Istituto Comprensivo “V. G. Rossi”
Via Roccatagliata, 2 - 16038 S. Margherita Ligure
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REGOLAMENTO
D’ISTITUTO
aggiornato al 06/12/2012
Istituto Comprensivo “ V. G. Rossi “
Regolamento d’ Istituto
INDICE
Premessa
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI – ISCRIZIONI – FORMAZIONE CLASSI
ART. 1
ART. 2
ART. 3
ART. 4
LIBERTA’
RAPPORTI INTERPERSONALI
ISCRIZIONI
CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
TITOLO II
NORME DISCIPLINARI E DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI
VIGILANZA SUGLI STESSI
ART. 5
ART. 6
ART. 7
ART. 8
ART. 9
ART .10
ART. 11
ART. 12
ART 13
ART. 14
ART. 15
ART. 16
ART. 17
ENTRATA
INTERVALLO
SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
USCITA
ASSENZE
GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
ENTRATA IN RITARDO ED USCITA IN ANTICIPO
SCUOLE PRIMARIE – USO DEL GREMBIULE
COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
SANZIONI DISCIPLINARI (scuola secondaria di primo grado)
ORGANO DI GARANZIA
DIVIETO DI FUMO
DIVIETO D’USO DEI CELLULARI
TITOLO III
COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
ART. 18 MODALITA’
TITOLO IV
FUNZIONAMENTO ED USO DELLA BIBLIOTECA, DELLE AULE SPECIALI, DELLA PALESTRA E DEI
LOCALI SCOLASTICI.
ART. 19 BIBLIOTECA – AULE SPECIALI - PALESTRA
ART. 20 USO E CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI
TITOLO V
ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI ED ARTISTICHE
ART. 21 FINALITA’
ART. 22 ATTUAZIONE
TITOLO VI
MEDICINA SCOLASTICA
ART. 23 SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI AGLI ALUNNI IN ORARIO DI SERVIZIO SCOLASTICO
ART. 24 PROCEDURA PEDICULOSI
ART. 24 ALUNNI IN SITUAZIONE DI INABILITA’ TEMPORANEA
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TITOLO VII
VISITE GUIDATE E GITE SCOLASTICHE
ART. 25 CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ATTUAZIONE
ART. 26 VISITE NELL’ARCO DI UNA SOLA GIORNATA
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 27 CONVOCAZIONE ORDINARIA
ART. 28 CONVOCAZIONE STRAORDINARIA
ART. 29 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
ART. 30 ELEZIONI
ART. 31 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ART. 32 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
ART. 33 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
ART. 34 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
ART. 35 PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
ART. 36 PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI E DI
ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI
TITOLO IX
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
ART. 37 MODIFICA DEL REGOLAMENTO
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Regolamento d’ Istituto
Premessa
La scuola è una comunità che ha lo scopo di istruire ed educare, promuovendo la formazione umana,
culturale e civile degli alunni. La serena convivenza nella comunità si realizza attraverso l’osservanza di
regole di condotta, di norme democraticamente definite ed accettate che disciplinano i rapporti all’interno
della scuola.
Le norme contenute nel presente regolamento sono da considerarsi conformi alle disposizioni vigenti ed in
particolare derivano da quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno
1995, dal DPR 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti” e dal DPR 21 novembre
2007, n. 235 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI – ISCRIZIONI – FORMAZIONE CLASSI
ART. 1 LIBERTA’
1. Nell’Istituto tutte le componenti hanno libertà d’opinione, d’associazione, di riunione, d’espressione,
secondo il dettato costituzionale e secondo le leggi vigenti.
ART. 2 RAPPORTI INTERPERSONALI
1. I rapporti tra gli studenti, i docenti, i genitori, il personale A.T.A. devono essere improntati alla correttezza
e al rispetto reciproco, in quanto derivano dalla consapevolezza di partecipare, ciascuno nel proprio
ambito e con le proprie specificità, al comune processo educativo.
ART. 3 ISCRIZIONI
1
2.
3.
4.
5.
Classi prime:
 le iscrizioni alle classi prime sono effettuate entro i termini e con le modalità stabilite d’anno
in anno dalla normativa;
 qualora, nella scuola secondaria di primo grado, le domande di iscrizione allo studio dello
strumento musicale fossero eccedenti rispetto ai numeri consentiti per ciascuno strumento,
si procederà alla selezione, prevista in tal caso, in modo da consentire una buona qualità
dell’insegnamento in lezioni individuali o di coppia;
 la selezione si effettuerà nei mesi di marzo / aprile, tramite un colloquio orientativo –
attitudinale a cura dei docenti di strumento coordinati dal Dirigente Scolastico;
 gli alunni ammessi al corso di strumento non potranno, di norma, ritirarsi nel corso dell’anno
né cambiare strumento nel passaggio da un anno all’altro.
Classi successive alla prima:
 le iscrizioni alle classi successive alla prima sono effettuate d’ufficio;
 non è consentito iscriversi, nelle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo
grado, allo studio di uno strumento musicale, tranne nel caso in cui si provenga da altra
scuola ad indirizzo musicale.
Le iscrizioni oltre i termini di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono possibili nei seguenti casi:
 trasferimento della residenza della famiglia nei Comuni di pertinenza della Scuola;
 temporaneo domicilio per motivi contemplati dalla normativa (lavoro, salute, ….) nel territorio
di competenza della Scuola.
Domande di iscrizione per motivi diversi da quelli indicati al precedente comma 3 non sono accolte
se non per casi eccezionali, esaminati direttamente dal Dirigente Scolastico, il quale, sentita la
competente commissione formazione classi, valuterà se è possibile accoglierle, sulla base delle
risorse umane e professionali della Scuola.
Adempimenti particolari all’atto dell’iscrizione:
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
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i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado, oltre a quanto indicato al comma 1 del presente articolo, indicheranno anche come
l’alunno effettuerà il ritorno a casa al termine delle lezioni, secondo le seguenti possibilità:
o
ritorno tramite trasporto scolastico:
 gli alunni i cui genitori hanno scelto di utilizzare il servizio di scuolabus
ritorneranno a casa con tale mezzo. Se, occasionalmente, alcuni genitori non si
avvarranno di tale servizio, gli stessi informeranno, anche telefonicamente, gli
insegnanti, che ne registreranno la richiesta
o
ritorno con i genitori o con chi ne fa le veci:
 i genitori sono tenuti ad avvisare (anche tramite avviso telefonico) i docenti
qualora non si presentassero all’uscita, ma inviassero un delegato maggiorenne.
E’ possibile, ad inizio anno scolastico, redigere un elenco (firmato dai genitori) di
nominativi cui il minore possa essere affidato in caso di problemi.

Solo per la scuola secondaria di primo grado:
ritorno a casa da soli:
In questo caso i genitori sono tenuti a compilare un modulo di manleva in cui dichiarano che
il figlio è in grado di effettuare il percorso autonomamente.
6. L’adesione al servizio mensa avviene all’atto dell’iscrizione e vale per l’intero anno scolastico.
7. Quando l’alunno, occasionalmente, non usufruisca del servizio mensa cui è iscritto annualmente, il
genitore è tenuto a darne comunicazione sul diario (specificando se l’alunno rientrerà per le lezioni
pomeridiane, qualora previste). Per la scuola dell’infanzia, saranno gli adulti
accompagnatori che
segnaleranno giornalmente la fruizione del servizio mensa da parte dell’alunno/a
8. La richiesta di dieta personalizzata deve essere presentata alla Segreteria d’Istituto
 documentata con certificato medico, se per motivi di salute
 accompagnata da dichiarazione scritta del genitore o di chi ne fa le veci, se per
motivazione religiosa.
ART. 4 CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
1. Scuola dell’infanzia
a. I bambini sono inseriti nei vari plessi in base alle scelte effettuate dai genitori al momento
dell’iscrizione.
b. In caso d’esubero di domande rispetto alla ricettività di ciascun plesso, si dà la precedenza
 All’alunno di maggiore età (come prescritto dalla legge)
 a chi ha un fratello / sorella iscritto/a nel plesso
 a chi risiede più vicino al plesso richiesto
 a chi lavora nelle vicinanze del plesso
 a chi ha presentato la domanda d’iscrizione entro i termini (data di assunzione a protocollo)
2.Scuola primaria
c. La formazione delle classi prime è effettuata, sulla base delle richieste espresse dai genitori,
d. Nel caso fossero presenti più sezioni di tempo normale si formerà un’apposita commissione
designata dal Collegio Docenti e presieduta dal Dirigente Scolastico.
e. Tale commissione
i. contatta le insegnanti della scuola dell’infanzia per la presentazione degli alunni
ii. prende atto dei casi non conosciuti per contattare, eventualmente, i genitori
iii. evidenzia i casi d’incompatibilità e/o problematici
iv. compatibilmente con le scelte orarie effettuate dai genitori, suddivide gli alunni
anticipatari nelle varie sezioni
v. suddivide maschi e femmine in numero equilibrato fra le classi
3. Nel caso ci fosse un numero di alunni iscritto al Tempo Pieno superiore alle 26 unità si stilerà una
graduatoria in base ai seguenti criteri (mediante presentazione di adeguata documentazione)
□
□
□
□
□
□
chi risiede nei Comuni di Santa Margherita Ligure e Portofino
chi è seguito dai Servizi Sociali ( previa certificazione di parere favorevole degli stessi)
chi è affidato ad un solo un genitore che lavora
chi ha entrambi i genitori che lavorano
nel caso che nel nucleo familiare sia presente un portatore di handicap
chi ha altri fratelli o sorelle iscritti al Tempo Pieno
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Qualora ci fossero esuberi nelle iscrizioni al tempo normale di un plesso, gli alunni saranno
iscritti in altro plesso a scelta, purché in quest’ultimo esista una classe già formata (con
almeno 15 alunni, come prevede la normativa).
Per determinare quali siano gli alunni in esubero si predisporrà una graduatoria nella quale avranno
la priorità:
a. gli alunni che hanno già fratelli o sorelle frequentanti il plesso scelto
b. chi abita più vicino al plesso richiesto
2. Scuola secondaria di primo grado
a. La formazione delle classi prime è effettuata da un’apposita commissione con i criteri della
omogeneità tra le classi e dell’eterogeneità all’interno di ciascuna classe.
b. La commissione formazione classi, designata dal Collegio Docenti e presieduta dal Dirigente
Scolastico,
i. determina i livelli d’appartenenza dei vari alunni, esaminando le schede di
valutazione ed acquisendo tutte le informazioni funzionali a tale operazione in
incontri formali con i Docenti della scuola primaria
ii. inserisce:
1. gli alunni portatori di handicap, eventualmente insieme a compagni
provenienti dalla medesima classe del precedente ciclo d’istruzione o da
gruppi d’abituale frequentazione, se ritenuto opportuno dagli operatori
psico-socio-sanitari
2. gli alunni provenienti da località lontane dalla sede della Scuola in una
stessa sezione, se
a. espressamente richiesto dai genitori al momento dell’iscrizione e
comunque in piccolo numero
b. vengono rispettati i criteri dell’omogeneità tra le classi e
dell’eterogeneità all’interno di ciascuna classe
c. Ultimate le suddette operazioni non è possibile chiedere spostamenti d’alunni tra una classe
e l’altra, se non tramite richiesta scritta, motivata ed a condizione che l’interessato allo
spostamento si trovi chi è disposto ad accettare il cambio.
d. La commissione formazione classi esaminerà le domande presentate ai sensi del
precedente comma c), insieme ad eventuali nuove iscrizioni pervenute oltre i termini fissati
per le iscrizioni, all’inizio del mese di settembre e, qualora non siano accolte, comunicherà
agli interessati per iscritto la motivazione della non accoglienza.
TITOLO II
NORME DISCIPLINARI E DI COMPORTAMENTO PER GLI ALUNNI
VIGILANZA SUGLI STESSI
ART. 5 ENTRATA
Scuola dell’Infanzia
Scuola primaria
L'ingresso dei bambini avviene
dalle ore 8.00 alle 9.15. Per la
scuola di Corte l’ingresso avviene
dalle 8.15.
Gli alunni che non mangiano in
mensa rientreranno dalle ore 13.45
alle 14,00.
L’ingresso degli alunni avviene
alle ore 8.30 (ora d’inizio delle
lezioni) ad eccezione degli alunni
che usufruiscono del servizio
scuolabus per i quali si prendono
particolari provvedimenti
Gli alunni che non mangiano in
mensa rientreranno alle ore 13,30.
Scuola secondaria di primo
grado
L’ingresso degli alunni avviene
dalle ore 7:45 alle ore 7:50 (ora
d’inizio delle lezioni).
Gli alunni ritardatari sono ammessi
in classe.
I ritardi sono giustificati dai
famigliari il giorno seguente.
In mancanza di giustificazione la
famiglia
sarà
contattata
telefonicamente.
I ritardi di un’ora o più devono
essere giustificati il giorno stesso.
sadfL
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1. Gli insegnanti in servizio alla prima ora saranno presenti a scuola 5 minuti prima dell’orario d’entrata
stabilito per l’ingresso degli alunni, e controlleranno il regolare afflusso degli stessi alunni nelle
rispettive aule, con l’aiuto dei collaboratori scolastici in servizio.
2. I genitori non hanno accesso alla scuola in orario di lezione se non nell’orario stabilito per i colloqui
con i docenti della scuola secondaria o per prendere in consegna i figli.
Le situazioni particolari saranno valutate e autorizzate di volta in volta dal Dirigente.
ART. 6 INTERVALLO
1. Gli insegnanti vigileranno sul corretto svolgimento della ricreazione.
TEMPI
Scuola Primaria
10,30 – 10,45 al mattino; circa 30 minuti dopo la mensa.
LUOGHI
Scarsella: cortile della scuola e/o Parco Roccatagliata
Nozarego Basso : giardino della scuola oppure pista di pattinaggio
S. Lorenzo: spiazzo antistante la scuola oppure giardino attrezzato
Scuola Secondaria
Sono previsti due intervalli di 10 minuti
9.45-9.55
11.45-11.55
Si svolgeranno in classe o nel corridoio, salvo revoche per motivi disciplinari.
Le finestre delle aule, durante la ricreazione, dovranno rimanere chiuse per motivi di sicurezza.
2. Gli alunni si recheranno ai servizi due alla volta sotto la diretta sorveglianze dei collaboratori
scolastici, che impediranno agli stessi di attardarvisi.
ART. 7 SPOSTAMENTO DEGLI ALUNNI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO
1. Le uscite degli allievi dalla classe, durante le ore d’insegnamento, saranno limitate soltanto ai casi
d’effettiva necessità, ad un alunno per volta e previa autorizzazione degli insegnanti.
2. Gli alunni non devono uscire dall’aula tra una lezione e l’altra durante il cambio dell’insegnante.
3. Tutti gli spostamenti dell’intera classe per recarsi in palestra, nei laboratori, in aule speciali,
avverranno sotto la diretta responsabilità dell’insegnante in servizio.
4. Gli alunni che devono recarsi in palestra, nei laboratori, in aule speciali, si sposteranno
ordinatamente e in silenzio, senza disturbare le altre lezioni.
5. Durante gli incontri con i genitori gli alunni non devono di regola accedere ai locali scolastici. Nel
caso di estrema necessità sarà cura e responsabilità dei Genitori esercitare la sorveglianza.
ART. 8 USCITA
1. L’uscita al termine delle lezioni mattutine e pomeridiane si svolge in modo ordinato: gli insegnanti
accompagneranno le rispettive classi fino all’uscita della scuola.
Scuola dell’infanzia
Scuola primaria
Scuola secondaria di primo
grado
Gli alunni saranno consegnati
direttamente ai genitori nei
seguenti orari:
dalle ore 11,45 alle ore 12,00
dalle ore 13,45 alle ore 14,00
dalle ore 15,15 alle ore 16,00
per la scuola di S. Siro
dalle ore 15.15 alle 15.45 per
Corte
dalle 15.00 alle 15.30 S. Lorenzo
Le insegnanti accompagneranno
gli alunni:
Plesso di Corte: fino al cancello
Plesso Scarsella: fino alla porta
d’ingresso
Plesso di San Lorenzo: fino alla
porta a vetri
Orario d'uscita del mattino: 12,30
Orario pomeridiano: 15,30
16,30
Gli insegnanti accompagneranno
gli alunni fino alla porta a vetri,
controllandone la discesa fino al
cancello.
Orario d'uscita del mattino:13,45
Orario pomeridiano: al termine
della lezione individuale di
strumento .o di musica d’assieme
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2. Per motivi di sicurezza, è necessario che i genitori attendano negli spazi esterni, a debita distanza,
per agevolare il deflusso degli alunni.
3. La responsabilità del personale della Scuola cessa al termine dell’orario delle lezioni, comprendendo
il tempo necessario per accompagnare gli alunni al cancello o al portone, secondo l’organizzazione
d’ogni singolo plesso. In via prudenziale, i Docenti della scuola primaria si accerteranno comunque
della presenza dei genitori, o adulti maggiorenni delegati dalla famiglia.
I bambini delle scuole dell’infanzia e della primaria devono essere ritirati esclusivamente dal
genitore o da altra persona maggiorenne espressamente delegata e conosciuta dal Docente.
Dal momento in cui i bambini sono consegnati all’adulto, la responsabilità degli stessi
bambini è dell’adulto che li ritira.
Trascorsi dieci minuti dal termine delle lezioni, non essendo possibile garantire un’ulteriore
assistenza agli alunni, qualora qualche bambino si trovasse ancora nell’edificio scolastico,
l’insegnante chiederà l’intervento delle forze dell’ordine.
ART. 9 ASSENZE
1. Le assenze saranno giustificate sul diario o sull’apposito libretto da un genitore o da chi ne fa
legalmente le veci.
2. La giustificazione deve essere presentata all’insegnante della prima ora, nel primo giorno successivo
all’assenza.
3. Ai sensi del Decreto Legislativo 59/2004, art. 11 comma 1, “Norme generali relative alla scuola
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado”, l’ammissione all’anno scolastico successivo è
consentita, di norma, se la frequenza è stata di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato di
ciascun alunno.
ART .10 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
1. L’insegnante in servizio nella prima ora di lezione giustificherà le assenze, controllando la firma del
giustificante, quando è necessario. Qualora l’alunno si presenti privo di giustificazione, si
provvederà a contattare la famiglia telefonicamente.
2. Nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
a. le assenze da 1 a 5 giorni, comprensive di eventuali festività, saranno giustificate dal
genitore o da chi ne fa le veci sul diario (scuola primaria) o sull’apposito libretto (scuola
secondaria di primo grado);
b. le giustificazioni per le assenze da 6 giorni, comprensive di eventuali festività, in poi devono
essere accompagnate da un certificato medico che attesti l’assenza di malattie contagiose in
atto. Tale certificato non è obbligatorio solo se i Genitori, prima dell’inizio dell’assenza,
comunicano per iscritto alla scuola:
i. il periodo di assenza dell’alunno / a
ii. il motivo dell’assenza.
Dopo un mese di assenza non giustificata da motivi di salute o da validi motivi di famiglia
l’alunno della scuola dell’Infanzia viene depennato
ART. 11 ENTRATA IN RITARDO ED USCITA IN ANTICIPO
1. L’ammissione in classe o l’uscita anticipata sarà autorizzata dalla Presidenza o da un docente
appositamente delegato.
Per la Scuola dell’Infanzia e per la Primaria: il genitore che accompagna il figlio in ritardo o lo
ritira in anticipo deve firmare su un apposito registro. La stessa cosa avviene se il genitore si
presenta in ritardo a ritirare il figlio all’uscita della scuola.
Dopo cinque ritardi il genitore sarà convocato.
Per la scuola secondaria di primo grado: il genitore deve compilare gli appositi moduli presenti nel
libretto delle giustificazioni
Dopo cinque ingressi in ritardo continuativi il genitore verrà convocato.
Nella scuola dell’Infanzia gli alunni in ritardo devono essere consegnati ai collaboratori che li
accompagneranno in classe.
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2. Modalità per uscire in anticipo rispetto all’orario giornaliero individualizzato:
Un genitore o persona maggiorenne, conosciuta (o identificata a mezzo documento di identità) e con
autorizzazione scritta dei genitori, preleva personalmente l’alunno, dandone adeguata giustificazione.
Nel caso l’alunno sia prelevato da un delegato del genitore, la relativa autorizzazione deve essere
redatta su foglio a parte ed essere conservata dall’insegnante, per la scuola dell’infanzia e per la
primaria. Per la secondaria deve essere scritta sul libretto.
3. Qualora l’alunno abbia la necessità di entrare in ritardo o uscire in anticipo in via continuativa il
genitore dovrà compilare apposito modulo di richiesta , motivandola adeguatamente.
ART. 12 SCUOLE PRIMARIE – USO DEL GREMBIULE
3. È fatto obbligo di utilizzare il grembiule per gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie. Per
l’anno in corso (2012-2013) sono esentate dall’obbligo le classi quinte.
ART. 13 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI
1. Sia all’interno che nelle adiacenze dei plessi scolastici gli alunni si comporteranno in modo corretto,
rispettando le persone e le cose e stabilendo rapporti di collaborazione e solidarietà con i compagni.
2. Ogni alunno si presenterà alle lezioni munito di tutto l’occorrente e senza portare con sé oggetti
estranei all’uso scolastico, che possano distogliere l’attenzione dalle lezioni o arrecare danno alle
persone o alle cose.
3. Gli alunni custodiranno con diligenza non solo ciò che è di loro proprietà, ma anche i materiali messi a
disposizione dalla scuola e tutto ciò che è dei loro compagni. Massima cura sarà prestata alla buona
conservazione dell’arredo scolastico: i ragazzi non devono sporcare, macchiare pavimenti, pareti,
banchi, né danneggiare le suppellettili e il materiale didattico. In caso di danneggiamento, arrecato ed
accertato da parte di qualche alunno, la spesa sarà addebitata alla famiglia di chi ha apportato il danno.
4. Gli allievi non disturberanno le lezioni e si dedicheranno alle attività scolastiche con diligenza, impegno e
costanza.
5. Il mancato adempimento degli obblighi e dei doveri scolastici di cui sopra, oltre all’eventuale risarcimento
dei danni arrecati, darà adito, secondo la gravità, a provvedimenti disciplinari che potranno variare
dall’ammonizione verbale o scritta, fino alla sospensione dalle lezioni, secondo quanto stabilito dal
successivo art. 14.
ART. 14 SANZIONI DISCIPLINARI (scuola secondaria di primo grado)
1. Sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:
a. ammonizione verbale
b. ammonizione scritta
c. ammonizione ufficiale
d. sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni
e. sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a 15 giorni
f. esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo
ciclo di istruzione.
2. Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) sono di competenza dei Docenti. Sono inflitte per mancanze ai
propri doveri e/o per disturbo all’attività didattica. L’ammonizione scritta è riportata dai Docenti sul
registro di classe e comunicata ai genitori tramite il diario o il libretto delle assenze.
3. La sanzione di cui alla lettera c) è inflitta dal Capo d’Istituto, su richiesta del coordinatore di classe o
su iniziativa dello stesso Capo d’Istituto. Consiste in una nota scritta di demerito comunicata
ufficialmente alla famiglia. E’ inflitta per:
i. mancanze gravi o ripetute ai propri doveri
ii. violazione del regolamento o delle norme di sicurezza
iii. disturbo grave o prolungato dell’attività didattica
4. La sanzione di cui alla lettera d) è inflitta dal Consiglio di Classe per i seguenti motivi:
i. reiterate e continuate mancanze ai propri doveri
ii. gravi e/o reiterate violazioni del regolamento e delle norme di sicurezza e/o di
privacy
iii. grave o reiterato disturbo dell’attività didattica
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iv. derisione, comportamento provocatorio, offese nei confronti del personale della
Scuola e/o dei compagni
v. danneggiamenti, atti di vandalismo, offese alla Scuola o alle Istituzioni.
Alla riunione del Consiglio di Classe sono convocati i genitori dell’alunno responsabile dei fatti
contestati e lo stesso alunno al fine di poter esporre le proprie ragioni. Sono altresì invitati, con
parere consultivo, i rappresentanti dei genitori eletti, se la durata della sospensione supera i 7 giorni.
5. Le sanzioni di cui alle lettere e) ed f) sono inflitte dal Consiglio di Istituto per i seguenti motivi:
i. reiterati e gravi episodi di derisione, comportamento provocatorio, offese morali e
fisiche nei confronti dei compagni, specialmente se più deboli o diversamente abili,
o del personale della scuola
ii. gravi danneggiamenti, gravi atti di vandalismo, gravi offese alla Scuola o alle
Istituzioni
Alla riunione del Consiglio di Istituto sono convocati i genitori dell’alunno responsabile dei fatti
contestati e lo stesso alunno al fine di poter esporre le proprie ragioni.
6. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori, entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di Garanzia di cui al successivo art. 15, organo che
decide nel termine di 10 giorni.
7. Nei confronti di eventuali reclami, proposti da chiunque vi abbia interesse, la decisione sarà adottata
dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, ai sensi dell’art. 2, commi 3 – 7 del DPR 235/2007,
“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”.
ART. 15 ORGANO DI GARANZIA
1. L’Organo di Garanzia di cui all’art. 2, comma 1 del DPR 235/2007, citato, è costituito da:
a. Dirigente Scolastico (presidente dell’organo di garanzia)
b. N. 2 Genitori eletti dal Consiglio d’Istituto
c.
N. 1 Docente eletto dal Collegio dei Docenti
2. Per l’elezione dei genitori componenti dell’Organo di Garanzia si segue la seguente procedura:
a. il Consiglio d’Istituto, nella prima seduta successiva all’elezione dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Classe, elegge, tra gli stessi rappresentanti, n. 2 componenti effettivi
e n. 4 componenti supplenti che non facciano parte del Consiglio d’Istituto
b. i componenti supplenti subentrano, in ordine dei voti riportati, ad uno o ambedue i
componenti in presenza di:
 docente direttamente coinvolto nella contestazione della mancanza
 docente coinvolto nella decisione della sanzione
 docente coinvolto in quanto parte offesa
 genitore o parente dell’alunno destinatario della sanzione
 genitore di alunno della stessa classe
 genitore coinvolto in quanto parte offesa
3. Per l’elezione del docente componente dell’Organo di Garanzia si segue la seguente procedura:
a. il Collegio Docenti, all’inizio di ciascun anno scolastico, elegge tra i docenti della scuola
secondaria di primo grado n. 1 componente effettivo e n. 2 componenti supplenti che non
facciano parte del Consiglio d’Istituto
b. i componenti supplenti subentrano, in ordine dei voti riportati, al componente effettivo in
presenza di
 impossibilità a presenziare per gravi motivi da parte dell’ avente diritto
 coinvolgimento nel caso da esaminare di un alunno congiunto del docente o
facente parte di una classe dove il docente insegna
4. Le decisioni, debitamente verbalizzate su un apposito registro, sono assunte
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

Regolamento d’ Istituto
a maggioranza per le sanzioni previste dalle lettere a), b), c), d) del
precedente articolo 14
all’unanimità per le sanzioni previste dalle lettere e), f) del precedente
articolo 14.
5. L’organo di garanzia dura in carica un anno.
ART. 16 DIVIETO DI FUMO
1. E’ vietato fumare in tutti i locali della scuola (e negli spazi esterni circostanti. )
I trasgressori sono puniti secondo le leggi in vigore.
ART. 17 DIVIETO D’USO DEI CELLULARI
1. I cellulari sono ormai strumenti molto sofisticati e diversificati. Funzionano, ad esempio, da macchina
fotografica, videocamera, videogioco, apparecchio per collegarsi ad internet, apparecchio per
ascoltare musica, oltre che, ovviamente, per effettuare – ricevere telefonate, inviare – ricevere
sms/mms/posta elettronica.
2. Visto il comma 1 del presente articolo, è vietato agli alunni portare a scuola i cellulari e altri supporti
elettronici che consentano la comunicazione. Fa eccezione il caso di specifica e motivata richiesta
della famiglia.
3. Anche in questo caso il dispositivo dovrà essere tenuto spento durante l’orario scolastico.
4. Fatto salvo il divieto assoluto di utilizzare telefoni cellulari o altri dispositivi video per registrare
immagini non autorizzate all’interno della scuola o di attività scolastiche, qualora le stesse
(feste/spettacoli/viaggi di istruzione) prevedano o consentano la registrazione di immagini, le stesse
non devono riprendere persone in atteggiamenti o situazioni che possano lederne la dignità, né
possono essere divulgate senza che la persona fotografata o filmata ne sia a conoscenza.
Costituiscono aggravanti gli atti collettivi compiuti a danni di terzi.
5. Considerato il carattere di reato delle azioni di cui al punto 4, la sanzione consisterà
nell’allontanamento dalla comunità scolastica, per un periodo a discrezione del Consiglio di Istituto
riunito nella veste di Consiglio di Disciplina.
6. E ‘ garantita agli alunni la possibilità di ricevere ed effettuare gratuitamente telefonate necessarie e/o
urgenti dagli apparecchi telefonici dei vari plessi scolastici. Numeri telefonici che, per conoscenza,
sono qui riportati:
Corte Infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0185 – 28.99.91
S. Lorenzo Infanzia . . . . . . . . . . . . . . . 0185 – 28.00.09
S. Siro Infanzia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0185 – 20.54.57
Nozarego Basso Primaria . . . . . . . . . . . 0185 – 28.41.23
S. Lorenzo Primaria . . . . . . . . . . . . . . . 0185 – 28.37.65
Scarsella Primaria . . . . . . . . . . . . . . . . 0185 – 28.74.97
Secondaria primo grado . . . . . . . . . . .
0185 – 28.68.41
7. Agli alunni che non ottemperano al divieto di cui al precedente comma 2 i docenti ritirano il cellulare,
che deve essere spento, che è consegnato dagli stessi docenti negli uffici di Segreteria della Scuola.
8. I genitori degli alunni a cui è stato ritirato il cellulare, o un loro delegato maggiorenne autorizzato per
iscritto, lo ritireranno negli uffici di Segreteria, firmando sull’apposito registro.
9.
I genitori degli alunni che si rifiutano di consegnare ai docenti il cellulare saranno convocati in
Presidenza.
10. Negli uffici di Segreteria si terrà un apposito registro degli alunni a cui è stato sequestrato il cellulare
ai sensi del precedente comma 7 e degli alunni sospesi ai sensi dei precedenti comma 9.
11. L’uso personale del cellulare è vietato, durante l’orario di servizio, anche ai docenti, come già
previsto dalla C. M. 25-08-1998 n. 362, ed al personale ATA.
12. Nei confronti degli eventuali trasgressori, il Dirigente Scolastico procederà formalmente come
previsto all’art. 91 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola, se si tratta di
docenti, o all’art. 93 dello stesso CCNL, se si tratta di personale ATA.
TITOLO III
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COMUNICAZIONI SCUOLA – FAMIGLIA
ART. 18 MODALITA’
1. Tutti gli alunni saranno provvisti del diario scolastico che deve essere tenuto in ordine e aggiornato
come uno strumento di lavoro e di comunicazione scuola - famiglia.
2. Attraverso il diario/libretto dei voti sono comunicati ai genitori:
 gli avvisi che riguardano le varie attività della Scuola
 i risultati delle verifiche scritte e orali
 le eventuali segnalazioni circa il comportamento dell’alunno.
Tutte le precedenti comunicazioni saranno firmate dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci. I genitori, se non
partecipano insieme alle riunioni e non firmano congiuntamente le comunicazioni, sono tenuti ad
informarsi reciprocamente riguardo alla situazione scolastica del figlio. Si precisa che alcuni documenti
vanno firmati da entrambi i genitori
3. Ogni alterazione della scrittura nella corrispondenza tra il Dirigente Scolastico o gli Insegnanti e i
genitori è considerata grave mancanza e quindi punita di conseguenza.
4. Ciascun docente di scuola secondaria, ritenendo fondamentale la collaborazione con le famiglie
degli alunni, fissa, di norma, un’ora settimanale di ricevimento genitori nei periodi deliberati di anno
in anno dal Collegio Docenti.
5. nella scuola primaria i genitori possono chiedere colloqui individuali su appuntamento oltre agli
incontri stabiliti dal calendario.
6. I familiari degli alunni non hanno accesso ai locali scolastici durante l’intero orario di lezione e di
attività educative. L’accesso sarà autorizzato dal Dirigente Scolastico su richiesta scritta nelle
situazioni di inabilità temporanea o di altra comprovata necessità.
TITOLO IV
FUNZIONAMENTO ED USO DELLA BIBLIOTECA, DELLE AULE SPECIALI, DELLA PALESTRA E DEI
LOCALI SCOLASTICI.
ART. 19 BIBLIOTECA – AULE SPECIALI – PALESTRA
1. La biblioteca d’Istituto risponde all’esigenza di fornire a tutte le componenti interne della scuola
adeguati strumenti di ricerca e d’approfondimento culturale. I libri in dotazione possono essere
concessi in prestito solo agli alunni ed al personale della scuola. Uno o più insegnanti, designati dal
Collegio Docenti, coordinano i servizi di biblioteca secondo le modalità stabilite dal Collegio stesso.
2. Il funzionamento delle aule speciali e l’uso degli spazi e delle attrezzature avviene unicamente in
rapporto con l’attività didattica e con la sorveglianza e la responsabilità dei docenti interessati.
3. Ogni insegnante può servirsi dei sussidi audiovisivi secondo le proprie necessità didattiche,
compatibilmente con le esigenze della comunità scolastica
4. L’uso della palestra può essere effettuato solo in presenza di un insegnante diplomato ISEF, per la
scuola secondaria di primo grado, o dell’insegnante incaricato della docenza di educazione motoria
per la scuola primaria.
ART. 20 USO E CONCESSIONE DEI LOCALI SCOLASTICI
1. Tutti gli spazi interni della Scuola possono essere liberamente utilizzati come luogo di
comunicazione, di lavoro e di ritrovo per favorire l’integrazione tra le diverse componenti
scolastiche.
2. La Presidenza consentirà l’uso di detti spazi in orario extra scolastico, previa valutazione delle
motivazioni, alle varie componenti scolastiche che ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima
della data d’utilizzo.
3. La temporanea concessione di locali ad Enti o Società esterni alla Scuola, in orario extra scolastico,
può avvenire previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto e nel rispetto dei criteri stabiliti dal
Consiglio stesso .
4. Le richieste di concessione dei locali devono pervenire alla Scuola almeno trenta giorni prima della
data d’utilizzo.
5. Qualora tali richieste non pervenissero in tempo utile per convocare il Consiglio d’Istituto, il
Presidente della Giunta Esecutiva è autorizzato a valutare l’opportunità delle richieste e della
concessione, nel rispetto dei criteri dei commi 3 e 6.
6. Non può essere concesso l’uso dei locali scolastici ad Enti o Società che perseguano attività non
coerenti con i fini propri della Scuola, in particolare quelle a fini di lucro o di propaganda politica.
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Regolamento d’ Istituto
TITOLO V
ATTIVITA’ SPORTIVE, CULTURALI ED ARTISTICHE
ART. 21 FINALITA’
1. L’avviamento e la pratica d’attività sportive, come presenza di momenti culturali ed artistici qualificanti
all’interno del processo educativo, hanno lo scopo di contribuire:
a) alla formazione e alla maturazione della personalità degli alunni
b) all’orientamento per le loro scelte future.
ART. 22 ATTUAZIONE
1. Sarà compito degli Organi Collegiali promuovere e favorire la realizzazione di:
a) attività sportive sia all’interno dell’Istituto, sia in collaborazione con altre Scuole o Enti ed
Associazioni Sportive esistenti sul territorio;
b) iniziative artistiche e culturali con particolare riferimento alla Scuola nel suo complesso
(giornale scolastico, partecipazione a concorsi, mostre, rassegne, rappresentazioni teatrali,
musicali, ....)
TITOLO VI
MEDICINA SCOLASTICA
ART. 23 SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI AGLI ALUNNI IN ORARIO DI SERVIZIO SCOLASTICO
1. La somministrazione/assunzione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta al
Dirigente Scolastico dai genitori degli alunni o dagli esercenti la patria potestà.
2. La richiesta deve essere corredata da un certificato, redatto dal medico curante, attestante
a. lo stato di malattia dell’alunno
b. la prescrizione specifica dei farmaci da assumere in relazione a
i. posologia
ii. modalità e tempi di somministrazione
iii. conservazione del farmaco.
3. Il Dirigente Scolastico trasmetterà la richiesta al Servizio di Medicina Scolastica dell’ASL, che
autorizzerà la somministrazione, avendone valutato
a. l’indispensabilità della somministrazione in orario scolastico
b. la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco in relazione alla posologia, ai
tempi e alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco
c. la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.
4. Nella scuola dell’infanzia i farmaci saranno somministrati preferibilmente
essere somministrati dalle insegnanti previa autorizzazione della ASL.
dai genitori, potranno
ART. 24 PROCEDURA PEDICULOSI
1. I genitori che riscontrano lendini o pidocchi sul cuoio capelluto del proprio figlio sono tenuti a
segnalare il fatto alla scuola, che provvederà a sollecitare un controllo da parte di ogni genitore per
tutti i bambini della classe, mediante comunicazione scritta su modello rilasciato dalla ASL.
2. Nel caso l’insegnante riscontrasse il problema in una classe, ne informa la Segreteria che procede a
contattare le famiglie interessate, fornendo apposito modello ASL che verrà restituito compilato
all’Ufficio in busta chiusa.
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TITOLO VII
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
ART. 25 CRITERI GENERALI PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ATTUAZIONE
1. Le iniziative di cui al presente articolo
a. sono subordinate al loro inserimento nella programmazione didattico – educativa dei
Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
b. possono coinvolgere, oltre che gli alunni ed i docenti accompagnatori, solo i genitori dei
bambini della scuola dell’infanzia che partecipano all’iniziativa
c. si effettuano prima dell’inizio dell’ultimo mese di lezione (per la scuola secondaria di
primo grado). L’unica deroga consentita è la realizzazione d’iniziative che si svolgano
interamente all’interno di parchi nazionali
d. devono essere autorizzate espressamente dai genitori ogni volta che sono effettuate
e. se si svolgono interamente sui territori del Comune di S. Margherita Ligure, è consentita
un’apposita ed unica autorizzazione che i genitori compilano ad inizio anno scolastico.
2. Il periodo massimo utilizzabile da ogni classe per le visite guidate e/o le gite scolastiche è di sei
giorni per ogni anno scolastico. Tale periodo sarà utilizzato in una o più soluzioni.
3. Le visite d’istruzione e/o le gite scolastiche all’estero sono autorizzate solo se rientrano in un
progetto specifico, che tenga conto anche d’eventuali limitazioni giuridiche in ordine all’espatrio. Per
tali iniziative è consentita la partecipazione di un ulteriore Docente, in qualità di interprete, oltre a
quelli previsti al successivo comma 4.
4. La sorveglianza sugli alunni partecipanti alle singole attività sarà garantita, di norma, dalla presenza
di un docente ogni 15 alunni partecipanti o frazione (9 per la scuola dell’Infanzia) per le gite di un
giorno; per quelle che prevedono il pernottamento sarà invece di un docente ogni 12 alunni o
frazione. Il minimo di accompagnatori per classe dovrà essere, comunque, sempre di due
docenti, per le uscite al di fuori del Comune di Santa Margherita Ligure e per tutte le
escursioni.
5. L’eventuale presenza d’alunni portatori di handicap renderà necessaria la partecipazione di un
ulteriore insegnante, preferibilmente di sostegno.
6. I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, nel deliberare le iniziative di cui al presente articolo,
verificano:
a. la compatibilità della spesa con la situazione economica delle famiglie degli alunni;
b. la partecipazione di almeno due terzi degli alunni iscritti alla classe. Eventuali assenze,
documentate impreviste ed immediatamente antecedenti la partenza, non influiranno sul
computo dei due terzi. La quota relativa alla prenotazione degli alunni assenti per i citati
motivi non sarà restituita;
c. la disponibilità di docenti accompagnatori necessari in base agli alunni partecipanti, più
almeno un docente di riserva;
7. Il Coordinatore di classe propone le uscite e le visite guidate con delibera nei Consigli di classe –
Interclasse – intersezione entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico;
a. verificherà che siano rispettati i criteri previsti dal presente articolo e che siano osservate le
normative vigenti in materia;
b. istruirà la fase preliminare per lo svolgimento delle attività in parola, compresa la parte
contabile;
c. programmerà le date di realizzazione, in modo che non si effettuino di norma più di due
iniziative contemporaneamente (ad eccezione della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria);
d. individuerà gli insegnanti accompagnatori, indicati nelle delibere dei Consigli di Classe, in
modo tale che ciascun docente partecipi, nell’arco dell’anno, alle iniziative di cui al presente
articolo fino ad un massimo di nove giorni;
e. raccoglierà la documentazione del versamento delle quote:
i. di prenotazione, quando necessario, almeno quaranta giorni prima dell’effettuazione
delle iniziative;
ii. complete entro venti giorni dall’inizio della visita e/o gita
f. consegnerà al Dirigente Scolastico o ad un suo delegato, almeno quaranta giorni prima della
data d’effettuazione, tutta la documentazione prevista.
8. L’onere delle spese sarà posto esclusivamente a carico degli alunni partecipanti.
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9. Gli alunni che manifestano comportamenti non conformi alle regole della civile convivenza, pericolosi
per la propria ed altrui incolumità possono essere esclusi dalle visite guidate e dalle gite scolastiche
in base alle decisioni prese dal Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione.
ART. 26 VISITE NELL’ARCO DI UNA SOLA GIORNATA
1. Il Dirigente Scolastico autorizza le visite guidate che si svolgono nell’arco di un’unica giornata, senza la
preventiva delibera del Consiglio d’Istituto.
2. Le uscite di cui al comma 1 sono organizzate secondo quanto stabilito dall’art. (25)
3. Il coordinatore presenterà la documentazione necessaria, completa, almeno una settimana prima
dell’effettuazione dell’iniziativa.
TITOLO VIII
DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 27 CONVOCAZIONE ORDINARIA
1.
2.
La convocazione dei vari Organi Collegiali è disposta dal Dirigente Scolastico e, per il Consiglio
d’Istituto, dal Presidente con un congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni lavorativi
rispetto alla data delle riunioni, salvo questioni di carattere urgente.
La convocazione sarà effettuata con informazione diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale e
mediante affissione all’albo d’apposito avviso. In ogni caso, l’affissione dell’avviso all’albo è
adempimento sufficiente per la regolare convocazione. L’avviso di convocazione deve indicare la data,
l’ora e gli argomenti da trattare nella seduta. D’ogni seduta è redatto un verbale su apposito registro,
firmato dal Presidente e dal Segretario.
ART. 28 CONVOCAZIONE STRAORDINARIA
1.
La convocazione d’ogni Organo Collegiale può essere richiesta da un terzo dei suoi membri o dalla
totalità di una componente con domanda scritta e motivata.
ART. 29 PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’
1.
2.
Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie
competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a
date, prestabilite in linea di massima, la discussione d’argomenti su cui sia possibile prevedere con
certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri, quando le sue competenze
costituiscono presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di questi.
ART. 30 ELEZIONI
1.
2.
3.
Le elezioni degli Organi Collegiali sono regolate dalle norme ministeriali vigenti.
Le elezioni, per gli Organi Collegiali di durata annuale, si svolgono con procedura semplificata entro il
31 ottobre d’ogni anno, salvo diverse disposizioni ministeriali.
Per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, il Dirigente Scolastico convoca in tempo utile l’Assemblea di tutti i
genitori per la presentazione d’eventuali liste.
ART. 31 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
1.
2.
3.
Il Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa
o secondo quanto previsto dagli artt. (27-28)
Le riunioni del Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione devono essere programmate e coordinate
secondo quanto previsto dall’art. (29)
Al Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione partecipano i rappresentanti dei Genitori quando non
si tratti di:
a) coordinamento didattico e rapporti disciplinari;
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b) valutazione periodica o finale;
a) compilazione o aggiornamento della scheda personale degli alunni.
ART. 32 CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
1.
2.
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 31-5-74 n. 416, art. 4,
terzultimo comma, o secondo quanto previsto degli artt. (27 e 28).
Per la programmazione ed il coordinamento delle attività del Collegio Docenti si applicano le
disposizioni dell’art. 29.
ART. 33 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
1.
2.
3.
La prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico.
Di norma, poi, il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio stesso.
Il Presidente del Consiglio è tenuto a disporne la convocazione su richiesta del Dirigente Scolastico
ovvero secondo quanto previsto dall’art. (27-28)
ART. 34 PUBBLICITA’ DEGLI ATTI
1.
2.
3.
4.
La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto, disciplinata dal D.P.R. 31-5-74 n. 416, art. 27, avviene
mediante affissione all’Albo dell’Istituto della copia integrale del testo delle deliberazioni adottate.
L’affissione all’Albo si effettua, di norma, entro 8 giorni dalla seduta del Consiglio. La copia delle
deliberazioni resta esposta per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’Ufficio di Segreteria e, per lo stesso
periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.
Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta degli interessati.
ART. 35 PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
1.
2.
3.
4.
Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere, senza diritto di parola, gli elettori delle
componenti rappresentate nel Consiglio stesso, eccettuati i casi in cui siano posti all’ordine del giorno
argomenti che trattino di singole persone.
Chiunque abbia i requisiti previsti dal comma 1, per assistere alla seduta dovrà, a richiesta, esibire un
documento di riconoscimento che permetta l’accertamento del titolo d’elettore.
Il pubblico che assiste alla seduta terrà un comportamento corretto.
Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, il Presidente
può disporre la prosecuzione della seduta in forma privata.
ART. 36
PARTECIPAZIONE
ORGANIZZAZIONI SOCIALI
1.
2.
DEI
RAPPRESENTANTI
DEGLI ENTI LOCALI E DI ALTRE
Il Presidente, su deliberazione del Consiglio, può invitare a partecipare alle riunioni i rappresentanti
degli Enti Locali, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel
territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della
Scuola.
Di norma, almeno 20 giorni prima della convocazione del Consiglio, il Presidente farà recapitare ai
rappresentanti degli Enti interessati un invito scritto a partecipare alla riunione, in cui saranno
chiaramente indicati gli argomenti per il cui approfondimento si richiede l’intervento degli Enti invitati.
TITOLO IX
MODIFICA DEL REGOLAMENTO
ART. 37 MODIFICA DEL REGOLAMENTO
1.
2.
Il presente regolamento può essere modificato ed integrato in seguito a proposte presentate da
qualsiasi componente del Consiglio d’Istituto.
La richiesta di modifiche od integrazioni conterrà il nuovo testo e le sue motivazioni.
Il Consiglio d’Istituto potrà approvare la modifica a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
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