ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
Guglielmo Marconi
REGOLAMENTO
DI ISTITUTO
Testo coordinato delle norme
approvate
dal Collegio dei Docenti e
dal Consiglio di Istituto
(approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto
del 12 dicembre 2014 nr. 14/2014)
Piazzale R. Guardini, 1 – 37138 VERONA
Tel 045 8101428 cod. min. VRTF03000V
www.marconivr.gov.it
1
Versione 6.00
12 dicembre 2014
2
TITOLO
Capo
I
Argomento
III
STUDENTI
Codice di comportamento
Modalità di giustificazione di assenze e ritardi
Norme e criteri per la valutazione
Diritti di iniziativa e di partecipazione
Norme sui procedimenti disciplinari
Contributo economico delle famiglie all’attività dell’Istituto
PERSONALE DELLA SCUOLA
Codice di comportamento
Sorveglianza dei minori
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
IV
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
V
NORME GENERALI PER L’UTILIZZO IN AMBITO
SCOLASTICO DELLE TECNOLOGIE
DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE
1
2
3
4
5
6
II
1
2
1
2
3
Oggetto, finalità, obiettivi
Studenti
Personale scolastico
3
TITOLO I – STUDENTI
Capo I – Codice di comportamento
Articolo 1
(Oggetto)
1. Oggetto del codice di comportamento è l’esercizio dei doveri posti in capo agli
studenti dal D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
Articolo 2
(Frequenza delle lezioni)
1. La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale e
indispensabile affinché l’anno scolastico possa essere riconosciuto valido e lo
studente possa quindi essere ammesso a frequentare la classe successiva o a sostenere
l’esame di stato.
2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del Decreto del Presidente dalla Repubblica
22 giugno 2009, n. 122, a decorrere dall’anno di entrata in vigore della riforma della
scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico,
compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per poter procedere alla valutazione
finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario
annuale obbligatorio personalizzato; in caso contrario, lo studente è escluso dallo
scrutinio finale.
3. Nello scrutinio finale il consiglio di classe accerta preliminarmente, sulla base delle
rilevazioni dei docenti e dei dati forniti dell’ufficio di segreteria, che l’obbligo di cui al
precedente comma 2 sia stato rispettato.
4. Conformemente alle disposizioni ministeriali in materia, a discrezione del
consiglio di classe, e sulla base di idonea documentazione prodotta dalla famiglia,
possono essere ammesse deroghe all’obbligo di cui al precedente comma 2, qualora
ricorrano particolari condizioni di salute, motivi di famiglia o situazioni particolari
che impediscano oggettivamente la frequenza, che siano state comunicate,
nel
momento in cui si sono verificate, al consiglio di classe e al dirigente scolastico.
5. Le deroghe di cui al precedente comma 4 possono essere accordate se il consiglio di
classe ritiene che, nonostante le assenze, lo studente può essere valutato in tutte le
discipline.
Articolo 3
(Comportamento nei confronti degli altri studenti)
1. Il rispetto dei compagni di scuola è il più importante dovere dello studente.
2. Alla luce di tale principio, le sanzioni disciplinari più severe sono inflitte per le
seguenti mancanze:
a) ingiurie o percosse a compagni, anche fuori dall’edificio scolastico e dell’orario di
lezione;
b) atti di “bullismo”, scherzi o provocazioni ripetute;
c) sottrazione o danneggiamento di oggetti.
Articolo 4
(Comportamento nei confronti degli operatori della scuola)
1. A tutto il personale della scuola sono dovuti collaborazione e rispetto.
2. Le disposizioni impartite dal personale docente e non docente devono essere
sollecitamente eseguite, fermo restando, per lo studente, il diritto di discuterle
successivamente.
4
Articolo 5
(Rispetto delle norme di sicurezza - divieto di fumo)
1. A tutela dell’incolumità propria e altrui, e sotto pena di provvedimenti disciplinari in
caso di mancanze accertate, gli studenti si astengono da comportamenti pericolosi e
rispettano puntualmente le norme di sicurezza.
2. Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la scuola adotta provvedimenti
disciplinari nei confronti di chi rimuove o manomette la segnaletica e i dispositivi
di sicurezza installati nell’edificio.
3. Gli studenti sono tenuti alla più diligente collaborazione nello svolgimento delle
esercitazioni di simulazione delle situazioni di emergenza, attenendosi alle procedure
del relativo piano.
4. gli studenti sono tenuti a rispettare le disposizioni di legge in materia di divieto di
fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze degli edifici, come stabilito dal Decreto
Legge 12 settembre 2013, n. 104 e regolamentato in apposito documento.
Articolo 6
(Utilizzo delle aule, dei laboratori, delle attrezzature didattiche e dei
servizi igienici)
1. Lo studente si astiene dai comportamenti che possono arrecare danno alle strutture
della scuola, o aggravare in- giustamente il carico di lavoro del personale addetto alla
manutenzione, al riordino e alle pulizie.
2. Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nei locali dove
si svolgono le attività didattiche, e risponde collettivamente di eventuali danni arrecati
qualora non ne venga individuato il responsabile.
3. Nell’utilizzo dei laboratori e della biblioteca, gli studenti sono tenuti a rispettare:
a) le norme generali di utilizzo stabilite dal docente responsabile del laboratorio;
b) le disposizioni impartite dal docente teorico, dal docente tecnico-pratico e
dall’assistente tecnico che guidano l’esercitazione.
4. I danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del
loro utilizzo da parte della classe, sono addebitati a quest’ultima sempre che non sia
possibile identificarne il responsabile.
5. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano. Sono
previsti servizi igienici per alunni disabili.
6. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme di igiene
e di buona educazione, in particolare:
a) è vietato fumare;
b) è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili;
c) è obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli;
d) coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese;
e) la distinzione tra bagni femminili e maschili deve essere osservata da tutti.
Articolo 7
(Divieto di utilizzo di telefoni cellulari e abbigliamento)
1.Durante le lezioni è vietato l’uso dei telefoni cellulari, che devono rimanere spenti e
non a portata di mano. Tuttavia, secondo le indicazioni dei docenti, tali strumenti
possono essere utilizzati solo ai fini didattici.
2. Per eventuali comunicazioni urgenti con la Famiglia, gli studenti possono accedere
al centralino per l’utilizzo dei telefoni della scuola.
3. In caso di utilizzo non autorizzato, i docenti provvedono al ritiro dell’apparecchio,
alla consegna in Vicepresidenza e alla successiva restituzione nelle mani dell’alunno ,
la prima volta, dei genitori le volte successive. L’utilizzo improprio deve inoltre essere
sempre segnalato con una nota disciplinare sul registro.
4. Ciascuno studente avrà cura della propria persona vestendo in modo consono
all’ambiente scolastico:
a) sono ammessi pantaloni e gonne corti che non siano sopra al ginocchio;
b) non sono ammesse calzature tipo ciabatte da piscina o mare;
c) non sono ammessi indumenti senza maniche che lasciano scoperte completamente le
braccia;
d) non è ammesso indossare il cappello e occhiali da sole all’interno dell’istituto.
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Articolo 8
(Patto educativo di corresponsabilità)
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, è richiesta a
tutti gli studenti iscritti e ai loro genitori (o agli esercenti la patria potestà) la
sottoscrizione del “patto educativo di corresponsabilità”.
2. Il testo del patto di cui al precedente comma 1 è approvato dal Consiglio di Istituto
con apposita deliberazione ed è pubblicato sul sito web della scuola.
3. In caso di revisione o modifica del patto, il consiglio di istituto adotta con apposita
deliberazione il nuovo testo; in mancanza, si intende tacitamente prorogato il testo
previgente.
Articolo 9
(Materiali estranei all’attività didattica)
1. Nella scuola è vietato far uso di apparecchi e materiali estranei all’attività didattica,
soprattutto se pericolosi o potenzialmente tali.
Articolo 10
(Mezzi, oggetti e valori)
1. La scuola non si assume alcuna responsabilità di custodia di mezzi individuali di
trasporto parcheggiati nelle pertinenze dell’edificio scolastico, di oggetti o valori di
proprietà dello Studente e dei suoi Familiari.
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Capo II – Modalità di giustificazione di assenze e ritardi
Articolo 11
(Libretto scolastico)
1. Tutte le giustificazioni devono essere presentate sull’apposito libretto, che gli
studenti devono avere sempre con sé e vanno giustificate al docente della prima ora
del giorno del rientro o del giorno dopo l’evento. Si concede la possibilità della
giustificazione entro il terzo giorno, dopo il quale l’evento viene classificato come non
giustificabile e influisce sul voto di condotta. L’insegnante cui viene presentata la
giustificazione procede al controllo della firma (che deve corrispondere a quelle
depositate all’atto del ritiro del libretto) e del periodo di assenza, che deve
corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe.
2. In tutti i casi dubbi, l’insegnante può richiedere all’ufficio di segreteria di condurre
le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi di particolare necessità,
l’intervento del dirigente o del collaboratore vicario.
3. La giustificazione non presentata nei tempi stabiliti nel comma 1 concede facoltà
all’Istituto, nella persona del dirigente o dei suoi collaboratori, di disporre
l’immediato allontanamento dalle lezioni, previo avvertimento alla famiglia.
4. Il riconoscimento della validità delle motivazioni addotte dai genitori e dagli studenti
per la giustificazione delle assenze rientra nella discrezionalità dei docenti e del
dirigente scolastico.
5. Il libretto viene sostituito ogni anno; i genitori (o chi altro eserciti la patria potestà)
provvedono a ritirarlo personalmente in segreteria e depositano la loro firma in
presenza dell’impiegato addetto.
6. Il libretto personale deve essere custodito con ogni cura; non è previsto il rilascio di
duplicati, salvo casi eccezionali, debitamente documentati e segnalati al dirigente
scolastico direttamente dai genitori.
Articolo 12
(Giustificazione di assenze, ritardi, uscite anticipate)
Per le assenze per malattia (superati i 5 giorni di assenza - dal 6° compreso-, che
comprendono anche feste e ponti prima e dopo l’assenza) va consegnato il certificato
medico che deve essere esibito all'insegnante della prima ora del giorno del rientro e
questi ne annoterà sul registro la presa visione, trattenendolo agli atti e consegnandolo
in segreteria. Nessuno studente è ammesso in classe senza aver esibito il certificato.
Per le assenze per viaggio con la famiglia è necessario
comunicare l’evento
preventivamente al coordinatore.
Per l’assenza per visita medica, è necessario presentare il certificato (il certificato va
esibito all'insegnante della prima ora del giorno successivo alla visita e questi annoterà
sul registro la presa visione, trattenendolo agli atti e consegnandolo in segreteria). In
caso non fosse presentato il certificato, l’assenza si considererà non giustificabile.
Per le assenze dovute a presunto sciopero del personale della scuola (solo se preceduto da
una comunicazione sul libretto che avvisa dello sciopero), il genitore si assume la
responsabilità dell’assenza per evitare possibili disagi al figlio.
Per le assenze dovute a sciopero dei mezzi pubblici (solo se annunciato dalle società di
trasporti nelle fasce orarie di entrata e di uscita), il genitore si assume la responsabilità
dell’assenza per evitare possibili disagi al figlio.
Altre motivazioni possono essere:
1. motivi familiari ( partecipazione ad eventi quali: matrimoni, funerali, battesimi,
ecc...)
2. lavoro ( attività saltuaria)
Le assenze si intendono giustificate quando il genitore o l’alunno maggiorenne, le firma.
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Il terzo giorno dopo il rientro le assenze diventano automaticamente non giustificate (es.
torna il 5, si conta 5-6-7, l’8 si inserisce nel registro “non giustificata”).
Assenze da segnalare nella parte del libretto destinata alle comunicazioni
scuola-famiglia
1. per assemblea di istituto la dicitura corretta per l’alunno minorenne è:
“prendo atto del fatto che mio figlio non ha partecipato all'assemblea di istituto del....
(data)” firma del genitore
Per l’alunno maggiorenne:
“non ho partecipato all'assemblea del.. ( data)” firma dell'alunno maggiorenne
2. per sciopero degli alunni
Premettendo che non è un diritto, in quanto gli studenti non sono lavoratori stipendiati,
l'assenza per sciopero resta un'assenza ingiustificata che influisce sul voto di condotta.
Detto questo, si chiede agli studenti di assumersi la responsabilità della partecipazione
comunicando ai genitori l'assenza da scuola. I genitori scriveranno nella parte del
libretto destinata alle comunicazioni scuola-famiglia.
“ prendo atto del fatto che mio figlio ha fatto sciopero il (data)”
firma del genitore.
Se l'alunno è maggiorenne
“ho partecipato allo sciopero del ( data)” firma dell'alunno maggiorenne
ritardi/ uscite anticipate
I ritardi vanno giustificati entro il giorno seguente e per le uscite anticipate il libretto va
lasciato al centralino al mattino prima delle otto. Le motivazioni dei ritardi e delle uscite
anticipate possono essere:
1. motivi di salute
2. ritardo dei mezzi di trasporto per il quale si prega anche di segnalare il numero
del mezzo al personale dell'ufficio didattica che inoltrerà reclamo
3. viaggio con la famiglia
4. visita medica (il certificato va esibito all'insegnante della prima ora del giorno
successivo alla visita e questi annoterà sul registro la presa visione, trattenendolo
agli atti e consegnandolo in segreteria. Il ritardo è giustificato solo se viene esibito
il certificato)
5. motivi familiari (non ha suonato la sveglia, partecipazione ad eventi quali:
matrimoni, funerali, battesimi, ecc...)
6. lavoro (attività saltuaria)
7. presunto sciopero del personale della scuola (solo se preceduto da una
comunicazione sul libretto che avvisa dello sciopero)
8. sciopero dei mezzi pubblici (solo se annunciato dalle società di trasporti nelle
fasce orarie di entrata e di uscita)
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9. partecipazione a gare sportive (indicare luogo e orario)
Se un alunno dovesse richiedere permessi permanenti di uscita per attivita' lavorativa
continuativa, si chiede una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l'orario di inizio
e la sede.
Per richiedere permessi permanenti di uscita per attività sportiva agonistica
professionistica, è necessaria in aggiunta una dichiarazione della società sportiva che
attesti l'orario di inizio ed il luogo degli incontri (anche cumulativa).
Inoltre:
 Il ritardo non è ammesso dopo la seconda ora, se non per casi eccezionali, da
valutarsi in presidenza.
 I ritardi relativi alla prima ora di lezione sono registrati direttamente dal sistema
mediante i tesserini personali degli alunni
 Per i ritardi fino alle 8.10, lo studente può andare in classe.
 Dopo le 8.10 ( ora consultabile sul registro), lo studente attende l’inizio della
seconda ora al centralino e si reca prima del suono della campanella davanti alla
classe. Deve sempre giustificare.
 I ritardi della seconda ora devono essere trascritti dallo studente sul libretto
personale. Gli studenti potranno entrare in classe alla terza ora, attendendo al
centralino e recandosi prima del suono della campanella davanti alla classe.
Devono essere giustificati.
 Tutti i ritardi si intendono giustificati quando il genitore, o l’alunno maggiorenne,
firma la relativa giustificazione Il terzo giorno dopo il ritardo senza che sia
giustificato ,il ritardo diventa automaticamente non giustificato ( es. fatto il 5, si
conta 5-6-7, l’8 si inserisce nel registro “non giustificato”)
In caso di verifica alla prima ora e di alunno in ritardo, è opportuna la telefonata
dei genitori per poterlo ammettere in aula.
 Il libretto per richiedere l’uscita anticipata va depositato in portineria entro le ore
8.00 e deve essere ritirato al centralino e esibito al docente dell’ora in cui l’alunno
richiede l’uscita; in caso di uscita durante l’intervallo, va esibito al docente
dell’ora precedente l’intervallo. L’alunno deve passare il badge in uscita e l’evento
va giustificato il giorno seguente dal docente della prima ora.
 Di norma non saranno autorizzati permessi di uscita prima delle ultime due ore
di lezione del mattino.
 Le richieste consegnate dopo l’inizio delle lezioni non saranno prese in
considerazione.
Articolo 13
(Indisposizioni e infortuni)
1. Qualora l’alunno accusi un’indisposizione o si infortuni, i genitori verranno
immediatamente avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all’atto
dell’iscrizione.
2. Nel caso in cui non sia possibile contattare i genitori, o nel caso in cui si presentino
situazioni tali da determinare l’esigenza di un immediato intervento medico, il dirigente
provvederà a trasferire l’alunno in autoambulanza al più vicino pronto soccorso.
3. Nel trasferimento al pronto soccorso l’alunno viene accompagnato da un docente o
da un collaboratore scolastico, fino al momento in cui intervengono personalmente i
genitori.
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Articolo 14
(Permessi permanenti di entrata posticipata o di
uscita anticipata e norme per l’esonero dalle lezioni di
SMS)
1. I permessi permanenti o ricorrenti di entrata posticipata o di uscita anticipata
rispetto al normale orario delle lezioni sono concessi, di norma, nel limite massimo
di dieci minuti giornalieri:
a) a condizione che lo studente utilizzi mezzi pubblici di trasporto;
b) a condizione che il rispetto del normale orario di entrata o di uscita provochi
particolare disagio (cioè, di norma, attese all’aperto o alla fermata superiori
ai sessanta minuti).
2. Le domande di permesso di cui al precedente comma 1 sono valutate dal dirigente
scolastico; i permessi accordati valgono solo nei giorni in cui non si utilizzano mezzi
privati di trasporto e sono immediatamente revocati in caso di abusi.
Per altri casi, si fa riferimento a quanto esplicitato nel paragrafo precedente
ritardi/uscite anticipate.
3. L’esonero dalle lezioni di educazione fisica prevede la seguente procedura:
a) esoneri superiori a 15 giorni: occorre presentare domanda in carta semplice
firmata da un genitore o chi per esso corredata da certificato rilasciato dal medico
curante;
b) esoneri annuali: occorre presentare domanda in carta semplice firmata da un
genitore o chi per esso, corredata da un certificato rilasciato dal medico dell’ASL
di zona.
c) Gli alunni esonerati, secondo le disposizioni vigenti, sono comunque tenuti ad
essere presenti alle lezioni di educazione fisica partecipando alle stesse secondo
modalità idonee indicate dall’insegnante.
Articolo 15
(Assenze degli insegnanti)
1. Gli insegnanti che si assentano, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie
disponibili, vengono sostituiti.
2. Le ore di supplenza sono ore di lezione a tutti gli effetti.
3. Qualora non vi sia disponibilità di docenti supplenti, il dirigente o i suoi
collaboratori:
a) adottano i provvedimenti necessari per la vigilanza dei minori;
b) possono decidere di far uscire i ragazzi alla penultima/ultima ora di lezione o
disporre l’ingresso all’inizio della seconda o terza ora di lezione.
4. Se questo è necessario, le famiglie verranno avvisate tramite gli studenti almeno il
giorno prima, e l’alunno verrà fatto uscire solo se il relativo avviso risulterà
regolarmente annotato sul libretto personale e, per gli alunni minorenni, firmato dai
genitori.
5. In nessun altro caso i ragazzi escono fuori orario, e comunque mai senza preavviso.
6. Anche in caso di uscita anticipata per assenza di un docente, il genitore può
richiedere che il proprio figlio venga trattenuto a scuola e collocato in altra classe.
Tale richiesta deve essere effettuata dal genitore con comunicazione scritta sul
libretto personale del proprio figlio che provvederà a recapitarla al Dirigente
scolastico o un suo collaboratore entro la prima ora di lezione del giorno in cui è
prevista l’uscita anticipata.
7. Le assenze di cui al presente articolo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento
del limite minimo di frequenza stabilito dall’articolo 14, comma 7, del D.P.R. 22
giugno 2009, n. 122.
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Articolo 16
(Scioperi e assemblee sindacali del personale)
1. Se sono previsti scioperi o assemblee sindacali, il dirigente provvede ad avvisare con
anticipo le famiglie, indicando, se possibile, e sulla base delle dichiarazioni
volontarie di adesione rese dai docenti e dal personale, in che misura può garantire il
servizio.
2. Se, in base a tali informazioni, la famiglia decide di tenere il ragazzo a casa, o
comunque lo studente risulta assente all’appello fatto da docenti, anche in orario
successivo alla prima ora di lezione, l’assenza deve essere regolarizzata sul libretto
personale con la motivazione “sciopero dei docenti”.
3. Le assenze dalle lezioni dovute a scioperi del personale scolastico non sono
conteggiate ai fini della validità dell’anno scolastico.
Regolamento in caso di sciopero
E’ da considerarsi errata l’idea per cui, se manca il docente della prima ora, gli alunni
non entrano in classe.
La Dirigenza, valutato il servizio che in quella mattinata si può erogare per ciascuna
classe, decide di far uscire gli alunni anticipatamente soltanto nel caso l’avviso sul
libretto sia stato firmato (alunni minorenni).
Nell’impossibilità di garantire almeno 3 ore di lezione, la classe è lasciata libera di
uscire.
In nessun caso la decisione spetta agli alunni. Se il genitore decide di non far frequentare
le lezioni al figlio per precauzione, se ne assume la responsabilità.
In caso contrario, tale responsabilità è lasciata alla Dirigenza.
Articolo 17
(Casi di frequenza irregolare - vigilanza sull’adempimento all’obbligo
di istruzione)
I coordinatori dei consigli di classe verificano mensilmente la regolarità della
frequenza e segnalano alle famiglie eventuali anomalie; i casi di evasione dell’obbligo
di istruzione sono segnalati, a cura della presidenza, al sindaco del comune di
residenza dello studente. I coordinatori controlleranno altresì gli eventi non più
giustificabili e li elimineranno dal registro ( segnando “non giustificabile)
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Capo III – Norme e criteri per la valutazione
Articolo 18
(Oggetto)
1. Le norme di cui al presente capo hanno per oggetto le regole interne relative alla
valutazione degli studenti e all’ammissione agli esami di stato conclusivi del corso
di studi.
2. Il presente capo del regolamento fa riferimento alle norme di legge e ai decreti
ministeriali vigenti in materia, di cui costituisce la concretizzazione operativa.
Articolo 19
(Verifiche sommative)
1. Le verifiche sommative, nelle quali è sottoposto a valutazione l’apprendimento dello
studente, possono essere scritte, grafiche, orali o pratiche, secondo le caratteristiche
della materia.
2. In occasione delle verifiche sommative, lo studente è informato:
a) del fatto di essere sottoposto a verifica;
b) dei contenuti e delle abilità oggetto di valutazione;
c) dei criteri di valutazione della prova.
3. È’ facoltà, e non obbligo, del docente, quella di dare preavviso dello svolgimento della
prova, salvo che si tratti di compiti scritti; in tal caso, il preavviso ha anche la
funzione di evitare, per quanto possibile, la sovrapposizione di più prove
impegnative nella stessa mattinata.
4. Lo studente è tenuto a sottoporsi alla prova nel giorno stabilito dal docente; in caso
di assenza, la prova può essere recuperata, di norma nelle successive ore, ma anche
in ore di materie differenti.
5. Lo studente ha il diritto di conoscere la valutazione assegnata a ciascuna prova di
verifica:
a) entro la lezione successiva, se si tratta di interrogazione orale;
b) entro quindici giorni dallo svolgimento, se si tratta di prova
scritta che necessita di revisione e correzione del docente e
condivisione con l’alunno.
6. Al fine di assicurare alla famiglia la necessaria informazione, il voto assegnato in
ogni prova di verifica sommativa è riportato dal docente sull’apposita piattaforma
telematica, accedendo alla quale i Genitori possono periodicamente prenderne
visione; qualora i Genitori non dispongano degli strumenti e delle competenze
necessari, essi possono richiedere copia dei dati rivolgendosi all’ufficio di segreteria,
che la rilascerà dietro semplice richiesta verbale.
7. Essendovi la possibilità di tenersi continuamente informati sull’andamento del
profitto scolastico, non sono previste comunicazioni periodiche alla famiglia, ferma
restando per il consiglio di classe la possibilità di convocare i Genitori a colloquio.
8. Il numero delle verifiche sommative necessario per la valutazione periodica e finale
non può essere a priori definito in modo uniforme per tutte le discipline, poiché
esso dipende da una molteplicità di fattori; per ciascun quadrimestre devono essere
comunque condotte, almeno, due verifiche per ciascun voto in pagella.Tuttavia il
Collegio docenti stabilisce il numero minimo di prove (voti) per ogni periodo di
valutazione
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Capo IV – Diritti di iniziativa e di partecipazione
Articolo 20
(Oggetto)
Oggetto delle norme di cui al presente capo è
democratica garantiti dalle norme di legge e
studenti (articoli 12, 13 e 14 del Testo Unico
297 e D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, come
novembre 2007, n. 235).
l’esercizio dei diritti di partecipazione
dallo statuto delle studentesse e degli
approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n.
modificato e integrato dal D.P.R. 21
Articolo 21
(Assemblee di istituto)
1. Le assemblee di istituto, a discrezione degli studenti, possono articolarsi in
assemblee per gruppi di classi parallele, per ragioni organizzative o per la natura
degli argomenti da trattare.
2. Le assemblee di classe e di istituto si svolgono nel rispetto delle norme di cui
all’articolo 13 del testo unico approvato con decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
3. In caso di mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge, o delle procedure previste
dal presente regolamento, il Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio di Istituto,
stabilisce con proprio provvedimento le modalità di recupero dei giorni di lezione
non effettuati.
Articolo 22
(Assemblee di classe della componente studenti)
1. Le assemblee di classe degli studenti si svolgono, di norma, separatamente per
ciascuna classe; per la trattazione di problematiche comuni a più classi, gli
studenti eletti quali rappresentanti nei rispettivi consigli possono richiedere alla
presidenza di riunire contemporaneamente più classi, nel limite massimo di cinque.
Articolo 23
(Assemblee di classe della componente genitori e accesso all’Istituto)
1. Le assemblee di classe della componente genitori si svolgono, di norma,
separatamente per ciascuna classe; per la trattazione di problematiche comuni a più
classi, i genitori eletti quali rappresentanti nei rispettivi consigli possono richiedere
alla presidenza di riunire contemporaneamente più classi, nel limite massimo di
cinque.
2. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule e nei
corridoi dell’Istituto durante le attività didattiche.
3. I genitori possono accedere all’Istituto solo nei seguenti casi:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
uscita anticipata del figlio dove rimangono ad attenderlo al centralino;
per il ricevimento settimanale con i docenti previo appuntamento;
per il ricevimento pomeridiano dei docenti;
per partecipare ai Consigli di Classe;
per accedere alla segreteria didattica secondo gli orari stabiliti per l’utenza;
per appuntamento con il Dirigente Scolastico;
per appuntamento richiesto dal docente Coordinatore di Classe.
4. Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività
didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno non programmati.
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Capo V – Norme sui procedimenti disciplinari
Articolo 24
(Organi)
1. Sono organi competenti ad irrogare sanzioni disciplinari:
a) il singolo docente;
b) il consiglio di classe;
c) il consiglio di istituto.
2. Per l’esame dei ricorsi avverso i provvedimenti di competenza del Consiglio di Classe
e del consiglio di istituto, è istituito l’organo interno di garanzia.
Articolo 25
(Componenti degli organi e modalità di designazione)
1. Ai fini dell’adozione dei provvedimenti disciplinari, il consiglio di classe è convocato
con la presenza dei docenti della componente alunni e genitori,se non vi siano ragioni di
opportunità che lo impediscano ( vd art3 comma 3), ed è presieduto dal Dirigente o dal
docente coordinatore di classe. Il docente membro dell’organo interno di garanzia,
qualora ne faccia parte, deve assentarsi dalla riunione, salvo il tempo strettamente
necessario all’eventuale sua relazione sul fatto da sanzionare.
3. L’organo interno di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, e
dai seguenti membri, tutti designati dal consiglio di istituto:
a) un docente;
b) un genitore;
c) uno studente di età non inferiore a sedici anni.
4. I membri dell’organo di garanzia durano in carica per due anni scolastici, comunque
fino alla perdita dell’elettorato attivo e passivo.
5. In tutti i casi in cui, per qualsiasi ragione, il consiglio di istituto non ha provveduto
alle designazioni di competenza e non siano possibili proroghe, il dirigente scolastico
provvede a nominare membri ad interim dell’organo interno di garanzia.
Articolo 26
(Regolamento di disciplina)
Comma 1- Premesse
1. Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio
deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in
autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando
tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più generale.
2. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi
possono rimanere oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi
sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
3. La sanzione deve essere applicata in modo tempestivo per assicurarne la
comprensione e quindi l'efficacia.
4. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola
ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale
gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei
genitori
non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di
accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a
livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal Ds o dal Consiglio di Classe
o di Istituto.
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Comma 2 - Sanzioni o interventi educativi correttivi
1. Sono previste le seguenti sanzioni:
S1. Richiamo verbale.
S2. Consegna da svolgere in classe.
S3. Consegna da svolgere a casa.
S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta
sorveglianza del docente.
S5. Ammonizione scritta sul libretto dello studente.
S6. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul libretto.
S7 Sospensione di un giorno conseguente alla somma di cinque note sul registro di
classe provenienti da più docenti. ( il dirigente si riserva la decisione della convocazione
del Consiglio di classe in seguito alla segnalazione da parte del docente coordinatore).
S8 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica dalle lezioni anche con
obbligo di frequenza per periodi non superiori a quindici giorni.
S9 Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica anche con obbligo di
frequenza per periodi superiori ai quindici giorni.
S10 Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico.
S11 Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame di stato conclusivo del
corso di studi.
Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica
si può ricorrere a punizioni per tutto un gruppo.
Comma 3 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione
1. Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
2. Il Dirigente Scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S6.
3 Il consiglio di classe può irrogare le sanzioni S7 e S8. La componente dei genitori e
degli alunni è invitata a partecipare, salvo il dovere di astensione e di successiva e
conseguente surroga, nel caso il dirigente valuti l’opportunità che non vi sia pregiudizio
successivo per tali componenti nelle relazioni all’interno del gruppo classe. I genitori, o i
tutori, degli alunni destinatari delle sanzioni sono sempre invitati a partecipare.
4 Le sanzioni da S9 a S11 sono irrogate dal Consiglio di Istituto, compresa la
componente dei genitori e degli alunni, salvo il dovere di astensione e di successiva e
conseguente surroga.
Sono sempre invitati a partecipare i genitori, o i tutori, degli alunni destinatari delle
sanzioni.
Comma 4 - Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le
proprie ragioni:
1. verbalmente per le sanzioni da S1 a S6;
2. verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S7 ed S8.
3. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere
prontamente avvisati tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o
telegramma. In essi si dovrà comunicare la data e l'ora di riunione dell'organo collegiale
nonché l'invito ai genitori ad assistere il proprio figlio nell'esposizione delle proprie
ragioni.
4. Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla
riunione,
il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio
possesso. Nel caso in cui i genitori avviseranno che non possono essere presenti il
Dirigente Scolastico potrà nominare un tutore che assolverà la funzione dei genitori ed
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assisterà lo studente.
5. Gli organi collegiali sanzionano senza la presenza dello studente e dei suoi genitori né
dell'eventuale tutore.
6 La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento dalla scuola:
 l'obbligo di frequenza per svolgere lavori utili alla scuola, di mattina o di
pomeriggio, a seconda delle necessità organizzative;tale obbligo, scelto dalla
famiglia, si potrà concretizzare anche al di fuori della scuola,
con la
collaborazione di enti/associazioni convenzionate con la scuola medesima.
 la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola
come
visite, viaggi e simili.
Deve sempre essere offerta allo studente la possibilità di convertite la sanzione in
attività a favore della comunità scolastica.
7. In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai
genitori,
a cura del Dirigente Scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data
o le date a cui si riferisce il provvedimento.
8. Il dirigente scolastico ha la facoltà, qualora ne ravveda le motivazioni, di disporre la
sospensione immediata dell’alunno a partire dal giorno seguente quello in cui l’organo
collegiale ha deliberato, ovvero di disporla prima della convocazione ( per motivi gravi e
urgenti), previa ratifica dell’organo competente entro 3 giorni ( lavorativi).
Comma 5 - Corrispondenza mancanze sanzioni
1. Sono previste le seguenti corrispondenze tra mancanze e sanzioni:
Ritardi ripetuti: da S1 a S6
Ripetute assenze saltuarie: da S1 a S6
Assenze o ritardi non giustificati: da S1 a S6
Mancanza del materiale occorrente: da S1 a S6
Non rispetto delle consegne a casa: da S1 a S6
Non rispetto delle consegne a scuola: da S1 a S6
Disturbo delle attività didattiche: da S1 a S8
Disturbo ripetuto ed intenzionale delle attività didattiche, tanto da inficiarne l’efficacia:
da S6 a S11
Danneggiamenti: da S1 a S11
Linguaggio irriguardoso ed offensivo verso gli altri: da S5 a S8
Violenze fisiche e psicologiche,( minacce, ecc.) verso gli altri: da S5 a S11
2. Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente lo studente
dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in
orario extrascolastico o durante le ricreazioni.
Come conseguenza delle sanzioni sopraelencate, il colegio docenti ha approvato la
griglia per l’attribuzione del voto di condotta inserita nel POF e pubblicata sul sito della
scuola.
Comma 6 - Organo di garanzia e impugnazioni
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di
Garanzia della scuola.
2. L'Organo di Garanzia decide, nel termine di quindici giorni, con provvedimento
motivato
che è trasmesso dal Dirigente Scolastico per la comunicazione all’interessato.
3. Il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un suo delegato, decide in via
definitiva
sui reclami proposti anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
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all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli
studenti.
Comma 7 - Regolamento dell'Organo di garanzia
1. L'Organo di Garanzia interno, previsto dall'art. 5 del DPR 249/98 (Statuto delle
studentesse e degli studenti), modificato dall’art. 1 del DPR 235/07, è istituito e
disciplinato dal presente regolamento.
2. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, che ne
assume la presidenza, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un
rappresentante eletto dei genitori e da uno studente eletto dall'assemblea degli
studenti (nominati all’interno del Consiglio di Istituto).
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente
regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti.
4. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a
designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto
pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di
Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa
dell'assenza.
6. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione
del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del
Presidente.
7. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il
Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare
mediante lettera i componenti dell'Organo di garanzia non oltre dieci giorni dalla
presentazione del ricorso medesimo.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere
tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla
puntuale
considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato entro cinque giorni dalla
data della riunione.
10. L'Organo di garanzia rimane in carica per due anni scolastici o comunque fino alla
perdita dell’elettorato attivo e passivo.
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Capo VI – Contributo economico delle famiglie all’attività dell’Istituto
Articolo 27
(Contributo all’Istituto: istituzione e finalità)
1. Agli studenti che si iscrivono all’Istituto è richiesto, annualmente, il versamento di
un contributo per le spese di laboratorio ai sensi dell’art. 53 del R.D.L. 749 del 1924.
2. Il contributo è finalizzato a:
a) stipula di un’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile degli
studenti;
b) rimborso del costo delle comunicazioni scuola- famiglia, moduli, badge e del
libretto scolastico;
c) parziale copertura delle spese di funzionamento didattico dell’Istituto;
d) manutenzione e rinnovo delle attrezzature didattiche;
e) erogazione di contributi.
Articolo 28
(Importo del contributo)
1. L’importo del contributo annuo è determinato annualmente dal Consiglio di
Istituto, in sede di approvazione del programma annuale.
Articolo 29
(Tempi e modalità di versamento)
1. Il contributo all’Istituto è diviso in tre rate e deve essere versato:
La prima e la seconda rata:
-
dagli alunni iscritti alla classe prima, all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione dopo l’esame di licenza media;
dagli alunni iscritti alle classi successive alla prima, all’atto dell’iscrizione
all’anno scolastico successivo.
La terza rata all’inizio dell’anno scolastico prima del ritiro del libretto.
2. L’importo del contributo può essere versato esclusivamente sul conto corrente
postale della scuola, utilizzando un bollettino postale dotato di ricevuta e attestazione
di versamento oppure tramite bonifico bancario; la ricevuta sarà trattenuta dalla
famiglia, mentre l’attestazione o copia del bonifico verrà consegnata alla segreteria,
unitamente alla domanda di iscrizione; la ricevuta della terza rata sarà consegnata
contestualmente al ritiro del libretto.
Articolo 30
(Esenzione dal versamento del contributo)
1. L’Istituto prevede in sede di definizione dell’importo una riduzione del contributo di
cui all’art. 27 per gli studenti meritevoli o non abbienti.
2. Per avere titolo all’esonero parziale o totale del contributo occorre:
a) Per merito:
- la media di 9/10 allo scrutinio finale per l’ammissione alle classi successive alla
prima, esenzione dalla 2^ e 3^ rata del contributo;
- la media di 8/10 allo scrutinio finale per l’ammissione alle classi successive alla
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prima, esenzione dalla 3^ rata del contributo;
b) Per reddito:
- se il reddito famigliare risultante dalla dichiarazione ISEE è compreso nei limiti
della prima fascia, esenzione dalla 2^ e 3^ rata;
- se il reddito famigliare risultante dalla dichiarazione ISEE è compreso nei limiti
della seconda fascia, esenzione dalla 3^ rata;
3. Non è previsto l’esonero dalla prima rata del contributo di laboratorio;
Articolo 31
(Rimborso del contributo)
1. Il contributo all’Istituto può essere rimborsato, nei seguenti casi:
a) nella misura del 100% in caso di trasferimento dell’alunno ad altro Istituto
prima dell’inizio dell’anno scolastico (1 settembre).
b) pari alla terza rata in caso di trasferimento dell’alunno ad altro Istituto
entro il 31 dicembre dell’anno in corso.
Articolo 32
(Termini di presentazione e liquidazione delle richieste di rimborso)
1. Il rimborso del contributo per merito è disposto dal direttore s.g.a. per tutti gli
studenti per i quali ricorrono le condizioni previste dai precedenti articoli 30
comma 2a e 2b.
2. Le richieste di rimborso del contributo per trasferimento ad altro Istituto devono
essere presentate all’atto della richiesta del relativo nulla osta.
3. Le richieste di rimborso sono esaminate dal direttore s.g.a., che ne verifica
l’ammissibilità e dispone la liquidazione entro sessanta giorni dalla
presentazione.
Articolo 33
(Contributi)
1. Ai contributi versati dalle famiglie si attinge anche per l’erogazione di
contributi, destinati a garantire il diritto allo studio degli studenti capaci e
meritevoli che versano in difficoltà economiche, e in particolare per:
a. assicurare la partecipazione degli studenti bisognosi alle attività organizzate
dalla scuola il cui carico è parzialmente o totalmente sostenuto dalle
famiglie.
2. L’importo del contributo e l e r e l a t i v e c o n d i z i o n i d i a c c e s s o s o n o
determinate annualmente dal Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del
programma annuale.
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TITOLO II – PERSONALE DELLA SCUOLA
Capo I – Codice di comportamento
Articolo 34
(Principi e disposizioni generali)
1. Tutto il personale della scuola è corresponsabile del successo dell’azione formativa.
2. È dovere comune di tutti i dipendenti la puntuale e scrupolosa osservanza delle
disposizioni legislative e degli obblighi contrattuali, rispetto ai quali le presenti norme
regolamentari hanno funzioni di articolazione, integrazione, precisazione.
3. In particolare, è dovere comune a tutti dipendenti tenersi al corrente dell’attività
dell’istituto, mediante la regolare consultazione del sito internet della scuola e della
propria casella di posta elettronica nel dominio della scuola, messa a disposizione di
ciascun dipendente all’atto dell’assunzione in servizio.
4. Tutto il personale scolastico è tenuto a rispettare le disposizioni di legge in
materia di divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze degli edifici, come
stabilito dal Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito in Legge 128/2013.
Articolo 35
(Dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative, privilegia gli
interessi dell’utenza.
2. Nel decidere sulle situazioni impreviste o di urgenza, egli tiene presente, in primo
luogo, la tutela della sicurezza degli alunni e l’esigenza di continuità del servizio,
dando priorità all’azione di sorveglianza sui minori.
Articolo 36
(Collaboratori del dirigente)
1. I collaboratori del dirigente garantiscono un’assidua e continua azione di supporto al
capo di istituto, nell’interesse del buon andamento della vita scolastica.
2. Essi hanno titolo a impartire disposizioni al personale della scuola, sia
nell’esercizio dei compiti loro delegati permanentemente dal capo di istituto, sia nel
momento in cui svolgono funzioni di supplenza in assenza del dirigente.
Articolo 37
(Sostituzione del dirigente scolastico)
1. Nei momenti in cui, pur trovandosi regolarmente in servizio, il capo di istituto non
è presente nell’edificio scolastico, i collaboratori d e l
d i r i g e n t e sono
permanentemente autorizzati ad assumere tutti i provvedimenti non rinviabili,
necessari a fronteggiare situazioni contingenti, e in primo luogo quelli indispensabili per
garantire la continuità della sorveglianza sui minori e la regolare erogazione del
servizio.
2. In caso di contemporanea assenza del dirigente e del collaboratore vicario,
intervengono il secondo collaboratore, di concerto con il direttore dei servizi generali e
amministrativi.
3. In caso di assenza del capo di istituto per ferie, malattia, permesso o aspettativa,
il collaboratore vicario ne assume tutte le funzioni; in caso di assenza prolungata,
ove ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente, il collaboratore
vicario segnala l’assenza al direttore dell’ufficio scolastico regionale, per i
provvedimenti surrogatori di competenza.
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Articolo 38
(Rapporto dei docenti con gli alunni)
1. I docenti rispettano puntualmente i propri doveri di sorveglianza e si adoperano
per garantire nella classe la tenuta disciplinare necessaria al buon andamento
dell’attività didattica, adottando ogni iniziativa utile alla prevenzione di
comportamenti incontrollati o scorretti da parte degli alunni.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma 1, i docenti si
adoperano al fine di proporre agli alunni situazioni di apprendimento stimolanti, che
sollecitino il loro impegno e la loro consapevole partecipazione, sia nelle normali
lezioni, sia nelle ore di supplenza.
3. Nel rapporto con gli alunni, i docenti mantengono un atteggiamento disponibile,
non dimenticando tuttavia la necessità di far percepire all’alunno la necessaria
dissimmetria del rapporto comunicativo con l’autorità pedagogica, che è funzionale
all’apprendimento.
4. Fatto salvo il suo diritto e dovere di intervenire in ogni situazione, e in qualsiasi
momento su qualsiasi alunno, per ottenere il rispetto delle regole della vita scolastica,
il docente garantisce il rispetto della dignità e della personalità degli studenti,
ispirandosi alle seguenti regole fondamentali:
a) nella comunicazione verbale con l’alunno, il docente si astiene da comportamenti
aggressivi,
termini
offensivi, valutazioni sulla situazione familiare o sul
comportamento dei genitori, apprezzamenti sulle qualità intellettive del ragazzo e
sulla sua situazione scolastica;
b) al di fuori dei richiami resi necessari da situazioni contingenti, il docente non
rimprovera a lungo gli alunni in presenza dei compagni; non parla dei singoli alunni
nei consigli di classe aperti;
c) il docente privilegia le situazioni di apprendimento realmente significative,
evitando l’assegnazione di compiti puramente ripetitivi e privi di significato cognitivo;
d) il docente ha il dovere di esplicitare agli alunni le modalità e i criteri della
valutazione prima della somministrazione delle verifiche, e di tenervi fede nella
correzione e nell’attribuzione dei voti, per la quale utilizza, in ogni caso, l’intera scala
decimale; attribuisce e comunica i voti entro la lezione successiva, in caso di
interrogazione orale, o al massimo entro quindici giorni dalla prova, in caso di verifiche
scritte, e li comunica alle Famiglie utilizzando l’apposita piattaforma telematica;
e) il docente si astiene accuratamente da qualsiasi considerazione sul comportamento
o sui provvedimenti di altri colleghi o del capo di istituto.
Articolo 39
(Rapporto dei docenti con le famiglie)
1. Il docente si adopera per agevolare il rapporto con le famiglie, fornendo informazioni
chiare (ivi compresa la comunicazione di tutti i voti e i giudizi assegnati all’alunno
nelle prove di verifica orali, scritte e pratiche), mediante utilizzo dell’apposita
piattaforma telematica e promuovendo la collaborazione consapevole dei genitori al
successo scolastico dell’alunno.
2. Nel rapporto con i genitori, il docente si astiene dal formulare qualsiasi valutazione
di merito sull’azione educativa svolta dalla famiglia.
3. Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività
didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno non programmati.
Articolo 40
(Adempimenti amministrativi dei docenti)
1. Fermo restando l’impegno del dirigente scolastico ad adottare ogni iniziativa utile a
ridurre il carico degli adempimenti burocratici, si richiede ai docenti di esercitare
ogni cura nello svolgimento dei seguenti compiti:
a) prendere visione delle comunicazioni interne e fornire le informazioni
eventualmente richieste dal dirigente;
b) comunicare agli alunni gli avvisi e le disposizioni impartite dal dirigente e dai
collaboratori;
c) compilare correttamente il registro telematico personale, che deve essere tenuto
costantemente aggiornato e depositare presso l’ufficio del collaboratore vicario gli atti
inerenti ai consigli di classe e di dipartimento.
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Articolo 41
(Personale amministrativo, tecnico e collaboratore
scolastico)
1. Il personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico:
a) assolve alle proprie funzioni in un’ottica di collaborazione con il dirigente
scolastico, con il direttore dei servizi generali e amministrativi e con il personale
docente, tenendo sempre presente l’obiettivo generale di erogare un servizio scolastico
efficace ed efficiente;
b) svolge i propri compiti con atteggiamento di disponibilità, cordialità e rispetto;
c) si adopera per fornire tutte le indicazioni necessarie al- la miglior funzionalità
possibile dell’istituzione scolastica ed all’efficienza del servizio;
d) evita situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all’immagine
della pubblica amministrazione;
e) pone particolare cura nel prevenire situazioni di pericolo che segnala
tempestivamente;
f) custodisce i beni dello Stato e in particolare quanto affidatogli per lo svolgimento
delle sue mansioni, ne previene il deterioramento e ne segnala le disfunzioni.
Articolo 42
(Rapporti fra il personale Docente e non docente)
1. I rapporti fra il personale docente e il personale amministrativo, tecnico o
collaboratore sono improntati alla massima collaborazione, nell’interesse del buon
andamento del servizio scolastico.
2. Il personale amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico riceve disposizioni
dal direttore dei servizi generali e amministrativi: a quest’ultimo i docenti devono
rivolgersi per eventuali necessità, salvo i casi di evidente urgenza, nei quali possono
richiedere
immediatamente
al
personale collaboratore gli interventi di sua
competenza.
Articolo 43
(Direttore dei servizi generali e amministrativi)
1. Il direttore dei servizi generali e amministrativi organizza, sovrintende e coordina il
personale dei servizi amministrativi e ausiliari, nel rispetto delle direttive di massima
e degli obiettivi assegnati dal dirigente scolastico.
2. In particolare, il direttore dei servizi generali e amministrativi:
a) si mantiene al corrente della normativa riguardante le procedure amministrativocontabili, rispetto alle quali ha responsabilità diretta;
b) cura l’istruttoria e l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali, sotto
l’aspetto amministrativo e contabile;
c) cura l’attività istruttoria relativa ad accordi, contratti e convenzioni con i soggetti
esterni.
Articolo 44
(Assistenti amministrativi)
1. Gli assistenti amministrativi svolgono, in autonomia, i compiti loro assegnati in via
permanente dal direttore dei servizi generali e amministrativi.
2. Gli assistenti amministrativi sono responsabili del corretto procedimento,
dell’evasione e del rispetto delle scadenze, nelle pratiche di loro competenza.
3. Gli assistenti amministrativi sono tenuti ad assicurare la collaborazione necessaria
affinché sia garantita la continuità di tutti i procedimenti, anche in caso di assenza
della persona specificamente incaricata.
4. Nel rapporto con il pubblico, gli assistenti amministra- tivi mantengono un
atteggiamento disponibile e collaborativo; segnalano tempestivamente qualsiasi
irregolarità e qualsiasi contenzioso con gli utenti, in modo da porvi immediato rimedio;
indossano il cartellino di riconoscimento e si qualificano con nome e cognome nei
contatti telefonici con l’utenza.
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Articolo 45
(Assistenti tecnici)
1. Gli assistenti tecnici sono assegnati in via permanente dal direttore dei servizi
generali e amministrativi a uno o un gruppo di laboratori e svolgono, in autonomia, i
compiti loro assegnati sotto il coordinamento funzionale del docente responsabile
dell’ufficio tecnico o del laboratorio.
2. Gli assistenti tecnici sono responsabili del corretto procedimento, dell’evasione e
del rispetto delle scadenze, nelle pratiche di loro competenza.
3. Gli assistenti tecnici sono tenuti ad assicurare la collaborazione necessaria a ffinché
sia garantita la continuità di tutti i procedimenti, anche in caso di assenza della
persona specificamente incaricata.
4. Nel rapporto con il pubblico, gli assistenti tecnici mantengono un atteggiamento
disponibile e collaborativo; segnalano tempestivamente qualsiasi irregolarità e
qualsiasi contenzioso con gli utenti, in modo da porvi immediato rimedio; indossano il
cartellino di riconoscimento.
Articolo 46
(Collaboratori scolastici)
1. I collaboratori scolastici:
a) accolgono gli utenti e forniscono informazioni di carattere generale sul servizio
scolastico;
b) espletano il servizio di centralino, qualificandosi con nome e cognome nel momento
in cui rispondono alle chiamate;
c) vigilano sugli alunni ogni qualvolta ve ne sia necessità, ma in modo particolare durante
l’entrata e l’uscita, il cambio dell’insegnante a fine lezione e l’intervallo;
d) segnalano immediatamente ai docenti qualsiasi comportamento inadeguato o
pericoloso posto in atto dagli alunni, che sia sfuggito al controllo dei docenti stessi;
e) accompagnano gli alunni, i genitori ed eventuali visitatori agli uffici e alla
presidenza;
f) all’inizio della giornata assicurano l’apertura dei locali e verificano la praticabilità
delle uscite di sicurezza; durante
lo svolgimento delle attività, sorvegliano
scrupolosa- mente tutti gli accessi all’edificio e, al termine della giornata lavorativa, ne
controllano la chiusura; garantiscono la chiusura dei cancelli esterni e provvedono a
chiudere a chiave gli spazi, quando essi non sono utilizzati dai docenti e dagli alunni;
g) curano gli arredi e le attrezzature per le attività didattiche; ne segnalano
tempestivamente qualsiasi deterioramento o disfunzione;
h) predispongono gli spazi per gli organi collegiali o per eventuali riunioni di cui
abbiano notizia;
i) custodiscono le chiavi e le ripongono negli appositi armadi al termine del servizio;
l) assicurano la pulizia, in conformità con le norme igieniche, negli spazi di loro
competenza;
m) osservano con scrupolo le turnazioni per garantire equità nei carichi di lavoro;
n) utilizzano il vestiario fornito dall’Amministrazione o, in mancanza di esso, adottano
un abbigliamento decoroso.
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Capo II – Sorveglianza dei minori
Articolo 47
(Compiti del dirigente scolastico)
1. Il dirigente scolastico è responsabile della sorveglianza degli alunni, in quanto ha
l’onere di:
a) dare disposizioni idonee ad assicurare la continua vigilanza dei minori
affidati alla scuola;
b) decidere in merito a situazioni particolari o di emergenza.
2. In assenza del Dirigente, spetta al collaboratore vicario assumere le decisioni
necessarie.
3. Se anche il collaboratore vicario è assente, interviene il secondo collaboratore del
dirigente.
4. In mancanza di tutte le figure sopra elencate, il direttore dei servizi generali e
amministrativi o l’ufficio di segreteria adottano le decisioni urgenti.
Articolo 48
(Obblighi del personale docente)
1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque
momento della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o
all’esterno della scuola.
2. Sono affidati al docente:
a) gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico;
b) gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in
circostanze eccezionali, per disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori, oppure
per lo svolgimento di attività particolari.
3. Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la
mancata sorveglianza di classi o gruppi di alunni.
4. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
a) la presenza del docente accanto al gruppo classe;
b) l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere
consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
c) l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi
o scorretti;
d) l’azione di prevenzione, che si esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività
didattiche, anche nelle ore di supplenza.
5. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto
segue:
a) all’ingresso degli alunni (“suono della prima campana”), i docenti devono essere
presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell’ora fissata per l’effettivo
inizio delle lezioni;
b) in caso di ritardo, essi hanno l'onere di informare la presidenza, affinché possano
essere adottati i provvedi- menti necessari;
c) durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza
continua. Se per causa di forza maggiore deve allontanarsi per alcuni minuti, deve
affidare la classe a un collaboratore scolastico;
d) durante l’intervallo, i docenti rispettano scrupolosa- mente i turni di vigilanza
stabiliti dai collaboratori del dirigente scolastico, e adempiono diligentemente ai loro
compiti di sorveglianza esercitando una continua azione
di prevenzione dei comportamenti scorretti o pericolosi;
g) gli spostamenti all’interno dell’edificio, verso aule, palestre, aule speciali,
laboratori, avvengono sotto il controllo diretto dei docenti;
h) durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione, secondo la destinazione delle uscite
e il tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee
per l'esercizio della sorveglianza nella situazione specifica.
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Articolo 49
(Compiti del personale collaboratore scolastico)
1. Il personale collaboratore scolastico provvede alla sorveglianza degli alunni nelle
aule, nei laboratori e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti.
2. Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni:
a) al momento dell’ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore
scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi, mantenendo la
postazione assegnata dal direttore dei servizi generali e amministrativi;
b) durante le ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro
assegnate e sorvegliano gli alunni che escono dall’aula; inoltre, si tengono a
disposizione
dei docenti che dovessero avere l’esigenza di allontanarsi
momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di regola, su ciascun piano deve
essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico;
c) durante gli intervalli il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare
l’accesso ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
d) all’uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di
scale e corridoi.
Articolo 50
(Compiti del personale amministrativo)
1. Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta
in merito alla sorveglianza, tuttavia:
a) al direttore dei servizi generali e amministrativi spetta l’onere di vigilare affinché il
personale collaboratore scola- stico rispetti le disposizioni ricevute e attui le direttive
sopra specificate;
b) tutto il personale di segreteria, in caso di assenza del dirigente e dei docenti
collaboratori, è tenuto ad assumere le decisioni più urgenti e idonee ad evitare
discontinuità nell’esercizio della vigilanza sui minori.
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TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Articolo 51
(Premessa e oggetto)
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutti gli organi collegiali della scuola, e
precisamente a:
a) consiglio di istituto;
b) giunta esecutiva del consiglio di istituto;
c) collegio dei docenti;
d) consigli di classe;
e) comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Il termine “collegio”, adottato negli articoli che seguono, si riferisce a tutti gli organi
collegiali elencati nel precedente comma 1.
Articolo 52
(Presidenza degli organi collegiali)
1. Gli organi collegiali della scuola sono presieduti dal dirigente scolastico, salvo il
consiglio di istituto, che è presieduto da un membro eletto della componente genitori.
2. Nei consigli di classe, il presidente può delegare a un docente coordinatore, per la
durata massima di un anno scolastico, il compito di presiedere un singolo consiglio di
classe; la delega non ha effetto in caso di intervento personale del dirigente alla
riunione.
Articolo 53
(Competenze degli organi collegiali)
1. Ogni singolo collegio ha competenza su tutte le materie ad esso devolute dalla
legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, e in tutti i casi specifici in cui la
deliberazione è richiesta dall’amministrazione scolastica.
2. Le deliberazioni adottate su tali materie sono vincolanti per tutti i membri del
collegio, che sono tenuti a rispettarle puntualmente nel quotidiano esercizio della loro
attività.
3. Per iniziativa del presidente del collegio, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi
membri, il collegio può discutere anche di materie non comprese nelle norme sopra
citate. Le deliberazioni a ciò conseguenti consistono in mozioni e ordini del giorno
non vincolanti per i singoli membri.
Articolo 54
(Convocazione)
1. La convocazione del collegio è disposta in forma scritta dal presidente con un
preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza assoluta e comprovata. Non
è richiesto il preavviso di cinque giorni:
a) in caso di aggiornamento della riunione dovuto a non esaurimento dei punti
all’ordine del giorno;
b) nel caso in cui la riunione sia già calendarizzata nel Piano Annuale delle Attività;
c) qualora sia necessario adottare una deliberazione urgente per la partecipazione a
concorsi, progetti, reti di scuole.
2. La convocazione si intende regolarmente comunicata mediante pubblicazione
all’albo e sul sito internet dell’istituto, ferma restando la facoltà, per il presidente, di
adottare altre forme di comunicazione ai singoli membri, ivi compreso l’eventuale invio
per posta elettronica.
3. L’iniziativa della convocazione spetta:
a) al presidente;
b) ai membri del collegio, mediante presentazione di una proposta di ordine del giorno,
scritta e firmata dalla maggioranza dei membri del collegio; per il collegio dei docen- ti,
è sufficiente la richiesta di un terzo dei componenti.
4. La convocazione del consiglio di istituto può essere richiesta anche dal presidente
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della giunta esecutiva.
5. Le riunioni dei consigli di classe, del collegio dei docenti e del consiglio di istituto
hanno luogo al di fuori dell’orario delle lezioni.
6. Le riunioni del consiglio di istituto hanno luogo al di fuori dell’orario di lavoro dei
consiglieri delle componenti docenti e non docenti, e in orari compatibili con gli impegni
lavorativi dei membri della componente genitori.
Articolo 55
(Fase preparatoria della riunione)
1. Nell’avviso di convocazione, o anche in altra apposita comunicazione, il presidente
può anticipare le proprie eventuali proposte di deliberazione sui singoli argomenti
all’ordine del giorno.
2. Ciascun membro del collegio ha titolo a presentare mozioni in alternativa, o a
proporre emendamenti.
3. Il presidente si impegna a promuovere con i mezzi più idonei la comunicazione di
tali proposte; se, viceversa, ciò risulta impossibile per mancanza di tempo, il
presidente fornisce durante la riunione le relative comunicazioni.
Articolo 56
(Validità della riunione)
1. La riunione è valida se è presente la maggioranza assoluta dei membri del collegio,
salvo che specifiche disposizioni di legge dispongano diversamente.
2. Le riunioni dei consigli di classe per la valutazione quadrimestrale e finale degli
alunni sono valide solo in presenza della totalità dei docenti che ne sono membri.
Articolo 57
(Modalità di svolgimento della riunione)
1. Gli argomenti all’ordine del giorno vengono introdotti dal presidente, oppure dal
membro del collegio relatore della proposta di deliberazione sul punto in discussione.
2. Al termine della relazione, ciascun membro del collegio ha la facoltà di chiedere al
relatore chiarimenti o precisazioni.
3. Nella discussione che segue, ciascun membro del collegio ha il diritto di iscriversi a
parlare mediante semplice alzata di mano.
4. Ciascun membro può effettuare interventi, di durata normalmente non superiore
ai cinque minuti, e una dichiarazione di voto su ciascun punto all’ordine del giorno,
salvo eccezioni su cui decide inappellabilmente il presidente.
5. Il dirigente scolastico ha titolo ad effettuare, dopo gli interventi sul punto in
discussione e prima delle operazioni di voto, interventi di puntualizzazione tecnica.
6. Non sono consentiti interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno; la
valutazione dell’attinenza all’ordine del giorno di ogni singolo intervento spetta al
presidente del collegio, la cui decisione è inappellabile.
Articolo 58
(Votazione)
1. Al termine della discussione, esaurite le repliche e le dichiarazioni di voto, le
mozioni e le proposte di deliberazione vengono poste in votazione per alzata di mano
o, se ne viene fatta richiesta, per appello nominale.
2. È’ facoltà del presidente porre in votazione due mozioni in contrapposizione, salvo
parere contrario della maggioranza del collegio.
3. È’ escluso il ricorso al voto segreto, salvo le votazioni per l’attribuzione di cariche
elettive e i casi in cui si faccia questione di persone.
4. La proposta di deliberazione si intende adottata se riporta la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano
diversamente; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
5. Le astensioni non sono computate nel numero dei voti validamente espressi.
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Articolo 59
(Commissioni)
1. Il collegio può deliberare l’istituzione di commissioni di studio e di lavoro sulle
materie devolute alla propria competenza.
2. Nella deliberazione istitutiva devono essere indicati i compiti della commissione, i
margini di autonomia decisionale ad essa conferiti e il termine entro il quale la
commissione stessa deve esaurire i suoi lavori.
3. Le commissioni hanno l’onere di presentare al collegio, entro il termine stabilito
dalla deliberazione istitutiva, articolate proposte di deliberazione sulle materie loro
assegnate.
Articolo 60
(Controversie)
1. Il presidente del collegio, sentiti i membri del collegio stesso, decide su tutti i
problemi procedurali che si presentano nel corso della riunione.
2. Ove insorgano controversie circa l’applicazione del presente regolamento, conflitti di
competenza con altri organi collegiali o con decisioni del dirigente scolastico, il collegio
designa due rappresentanti cui conferisce l’incarico di ricercare con le controparti una
soluzione di comune accordo.
Articolo 62
(Verbalizzazione delle riunioni)
1. Di ogni riunione del collegio è redatto processo verbale, a cura del segretario.
2. Il segretario del collegio è nominato dal presidente fra i suoi membri. Il segretario
del collegio dei docenti è scelto fra i docenti collaboratori del dirigente.
3. Il verbale riferisce in forma sintetica e riassuntiva il contenuto della discussione
sui singoli punti all’ordine del giorno e allega il testo integrale delle deliberazioni adottate, nonché l’esito numerico delle relative votazioni.
4. È facoltà dei membri del collegio dettare dichiarazioni destinate ad essere
riportate testualmente nel verbale della riunione; tale diritto può essere esercitato
solo durante la riunione, e non a posteriori.
5. Il segretario cura la pubblicazione all’albo dell’istituto delle deliberazioni adottate
entro quarantotto ore dalla
loro adozione, e deposita il verbale presso l’ufficio di segreteria entro il termine di
sette giorni dalla conclusione della riunione stessa.
6. I membri del collegio hanno diritto di prendere visione del verbale depositato,
facendone richiesta verbale all’ufficio di segreteria.
7. Il verbale è dato per approvato, qualora all’inizio della riunione successiva del
collegio non siano sollevate obiezioni.
8. Qualora vi siano richieste di integrazione o rettifica, il segretario può provvedere
solo a condizione che il collegio approvi a maggioranza tale richiesta; gli assenti dalla
precedente riunione si astengono dalla votazione.
Articolo 63
(Rinvio)
1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si rimanda alle fonti
normative gerarchicamente superiori.
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TITOLO IV – VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
CAPO XII –Visite didattiche, viaggi di istruzione
Art. 64 –
Attività didattiche all’esterno della scuola
1. La scuola considera parte integrante e qualificante dell'offerta formativa e momento
privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione:
i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di
interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o
amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso
laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a
campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con
scuole estere.
2. Le mete dei viaggi di istruzione e delle visite guidate devono essere correlate alla
programmazione didattico educativa in armonia con le linee indicate nel POF
3. Il Consiglio di Classe esprime, in merito al viaggio specifico formulato da un proprio
componente, un parere di fattibilità didattica indicando nel contempo il tetto di spesa, il
nominativo del/dei docente/i accompagnatori ed dell’eventuale sostituto (riserva).
5. Il Consiglio d'Istituto ha la responsabilità di verificare il rispetto del regolamento e di
impegnare i fondi di bilancio legati a tale attività, in relazione ai rimborsi per i docenti
accompagnatori e ad ogni altra spesa accessoria, e di deliberare quali visite si
effettuano realmente.
6. Il Dirigente scolastico predispone il procedimento amministrativo per attuare la
delibera del Consiglio.
Art. 65
Visite brevi
1. Le visite di durata compresa entro l'orario di lezione o di una giornata, con oneri
minimi per il bilancio a carico delle famiglie, si possono svolgere in ogni periodo
dell’anno con la sola autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico in quanto
sostituiscono la didattica ordinaria, eventualmente estesa alle ore pomeridiane.
2. Il Consiglio di classe, o un insegnante del Consiglio con l’avallo degli altri ( sia
tramite l’approvazione del cdc- di novembre- sia tramite la condivisione anche via mail)
deve avanzare la richiesta almeno 6 giorni prima, 15 giorni prima se si prevede il
noleggio di un autobus, in modo da predisporre ogni aspetto organizzativo all’interno ed
all’esterno dell’Istituto. Per le visite brevi è consigliata la partecipazione dell’intera
classe. Il referente può avvalersi della consulenza del referente per le gite.
3. Le visite di argomento tecnico, a mostre specializzate o ad aziende, possono essere
effettuate in qualsiasi momento dell’anno scolastico. Se impegnano il bilancio della
scuola, esse devono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica, in caso
siano a carico delle famiglie, saranno considerate come le visite del punto 1.
Art. 66
Attività sportiva esterna
1. Le uscite di natura sportiva riguardano le gare che gli atleti delle rappresentative
d’Istituto vanno a sostenere in sedi esterne.
2. La rappresentativa selezionata è accompagnata dai docenti di educazione fisica,
integrati eventualmente da altro personale, con trattamento di missione e rimborso
spese ove previsto.
3. L’approvazione dell’uscita è implicita con l’autorizzazione alla partecipazione alle
gare
studentesche del Collegio dei Docenti e del Consiglio d'Istituto.
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Art. 67
Viaggi di istruzione
1. I viaggi di istruzione si possono svolgere per più giorni, anche con destinazione
estera
2. Le visite di durata superiore al giorno si possono svolgere dal 1 Ottobre al 10 Maggio,
eccetto i viaggi naturalistici,con opportuno scaglionamento e al di fuori dei periodi
riservati alle riunioni dei Consigli di classe, dei ricevimenti generali preventivati
all’inizio dell’anno e dei momenti cruciali per la valutazione;
4. Eventuali deroghe, particolarmente ben motivate, potranno essere approvate dal
Consiglio di Istituto.
Art. 68
Accompagnatori
1. Gli insegnanti accompagnatori saranno di norma uno ogni 15 alunni, almeno due per
viaggio ed uno per classe, più un insegnante per ogni alunno con certificazione, tuttavia
il dirigente valuterà discrezionalmente deroghe. I docenti devono essere della
rispettiva classe.
Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe provvederanno ad indicare
sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto.
Spetta al dirigente scolastico la nomina degli accompagnatori fra i docenti disponibili.
2. Al fine di ottimizzare gli impegni economici dell’Istituto e delle famiglie, è
auspicabile la partecipazione di almeno due classi alla stessa iniziativa.
3. Gli insegnanti liberi dal servizio per l’assenza delle classi rimarranno a scuola
secondo orario a disposizione (della scuola) per ogni eventualità.
4. Deve essere assicurato l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da
escludere che lo stesso docente si assenti per un eccessivo numero di giorni nello stesso
anno scolastico ( max 6 gg)
5. E’ opportuno che l’orario di rientro di tutti i viaggi e le visite sia tale da consentire
agli
studenti la normale frequenza delle lezioni nel giorno successivo;
6. I docenti accompagnatori devono presentare, entro una settimana dopo
l’effettuazione del viaggio d’istruzione, una relazione al Dirigente Scolastico. In tale
relazione il docente accompagnatore dovrà precisare l’esito didattico e educativo
dell’esperienza fatta, il comportamento degli studenti, eventuali imprevisti sul
programma, eventuali motivi di disaccordo con l’autista del pullman o con guide
turistiche, notizie sull’albergo e, in ogni caso, sulla qualità dei servizi forniti
dall’Agenzia. La relazione, sottoscritta da tutti gli accompagnatori e da almeno uno
studente per classe, consente il saldo all’Agenzia scelta.
Art. 69
Partecipazione
1. Ogni visita tecnica e culturale rientra nella normale didattica, per cui la
partecipazione degli allievi alle visite deve essere completa e il docente accompagnatore
dovrà predisporre un apposito progetto didattico con la programmazione delle attività
previste.
2. Le possibili assenze, per motivi di vero impedimento, devono essere documentate con
firma dei genitori, e non devono comunque superare il 30% della classe. Gli studenti
che per vari e comprovati motivi non partecipano al viaggio hanno facoltà di
frequentare la scuola se l’organizzazione lo consente, previa autorizzazione del
dirigente. In ogni caso, se lo studente non frequenterà la scuola per impossibilità della
stessa di accoglierlo, l’assenza non graverà sul suo monte ore. L’assenza andrà
giustificata qualora sia iniziativa della famiglia e graverà sul monte ore.
Al viaggio non sono ammessi, nemmeno gratuitamente, estranei alla classe.
E’ previsto il rimborso di quote versate soltanto se non incidono sul complessivo
ammontare della quota pro capite e se sono previste nei contratti con le agenzie.
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Art. 70
Organizzazione dei viaggi
1. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente che,
coadiuvato dal referente per le gite, deve predisporre un apposito progetto didattico con
la programmazione delle attività previste, l'indicazione del periodo più opportuno e del
tetto massimo di spesa. Il docente referente, dopo l'approvazione del Consiglio di
Classe, presenta al Dirigente Scolastico e, tramite il referente dei viaggi, al Consiglio
d'Istituto, la modulistica correttamente compilata e sottoscritta. (*)Alle famiglie deve
essere sottoposto preventivamente ( prima dell’approvazione del CDI) un apposito
modulo sul quale è indicato il tetto massimo di spesa. La sottoscrizione del modulo
costituisce un impegno sulla base del quale si deve calcolare il 70% per i viaggi e
almeno l’80% per le uscite e visite. Se al primo sondaggio la quota non viene raggiunta,
la gita non può aver luogo, pertanto non deve essere portata in CDI
2. Una volta approvata la richiesta dalle famiglie, inizia l’organizzazione vera e
propria. Sono contattate le agenzie di viaggio, solo se iscritte all’albo regionale a
garanzia della loro rispondenza ai criteri di sicurezza; vengono inviate richieste di
preventivo a non meno di tre Agenzie. Vengono inoltre fissate date, spesa, itinerario,
copertura assicurativa e viene predisposto ogni accorgimento per garantire la miglior
riuscita dell’iniziativa. La segreteria dopo la ricezione dei preventivi fa un prospetto
comparativo in base al quale decide la migliore offerta. Il Consiglio d’Istituto delibera,
autorizzando viaggio di istruzione per quel determinato periodo e per quella
determinata classe. Agli alunni con ISEE va richiesta una quota proporzionale che è
coperta dai fondi della Scuola.
3. Le fasi organizzative sono quindi :
1. Proposte dei Consigli di classe ( di norma entro il mese di novembre, ).
2. Approvazione del Consiglio di Istituto ( di norma entro 15 dicembre).
4. Svolgimento del viaggio.
5. Relazione dei docenti accompagnatori al rientro.
5. La documentazione agli atti della scuola è la seguente:
1. Elenco nominativo degli alunni partecipanti, a cura dell’ufficio didattica.
2. Assenso dei genitori per tutti gli alunni (minorenni e maggiorenni) e dichiarazione di
accettazione delle norme di comportamento sottoscritta da ogni alunno e da ogni
famiglia, a cura del docente organizzatore. Elenco nominativo degli accompagnatori e
loro dichiarazioni sottoscritte per assunzione obbligo di vigilanza.
3. Programma analitico del viaggio e relazione illustrativa degli obiettivi culturali e
didattici, a cura del docente organizzatore.
4. Preventivo di spesa corredato dal prospetto comparativo di almeno tre agenzie di
viaggio interpellate. Attestazione di copertura finanziaria, con indicazione quote a
carico degli alunni.
5. Certificazioni varie riguardanti l’automezzo utilizzato, a cura dell’agenzia di viaggio.
6. Polizza assicurativa contro gli infortuni per i viaggi all’estero.
6. Per quel che riguarda le visite sportive le fasi organizzative saranno necessariamente
legate al calendario delle gare.
7. Le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c postale della scuola dalle
singole famiglie.
-Organizzazione di uscite e visite ( massimo un giorno)
Il docente referente si occupa di:
informare i colleghi anche tramite mail,
dell’indagine preliminare (vd *),
della compilazione del modulo per l’autorizzazione con le firme dei colleghi che hanno
lezione nella giornata prescelta,
della raccolta dei moduli B debitamente compilati nei quali deve essere chiaro il luogo
di ritrovo, il luogo del termine dell’uscita, le modalità di rientro degli studenti,
della richiesta alla segreteria del preventivo per il mezzo e dell’eventuale prenotazione,
in collaborazione con il referente dei viaggi, di strutture, guide, …
della predisposizione del programma per le famiglie
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Art. 71
Copertura finanziaria
Il saldo della fattura avverrà solo a viaggio avvenuto, per garantire la scuola contro
ogni inadempienza o irregolarità da parte delle agenzie di viaggio.
I tetti di spesa stabiliti per le classi sono ( ad esclusione di un pasto al giorno,
ingressi,..):
360 euro per classi quinte e quarte
280 per le classi terze
180 per classi prime e seconde
Entro 5 giorni dall’assenso dato nella fase di indagine preliminare, se si raggiunge il
quorum necessario, gli alunni son tenuti a versare una caparra di 50 euro sul conto
corrente della scuola. In seguito verrà comunicata la data per il versamento del saldo.
Altre quote vanno versate direttamente sul posto per servizi specifici. Nel caso si renda
necessaria la prenotazione di biglietti per il viaggio da acquistarsi soltanto
cumulativamente, il docente referente è autorizzato alla raccolta della quota specifica
entro 2 giorni dal versamento.
La scuola deve coprire il disavanzo derivante dalla riduzione degli alunni con Isee per i
viaggi di istruzione e interviene per visite e uscite se la quota richiesta supera i 50 euro
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TITOLO VI - NORME GENERALI PER L’UTILIZZO IN AMBITO
SCOLASTICO DELLE TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE
Capo I - Oggetto, finalità, obiettivi
Articolo 72
(Oggetto e finalità)
1. Oggetto delle norme del presente Titolo VI sono le politiche d’uso accettabile e sicuro
in ambito scolastico della rete internet e delle risorse offerte dalle nuove tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
2. Lo scopo del presente Titolo VI del regolamento di Istituto è garantire un uso
corretto e responsabile delle apparecchiature informatiche nell’Istituto, nel rispetto
delle norme vigenti.
Articolo 73
(Obiettivi)
1. Sono riconosciuti e condivisi i seguenti obiettivi:
a) promuovere l’utilizzo scolastico delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione come metodologia atta ad assicurare un valore aggiunto alla didattica;
b) promuovere l’utilizzo di internet come strumento per favorire l’eccellenza in
ambito didattico attraverso la condivisione delle risorse, l’innovazione e la
comunicazione; come strumento complementare o alternativo ai metodi tradizionali
di insegnamento e apprendimento; come strumento per insegnanti e studenti che
offre vasta scelta di risorse e opportunità di scambi culturali;
c) adottare tutti i sistemi di sicurezza conosciuti per diminuire le possibilità di rischio
nella navigazione;
d) garantire il diritto dei minori in rete sulla base delle migliori conoscenze
disponibili.
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Capo II - Studenti
Articolo 74
(Autorizzazione all’utilizzo della rete internet in ambito scolastico)
1. La decisione di utilizzare le risorse della rete internet in ambito scolastico rientra
nell’ambito dell’autonomia professionale del docente.
2. Tale decisione comporta assunzione di responsabilità per le conseguenze
disciplinari o di responsabilità civile che dovessero eventualmente derivare dall’uso
improprio o non autorizzato delle risorse di rete da parte dello studente.
Articolo 75
(Norme di comportamento e misure di protezione)
1. L’accesso alla rete internet a scuola ha fini esclusivamente didattici; avviene
durante l’orario di lezione, sottola guida dei docenti, alle cui disposizioni lo studente
si deve strettamente attenere; può aver luogo in laboratorio, utilizzando in modo
appropriato le apparecchiature di proprietà della scuola, o in classe, mediante
utilizzo di dispositivi portatili di proprietà della scuola o propria.
2. In caso di utilizzo improprio dei dispositivi di proprietà dello studente, il docente che
lo rileva provvede a ritirare il dispositivo stesso e a depositarlo presso l’ufficio di segreteria, per il successivo prelievo a cura dei genitori.
3. Coerentemente con la finalità di cui al precedente comma 1 e al fine di delimitare il
campo di responsabilità del docente, il dirigente scolastico, coadiuvato dall’assistente
tecnico di area informatica, acquisisce risorse “hardware” e “software” e adotta
provvedimenti organizzativi finalizzati:
a) alla protezione dei dati;
b) alla gestione della rete dell’istituto secondo le disposizioni di legge e i principi della
buona tecnica;
c) alla selezione dei siti visitabili, alla registrazione degli accessi e dei tentativi di
accesso.
4. Nell’attività di laboratorio svolta sulle apparecchiature di proprietà della scuola, ogni
studente avrà cura di tenere in ordine i propri archivi, utilizzando lo spazio assegnato
e creando all’interno proprie cartelle dove conservare i file.
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Capo III - Personale scolastico
Articolo 76
(Finalità e limiti)
1. Al personale docente e non docente è consentito l’accesso alle postazioni computer
dislocate nella sala professori e aula internet 118.
2. Il personale amministrativo dispone di un personal computer nella propria postazione
di lavoro.
3. Nell’utilizzo dei personal computer di proprietà della scuola il personale scolastico:
a) utilizza le risorse disponibili per finalità connesse all’esercizio della propria
professione;
b) accede regolarmente al sito della scuola e alla casella di posta elettronica
assegnata nel dominio dell’istituto scolastico per ricevere le comunicazioni interne e
per tenersi aggiornato sulle attività della scuola.
3. Al fine di prevenire possibili incidenti tecnici che possano
provocare
malfunzionamento delle macchine non è consentito modificare le impostazioni tecniche
dei singoli computer, né installare programmi senza l’autorizzazione preventiva del
dirigente scolastico.
3. L’Istituto fornisce ad ogni docente che lo ritenga opportuno un notebook di cui è
personalmente responsabile.
Articolo 77
(Protezione dei dati personali)
1. Tutto il personale docente e non docente incaricato del trattamento dei dati
personali è tenuto al rispetto dei limiti e delle procedure definite nella lettera di
incarico e nell’apposito documento programmatico sulla sicurezza dei dati personali.
Agli alunni non è consentito riprendere immagini di altri alunni e renderle pubbliche o
condivise senza il consenso della dirigenza .Ogni utilizzo delle immagini degli alunni
non autorizzato si configura come violazione della privacy e può essere valutato come
danno all’immagine dell’Istituzione scolastica.
Articolo 77
(Parcheggio all’interno dell’istituto)
Il Dirigente Scolastico autorizza all’inizio dell’anno scolastico il parcheggio dei motorini e
biciclette unicamente agli studenti e al personale dell’I.T.I.S. “Marconi”.
Per i motorini la sosta è consentita nelle sole aree segnalate dalle strisce sul selciato,
evitando, in ogni modo, di creare intralci e difficoltà di accesso e di manovra agli utenti e
ad eventuali mezzi di soccorso. I motoveicoli devono essere parcheggiati nell’area a ciò
adibita. E’ vietato parcheggiare in posti diversi, e spostarsi lungo percorsi diversi che non
quello strettamente necessario dal cancello di accesso. Durante gli spostamenti studenti
e personale devono indossare il casco salvavita e devono essere in possesso
dell’assicurazione RC auto. Per le biciclette è disponibile un parcheggio a rastrelliera a
sinistra della rampa di accesso all’Istituto.
Le persone autorizzate osserveranno scrupolosamente le norme del codice della strada e
si atterranno a quanto stabilito in tema di sicurezza (documento valutazione rischi e
piano di evacuazione) all’interno della scuola e degli spazi di sua pertinenza. In
particolare: condurre i mezzi “a passo d’uomo”, rispettando la segnaletica verticale
posta all’ingresso dell’Istituto e utilizzando le percorrenze strettamente necessarie per
raggiungere l’area di parcheggio, dando sempre la precedenza e nessun intralcio ai
pedoni, osservando il divieto di parcheggio sopra e/o immediatamente davanti ai punti di
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raccolta.
E’ vietato a tutti di entrare con autoveicoli se non dietro autorizzazione del Dirigente
Scolastico.
L’Istituto non risponde di furti e danneggiamenti a qualunque titolo subiti dai veicoli
parcheggiati, né risponde di qualunque effrazione prodotta dai conducenti a danno di
terzi.
E’ fatto obbligo a tutti di osservare e fare osservare le presenti disposizioni. Si fa
presente che il mancato rispetto determinerà, per ragioni di sicurezza, la chiusura dei
cancelli e l’assoluto divieto di parcheggio negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto.
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Regolamento di Istituto vers 6 0