PROVINCIA DI LECCE
Indirizzi per l’attività di controllo del rendimento di combustione
e dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici.
(adempimenti connessi all’attuazione del D.Lgs.n.192 del 19 agosto 2005 così come
modificato e integrato dal D.Lgs.n.311 del 29 dicembre 2006 e del Regolamento
Regionale n.24 del 27 settembre 2007
Art.1) Riferimenti normativi................................................................................................................ 2
Art.2) Definizioni................................................................................................................................. 2
Art.3) Impianti soggetti........................................................................................................................ 2
Art.4) Impianti disattivati o mai attivati...............................................................................................2
Art.5) Obblighi dei responsabili degli impianti disattivati...................................................................3
Art.6) Trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione....................................................3
Art.7) Dichiarazione di nuovi impianti................................................................................................ 4
Art.8) Controlli e verifiche..................................................................................................................4
Art.9) Modalità di esecuzione dei controlli..........................................................................................5
Art.10) Operazioni di controllo ...........................................................................................................6
Art.11) Ispezioni tecniche. Oneri......................................................................................................... 6
Art.12) Effettuazione delle verifiche a richiesta dell’utente.................................................................7
Art.13) Condizioni di immediato pericolo........................................................................................... 7
Art.14) Coordinatore tecnico degli ispettori.........................................................................................7
Art.15) Modulistica e Allegati .............................................................................................................8
Art.16) Oneri........................................................................................................................................ 8
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Art.1) Riferimenti normativi
1. Il presente atto di indirizzo trova il proprio fondamento normativo nelle seguenti fonti:
a) D.Lgs.n.192 del agosto 2005, così come modificato e integrato dal D.Lgs.n.311 del
29 dicembre 2006 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia” (d’ora in poi indicato come D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.);
b) Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007, “Regolamento per l’attuazione
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29
dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli
impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale”.
2. II presente Atto di indirizzo prevede la modalità di attuazione per le attività di
accertamento, di verifica e controlli sullo stato di esercizio e di manutenzione, nonché del
rendimento di combustione degli impianti termici nel territorio della Provincia di Lecce.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Atto di indirizzo, si rimanda alla
normativa vigente in materia di impianti termici.
Art.2) Definizioni
1. Ai fini dell’applicazione del presente Atto di indirizzo, si intende per:
a) “Servizio Responsabile”: il servizio della Provincia di Lecce individuato ai sensi della
L.n.241/90;
b) “coordinatore tecnico degli ispettori ”: la persona fisica della Provincia di Lecce o di altro
organismo eventualmente incaricato, cui è assegnata la responsabilità del coordinamento
tecnico delle ispezioni e di controllo della conformità delle procedure attuate con quanto
predisposto dalla normativa vigente e dal presente atto di indirizzo;
c) “ispettore”: la persona fisica della Provincia o di altro organismo eventualmente incaricato
che esegue direttamente le ispezioni di cui al punto 19 dell’allegato A del D.Lgs. 192/05
presso gli utenti.
Art.3) Impianti soggetti
1. Sono soggetti alle disposizioni del presente Atto di indirizzo tutti gli “impianti termici” così
come definiti al punto 14 dell’allegato A al D.Lgs. 192/05.
2. Gli apparecchi split sono compresi nella definizione di impianti termici solo se utilizzati per
il riscaldamento invernale e se la somma delle potenze termiche nominali degli apparecchi al
servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW.
Art.4) Impianti disattivati o mai attivati
1. Sono considerati disattivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalle leggi
vigenti i seguenti impianti:
a) impianti in precedenza attivati ma, al momento della verifica, privati di parti
essenziali (es. generatore di calore, contatore del gas, serbatoio di combustibile, impianto
di distribuzione e/o radiatori) senza le quali l’impianto non può funzionare;
b) impianti che, pur essendo completi, sono stati disattivati dal responsabile
dell’impianto termico o dal terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto.
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2. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun
modo l’utilizzo dell’impianto (sigilli, smontaggio di parte dell’impianto, etc.).
3. La data di disattivazione, il nominativo di chi lo ha disattivato e le modalità utilizzate
devono essere riportate, a seconda delle potenzialità, sul libretto di impianto o sul libretto di
centrale.
4. Sono considerati mai attivati e, pertanto, non soggetti agli obblighi previsti dalle leggi
vigenti gli impianti mai completati perché privi di parti essenziali (generatore di calore, contatore
del gas, serbatoio di combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori), senza le quali l’impianto
non può funzionare.
Art.5) Obblighi dei responsabili degli impianti disattivati
1. Obblighi dei responsabili degli impianti disattivati:
a) i responsabili di impianti termici disattivati antecedentemente la campagna di
dichiarazione, che non dimostrino di aver già prodotto dichiarazione di disattivazione nei
bienni precedenti, devono inviare alla Provincia, nei termini previsti per la campagna di
dichiarazione, indipendentemente dalla potenzialità dell’impianto, la dichiarazione di
disattivazione. Tale dichiarazione deve essere redatta secondo il modello di cui all’15, del
presente Atto di indirizzo, annotando data e modalità di disattivazione sul libretto
d’impianto o di centrale. Non sono tenuti a produrre dichiarazione di disattivazione, i
responsabili di impianti termici disattivati entro il 12 agosto 1993 (DPR 412/93);
b) i responsabili di impianti termici disattivati successivamente al periodo di
dichiarazione devono inviare alla Provincia, entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta
disattivazione, la dichiarazione secondo le modalità di cui al punto precedente;
c) nel caso in cui la comunicazione di disattivazione dell’impianto di cui al punto b)
venga inviata successivamente alla ricezione del preavviso di visita di controllo, il
controllo avrà comunque luogo, al fine di verificare l’effettiva disattivazione
dell’impianto, con conseguente addebito dell’onere del controllo al responsabile
dell’impianto;
d) il responsabile dell’impianto disattivato che, nel corso del biennio, decida di
procedere alla riattivazione dello stesso, deve contestualmente riportare sul libretto di
impianto o sul libretto di centrale la data di riattivazione ed il nominativo di chi lo ha
riattivato e deve inviare alla Provincia di Lecce, entro e non oltre 15 giorni dall’avvenuta
riattivazione, la documentazione di cui all’6.
2. La Provincia si riserva di eseguire in qualunque momento e senza obbligo di alcun
preavviso, ispezioni a campione sulle dichiarazioni pervenute.
3. Nel caso in cui, a seguito dell’ispezione, si accerti la non rispondenza al vero di quanto
dichiarato, fermo restando la segnalazione all’autorità giudiziaria, al responsabile dell’impianto sarà
addebitato l’intero costo dell’ispezione secondo la tabella di cui all’16, “Oneri di controllo”.
Art.6) Trasmissione della dichiarazione di avvenuta manutenzione
1. Con cadenza biennale, il Servizio Responsabile predispone il provvedimento di avviso alla
popolazione per la trasmissione alla Provincia o all’Organismo da essa delegato della seguente
documentazione:
a) copia dell’ultimo rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo l’Allegato F o
l’Allegato G del D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i;
b) versamento alla Provincia degli oneri per dichiarazione di cui all’16 “Oneri per
trasmissione documentazione”.
2. Il periodo utile per la trasmissione della predetta documentazione è fissato in giorni 120
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(centoventi), naturali e consecutivi.
2. bis Per il solo biennio 2010/2011, in deroga al punto precedente, il periodo di presentazione
dell’autodichiarazione è stato fissato dal 01.06.2010 al 22.11.2010.
3. La documentazione dovrà essere trasmessa da parte dell’operatore che ha redatto l’ultimo
rapporto di controllo e manutenzione di cui al comma 8 dell’art. L del D.Lgs. 192/05, entro e non
oltre il termine stabilito, esclusivamente per via telematica ed utilizzando l’apposito software
predisposto dalla Provincia.
3 bis. Per il solo biennio 2010/2011, in deroga a quanto previsto ai precedenti commi ed in
esecuzione della D.G.P. 91/2010, l’autodichiarazione degli impianti termici può avvenire
semplicemente mediante invio, a mezzo lettera raccomandata o mediante consegna diretta presso
l’ufficio protocollo della Provincia di Lecce o presso gli Uffici decentrati dislocati sul territorio
provinciale, a cura dell’operatore che ha redatto l’ultimo rapporto di controllo e manutenzione o del
responsabile dell’impianto, della documentazione di cui al comma 1.
4. Per ultimo rapporto di controllo e manutenzione si intende quello redatto prima
dell’apertura dei termini stabiliti nell’avviso alla popolazione di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art.7) Dichiarazione di nuovi impianti.
1. Per gli impianti termici installati successivamente al termine fissato dal provvedimento di
cui all’6, il termine entro il quale dovrà essere inviata la documentazione di avvenuta manutenzione
è fissato entro in sessanta giorni.
2. Tale periodo decorre dalla data di ultimazione dell’installazione dell’impianto.
2 bis. Per il biennio 2010/2011, si precisa che dovranno essere dichiarati come “nuovi
impianti”, secondo le modalità di cui al presente articolo, tutti gli impianti installati dal 22.11.2010
al 31.12.2011. Per gli impianti installati a partire dal 01.01.2012, l’autodichiarazione dovrà essere
posticipata sino all’avvio della campagna di autodichiarazione relativa al biennio 2012/2013.
3. La dichiarazione dovrà essere a cura dell’installatore utilizzando il modello di cui all’15,
unitamente a:
a) copia del rapporto di controllo redatto secondo l’Allegato F o l’Allegato G del
D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i;
b) versamento alla Provincia degli oneri per dichiarazione di cui all’16 “Oneri per
trasmissione documetazionedocumentazione”
c) documentazione idonea a comprovare la data di ultimazione dell’installazione
(dichiarazione di conformità di cui all’art.113 del D.P.R.n.380/2001, ecc.).
d) scheda identificativa (scheda contenuta nel libretto di centrale/impianto di cui agli
allegati I e II al D.M. 17/03/2003);
4. Tutta la documentazione dovrà essere inviata per via telematica, utilizzando l’apposito
software predisposto dalla Provincia.
4. bis Per il solo biennio 2010/2011, in deroga a quanto previsto al precedente comma 4, la
documentazione di cui al comma 3 potrà essere trasmessa a mezzo lettera raccomandata o mediante
consegna diretta presso l’ufficio protocollo della Provincia di Lecce o presso gli Uffici decentrati
dislocati sul territorio provinciale.
Art.8) Controlli e verifiche
1. Successivamente alla scadenza del periodo utile di cui all’6, la Provincia di Lecce, effettua
con cadenza biennale, per il territorio di propria competenza e per tutti gli impianti di cui al comma
13 dell’allegato L del D.Lgs. 192/05, , avvalendosi anche di organismi esterni in possesso dei
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requisiti di cui all’art. 13 dell’allegato L al D.Lgs. 192/05, gli accertamenti e le ispezioni previsti
dall’art. 4 comma commi 2 e 3 del R.R.P. n. 24/2007.
2. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di
centrale o al libretto di impianto conforme all’allegato I o II del D.M. 17/03/2003 (a cui deve essere
allegato il vecchio libretto conforme all’allegato F o G del D.P.R. n.412/93).
Art.9) Modalità di esecuzione dei controlli
1. I controlli di cui all’art. 16 dell’allegato L al D.Lgs. 192/05, saranno effettuati mediante
sorteggio dei paesi, suddivisi in cinque aree geografiche, e delle vie da controllare e gli stessi
saranno gestiti da un software applicativo appositamente predisposto; tale programma garantirà
imparzialità nella scelta degli impianti sottoposti a verifica assicurando altresì la non ripetitività dei
controlli sugli stessi impianti.
2. I controlli saranno effettuati preferibilmente durante il periodo di accensione degli impianti
termici. In particolare, per gli impianti termici fino a 35 kW, i controlli saranno effettuati
preferibilmente nel periodo compreso tra il 01 settembre ed il 30 giugno.
3. La data per il controllo sarà comunicata con raccomandata A.R o mendiante consegna a
mano del preavviso che dovrà pervenire al responsabile dell’impianto almeno quindici giorni prima
della data fissata per l’ispezione. È considerato nullo il preavviso di visita che pervenga al
responsabile dell’impianto con un termine inferiore a quindici giorni.
4. La Provincia o l’Organismo da essa delegato potrà, in alternativa al preavviso con
raccomandata A.R., concordare col responsabile dell’impianto la data di effettuazione
dell’ispezione. In tale ipotesi si può derogare dal termine temporale dei quindici giorni di preavviso.
5. Nel caso in cui l’ispezione non possa avere luogo nella data prevista o concordata per
motivi imputabili al responsabile dell’impianto, sarà addebitata, a titolo di rimborso spese, la
somma di cui all’16, comma 3 (€ 31,00). Resta fermo l’obbligo di successivo controllo e l’addebito
del relativo onere di cui alla tabella 2 del comma 1 dell’16 in caso di omessa trasmissione dei
documenti di cui all’art. 6.
8. Non si procede all’addebito di cui al punto precedente nel caso in cui il responsabile
dell’impianto comunichi alla Provincia o l’Organismo da essa delegato, mediante raccomandata,
telegramma o fax pervenuti almeno tre giorni prima della data fissata per l’ispezione,
l’ineffettuabilità della stessa, proponendo una nuova data per l’effettuazione del controllo.
9. L’opportunità del rinvio dell’ispezione è concessa per una sola volta.
10. La nuova ispezione sarà effettuata, nel limite del possibile, nella data proposta dal
responsabile dell’impianto senza la necessità di ulteriori comunicazioni. Nel caso non fosse
possibile effettuare la verifica nella data proposta, si provvederà a comunicare al responsabile
dell’impianto la nuova data fissata.
11. Qualora anche questa non abbia luogo per indisponibilità da parte del responsabile
dell’impianto, oltre all’addebito a titolo di rimborso spese dell’importo sopra specificato, l’Azienda
incaricata provvederà a darne comunicazione al competente Servizio della Provincia.
12. Analogamente, nei casi di “rifiuto di accesso”, l’Azienda incaricata provvederà a
comunicare al competente Servizio della Provincia il nominativo degli utenti che hanno vietato agli
ispettori l’ingresso ai luoghi dove è installato l’impianto.
13. Successivamente si provvederà a comunicare la data della nuova ispezione al responsabile
dell’impianto, o al proprietario dell’immobile, se diverso dal primo. La nuova ispezione potrà essere
effettuata dal personale incaricato congiuntamente con personale della Polizia Provinciale che, nel
caso di reiterato rifiuto, porrà al corrente il responsabile dell’impianto, che nel contempo sarà posto
al corrente dell’eventuale responsabilità penale per la violazione dell’art.agli articoli 340 e 650 del
Codice Penale in caso di reiterato rifiuto e potrà attivare le procedure ivi previste.
14. Qualora all’esito del primo controllo in campo siano riscontrate delle non conformità
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sull’impianto si procederà a diffidare il responsabile invitandolo alla messa a norma dell’impianto e,
contestualmente, a fissare la data di un ulteriore visita di ispezione con onere a suo carico.
15. Nel corso del secondo sopralluogo la Provincia o l’Organismo da essa delegato dovrà
verificare l’avvenuto ripristino delle condizioni di norma dell’impianto.
16. Qualora anche all’esito della seconda visita permangano le non conformità riscontrate
saranno applicate le sanzioni di cui all’art. 15 comma 5 e 6 del D.Lgs. 192/05.
Art.10)
Operazioni di controllo
1. Le ispezioni di cui all’8 saranno effettuate da personale della Provincia di Lecce o
dell’Organismo da essa incaricato, in possesso dei requisiti dell’art. 13 dell’allegato L del D.Lgs.
192/05.
2. Nel corso dell’ispezione dovranno essere eseguite almeno le seguenti verifiche:
a) accertare le generalità del Responsabile dell’impianto termico;
b) accertare che il manutentore o il terzo responsabile o il proprietario, conduca
l’impianto ed esegua le operazioni di manutenzione secondo le norme vigenti, in
particolare verificare che le modalità di conduzione dell’impianto non abbiano mutato la
conformità dell’impianto dichiarate dall’installatore nella dichiarazione di conformità ai
sensi dell’art.113 del D.P.R.n.380/2001;
c) accertare l’esistenza presso l’impianto del libretto di centrale o di impianto di cui agli
allegati I e II al D.M. 17/03/2003, la sua corretta compilazione, nonché i parametri in esso
riportati;
d) accertare che le eventuali operazioni di manutenzione straordinaria siano state annotate
sul libretto di centrale o di impianto di cui agli allegati I e II al D.M. 17/03/2003 e che
sia stata rilasciata dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art.113 del
D.P.R.n.380/2001, compilata in tutte le sue parti e con i riferimenti alle norme
applicabili;
e) accertare inoltre, nei casi previsti dalla legge, l’esistenza del cartello indicante i periodi
di funzionamento dell’impianto e la zona climatica di appartenenza dello stesso;
f) trascrivere negli appositi spazi previsti sul libretto di centrale, conforme all’allegato I del
D.M. 17/03/2003, nel caso di impianti con potenzialità maggiore o uguale di 35 kW, i
risultati delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell’ispettore (a cui deve essere
allegato il vecchio libretto conforme all’allegato F del D.P.R. n.412/93);
g) trascrivere negli appositi spazi previsti sul libretto di impianto, conforme all’allegato II
del D.M. 17/03/2003, nel caso di impianti con potenzialità minore di 35 kW, i risultati
delle verifiche e porre in calce timbro e firma dell’ispettore (a cui deve essere allegato il
vecchio libretto conforme all’allegato G del D.P.R. n.412/93);
h) eseguire tutte le verifiche previste, in relazione alla tipologia degli impianti,
giustificando in modo dettagliato e puntuale di eventuali impedimenti;
i) eseguire, al verificarsene delle condizioni, le attività previste dal c.17 dell’allegato L al
D.Lgs.n.192/2005 e s.m.i.;
j) riscontrare la completezza e veridicità dei dati e dei parametri contenuti nel rapporto di
controllo trasmesso, in relazione all’effettivo stato dei luoghi e dell’impianto.
Art.11)
Ispezioni tecniche. Oneri.
1. I controlli effettuati sugli impianti, così come riportato nell’10, per i quali il manutentore ha
provveduto, nei termini fissati dalla Provincia di Lecce, alla trasmissione della documentazione di
cui all’6, sempre che questa sia ritenuta valida o non evidenzi situazioni di non conformità alle
norme vigenti, saranno eseguiti senza alcun onere diretto per l’utente.
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2. Nel caso in cui non sia pervenuta nei termini previsti la trasmissione di cui al precedente 6,
o se pervenuta questa risulti non valida in quanto non rispondente alla situazione reale o non
contiene segnalazioni di situazioni di non conformità presenti, l’onere del controllo di cui all’16
(tab. 2) sarà a carico del soggetto responsabile della trasmissione (6.
2 bis. Nel caso in cui la documentazione di avvenuta manutenzione trasmessa risulti non
valida, in quanto non rispondente alla situazione reale o non contiene segnalazioni di situazioni di
non conformità presenti, l’onere del controllo di cui all’16 (tab. 2) sarà a carico del soggetto
responsabile della trasmissione (6.
3. Nel caso in cui, a seguito della segnalazione di non conformità riportata sul rapporto di
controllo, il responsabile dell’impianto non abbia provveduto ai necessari lavori di adeguamento,
l’onere dei controlli del controllo di cui all’16 (tab. 2) sarà a carico del medesimo responsabile.
3 bis. Nel caso in cui, sul rapporto di controllo dovessero essere riportate delle non conformità
ma in sede di ispezione l’impianto dovesse risultare “a norma”, al responsabile della trasmissione
sarà applicato il solo onere dovuto a titolo di “rimborso spese” di € 31,00 (in analogia agli utentiassenti ed ai rifiuti di accesso).
4. Nel caso in sui si proceda alla diffida alla messa a norma di cui all’art. 10 9 comma 14,
l’onere del controllo di cui all’16 (tab. 2) sarà addebitato anche alla seconda visita..
Art.12)
Effettuazione delle verifiche a richiesta dell’utente
1. Ai sensi dell’art.9, comma 7, del D.P.R. n.412/93, in caso di richiesta, da parte dell’utente,
di verifica sull’impianto termico, allo stesso verrà applicata la tariffa relativa al controllo d’ufficio
in base alla potenzialità dell’impianto.
2. La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell’unità immobiliare di
competenza del richiedente, comporterà l’applicazione della tariffa relativa al controllo per
impianto inferiore ai 35 kW non dichiarati.
3. In sede di verifica, dovrà essere sempre disponibile il libretto d’impianto o di centrale di cui
agli allegati I e II al D.M. 17/03/2003.
4. L’esecuzione dei sopralluoghi all’interno delle singole abitazioni avverrà normalmente con
il consenso ed in presenza degli occupanti delle medesime o di persone da essi delegate.
Art.13)
Condizioni di immediato pericolo
1. Qualora dall’esito della verifica sugli impianti termici si possa presumere una situazione di
pericolo immediata, il coordinatore tecnico degli ispettori degli impianti termici ai sensi del
D.Lgs.n. 192/2005 e s.m.i., provvederà alle debite segnalazioni al responsabile dell’impianto e alle
Autorità Competenti, laddove si verifichino le condizioni di legge, oltre che porre a conoscenza
della predetta situazione di pericolo la Provincia di Lecce.
Art.14)
Coordinatore tecnico degli ispettori
1. Il Servizio Responsabile o, in alternativa, l’eventuale Organismo incaricato dalla Provincia
di Lecce dell’esecuzione dei controlli di cui all’ 9, comma 1, dovrà prevedere al proprio interno un
coordinatore tecnico degli ispettori d’impianto che deve possedere almeno uno dei seguenti titoli:
a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso un’Università statale o
legalmente riconosciuta;
b) Diploma di scuola superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore delle
attività di cui all’art. 108, comma 1 del D.P.R. 380/2001, presso un Istituto Statale o
legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico,
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previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze
di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito
dell’impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari).
Art.15)
Modulistica e Allegati
1. Al fine dell’applicazione del presente Atto di indirizzo la modulistica da adottare è la
seguente:
Allegato 1 modulo di preavviso di visita di controllo su impianto non dichiarato;
Allegato 2 modulo di relazione di visita di ispezione;
Allegato 3 modulo di relazione per rilevazione di utente assente/rifiuti d’accesso;
Allegato 4 modulo di dichiarazione di disattivazione di impianto;dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà per comunicazione di nuovo impianto, ristrutturazione, sostituzione,
disattivazione, ecc
Allegato 5 modulo di nomina/revoca terzo responsabile, installazione nuovo impianto, variazioni di
consistenza o titolarità dell’impiantoguida per il responsabile dell’impianto;
Allegato 6 motivi e punti di non conformità che determinano la non validità delle
autodichiarazioni;
Allegato 7 Non conformità dell’impianto termico rilevate in sede di ispezione che comportano la
diffida alla messa a norma del responsabile dell’impianto;
Allegato 8 Tabella riepilogativa dei controlli e valutazione della regolarità della data e della
periodicità dei controlli di efficienza energetica.
Art.16)
Oneri
1. Per il biennio 2008/2009 gli oneri che dovranno essere corrisposti alla Provincia, ai sensi
dell’10 del presente regolamento, sono determinati, in virtù del Regolamento approvato con D.C.P.
n. 33 del 23.06.2006, nel modo seguente:
Oneri per trasmissione documentazione
Tipologia d’impianto
Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW (impianti split con potenza maggiore
di 15 kW e fino a 35 kW)
€.16,00
Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW
€.32,00
Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW
€.64,00
Impianti con potenzialità > 350 kW
€.128,00
(Tab. 1)
Per il biennio 2008-2009 gli importi dovuti ai sensi dell’10 sono così determinati
Oneri di controllo
Tipologia d’impianto
Importo
Impianti con potenzialità < 35 kW
€.85,00
Impianti con potenzialità > 35 kW e < 116 kW
€.125,00
Impianti con potenzialità > 116 kW e < 350 kW
€.255,00
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Impianti con potenzialità > 350 kW
€.350,00
Per ogni caldaia aggiuntiva
€.85,00
(Tab. 2)
2. Gli importi di cui alla tabella 2 saranno applicati per la seconda ispezione per tutti gli
impianti .
3. L’importo dovuto, a prescindere dalla potenzialità dell’impianto, nel caso in cui l’ispezione
non possa avere luogo nella data prevista o concordata per motivi imputabili al responsabile
dell’impianto, come già specificato all’9 è determinato in €.31,00.
4. L’importo dovuto, a prescindere dalla potenzialità dell’impianto, nel caso in cui sul
rapporto di controllo dovessero essere riportate delle non conformità ma in sede di ispezione
l’impianto dovesse risultare “a norma”, è determinato in € 31.00.
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