale dello
Stato
Iscrizione nei ruoli
Ritenuta diretta



9
Le ritenute dirette sono operate dalle
amministrazioni pubbliche
Sono simili alle ritenute operate dai sostituti
di imposta
Possono essere a titolo di imposta o a titolo
d’acconto
Caratteristica

10
Ritenute operate dallo stesso creditore
(posto che l’A.F. creditrice e
l’amministrazione pubblica che effettua la
ritenuta sono articolazioni di un medesimo
soggetto: lo Stato)
Versamenti diretti


11
Si tratta di versamenti spontanei del
contribuente: ritenute alla fonte, acconti di
imposta, autoliquidazione in base alla
dichiarazione
È detto diretto per distinguerlo da quello
effettuato mediante iscrizione a ruolo
Versamenti diretti: imposte sui redditi
Anticipazione del prelievo:
 La riscossione avviene nel corso del periodo di
imposta (anno solare o esercizio sociale), in via
anticipata rispetto al verificarsi del presupposto
(ritenute e versamento di acconti)
 Nelle imposte periodiche, infatti, il presupposto si
perfeziona a conclusione del periodo di imposta
 Ad ogni periodo di imposta corrisponde
un’obbligazione tributaria autonoma
12


13
Con la riscossione anticipata il legislatore
tende ad avvicinare il conseguimento del
reddito al pagamento dell’imposta
La riscossione avviene nel corso del periodo
di imposta, anticipatamente al verificarsi del
presupposto
La riscossione anticipata avviene tramite:
 Ritenuta d’acconto da parte dei sostituti di
imposta e della PA, e successivo
versamento (i sostituti devono effettuare
entro il giorno 16 di ogni mese i versamenti
delle ritenute operate nel mese precedente)
 Versamento di acconti di imposta da parte
del contribuente
14
Acconti di imposta Irpef, Ires, Irap
Due versamenti d’acconto dell’imposta che
risulterà dovuta nel periodo in corso, che
hanno come parametro l’imposta dovuta per
il periodo precedente.
15


16
Prima rata: 40% dell’acconto, da versare nel
termine previsto per il versamento del saldo dovuto
in base alla dichiarazione relativa al periodo di
imposta precedente (a meno che il versamento da
effettuare alla scadenza della prima rata non superi
euro 257,52)
Seconda rata: nel mese di novembre
Per i soggetti passivi Ires il cui periodo di imposta
non coincide con l’anno solare, la scadenza è
l’ultimo giorno dell’undicesimo mese del periodo
di imposta
Ratio degli acconti
Esigenza di perequare il trattamento dei
contribuenti la cui imposta è trattenuta e
versata dai sostituti di imposta con quello di
tutti gli altri contribuenti che versano in base
alla dichiarazione
17
Va distinta l’obbligazione tributaria di periodo
(che è unica e collegata al presupposto di
imposta) dagli obblighi di versamento.
Questi ultimi precedono il verificarsi del
presupposto e rappresentano forme
anticipate e provvisorie di riscossione.
18
Omessa dichiarazione
Nell’ipotesi di omessa dichiarazione gli
importi da versare vanno commisurati
all’imposta che il contribuente avrebbe
dovuto pagare
19
Omesso, insufficiente o ritardato
versamento acconti
L’imposta viene iscritta a ruolo maggiorata
della sanzione di cui all’art. 13 del Lgs. 471
del 1997 e degli interessi di mora al tasso di
cui all’art. 9 del Dpr 602.
20
Acconti Iva




21
l'imposta deve essere versata entro il giorno 16 di ciascun mese, in
base alle liquidazioni mensili (oppure al termine di ciascun trimestre).
entro il 27 dicembre deve essere versato un acconto calcolato in base
all'ultima liquidazione dell'anno
dopo che il periodo d'imposta si è concluso, con la presentazione della
dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale Iva, deve essere
versato il saldo che risulta dovuto in base alla stessa dichiarazione,
ossia la differenza tra versamenti infrannuali e imposta dovuta per il
periodo (meno le detrazioni)
se dalla dichiarazione annuale risulta un credito, il contribuente ha
diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno
successivo e, in certe ipotesi, può chiederne il rimborso
Versamenti unitari
Con il modello F24 possono essere effettuati
cumulativamente i versamenti relativi:
 alle imposte sui redditi, all’Iva, all’Irap,
 ai contributi previdenziali e assistenziali
 Ai tributi dovuti agli enti locali
 Somme dovute ad altri enti (Camere di
Commercio, etc.)
22
Vantaggio dei versamenti unitari
Compensazione tra partite attive e
passive del contribuente, con riferimento
non solo ad imposte diverse, ma anche ai
rapporti con gli enti previdenziali e
assistenziali.
23
Ai sensi dell’art. 8, comma 1, dello Statuto
dei diritti del contribuente l’obbligazione
tributaria si estingue anche per
compensazione.
La compensazione dei debiti fiscali è però
ammessa solamente nei casi e nei modi
stabiliti dalla legge o dai regolamenti attuativi
del principio generale sancito dallo Statuto.
24
Tipi di compensazione


25
Compensazione verticale: interessa un
singolo tributo
Compensazione orizzontale: interessa
tributi diversi e contributi previdenziali e
assistenziali
Compensazione di crediti inesistenti


26
L’A.F. emana degli atti di recupero, che sono atti
impositivi con i quali accerta l'inesistenza del credito
e dispone che siano versate le somme che non sono
state versate per effetto della indebita
compensazione.
La compensazione di crediti inesistenti è punita con
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento
dei crediti indebitamente compensati o con
sanzione penale.
I versamenti diretti sono effettuati:
 direttamente presso gli uffici dell'agente della
riscossione,
 o mediante delega irrevocabile ad una banca
convenzionata o alle Poste
 ma vi sono casi in cui il versamento deve essere
effettuato per via telematica, direttamente o per il
tramite di un intermediario abilitato.
27
Il destinatario è l'agente della riscossione o la Tesoreria
provinciale dello Stato
Il delegato deve rilasciare un'attestazione recante
l'indicazione dei dai identificativi del soggetto che
effettua il versamento, la data, la causale, gli importi
dell'ordine di pagamento, nonché l'impegno ad
effettuare il pagamento agli enti destinatari per conto
del delegante.
L'attestazione deve indicare anche i crediti per i quali il
contribuente si è avvalso della facoltà di
compensazione.
28
La riscossione in base agli avvisi di
accertamento e ai provvedimenti
sanzionatori
A partire dal 1° ottobre 2011, con riferimento
ai periodi di imposta in corso alla data del 31
dicembre 2007, gli avvisi di accertamento
emessi ai fini delle imposte sui redditi, Irap e
Iva, ed i connessi provvedimenti sanzionatori
sono atti della riscossione e titoli esecutivi.
29

30
Tali atti devono contenere l’intimazione ad
adempiere l’obbligo di pagamento delle somme in
essi indicati entro il termine di presentazione del
ricorso (60 gg), con l’avvertimento che, decorsi
trenta gg dal termine per il pagamento, la
riscossione delle somme sarà affidata all’agente
della riscossione, il quale porrà in essere la
procedura di esecuzione forzata (senza la previa
iscrizione a ruolo).


31
In caso di ricorso: versamento a titolo
provvisorio di 1/3 delle imposte accertate,
con gli interessi e senza sanzioni (che
saranno versate solamente in caso di
sentenza sfavorevole al contribuente)
Nel caso non sia proposto ricorso:
versamento dell’intero con le sanzioni ridotte
a 1/3 (acquiescenza)


32
Il contribuente deve anche versare gli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo, che si calcolano sulle
imposte o maggiori imposte dovute in base
all’accertamento, a partire da quando dovevano
essere versati in base alla dichiarazione, fino alla
data di notifica dell'avviso di accertamento esecutivo
dal giorno successivo alla notifica dell'avviso
esecutivo, e fino alla data del pagamento, sono
dovuti gli interessi di mora.
La riscossione mediante ruolo

33
II ruolo è il mezzo di riscossione di tutti i
tributi per i quali la riscossione non avviene
mediante ritenuta alla fonte o versamento
diretto o in base all'avviso di accertamento


34
Il ruolo è mezzo di riscossione anche delle
entrate degli enti locali, qualora essi abbiano
affidato il servizio di riscossione all’Equitalia
spa.
Se la riscossione non è affidata all’agente, il
recupero coattivo dei tributi locali avviene
mediante ingiunzione fiscale.
Ingiunzione fiscale

35
L'ingiunzione era, in passato, un atto che, nel
campo delle imposte indirette, aveva una
molteplicità di funzioni. Essa, di regola, era
atto della riscossione, con funzioni di
precetto e di titolo esecutivo, ma, quando
non era preceduto da un atto di
accertamento, aveva anche funzioni di
accertamento.
… segue


36
Dopo la riforma della riscossione del 1988, l'ingiunzione ha
perduto le funzioni di titolo esecutivo e di precetto (l'esecuzione
forzata fiscale, da allora, ha sempre avuto per titolo l'iscrizione
a ruolo), ma rimane in vita come atto di accertamento delle
imposte indirette per le quali la legge non prevede l'avviso di
accertamento come atto tipico (tributi doganali e imposte di
fabbricazione).
Inoltre, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate
delle province e dei comuni è effettuata mediante ingiunzione
fiscale se è svolta in proprio dall'ente locale o se è affidata a
soggetti terzi diversi dagli agenti del servizio nazionale della
riscossione.
Il ruolo


37
L'ufficio dell'Agenzia delle entrate forma il
ruolo iscrivendo le somme da riscuotere in
base ad un titolo che ne legittima la
riscossione, ossia
in base alla dichiarazione
o in base ad avviso di accertamento.


1.
2.
3.
38
Il ruolo è un atto amministrativo collettivo
(plurimo), che racchiude un elenco di somme da
riscuotere (per imposte, interessi, sanzioni)
Sul piano materiale è un elenco contenente i nomi
dei contribuenti in ordine alfabetico, per ciascuno
dei quali vengono indicati:
Generalità
Codice fiscale
Imponibile, aliquota, maggiore imposta accertata



39
Il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma
elettronica, dal titolare dell’ ufficio o da un suo
delegato.
La sottoscrizione attribuisce al ruolo effetti di titolo
esecutivo e la data in cui diviene esecutivo deve
essere indicala espressamente nell’atto
È quindi trasmesso in via telematica all'agente, che
rende note ai contribuenti le singole iscrizioni
mediante notifica della cartella di pagamento
(individualizzazione del ruolo).


40
Il ruolo, come ogni altro provvedimento
amministrativo, deve essere motivato.
Lo Statuto del contribuente prescrive che sul
titolo esecutivo va riportato il riferimento
all'eventuale precedente atto di
accertamento ovvero, in mancanza, la
motivazione della pretesa tributaria.

41
È necessario che nel ruolo e nella cartella di
pagamento vi sia l’indicazione del titolo in
base al quale è effettuata l'iscrizione a ruolo.


42
Quando il ruolo è meramente «riproduttivo» di un
atto precedente (ad es., iscrizione a ruolo di imposte
per le quali è stato emesso un avviso di
accertamento), basta l'indicazione dell'atto
precedente
Se non sono noti al contribuente atti precedenti, nel
ruolo devono essere indicati i presupposti di fatto e
la ragione giuridica che ne sono il fondamento,
secondi la regola generale in materia di motivazione
degli atti amministrativi
Iscrizioni a ruolo in base alla
dichiarazione
Tre ipotesi:
 mancato versamento di somme che risultano dovute
in base alla liquidazione fatta nella stessa
dichiarazione
 quando, dai controlli automatici e dal controllo
formale della dichiarazione risulta riscuotibile una
somma maggiore di quella liquidata e versata dal
dichiarante
 quando vi siano da riscuotere imposte su redditi
soggetti a tassazione separata
43

44
Prima di iscrivere a ruolo somme che
risultano dovute sulla base del controllo della
dichiarazione ex artt. 36 bis e 36 ter, l’ufficio
deve interpellare il contribuente ed inviargli
una comunicazione (c.d. avviso bonario),
invitandolo a versare la somma dovuta.
Il contribuente può fornire i chiarimenti
necessari entro 30 gg dal ricevimento della
comunicazione.
Iscrizione a ruolo in base agli avvisi di
accertamento
Sono riscosse mediante ruolo le somme
dovute in base agli avvisi di accertamento,
nei casi in cui gli avvisi di accertamento non
hanno valore di titolo esecutivo.
Le iscrizioni possono essere a titolo
provvisorio o a titolo definitivo.
45
Iscrizioni provvisorie



46
Le iscrizioni provvisorie sono quelle eseguite
in base ad un avviso di accertamento non
definitivo, perché impugnato
Il ricorso, proposto contro un avviso di
accertamento, non ne sospende l'esecuzione
In pendenza del giudizio di primo grado può
essere riscosso 1/3 dell'imposta, o della
maggiore imposta accertata, con gli interessi.
… segue Riscossioni a mezzo ruolo
legittimate dalle decisioni
giurisdizionali


47
Dopo le sentenze delle commissioni, diventano
esigibili ulteriori frazioni del tributo con interessi e
sanzioni, in relazione al contenuto della decisioni ed
al grado dell'organo giudicante.
Il fenomeno si giustifica con una sorta di
sospensione ex lege dell’esecutorietà del
provvedimento impugnato e con la crescente
probabilità di coincidenza tra la fattispecie reale e il
deciso in relazione alla misura crescente delle
imposte riscuotibili.



48
dopo la sentenza della Commissione tributaria provinciale che
respinge il ricorso, il ricorrente deve versare i 2/3 del tributo
(con gli interessi previa detrazione di quanto già pagato)
in caso di accoglimento parziale del ricorso, da parte della
Commissione tributaria provinciale, il ricorrente deve versare
l'intero ammontare che risulta dovuto in base a tale sentenza,
se inferiore o pari ai 2/3 dell'importo del tributo controverso,
ovvero una somma pari ai 2/3 dell'importo del tributo
controverso (previa detrazione delle somme
versate)
la sentenza della Commissione tributaria regionale rende
riscuotibile l’intero importo che risulta dovuto (e quindi la
differenza tra ciò che è dovuto dopo tale sentenza e quanto
già versato)


49
Se è stato impugnato un avviso di accertamento che
è titolo esecutivo, l'ufficio dell'Agenzia, dopo le
sentenze delle commissioni tributarie sfavorevoli al
contribuente, deve emettere un atto di intimazione
ad adempiere, in cui è ricalcolato il dovuto.
Se non vi è da eseguire un avviso di accertamento
con valore di titolo esecutivo, la riscossione di
quanto dovuto a seguito delle sentenze avviene
mediante iscrizione a ruolo e notifica di cartella di
pagamento.


50
Le iscrizioni provvisorie danno luogo ad una
entrata non definitiva, la cui sorte dipende
dall’esito del processo.
Se l’avviso di accertamento è annullato,
l’indebito deve essere rimborsato
Iscrizioni a titolo definitivo
Hanno come titolo legittimante:
 le dichiarazioni (salvo i casi di rettifica della
dichiarazione ed impugnazione del ruolo)
 e gli accertamenti definitivi (salvo i casi di
autotutela e revocazione straordinaria contro
una sentenza tributaria passata in giudicato)
51
Ruoli straordinari



52
In deroga alle regole della riscossione provvisoria, la
legge prevede dei ruoli straordinari, in cui sono
iscritte, in via anticipata rispetto ai tempi ordinari, le
somme per le quali vi sia fondato pericolo di non
riscuoterle.
Il pericolo deve essere indicato nella motivazione.
Possono essere in tal modo iscritte a ruolo per intero
somme (per imposte, interessi e sanzioni) che,
invece, sarebbero da riscuotere solo in parte, nelle
more del processo di primo grado
Cartella di pagamento

53
La cartella è formata, sulla base del ruolo,
dall’agente della riscossione territorialmente
competente in relazione alla residenza delle
persone e alla sede delle persone giuridiche
… segue



54
Nella cartella sono indicate le imposte iscritte a
ruolo, gli interessi, le sanzioni e l'aggio da
corrispondere a titolo di compenso per la riscossione
la cartella deve contenere la data in cui il ruolo è
stato reso esecutivo, la descrizione delle «partite»,
istruzioni sulle modalità di pagamento
nella cartella deve essere indicato, a pena di nullità,
il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo
e del procedimento di emissione e
notificazione della cartella
.
… segue


55
la cartella si riferisce a tutte le iscrizioni dei
ruoli di un dato periodo
Pertanto il suo contenuto può essere
eterogeneo: una singola cartella può
contenere iscrizioni di tributi erariali e locali
ed anche di entrate non tributarie (contributi
previdenziali, sanzioni amministrative,
canoni, etc.).
… segue

56
La cartella di pagamento deve contenere,
infine, l'intimazione ad adempiere l'obbligo
risultante dal ruolo entro il termine di
sessanta giorni dalla notificazione, con
l'avvertimento che, in mancanza, si
procederà ad esecuzione forzata



57
La notifica della cartella, oltre ad essere notifica della iscrizione
a ruolo è anche intimazione ad adempiere.
La cartella di pagamento ha, pertanto, natura di precetto
(dell'esecuzione forzata ordinaria). Se il contribuente non paga,
l'agente della riscossione può intraprendere l'azione esecutiva,
senza altri avvisi, sessanta giorni dopo la notifica della cartella
Decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento,
senza che sia iniziata l'esecuzione forzata, l'intimazione ad
adempiere esaurisce il suo effetto, sicché per iniziare
l'esecuzione forzata è necessario la notifica di una nuova
intimazione ad adempiere.
Termini di notificazione della cartella di
pagamento



58
La cartella deve essere notificata entro termini perentori:
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano
dovute a seguito dell’attività di liquidazione ex art. 36 bis dpr
600/73
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano
dovute a seguito di controllo formale previsto dall’art. 36 ter dpr
600/73
entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
in cui l’accertamento è divenuto definitivo
Rateazione



59
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo deve
essere eseguito entro 60 giorni dalla notificazione
della cartella di pagamento.
Il contribuente che si trovi in una temporanea
situazione di obiettiva difficoltà può chiedere una
rateazione.
La competenza in materia spetta all'agente della
riscossione, che può concedere la ripartizione del
pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un
massimo di 72 rate mensili.
Natura giuridica ed effetti del ruolo




60
Provvedimento amministrativo
Atto recettizio
Titolo esecutivo, in quanto in base a tale atto
l’agente della riscossione può procedere alla
riscossione coattiva
L’efficacia del ruolo nei confronti del contribuente è
mediata dalla cartella di pagamento, che è titolo
esecutivo e atto di precetto, prodromico
all’esecuzione forzata


61
Il ruolo, come l’avviso di accertamento,
esplica effetti solamente nei confronti del
soggetto cui si rivolge
Va ritenuta abusiva la pratica di sottoporre ad
esecuzione forzata, in base ad iscrizione a
ruolo di un soggetto, il patrimonio di altri
soggetti (coobbligati paritari o dipendenti)
Sospensione amministrativa del ruolo


62
Il ricorso contro il ruolo non sospende
l’esecutorietà dello stesso
Il contribuente può richiedere la sospensione
del ruolo all’AE, che può accordarla fino alla
pubblicazione della sentenza della CTP e
può revocarla nel caso di sopravvenuto e
fondato pericolo per la riscossione
La riscossione dell’imposta di registro



63
Imposta principale: imposta liquidata e richiesta
dall’ufficio sulla base dell’atto sottoposto a
registrazione e quella richiesta dall’ufficio se diretta a
correggere errori o omissioni effettuati in sede di
autoliquidazione in caso di richiesta di registrazione
telematica
Imposta suppletiva: diretta a correggere errori od
omissioni dell’ufficio
Imposta complementare: applicata in ogni altro
caso



64
Il notaio è coobbligato solamente con riferimento
all’imposta principale
L’imposta complementare per l’accertamento del
maggior valore deve essere richiesta tramite atto di
accertamento valore (cui seguirà l’avviso di
liquidazione ed eventualmente l’iscrizione a ruolo)
L’imposta principale e quella suppletiva sono
riscosse mediante avvisi di liquidazione (non
preceduti da avvisi di accertamento), che legittimano
l’iscrizione a ruolo in caso di mancato versamento.
L’esecuzione forzata
Così come l’esecuzione forzata ordinaria,
anche l’esecuzione forzata tributaria
presuppone la notifica del titolo esecutivo
e del precetto (intimazione ad adempiere).
L’intimazione ad adempiere può essere
contenuta nell’avviso di accertamento, nel
provvedimento sanzionatorio o nella cartella
di pagamento.
65
L’esecuzione forzata tributaria è disciplinata
dalle norme del diritto comune con alcune
peculiarità (ad es., invece degli ufficiali
giudiziari ci sono gli ufficiali della riscossione)
66
Intimazione ad adempiere

67
Avvertimento che decorsi 30/60 giorni dal
termine ultimo per il pagamento, la
riscossione delle somme richieste è affidata
in carico agli agenti della riscossione anche
ai fini dell'esecuzione forzata, che può avere
inizio 180 giorni dopo l'affidamento


68
Decorso un anno dalla notifica degli atti
predetti, l'espropriazione forzata deve essere
preceduta dalla notifica di un apposito avviso
di intimazione ad adempiere entro 5 giorni.
L'espropriazione forzata deve essere avviata,
a pena di decadenza entro il 31 dicembre del
secondo anno successivo a quello in cui
l'accertamento è divenuto definitivo.


69
A partire dal primo giorno successivo al termine
ultimo per la presentazione del ricorso, le somme
richieste sono maggiorate degli interessi di mora
calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica
degli atti stessi.
All'agente della riscossione spettano l'aggio,
interamente a carico del debitore, e il rimborso
delle spese relative alle procedure esecutive.

70
Scaduto inutilmente il termine di 60 giorni
dalla notificazione di cartella di pagamento,
l'agente della riscossione può iscrivere
ipoteca sugli immobili, può disporre il
fermo dei mobili e iniziare l'esecuzione
forzata.
L’esecuzione forzata si articola in tre momenti:
 Pignoramento
 Vendita (dopo il primo e il secondo incanto
infruttuosi, la DRE può autorizzare un terzo
incanto e in caso di esito negativo l’immobile
è devoluto allo Stato)
 Assegnazione del ricavato
71
Rimedi contro l’esecuzione forzata
fiscale



72
Impugnazione ruolo, cartella di pagamento
Opposizione dinanzi al giudice ordinario per
contestare la pignorabilità dei beni
Opposizione dinanzi al giudice ordinario
contro i singoli atti esecutivi, successivi alla
notifica dell’intimazione ad adempiere
I RIMBORSI
73
Il contribuente può essere, oltre che debitore,
anche creditore del fisco (crediti di imposta).
74
Tre tipi di crediti



75
Crediti per rimborsi da indebito
Crediti risultanti dalla dichiarazione dei
redditi o dalla dichiarazione Iva o per il
rimborso di altre somme debitamente versate
Crediti di imposta in senso stretto
Rimborsi da indebito: carenza di legge



76
Mancanza ab origine o venir meno della
norma di legge che prevede il tributo che è
stato pagato (riscossione di un tributo non
previsto da alcuna legge o mancata
conversione decreti legge)
Abrogazione retroattiva della norma
impositiva (teorica)
Introduzione retroattiva di una norma di
favore (teorica)
… segue



77
Interpretazione autentica contra fiscum
Dichiarazione di incostituzionalità (salvi i
rapporti esauriti)
Contrasto della norma impositiva interna con
norme comunitarie vincolanti (salvi i rapporti
esauriti)
Rimborsi da indebito: errori nella
dichiarazione, atto di accertamento
illegittimo, errori nella riscossione



78
Errori nella dichiarazione: dichiarazione
inesatta
Atto di accertamento illegittimo (ipotesi
impropria di indebito)
Errori nella riscossione: ritenute o
versamenti diretti (ad es., acconti) indebiti;
iscrizione a ruolo di somme superiori al
dovuto
I procedimenti di rimborso
Si distingue tra imposte sui redditi e imposte indirette.
Nell’ambito delle imposte sui redditi: si distingue tra
rimborsi su istanza di parte e rimborsi d’ufficio.
Nell’ambito dei rimborsi su istanza di parte si
distingue tra: rimborsi richiesti in dichiarazione,
rimborsi richiesti con istanza all’ufficio competente,
rimborsi richiesti attraverso impugnazione del ruolo.
79
Art. 21 dlgs 546/1992 (disciplina del
processo tributario)




80
La domanda di rimborso, in mancanza di
disposizioni specifiche, deve essere presentata entro
2 anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in
cui è sorto il diritto alla restituzione
Il rifiuto espresso di rimborso è atto impugnabile
In caso di rifiuto tacito dell’AF (che rimane inerte per
90 gg dalla presentazione dell’istanza di rimborso) il
contribuente può proporre ricorso innanzi alla Ctp
In caso di silenzio si può ricorrere solamente decorsi
90 gg, ma non oltre la prescrizione del diritto di
rimborso
Rimborsi richiesti con istanza
all’ufficio: ritenute dirette e versamenti
diretti (Artt. 37 e 38 dpr 602/73)



81
Istanza presentata all’AE entro il termine di
decadenza di 48 mesi dal versamento.
Per errori materiali, duplicazioni, inesistenza
totale o parziale dell’obbligazione tributaria.
L’istanza può essere presentata tanto dal
sostituto che dal sostituito.
Rimborsi di somme riscosse mediante
ruolo



82
Il rimborso deve essere richiesto attraverso
l’impugnazione del ruolo.
Il rimborso presuppone l’annullamento del
ruolo ed è conseguenza della sentenza che
accoglie l’impugnazione del ruolo
(orientamento giurisprudenziale non accolto
da parte della dottrina).
Annullato il ruolo, il rimborso è disposto
d’ufficio.
Rimborso di imposte indirette



83
Rimborso richiesto all’ufficio che gestisce il
tributo indebitamente pagato
Termine decadenziale di tre anni per
imposta di registro, imposta sulle successioni
e donazioni, imposte ipo-catastali, etc.
Per l’Iva, non è previsto alcun termine per la
presentazione dell’istanza di rimborso,
sicché si applica il termine (residuale)
biennale di decadenza
Rimborso d’ufficio

84
Quando non è prevista l’istanza di parte,
opera solamente il termine prescrizionale,
non i termini decadenziali
Ipotesi di rimborso d’ufficio
1.
2.
3.
85
A seguito di decisioni delle commissioni tributarie ,
qualora l’imposta iscrivibile a ruolo sia inferiore a
quella già iscritta
Somme indebitamente riscosse a causa di errori
materiali o duplicazioni imputabili all’ufficio dell’AE
(es., iscrizione a ruolo di somma superiore al
dovuto)
Rimborso di crediti esposti in dichiarazione dei
redditi e dichiarazione Iva (l’esposizione in
dichiarazione costituisce istanza)
Il rimborso dei crediti esposti in
dichiarazione


86
Non si tratta di rimborso da indebito
Si tratta di situazioni fisiologiche


87
Se l’ammontare degli acconti d’imposta, delle
ritenute subite, dei crediti di imposta e delle
detrazioni è superiore a quello dell’imposta
netta dovuta dal contribuente, quest’ultimo
può:
computare l’eccedenza in diminuzione
dell’imposta dovuta nel periodo successivo
chiedere il rimborso in sede di dichiarazione
dei redditi
In quest’ultimo caso, previa liquidazione
automatica della dichiarazione ex art. 36 bis,
l’ufficio provvede al rimborso attivando una
complessa procedura meccanizzata,
disciplinata dall’art. 42 bis dpr 602/73.
88
Dichiarazione Iva
È possibile che l’Iva a credito risulti maggiore
dell’Iva a debito nelle liquidazioni infrannuali
o a chiusura del periodo di imposta:
l’eccedenza a credito non deriva da indebito
ma dal normale meccanismo applicativo del
tributo.
89
L’eccedenza a credito di fine periodo può
essere:
 compensata con debiti d’imposta diversi
dall’Iva
 riportata a nuovo
 chiesta a rimborso (solo in alcuni casi
espressamente indicati: ad es., da chi cessa
l’attività)
90
Il rimborso può essere richiesto da qualsiasi
soggetto passivo quando dalla dichiarazione
sia risultato un credito per due anni
consecutivi.
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La riscossione spontanea I rimborsi