Liceo Statale Scientifico e Linguistico “Galileo Ferraris” Via Mascherpa, 10/A – 74121 TARANTO - C.F. 90172400732 TEL.: 099/7797819 - Succursale 099/ 7369374 - FAX 099/7701679 www.liceoferraris.gov.it; e-mail [email protected]; PEC: [email protected] CARTA DEGLI STUDENTI REGOLAMENTO 1: COMPORTAMENTO, INFRAZIONI E SANZIONI (ultima modifica: 11 maggio 2011) Sezione I: FREQUENZA E PRESENZA ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA Sezione I-bis: QUANTITÀ DI ASSENZE CONSENTITE Sezione II: COMPORTAMENTO Sezione III: INFRAZIONI E SANZIONI Sezione IV: VOTO DI CONDOTTA Sezione V: ORGANO DI GARANZIA INTERNO Aggiornato fino alle ultime modifiche (11 maggio 2011) CARTA DEGLI STUDENTI Liceo “G. Ferraris” - Taranto 1. COMPORTAMENTO, INFRAZIONI E SANZIONI Sezione I FREQUENZA E PRESENZA ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA Articolo 1 – Dovere di frequenza 1. Frequentare le lezioni è l’obbligo primario di ogni studente. 2. Al ritorno a scuola dopo un’assenza, lo studente presenta subito la giustificazione, ovverosia nel primo giorno scolastico utile; l’assenza è annotata sul diario di classe dal docente della prima ora. 3. Per assenze fino a cinque giorni continuativi, compresi i giorni festivi, è sufficiente la giustificazione sul libretto personale. Per assenze superiori ai cinque giorni continuativi è obbligatorio presentarsi a scuola con un certificato medico che autorizzi il ritorno stesso. La regola vale comunque anche per gli alunni maggiorenni. 4. Alla quinta assenza, alla decima e ad ogni multiplo di cinque, la giustificazione scritta è presentata a scuola al dirigente, o ad un collaboratore delegato, direttamente da chi ha firmato il libretto personale. In caso contrario, l’alunno è ammesso ugualmente a scuola e l’ingresso è annotato sul diario di classe specificando che il genitore non si è presentato; passati tre giorni senza che il genitore si presenti, la scuola sollecita la famiglia. 5. Periodi di assenza separati da un giorno di frequenza sono giustificati separatamente. 6. In caso di ripetute assenze, ovvero di assenze giustificate abitualmente in ritardo, la scuola dà comunicazione alla famiglia. 7. Il grado di frequenza complessiva alle lezioni è misurato dal parametro sintetico A, definito all’articolo 5 del Regolamento “Riconoscimento dei crediti formativi e attribuzione del credito scolastico”. Articolo 2 – Astensione collettiva dall’attività didattica 1. Le astensioni collettive dall’attività didattica sono vietate, perché nuocciono allo sviluppo positivo della vita scolastica intaccandola alla radice e danneggiando il dialogo con il dirigente, i docenti e gli addetti del personale scolastico. E’ considerata assenza collettiva anche l’astensione in massa dalle lezioni con permanenza nell’edificio scolastico (“autogestione”). 2. Si dice che un alunno ha partecipato ad un giorno di “assenza collettiva dalle lezioni” quando: a) nell’occasione siano risultati assenti o più della metà degli alunni della sua classe o più della metà della popolazione studentesca dell’intero istituto o entrambe le cose insieme, tranne il caso precisato dal punto 7 dell’articolo 1 del regolamento “Diritto di associazione e di altre forme di partecipazione”; b) chi ha firmato il libretto personale non giustifichi l’assenza presentandosi di persona al docente coordinatore di classe per attestare esplicitamente che “il figlio/ la figlia non ha partecipato all’assenza collettiva”. 3. La partecipazione ad un’assenza collettiva deve comunque trovare riscontro sul libretto personale dell’alunno, anche se maggiorenne, con la dicitura “ha partecipato all’assenza collettiva” sottoscritta da chi ha firmato il libretto personale. 4. La Scuola non prende in considerazione e non accetta giustificazioni in forme diverse da quella precisata al punto 2.b). 5. Uniche ed eccezionali assenze collettive ammesse sono costituite dalla partecipazione a manifestazioni indette in occasione di gravi avvenimenti che esigano l’espressione non solo individuale ma collettiva della solidarietà umana (scoppio di una guerra, eventi di matrice razzista, inadempienze della pubblica amministrazione che abbiano causato eventi tragici, e simili). In tal caso gli studenti, dopo essersi attivati tramite i loro rappresentanti ed aver steso un documento informativo, comunicano al dirigente scolastico la propria scelta di aderire a tali manifestazioni. Assenze collettive di questo tipo sono giustificate individualmente con le medesime regole di quelle ordinarie, con la motivazione “partecipazione a manifestazione pubblica”. Articolo 3 - Obbligo di puntualità e giustificazione dei ritardi 1. La puntualità è segno di rispetto verso se stessi, i compagni, i docenti e la scuola a cui si appartiene. Perciò l’ingresso in ritardo deve costituire per ogni studente una eccezione. 2. L’ammissione in classe con più di cinque minuti di ritardo è ammessa per ritardi inferiori ai trenta minuti ed è autorizzata dal docente in servizio alla prima ora di lezione che la annota sul diario di classe. 3. Per ritardi superiori a trenta minuti l’ingresso in classe avviene all’inizio della seconda ora; nell’attesa lo studente staziona dentro l’ingresso dell’edificio scolastico ed è posto sotto la sorveglianza occasionale di un collaboratore. 4. Lo studente deve giustificare il ritardo o immediatamente nel momento del suo ingresso a scuola o al più tardi il giorno successivo. 5. Dopo l’annotazione del quinto ritardo la scuola dà comunicazione alla famiglia. 6. Anche i ritardi inferiore ai cinque minuti, se ripetuti come cattiva abitudine, sono segno di mancanza di riguardo ai docenti ed ai compagni. Essi vengono segnalati alla famiglia. Articolo 4 – Entrate dopo la prima ora 1. L’entrata a scuola dopo la fine della prima ora di lezione è autorizzata soltanto dal dirigente scolastico o da un suo collaboratore delegato, a fronte di documentati e seri motivi. Può avvenire solo al cambio dell’ora. 2. Lo studente giustifica l’entrata dopo la prima ora o immediatamente o al più tardi il giorno successivo. 3. In caso di mancata giustificazione, dopo tre giorni la scuola avverte la famiglia. Articolo 5 - Uscite anticipate non dovute a pendolarismo 1. Le uscite anticipate non dovute a pendolarismo sono ammesse solamente al termine di ciascuna ora di lezione ma non durante i 30 giorni che precedono la fine dell’anno scolastico, fatti salvi i casi imprevisti di malessere, infortunio o grave motivo eccezionale. 2. Per essere prelevati da scuola in anticipo gli alunni, sia minorenni che maggiorenni, possono chiamare i genitori, ma sempre dopo avere chiesto l’autorizzazione del docente. 3. Gli alunni minorenni (alla cui tutela la scuola è tenuta per legge) possono uscire prima del termine delle lezioni soltanto se prelevati da chi ha firmato il libretto personale. Chi si presenta per prelevare un alunno minorenne deve compilare: a) l’apposita riga del libretto personale; b) il “modulo d’uscita” fornito all’ingresso dell’edificio da un collaboratore scolastico, specificando il motivo dell’uscita e trascrivendovi i dati identificativi di un documento di riconoscimento. Il collaboratore fa controfirmare il modulo d’uscita al dirigente o ad un collaboratore o ad uno dei fiduciari di sede o, in assenza anche di questi ultimi, a qualsiasi altro docente. Al termine dell’ora, o durante l’ora solo nei casi imprevisti già citati, il modulo d’uscita è consegnato al docente presente in classe per l’annotazione sul diario di classe. Chi preleva l’alunno non supera la zona d’ingresso dell’edificio. Il collaboratore che si trova all’ingresso può comunque chiedere l’intervento diretto del dirigente o di uno dei suoi incaricati alla controfirma. 4. Gli alunni maggiorenni, possono autogiustificare le uscite anticipate dopo avere presentato al dirigente scolastico, una tantum, una richiesta corredata dalla dichiarazione di consapevolezza e autorizzazione di chi ha firmato il libretto personale e da una foto tessera. Allo studente maggiorenne è consegnato un “permesso” da esibire al momento della richiesta di uscita. Quest’ultima è formulata sul libretto personale e presentata in classe, al termine dell’ora, direttamente al docente. Articolo 6 - Uscita anticipata di alunni viaggiatori 1. Agli alunni residenti in comuni diversi da Taranto ovvero in frazioni cittadine distanti dall’Istituto è concesso, se necessario, un “permesso d’uscita anticipata per ragioni di pendolarismo”. 2. Il rilascio del permesso di uscita anticipata per ragioni di pendolarismo avviene con le seguenti modalità: a) presentazione al dirigente scolastico di richiesta scritta di un genitore (o di chi ne fa legalmente le veci), firmata e accompagnata da una fotografia formato tessera dell’alunno; nella richiesta è specificata la località di residenza e l’orario del mezzo di trasporto utilizzato; b) se la richiesta è accolta, all’alunno viene fornito un tesserino con foto personale attestante la condizione di viaggiatore, da esibire al docente dell’ora in cui avviene l’uscita anticipata; c) il permesso d’uscita anticipata permette all’alunno di lasciare l’aula con un anticipo massimo di 15 minuti sul normale orario e solo se le lezioni della giornata terminano con la quinta o sesta ora; d) il docente coordinatore registra sul diario di classe, una volta per tutte, l’elenco degli alunni viaggiatori dotati di permesso di uscita anticipata. Articolo 7 - Giustificazioni di studenti maggiorenni 1. Agli alunni maggiorenni può essere concesso un “permesso di autogiustificazione per maggiore età” grazie al quale essi possono autogiustificare assenze, ritardi, entrate dopo la prima ora o uscite anticipate. 2. Il rilascio del permesso di autogiustificazione per maggiore età avviene con le seguenti modalità: a) presentazione al dirigente scolastico di una richiesta scritta, allegando ad essa una dichiarazione di consapevolezza e autorizzazione di chi ha firmato il libretto personale ed una fotografia formato tessera. b) il dirigente scolastico può non accettare la richiesta solo in casi eccezionali e motivando per iscritto al richiedente le ragioni del rifiuto; c) all’alunno maggiorenne viene consegnato un tesserino con foto personale attestante la condizione di maggiore età, da esibire al docente a cui è presentata la autogiustificazione; d) il docente coordinatore registra sul diario di classe, una volta per tutte, l’elenco degli alunni dotati di permesso di autogiustificazione per maggiore età. 3. I casi in cui è prevista una comunicazione da parte della scuola alla famiglia, precisati nel presente regolamento, riguardano anche gli alunni maggiorenni. 4. Si ricorda che apporre firme false costituisce un reato. Articolo 8 - Uscite dalla classe per recarsi ai bagni 1. Gli alunni possono chiedere all’insegnante il permesso di uscire di classe per andare al bagno soltanto uno per volta. 2. Non sono ammesse uscite al bagno durante la prima ora né uscite ripetute nel corso della mattina, tranne che per motivi di salute precisati in forma scritta da chi firma il libretto personale. 3. E’ vietato approfittare dell’uscita per andare al bagno per fumare, per compiere telefonate che non siano espressamente autorizzate da un docente e per qualsiasi altro motivo non connesso allo svolgimento delle attività scolastiche precisate nei successivi articoli 9 - 11. 4. L’uscita di classe per recarsi al bagno non deve prolungarsi artificiosamente. Articolo 9 – Uscite dalla classe per recarsi al servizio bar 1. Per consentire un più ordinato svolgersi delle consumazioni fornite dal bar interno della Scuola, gli studenti possono consegnare le loro richieste di consumazione ad uno dei loro compagni (“portatore”) che recherà in classe quanto richiesto per una consumazione collettiva. 2. Il portatore è soggetto a rotazione mensile, in modo da consentire ad un ampio numero di allievi di svolgere tale funzione. 3. Nel caso che un singolo portatore sia insufficiente, il compito può essere svolto da due studenti, ma non più di due, contemporaneamente. 4. Per non disturbare lo svolgimento delle lezioni, gli studenti delegati di classe escono o durante gli ultimi quindici minuti dell’ora di lezione (esclusa la prima ora) o durante i primi quindici minuti (escluse la prima e l’ultima ora), chiedendo comunque permesso all’insegnante. La consumazione avviene in classe in forma ordinata e senza sporcare. 5. Con l’aiuto del collaboratore del dirigente scolastico, i rappresentanti di classe degli alunni stabiliscono dei turni di massima per effettuare in modo ancora più ordinato l’acquisto delle consumazioni, classe per classe. 6. Gli alunni possono anche fermarsi al bar al termine delle lezioni, o al ritorno dall’attività di educazione fisica, purché non si presentino in ritardo all’ora di lezione successiva. Non possono farlo quando entrano a scuola per l’inizio delle lezioni. Articolo 10 - Permesso di movimento ai rappresentanti d’Istituto, della Consulta e di classe 1. I rappresentanti d’Istituto, della Consulta e, secondariamente, i rappresentanti di classe, possono muoversi all’interno dell’edificio scolastico in deroga alla regola generale, ma esclusivamente con riferimento al ruolo che essi sono stati chiamati a svolgere. 2. La speciale libertà di movimento dei rappresentanti degli studenti è subordinata: a) alla presentazione da parte dei rappresentanti di una richiesta al Dirigente, o ad un suo collaboratore o referente incaricato, all’inizio della mattina, con la specificazione del motivo della richiesta stessa; b) al consenso della presidenza. Articolo 11 - Presenza nei corridoi 1. E’ segno di rispetto verso chi lavora non fare chiasso e disturbare. Pertanto gli alunni non escono nei corridoi tra un’ora e l’altra di lezione, tranne che per trasferirsi in palestra, nei laboratori o per realizzare qualsiasi altra attività organizzata dalla scuola. Articolo 12 - Libretto personale 1. All’inizio dell’anno scolastico ogni studente riceve il libretto personale, di cui è ritenuta responsabile la famiglia. 2. Il libretto reca la firma di almeno uno dei due genitori dello studente, anche nel caso che questi sia ormai maggiorenne, o comunque di chi fa le veci di genitore. La firma viene apposta in segreteria, alla presenza di un’unità del personale amministrativo. 3. Le giustificazioni delle assenze, degli ingressi in ritardo o in ore successive alla prima e delle uscite anticipate recano la firma di chi ha siglato il libretto personale, fatta salva la norma per gli studenti maggiorenni di cui all’articolo 7. 4. Qualora abbia smarrito il libretto personale lo studente si rivolge immediatamente alla segreteria per ottenerne il sostituto. In caso contrario la negligenza è annotata dal docente coordinatore di classe sul diario di classe. 5. Nei primissimi giorni di scuola fino alla consegna del libretto personale, le giustificazioni avvengono su un diario dello studente ovvero, per gli anni successivi al primo, sul libretto personale dell’anno precedente. Regolamento aggiornato fino alle ultime modifiche (11 maggio 2011) CARTA DEGLI STUDENTI Liceo “G. Ferraris” - Taranto 1. COMPORTAMENTO, INFRAZIONI E SANZIONI Sezione I-bis QUANTITA’ DI ASSENZE CONSENTITE ai sensi del DPR n. 122/2009, art. 14, comma 7 Articolo 12-bis – Limite massimo annuale di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico 1. Il monte ore annuo di riferimento per tutti gli anni di corso - che funge da base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti per la validità dell’anno assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio - è equivalente a 198 “giorni”. Il valore equivalente a “giorni” di ciascuna ora di lezione è, per ogni anno di corso, definito dalla allegata Tabella A. 2. Ai fini della validità dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato: in altri termini, nessun alunno può superare il limite massimo di 49,50 “giorni” di quantità di assenze accumulate. 3. Il calcolo operativo delle assenze accumulate, ai fini del controllo del rispetto del precedente limite, è definito dal seguente articolo 12-quater. 4. Pur nel rispetto del limite massimo, la quantità di assenze accumulate da ciascun alunno non deve comunque essere tale da pregiudicare, secondo il giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla sua valutazione nelle singole discipline. 5. In particolare, l’assegnazione di “Non Classificato” anche in una sola disciplina allo scrutinio finale implica la esclusione dal medesimo e l’automatica non ammissione. Ai sensi dell’art. 4 comma 5 del regolamento sulla valutazione “D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122” (“La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico”) prima di assegnare valutazione di “Non Classificato” il Consiglio di classe valuta tutti gli elementi disponibili riferiti all’intero anno. Articolo 12-ter – Motivate e straordinarie deroghe al limite massimo annuale di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico 1. Ai fini del controllo del rispetto del limite massimo di assenze la Scuola non considera tra i giorni o tra le ore di assenza quelli dovuti ai seguenti motivi (“motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite”): a) gravi motivi di salute adeguatamente documentati [NOTA: sono accettati certificati medici solo se richiesti dalle norme vigenti e rilasciati in conformità ad esse; in particolare, non sono accettati certificati relativi a periodi d’assenza inferiori a 5 giorni]; b) terapie e/o cure programmate, visite specialistiche e Day Hospital (anche di un solo giorno); c) donazioni di sangue; d) partecipazione a fasi non d’istituto delle competizioni di eccellenza identificate come tali dal Ministero della Pubblica Istruzione; e) partecipazione, debitamente documentata, ad esami di certificazione esterna o a fasi concorsuali per le Accademie e le Università; f) motivi personali e/o di famiglia ricompresi nelle tipologie: provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia; g) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (comprese le uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione Sportiva di appartenenza); h) uscite anticipate per attività culturali in Enti riconosciuti dallo Stato (conservatorio musicale); i) adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987); l) giorni di allontanamento dalle lezioni deliberate dalla Scuola per motivi disciplinari. 2. Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla basse di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art. 11 DPR 22 giugno 2009). 3. Tutte le motivazioni devono essere debitamente documentate e presentate al rientro a scuola. 4. Le ore di studio individuale compiuto dagli alunni che non si avvalgano dell’insegnamento di religione cattolica né di eventuali attività alternative non sono computate nel monte-ore di assenze. 5. Tutta la documentazione relativa alle assenze è fornita al coordinatore della classe e inserita nel fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla “privacy” applicata nell’istituto. 6. Per i trasferiti in corso d’anno, all’atto del trasferimento sono richiesti i giorni e le ore di assenza alla scuola di provenienza. 7. Al di fuori delle suddette deroghe giustificate qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale come precisato dal seguente articolo 12-quater. Articolo 12-quater – Calcolo del limite massimo annuale di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico 1. Prima dello scrutinio finale, il coordinatore di classe calcola per ciascun alunno il numero totale di giorni ed il numero totale di ore (entrate alla seconda ora, uscite anticipate) di assenza dalle lezioni e lo comunica a ciascun ad ogni interessato. 2. Ai fini del controllo del rispetto del limite massimo annuale di assenze consentite ai fini della validità dell’anno scolastico, il coordinatore scomputa dai valori calcolati tutti i giorni e tutte le ore di assenza che rientrino nelle tipologie definite dal precedente articolo 12-ter. 3. Il valore equivalente a “giorni” di un’ora di lezione è definito, per i vari tipi di percorso liceale e per i vari anni di corso, dal valore riportato nell’ultima colonna della Tabella I. Su tale base il coordinatore di classe trasforma il numero totale di ore di assenza ottenuto in “giorni” e lo somma al numero di “giorni” precedentemente trovato, ottenendo la quantità X delle assenze accumulate nell’anno. 4. Se X supera il valore di 49,50 “giorni”, l’alunno è escluso dallo scrutinio finale e non è ammesso alla classe successiva ovvero all’esame finale. Articolo 12-quinquies – Comunicazioni agli studenti e alle famiglie 1. L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno e pubblica all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal Collegio dei docenti. 2. In occasione dei colloqui collettivi e prima degli scrutini finali la Scuola fornisce, a richiesta, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.